REVISIONE PREZZI Clausole campione

REVISIONE PREZZI. 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
REVISIONE PREZZI. Annualmente verrà applicato l’aggiornamento dei prezzi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente, anche in caso di indice negativo. All’inizio di ciascun anno, non appena disponibile l’indice ISTAT per l’anno precedente, il Fornitore potrà chiedere l’aggiornamento dei prezzi dovuti per l’anno in corso applicando il 100% della variazione accertata dall’ISTAT a partire dalla data di presentazione dell’offerta e fino al 31/12 dell’anno precedente. In caso di comunicazione dell’indice successiva all’emissione delle prime fatture per l’anno in corso, dovrà essere fatturata la differenza, positiva o negativa, ottenuta applicando i nuovi prezzi alle fatture già emesse.
REVISIONE PREZZI. Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato. Si applica comunque la disciplina eventualmente prevista in materia dalla normativa applicabile.
REVISIONE PREZZI. Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l’eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell’aggiudicatario dell’effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l’indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.
REVISIONE PREZZI. 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del Dlgs. 163/06, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
REVISIONE PREZZI. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo contrariamente stabilito nel capitolato speciale parte II.
REVISIONE PREZZI. (art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) Decorsi i primi 12 mesi dall’avvio del contratto, è facoltà dell’aggiudicatario o di ESTAR di richiedere una revisione dei prezzi. In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o meno. L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’aggiudicatario o da ESTAR. L’adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente adeguamento. Qualora l’istanza sia inoltrata da ESTAR e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del Contratto ai sensi dell’art. 1467 del C.C. con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo. In questo caso sarà scorsa la graduatoria o espletata nuova gara, con obbligo al Fornitore aggiudicatario di fornire ed eseguire il contratto fino alla individuazione del nuovo fornitore e della stipula del nuovo contratto.
REVISIONE PREZZI. Nel corso della durata del contratto e del suo eventuale rinnovo (nel caso in cui la stazione appaltante eserciti la relativa opzione) potrà essere concessa una revisione del prezzo contrattuale relativo al costo orario per una sola volta ed a condizione che nel medesimo arco temporale vengano pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera – in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto recepito ed applicato dall'appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione – che evidenzino un costo medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. In particolare la revisione potrà essere concessa nella stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario (assunto come riferimento per il calcolo del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo del Codice, per il presente appalto). Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale potrà essere concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè alla pubblicazione delle tabelle ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo) e potrà, al massimo, essere concessa per una sola volta per tutta la durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo o proroga tecnica. Sottoscrizioni da effettuarsi con firma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli articoli 21 e 23-ter del d.lgs. n. 82/2005.