RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE IN FAVORE DI MOM SPA DI UN’AREA FUNZIONALE E
SCHEMA DI CONTRATTO DI DISPONIBILITA’ TRA MOM SPA E
RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE IN FAVORE DI MOM SPA DI UN’AREA FUNZIONALE E
STRUTTURATA DI ALMENO MQ 30.000 PER L’ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO – CIG: 7268097F5E
TRA
- MOM S.p.A. (C.F. e P. IVA 04498000266), con xxxx xxxxxx xx 00000 Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxxx x. 0, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. …….., nato a ….. il ….. (C.F. …..), domiciliato per la sua carica presso la sede di MOM s.p.a. in ,
autorizzato in forza di ……….. ad impegnare legalmente e formalmente MOM s.p.a. per il presente atto (d’ora innanzi anche solo MOM o Ente Committente o Utilizzatore);
E
- ……. (impresa, RTI, consorzio) (C.F. e P.I. …….), con sede legale in , in persona
di …… nato a …… il ……, C.F. …….. nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, giusta procura rilasciata in data …… rep. n. …… autenticata nella firma dal dott.
……., Notaio in , allegata in originale al presente atto (di seguito anche solo concedente
o affidatario).
PREMESSO CHE
- MOM Spa ha la necessità di affidare a soggetto munito dei necessari requisiti di legge e competenza la progettazione definitiva ed esecutiva di un’area funzionale e strutturata per l’esercizio del trasporto pubblico locale, su terreno già di proprietà dell’affidatario di almeno 30.000 mq nel Comune di Treviso, con successivo trasferimento della proprietà del terreno e costituzione di diritto di superficie in favore dell’affidatario, al fine realizzazione e messa a disposizione da parte di quest’ultimo dell’area attrezzata in favore di MOM s.p.a., la quale avrà facoltà di acquisto della proprietà anche delle opere per effetto del pagamento dei canoni di disponibilità pattuiti o di riscatto anticipato;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/10/2017, MOM stabiliva di affidare la progettazione e la successiva realizzazione e messa a disposizione dell’area con facoltà per l’Ente Committente di acquisto della proprietà del terreno e delle opere mediante contratto di disponibilità, previo espletamento di gara d’appalto con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; contestualmente venivano approvati il bando di gara, il capitolato prestazionale e lo schema del contratto di disponibilità;
- MOM Spa in data 11/01/2018 prot. 112 bandiva la procedura aperta per la gara in oggetto, a cui è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) 7268097F5E;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione del …../…../……, scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione giudicatrice che, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara, ha valutato le n. …. offerte pervenute, individuando la migliore in quella presentata da ………;
- con propria delibera del …./…./….., il C.d.A. prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali di gara, aggiudicando in via definitiva il contratto in oggetto a
………….;
l’impresa ……. ha già costituito la cauzione definitiva per un importo di € (pari al
10% dell’importo complessivo del contratto offerto in sede di gara) a mezzo garanzia fideiussoria (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex articolo 93, D.lgs n. 50/2016) emessa in data …… dalla Società ……, ivi allegata (clausola 12.1 del Bando);
- l’impresa …… si impegna a prestare, all’esito della predisposizione ed approvazione del progetto definitivo ed esecutivo: 1) cauzione definitiva in fase di esercizio; 2) polizza danni in fase di esecuzione lavori; 3) polizza danni in fase di esercizio, nel rispetto di quanto stabilito dal Bando e dal Capitolato prestazionale con la Compagnia assicuratrice
…… di (clausole 12.2, 12.3 e 12.4 del Bando);
Antimafia
- il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l’Ente Committente recederà dal contratto;
Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premessa
La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 – Oggetto del contratto
L’Ente Committente concede all’affidatario che accetta, senza riserva alcuna, la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la successiva realizzazione e messa a disposizione di un’area funzionale e strutturata per l’esercizio del trasporto pubblico locale, su di terreno catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Treviso al foglio …., M.N. ……., sub.
…….., esteso complessivi mq. ……. parzialmente e marginalmente occupato dalla viabilità comunale, per la durata di anni ….. decorrenti dalla stipula del verbale di messa a
disposizione dell’opera, in ragione all’aggiudicazione della gara d’appalto CIG 7268097F5E. avvenuta in data , con successivo acquisto della proprietà del terreno e delle opere da
parte di MOM s.p.a. per effetto del pagamento dei canoni di disponibilità pattuiti o per effetto dell’esercizio di riscatto anticipato;
Più precisamente:
a) l’Affidatario si impegna alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto di disponibilità ed al Capitolato Prestazionale allegato al contratto e facente parte integrante e sostanziale del presente atto nel termine offerto in sede di gara, decorrente dalla sottoscrizione del presente contratto; il corrispettivo per la progettazione è compreso nel valore complessivo del presente contratto;
b) in seguito ad approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, l’Affidatario si impegna alla sottoscrizione di contratto di trasferimento della proprietà del terreno in favore di MOM, con contestuale costituzione di diritto di superficie in favore dell’Affidatario, al fine della realizzazione da parte di quest’ultimo delle opere progettate; il corrispettivo dei predetti trasferimenti è compreso nel valore complessivo del presente contratto di disponibilità e verrà corrisposto mediante imputazione delle somme dovute per acconti/contributi in corso d’opera e, ove non sufficienti, con imputazione del versamento dei canoni di disponibilità successivi, fino ad integrale soddisfacimento del corrispettivo di vendita; tale contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo presso Notaio scelto dall’Ente Committente nella data da quest’ultima indicata, con preavviso di almeno 10 giorni; in ogni caso l’alienante rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale in relazione al corrispettivo che verrà versato nelle modalità previste dal presente contratto, dovendo diversamente l’affidatario sostenere tutti i conseguenti oneri di iscrizione e cancellazione anche di natura fiscale.
