Ricovero ospedaliero. Il ricevimento di cure presso una struttura ospedaliera, laddove sia necessario un soggiorno minimo di 24 ore consecutive. Per struttura ospedaliera si intende un ospedale o una clinica abilitata a praticare atti e somministrare trattamenti su persone malate o infortunate, in possesso delle autorizzazioni amministrative locali necessarie per l'esecuzione di tali pratiche e dotata del personale necessario.
Ricovero ospedaliero. Garanzia presente nel solo Pacchetto 3, acquistabile dai soli Non Lavoratori.
Ricovero ospedaliero. Qualora l’ospite, per esigenze inprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla UVT. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto, durante la quale, verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 50%.
Ricovero ospedaliero comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo, giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto); • copia di un documento di identità dell’Assicurato in corso di validità; • attestato che certifichi la sua condizione di non lavoratore; • copia eventuale del certificato del pronto soccorso; • copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica; • copia dei certificati medici attestanti il periodo di ricovero fino a quello attestante la guarigione. In ogni caso, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere: • ulteriori accertamenti medici o documentazioni necessarie ad una corretta valutazione del Sinistro; • dichiarazione dell’Ente Erogante attestante l’importo della rata del Finanziamento.
Ricovero ospedaliero. Art. 39 Il Rappresentante Legale (Xxxx. Xxxxx Xxxxxx)
Ricovero ospedaliero. Qualora l’ospite di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla UVT. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 50%.
Ricovero ospedaliero. La Compagnia verserà all’Assicurato un’indennità pari a € 100 per ogni giorno di ricovero in Istituto di cura dovuto ad un evento coperto. Per il calcolo della durata in giorni del ricovero, 24 ore di perma- nenza ininterrotta nell’istituto di cura verranno conteggiate come un giorno di ricovero; se il periodo di permanenza non fosse uguale ad un multiplo di 24 ore, il periodo residuo di meno di 24 ore non sarà considerato per il calcolo della durata del ricovero. In ogni caso l’indennizzo non potrà superare i 180 giorni complessivi per ogni periodo di copertura, indipendentemente dagli eventi coperti.
Ricovero ospedaliero. Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per assistere il figlio minore naturale/affidato/adottato, il coniuge o la persona unita civilmente o il genitore in caso di ricovero ospedaliero, concordano con l’Azienda, dopo l’esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l’utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 40 ore annue (riproporzionato per i part- time).
Ricovero ospedaliero. L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
a) Ricovero come diretta conseguenza di: intervento chirurgico; tentativo di suicidio; trattamenti cosmetici o di chirurgia plastica, di ringiovanimento, di dimagrimento; malattie mentali; infortunio auto-inflitto o risultante da atto volontario dell’Assicurato;
b) Incapacità di intendere e di volere dovuta all'utilizzo da parte dell'Assicurato di bevande alcoliche che registrano un tasso alcolemico pari o al di sopra del previsto dalle norme di legge;
c) Uso di farmaci non prescritti da un medico;
d) guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo, invasioni, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di guerra o meno);
e) partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
f) Ricovero a causa di Infortuni occorsi durante la pratica di uno sport professionistico;
g) Sport aerei relativi a gare, manifestazioni, acrobazie, incursioni, tentativi di record, volo su prototipi, prove di volo, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio;
h) Effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
i) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi.
Ricovero ospedaliero il giorno, il luogo e la causa dell'evento che ha determinato il ricovero ospedaliero (denuncia del sinistro). - cartella clinica in copia conforme all’originale relative al ricovero ospedaliero; - comunicazione documentata dal Contraente che attesti l’ammontare del debito residuo e della rata del Leasing alla data di sinistro dell’Aderente/Assicurato e certifichi il regolare periodico rimborso del Leasing. L'Aderente/Assicurato dovrà sottoporsi, a sue spese, agli accertamenti ed alle visite mediche ritenuti necessari dall’Impresa. L'Aderente/Assicurato dovrà fornire all’Impresa tutte le informazioni, nonché tutta la documentazione sanitaria che dovesse occorrere a quest'ultima al fine di valutare e liquidare il sinistro.