Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle prestazioni Clausole campione

Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle prestazioni. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell’allegato Y, parte inte- grante del presente contratto, individuate con la codifica del Nomenclatore Tariffario Regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/6 del 28 aprile 1998, e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm.ii.), in conformità alle modalità ivi previste, o con quelle determinate da eventuali future modifiche. La Struttura si impegna a rispettare le soglie minime, per singoli raggruppamenti omo- genei di attività (branca Visita, FKT, Nefrologia e Dialisi, Diagnostica per immagini, RMN e TAC, Diagnostica di laboratorio), stabilite (in termini di volume e valorizza- zione) nell’allegato Y. Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le atti- vità programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell’anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica. Il valore com- plessivo delle prestazioni erogate al 31 agosto dell’anno di riferimento del presente contratto non può essere superiore al 75% del tetto di spesa netto annuale di cui al suc- cessivo art. 12. Le prestazioni erogate al 31 agosto oltre la misura del 75% non saranno remunerate. Al fine di garantire la continuità dell’assistenza e un’erogazione omogenea delle pre- stazioni, nell’intero territorio (o specifiche porzioni di territorio) di competenza delle singole ASSL, durante tutto l’arco dell’anno la Struttura si impegna a presentare all’ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ATS dell’anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene garan- tita, per le diverse tipologie di prestazioni, l’apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno sta- biliti unilateralmente dall’ATS. La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell’ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi cau- sa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrat- to. La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall’ATS o l’ingiustificata interruzione dell’attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.
Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle prestazioni. Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità nel corso dell’anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, inerenti i diversi aspetti organizzativo e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica. La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai Responsabili dell’ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Al fine di garantire la continuità dell’assistenza e un’erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l’arco dell’anno la Struttura si impegna a presentare all’ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine previsto dalla stessa ATS, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l’apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall’ATS. La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell’ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto. La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall’ATS o l’ingiustificata interruzione dell’attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto. CN = XXXXXXX XXXXXXXXX C = IT Firma rappresentante legale Struttura accreditata In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia in modo che il ricovero e la sua durata siano adeguati alle effettive necessità diagnostico terapeutiche. La Struttura si impegna, in particolare, ad erogare le prestazioni nel regime assistenziale più appropriato, tale da consentire, a parità di beneficio per il paziente, un minore impiego di risorse. La Struttura si impegna, inoltre, a comunicare al Punto Unico di Accesso (PUA) le dimissioni dei pazienti che necessitano di assistenza sanitaria o sociosanitaria residenziale o domiciliare per l’eventuale attivazione dei servizi di assistenza nel territorio, secondo le modalità e i tempi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia e comunque almeno 4 giorni prima della data presunta...
Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle prestazioni. Le prestazioni erogabili a carico del S.S.N. sono individuate nell’allegato n. 9, art. 20 del D.P.C.M. 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, che costituiscono il livello essenziale di assistenza nel settore sanitario termale. Le prestazioni di assistenza termale, oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, sono riportate nell’allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto. Durante il periodo di vigenza del presente contratto la struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell’allegato Y, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica, in conformità alle modalità previste dalla normativa vigente o con quelle determinate da eventuali future modifiche e in osservanza dei requisiti di qualità e di appropriatezza clinica. La Struttura si impegna, inoltre, ad erogare le prestazioni con continuità e regolarità durante il periodo stagionale di apertura. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia. La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni.
Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle prestazioni. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell’allegato Y, in conformità alle modalità previste nelle DGR n. 47/42, 47/43 del 2010 e DGR n. 9/10 del 2011 con continuità e regolarità, distribuendo in maniera omogenea, nel corso dell’anno, il volume di attività assegnato, per l'intero periodo di efficacia del contratto, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, sotto i diversi aspetti igienico - sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica, e in osservanza dei requisiti di qualità e di appropriatezza clinica.
Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle prestazioni. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell’allegato Y, in conformità alle modalità previste nella X.X.X. x. 00/0 xxx 00.0.0000 e nella X.X.X. x. 00/00 xxx 00.0.0000, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, di sicurezza Strutturale, ambientale e tecnologica, e in osservanza dei requisiti di qualità e di appropriatezza clinica. La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai responsabili dell’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle prestazioni. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell’allegato Y, in conformità alle indicazioni fornite dalla DGR n. 57/3 del 23.10.2008, e s.m.i., e, nelle more dell'adeguamento ai nuovi standard di cui alla suddetta delibera, dal “Piano per l’Assistenza Psichiatrica, triennio 1996-1998”, approvato dal Consiglio Regionale il 17.12.1997, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, di sicurezza Strutturale, ambientale e tecnologica, e in osservanza dei requisiti di qualità e di appropriatezza clinica. La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai responsabili dell’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle prestazioni. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell’allegato Y, in conformità alle modalità previste nelle Delib.G.R. n. 47/42, 47/43 del 2010 e Delib.G.R. n. 9/10 del 2011 con continuità e regolarità, distribuendo in maniera omogenea, nel corso dell’anno, il volume di attività assegnato, per l'intero periodo di efficacia del contratto, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica, e in osservanza dei requisiti di qualità e di appropriatezza clinica.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).