c) entro il termine offerto in sede di gara pari a giorni ….., l’Affidatario è tenuto a realizzare le opere oggetto di progettazione e, quindi, all’esecuzione dei lavori, all’acquisizione delle certificazioni necessarie per l’agibilità, per il collaudo, per gli accatastamenti e per la messa a disposizione dell’opera nella funzionalità richiesta per l’esercizio del trasporto pubblico locale; il predetto termine verrà computato a ritroso dalla data di conseguimento del permesso a costruire; l’Affidatario si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori; alla conclusione dei lavori verrà individuato il lotto ove è sorto il fabbricato, con le
necessarie pertinenze; il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori verrà corrisposto da MOM in favore dell’Affidatario in forma di contributo in corso d’opera nella misura complessiva del ….% del valore complessivo del presente contratto;
d) alla conclusione dei lavori, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di messa a disposizione, l’Affidatario concederà all’Ente Committente la disponibilità delle opere realizzate, per il periodo offerto in sede di gara pari ad anni …., durante il quale l’Ente verserà il relativo canone di disponibilità; per effetto dell’integrale pagamento dei canoni pattuiti o dell’esercizio della cessazione anticipata del contratto, MOM potrà acquistare la piena proprietà oltre che del terreno, anche delle opere ivi realizzate, con contestuale estinzione del diritto di superficie costituito in favore dell’Affidatario.
Nel corso della disponibilità dovrà essere garantita la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti nel contratto e dal Capitolato Prestazionale; la manutenzione straordinaria sarà eseguita a cura e spese dell’Affidatario, previo confronto con MOM; la manutenzione ordinaria sarà a cura e spese di MOM.
L’Affidatario dovrà provvedere alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché l’esecuzione delle opere ed alla loro messa a disposizione nel pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto di disponibilità, dal capitolato prestazionale, nonché del disciplinare e dell’offerta presentata in sede di gara, documenti qui richiamati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto ed allegate al medesimo.
Articolo 3 – Disposizioni regolatrici del contratto
Il presente contratto viene sottoscritto dall’Ente Committente ed accettato dall’Affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto di disponibilità e dai documenti elencai all’articolo 24 del presente contratto, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante.
Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.
Il presente contratto di disponibilità è poi regolato dalle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti), nonché dalle disposizioni applicabili del Codice Civile.
Inoltre, l’Affidatario è tenuto al rispetto di ogni normativa applicabile attinente la realizzazione e la gestione dell’opera, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di
igiene ed ogni disposizione, condizione o adempimento previsti dalla normativa vigente per le costruzioni private e per la conduzione degli immobili.
Articolo 4 – Durata - tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penali
– termini per il collaudo – sospensione dell’esecuzione del contratto
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma sul presente contratto.
A partire da tale data inizia a decorrere il termine per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, la cui durata massima è quella indicata nell’offerta tempi presentata dall’impresa Aggiudicatrice. Quindi l’Affidatario si fa carico, a suo rischio e a sue spese, di consegnare il progetto definitivo ed esecutivo entro giorni (pari a quelli offerti in sede di gara) dalla sottoscrizione del presente contratto.
A decorrere dalla di conseguimento del permesso a costruire, inizia a decorrere il termine per l’esecuzione delle opere, la cui durata massima è quella indicata nell’offerta tempi presentata dall’impresa Aggiudicatrice; quindi l’affidatario si fa carico, a suo rischio e a sue spese, di mettere a disposizione l'opera perfettamente ultimata e collaudata entro giorni (pari a quelli offerti in sede di gara) dalla data di sottoscrizione del predetto contratto di trasferimento.
Terminata l’esecuzione dei lavori e dopo il collaudo, MOM sottoscriverà il verbale di messa a disposizione delle opere. I termini per l’ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, l’entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nell’articolo …. che segue e nel disciplinare di gara, mentre per quanto non espressamente previsto ci si rimette a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.
A decorrere dalla sottoscrizione del verbale di messa a disposizione delle opere, inizierà a decorrere il periodo di disponibilità, pari ad anni quale periodo offerto in sede di gara, nonché i termini per il pagamento dei canoni di disponibilità da parte dell’Ente Committente.
Articolo 5 – Ammontare Complessivo del contratto – Modalità e termini di pagamento
Il corrispettivo dovuto dall’Ente Committente all’Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto di disponibilità, è fissato in € , ( ), oltre IVA nella misura di legge, oltre ad oneri di sicurezza interferenziali definiti in seguito alla presentazione del progetto definitivo ed esecutivo.
Il corrispettivo contrattuale, che precede, soggetto a rivalutazione monetaria, verrà corrisposto dapprima mediante (a) un contributo in corso d’opera e successivamente (b) mediante il versamento di canoni di disponibilità, come meglio precisato:
a) versamento di acconto/contributo in corso d’opera, nella misura pari al % del valore complessivo del contratto, offerto in sede di gara, in base allo stato di avanzamento lavori; il predetto importo verrà corrisposto per quota parte in misura fissa, su base trimestrale, previa verifica e approvazione da parte dell’Ente committente dei lavori eseguiti; il versamento dei contributi avviene quindi in via posticipata con scadenze trimestrali successive. Più precisamente:
- la prima rata verrà versata alla prima scadenza trimestrale successiva alla sottoscrizione del contratto di trasferimento del terreno con costituzione del diritto di superficie in favore dell’Affidatario, previa positiva verifica da parte di MOM dell’avanzamento dei lavori, e quindi condizionato ad autorizzazione del collaudatore a seguito di visita periodica, con trasmissione a MOM di verbale che attesti la regolare esecuzione dei lavori, il rispetto del capitolato prestazionale e del cronoprogramma trasmesso dall’Affidatario, nonché delle norme e disposizioni cogenti;
- il pagamento delle rate successive avverrà sempre in via posticipata a cadenza trimestrale successiva ed è sempre condizionato al positivo controllo da parte di MOM dello stato avanzamento lavori come sopra indicato.
