REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI
REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI
Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione del Consorzio con deliberazione n° 11 del 24 giugno 1996, controllata senza rilievi dal XX.XX.XX. (Comitato Regionale di Controllo)
Il presente testo è aggiornato con le modifiche ed integrazioni approvate con successivi provvedimenti degli organi amministrativi dell’Ente, anch’essi controllati dai competenti uffici regionali.
AGG. 2022
ART. 1
OGGETTO DELLE CONCESSIONI PRECARIE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Possono formare oggetto di concessioni precarie le seguenti opere atti o fatti, oltre a quelli previsti dall’Art. 134 del Regolamento di Polizia Idraulica approvato con R.D. 8.5.1904 n. 368:
a) la costruzione di opere e manufatti che interessano direttamente la sezione fluente di canali consorziali quali: tombinature, ponti e ponticelli, chiaviche di scarico di terreni agricoli o di fabbricati singoli o facenti parte di lottizzazioni e simili; manufatti di derivazione, impinguamento, consolidamento, regimazione di qualsiasi tipo e natura ad uso irriguo o industriale;
b) le opere di attraversamento e/o parallelismo delle condotte per la distribuzione dell’acqua irrigua derivata, direttamente o per il tramite di infrastrutture interconnesse, dal Canale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
c) l’attraversamento sub-alveo ed aereo, il fiancheggiamento di canali consorziali, sia a cielo aperto che tombinati e delle opere per la distribuzione dell’acqua irrigua in pressione di cui al precedente punto b), con condotte di acquedotto, di fognature, di gasdotto, oleodotto, elettrodotto, cavi telefonici, ecc.;
d) la costruzione e l’uso di opere e manufatti sopra terreni soggetti a servitù attiva a favore del Consorzio, ponti, tombinamenti, recinzioni, piccoli manufatti, attraversamenti subalvei od aerei, occupazioni temporanee, costruzioni di qualsiasi tipo alla distanza di cui all’Art. 133 del R.D. 8.5.1904 n. 368 e all’Art. 26 del presente Regolamento;
e) lo scarico nella rete dei canali consorziali di acque di origine non meteorica, rese idonee per i successivi usi istituzionali a seguito del trattamento depurativo effettuato da impianti di depurazione comunali o privati o, comunque, da apprestamenti idonei (vasche Imhoff, filtri batterici, ecc.), diretto o indiretto, nel rispetto della normativa vigente in materia di qualità delle acque e compatibilmente con il prioritario uso dei canali per l’espletamento delle funzioni istituzionali di scolo delle acque meteoriche del Consorzio;
f) l’immissione di impianti di drenaggio sotterraneo nella rete dei cavi consortili, il transito su terreni di proprietà consorziale o demaniale, di cui il Consorzio abbia l’uso esclusivo;
g) le variazioni o le alterazioni del tracciato o della sezione fluente di canali aventi funzione esclusivamente di scolo oppure funzione promiscua (scolo ed irrigazione), sempreché determinate da ragioni di interesse pubblico o di interesse privato da parte di una pluralità di soggetti, a giudizio insindacabile del Consorzio;
h) l’uso di terreni di proprietà del Consorzio, costituenti pertinenze dei canali, soggetti comunque a servitù attiva in favore del Consorzio stesso; nonché di superfici derivanti dalla tombinatura di canali consorziali;
i) il collocamento di padelloni o capanni da pesca, di bilancelle, di scalette e di pontili di attracco di natanti nel Canale di Bonifica in destra di Xxxx;
j) ogni e qualsiasi atto modificativo delle condizioni delle strutture in genere che il Consorzio gestisce nel superiore interesse della bonifica.
ART. 2
MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI
Chiunque voglia ottenere concessioni o autorizzazioni deve inoltrare domanda al Consorzio accompagnata dalla ricevuta dell’avvenuto versamento, tramite bollettino di x/x xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Occidentale, Xxxxxx Xxxxxxxxxx 0, Xxxx n. 11078482 oppure mediante accredito presso il Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx, Xxx Xxxxxxx n. 00, XXXX XX00X0000000000000000000000, della somma di € 25,82 a titolo di anticipazione di spese d’istruttoria, fatto salvo il conguaglio sulla base degli importi indicati nella Tabella di cui all’Allegato A.
Ogni domanda deve riferirsi a una sola concessione o autorizzazione e deve contenere le generalità del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, ragione sociale ecc.), codice fiscale e numero telefonico, la sua qualità di proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc., o legale rappresentante, la sua residenza e il domicilio, nonché la descrizione particolareggiata dell’opera che si intende eseguire e
l’indicazione esatta dell’uso al quale l’opera stessa è destinata.
Nel caso in cui la domanda venga presentata dall’affittuario, sarà richiesta anche la sottoscrizione da parte del proprietario.
La domanda dovrà inoltre contenere l’esatta indicazione della località interessata.
Con la presentazione della predetta domanda il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a tutte le altre che il Consorzio potrà prescrivere in relazione alla domanda prodotta.
Alla domanda dovranno essere allegati i disegni illustrativi delle opere stesse in quadruplice copia, debitamente firmati da un tecnico abilitato, nonché dal richiedente, per i seguenti casi:
1. Attraversamenti con ponti, ponticelli e passerelle che interessano pubbliche strade.
2. Attraversamenti con condotte idriche, gas, elettriche, telefoniche e fognarie che interessano pubbliche strade.
3. Parallelismi di condotte idriche, gas, elettriche, telefoniche e fognarie interrate nella fascia di stretta pertinenza di 4 metri che interessano pubbliche strade.
4. Tombinamenti di canali.
5. Manufatti di scarico di acque meteoriche/reflue in canali arginati.
6. Manufatti di scarico di acque meteoriche/reflue in canali in trincea, per cui è necessaria la verifica di compatibilità idraulica.
7. Recinzioni su aree derivanti da tombinamenti di canali (la firma è richiesta per l’asseverazione della linea di confine tra proprietà demaniale e proprietà privata).
8. Opere di derivazione irrigua da canali arginati.
9. Sbarramenti irrigui dell’altezza superiore ai 50 cm.
10. Utilizzo di aree demaniali risultanti da tombinature di canali.
11. Utilizzo di pertinenze consorziali o demaniali con la realizzazione di opere, escluso il solo transito.
12. Cambiamento di micro-bacino scolante.
13. Padelloni nelle pertinenze del Canale di bonifica in destra di Xxxx.
14. Altre categorie di opere che non figurano nell’elenco delle tipologie escluse dall’obbligo della firma del tecnico abilitato.
Non è richiesta, invece, la firma di un tecnico abilitato, bensì la sola sottoscrizione del richiedente, per i seguenti casi:
1. Attraversamenti con ponti, ponticelli e passerelle che non interessano pubbliche strade.
2. Attraversamenti con condotte idriche, gas, elettriche, telefoniche e fognarie di canali, che non interessano pubbliche strade.
3. Parallelismi di condotte idriche, gas, elettriche, telefoniche e fognarie interrate che non interessano pubbliche strade.
4. Parallelismi di linee elettriche e telefoniche aeree (devono comunque essere realizzati ad una distanza minima di 5.00 m trattandosi di opere “fuori terra”).
5. Manufatti di scarico di acque meteoriche/reflue in canali in trincea, realizzati secondo i tipi indicativi del Consorzio, fatti salvi i casi per cui è necessaria una verifica di compatibilità idraulica (lo scarico diretto in canale arginato è, invece, in ogni caso soggetto all’obbligo della firma di un tecnico abilitato).
