Responsabilità del Concessionario Clausole campione

Responsabilità del Concessionario. 6.1. Il Concessionario è l’unico responsabile del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario. 6.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto: a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa; b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 ( euro due milioni/00) per l’intera durata del contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell’attivazione del servizio; c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori; d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. di cui è titolare del trattamento.
Responsabilità del Concessionario. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, alla strumentazione, per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi; è pertanto tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. L'istituzione scolastica e l’Ente locale proprietario sono quindi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.
Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi concessi, liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio , restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento , senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento e/o intossicazione derivante dall'ingerimento, da parte degli utenti, di cibi avariati o contaminati. Conseguentemente, il Concessionario esonera l'Amministrazione concedente ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico- amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate. Il Concessionario dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati: • R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 20.000.000,00 = per sinistro Euro 5.000.000,00 = per persona Euro 5.000.000,00= per danni a cose o animali • R.C.O.(Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 5.000.000,00= per sinistro Euro 5.000.000,00= per persona Tali polizze dovranno riportare l’indicazione dell’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Cadeo. L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Concessionario all'Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell’inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all' Amministrazione alle relative scadenze.
Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario esonera l’Agenzia del Demanio da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose, animali, derivanti da qualsiasi causa conseguente all’utilizzazione dell’immobile dato in concessione e da qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell’ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, l’Agenzia è e rimarrà assolutamente estranea, in fatto e in diritto. Il Concessionario si obbliga a effettuare tutti gli opportuni controlli in ordine all’affidabilità e alla moralità di eventuali terzi affidatari degli spazi, manlevando e tenendo indenne l’Agenzia da ogni responsabilità in proposito. Il Concessionario è soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, [eventuale nonché a tutte le prescrizioni e condizioni apposte all’autorizzazione alla concessione rilasciata dalla competente Soprintendenza] e quindi si obbliga espressamente di rilevare e tenere indenne l’Agenzia del Demanio da ogni conseguenza per la inosservanza di essi. Il Concessionario si impegna ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni pubbliche, restando esclusa ogni responsabilità dell’Agenzia per diniego di autorizzazione, sospensione o limitazione dell’esercizio dell’attività del medesimo Concessionario derivante da eventuali leggi o regolamenti nonché da qualsiasi altra causa non imputabile all’Agenzia.
Responsabilità del Concessionario. 17.1 Il concessionario è responsabile verso il Comune per quanto riguarda il buon andamento del servizio e verso terzi per i danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso. A garanzia di tale responsabilità, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di essere titolare di apposita ed idonea polizza assicurativa. 17.2 Lo stesso dovrà possedere tutti i requisiti previsti nel presente capitolato e negli atti di gara e dovrà presentare la documentazione prevista nei termini indicati. 17.3 Il concessionario resta responsabile nei confronti del Comune dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e si obbliga a tenerlo indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in relazione o dipendenza dell’espletamento del servizio. Eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o derivanti dal servizio gravano esclusivamente sull’aggiudicatario. A tale riguardo l'esecutore del contratto deve stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, la seguente copertura assicurativa: 1) Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) con massimale minimo RCT per sinistro pari ad almeno € 1.500.000,00 unico e massimale minimo RCO per sinistro pari a € 2.000.000,00 con limite per persona pari ad almeno € 1.000.000,00. Tale polizza assicurativa dovrà essere estesa a: a) danni causati al Comune concedente e/o ai suoi dipendenti o collaboratori; b) danni alle aree, alle strutture, alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio in concessione; c) danni derivanti da impianti, attrezzature ed ogni bene necessario allo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione. Il contratto assicurativo dovrà avere durata minima di tre anni e prevedere il rinnovo fino al termine della concessione, se rinnovata. Le polizze suddette dovranno essere depositate da parte dell'aggiudicataria, in copia, prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione. 17.4 Il concessionario dovrà adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica, dall'arte e dalle regole di comune diligenza e prudenza, nonché tutte le norme e prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative, contabili e fiscali idonee ad evitare l'insorgere di danni a terzi, al Comune, a persone e/o a cose, a dipendenti e collaboratori, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione o comunque in dipendenza e/o connessione con le stesse, restando, comunque, l’unico ed escl...
Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario è direttamente responsabile : - dell’attività di distribuzione dei prodotti e ne risponde al Concedente e ad ogni altra Autorità preposta al controllo degli aspetti normativi in materia per tutta la durata della concessione della qualità e dell’integrità dei prodotti distribuiti, nonché della loro conformità alle normative vigenti previste per ogni tipo di alimento o bevanda; - della durata, efficienza, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione, riparazione, sostituzione e trasferimento degli distributori e loro accessori ; - per danni e infortuni causati a cose e persone durante l’espletamento dei lavori di manutenzione, riparazione, sostituzione e trasferimento nonché nelle operazioni di pulizia e rifornimento dei distributori e tutti gli altri interventi previsti dal presente dal Capitolato; - per danni od infortuni nei confronti di terzi a motivo dei distributori stessi, loro accessori e parti e comunque ad esse riferibili, per fatto doloso o colposo, per guasti o mancata manutenzione, per tutta la durata della concessione. Il concessionario comunque è direttamente responsabile per danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, per inosservanza di leggi, regolamenti, normative, o direttive e similari impartite dall’ERSU arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate per qualsiasi motivo, a seguito dell’espletamento delle attività e obblighi previsti, al proprio personale, a terzi, sia a cose proprie o di altre imprese, aree oggetto di gara e ne risponderà in via esclusiva esonerando espressamente da ogni responsabilità l’Amministrazione e al personale preposto alle verifiche.
Responsabilità del Concessionario. In relazione alla fornitura da parte del Cedente del servizio di assistenza in oggetto, il Concessionario accetta di essere responsabile di quanto segue relativamente al Software: (a) mantenere in condizioni di efficienza operativa il sistema di computer interessato e le relative apparecchiature periferiche secondo le specifiche dei costruttori; (b) mantenere il sistema di computer interessato aggiornato con il livello di revisione supportato indicato nella Documentazione per il corretto funzionamento del Software; (c) eseguire qualsiasi test o procedura raccomandata dal Cedente al fine di individuare e/o risolvere eventuali problemi segnalati dal Concessionario all’assistenza alle condizioni di cui al presente Contratto; (d) mantenere operativa una procedura esterna al Software per la ricostruzione di file, dati o programmi perduti o alterati nella misura ritenuta necessaria dal Concessionario; (e) seguire sempre le procedure di routine per l’operatore indicate nella Documentazione; e (f) fornire tutte le informazioni in inglese americano in forma comprensibile per il Cedente.
Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario è responsabile della gestione e del funzionamento della struttura oggetto della concessione – immobili, impianti, attrezzature, aree verdi, aree comuni e pertinenze tutte – senza eccezioni, nonché dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi. Il Concessionario è tenuto a rispondere dei danni derivanti alla struttura oggetto della Concessione riconducibili a fatto del Concessionario stesso, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori e/o di persone delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge. E’ inoltre tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in relazione all’esercizio della struttura oggetto della Concessione e/o in conseguenza del complesso delle attività e servizi svolti nell’ambito della medesima, manlevando al riguardo il Comune di Sant’Ilario d’Enza e gli agenti per conto dello stesso (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti. Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a stipulare (con oneri a suo carico) o dimostrare di avere in corso, un contratto assicurativo contro i rischi di: A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Sant’Ilario d’Enza) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Responsabilità del Concessionario. (a)Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni qui contenute, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello Scopo della Concessione.
Responsabilità del Concessionario. Il concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione oggetto del presente atto, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni all’immobile comunale, al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento. Il concessionario è altresì ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell’esercizio della concessione oggetto del presente atto e pertanto solleva e rende indenne fin d’ora l’Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati dall’attività posta in essere dalla S.A.T. Sezione di Brentonico. L’Associazione è altresì responsabile di comunicare all’Ufficio Patrimonio le necessità di eventuali interventi manutentivi. All’atto della consegna dei locali concessi in uso, sarà cura del Servizio Patrimonio redigere apposito verbale di consegna degli stessi con evidenziati gli eventuali elementi di arredo compresi nel presente atto di concessione.