Qualora MOM dovesse rilevare il mancato rispetto delle prescrizioni del capitolato prestazionale, del cronoprogramma presentato dall’Affidatario, delle norme e disposizioni cogenti, o il mancato raggiungimento degli standard prestazionali offerti in sede di gara, è facoltà di MOM sospendere la corresponsione dei contributi in corso d’opera, fintanto che l’Affidatario non adeguerà i lavori agli standard richiesti, senza che da ciò possano derivare preclusioni, decadenze e/o responsabilità in capo a MOM.
b) Versamento dei canoni di disponibilità, determinato in ragione dell’importo residuo contrattuale di Euro ( ) (pari quindi al valore complessivo del contratto detratti gli acconti versati allo stato avanzamento lavori) maggiorato del tasso di interesse annuo, per il periodo complessivo di anni
, quali offerti in sede di gara. I canoni di disponibilità, ciascuno pari ad
Euro ( ) verranno versati con cadenza
trimestrale successiva posticipata, con prima scadenza alla fine del trimestre successivo all’approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere e
contestuale immissione nel possesso in favore di MOM; il primo canone verrà quindi versato previo positivo collaudo e approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere da parte dell’Affidatario. Il piano di versamento dei canoni di disponibilità è meglio precisato nell’offerta presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara.
Il pagamento dell’ultimo canone di disponibilità, in deroga a quanto sopra precisato, avverrà contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di trasferimento della proprietà di tutte le opere in favore dell’Ente committente.
Qualora MOM dovesse rilevare, nel corso del periodo di disponibilità, il venir meno della disponibilità delle opere (sia per assoluta indisponibilità che per ridotta disponibilità) avrà facoltà di sospendere il pagamento dei canoni fin tanto che non verrà ripristinata dall’Affidatario la piena funzionalità dell’area salva l’applicazione di penali ed il risarcimento per l’eventuale maggiore danno.
Il predetto valore complessivo del contratto è comprensivo di corrispettivo e oneri per il trasferimento della proprietà del terreno e la costituzione di diritto di superficie sullo stesso, nonché di corrispettivo e oneri per la realizzazione delle opere, per la disponibilità e per il successivo trasferimento della proprietà di esse in favore di MOM. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si dà atto che il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente intestato a , appositamente dedicato, i cui estremi sono: IBAN
I soggetti delegati dall’Affidatario ad operare su tale conto corrente sono:
, C.F. .
A tal fine, l’affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente (entro 3 giorni) a MOM ogni variazione relativa ai propri dati sociali ed ai suddetti dati.
Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica della regolarità contributiva attestata da valido DURC.
In caso di ritardo nel pagamento dei canoni, saranno dovuti all’Affidatario da parte di MOM esclusivamente gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002.
MOM dichiara sin da ora il proprio consenso alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto da parte dell’Affidatario esclusivamente ad Istituti di Credito autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/93 e smi.
Le parti si danno reciprocamente atto che l’importo che verrà complessivamente versato da MOM nel corso dell’esecuzione del contratto, a titolo di acconto/contributo in corso d’opera ed a titolo di canoni di diponibilità, costituirà sufficiente corrispettivo per l’acquisto della
proprietà del terreno indicato in premessa da parte di MOM, per il godimento della disponibilità delle opere da parte di MOM nel periodo convenuto e per l’acquisto della proprietà delle opere realizzate sull’area, da parte di MOM alla naturale scadenza del contratto o per effetto della cessazione anticipata del contratto da parte di MOM.
Articolo 6 – Obblighi e responsabilità dell’Affidatario
a) Obblighi nei confronti dell’Ente committente.
L’affidatario assume il rischio della progettazione e della costruzione dell’opera. Più precisamente, sono a carico dell’Affidatario:
i. rischio di progettazione: la redazione del progetto definitivo e di quello esecutivo e di eventuali varianti in corso d’opera, in conformità alla disciplina che regola l’attività edilizia. All’Affidatario è riconosciuta la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti senza alcun aggravio economico a carico di MOM. Resta ferma la necessità di rilascio di approvazione, ove prescritto, da parte delle terze autorità competenti. L’affidatario assume l'onere di promuovere ed ottenere ogni autorizzazione, permesso e/o nulla osta dalle competenti autorità, necessari alla costruzione ed alla successiva messa a disposizione delle opere in favore di MOM. L’affidatario assume il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti.
ii. rischio di esecuzione delle opere: l’esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione dell’opera, deve avvenire nel rispetto del capitolato prestazionale, degli standard offerti in sede di gara, e delle norme e disposizioni cogenti. L’Affidatario è altresì tenuto ad eseguire modificazioni, varianti e rifacimento di lavori già eseguiti, richiesti da MOM affinché vengano garantite le caratteristiche funzionali essenziali previste dal presente contratto e dal capitolato prestazionale, pena la risoluzione dello stesso. L’Affidatario non potrà richiedere alcuna maggiorazione del corrispettivo stabilito nel contratto in conseguenza del superamento degli standard di accettazione dell’opera previsti nel capitolato prestazionale; sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri generati da ritardo nei tempi di consegna, mancato rispetto degli standard di progetto e prestazionali offerti in sede di gara, mancata omologazione o mancato rilascio di qualsiasi altra autorizzazione prescritta per l’uso, derivanti dall’aumento dei costi in corso d’opera, da inconvenienti tecnici di intervento, mancato completamento dell’intervento, nonché da esternalità negative che comportino obblighi di pagamento di indennizzo in favore di terzi;
iii. rischio derivante da ritardo di consegna: è richiesto il rigoroso adempimento del contratto nei tempi previsti, sia per quanto concerne la consegna del progetto, sia per quanto concerne la consegna e messa a disposizione delle opere; ogni onere e costo derivante dalla mancata osservanza delle tempistiche richieste è a carico dell’Affidatario;
iv. rischio di disponibilità: sono a carico dell’Affidatario tutti i costi ed oneri, compresa la manutenzione straordinaria, necessari al fine di garantire la piena e costante fruibilità dell’opera da parte dell’Ente committente, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, la perfetta manutenzione e risoluzione di eventuali vizi delle opere, anche sopravvenuti, nonché ogni altro onere connesso alla gestione tecnica dell’opera per tutto il periodo di messa a disposizione a favore dell’Aggiudicatrice; come precisato all’articolo 5, per i periodi di assente o ridotta disponibilità, MOM ha facoltà di sospendere il pagamento dei canoni fino al ripristino della perfetta funzionalità;
v. rischio di perimento: l’Affidatario assume il rischio di perimento delle opere sino all’acquisizione della piena proprietà delle stesse da parte di MOM. In caso di perimento totale MOM non verserà più alcun canone, fermo il risarcimento del danno in favore di MOM.