6. Recinzioni in fascia di rispetto, se realizzate al di fuori di aree risultanti da tombinamenti (in caso di posa della recinzione in area risultante da un tombinamento, la firma è richiesta).
7. Collocamento di piccoli manufatti, quali, ad esempio, sbarre, nelle pertinenze di bonifica.
8. Sbarramenti irrigui dell’altezza massima di 50 cm.
9. Opere di derivazione irrigua da canali in trincea realizzate secondo i tipi indicativi del Consorzio (le opere di derivazione da canali arginati sono, invece, soggette all’obbligo della firma di un tecnico abilitato).
10. Impinguamento di tratti di canali a fini irrigui.
11. Falcio delle erbe di argini e banchine demaniali.
12. Piantumazioni.
13. Tabelle pubblicitarie e segnaletiche.
14. Postazioni di attracco e pesca con bilancella nel Canale di bonifica in destra di Reno (non è ammessa una modalità di realizzazione diversa da quella conforme ai tipi indicativi del Consorzio).
15. Utilizzo di pertinenze consorziali o demaniali per il solo transito di veicoli e mezzi in genere.
16. Qualunque opera oggetto di concessione/autorizzazione in sanatoria.
Ulteriori eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il Consorzio lo ritenga necessario ai fini dell’istruzione della pratica.
Restano a carico del Concessionario tutte le spese per consentire la ricognizione e per gli eventuali collaudi.
L’accoglimento delle domande è rimesso, in ogni caso, al potere discrezionale dell’Amministrazione consorziale.
Gli atti e i fatti eseguiti in assenza di formale concessione assumono il carattere di abusività. Contro i trasgressori il Consorzio procederà nei termini di legge.
È vietata ogni forma di sub-concessione.
ART. 3
PRESENTAZIONE CONTEMPORANEA DI DOMANDA DA PARTE DI PIU’ SOGGETTI
Nel caso di ricevimento di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più soggetti per la stessa opera, Il Consorzio assumerà quale criterio di assegnazione il criterio cronologico.
Nell’eventualità in cui fra i soggetti che presentino contemporaneamente domanda di concessione per lo stesso oggetto vi sia il proprietario di terreno frontista dell’opera di bonifica interessata al rilascio della concessione, il Consorzio considererà titolo preferenziale tale condizione.
ART. 4
RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI - AUTORIZZAZIONI ALL’ESECUZIONE ANTICIPATA DELLE OPERE
Gli atti di concessione saranno di norma intestati ai proprietari degli immobili in relazione ai quali la concessione stessa viene rilasciata.
Le condizioni riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell’oggetto della medesima e le disposizioni, sia generali che particolari, per l’esecuzione dei lavori e per l’utilizzazione della particolare opera di bonifica interessata, saranno fissate in appositi atti, definiti “Disciplinari di concessione”, oppure “Disciplinari di autorizzazione”, in conformità delle prescrizioni del presente Regolamento, con l’osservanza delle disposizioni di legge vigenti e, in particolare, di quelle dettate dal R.D. 8/5/1904 n. 368.
I disciplinari di cui sopra verranno redatti su apposito modello, dai quali risulteranno la data ed il numero progressivo di acquisizione nell’apposito registro.
Il termine del procedimento per il rilascio degli atti suddetti è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di ricezione della domanda.
Entro detto termine il Consorzio:
a) adotta un provvedimento espresso anche nell’eventualità di un rigetto dell’istanza;
b) può chiedere chiarimenti con l’intesa che il termine del procedimento viene rinnovato con decorrenza dalla data di ricezione della risposta dell’interessato.
L’atto di concessione è rilasciato in via ordinaria dal Direttore Generale, a norma dell’art. 47, comma 6, del vigente Statuto consorziale. In casi di particolare rilevanza, l’atto di concessione sarà sottoposto ad approvazione del Comitato Amministrativo.
Nei soli casi d’urgenza, comprovata a insindacabile giudizio del Consorzio, l’esecuzione delle opere oggetto di concessione potrà essere autorizzata in via provvisoria nelle more del rilascio della concessione definitiva, previo versamento anticipato della cauzione a garanzia di cui all’Art. 10, da effettuare mediante versamento a mezzo dell’apposito bollettino di c/c postale n. 11078482 oppure mediante accredito presso il Credito Cooperativo Ravennate e Xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx, Xxx Xxxxxxx n. 00, XXXX XX00X0000000000000000000000, e dietro presentazione della documentazione di cui al precedente art. 2.
Al provvedimento provvisorio farà seguito il rilascio della concessione definitiva con le modalità di cui al presente Regolamento.
ART. 5
DURATA DELLA CONCESSIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE
La concessione/autorizzazione, accordata in via assolutamente precaria, ha una durata non superiore ad un ventennio, ai sensi dell’Art. 137 del richiamato X.X. x. 000/0000. Nel caso in cui la domanda di concessione sia stata presentata dal solo affittuario, la durata della stessa dovrà essere commisurata a quella del contratto d’affitto, che dovrà essere esibito al Consorzio.
Alla scadenza della concessione/autorizzazione, il Concessionario deve procedere, entro 30 giorni, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi antecedente al rilascio del provvedimento.
Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocare la concessione/autorizzazione. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell’opera e all’asportazione completa di materiali di risulta, nonché all’eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di alcun genere.
In caso di inerzia del Concessionario, il Consorzio provvederà d’ufficio al ripristino dei luoghi oggetto di concessione/autorizzazione a spese del Concessionario medesimo. Le spese suddette saranno recuperate con le stesse forme e modalità di riscossione previste per i contributi consortili.
ART. 6
DECADENZA DELLA CONCESSIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE
L’inosservanza delle condizioni previste nell’atto di concessione/autorizzazione a pena di decadenza comporta la decadenza automatica della concessione/autorizzazione stessa dietro semplice comunicazione dell’Ente e la perdita della eventuale cauzione prestata a garanzia.
In tal caso il Concessionario sarà tenuto alla riduzione in pristino dei luoghi oggetto di concessione/autorizzazione entro 30 giorni dalla comunicazione di decadenza da parte del Consorzio.
In caso di inerzia del Concessionario, il Consorzio provvederà d’ufficio al ripristino a spese del Concessionario medesimo, da recuperare con le stesse forme e modalità di riscossione dei contributi consortili.
ART. 7
CANONE DELLA CONCESSIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE
Il Concessionario è tenuto a pagare annualmente al Consorzio un canone di concessione/autorizzazione per l’aggravio dell’attività di manutenzione e/o vigilanza delle opere consortili determinato dalla presenza delle opere oggetto di concessione/autorizzazione (cfr. le Tabelle di cui all’Allegato B).
Eventuali adeguamenti dell’importo dei canoni indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato B saranno apportati con atto ricognitivo del Comitato Amministrativo.
ART. 8
VERSAMENTO DEL CANONE
Il canone, a partire dal secondo anno, sarà posto a carico del Concessionario mediante iscrizione nei
ruoli consorziali ed introitato con le stesse modalità con le quali viene riscossa la contribuenza ordinaria.
Il pagamento della prima annualità, rapportata al mese in cui avviene il rilascio, sarà invece effettuato quale condizione di rilascio della concessione.