vi. rischio di gestione del contratto: l’affidatario inoltre assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente per la gestione del presente contratto. L’affidatario potrà avvalersi, ove la normativa vigente lo preveda, del subappalto relativamente alle prestazioni di cui ai precedenti punti i), ii) e iii), come disciplinato nel seguente articolo 14.
b) Responsabilità generali dell’affidatario
i. L’affidatario rimane responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del contratto di disponibilità, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme richiamate o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo perseguito con il presente contratto e con il successivo trasferimento della proprietà del terreno e costituzione di diritto di superficie;
ii. L’affidatario rimane responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati a MOM e/o ai suoi dipendenti e/o consulenti e/o ad eventuali aventi causa e/o terzi, a diretta conseguenza delle attività dell’affidatario, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga durante tutto il periodo di esecuzione del contratto di disponibilità.
c) Ulteriori obbligazioni dell’affidatario.
L’affidatario si impegna, ad informare tempestivamente e non appena ne venga a conoscenza (entro 3 giorni), MOM in relazione a:
i. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a ritardo nella consegna del progetto, delle opere o interruzione dei lavori, con indicazione della relativa causa, non rientrante tra i rischi a carico di MOM, e delle misure che si intendono adottare per limitare i ritardi e/o danni;
ii. ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto;
iii. ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
iv. l’instaurazione di procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti dell’Affidatario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità dello stesso di adempiere le obbligazioni di cui al presente contratto;
v. ogni altro evento, circostanza o provvedimento (compresi sequestri, pignoramenti e/o procedure esecutive) che possa avere effetto pregiudizievole sulla esecuzione del contratto di disponibilità o sulla successiva stipulazione del contratto di trasferimento della proprietà del terreno in favore di MOM con costituzione del diritto di superficie in favore dell’Affidatario, ovvero sul successiva trasferimento della proprietà anche delle opere in favore di MOM, ovvero sulla capacità dell’Affidatario di adempiere le obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto.
Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere effettuate senza ritardo (entro 3 giorni) al Responsabile del Procedimento nominato nella fase di esecuzione dell’opera (progettazione e costruzione), a mezzo Pec o a mezzo raccomandata a.r..
L’Affidatario si impegna ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale.
d) Nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dell’eventuale subappaltatore, dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 D.lgs. 50/2016.
Articolo 8 – Obblighi e responsabilità dell’Ente Committente
A carico di MOM sono posti i seguenti obblighi e conseguenti rischi:
i. rischio per pagamento dei canoni: pagamento del corrispettivo alle scadenze convenute, e quindi dell’acconto/contributo in corso d’opera in ragione dell’avanzamento lavori, previa positiva verifica ed approvazione dei lavori eseguiti, e del canone di disponibilità in ragione della perfetta fruibilità dell’opera per l’esercizio del trasporto pubblico;
ii. rischio di danno a terzi nell’esercizio del trasporto pubblico: MOM è inoltre responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, all’Affidatario, nel corso dell’esecuzione del contratto di disponibilità.
A tutela dell’Affidatario in relazione ai predetti rischi, MOM provvederà alla stipulazione di apposite polizze assicurative, meglio indicate all’articolo 12 che segue.
Articolo 9 – Attuazione del contratto
La realizzazione dell’opera è a rischio e spese dell’Affidatario, sia per quanto concerne la progettazione, sia per quanto concerne l’esecuzione dei lavori.
a. Progettazione, varianti e approvazione del progetto. Entro ( ) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto, come offerti in sede di gara, l’Affidatario è obbligato alla predisposizione e presentazione di progetto definitivo ed esecutivo, nonché al conseguimento delle necessarie autorizzazioni dagli Enti preposti. L’affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell’Affidatario. MOM provvederà alla definitiva approvazione o richiesta di modifiche del progetto onde richiedere l’integrale rispetto del capitolato prestazionale, entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna del medesimo a mezzo PEC o raccomandata a.r. o a mani con rilascio di ricevuta di consegna da parte della società destinataria; in caso di ulteriori modifiche che si rendessero necessarie, il progetto definitivo richiesto andrà consegnato dall’Affidatario a MOM entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni. In ogni caso il termine previsto a carico dell’Affidatario dal presente articolo sarà sospeso dal momento della presentazione dei progetti a MOM sino alla comunicazione dei relativi esiti all’Affidatario. Rimane inteso che MOM non ha il diritto di imporre modifiche progettuali e varianti durante l’esecuzione
dei lavori se non quelle finalizzate all’accettazione dell’opera da parte di MOM medesima sulla base delle indicazioni e requisiti prescritti nel capitolato prestazionale.
b. Stipulazione contratto trasferimento proprietà del terreno e costituzione di diritto di superficie. All’esito della presentazione del progetto definitivo ed esecutivo e dell’approvazione da parte di MOM, quest’ultima provvederà a fissare, presso Notaio dalla medesima selezionato, la data di stipulazione di contratto di trasferimento della proprietà del terreno dall’Affidatario in favore di MOM e di contestuale costituzione di diritto di superficie in favore dell’Affidatario; MOM si impegna ad avvisare l’Affidatario della data e luogo di stipulazione del predetto contratto a mezzo PEC o raccomandata a.r. con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data medesima; il costo ed oneri derivanti dal Rogito Notarile saranno sostenuti dall’Ente Committente; il corrispettivo di compravendita e costituzione del diritto di superficie è compreso nel valore complessivo del contratto; il terreno dovrà essere ceduto libero da oneri, vincoli ed iscrizioni pregiudizievoli, ipoteche, sequestri etc. e con rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale a fronte del corrispettivo che verrà versato solo nelle modalità e termini stabiliti dal presente contratto; la mancata sottoscrizione di tale contratto da parte dell’Affidatario costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
c. Realizzazione dell’opera, variazioni e modifiche, collaudo e messa a disposizione. Entro il termine di ( ) giorni naturali e consecutivi, offerto in sede di gara, decorrente dal conseguimento del permesso a costruire, l’Affidatario è obbligato all’esecuzione dei lavori, all’acquisizione delle certificazioni necessarie per l’agibilità, per il collaudo, per gli accatastamenti e per la messa a disposizione dell’opera nella funzionalità richiesta; MOM potrà richiedere tutte le variazioni e le modifiche consentite secondo il presente contratto nel corso dell’attività di collaudo, posta sempre in capo a MOM al fine di verificare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, rilevato che l’adempimento degli obblighi posti a carico di MOM resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell’opera ed alla messa a disposizione della stessa per la funzionalità prevista di esercizio del trasporto pubblico locale.
i. L’attività di collaudo è operata da un tecnico abilitato, individuato da MOM, incaricato del monitoraggio costante dell’esecuzione dei lavori, anche a garanzia di eventuali enti finanziatori. L’Affidatario è tenuto a rendere edotto il collaudatore circa le informazioni generali dei lavori, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, date di inizio e fine lavori, stato di avanzamento lavori, atti autorizzativi e relative scadenze ed in generale tutte quelle informazioni necessarie alla redazione di un relativo cronoprogramma delle visite, che, in linea di massima, coincideranno con la conclusione delle principali lavorazioni e che verranno stabilite previo accordo tra le parti a mezzo di comunicazione scritta.
ii. Alla visita dovranno essere presenti il collaudatore, il Direttore dei Lavori ed il coordinatore per la sicurezza incaricato dall’Affidatario, i quali sottoscriveranno un relativo verbale di visita. Al termine di ciascuna visita, entro e non oltre 5 (cinque) giorni, il collaudatore trasmette all’Affidatario e per conoscenza a MOM, la propria relazione sul comportamento dell’Affidatario relativamente al rispetto delle prescrizioni del capitolato prestazionale, allegando il relativo verbale di visita. Di tali incontri dovrà sempre essere informato con adeguato preavviso il RUP, il quale in rappresentanza di MOM, potrà eventualmente partecipare e formulare osservazioni.
iii. Nella relazione il collaudatore può prescrivere, ai soli fini del rispetto puntuale del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, modificazioni, varianti e rifacimento dei lavori eseguiti, indicando un termine ritenuto congruo per l’esecuzione di detti lavori. Poiché l’accettazione dell’opera da parte di MOM è subordinata al positivo controllo degli standard prestazionali e del capitolato prestazionale, fermo che le prescrizioni saranno unicamente volte ad assicurare le caratteristiche funzionali essenziali dell’opera, la successiva visita da parte del collaudatore verrà stabilita solo in seguito a correzione da parte dell’Affidatario di vizi evidenti e di mancanze compromettenti il buon esito del presente contratto di disponibilità. Durante il periodo di esecuzione delle modificazioni, varianti e rifacimento dei lavori è facoltà di MOM sospendere il pagamento dei contributi in corso d’opera. Conseguentemente, qualora l’Affidatario non intenda adeguarsi alle prescrizioni entro i successivi 30 (trenta) giorni dal termine stabilito con il Collaudatore, egli trasmetterà la propria verifica con esito negativo a MOM, la quale avrà la facoltà di appellarsi al diritto di risoluzione del presente contratto per inadempimento dell’Affidatario.
iv. L’ultima visita che precede il collaudo finale sarà stabilita all’effettiva conclusione dei lavori e prima che l’Affidatario abbia effettuato la dichiarazione di fine lavori all’ufficio edilizia privata, in modo da evitare che le eventuali prescrizioni comportino la riapertura di una nuovo procedimento edilizio.
Nel caso in cui, d’altra parte, tutte le verifiche fossero state evase con esito positivo, il Collaudatore, una volta ottenuti tutti i documenti relativi alla fine dei lavori ed attestanti la conformità dell’opera alle disposizioni cogenti (certificato di agibilità), stabilisce entro il termine di 15 (quindici) giorni una visita di collaudo finale, da svolgersi alla presenza del Collaudatore, del Direttore dei Lavori, del RUP, in rappresentanza di MOM e del Concedente o suo delegato, che ne sottoscriveranno il relativo verbale.
Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla visita finale, il Collaudatore redige l’attestazione di conformità al capitolato prestazionale allegando una relazione di collaudo finale e la trasmette a MOM.
Il Collaudatore ha la facoltà di rilasciare un’attestazione di conformità al capitolato prestazionale con riserva nei casi in cui, fermo restando le caratteristiche funzionali dell’opera, si rilevino delle prestazioni inferiori a quelle stabilite nel capitolato prestazionale; in tal caso, in base ad una valutazione qualitativa e quantitativa delle riserve, il Collaudatore, sentito il Responsabile del Procedimento dell’Ente committente, procede all’escussione della cauzione definitiva dei lavori per un importo pari alle minori caratteristiche prestazionali rilevate, computato dallo stesso Collaudatore.