ART. 9
AMMONTARE DEI CANONI
L’ammontare dei canoni è riportato nelle Tabelle di cui all’Allegato B al presente Regolamento, partitamente per ogni categoria di opere concesse, fatti salvi i casi di cui al terz’ultimo e al penultimo capoverso del presente articolo.
Relativamente allo scarico, diretto o indiretto, di acque di lavorazione, di scarichi di impianti di depurazione o comunque di acque non meteoriche, il canone, da corrispondersi in aggiunta al contributo di bonifica, è stabilito sulla base dei seguenti parametri:
- per gli impianti di depurazione pubblici, sulla base degli abitanti equivalenti serviti;
- per le acque reflue industriali, sulla base del volume annuo scaricato;
- per le acque reflue domestiche e reflue assimilabili alle domestiche, sulla base del volume annuo scaricato.
Ai fini dell’applicazione degli importi indicati nelle citate tabelle di cui all’Allegato B al presente Regolamento, il dato espresso in abitanti equivalenti viene trasformato in valore in metri cubi sulla base della seguente formula:
n° Abitanti Equivalenti x 0,20 mc/giorno x 365 giorni x 0,80 (coefficiente di afflusso) = metri cubi/anno.
Dalla data di approvazione del presente regolamento il Consorzio adotterà per il computo del volume degli scarichi delle acque di origine non meteorica i valori ufficiali inseriti nella documentazione redatta dal richiedente per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale o dell’autorizzazione allo scarico da parte dell’Ente preposto.
In caso di variazioni dei valori ufficiali, è obbligo del Concessionario darne comunicazione al Consorzio entro e non oltre il 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui tali variazioni si sono verificate, ai fini delle successive imposizioni del canone.
Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare la verifica dei valori ufficiali di scarico mediante metodologie da concordarsi con il concessionario all’atto della richiesta ufficiale di controllo.
Le opere eseguite da Enti pubblici, per finalità pubbliche o aventi carattere sociale, potranno essere concesse in esenzione o riduzione del canone, con delibera del Comitato Amministrativo del Consorzio.
Le opere costituenti reti di comunicazione elettronica di cui all’art. 93 del D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259 e smi sono esenti da canone di concessione, fatto salvo il diritto del Consorzio a ottenere il rimborso forfetario delle spese sostenute per l’assistenza, la sorveglianza, il collaudo delle stesse opere e per l’archiviazione della relativa posizione.
A tutte le concessioni accordate a titolo gratuito o esenti, in virtù della norma contenuta nel precedente comma, non si applica il comma 2° del precedente Art. 7.
CAUZIONE A GARANZIA
ART. 10
Il Consorzio potrà richiedere al Concessionario di costituire una garanzia, a mezzo di deposito cauzionale o fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fideiussoria, avente ad oggetto l’esatta esecuzione dei lavori. Essa verrà restituita o svincolata ad avvenuto collaudo delle opere previste dal provvedimento di concessione.
Il Consorzio potrà altresì richiedere al Concessionario di prestare un’ulteriore garanzia, a mezzo di fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fideiussoria, a copertura del risarcimento di eventuali danni dipendenti dalle opere previste dal provvedimento di concessione.
Le fideiussioni devono prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 c.c..
SPESE DELL’ATTO
ART. 11
Tutte le spese inerenti e conseguenti all’atto di concessione/autorizzazione (bolli, imposta di registro, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant’altro connesso) sono a carico del Concessionario.
DIVIETO DI CESSIONE
ART. 12
È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell’uso e del godimento delle concessioni precarie.
ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 13
Tutti i lavori relativi alla realizzazione delle opere concesse devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge e della buona esecuzione e della stabilità dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.
ART. 14
DIRITTI DEI TERZI
Il rilascio della concessione non pregiudica in modo alcuno gli eventuali diritti dei terzi, siano essi privati cittadini od enti.
ART. 15
MANUTENZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
Alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle opere oggetto di concessione/autorizzazione deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria assoluta responsabilità, il Concessionario.
In difetto, può intervenire d’ufficio il Consorzio, con addebito delle relative spese al Concessionario stesso, come precisato al successivo Art. 22.
ART. 16
RIPARAZIONE DEI DANNI ALLE PERTINENZE DEMANIALI E CONSORZIALI
Il Concessionario - sia nell’eseguire l’opera oggetto di concessione/autorizzazione sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali.
Nel caso si verifichino dei danni, il Concessionario è tenuto ad eseguire - a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio medesimo ritenga necessari a riparazione dei danni suddetti e per porre in sicurezza l’opera di bonifica.
Qualora il Concessionario non vi ottemperi, all’esecuzione dei lavori provvede il Consorzio d’ufficio, con le procedure di cui all’ultimo comma dell’Art. 22.
ART. 17
RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone o alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere oggetto di concessione/autorizzazione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che
possano essere avanzati da xxxxx, nei confronti del Consorzio in relazione all’esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi.
ART. 18
DANNI ALLE OPERE OGGETTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura ed entità che possano derivare - anche a seguito di dissesti alla proprietà demaniale o consorziale e alle sue pertinenze o a causa dei lavori dal medesimo Consorzio eseguiti - all’opera oggetto di concessione/autorizzazione.
Il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l’eventuale sospensione dell’uso dell’opera oggetto di concessione/autorizzazione.
ART. 19
ESIGENZE IDRAULICHE
Il Xxxxxxxxx concedente ha la facoltà di imporre al Concessionario, nell’arco di validità della concessione/autorizzazione, nuove condizioni, così come di imporre, in dipendenza di sopravvenute esigenze idrauliche o, comunque, dell’esecuzione di lavori consorziali, la demolizione o la modifica delle opere oggetto della concessione/autorizzazione stessa, a cura e spese del Concessionario.
Nei casi di cui al comma precedente, il Consorzio non è tenuto a corrispondere al Concessionario indennizzo alcuno.
ART. 20
INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PRESCRIZIONI TECNICHE
Prima di iniziare i lavori oggetto della concessione/autorizzazione il Concessionario è tenuto obbligatoriamente a prendere accordi con il Settore Concessioni/Polizia Idraulica per ricevere le necessarie indicazioni operative e per i preventivi accertamenti.
I lavori dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia in fase esecutiva che durante l’esercizio, nessuna variante potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione del Consorzio.
Il personale consorziale ha facoltà di accedere al cantiere del Concessionario e di verificare periodicamente il puntuale adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’atto di concessione/autorizzazione.
Il Concessionario deve osservare le ulteriori prescrizioni tecniche che il Consorzio dovesse impartire in corso di esecuzione.
Non appena ultimati i lavori, il Concessionario è tenuto a darne avviso al predetto Ufficio consortile per le operazioni di riscontro, pregiudiziali allo svincolo della cauzione di cui all’Art. 10.
ART. 21
EFFICACIA DELLA CONCESSIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE
Salvo quanto previsto al precedente art. 4, la concessione/autorizzazione dispiega efficacia soltanto dopo che il Settore Concessioni/Polizia Idraulica abbia verificato la regolarità dei lavori e la corrispondenza dello stato di fatto agli atti progettuali e le prescrizioni consorziali.
Nel caso in cui venga verificata l’irregolarità dei lavori e la non corrispondenza dello stato di fatto agli atti progettuali e alle prescrizioni consorziali, la concessione/autorizzazione rimane sospesa ed è priva di efficacia fino alla regolarizzazione dell’opera posta in essere, secondo le prescrizioni impartite dal personale consortile.