È altresì compito del Collaudatore, durante la visita di collaudo finale, accertare gli eventuali vizi sopravvenuti tra l’ultima visita e la visita finale, che possano compromettere la funzionalità e disponibilità dell’opera in vista dell'esercizio del trasporto pubblico locale. In tal caso, egli adopererà le stesse misure descritte per le prescrizioni in corso d’opera, con aggravio di oneri per l’Affidatario, che dovrà presentare eventuale nuova istanza di permesso edilizio/Scia. Tutti gli oneri finanziari derivanti da eventuali ritardi nella consegna dell’opera di cui alla succitata circostanza saranno a carico dell’Affidatario.
d. Messa a disposizione dell'opera. Emanato il certificato finale di collaudo ed evasi positivamente tutti i controlli, le parti si danno reciprocamente atto che l’opera si può considerare a disposizione di MOM per l'esercizio del trasporto pubblico locale per la durata complessiva di anni offerti in sede di gara. Da tale momento inizieranno a decorrere i termini contrattualmente previsti per il pagamento del canone di disponibilità da parte di MOM.
e. Acquisto della proprietà delle opere. All'esito del periodo di disponibilità, per effetto del pagamento dell’ultimo canone di disponibilità MOM s.p.a. acquisterà la proprietà
delle opere costruite sul terreno già divenuto di sua proprietà, con contestuale estinzione del diritto di superficie. E' in facoltà di MOM s.p.a. riscattare anticipatamente ed in qualsiasi momento il presente contratto di disponibilità mediante versamento, prima della scadenza naturale del contratto, di tutte le somme residue dovute in linea capitale, detratto quindi dall'importo complessivo di Euro
( ) offerto in sede di gara e quanto già versato da MOM, senza che pertanto sia dovuta da MOM alcuna penale o alcuna maggiorazione. Nel caso di riscatto anticipato il corrispondente diritto di superficie si estinguerà per confusione al momento del pagamento del saldo contrattualmente dovuto. In tale eventualità non saranno dovuti da parte dell’Ente Committente gli interessi che sarebbero maturati sino alla scadenza del periodo di disponibilità.
Articolo 10 – Sospensione del pagamento dei canoni e penali
MOM vigila sulla corretta esecuzione delle opere e messa a disposizione delle stesse da parte dell’Affidatario, in vista dell'esercizio del trasporto pubblico locale.
In caso di inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell’Affidatario, nel corso dell'esecuzione dei lavori o della disponibilità delle opere:
i. MOM provvederà all'invio a mezzo Pec o raccomandata a.r. di formale diffida;
ii. l'Affidatario ha l’obbligo di ovviare all'inadempienza riscontrata da MOM nel più breve tempo possibile dal ricevimento della diffida;
iii. a decorrere dalla diffida di MOM e fino al ripristino della perfetta esecuzione dei lavori e fruibilità dell'opera, è in facoltà di MOM sospendere il pagamento dei canoni;
iv. restano ferme le altre forme di responsabilità e la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, nonché l'applicazione di penali, ai sensi dell’art. 1382 c.c., come di seguito specificate.
Più precisamente MOM ha facoltà di richiedere all’affidatario le seguenti penali:
a) Penali in caso di ritardo nella progettazione e messa in disponibilità. Eventuali ritardi nella progettazione e nella messa in disponibilità di quanto oggetto del presente contratto, non ascrivibili a cause di forza maggiore ma imputabili ad imperizia dell’affidatario, saranno sanzionati con l’applicazione di una penale determinata nella misura di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo sul cronoprogramma attuativo fornito dall’affidatario in sede di offerta di gara. Per il recupero di tali somme MOM s.p.a. si potrà rivalere sulla cauzione definitiva prestata in fase di esecuzione dall’Affidatario
b) Penali in caso di mancato raggiungimento degli standard prestazionali in fase di esecuzione delle opere. Nei casi in cui, in base alle risultanze dell’attestazione di conformità al capitolato
prestazionale, di cui all'art. 9 che precede, si accerti il mancato raggiungimento degli standard offerti in sede di gara, vengono applicate le penali mediante escussione della cauzione definitiva dei lavori per un importo pari alle minori caratteristiche prestazionali rilevate, quali computate dal Collaudatore proporzionalmente alla riduzione del valore dell’opera in termini qualitativi e quantitativi. Sono fatte salve le caratteristiche essenziali dell’opera che ne comportino comunque l’accettazione da parte di MOM.
c) Grave inadempienza e/o recidiva che non giustifichi tuttavia la risoluzione del contratto da parte di MOM: da Euro 500,00 a Euro 1.500,00 per ogni infrazione.
In tal caso, MOM procede alla formale contestazione dell’inadempimento al Concedente mediante comunicazione Pec o raccomandata a.r. nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua rilevazione. Nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione, l’affidatario ha facoltà di presentare a MOM le proprie giustificazioni per iscritto. Qualora valutate negativamente le giustificazioni presentate dall’affidatario, ovvero decorso inutilmente detto termine senza che sia presentata alcuna giustificazione, MOM procede all’applicazione di una penale discrezionalmente determinata di importo compreso tra Euro 500,00 ed Euro 1.500,00 per ogni infrazione.
Non si applica alcuna penalità nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento sia dipeso da oggettive cause di forza maggiore, che comunque devono essere documentate dall’affidatario.
Articolo 11 – Responsabile del Contratto
Durante la fase di esercizio dell’opera l’Utilizzatore procederà alla nomina di un referente tecnico, Responsabile del Contratto, il cui compito sarà quello di monitorare il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali del Concedente durante la messa a disposizione dell’opera. In particolare il Responsabile del Contratto dovrà occuparsi:
A) di verificare periodicamente lo stato di fruibilità dell’opera;
B) rilevare eventuali guasti e vizi sopravvenuti e comunicarli al Concedente richiedendone l’intervento;
C) segnalare situazioni di grave rischio e pericolo per gli utenti dell’opera e dichiarare lo stato di indisponibilità parziale o totale dell’opera.
Per l’esercizio delle sue funzioni il Responsabile del Contratto si relazionerà solo ed esclusivamente con il Concedente.
In tutti i casi suesposti il mancato intervento da parte del Concedente per il ripristino delle condizioni di fruibilità e di sicurezza costituisce grave inadempienza contrattuale punibile con l’escussione della polizza da parte dell'Utilizzatore in misura proporzionale all’entità del vizio o alla ripetitività dell’inosservanza da parte del Concedente.
In particolare, per quanto riguarda la mancata manutenzione periodica, qualora essa non sia la causa immediata dell’indisponibilità della struttura o non costituisca condizione di rischio e pericolo per gli utenti, al Concedente viene recapitato per iscritto un sollecito a voler intervenire entro e non oltre il termine di cinque giorni lavorativi e compatibilmente con lo svolgimento delle attività di trasporto. In caso di mancato intervento, al Concedente viene inflitta una penale proporzionale all’abbassamento degli standard prestazionali dell’opera che tale inadempienza comporta. Alla fine dell’esercizio annuale, la somma delle penalità accumulate, autorizza l'Utilizzatore all’escussione della polizza cui al presente contratto. Le somme escusse potranno essere accantonate per ripristinare le condizioni prestazionali iniziali o per far fronte agli eventuali interventi di ripristino, di cui potrebbe doversi far carico l'Utilizzatore a causa dell’incuria del Concedente e nel caso in cui l’entità del danno non sia coperta totalmente dal valore assicurato.
Il ritardato intervento su chiamata, rispetto ai tempi concordati, comporta una penale nella misura stabilita al punto precedente fino ad un massimo di 5 giorni, trascorsi i quali, il Responsabile del Contratto determina di intervenire autonomamente dandone preavviso al Concedente.
L'Utilizzatore otterrà un rimborso da parte del Concedente pari al costo sostenuto dall'Utilizzatore per intervenire autonomamente e maggiorato del 10% a titolo di indennizzo del disagio causato.
Il mancato intervento in situazioni pregiudizievoli per la salute e la sicurezza degli utenti, derivante da cause imputabili al Concedente, comporta l’ordine da parte del Responsabile del Contratto dell’immediata escussione della polizza in essere. Qualora il valore assicurato non corrisponda al danno subito possono ricorrere le condizioni di risoluzione del contratto.
Articolo 12 – Garanzie
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di somme che MOM dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, l’affidatario presta a favore di MOM le seguenti garanzie:
a) Cauzione definitiva in fase di esecuzione. Il Concedente, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al concedente rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, il Concedente ha prestato cauzione definitiva
mediante polizza fidejussoria n. a garanzia dell’importo di Euro
emessa dalla società (C.F. e
P.I. ), con sede legale in in data
, come previsto dall’articolo 103 D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’affidatario, MOM avrà diritto di valersi della suddetta cauzione. L’affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora MOM abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.
Tale garanzia permarrà fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
b) Cauzione definitiva in fase di esercizio richiesta all’Aggiudicatario. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte del Concedente è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio, pari al valore del canone annuo, e con le modalità di cui all'articolo 188 d. lgs. 50/2016; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
c) Polizza danni in fase di esercizio richiesta all’Aggiudicatario. Dalla data di inizio di messa a disposizione da parte del Concedente all'Utilizzatore è dovuta una polizza assicurativa, di importo pari al valore dell'opera, stipulata, a spese e carico del Concedente, avente validità di anni, a garanzia di qualsiasi danno e responsabilità causati all'Utilizzatore da crollo, franamento, cedimento del terreno, gelo, atti vandalici o dolosi, terremoto, alluvione, fulmini, eventi atmosferici, incendio, perimento, rovina totale o parziale dell’opera o da 22 qualsiasi evento di forza maggiore che possa incidere negativamente sulla fruibilità dell'opera, o su porzioni di essa, dopo la sua messa a disposizione.
d) Assicurazione rilasciata da MOM a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio del trasporto pubblico. MOM presterà apposita assicurazione a tutela dei danni che l’Affidatario o terzi dovessero soffrire in ragione dell’esercizio dell’attività di trasporto pubblico locale nell’area oggetto di intervento
Articolo 13 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 14 – Subappalto
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in %, l’Ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’Ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
Articolo 15 – Revisione prezzi
Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile.
Articolo 16 – Responsabilità verso terzi dell'Affidatario e dell'Ente Concedente
1. L’Affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’Ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione (esecuzione delle opere e messa a disposizione delle stesse) qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’Ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
2. L’Ente concedente a sua volta è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’Affidatario, quanto a terzi, in conseguenza dell’attività di trasporto pubblico locale dal medesimo esercitata, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni.
A tal riguardo l’Ente concedente procederà alla stipula di apposita polizza assicurativa prima dell’inizio della messa a disposizione dell’opera a copertura dei predetti rischi relativi all'esercizio del trasporto pubblico locale e con un massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
Articolo 17 – Domicilio dell’affidatario
A tutti gli effetti del presente contratto l’Affidatario elegge domicilio presso la sede
dell’impresa e dichiara che il sig. nato a il
e domiciliato / residente a , via , rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori.
Art. 18 - Risoluzione del contratto e recesso – Facoltà di risoluzione anticipata
a) Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. c.c..
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all’Affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all’Affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’Ente stesso rilevi, che l’Affidatario, al momento della presentazione dell’offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.
Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 c.c. negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto, quali:
b) Recesso
L’Ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo Pec o raccomandata a.r., che dovrà pervenire all’Affidatario con preavviso di almeno venti giorni prima della data di efficacia del recesso.
L’Ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.
c) Altre ipotesi di risoluzione e recesso
i. In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte di MOM, non attribuibile a responsabilità dell'Affidatario, dal presente contratto di disponibilità, prima del completamento delle opere, MOM dovrà provvedere a rimborsare all’affidatario tutte le somme che la stessa avrà anticipato a qualsiasi titolo per l’esecuzione dei lavori e/o per le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo connessi al presente contratto, detratto quanto già versato da MOM a titolo di contributi in adempimento del contratto;
ii. In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte dell’Affidatario, non attribuibile a responsabilità di MOM, dal presente contratto di disponibilità, prima dell’integrale
esecuzione del contratto, l’affidatario dovrà provvedere a risarcire e/o indennizzare e MOM di tutti i costi, oneri, danni, minori ricavi e disagi causati;
iii. MOM può procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:
a) in caso di cessione di crediti a soggetti diversi da quelli per cui MOM ha già prestato il consenso e quindi in violazione delle prescrizioni del presente contratto;
b) frode o grave e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;
d) violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne MOM da qualsiasi azione intentata da terzi;
e) qualora l’ammontare delle penali da applicare superi il 10% dell’importo contrattuale;
f) in caso di recidiva per una singola fattispecie di inadempienza, contestata e non giustificata, in numero superiore a quattro nell’anno solare;
g) in caso di mancata tempestiva comunicazione di cessione del ramo aziendale oggetto dell’appalto ad altro operatore economico o di qualsiasi altra variazione sociale che possa pregiudicare la regolare esecuzione e adempimento del contratto, nonché in caso di violazione degli altri obblighi informativi posti a carico dell’affidatario dall’art. 6, lettera c) del presente contratto.