ESECUZIONE LAVORI D’UFFICIO
ART. 22
Le spese relative a qualsiasi lavoro eseguito d’ufficio dal Consorzio per inerzia del Concessionario
sono addebitate al Concessionario medesimo.
Le spese suddette saranno recuperate con le stesse forme e modalità di riscossione previste per i contributi consortili.
ACCESSO ALLE OPERE
ART. 23
Durante l’arco di validità della concessione/autorizzazione, agli incaricati dal Consorzio deve, in qualsiasi momento, essere consentito e reso possibile l’accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate dalle opere oggetto della concessione/autorizzazione, affinché possano effettuare accertamenti e/o interventi ritenuti necessari.
ART. 24
IMMISSIONE NELLA RETE SCOLANTE CONSORTILE
24.1. IMMISSIONE DI ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA NUOVI INSEDIAMENTI CIVILI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili, artigianali, industriali e agricoli, di estensione superiore ai 1500 mq le cui acque abbiano come recapito diretto o indiretto la rete scolante consorziale non vengono autorizzati se non sono state previste apposite strutture idrauliche per il contenimento temporaneo degli esuberi di portata rispetto alla situazione antecedente alla trasformazione territoriale.
La prescrizione suddetta sarà fatta valere anche nei casi in cui la richiesta di scarico dovesse riguardare, in prima istanza, superfici di estensione inferiore, ma comunque rientranti in un intervento complessivo di estensione più vasta rispetto alla soglia sopracitata.
Le opere di scarico delle suddette strutture idrauliche dovranno essere dimensionate in modo da limitare la portata di immissione finale nella rete consorziale, ad un valore non superiore a 15 (quindici) litri al secondo per ettaro.
Pertanto chiunque intenda realizzare i nuovi insediamenti civili, artigianali e industriali di cui sopra dovrà ottenere l’apposito parere da parte del Consorzio sull’adeguatezza delle strutture compensative, mediante inoltro di domanda corredata da: copia dello strumento urbanistico in vigore, del piano locale di intervento, dei tipi esecutivi delle opere e relazione tecnico-idraulica.
24.2. IMMISSIONE DI IMPIANTI DI XXXXXXXXX NELLA RETE SCOLANTE CONSORTILE
a) Per quanto attiene all’immissione di impianti di drenaggio nella rete scolante consortile, valgono le prescrizioni dello specifico Regolamento approvato, con deliberazione n. 12, oggetto 8, in data 18.11.1985, dal Consiglio dei Delegati del soppresso Consorzio di Bonifica della Bassa Pianura Ravennate, cui l’intestato Consorzio è subentrato ad ogni effetto di legge a far epoca dall’1.01.1988.
ART. 25
FASCE DI INEDIFICABILITA’ E DI RISPETTO
25.1 CANALI
Ai fini di un corretto espletamento delle attività istituzionali e a tutela delle opere di bonifica di competenza consortile, tenuto conto dei vincoli imposti dal Regolamento sulle Bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con X.X. 0 maggio 1904 n. 368 e delle esigenze connesse alla meccanizzazione dell’attività di manutenzione ed esercizio delle stesse opere, per le distanze minime dai cigli o dal piede dei rilevati arginali esterni vengono assunti i valori seguenti:
⚫ Fabbricati
a) | collettore generale | m | 10,00 |
b1) | canali di scolo principali in aree agricole e di ipotizzabile espansione urbana | m | 8,00 |
b2) | canali di scolo principali in aree urbane, per zone di completamento | m | 6,00 |
c1) | canali di scolo secondari in aree agricole e di ipotizzabile espansione urbana | m | 6,00 |
c2) | canali di scolo secondari in aree urbane, per zone di completamento | m | 4,00 |
Nelle aree agricole, nei confronti dei canali – o tratti di canale – arginati di nuova costruzione, realizzati nell’ambito di lavori dichiarati di pubblica utilità, con sommità transitabile con macchine operatrici ed autoveicoli, in caso di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro di fabbricati preesistenti all’esecuzione delle opere senza modifica di perimetro degli stessi, la fascia ordinaria di inedificabilità è ridotta in misura pari alla distanza intercorrente tra il piede esterno della nuova scarpata arginale ed il precedente punto di riferimento, fino alla larghezza minima di 4 metri.
⚫ Piantagioni (fruttifere ed ornamentali): luce libera di
Per interventi di sistemazione a verde eseguiti da enti pubblici, nei confronti di canali provvisti di argini con sommità transitabile con macchine operatrici ed autoveicoli, è facoltà del Consorzio autorizzare piantumazioni ad una distanza minima da 1 a 2 metri dal piede esterno della scarpata arginale, a seconda dell’importanza del canale, alle condizioni stabilite in un apposito disciplinare.
⚫ Linee elettriche aeree in B.T. e in M.T., per attraversamento di canali di scolo principali
m 4,00
(anche in presenza di tombinamenti) m 10,00
⚫ Linee elettriche aeree in B.T. e in M.T., per attraversamento di canali di scolo secondari
(anche in presenza di tombinamenti) | m | 4,00 |
⚫ Linee telefoniche aeree in generale (anche in presenza di tombinamenti) | m | 4,00 |
⚫ Zone di rispetto per transito e deposito di materie provenienti dai diserbi e dagli espurghi | m | 4,00 |
⚫ Recinzioni: | ||
a) di tipo assolutamente movibile, costituita da rete metallica con paletti infissi direttamente nel terreno o con plinti e lastra unica prefabbricata di collegamento, strettamente limitate alle aree di pertinenza catastale dei fabbricati, con la possibilità di transito dei mezzi d’opera meccanici all’interno della proprietà ed in fregio al canale, | ||
- dell’altezza massima di m 1,00 per i soli canali in trincea | m | 0,25 |
- dell’altezza massima di m 2,00 all’esterno delle arginature con la sommità arginale percorribile dai mezzi d’opera | m | 1,00 |
- dell’altezza massima di m 2,00 per i soli canali in trincea qualora siano garantite le condizioni di operatività dei mezzi d’opera | m | 1,00 |
- dell’altezza massima di m 2,00 in corrispondenza dei canali tombinati: fino al limite della proprietà demaniale; | ||
- di tipo assolutamente movibile a servizio dell’area di pertinenza catastale di fabbricato di civile abitazione, realizzabile nella scarpata esterna di canali arginati iscritti nell’elenco dei canali consorziali successivamente all’entrata in vigore del X.X. 0 maggio 1904, n. 368, contenente disposizioni in materia di polizia idraulica, a condizione che sia garantita l’operatività dei mezzi d’opera sulle sommità arginali, costituita da pali in legno infissi direttamente nel terreno e rete metallica, dell’altezza massima di 2,00 m: distanza minima “D”, misurata in orizzontale dal ciglio superiore esterno dell’arginatura, pari a h*1,25+0,50 metri (dove h rappresenta l’altezza in metri della sommità arginale rispetto al fondo del canale, nel punto di sezione interessato); | ||
b) di tipo fisso, in muratura, ecc.: | ||
- canali di scolo principali | m | 5,00 |
- canali di scolo secondari | m | 4,00 |
c) recinzioni atte alla riduzione del rischio idraulico non sormontabili dalle acque a | m | 1,00 |
servizio di fabbricati esistenti per i soli canali in trincea
⚫ Opere per la riduzione del rischio idraulico
- con la possibilità di concedere, nei casi previsti dagli articoli 28 del PSAI (Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico) e 32 del PSBTS (Piano Stralcio Bacino del Torrente Senio) introdotti dalla Variante di Coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani di Bacino approvato con Deliberazione del C.I. n. 3/1 del 07/11/2016, la costruzione di opere non superabili dalle acque, per la riduzione del rischio idraulico di allagamento dalla rete di bonifica. Nel caso in cui dette opere fossero di ostacolo al deposito del materiale di risulta nella fascia di rispetto al canale il concessionario, salvo diversi accordi da definire, sarà tenuto a corrispondere al consorzio in aggiunta al previsto canone di concessione un importo a compenso del maggior costo dei lavori di manutenzione stimato in € a ml di nuova opera effettivamente realizzata”
25.2 CONDOTTE IRRIGUE
Fino al ciglio del canale
Ai fini di un corretto espletamento delle attività di istituto e della tutela delle opere irrigue di bonifica, nella fascia di rispetto delle condotte sono vietate le piantumazioni arboree e le opere di qualsiasi genere che siano di intralcio all’utilizzo dell’area da parte del Consorzio.
La larghezza della fascia di rispetto è di seguito riportata:
a) condotte del diametro inferiore a 400 mm compreso (per parte dall’asse della condotta) m 2,00
b) condotte del diametro superiore a 400 mm (per parte dall’asse della condotta) m 2,50
CLASSIFICAZIONE DEI CANALI CONSORZIALI
ART. 26
La classificazione dei canali consorziali in primari e secondari, in base all’importanza dei medesimi ai fini dello svolgimento della funzione di bonifica, è disposta con provvedimento di carattere ricognitivo, con cadenza periodica, del Comitato Amministrativo dell’Ente.
ART. 27
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
È fatto obbligo al concessionario di registrare gli atti di concessione di cui al presente Regolamento e di effettuare il pagamento della relativa imposta.
ART. 28
FORO COMPETENTE
Nel rispetto del riparto di giurisdizione, sono devolute al Tribunale di Ravenna o al Tribunale Amministrativo Regionale le questioni derivanti dall’applicazione del presente Regolamento, ivi comprese quelle relative alle concessioni e alle autorizzazioni rilasciate dal Consorzio ai sensi del Regolamento medesimo.
Allegato A)
TABELLA DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA
TABELLA DEGLI IMPORTI DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI E DI PARERI TECNICI
PER PERSONE FISICHE ED AZIENDE AGRICOLE (ANCHE GESTITE IN FORMA SOCIETARIA)
TIPOLOGIA OPERE | PERSONE FISICHE ED AZIENDE AGRICOLE |
Attraversamenti elettrici, attraversamenti telefonici, scarichi indiretti di acque reflue. | € 25,82 |
Attraversamenti con condotte acqua, cavi, gas; parallelismi di linee elettriche e telefoniche; opere di presa irrigua; piantumazioni; tabelle pubblicitarie e segnaletiche; sfalcio argini e banchine, sopralluogo con parere verbale. | € 41,32 |
Attraversamento con condotte fognarie, parallelismi di condotte acqua, cavi, gas; scarichi di acque meteoriche; installazione di manufatti, sbarre, ecc. nella fascia di rispetto; sbarramenti irrigui; impinguamenti canali; sopralluogo con parere scritto; indicazione del tirante idrico di riferimento. | € 82,63 |
Scarichi diretti nella rete di bonifica di acque reflue. | € 103,29 |
Attraversamenti con ponti, ponticelli e passerelle; recinzioni; utilizzo pertinenze; modifiche bacino scolante; opere per la riduzione del rischio idraulico; interferenze con le condotte irrigue. | € 123,95 |
Tombinamenti; nuove urbanizzazioni. | € 165,27 |
Spese sostenute per il controllo della costruzione dell’opera e per il riscontro definitivo della conformità delle opere ese- guite al progetto allegato all’atto autorizzativo, nei casi in cui occorre trasmettere ufficialmente agli enti territoriali compe- tenti l’esito del collaudo effettuato per la parte di competenza. | Rimborso delle spese sostenute dietro rendiconto analitico delle ore impie- gate dagli addetti consorziali e delle eventuali spese vive |
TABELLA DEGLI IMPORTI DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI E DI PARERI TECNICI PER ALTRI UTENTI
(PERSONE GIURIDICHE NON AZIENDE AGRICOLE)
TIPOLOGIE | SPESE DI ISTRUTTORIA | ||
Le categorie "A" e "B" hanno riguardo alla dimensione del canale. | |||
Le categorie "a" e "b" hanno riguardo alla dimensione dell'opera oggetto di concessione. | |||
1. | ATTRAVERSAMENTI | ||
1.1. | ATTRAVERSAMENTI CON CAVI E CONDOTTI | ||
1.1.1. | AEREI | ||
1.1.1.1. | ELETTRICI | 75 € | |
1.1.1.1.1. | OLTRE 250.000 VOLT | ||
1.1.1.1.2. | DA 150.000 A 250.000 VOLT | ||
1.1.1.1.3. | DA 30.000 A 150.000 VOLT | ||
1.1.1.1.4. | DA 400 A 30.000 VOLT | ||
1.1.1.1.5. | FINO A 400 VOLT | ||
1.1.1.2. | ALTRE TIPOLOGIE (telefonici, ecc.) | ||
A - CANALI PRINCIPALI | |||
B - CANALI SECONDARI | |||
1.1.2. | INTERRATI | ||
A - CANALI PRINCIPALI | 300 € | ||
B - CANALI SECONDARI | 150 € | ||
1.1.3. | SUPERIORI O IN ADERENZA A MANUFATTI ALTRUI | ||
A - CANALI PRINCIPALI | 150 € | ||
B - CANALI SECONDARI | 75 € | ||
1.1.4. | IN ADERENZA A MANUFATTI CONSORTILI | ||
A - CANALI PRINCIPALI | 300 € | ||
B - CANALI SECONDARI | 150 € | ||
1.2. | ATTRAVERSAMENTI VIARI (compresi i passi carrai) | ||
1.2.1. | PONTI (compresi tubi, scatolari, travate, ecc. ) | ||
A - CANALI PRINCIPALI | 600 € | ||
B - CANALI SECONDARI | 300 € | ||
1.2.2. | SOTTOPASSI | ||
A - CANALI PRINCIPALI | 600 € | ||
B - CANALI SECONDARI | 300 € |
TIPOLOGIE | SPESE DI ISTRUTTORIA | ||
Le categorie "A" e "B" hanno riguardo alla dimensione del canale. | |||
Le categorie "a" e "b" hanno riguardo alla dimensione dell'opera oggetto di concessione. | |||
1.2.3. | GUADI (attraversamenti in aderenza al contorno della sezione idraulica, dimensionati per portate di magra) | ||
A - CANALI PRINCIPALI | 150 € | ||
B - CANALI SECONDARI | 75 € | ||
2. | PARALLELISMI | ||
2.1. | PARALLELISMI DI CONDOTTI | ||
2.1.1. | AEREI | ||
2.1.1.1. | ELETTRICI | ||
2.1.1.1.1. | OLTRE 250.000 VOLT | 75 € | |
2.1.1.1.2. | DA 150.000 A 250.000 VOLT | ||
2.1.1.1.3. | DA 30.000 A 150.000 VOLT | ||
2.1.1.1.4. | DA 400 A 30.000 VOLT | ||
2.1.1.1.5. | FINO A 400 VOLT | ||
2.1.1.2. | ALTRE TIPOLOGIE | ||
2.1.2. | INTERRATI | ||
A - CANALI PRINCIPALI | 300 € | ||
B - CANALI SECONDARI | 150 € | ||
2.2. | PARALLELISMI VIARI | ||
A - CANALI PRINCIPALI | 600 € | ||
B - CANALI SECONDARI | 300 € | ||
3. | MANUFATTI DI SCARICO | ||
3.1. | ACQUE METEORICHE | (ai valori sotto indicati vanno aggiunti gli eventuali oneri istruttori specifici relativi allo studio di invarianza idraulica e alle altre prescrizioni conte- nute nei diversi PAI) 150 € | |
3.2. | ACQUE REFLUE DOMESTICHE | 200 € | |
3.3. | ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E URBANE | ||
3.3.1. | SCOLO NATURALE | 300 € | |
3.3.2. | SCOLO MECCANICO | 300 € | |
TIPOLOGIE | SPESE DI ISTRUTTORIA | ||
Le categorie "A" e "B" hanno riguardo alla dimensione del canale. | |||
Le categorie "a" e "b" hanno riguardo alla dimensione dell'opera oggetto di concessione. | |||
4. | MANUFATTI E APPRESTAMENTI DI PRESA | ||
4.1 | CON SBARRAMENTO | ||
A - CANALI PRINCIPALI | 300 € | ||
B - CANALI SECONDARI | 150 € | ||
4.2 | SENZA SBARRAMENTO | 75 € | |
5. | MANUFATTI DI OSTACOLO | ||
5.1 | CARTELLO O PALO | 75 € | |
5.2 | SBARRA O CANCELLO | 75 € | |
5.3 | ALTRO (es. capanni da pesca, bilancelle, …) | (min.) 150 € | |
6. | MANUFATTI NELLE PERTINENZE | ||
6.1 | RECINZIONI AMOVIBILI | 75 € | |
6.2 | OPERE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO | 75 € | |
7. | TOMBINAMENTO SENZA USO DELL'AREA DI RISULTA | ||
A - CANALI PRINCIPALI | 300 € | ||
B - CANALI SECONDARI | 150 € | ||
8. | USO DI AREE | ||
8.1 | SFALCIO | 75 € | |
8.2 | VERDE PUBBLICO | 75 € | |
8.3 | USO AGRICOLO (COLTIVAZIONI VARIE) | 75 € | |
8.4 | USO NON AGRICOLO (es. giardini privati, parcheggi, piste ciclabili, aree di cantiere, depositi, zone di transito) | (min.) 75 € | |
9. | SOPRALLUOGO CON PARERE VERBALE | 247,90 € | |
10. | SOPRALLUOGO CON PARERE SCRITTO | 495,80 € | |
11. | IMPINGUAMENTI CANALI | 495,80 € | |
12. | MODIFICHE BACINO SCOLANTE | 743,70 € | |
13. | NUOVE URBANIZZAZIONI | 991,60 € | |
14. | STRADE, AUTOSTRADE, GRANDI CONDOTTE | Recupero delle spese effet- tivamente sostenute dietro rendiconto analitico, con un minimo di 1.239,49 € | |
15. | SPESE SOSTENUTE PER IL CONTROLLO DELLA COSTRUZIONE DELL’OPERA E PER IL RISCONTRO DEFINITIVO DELLA CONFORMITÀ DELLE OPERE ESEGUITE AL PROGETTO ALLEGATO ALL’ATTO AUTORIZZATIVO, NEI CASI IN CUI OCCORRE TRASMETTERE UFFICIALMENTE AGLI ENTI TERRITORIALI COMPETENTI L’ESITO DEL COLLAUDO EFFETTUATO PER LA PARTE DI COMPETENZA. | Rimborso delle spese soste- nute dietro rendiconto ana- litico delle ore impiegate dagli addetti consorziali e delle eventuali spese vive | |
16. | INTERFERENZE CON LE CONDOTTE IRRIGUE | 362 € |
Allegato B1)
TABELLA DEI CANONI DI CONCESSIONE PER PERSONE FISICHE ED AZIENDE AGRICOLE
(ANCHE GESTITE IN FORMA SOCIETARIA)
1
CATEGORIA | CANONE |
1. ATTRAVERSAMENTI CON PONTI, PONTICELLI E PASSERELLE | |
1.1.Canali principali (fino a m 10 di larghezza) | €/ml 7,72 |
1.2.Canali secondari (fino a m 10 di larghezza) | €/ml 3,85 con un minimo di € 23,16 |
2. ATTRAVERSAMENTI CON ACQUEDOTTI E METANODOTTI PER DISTRIBUZIONE, COMUNALI O DI PRIVATI | |
2.1.Aereo | per ogni attraversamento € 38,57 |
0.0.Xx corrispondenza o in aderenza di manufatti pubblici o privati | |
0.0.Xx corrispondenza di tratti tombinati | |
0.0.Xx subalveo | |
0.0.Xx corrispondenza di condotte irrigue con condotte oltre Ø 250 mm con condotte fino Ø 250 mm compreso | € 61,45 € 30,75 |
3. ATTRAVERSAMENTI CON ACQUEDOTTI E METANODOTTI PER TRASPORTO, DI TIPO CONSORZIALE, INTERCOMUNALE E, COMUNQUE, PUBBLICO | |
3.1.Aereo | per ogni attraversamento € 115,72 |
0.0.Xx corrispondenza o in aderenza di manufatti pubblici o privati | |
0.0.Xx corrispondenza di tratti tombinati | |
0.0.Xx subalveo | |
0.0.Xx corrispondenza di condotte irrigue con condotte oltre Ø 250 mm con condotte fino Ø 250 mm compreso | € 61,45 € 30,75 |
4. ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTE FOGNARIE | |
0.0.Xx aereo | per ogni attraversamento € 77,71 |
0.0.Xx corrispondenza o in aderenza di manufatti pubblici o privati | |
0.0.Xx corrispondenza di tratti tombinati | |
0.0.Xx subalveo | |
0.0.Xx corrispondenza di condotte irrigue con condotte oltre Ø 250 mm con condotte fino Ø 250 mm compreso | € 61,45 € 30,75 |
CATEGORIA | CANONE |
5. ATTRAVERSAMENTI ELETTRICI (ENEL, E-DISTRIBUZIONE, HERA, INRETE ) | |
0.0.Xx aereo | per ogni attraversamento € 38,57 |
0.0.Xx aderenza a manufatti pubblici o privati | |
0.0.Xx corrispondenza di tratti tombinati | |
0.0.Xx subalveo | |
0.0.Xx corrispondenza di condotte irrigue | € 30,75 |
6. ATTRAVERSAMENTI TELEFONICI (TIM, LEPIDA, OPEN FIBER) | |
6.1. In aereo | per ogni attraversamento € 38,57 |
6.2. In aderenza a manufatti pubblici o privati | |
6.3. In corrispondenza di tratti tombinati | |
6.4. In subalveo | |
6.5. In corrispondenza di condotte irrigue | € 30,75 |
7. PARALLELISMI DI ACQUEDOTTI, METANODOTTI E FOGNATURE COMUNALI E DI PRIVATI (anche in presenza di tratti tombinati) | |
7.1. Oltre i ml 4,00 | - |
7.2. Entro i ml 4,00 | €/Km 192,90 con un minimo di € 23,16 |
7.3. Opere in adiacenza alla fascia di rispetto delle condotte irrigue | - |
8. PARALLELISMI DI ACQUEDOTTI, METANODOTTI E FOGNATURE INTERCOMUNALI ECC. (anche in presenza di tratti tombinati) | |
8.1. Oltre i ml 4,00 | - |
8.2. Entro i ml 4,00 | €/Km 385,70 con un minimo di € 38,57 |
8.3. Opere in adiacenza alla fascia di rispetto delle condotte irrigue | - |
CATEGORIA | CANONE |
9. PARALLELISMI DI LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE | |
9.1. In aereo, oltre i ml 4,00 per le linee in B.T. e telefoniche | - |
9.2. In aereo, oltre i ml 6,00 per le linee in M.T. | - |
9.3. In aereo, sulle condotte irrigue | - |
10. PARALLELISMI DI CAVI INTERRATI ELETTRICI E TELEFONICI | |
10.1. Oltre i ml 4,00 | - |
10.2. Entro i ml 4,00 | €/Km 53,90 con un minimo di €23,16 |
10.3. Opere in adiacenza alla fascia di rispetto delle condotte irrigue | - |
11. TOMBINAMENTI DI CAVI | |
11.1. Cavi principali (oltre i ml 10 di lunghezza) | € 77,17 + €/Km 385,70 |
11.2. Cavi secondari (oltre i ml 10 di lunghezza) | € 38,57 + €/Km 231,30 |
12. SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DIRETTI O INDIRETTI DI SINGOLI FABBRICATI CON ANNESSA AREA CORTILIZIA FINO AD UN MASSIMO DI QUATTRO UNITA’ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE O SIMILARE | € 23,16 |
13. SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DIRETTI O INDIRETTI DI SINGOLI O PIU’ FABBRICATI CON ANNESSE AREE CORTILIZIE AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE O SIMILARE DA CINQUE A DODICI UNITA’ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE O SIMILARE | € 23,16 |
14. SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DIRETTI O INDIRETTI DI SINGOLI O PIU’ FABBRICATI CON ANNESSE AREE CORTILIZIE CON PIU’ DI DODICI UNITA’ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE O SIMILARE | Da un minimo di € 23,16 ad un massimo di € 38,57 |
15. SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DIRETTI O INDIRETTI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI O ARTIGIANALI FINO A 700 MQ. | € 23,16 |
16. SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DIRETTI O INDIRETTI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI O ARTIGIANALI DA 700 A 2000 MQ. | € 38,57 |
17. SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DIRETTI O INDIRETTI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI O ARTIGIANALI OLTRE I 2000 MQ. | Da un minimo di € 38,57 ad un massimo di € 62,07 |
CATEGORIA | CANONE |
18. SCARICHI DI ACQUE DOMESTICHE DI ORIGINE NON METEORICA (DIRETTI O INDIRETTI NEI CAVI CONSORZIALI) | |
18.1 Manufatto | € 38,57 |
18.2. Scarichi diretti | €/mc 0,0116 con un minimo di € 23,16 |
18.3. Scarichi indiretti | €/mc 0,0027 con un minimo di € 23,16 |
19. SCARICHI DI FOGNATURA PUBBLICA (DIRETTI O INDIRETTI NEI CAVI CONSORZIALI) | - |
20. RECINZIONI A DISTANZA MINORE DI ML 4.00 | €/Km 100,30 con un minimo di € 23,16 |
21. RECINZIONI SU AREE DERIVANTI DA TOMBINAMENTI DI CAVI 21.1. Oltre la zona di rispetto 21.2. All’interno dell’area compresa tra il confine demaniale e il limite esterno della zona di rispetto | - € 23,16 |
22. UTILIZZO DI AREE DEMANIALI RISULTANTI DA TOMBINATURE DI CAVI | per uso pubblico € 0,1194/mq con un minimo di € 23,16 per uso privato € 0,1493/mq con un minimo di € 23,16 |
23. UTILIZZO DI PERTINENZE DEMANIALI IN GENERE | per uso pubblico € 0,1194/mq con un minimo di € 23,16 per uso privato € 0,1493/mq con un minimo di € 23,16 |
23.1. Delle condotte irrigue | € 30,75 |
24. UTILIZZO DI PERTINENZE CONSORZIALI PER MODIFICHE DI DESTINAZIONE D’USO | per uso pubblico € 0,1194/mq con un minimo di € 23,16 per uso privato € 0,1493/mq con un minimo di € 23,16 |
25. MANUFATTI NELLA FASCIA DI RISPETTO 25.1. Collocamento di piccoli manufatti, sbarre, ecc. all’interno della fascia di rispetto 25.2. Posa di opere per la riduzione del rischio idraulico | € 23,16 €/Km 99,20 con un minimo di € 23,16 |
CATEGORIA | CANONE |
26. SBARRAMENTO IRRIGUO | € 38,57 |
27. OPERA DI PRESA IRRIGUA | € 38,57 |
28. IMPINGUAMENTO DI TRATTI DI CANALI CONSORZIALI AD USO IRRIGUO | € 38,57 |
29. FALCIO DI ARGINI E BANCHINE DEMANIALI E CONSORZIALI DA PARTE DEI FRONTISTI | TITOLO GRATUITO |
30. FALCIO DI ARGINI E BANCHINE DEMANIALI E CONSORZIALI DA PARTE DI TERZI | TITOLO GRATUITO |
31. PIANTUMAZIONI DI PIANTE OLTRE I ML 4,00 | - |
32. PIANTUMAZIONI DI SIEPI OLTRE I ML 4,00 | - |
33. TABELLE PUBBLICITARIE | € 23,16 |
34. TABELLE SEGNALETICHE PUBBLICHE | - |
35. CAMBIAMENTO DI BACINO SCOLANTE | € 23,16 |
36. ALTRE CATEGORIE | Da un minimo di € 23,16 a un massimo di € 744,95 |
37. PADELLONI CON DISCIPLINARE INTEGRATIVO | € 834,44 |
38. PADELLONI SENZA DISCIPLINARE INTEGRATIVO | € 1.668,96 |
39. ATTRACCHI GESTIONE ITALPESCA | € 454,19 |
40. ATTRACCHI GESTIONE CONSORZIO | € 500,65 |
41. BILANCELLE GESTIONE ITALPESCA | € 159,78 |
Allegato B2)
TABELLA DEI CANONI DI CONCESSIONE PER ALTRI UTENTI
(PERSONE GIURIDICHE NON AZIENDE AGRICOLE)
1
TIPOLOGIE | CANONI | |||||
1. | ATTRAVERSAMENTI | |||||
1.1. | ATTRAVERSAMENTI CON CAVI E CONDOTTI | |||||
1.1.1. | AEREI | |||||
1.1.1.1 | ELETTRICI | |||||
1.1.1.1.1. | OLTRE 250.000 VOLT | 242,12 € | ||||
1.1.1.1.2. | DA 150.000 A 250.000 VOLT | 167,63 € | ||||
1.1.1.1.3. | DA 30.000 A 150.000 VOLT | 105,53 € | ||||
1.1.1.1.4. | DA 400 A 30.000 VOLT | 80,71 € | ||||
1.1.1.1.5. | FINO A 400 VOLT | 31,05 € | ||||
1.1.1.2 | ALTRE TIPOLOGIE (telefonici, ecc.) | |||||
A - CANALI PRINCIPALI | 62,07 € | |||||
B - CANALI SECONDARI | 31,05 € | |||||
C – CONDOTTE IRRIGUE | ||||||
a) oltre a Ø 250 mm | 31,05 € | |||||
b) fino a Ø 250 mm compreso | 31,05 € | |||||
1.1.2 | INTERRATI | |||||
A - CANALI PRINCIPALI | 124,15 € | |||||
B - CANALI SECONDARI | 62,07 € | |||||
C – CONDOTTE IRRIGUE | ||||||
a) oltre a Ø 250 mm | 61,45 € | |||||
b) fino a Ø 250 mm compreso | 30,75 € | |||||
1.1.3 | SUPERIORI O IN ADERENZA A MANUFATTI ALTRUI | |||||
A - CANALI PRINCIPALI | 186,24 € | |||||
B - CANALI SECONDARI | 93,13 € | |||||
C – CONDOTTE IRRIGUE | ||||||
a) oltre a Ø 250 mm | 92,21 € | |||||
b) fino a Ø 250 mm compreso | 30,75 € | |||||
1.1.4 | IN ADERENZA A MANUFATTI CONSORTILI | |||||
A - CANALI PRINCIPALI | 248,31 € | |||||
B - CANALI SECONDARI | 124,15 € | |||||
C – CONDOTTE IRRIGUE |
a) oltre a Ø 250 mm | 122,92 € | |||||
b) fino a Ø 250 mm compreso | 30,75 € | |||||
1.2. | ATTRAVERSAMENTI VIARI (compresi i passi carrai) | |||||
1.2.1 | PONTI (compresi tubi, scatolari, travate, ecc. ) | A - CANALI PRINCIPALI | 248,31 € | |||
B - CANALI SECONDARI | 124,15 € | |||||
1.2.2 | SOTTOPASSI | A - CANALI PRINCIPALI | 248,31 € | |||
B - CANALI SECONDARI | 124,15 € | |||||
1.2.3 | GUADI (attraversamenti in ade- renza al contorno della sezione idraulica, dimensionati per por- tate di magra) | A - CANALI PRINCIPALI | 31,05 € | |||
B - CANALI SECONDARI | 31,05 € | |||||
1.2.4 | PONTI (a servizio di strade preesistenti senza modifica di tracciato) | - | ||||
2. | PARALLELISMI | I canoni, espressi in €/m, sono dati dai valori degli attra- versamenti corrispondenti divisi per un coefficiente fisso pari a 50 (min.) 31,05 € (max.) 744,94 € | ||||
2.1. | PARALLELISMI DI CONDOTTI | |||||
2.1.1. | AEREI | |||||
2.1.1.1. | ELETTRICI | |||||
2.1.1.1.1. | OLTRE 250.000 VOLT | |||||
2.1.1.1.2. | DA 150.000 A 250.000 VOLT | |||||
2.1.1.1.3. | DA 30.000 A 150.000 VOLT | |||||
2.1.1.1.4. | DA 400 A 30.000 VOLT | |||||
2.1.1.1.5. | FINO A 400 VOLT | |||||
2.1.1.2. | ALTRE TIPOLOGIE | |||||
2.1.2. | INTERRATI | |||||
A - CANALI PRINCIPALI | ||||||
B - CANALI SECONDARI | ||||||
2.2. | PARALLELISMI VIARI | |||||
2.2.0. | A - CANALI PRINCIPALI | |||||
B - CANALI SECONDARI | ||||||
3. | SCARICHI | |||||
3.1. | ACQUE METEORICHE | 62,07 € | ||||
3.2. | ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE | |||||
3.2.1. | MANUFATTO | 68,01 € | ||||
3.2.2. | VOLUME DI SCARICO | 0,0117 €/ m3 con un minimo di € 31,05 |
3.3. | ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E URBANE | ||||
3.3.1. | SCOLO NATURALE | ||||
3.3.1.1. | MANUFATTO | 68,01 € | |||
3.3.1.2. | VOLUME DI SCARICO | 0,0117 €/ m3 con un minimo di € 31,05 | |||
3.3.2. | SCOLO MECCANICO | ||||
3.3.2.1. | MANUFATTO | 68,01 € | |||
3.3.2.2. | VOLUME DI SCARICO | 0,0117 €/ m3 con un minimo di € 31,05 | |||
3.4. | SCARICO DIRETTO SCOLMATORE | 159,15 € | |||
3.5. | SCARICO DIRETTO DI ACQUE PROVENIENTI DA CONDOTTE ACQUEDOTTISTICHE O DI CAVA | 68,01 € + 0,0117 €/m3 | |||
4. | MANUFATTI E APPRESTAMENTI DI PRESA | ||||
4.1. | CON SBARRAMENTO | ||||
4.1.0. | A - CANALI PRINCIPALI | 124,15 € | |||
B - CANALI SECONDARI | 62,07 € | ||||
4.2. | SENZA SBARRAMENTO | 31,05 € | |||
5. | MANUFATTI DI OSTACOLO | ||||
5.1. | CARTELLO O PALO | 155,21 € | |||
5.2. | SBARRA O CANCELLO | 186,24 € | |||
5.3. | ALTRO (es. capanni da pesca, bilancelle, …) | (min.) 186,24 € | |||
5.4 | POSA DI OPERE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO | I canoni sono riferiti alla lunghezza dell’opera misurata se- condo lo sviluppo d'asse 0,6237 €/m (min.) 31,05 € | |||
6. | RECINZIONI AMOVIBILI | I canoni sono riferiti alla lunghezza della recinzione misu- rata secondo lo sviluppo d'asse | |||
0,6237 €/m | |||||
(min.) 31,05 € | |||||
7. | TOMBINAMENTO SENZA USO DELL'AREA DI RISULTA | I canoni sono riferiti alla lunghezza del tombino misurata secondo lo sviluppo d'asse del canale, detratta la misura dei primi 10 metri, per i quali si fa riferimento al canone di cui al punto 1.2.1. | |||
7.1. | A - CANALI PRINCIPALI | 1,2474 €/m | |||
(min.) 59,80 € | |||||
7.2. | B - CANALI SECONDARI | 0,6237 €/m | |||
(min.) 31,05 € |
8. | USO DI AREE | I canoni sono riferiti all'area data in concessione | |
8.1. | FALCIO | 18,63 €/ha | |
(min.) 31,05 € | |||
8.2. | VERDE PUBBLICO | - | |
8.3. | USO AGRICOLO (COLTIVAZIONI VARIE) | 424,39 €/ha | |
(min.) 31,05 € | |||
8.4. | USO NON AGRICOLO (es. giardini privati, parcheggi, piste ciclabili, aree di cantiere, depositi, zone di transito) | 0,0635 €/m2 | |
(min.) 31,05 € | |||
9. | IMPINGUAMENTO DI TRATTI DI CANALI CONSORZIALI AD USO IRRIGUO | 32,05 € | |
10. | CAMBIAMENTO DI BACINO SCOLANTE | 19,22 € | |
11. | ALTRE CATEGORIE | Da un minimo di 19,22 € a un massimo di € 774,93 |
I pagamenti degli importi delle spese di istruttoria dovranno essere effettuati mediante accredito presso il Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, filiale di Lugo, Via Baracca n. 48, XXXX XX00X0000000000000000000000,
oppure mediante versamento sul Conto Corrente Postale n. 11078482
intestato a Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale Servizio Tesoreria.