In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Affidatario, MOM può procedere alla riscossione dell’intera cauzione definitiva e l’Affidatario è tenuto all’integrale risarcimento dei danni patiti, anche d’immagine, oltre al rimborso di tutte le maggiori spese che MOM dovesse sostenere per effetto della risoluzione stessa, anche in relazione al servizio di trasporto pubblico esercitato ed all’eventuale necessità di reperire una diversa area attrezzata per il regolare esercizio del servizio.
In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte dell’Utilizzatore dal presente contratto di disponibilità e comunque non derivanti da colpa o responsabilità del Concedente, dopo la messa a disposizione dell’opera, il Concedente avrà diritto al pagamento dei canoni residui scaduti e non saldati.
Art. 19 - Trasferimento della proprietà delle opere e facoltà di estinzione anticipata con acquisto della proprietà delle stesse
Al termine naturale del Contratto di Disponibilità, e col pagamento dell’ultimo canone, il diritto di superficie si estingue ed ai sensi dell’art. 953 c.c. l’Utilizzatore entrerà nella piena
proprietà delle opere ed il Concedente non potrà vantare alcun ulteriore credito su quanto oggetto del presente contratto. A tal fine dovrà stipularsi l’atto per il trasferimento della proprietà delle opere, contestualmente al pagamento dell’ultimo canone di disponibilità, su richiesta dell’Ente committente che dovrà comunicare all’altra il nome del Notaio, la data e il luogo della stipula. Le spese dell’atto di trasferimento sono interamente a carico dell’Utilizzatore, così come ogni onere fiscale, ivi inclusa l’imposta di registro ed ogni altra imposta o tassa applicata.
In seguito a trasferimento della proprietà del terreno in favore di MOM, con contestuale costituzione del diritto di superficie in favore dell'Affidatario, ed in seguito ad esecuzione delle opere, è in facoltà di MOM estinguere anticipatamente il presente contratto di disponibilità, con conseguente estinzione del diritto di superficie e acquisto della proprietà anche delle opere, per effetto del versamento in favore del Concedente delle somme residue dovute in linea capitale, e quindi dell'importo pari al valore complessivo del contratto offerto in sede di gara, pari ad Euro , detratti gli importi già versati da MOM. A tal fine dovrà stipularsi l’atto per il trasferimento della proprietà dell’immobile, contestualmente al pagamento delle somme residue, su richiesta dell’Ente committente che dovrà comunicare all’altra il nome del Notaio, la data e il luogo della stipula. Anche in tale eventualità le spese dell’atto di trasferimento sono interamente a carico dell’Utilizzatore, così come ogni onere fiscale, ivi inclusa l’imposta di registro ed ogni altra imposta o tassa applicata.
In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte dell’Utilizzatore del presente contratto di disponibilità e comunque non derivanti da colpa o responsabilità del Concedente il contratto di vendita del terreno in favore dell’Ente committente dovrà intendersi a tutti gli effetti risolto ed il concedente rientrerà nella piena proprietà di tutte le aree di cui si è riservato il diritto di superficie, fatti salvi i reciproci diritti economici delle parti.
Articolo 19 – Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato prestazionale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 (limitatamente alle parti ancora in vigore), nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
Articolo 20 – Trattamento dei dati personali
L’Affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 pubblicata sul sito istituzionale di MOM (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx).
L’affidatario deve trattare i dati di cui verrà eventualmente in possesso nell’ambito del presente contratto nel pieno rispetto della normativa per la tutela della privacy e dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e solo ed esclusivamente per le finalità proprie del presente contratto di appalto e successivo contratto di locazione con riserva di proprietà; l’affidatario si obbliga altresì a mantenere riservate e a non divulgare, durante tutta la vigenza contrattuale e anche successivamente, tutte le informazioni e i dati di cui verrà a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, e si obbliga altresì ad impegnare il proprio personale e/o collaboratori a fare lo stesso.
L’ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è
, con sede a , in via ., e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è il sig. in qualità di .
Articolo 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010 Con la sottoscrizione del presente contratto l’Affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: Banca: ; IBAN: ; Intestatario
L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi del soggetto (persona fisica), che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato: sig. Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore, fermo l’obbligo informativo contemplato nell’articolo 5 che precede.
Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrate in formato pdf a
L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’Ente committente delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappalta-tore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché ad eseguire ogni altra informativa di legge in materia.
Articolo 22 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’Ente committente.
Articolo 23 – Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente In caso di discordanza o incertezza ermeneutica nell’interpretazione della volontà contrattuale va preferita l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da MOM, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità.
Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, MOM stabilisce l’interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l’affidatario deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e pretesa dell’affidatario, che questi può fare valere nell’opportuna sede giudiziale.
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dell’esecuzione del contratto, non dà mai diritto all’Affidatario di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da MOM.
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’Ente committente e l’Affidatario derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Treviso, ivi compresa quelle tra MOM e società emittente la cauzione definitiva.
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 24 – Allegati al contratto
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’ente committente:
capitolato prestazionale;
bando e disciplinare di gara;
verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
provvedimento di aggiudicazione;
offerta tecnica;
offerta economica;
documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e composta da: ;
(eventuali) rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
Cauzione definitiva n. . dd. emessa da ;
Piano finanziario di ammortamento dei canoni di disponibilità;
Procura generale / Procura speciale n. …… dd. …. Notaio …..;
(eventuale) Atto costitutivo RTI ………
Luogo, data Per l’Affidatario
Luogo, data Per l’Ente committente: