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CAPITOLATO D’ONERI DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., SUDDIVISA IN 3 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK E DI PRODOTTI E SERVIZI
CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. B) del D.Lgs. N. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009 – EDIZIONE 1
ID 2425
2.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE 5
2.2 GESTORE DEL SISTEMA DOTAZIONI TECNICHE 7
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 8
4. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 10
4.2 Partecipazione a più lotti 13
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 14
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 18
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 19
7.3 Requisiti in caso di partecipazione a più lotti 21
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 22
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 22
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 27
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 27
12.1 Regole per la presentazione dell’offerta 28
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 31
14.1 Domanda di partecipazione, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA 32
14.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) 34
14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 35
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 35
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 35
14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 37
15. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 37
15.1 FUORI PRODUZIONE IN CORSO DI PROCEDURA. 42
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 43
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 43
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 44
19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 44
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 45
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 45
22.2 Caratteristiche da verificare 46
22.3 Documentazione a comprova 47
23. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA 48
23.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA 49
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 55
26. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 55
28. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 56
CAPITOLATO D’ONERI
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., SUDDIVISA IN 3 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK E DI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 4, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 e DELL’ART. 2, COMMA 225, LEGGE N. 191/2009 – EDIZIONE 1 – ID 2425
1. PREMESSE
Con determina a contrarre del 31 marzo 2022, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire una gara per l’affidamento di un Accordo Quadro suddiviso in 3 (tre) Lotti avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Personal Computer Portatili, Mobile Workstation e Chromebook e di prodotti e servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l’Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità “Amministrazioni”).
La presente iniziativa è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro in cui le Amministrazioni contraenti potranno affidare anche Contratti Esecutivi afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.
In particolare, la procedura è finalizzata all’affidamento di un Accordo Quadro, per ciascun lotto, con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.
L’affidamento dei Contratti Esecutivi avverrà da parte delle Amministrazioni:
• senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dall’art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, alle condizioni oggettive e ai termini che disciplinano la prestazione delle attività, come disciplinate nel Capitolato Tecnico Generale allegato al presente documento;
oppure
• con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro conformemente all’art. 54, comma 4, lett. lettera c), del Codice, come stabilito nel Capitolato Tecnico Generale allegato al presente documento.
La scelta se alcune delle prestazioni, meglio descritte nel Capitolato Tecnico Speciale, debbano essere acquisite a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'Accordo Quadro, avviene in base ai criteri oggettivi indicati nel Capitolato Tecnico Generale allegato al presente documento.
***
Ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito per brevità anche: Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche Sistema) accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi degli articoli, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.
Il luogo di svolgimento delle prestazioni, per tutti i lotti, è l’intero territorio nazionale:
lotto 1 CIG 9158053868 codice NUTS IT lotto 2 CIG 9158062FD3 codice NUTS IT lotto 3 CIG 91580749BC codice NUTS IT
Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11. 2012. Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, il Fornitore che esegue il Contratto Esecutivo è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,00% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
Qualora l’Amministrazione contraente rientri tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l’oggetto del contratto esecutivo sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento
dei servizi informatici di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della citata legge n. 133/2019, l’ordine/appalto specifico dovrà essere emesso nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 6, della L. n. 133/2019 stessa.
Il Responsabile del procedimento, è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ai soli fini di quanto previsto nella legge medesima è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del responsabile del procedimento e del direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 e 101 del Codice, relativamente al singolo Contratto Esecutivo.
2. PIATTAFORMA TELEMATICA
2.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l’utilizzo del Sistema. Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS-Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo
n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
• parità di trattamento tra gli operatori economici;
• trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
• standardizzazione dei documenti;
• comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
• comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del co dice civile;
• segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
• gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
• difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
• utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Capitolato d’oneri e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione".
In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Il Sistema garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione” che costituisce parte integrante del presente Capitolato d’oneri.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Capitolato d’oneri, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Capitolato d’oneri, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d’oneri, il MEF, la Consip S.p.A.
ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
2.2 GESTORE DEL SISTEMA DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Capitolato d’oneri e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
2.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.
La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella di registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
All’esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
L’account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell’identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico registrato. L’identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:
1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
2) tramite l’account rilasciato in fase di registrazione;
3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
2.4 GESTORE DEL SISTEMA
Per la presente procedura, la Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice, si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara;
b) Capitolato d’Oneri e relativi allegati:
a) Allegato n. 1 – Capitolato Tecnico Generale;
b) Allegato n. 2 – Capitolato Tecnico Speciale;
c) Allegato n. 3 – Schema di Accordo Quadro;
d) Allegato n. 4 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
e) Allegato n. 5 – Documento di gara unico europeo (DGUE);
f) Allegato n. 6 – Dichiarazione di avvalimento;
g) Allegato n. 7 - Tabella calcolo riduzione Garanzia Provvisoria;
h) Allegato n. 8 – Regole del Sistema di e-procurement;
i) Allegato n. 9 A – Modello catalogo prodotti Lotto 1;
j) Allegato n. 9 B – Modello catalogo prodotti Lotto 2;
k) Allegato n. 9 C – Modello catalogo prodotti Lotto 3;
l) Allegato n. 10 – Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo;
m) Allegato n. 11 – Patto di integrità;
n) Allegato n. 12 – Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze
o) Allegato n. 13 – Facsimile di garanzie per la stipula dell’Accordo Quadro;
p) Allegato n. 14 – Condizioni di Assicurazione;
q) Allegato n. 15 – Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991;
r) Allegato n. 16 – Facsimile dichiarazione familiari conviventi;
s) Allegato n. 17 – Flusso dati commissioni;
t) Allegato n. 18 – Dichiarazione titolare effettivo;
u) Allegato n. 19 – Fac simile Nomina del Responsabile per il Trattamento dei Dati Personali;
v) Allegato n. 20 – Basi d’asta
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sui siti xxx.xxxxxx.xx xxx.xxx.xxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Si precisa che:
- la descrizione dettagliata delle modalità di funzionamento dell’Accordo Quadro è contenuta nel Capitolato Tecnico Generale;
- la descrizione di dettaglio delle singole prestazioni è contenuta nel Capitolato Tecnico Speciale.
3.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il 6 maggio 2022, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell’apposita “Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipula dell’Accordo Quadro con gli aggiudicatari; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema stesso e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; e alla richiesta di offerta migliorativa; avvengono presso il Sistema.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
4. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
La presente iniziativa, suddivisa in tre lotti merceologici, non è suddivisa in lotti territoriali, in quanto i possibili concorrenti, capaci di gestire i volumi (numero di apparecchiature) richiesti dal singolo lotto, sono capaci di operare su tutto il territorio nazionale e di offrire prezzi d’interesse per la PA. Inoltre, la scelta di concludere l’Accordo Quadro con tutti gli operatori economici che abbiano formulato un’offerta valida e le modalità di definizione dei criteri di selezione consentono la partecipazione a imprese di minori dimensioni indipendentemente dalla struttura e dalla dimensione dei lotti.
In particolare, l’affidamento è suddiviso nei seguenti lotti merceologici:
Tabella n. 1– Descrizione dei lotti
Numero Lotto | Oggetto del lotto | CIG | Massimale in quantità |
1 | Personal Computer Portatili | 9158053868 | 220.000 |
2 | Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | 0000000XX0 | 20.000 |
3 | Chromebook | 91580749BC | 60.000 |
Il dettaglio dei prodotti, dei rispettivi prezzi unitari a base d’asta e delle rispettive quantità stimate, è riportato all’interno dell’Allegato 9 A, 9 B, 9 C. Per il dettaglio delle basi d’asta si veda altresì l’Allegato 20. Si precisa che le quantità stimate ivi riportate sono utilizzate solamente come meccanismo deterministico per l’individuazione del ribasso medio ponderato offerto e non sono in alcun modo impegnative circa l’effettivo acquisto delle forniture e dei servizi nell’ambito dell’Accordo Quadro, né vincolanti ai fini contrattuali, fatta eccezione per il quantitativo massimo indicato nella precedente Tabella 1. In particolare, per quanto riguarda il Lotto 1, nell’ambito dei suddetti allegati, la ripartizione del quantitativo massimo per tipologia di PC (15”, 14”, 13”) non è vincolante, fermo restando il limite tassativo del
quantitativo massimo di n. 220.000 personal computer portatili sopra indicato.
Il valore stimato “a base d’asta” di ciascun lotto, riportato nelle seguenti tabelle, è dato dalla somma di tutti i prezzi unitari a base d’asta moltiplicati per le relative quantità stimate, come indicati nei suddetti allegati. Tenuto conto di quanto sopra, tale valore stimato “a base d’asta” non è in alcun modo impegnativo, rimanendo invece vincolante il quantitativo massimo sopra indicato.
Per tutti i lotti, inoltre:
- è prevista una quota massima (pari al 40% del quantitativo massimo del lotto) eseguibile per singolo fornitore e operante in caso di adesione mediante ordine diretto, come meglio disciplinato al successivo paragrafo 23;
- al fine di consentire la partecipazione a imprese di minori dimensioni o comunque non in grado di erogare una quota di fornitura pari alla suddetta quota del 40% del massimale, è previsto che ogni singolo fornitore possa indicare la propria capacità distributiva, inferiore alla quota massima di cui al punto precedente, come meglio disciplinato al successivo paragrafo 14.1. In tal caso, la capacità distributiva dichiarata sarà vincolante in fase di esecuzione quale quantitativo massimo eseguibile dal fornitore attraverso gli ordini diretti.
Lotto n. 1 CIG 9158053868.
Tabella n. 2 – Oggetto dell’AQ – Lotto 1
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | |
30213100-6 | ||||
50324000-2 | ||||
30211500-6 | ||||
30236110-6 | ||||
30233100-2 | ||||
1 | Personal computer portatili (15”, 14”, 13”) (comprensivi dei servizi connessi), Opzioni di Prodotto, Opzioni di Servizio, Prodotti Opzionali | 30237100-0 30237460-1 30230000-0 30216100-7 | P | |
48624000-8 | ||||
30231310-3 | ||||
32342100-3 | ||||
30237270-2 | ||||
50324000-2 | ||||
Valore stimato “a base d’asta” del lotto | 207.749.000,00 | € |
Il quantitativo massimo di Personal computer portatili acquistabili dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del lotto 1, indipendentemente dalla tipologia, è di n. 220.000, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4.4.
Lotto n. 2 CIG 9158062FD3.
Tabella n. 3 – Oggetto dell’AQ – Lotto 2
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) |
30213100-6 | |||
50324000-2 | |||
30236110-6 | |||
30233100-2 | |||
30237100-0 | |||
1 | Mobile Workstation (comprensivi dei servizi connessi), Opzioni di Prodotto e Prodotti Opzionali | 30237460-1 30230000-0 | P |
30216100-7 | |||
48624000-8 | |||
30231310-3 | |||
32342100-3 | |||
30237270-2 | |||
Valore stimato “a base d’asta”del lotto | 58.891.000,00 € |
Il quantitativo massimo di Mobile Workstation portatili acquistabili dalla Pubblica Amministrazione, nell’ambito del lotto 2, indipendentemente dalla tipologia, è di n. 20.000, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4.4.
Lotto n. 3 CIG 91580749BC.
Tabella n. 4 – Oggetto dell’AQ – Lotto 3
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) |
30213100-6 | |||
50324000-2 | |||
30233100-2 | |||
1 | Chromebook (comprensivi dei servizi connessi), Opzioni di Prodotto e Prodotti Opzionali | 30237100-0 30216100-7 48624000-8 | P |
30231310-3 | |||
32342100-3 | |||
30237270-2 | |||
Valore stimato “a base d’asta”del lotto | 30.840.000,00 € |
Il quantitativo massimo di Chromebook portatili acquistabili dalla Pubblica Amministrazione nell’ambito del lotto 3, indipendentemente dalla tipologia, è di n. 60.000, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4.4.
***
Per tutti i lotti, gli importi a base di gara sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole PPAA nel Contratto Esecutivo.
Gli importi a base di gara relativi a ciascun lotto sono stati calcolati considerando i seguenti elementi:
• esiti di iniziative relative alla merceologia oggetto della acquisizione;
• analisi dei prezzi di listino dei principali produttori di personal computer portatili;
• specifico contesto di mercato (scarsità di materie prime e di componenti elettronici, aumento dei costi energetici, ...).
Si precisa che il quantitativo dell’Accordo Quadro, con riferimento a ciascun lotto, è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno agli Appalti Specifici nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro.
***
Prima dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura o Prima dell’invio della Richiesta di offerta l’Amministrazione dovrà integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” redatto da Consip (Allegato n. 12 - Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze) riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.
4.1 VERIFICHE ISPETTIVE
La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore come meglio descritti nello Schema di Accordo Quadro.
I costi per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore. I costi stimati per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a euro:
Lotto 1: 8.600,00;
Lotto 2: 2.400,00;
Lotto 3: 6.850,00.
In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
4.2 PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI
Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice.
4.3 DURATA
La durata dell’Accordo Quadro è di 18 mesi, decorrenti dalla data di attivazione.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni di cui sopra potranno emettere Ordinativi di Fornitura o indire Appalti Specifici con rilancio competitivo.
La durata dei Contratti Esecutivi è:
- nell’ambito del lotto 1: da 36 a 60 mesi, in funzione della richiesta o meno dell’estensione del servizio di assistenza e manutenzione;
- nell’ambito dei lotti 2 e 3: di 36 mesi; decorrenti dalla data di accettazione della fornitura.
4.4 OPZIONI E RINNOVI
L’Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in attuazione della clausola di revisione prezzi inserita nel Capitolato Tecnico Generale ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022.
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Contratto Esecutivo (in caso di utilizzo della modalità di adesione a ordine) o relativo ad un Appalto Specifico avviato (in caso di utilizzo della modalità di adesione con rilancio competitivo) di una Amministrazione raggiunga il quantitativo massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Xxxxxx considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordinativi di fornitura o indire Appalti Specifici.
Nel caso in cui la quantità massima dell’AQ non sia stata ancora esaurita, la durata dell’AQ potrà essere prorogata fino
ad ulteriori 6 (sei) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.
Il valore globale stimato dell’Accordo Quadro, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a:
€ 249.298.800,00 per il lotto 1, così suddiviso:
- € 207.749.000,00 a titolo di importo complessivo a base di gara
- € 41.549.800,00 a titolo di importo di importo corrispondente all’incremento fino al 20% del quantitativo massimo
€ 70.669.200,00 per il lotto 2, così suddiviso:
- € 58.891.000,00 a titolo di importo complessivo a base di gara
- € 11.778.200,00 a titolo di importo di importo corrispondente all’incremento fino al 20% del quantitativo massimo
€ 37.008.000,00 per il lotto 3, così suddiviso:
- € 30.840.000,00 a titolo di importo complessivo a base di gara
€ 6.168.000,00 a titolo di importo di importo corrispondente all’incremento fino al 20% del quantitativo massimo.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti partecipare singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lottoin raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di retisti, di partecipare anche in forma
individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dal singolo lotto sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dal singolo lotto sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza ditale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.
Le aggregazioni di retisti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per gli RTI in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd.
rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un RTI può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b),
c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito
dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Le quote di partecipazione al Raggruppamento, dichiarate in sede di offerta, dovranno essere rispettate con riferimento all’importo dell’Accordo Quadro. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà variare rispetto a quella dichiarata in offerta, purché la rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. La rimodulazione delle quote all’interno del Contratto Esecutivo potrà interessare anche la mandataria. In particolare, in relazione al singolo contratto di fornitura, non sussiste alcun vincolo per la mandataria di eseguire la misura maggioritaria delle prestazioni, fermo restando che tale vincolo dovrà essere comunque rispettato in relazione all’Accordo Quadro.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Con riferimento alle fattispecie di cui all’art 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lett. c della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare all’interno dell’Allegato n.2- DGUE’, esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a 35.000 Euro.
Con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE, nonché nell’Allegato n. 1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative – Parte II per quelle non espressamente previste nel DGUE, tutte le fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione del predetto comma 5.
A tal proposito si precisa che:
- relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali
scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c e c-bis gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3:
- tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall’art. 80, comma 1 del Codice,
- le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
- il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell’ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all’art. 80, comma 1, del Codice;
- ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l’oggetto dell’appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico.
Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell’offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del bando.
- relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida dell’Anac n. 6:
- per le contestazioni di inesattezze nell’esecuzione sussiste l’obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
- nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Autorità ai fini dell’iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 per cento dell’importo del contratto stesso, sussiste l’obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all’1% del valore del contratto cui afferiscono (nell’ipotesi di contratti quadro o convenzioni l’1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).
Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate da Consip contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.
L’operatore economico, nell’Allegato n.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, allegato al presente capitolato d’oneri, ivi incluse le sanzioni di cui all’art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della domanda di partecipazione.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sul Sistema o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata attestante quanto richiesto sopra o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito), attestante quanto sopra richiesto.
Per la comprova del requisito a) la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
b) Requisiti relativi alla pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC. Ai sensi dell’art. 47, commi 2, 3, 3-bis e 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e delle Linee Guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato nella G.U. n.309 del 30.12.2021, i seguenti requisiti:
b1.1) Rapporto sulla situazione del personale per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti. Ai sensi del comma 2, del suddetto articolo 47, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
b1.2) Relazione di genere sulla situazione maschile e femminile per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 e inferiore a 50 dipendenti. Ai sensi del comma 3,del sopra richiamato art. 47, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L.77/2021, così come stabilite nello Schema di Accordo Quadro, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
b2) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro di persone con disabilità.
▪ Ai sensi del comma 3-bis, del sopra richiamato articolo 47, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del
D.L. 77/2021, così come stabilite nello Schema di Accordo Quadro.
▪ Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione in DGUE che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
b3) Rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999. Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l’assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.
La stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, pubblica sul sito xxx.xxxxxx.xx, nella sezione “Società Trasparente” (sotto sezione “Bandi di gara e contratti”), i rapporti e le relazioni previsti dalle lettere b1.1), b1.2) e b2), ai sensi dell'articolo 29 del Codice. La stazione appaltante procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del
D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono:
c) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte:
- Non inferiore al 10% del valore stimato “a base d’asta” della quota massima eseguibile per singolo fornitore operante in caso di adesione mediante ordine diretto, indicata al successivo paragrafo 23 e, segnatamente:
✓ lotto 1: € 8.309.960,00 (10% del 40% del valore stimato “a base d’asta” del lotto)
✓ lotto 2: € 2.335.640,00 (10% del 40% del valore stimato “a base d’asta” del lotto)
✓ lotto 3: € 1.233.600,00 (10% del 40% del valore stimato “a base d’asta” del lotto)
oppure in alternativa, qualora il fornitore dichiari una capacità distributiva inferiore alla suddetta quota massima del 40%, come meglio indicato al successivo paragrafo 14.1
- Non inferiore al 10% del valore stimato “a base d’asta” del quantitativo dichiarato dall’OE quale propria capacità distributiva; il fatturato specifico medio annuo richiesto, in tal caso, è determinato mediante la formula:
10% ×
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎
𝑄𝑢𝑎𝑘𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝑜𝑡𝑡𝑜
× 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜 “𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑’𝑎𝑠𝑡𝑎” 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝑜𝑡𝑡𝑜
Con arrotondamento senza cifre decimali.
Ad esempio, per il Lotto 1, qualora un fornitore dichiari una capacità distributiva di 66.000 PC, pari al 30% del quantitativo massimo (220.000 PC), il fatturato specifico medio annuo richiesto sarà pari a € 6.232.470,00.
Il settore di attività è l’acquisto/noleggio di prodotti informatici.
Tale requisito è richiesto, anche tenuto conto del fatto che l’Accordo Quadro sarà aggiudicato a tutti i concorrenti, per selezionare operatori economici dotati della solidità e delle capacità necessarie per far fronte a prestazioni, quali la fornitura di PC portatili, la cui domanda risulta essere particolarmente elevata. Il requisito in ogni caso assicura la possibilità di partecipazione non solo dei principali player di mercato, ma anche delle PMI, tenuto conto del fatto che lo stesso è commisurato alla capacità distributiva dichiarata.
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante la copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione corredati della nota integrativa;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.
Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.
7.3 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI
Con riferimento al requisito di fatturato di cui al punto 7.2, lett. c), del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere tale requisito, tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.), in relazione al Lotto d’importo superiore per il quale presenta offerta anche alla luce della capacità distributiva da esso dichiarata, venendo in difetto, ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti.
ESEMPIO. Un concorrente in possesso di un fatturato specifico medio annuo di € 3.000.000,00 e che intendesse partecipare a tutti e tre i lotti:
- CASO 1. Ove non dichiarasse, su nessuno dei tre lotti, una propria capacità distributiva inferiore alla quota massima eseguibile (pari a 88.000, 8.000 e 24.000 prodotti principali, rispettivamente, sui Lotti 1, 2 e 3), sarebbe ammesso alla partecipazione ai Lotti 2 e 3, ma non al Lotto 1 – lotto quest’ultimo di importo superiore tra quelli per i quali ha presentato offerta -, in quanto:
€ 3.000.000,00 > € 2.335.640,00 (requisito richiesto per la quota massima eseguibile del Lotto 2);
€ 3.000.000,00 > € 1.233.600,00 (requisito richiesto per la quota massima eseguibile del Lotto 3);
€ 3.000.000,00 < € 8.309.960,00 (requisito richiesto per la quota massima eseguibile del Lotto 1).
- CASO 2. Ove dichiarasse, relativamente al Lotto 1, una capacità distributiva di 20.000 prodotti principali, sarebbe ammesso alla partecipazione a tutti e tre i lotti – ivi compreso il lotto 2 quale lotto di importo superiore tra quelli per i quali ha presentato offerta in ragione della capacità distributiva dichiarata - in quanto:
€ 3.000.000,00 > € 1.233.600,00 (requisito richiesto per la quota massima eseguibile del Lotto 3)
€ 3.000.000,00 > € 1.888.627,27 requisito richiesto per una capacità distributiva di 20.000 PC sul Lotto 1, in base all’applicazione della formula di cui al presente paragrafo per il Lotto 1:
10% x 20.000/220.000 x € 207.749.000,00 = €1.888.627,27;
€ 3.000.000 > € 2.335.640,00 (requisito richiesto per la quota massima eseguibile del Lotto 2).
In caso di partecipazione a più Lotti:
- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE, una sola domanda di partecipazione;
- in caso di RTI e Xxxxxxxx ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione, in tal caso:
a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa. Restano ferme le regole generali sul possesso dei requisiti di cui la mandataria deve essere titolare e sulla misura delle prestazioni che la stessa deve eseguire.
- in caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, ciascun operatore dovrà inviare “un’offerta” per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa, attraverso l’esecuzione dei passi procedurali così come descritto al paragrafo 12 del presente Capitolato d’oneri.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisiti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett. a), deve essere posseduto da:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione direte nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
I requisiti di cui al punto 7.1 lett. b) devono essere soddisfatti, in relazione alla situazione in cui ciascuna impresa versa rispetto a quanto ivi prescritto, da:
a. ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al par. 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Fermo restando quanto sopra precisato in merito alle modalità con cui devono essere posseduti i requisiti nell’ambito dei raggruppamenti temporanei, si precisa che la ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate è lasciata all’autonomia organizzativa del RTI, ferma restando la coerenza con le capacità da ciascuna impresa raggruppata possedute e richieste ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara e la comune responsabilità solidale in ordine all’oggetto dell’appalto complessivamente considerato.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane di cui al par. 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di cui al par. 7.1 lett. b), devono essere soddisfatti dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, ciascuna in relazione alla situazione in cui versa rispetto a quanto ivi prescritto.
I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario di cui al punto 7.2 anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché le dichiarazioni integrative contenute nella dichiarazione di avvalimento (di cui all’allegato n. 6);
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento (All. n. 6 Dichiarazione di avvalimento) contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente allega il contratto di avvalimento che deve contenere:
- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
- l’impegno dell’ausiliaria a rispettare gli obblighi di cui al Patto di integrità, pena la risoluzione del contratto di avvalimento, in caso di violazione dei suddetti obblighi. In tale ultima ipotesi, l’operatore economico dovrà sostituire l’impresa ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Consip e delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del con tratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite nell’art. 105 del Codice.
Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale (che dovrà essere rispettata nell’ambito di ciascun Contratto Esecutivo). In mancanza di tali indicazioni il concorrente non potrà far ricorso al subappalto.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, l’Amministrazione contraente provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
Ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. c bis) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
I relativi contratti sono depositati alla singola Amministrazioni prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto esecutivo.
Resta inteso che in tali casi l’affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione.
Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti:
- dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando relativo al presente Accordo Quadro. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano all’Amministrazione l’individuazione– inequivocabile- di tale data;
- dovranno avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell’affidatario (e non della Amministrazione). L’affidatario comunica alla singola Amministrazione, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti dovrà essere inserita una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da:
1) una garanzia provvisoria, pari al 0,5% del valore stimato “a base d’asta” della quota massima eseguibile per singolo fornitore operante in caso di adesione mediante ordine diretto, indicata al successivo paragrafo 23 e, segnatamente:
• lotto 1: € 415.498,00 (0,5% del 40% del valore stimato “a base d’asta” del lotto)
• lotto 2: € 117.782,00 (0,5% del 40% del valore stimato “a base d’asta” del lotto)
• lotto 3: € 61.680,00 (0,5% del 40% del valore stimato “a base d’asta” del lotto) Si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma
3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso effettuato sul conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice Iban IBAN: IT 27 X 03069 05036 100000004389 Bic XXXXXXXX intestato alla Consip S.p.A. e specifica indicazione nella causale del versamento (“garanzia provvisoria nella gara di cui all’ID 2425, CIG , per il Lotto ”); dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.a.);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018
n. 31 contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del Codice”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
Consip S.p.A. si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti, nonché, ove ricorrano i presupposti per la riconducibilità al concorrente del mancato pagamento in precedenti procedure, di valutare tale condotta ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett c) del Codice.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte a Sistema in una delle seguenti forme:
- originale informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (incluso il documento informatico costituito dalla copia per immagine di documento analogico, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005;
- duplicato informatico dell’originale informatico ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti. A titolo di ausilio per il calcolo delle riduzioni, è stato predisposto l’Allegato n. 7 - Tabella calcolo riduzione Garanzia Provvisoria.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso
della predetta certificazione;
b. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate indicate come esecutrici, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
1 | 9158053868 | € 500,00 |
2 | 9158062FD3 | € 500,00 |
3 | 91580749BC | € 500,00 |
Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx
A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema (sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso), copia della ricevuta di pagamento.
La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura dal lotto per il quale non è stato versato il contributo], ai sensi dell’art. 1, co. 67, della l. 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Capitolato d’oneri.
Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, se previsto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara a pena di irricevibilità.
Il Sistema non accetta:
- offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
- offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria. Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
***
Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.
Il Sistema accetta esclusivamente files in formato.pdf.
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del Sistema di e-Procurement della pubblica Amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta sul Sistema.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta economica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.
L’operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste, così come meglio specificato nei paragrafi che seguono.
Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa e le singole Offerte economiche, quanti sono i lotti per i quali si partecipa).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
E’ sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel
caso di malfunzionamento del Sistema.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell’OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano quest’ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore)
ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. il rapporto di cui al precedente punto 7.1 lett. b1.1) o il mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della Domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema (che sarà in ogni caso l’Area comunicazioni) dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di
soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:
Documentazione amministrativa | ||||||
Documento | Sezione | |||||
Allegato n. 4 ‘Domanda dichiarazioni integrative’ | di | partecipazione | e | Domanda di partecipazione | ||
Procure | Eventuali procure | |||||
Allegato n. 5 ‘Documento di gara Unico Europeo - DGUE’ | DGUE - Documento concorrente | di | gara | unico | europeo | dell'impresa |
Eventuale Allegato n. 10 ‘Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo e relativa documentazione | Eventuale Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo e relativa documentazione | |||||
Eventuale Allegato n. 6 ‘Dichiarazione di avvalimento’ e contratto di avvalimento | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento | |||||
Eventuale DGUE dell’ausiliaria | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie | |||||
Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo | |||||
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione | |||||
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC | Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC |
Eventuale documentazione per i soggetti associati | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
Documentazione attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
Rapporto sulla situazione del personale (nel caso di cui al par. 7.1, lett. b1.1) e relativa attestazione di conformità | Per i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 47 DL n 77/2021 - Rapporto sulla situazione del personale e relativa attestazione di conformità |
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione, che contiene le dichiarazioni che il concorrente è tenuto a rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ai fini della partecipazione alla presente procedura, è redatta, in bollo, secondo il modello di cui all’Allegato n.4 ‘Domanda di Partecipazione e dichiarazioni integrative’ (per brevità anche solo “Domanda di Partecipazione”), che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato d’oneri.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente è tenuto ad indicare, tra le altre cose:
- i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16quater del decreto legge n. 76/20.
- per quale lotto concorre.
- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, i consorziati per il quale il consorzio concorre alla gara; qualora i consorziati designati siano, a loro volta, consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) del Codice, essi devono indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorrono; in assenza di tali dichiarazioni si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio.
Inoltre, nelle more dell’adeguamento del DGUE alla normativa sopravvenuta, il concorrente è tenuto a compilare all’interno del medesimo Allegato, le dichiarazioni integrative del DGUE e le ulteriori dichiarazioni ivi contenute.
Infine, tra le dichiarazioni integrative da rendere nell’ambito dell’Allegato 4, ciascun concorrente potrà indicare, per ciascun lotto di partecipazione, la propria capacità distributiva, che sarà vincolante in fase di esecuzione limitatamente alla modalità di adesione delle Amministrazioni a ordine diretto. Pertanto, in caso di acquisto mediante utilizzo del Configuratore, il fornitore non potrà vendere prodotti nell’ambito dell’Accordo Quadro, qualora utilizzato con modalità a ordine diretto, in misura superiore rispetto alla capacità distributiva dichiarata.
Non potrà essere indicata una capacità distributiva:
- superiore alla quota massima di Prodotti Principali eseguibile per singolo fornitore operante in caso di adesione mediante ordine diretto, ossia il 40% del quantitativo massimo del lotto;
- inferiore allo 0,5% (per il lotto 1) e non inferiore al 5% (per i restanti lotti) del quantitativo massimo del lotto. Tale capacità distributiva si intende riferita ai Prodotti Principali (Lotto1: PC portatili – complessivamente intesi e quindi indipendentemente dalla Tipologia; Lotto 2: Mobile Workstation; Lotto 3: Chromebook).
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, aggregazione di imprese, ogni impresa che rende la Domanda di Partecipazione dovrà indicare la propria capacità distributiva riferita al RTI, consorzio, GEIE, aggregazione, nel suo complesso.
Inoltre la Domanda di Partecipazione dovrà contenere, altresì, una dichiarazione di impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione dell’Accordo
Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, come previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche in l. n. 108/2021, come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/20211.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, aggregazioni di imprese, tale impegno dovrà essere riferito cumulativamente ai componenti del RTI, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese.
L’Allegato n.4 Domanda di Partecipazione e dichiarazioni integrative è suddiviso in due parti:
- Parte I – Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni;
- Parte II - Dichiarazioni integrative.
La domanda e le relative dichiarazioni, devono essere rese e sottoscritte:
- dal concorrente che partecipa in forma singola, sia la Parte I che la Parte II della Domanda di Partecipazione;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti:
- dalla mandataria/capofila, sia la Parte I che la Parte II della Domanda di Partecipazione;
- da tutti gli operatori economici raggruppati, solo la Parte II della Domanda di Partecipazione;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo, sia la Parte I che la Parte II della Domanda di Partecipazione;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di Partecipazione, inclusiva delle Parti I e II, deve essere resa e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di Partecipazione inclusiva delle Parti I e II, deve essere resa e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la Domanda di Partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
d) in ogni caso la Parte II della Domanda di Partecipazione deve essere resa e sottoscritta, nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, se non partecipa l’intera rete
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice:
- dal consorzio medesimo, sia la Parte I che la Parte II della Domanda di Partecipazione;
- dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, solo la Parte II della Domanda di Partecipazione.
La Domanda di Partecipazione è firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico che rende la dichiarazione o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all’originale della
procura (corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000) oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
La Domanda di Partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine
all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di Euro 16,00, viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.
Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.
In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell’imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Il concorrente compila per ciascun lotto il DGUE di cui all’Allegato n. 5 ‘DGUE’, in cui sono contenute alcune note di ausilio alla compilazione.
In caso di ricorso all’avvalimento, inoltre, il concorrente presenta per ciascuna ausiliaria, il DGUE, sottoscritto dalla medesima ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al par. 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il DGUE deve essere presentato
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l’intera rete;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto individuato al precedente par. 14.1.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa successiva alla adozione dello stesso, ciascun operatore che compila il DGUE è tenuto a prestare la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente.
14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE
Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, è tenuto a presentare a Sistema idonea dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta secondo le modalità di cui all’Allegato n. 10 “Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo” contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché la dichiarazione che non partecipa alla gara quale mandataria di un RTI e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 ,del richiamato X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta a Sistema, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Così come precisato al precedente par. 8, per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, senza che sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è obbligatorio il ricorso all’avvalimento.
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento redatta secondo il modello di cui all’ Allegato n. 6 ‘Dichiarazione di avvalimento’;
3) il contratto di avvalimento, in originale, o in alternativa in copia autentica.
Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto individuato al precedente par. 14.1.
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell’Allegato 4-Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare a Sistema la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal par. 14.1
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito:
- copia del contratto di rete,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di RTI costituendo:
- copia del contratto di rete,
- dichiarazioni attestante:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega, tramite il Sistema, nella sezione Documentazione Amministrativa:
1. documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui al par. 10; in aggiunta, per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo;
2. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC di cui al precedente par. 11;
3. Nel caso di cui al par.7.1, lettera b1.1) del presente Capitolato d’oneri, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, attestandone la conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tale attestazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente.
Qualora l'operatore economico non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006, oltre alla copia conforme del rapporto stesso dovrà essere inviata l’attestazione dell’avvenuta trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in data anteriore a quella di presentazione dell’offerta.
In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, dell’art. 45 del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.
15. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:
Offerta economica | |
Documento | Sezione |
Offerta economica (generata dal sistema) | Scheda – Componente economica |
Catalogo Prodotti (prodotto in modalità .pdf e firmato digitalmente) | Catalogo Prodotti |
Entrambi i documenti che costituiscono l’offerta economica sono sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di reti sti:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comm2a 2 lettera b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.
L’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto individuato al precedente par. 14.1.
L’offerta economica, è costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:
a) Catalogo Prodotti, predisposto sulla base del modello di cui agli Allegati 9A, 9B e 9C, che il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip, in formato .pdf, dopo averlo firmato digitalmente;
b) Documento di “Offerta economica” generato dal Sistema in formato .pdf, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averlo: i) scaricato e salvato sul proprio PC; ii) sottoscritto digitalmente, e contenente i seguenti valori, che dovranno essere inseriti nell’apposita sezione del Sistema:
o ribasso medio ponderato offerto
o importo complessivo offerto
determinati sulla base di quanto indicato nel suddetto Allegato 9 A, 9 B e 9 C (Catalogo Prodotti), come meglio specificato nel seguito.
Modalità di compilazione del Catalogo Prodotti (punto a)
Il Catalogo Prodotti, di cui agli allegati 9A, 9B e 9C a seconda del lotto, dovrà essere compilato seguendo le istruzioni ivi riportate. Il concorrente dovrà compilare:
i. Il foglio denominato “Dichiarazione”, contenente l’impegno del concorrente a praticare i prezzi unitari offerti espressi IVA esclusa nel Catalogo Prodotti e ad adempiere a tutte le obbligazioni contenute nella lex specialis di gara. La mancata presenza di tale foglio determinerà l’esclusione del concorrente.
ii. Il foglio denominato “Principale”, specificando:
1. una propria capacità distributiva inferiore alla quota massima eseguibile prevista per il lotto di riferimento (coerente con quella indicata nella domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative, ai sensi del precedente paragrafo 14.1. In caso di discordanza, farà fede in ogni caso quanto indicato nella domanda di partecipazione - dichiarazioni integrative e la Commissione ne terrà conto nei calcoli operati ai sensi di quanto previsto nel seguito del presente paragrafo);
2. quale/i Prodotto/i Principale/i intende offrire, tra quelli previsti per il lotto di riferimento.
In particolare, per ciascun lotto, ogni concorrente sarà tenuto ad offrire almeno un Prodotto Principale.
Solamente per il lotto 1, ogni concorrente potrà offrire un prodotto principale per ciascuna delle seguenti Tipologie, individuate sulla base della dimensione del display:
1. Personal Computer Portatile da 15”,
2. Personal Computer Portatile da 14”,
3. Personal Computer Portatile da 13”,
come meglio descritte nel Capitolato Tecnico Speciale.
Inoltre, per tutti i lotti (e per tutte le Tipologie nell’ambito del lotto 1), ciascun concorrente avrà la facoltà di offrire un ulteriore Prodotto Principale. In tal caso, almeno uno dei due prodotti dovrà essere classificabile come ad Alta Sostenibilità Ambientale, meglio definito nel Capitolato Tecnico Speciale. In ogni caso, anche in caso di offerta di un unico prodotto principale, tale prodotto potrà essere classificabile come ad Alta Sostenibilità Ambientale.
Nella sottostante tabella sono sintetizzati i limiti relativi ai prodotti offribili nell’ambito di ciascun lotto.
Lotto | Tipologia | Numero minimo Prodotti Principali offribili | Numero massimo Prodotti Principali offribili |
1 | Personal Computer Portatile da 15” | 1 (che potrà essere o meno ad Alta Sostenibilità Ambientale e che potrà essere di qualsiasi tipologia) | 2 (di cui almeno uno ad Alta Sostenibilità Ambientale) |
Personal Computer Portatile da 14” | 2 (di cui almeno uno ad Alta Sostenibilità Ambientale) | ||
Personal Computer Portatile da 13” | 2 (di cui almeno uno ad Alta Sostenibilità Ambientale) | ||
2 | NA | 1 (che potrà essere o meno ad Alta Sostenibilità Ambientale) | 2 (di cui almeno uno ad Alta Sostenibilità Ambientale) |
3 | NA | 1 (che potrà essere o meno ad Alta Sostenibilità Ambientale) | 2 (di cui almeno uno ad Alta Sostenibilità Ambientale) |
In caso di offerta di prodotti in eccedenza rispetto al numero massimo sopra indicato, i prodotti eccedenti riportati successivamente rispetto a quelli massimi nell’ambito dei fogli “Specs” e “Prezzi” del Catalogo Prodotti, saranno considerati come non offerti anche ai fini del ricalcolo di cui al prosieguo del presente paragrafo.
Qualora un concorrente non offra neanche un Prodotto Principale per un determinato lotto, lo stesso sarà escluso da tale lotto.
In caso di mancata compilazione del foglio “Principale” o di discordanza rispetto a quanto indicato nei fogli “Specs” e “Prezzi”, prevarrà comunque quanto indicato in questi ultimi.
iii. I fogli denominati “Specs” e “Prezzi”, relativi a ciascuno dei Prodotti Principali che si è dichiarato di offrire (cfr. punto (ii)), e tutti costituenti il c.d. “Foglio” relativo allo specifico Prodotto Principale cui afferiscono come definito nel Capitolato Tecnico Generale.
Ciascuno di tali fogli dovrà essere valorizzato secondo quanto richiesto negli allegati 9A, 9B e 9C.
Si rinvia al Capitolato Tecnico Generale per la tabella di sintesi degli elementi del Catalogo Prodotti a “quotazione obbligatoria” e di quelli “a quotazione facoltativa” e per le definizioni di tutti gli elementi richiesti nei suddetti allegati.
In particolare;
• Nell’ambito di ciascun foglio “Specs”:
- è richiesta l’indicazione degli elementi offerti, ossia Prodotti Principali (Specifiche Tecniche Primarie e Secondarie), Opzioni di Prodotto Standard, Opzioni di Servizio Standard (per il solo lotto 1), Prodotti Opzionali Obbligatori (e relative Specifiche Tecniche Secondarie), Prodotti Opzionali Facoltativi (e relative Specifiche Tecniche Secondarie) e l’attestazione delle relative caratteristiche offerte. L’attestazione di conformità di tali elementi offerti ai requisiti minimi costituisce un campo non
modificabile. La mancata compilazione delle celle relative agli elementi da offrire in via facoltativa sarà considerata quale mancata offerta di tali elementi a prescindere dalla relativa valorizzazione economica nel foglio “Prezzi;
- è richiesta l’indicazione dello specifico documento a comprova della caratteristica indicata, che sarà richiesto ai sensi del successivo paragrafo 22 e relativi sottoparagrafi, con indicazione del paragrafo e della pagina; la mancata indicazione di tali elementi non avrà effetti sulla corretta presentazione dell’offerta economica e potrà comportare, se del caso, la richiesta degli stessi nell’ambito del procedimento di cui al successivo paragrafo 22;
- è richiesta l’indicazione, per specifici elementi, della marca e del modello; in caso di mancata indicazione di tali elementi, ove prescritta dai suddetti allegati:
▪ qualora gli stessi afferiscano a un prodotto (Principale o Opzionale) o a un’Opzione di Prodotto, tale prodotto/Opzione di Prodotto sarà considerato come non offerto e quindi il relativo prezzo unitario (a prescindere da quanto indicato nel foglio “Prezzi”) si intenderà come non formulato; con le conseguenze meglio descritte nel seguito del presente paragrafo per i prodotti a “quotazione obbligatoria” e in ogni caso ai fini dell’implementazione del Configuratore;
▪ qualora gli stessi afferiscano a una Specifica Tecnica Primaria dei Prodotti Principali, la stessa sarà considerata come non rispettata, con le conseguenze meglio descritte nel seguito del presente paragrafo;
▪ qualora gli stessi afferiscano a una Specifica Tecnica Secondaria, la stessa sarà considerata come non offerta, ai fini dell’implementazione del Configuratore;
- per alcune Specifiche Tecniche Secondarie è richiesta la valorizzazione numerica; in caso di mancata valorizzazione numerica o di indicazione di valori pari o inferiori al requisito minimo di cui alla corrispondente Specifica Tecnica Primaria, la Specifica Tecnica Secondaria sarà considerata come non offerta, ai fini dell’implementazione del Configuratore;
- in relazione al requisito inerente l’iscrizione al Registro AEE, è richiesto di specificare se lo stesso sia posseduto da parte dell’Offerente, o del Produttore, o del Distributore. In caso di mancata valorizzazione del campo, il requisito sarà considerato come non rispettato, con le conseguenze meglio descritte nel seguito del presente paragrafo.
• Nell’ambito di ciascun foglio “Prezzi”, è richiesta la quotazione dei Prodotti Principali in configurazione base, delle Opzioni di Prodotto Standard, delle Opzioni di Servizio Standard (per il solo lotto 1), dei Prodotti Opzionali Obbligatori e dei Prodotti Opzionali Facoltativi. In caso di mancata indicazione del prezzo di un Prodotto Opzionale Facoltativo, lo stesso sarà considerato come non offerto (a prescindere dalla relativa valorizzazione nel foglio “Specs”), ai fini dei calcoli di cui sotto e dell’implementazione del Configuratore. In caso di mancata indicazione del prezzo degli altri elementi richiesti dall’allegato, la cui quotazione si intende obbligatoria, si procederà come indicato nel seguito del presente paragrafo.
Il foglio denominato “Configurazioni Disponibili”, nell’ambito del quale, per ciascun Prodotto Principale offerto, dovrà essere indicata l’esistenza o meno di eventuali limiti alle possibilità di configurazione dei Prodotti Principali Offerti, così come previsto al capitolo 4 del Capitolato Tecnico Speciale. In caso di mancata compilazione di una o più celle di tale foglio, la relativa Configurazione sarà considerata quale “Disponibile” ai fini dell’implementazione del Configuratore. Resta inteso che, come previsto nel Capitolato Tecnico Speciale, anche ai fini di cui sotto costituisce requisito minimo dello specifico Prodotto Principale offerto la necessità che ciascuna delle Opzioni di Prodotto Standard risulti disponibile in almeno una
configurazione
Tutti i prezzi unitari offerti all’interno del Catalogo Prodotti:
- dovranno essere non superiori a quelli a base d’asta riportati nell’Allegato 20, a pena di esclusione;
- saranno da intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché comprensivi degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- saranno considerati comprensivi della prestazione dei servizi connessi;
- dovranno contenere fino a due cifre decimali. In caso contrario, tali prezzi in sede di ricalcolo di cui al presente paragrafo, saranno troncati alla seconda cifra decimale (es, € 190,129 viene troncato a € 190,12), e pertanto le ulteriori cifre decimali si intenderanno non offerte, anche ai fini della implementazione del configuratore.
Si precisa che:
• la mancata indicazione nell’ambito del Catalogo Prodotti di uno o più prezzi richiesti per uno degli elementi “a quotazione obbligatoria” (cfr. Tabella 1 del Capitolato Tecnico Generale);
• il mancato rispetto, riscontrato in fase di verifica della documentazione costituente l’offerta economica, di uno o più requisiti minimi del Capitolato Tecnico Speciale (relativo a qualsiasi elemento offerto);
• l’offerta anche solo di un prezzo unitario eccedente il corrispettivo prezzo unitario a base d’asta di cui all’Allegato 20 (in quanto inammissibile);
comporteranno l’invalidazione dell’intero Foglio relativo allo specifico Prodotto Principale cui tali situazioni afferiscono. Qualora tale Prodotto Principale sia l’unico offerto, l’Operatore Economico sarà escluso.
Modalità di compilazione del documento di Offerta economica generato sul Sistema (punto b),
Il concorrente dovrà inputare nell’apposita sezione del Sistema
• l’Importo complessivo offerto (P)
• il Ribasso medio ponderato offerto (R) risultanti dal foglio Principale dell’Allegato 9 A, 9 B, 9 C.
Si precisa che:
• l’Importo complessivo offerto (P) è determinato quale somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti dal concorrente per le rispettive Quantità stimate ricalcolate sulla quota massima (o capacità distributiva) e sui soli prodotti offerti, come risultanti dall’Allegato 9 A, 9 B, 9C. Queste ultime sono a loro volta ottenute:
- per quanto riguarda le quantità di ciascun prodotto principale: distribuendo la quota massima eseguibile (o il quantitativo corrispondente alla capacità distributiva dichiarata dal concorrente) tra i soli Prodotti Principali che il concorrente ha dichiarato di offrire, proporzionalmente alle quantità stimate previste per il totale dell’AQ;
- per quanto riguarda le quantità delle Opzioni di Prodotto e dei Prodotti/Servizi Opzionali relativi a ciascun Prodotto Principale offerto: proporzionalmente alle quantità stimate per il totale dell’AQ.
Pertanto, in tale calcolo, saranno considerati solo i fogli relativi ai prodotti principali offerti dal concorrente e non saranno considerati prezzi e quantità delle voci di offerta facoltative non quotate dal concorrente. L’Importo così ottenuto è arrotondato alla seconda cifra decimale.
• Il Ribasso medio ponderato offerto (R) è determinato mediante la formula R = 1 – P/BA, dove:
- BA è l’importo ottenuto con lo stesso procedimento utilizzato per il calcolo di P, applicando alle quantità stimate ricalcolate sulla quota massima e sui prodotti offerti dal concorrente i prezzi unitari a base d’asta;
- P è l’Importo complessivo offerto.
Il Ribasso, espresso in formato decimale, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale (es. 0,12345, corrispondente al 12,345%, sarà arrotondato a 0,1235, corrispondente a 12,35%)
Si evidenzia che le Quantità stimate ricalcolate sono funzionali esclusivamente al calcolo di P ed R e pertanto non saranno in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali.
***
Con riferimento a ciascuna offerta presentata, la Commissione di gara nel corso dell’analisi dell’Offerta Economica, procede a verificare, mediante l’utilizzo del medesimo Allegato 9 A, 9 B e 9 C, sopra indicato nella versione pubblicata in allegato alla documentazione di gara, l’Importo complessivo e il Ribasso medio ponderato offerti, partendo dai prezzi unitari risultanti dal Catalogo Prodotti.
In caso di discordanza tra i valori inseriti nel documento di Offerta economica generato sul Sistema e quelli risultanti dai prezzi unitari imputati sul Catalogo Prodotti, prevarranno comunque i prezzi unitari di cui al Catalogo Prodotti e la Commissione, ai fini della definizione della graduatoria, procederà comunque a rideterminare l’Importo complessivo e il Ribasso medio ponderato offerti.
In caso di intervenuta invalidazione di uno o più Fogli relativi ai Prodotti Principali, laddove non sia stato necessario procedere con l’esclusione del concorrente, nell’operare il calcolo di cui sopra, la Commissione rideterminerà l’importo complessivo e il ribasso medio ponderato offerto considerando esclusivamente i fogli del Catalogo Prodotti relativi ai Prodotti Principali non invalidati.
Resta inteso che, in caso di invalidazione di uno o più fogli relativi a Prodotti Principali, tali fogli non confluiranno nel Configuratore.
15.1 FUORI PRODUZIONE IN CORSO DI PROCEDURA
Fermo restando il rispetto delle caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, si precisa che:
- il concorrente deve presentare offerta sui prodotti e servizi indicati nel capitolato tecnico speciale, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 15;
- tutti i prodotti offerti devono essere, a pena di esclusione, disponibili sul mercato e già commercializzati alla data di presentazione delle offerte economiche.
Ove nel corso della procedura, e comunque prima della stipula dell’Accordo Quadro, sopravvenga il fuori produzione di uno o più prodotti tra quelli offerti, il concorrente sarà tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle tempistiche di cui al successivo paragrafo 23.1.
Resta inteso che, ove prima della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dopo la messa fuori produzione di uno o più prodotti, intervenga una richiesta di conferma dell’offerta da parte della Consip, il concorrente sarà tenuto a dare comunicazione della messa fuori produzione contestualmente alla conferma dell’offerta. L’omessa comunicazione della messa fuori produzione di uno o più prodotti, nei modi e termini sopra indicati, potrà essere valutata dalla Consip ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.
Si precisa che, qualora venga comunque comunicato, anche prima della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, il sopravvenuto (rispetto al termine di presentazione delle offerte) fuori produzione di uno o più prodotti offerti nel corso della procedura, la Commissione svolgerà comunque la verifica tecnica di cui al successivo paragrafo 22 sui prodotti offerti, essendo quelli sui quali ha proceduto alla verifica dell’offerta economica, e ciò anche nell’eventualità in cui risulti che il fuori produzione sia intervenuto prima della detta verifica dell’offerta
economica (purché dopo la presentazione delle offerte).
Nel caso di comunicazione del cd. fuori produzione intervenuta in corso di procedura, subito dopo la stipula dell’Accordo Quadro la relativa comunicazione sarà tempestivamente demandata alla Commissione Permanente Fuori Produzione, che procederà ai sensi del paragrafo 4.2. del Capitolato Tecnico Generale.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice, in quanto:
- il modello di Accordo Quadro proposto è basato sull’offerta di un catalogo particolarmente ampio di prodotti e componenti opzionali, che saranno selezionati dalle P.A. sulla base dei propri fabbisogni e le cui caratteristiche risultano di per sé standardizzate, fisse e determinate e generalmente disponibili sul mercato;
- le condizioni dei servizi connessi e opzionali sono definite dal mercato di riferimento. Tali servizi infatti costituiscono attività puramente esecutive e strumentali alle forniture di cui sopra e, per le loro caratteristiche, possono essere offerti con le medesime modalità operative ad una generalità di possibili clienti.
L’Accordo Quadro relativo a ciascun lotto sarà comunque aggiudicato a tutti i concorrenti che abbiano formulato un’offerta valida, per far fronte ad una domanda elevata in rapporto all’offerta di mercato. Il modello proposto mira inoltre ad aprire il mercato, massimizzare le opportunità per le PMI e garantire un’ampia gamma di prodotti alle PA, salvaguardando al contempo la competizione grazie a una rigorosa disciplina della seconda fase.
La graduatoria dell’Accordo Quadro sarà pertanto determinata sulla base del Ribasso medio ponderato offerto, determinato come descritto al precedente paragrafo 15.
Si evidenzia che il suddetto Ribasso medio ponderato sarà utilizzato solo ai fini della determinazione della graduatoria di prima fase, per il calcolo della soglia di anomalia dell’offerta di cui al paragrafo 21 e dell’importo della garanzia definitiva di cui al paragrafo 23.2 e non sarà in altro modo vincolante ai fini contrattuali né in alcun modo determinante sull’aggiudicazione dei contratti esecutivi. Parimenti anche l’Importo complessivo offerto non sarà vincolante ai fini contrattuali né in alcun modo determinante sull’aggiudicazione dei contratti esecutivi, risultando lo stesso utilizzato, come meglio precisato al successivo paragrafo 23.2, ai fini della determinazione dell’importo della garanzia definitiva.
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Società trasparente” (sotto sezione “Bandi e contratti”).
La commissione giudicatrice è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti, nonché delle Verifiche Tecniche di cui al successivo paragrafo 22, e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
Il RDP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta ha luogo il giorno 4 maggio 2022, con inizio alle ore 15:00.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.
Le successive sedute pubbliche sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno un giorno prima della data fissata.
Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’ apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte economiche;
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso il Sistema.
La Commissione, procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) presa d’atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
b) sblocco delle offerte ricevute;
c) apertura della documentazione amministrativa;
d) verifica della documentazione amministrativa;
e) apertura delle offerte economiche;
f) valutazione delle offerte economiche.
Si precisa che alle operazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed e) i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).
19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta la Commissione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d’Oneri.
c) redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra la Commissione provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
b) proporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara; tale provvedimento è comunicato da Consip ai concorrenti entro un termine non superiore a cinque giorni.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgi mento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione, nella data che sarà comunicata ai concorrenti procede relativamente a ciascun singolo lotto allo sblocco e all’apertura delle offerte economiche rendendo visibile l’importo complessivo offerto.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, ne dà comunicazione al RDP, che procede alla verifica di anomalia (cfr. paragrafo 21). In caso contrario, la Commissione procede direttamente con le attività di cui al successivo paragrafo 22 e relativi sotto-paragrafi.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede, a comunicare, tempestivamente alla Consip i casi di esclusione da disporre per:
- l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto ai valori a base di gara secondo quanto previsto al precedente paragrafo 15.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6 del Codice, il RDP, avvalendosi, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare tutte le offerte anormalmente basse, tra quelle risultanti aggiudicatarie del lotto in ragione di quanto stabilito al successivo paragrafo 23.
Il RDP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, ivi compreso il Catalogo Prodotti in formato .xls, coerente con quello presentato in sede di offerta.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove nel termine di scadenza non venga prodotto quanto richiesto, sarà fissato un successivo termine perentorio, a pena di esclusione.
Il RDP esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Consip S.p.a. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procede con le attività di cui al successivo paragrafo 22 e relativi sotto-paragrafi.
22. VERIFICHE TECNICHE
22.1 PROCEDURA
Nei confronti di tutti i concorrenti che abbiano presentato un’offerta valida nell’ambito di ciascun lotto, la Commissione procederà a verificare la corrispondenza tra i requisiti minimi di cui al Capitolato Tecnico Speciale, così come riepilogati nell’ambito degli Allegati 9 A, 9 B e 9 C, e le caratteristiche tecnico-funzionali dei prodotti offerti, nonché l’effettiva presenza (e conformità ai requisiti minimi di cui al Capitolato Tecnico Speciale) degli elementi del Catalogo Prodotti offerti in via facoltativa.
La Commissione, ai fini delle suddette verifiche, procederà a richiedere ai concorrenti la documentazione tecnica a comprova di cui al successivo paragrafo 22.3 fissando apposito termine.
Resta salva la facoltà della Commissione di richiedere, successivamente, ulteriori chiarimenti e/o documentazione integrativa.
La Commissione avrà in ogni caso sempre la facoltà di stabilire un termine perentorio per la trasmissione della documentazione mancante e/o dei successivi chiarimenti e/o documentazione integrativa, decorso il quale si procederà all’esclusione del concorrente.
La Commissione si riserva altresì la facoltà, in caso di criticità emerse nel corso della suddetta verifica tecnico- documentale, di approfondire la comprova mediante la verifica tecnico-funzionale su uno o più campioni dei prodotti offerti. Tale verifica sul campione potrà non essere effettuata in relazione a caratteristiche che richiedano, per le loro particolarità e peculiarità, l’effettuazione di accertamenti connessi all’utilizzazione continuativa delle apparecchiature non compatibili con i tempi della procedura e/o procedure tecniche peculiari che richiedano specifiche infrastrutture tecnologiche di non immediata disponibilità.
Al fine di procedere alle eventuali attività di verifica sul campione di cui sopra, la Commissione invierà al concorrente apposita richiesta, contenente l’indicazione dei prodotti da sottoporre a verifica, nonché una proposta di calendario delle attività. Il medesimo concorrente dovrà inviare entro il termine indicato dalla Commissione, conferma circa il calendario proposto ovvero una nuova proposta.
A far data dall’approvazione da parte della Commissione del suddetto calendario, tutte le attività ivi previste dovranno avviarsi e concludersi entro i termini concordati.
In caso di mancato rispetto, da parte del concorrente, dei termini sopra stabiliti per l’invio del riscontro di cui sopra e per l’avvio e conclusione delle attività previste nel calendario concordato, la Commissione avrà la facoltà di assegnare un termine perentorio per l’adempimento richiesto, decorso il quale, si procederà all’esclusione del concorrente.
La mancata messa a disposizione del campione dei prodotti nel termine stabilito nel calendario concordato, equivale ad un esito negativo della verifica, con conseguente esclusione del concorrente dalla procedura.
Tutte le attività ed i costi inerenti la verifica sul campione saranno a cura e spese del concorrente, comprese le attività di consegna dei prodotti da sottoporre a verifica e degli strumenti di misura, nonché della loro predisposizione, configurazione ed eventuale ritiro. È responsabilità dell’aggiudicatario garantire che il campione dei prodotti consegnati sia perfettamente funzionante.
In caso di esito negativo della verifica tecnica anche solo su una caratteristica oggetto di verifica, il concorrente sarà escluso.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione comunica la proposta di aggiudicazione al RDP.
22.2 CARATTERISTICHE DA VERIFICARE
La verifica riguarderà tutte le caratteristiche indicate negli specifici fogli “Specs” di cui all’Allegato 9A, 9B e 9C. In particolare, sarà verificato il rispetto dei requisiti minimi di cui al Capitolato Tecnico Speciale, così come indicati con specifico richiamo all’interno di tali fogli e, con riferimento agli elementi del Catalogo Prodotti offerti in via facoltativa, ne sarà verificata l’effettiva presenza oltre che la conformità ai detti requisiti minimi di cui Capitolato Tecnico Speciale.
22.3 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA
Ai fini della comprova circa il possesso da parte dei prodotti offerti dei requisiti minimi richiesti, il concorrente dovrà fornire, a fronte dell’apposita richiesta della Commissione, ogni documentazione ritenuta appropriata ai fini delle Verifiche Tecniche.
Costituiscono mezzo appropriato per le predette Verifiche:
1. documentazione tecnica del produttore (del Prodotto Principale e dei Prodotti Opzionali, per quanto di rispettiva competenza), in forma di:
1.1. dichiarazione circa il possesso da parte delle apparecchiature offerte, delle caratteristiche di cui al precedente paragrafo 22.2;
e/o e/o
e/o
1.2. scheda tecnica di prodotto;
1.3. documenti attestanti l’esecuzione di prove da parte del produttore che consentano di verificare il possesso da parte delle apparecchiature offerte, delle caratteristiche di cui al precedente paragrafo
22.2. La documentazione fornita dovrà descrivere l’ambiente in cui si è effettuata la prova, le modalità di verifica, gli esiti attesi e i risultati ottenuti;
2. relazione (o certificazione) sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto (quali i laboratori di prova e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili).
Tutta la documentazione prodotta dovrà recare data pari o antecedente alla presentazione dell’offerta e dimostrare che il possesso della caratteristica oggetto di verifica è sussistente alla data della sottoscrizione dell’offerta.
Nel caso in cui la documentazione di cui sopra non sia prodotta in originale e, pertanto, non sia sottoscritta digitalmente da persona dotata di comprovati poteri del produttore/organismo riconosciuto, alla stessa dovrà essere allegata apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/00 e sottoscritta digitalmente da persona dotata di comprovati poteri di firma del concorrente (in caso di RTI o consorzi di qualsiasi forma, di una delle società del RTI/consorziata esecutrice), attestante (anche eventualmente in via cumulativa) la conformità della predetta documentazione e del relativo contenuto all’originale.
***
In deroga a quanto sopra, esclusivamente con riferimento ai requisiti relativi alla misurazione delle performance e alla durata (autonomia) delle batterie, costituiscono mezzo appropriato per le Verifiche i report in formato PDF previsti, a seconda del lotto di riferimento, ai paragrafi 3.1.1 e 3.2.1 del Capitolato Tecnico Speciale. Tali report devono essere in ogni caso corredati da apposita dichiarazione da persona dotata di comprovati poteri di firma del concorrente (in caso di RTI o consorzi di qualsiasi forma, di una delle società del RTI/consorziata esecutrice), resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante che il report si riferisce proprio alla specifica apparecchiatura offerta, con indicazione della marca, del modello e del n. di serie dell’apparecchiatura e l’impegno a mettere a disposizione, su eventuale richiesta della Commissione, un campione dell’apparecchiatura medesima. La Commissione avrà sempre la facoltà, con riferimento a tale specifico requisito, di procedere con la verifica tecnico-funzionale su uno o più campioni dei prodotti offerti ai sensi del precedente paragrafo 22.1.
I report dovranno recare data pari o antecedente alla presentazione dell’offerta e dimostrare che il possesso della caratteristica oggetto di verifica è sussistente alla data della sottoscrizione dell’offerta.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà eventuale per ogni Lotto la proposta di aggiudicazione in favore di tutti i concorrenti ammessi che abbiano presentato un’offerta valida, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RDP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Resta inteso che ogni aggiudicatario potrà eseguire tramite Ordinativo di fornitura solamente una quota massima
pari al 40% del quantitativo massimo del lotto, salvo che non sia stata indicata una capacità distributiva inferiore, nel qual caso quest’ultima costituirà il limite massimo eseguibile mediante Ordinativo di Fornitura per lo specifico aggiudicatario.
***
Consip S.p.A., qualora si verifichino, anche a causa dell’eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell’interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
Sugli offerenti cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’Accordo Quadro, si procede alla verifica dei requisiti generali e speciali, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice. A tal fine, la stazione appaltante, invia a tutti i concorrenti la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del Codice, richiedendo al/ai predetto/i concorrente/i di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice, nonché i documenti di cui al successivo par. 23.1.
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, coma 5 e 33, comma 1 del Codice, è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte dell’organo della stazione appaltante competente alla sua approvazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato d’oneri.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione nei confronti dello specifico aggiudicatario, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
L’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
La mancata stipula dell’Accordo Quadro entro tale termine, se imputabile all’operatore economico, costituisce causa di esclusione dell’operatore dalla procedura.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016.
La stipula dell’AQ è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011. La garanzia provvisoria verrà svincolata, agli aggiudicatari, automaticamente al momento della stipula dell’AQ. L’Accordo Quadro sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo massimo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
La stazione appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
23.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto agli aggiudicatari di ciascun singolo lotto di far pervenire alla Consip S.p.A.:
nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
a) dichiarazione, conforme all’Allegato n. 16 Facsimile Dichiarazione familiari conviventi, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell’aggiudicatario e dell’eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ausiliaria;
b) in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle sopra richiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d’ora, a comunicare i sopra richiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all’atto di accettazione dell’Ordinativo di Fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali; ii) l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati;
c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187 (secondo il doc. allegato 15);
d) in adempimento di quanto previsto dall’ articolo 22 del Regolamento UE/2021/241 del 12 febbraio 2021, in tema di tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, l’aggiudicatario deve dichiarare i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie, nella dichiarazione di cui all’Allegato n. 18 “Dichiarazione titolare effettivo”;
e) qualora non già prodotto in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, Catalogo Prodotti in formato .xls, conforme a quello trasmesso in sede di offerta.
nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
f) l’eventuale comunicazione di fuori produzione intervenuto in corso di procedura di cui al precedente paragrafo 15.1, e comunque la documentazione di cui all’art. 4.2.1 del Capitolato Tecnico Generale (anche qualora il concorrente abbia già precedentemente comunicato il fuori produzione di uno o più dei prodotti offerti, se non già prodotta unitamente alla comunicazione).
g) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo par. 23.3;
nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
h) idoneo/i documento/i comprovante/i la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. e di una garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni Contraenti, di cui al successivo paragrafo 23.2 e secondo le modalità e condizioni ivi indicate; si precisa che, al fine di fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, delle suddette garanzie, l’aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 10 del presente Capitolato d’Oneri, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta;
In caso di RTI e di Consorzi:
▪ le dichiarazioni familiari conviventi, le dichiarazioni DPCM n.187/1991 e le dichiarazioni titolare effettivo di cui ai precedenti punti dovranno essere presentati:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
- in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dal Consorzio stesso e dalle eventuali Consorziate esecutrici.
▪ la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, contenente le altre informazioni precedentemente elencate, dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all’incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
- in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dal Consorzio;
▪ il Catalogo Prodotti in formato .xls e la documentazione relativa al fuori produzione dovrà essere presentata: (i) in caso di RTI, dall’Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;
▪ le garanzie definitive e la copertura assicurativa dovranno essere presentate:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Codice;
- in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dal Consorzio stesso;
▪ dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, con l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.
Scaduto il termine sopra menzionato, Xxxxxx S.p.A. verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.
Si precisa che entro il termine fissato per l’attivazione dell’Accordo Quadro il fornitore è tenuto a nominare il/i Responsabile/i dell’Accordo Quadro.
Entro tale termine, inoltre, Consip S.p.A. provvederà a trasmettere, a titolo informativo, a tutti i fornitori, il Configuratore, implementato sulla base dei Cataloghi Prodotti così come eventualmente modificati alla luce di quanto previsto al precedente paragrafo 15, e a metterlo a disposizione delle Amministrazioni..
23.2 GARANZIA DEFINITIVA
Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare:
1) una garanzia definitiva in favore di Xxxxxx S.p.A., ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari a
per il lotto 1: 1% (con un limite massimo di € 600.000,00) per il lotto 2: 1%
per il lotto 3: 1%
del valore stimato “offerto” della quota massima eseguibile per singolo fornitore operante in caso di adesione mediante ordine diretto di cui al precedente paragrafo 23 (ossia l’1% del 40% dell’importo complessivo offerto dal singolo aggiudicatario come determinato al precedente par. 15).
In alternativa, qualora il concorrente abbia dichiarato, come previsto al precedente paragrafo 14.1, una capacità distributiva inferiore alla suddetta quota massima eseguibile, l’importo della suddetta garanzia sarà pari a:
1% ×
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎
𝑄𝑢𝑎𝑘𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝑜𝑡𝑡𝑜
× 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜
nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 13 – (Mod. 1).
Tale garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l’Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nonché il mancato o inesatto adempimento dell’obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012; essa opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’AQ e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti.
Tale garanzia copre altresì la serietà dell’offerta dell’aggiudicatario nell’ambito della fase di affidamento dei singoli Contratti esecutivi prevista dal capitolo 5 del Capitolato Tecnico Generale e dagli artt. 6 e 7 dell’Accordo Quadro, e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell’Ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore (laddove non ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico Generale e di cui all’art. 6 dell’Accordo Quadro). La stessa garanzia verrà, altresì, escussa nel caso di dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’aggiornamento della documentazione amministrativa di cui all’art. 8 dell’Accordo Quadro.
- una garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari, per ciascun lotto, all’1% del valore stimato “offerto” della quota massima eseguibile per singolo fornitore operante in caso di adesione mediante ordine diretto di cui al precedente paragrafo 23 (ossia l’1% del 40% dell’importo complessivo offerto dal singolo aggiudicatario come determinato al precedente par. 15).
In alternativa, qualora il concorrente abbia dichiarato, come previsto al precedente paragrafo 14.1, una capacità distributiva inferiore alla suddetta quota massima eseguibile, l’importo della suddetta garanzia sarà pari a:
1% ×
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎
𝑄𝑢𝑎𝑘𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝑜𝑡𝑡𝑜
× 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜
Il tutto nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 13 – (Mod. 2).
La garanzia deve essere consegnata a Xxxxxx che la deterrà a beneficio dei suddetti soggetti.
L’importo della suddetta garanzia come sopra determinato, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.
Il Ribasso utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è quello determinato in base al par. 15. L’importo della garanzia così determinato sarà arrotondato all’unità (1 euro).
Si riporta di seguito un esempio di calcolo del valore della garanzia:
Valore stimato “offerto” della capacità distributiva = 1.000.000,00 | Valore della garanzia | ||
Ribasso | 24,00% | ||
Cauzione base | 1% | 1,00% | 10.000,00 |
dal 10% al 20% del ribasso | 10% x 1 | 10,00% | 100.000,00 |
dal 20% al 24% del ribasso | 4% x 2 | 8,00% | 80.000,00 |
IMPORTO FINALE GARANZIA | 190.000,00 |
Tale garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti Esecutivi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti esecutivi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Tale garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica. Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:
nella scheda tecnica 1.2
• per stazione appaltante si intende Consip S.p.a.
• per “beneficiari” si intendono i soggetti che aderiscono all’Accordo Quadro”
• per “luogo di esecuzione” si intende “l’intero territorio nazionale”; nello schema tipo 1.2
all’art. 1
• per “Stazione appaltante” si intendono tutti i soggetti che aderiscono all’Accordo Quadro e risultano titolari di contratti di Fornitura (d’ora in poi Amministrazioni);
• per “contratto” si intendono tutti i contratti di Fornitura e l’Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
• per “appalto” si intendono tutti i contratti di Fornitura e l’Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
• il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: “ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalle Amministrazioni per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto attuativo disposta in danno dell’Affidatario”;
all’art. 2 si intende sostituito come segue: “L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alle Amministrazioni.”
• l’art. 3 è derogato in quanto il calcolo del valore della garanzia è stato eseguito sulla base delle regole del Capitolato d’oneri che dovranno essere ivi riportate come segue:
• a) 1% <del valore stimato “offerto” della quota massima eseguibile/della capacità distributiva dichiarata>, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta minori o uguali al 10%;
• b) 1% <del valore stimato “offerto” della quota massima eseguibile/della capacità distributiva dichiarata>, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
inoltre lo svincolo progressivo sarà eseguito sulla base di quanto stabilito all’art. 13 dell’Accordo Quadro;
• all’art. 4 la stazione appaltante è l’Amministrazione; inoltre il primo capoverso si intende così sostituito: “Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della/e Amministrazione/ii – inviata per conoscenza anche al Contraente e alla Consip S.p.a.- recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice”;
• all’art. 5 la stazione appaltante è l’Amministrazione;
• all’art. 7 la stazione appaltante è Consip o l’Amministrazione ed in caso di controversia che intercorra con Consip il foro competente è quello di ROMA;
La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall’Appendice, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio.
La Consip ha predisposto un modello che integra le precisazioni sopra descritte nello schema tipo e nella scheda tecnica allegati al DM 31/2018 (Allegato 13 – Facsimile di garanzie per le Amministrazioni (Mod. 2) da utilizzare ai fini della stipula dell’Accordo Quadro.
Entrambe le due garanzie sopra elencate:
- potranno essere prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Vale quanto previsto al precedente paragrafo .
- devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente della Consip e delle Amministrazioni.
- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e nello schema di Accordo Quadro (art. 13);
- dovranno inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio;
- potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.
La mancata costituzione anche solo di una delle suddette garanzie determina la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria.
Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.
La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti, nonché, ove ricorrano i presupposti per la riconducibilità al concorrente del mancato pagamento in precedenti procedure, di valutare tale condotta ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett c) del Codice.
23.3 POLIZZA ASSICURATIVA
L’Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula dell’AQ, a presentare, (per ciascun lotto per cui è risultato aggiudicatario), idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell’Allegato 14 al presente Capitolato d’Oneri, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’AQ e dei singoli Contratti di Fornitura.
In particolare, l’Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà
- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto conformi alle “condizioni generali” e alle “garanzie assicurative – limiti di indennizzo” previste nell’Allegato al presente Capitolato d’Xxxxx;
ovvero (in via alternativa)
- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell’allegato 14 al presente Capitolato d’Oneri.
La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell’Allegato 14 del Capitolato d’Oneri. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza
Posto che per tutta la durata dell’AQ (comprese le eventuali proroghe) e dei contratti attuativi l’Aggiudicatario ha l’obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato nell’allegato 14, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula dell’AQ, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.
Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall’allegato 14 con
particolare riguardo all’impegno a dare avviso scritto a Xxxxxx S.p.A. di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell’Allegato 14, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.
Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che come previsto nel presente Capitolato d’Xxxxx, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti e della Consip S.p.A. delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori. In caso di aggiudicazione di più lotti, l’Aggiudicatario potrà presentare distinte polizze espressamente riferite a ciascun singolo lotto o un’unica polizza, corredata da distinte appendici, ciascuna espressamente riferita ad ogni lotto, e, dotata di un proprio identificativo. Ogni polizza o ogni appendice dovrà espressamente garantire per ciascun lotto i massimali indicati nell’Allegato 14.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ROMA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. APPALTI SPECIFICI
L’affidamento dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro avviene con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale.
26. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Nello svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D. Lgs.
n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato da Consip S.p.A. ai sensi della L. 190/2012.
A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito xxx.xxxxxx.xx.
27. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità disciplinate nel regolamento pubblicato sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx .
Gli indirizzi cui inviare l’istanza di accesso sono i seguenti:
Posta elettronica certificata: XXXxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx E-mail ordinaria: xxxxxxx.xxxx@xxxxxx.xx
28. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini gestione della gara e dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula della dell’Accordo
Quadro, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell’Accordo Quadro medesimo;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da Consip S.p.a. saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono all’Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Consip, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alle “Amministrazioni” per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati potrà essere attuato adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a garantire l’integrità e la segretezza dei dati e a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara e l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dal personale che svolge attività inerenti; inoltre i dati saranno anche nella disponibilità del gestore della Piattaforma, opportunamente nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 regolamento UE/2016/679. Inoltre, i dati potranno essere;
− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione dell’Accordo Quadro, anche per l’eventuale tutela
in giudizio;
− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
− comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
− comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
− comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio degli strumenti d’acquisto per conto di Consip S.p.A..
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente” e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet xxx.xxx.xxx.xx. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto attuativo relativo dell’Accordo Quadro, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.
Processo decisionale automatizzato
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto: i) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Ministero dell’economia e delle finanze, (Mef) con sede in Xxxx, Xxx XX Xxxxxxxxx 00 che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A è stata nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell’ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l’interessato
potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email:
xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx o xxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Consenso al trattamento dei dati personali Clausola finale
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario; si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.
Consip S.p.A.
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
(L’Amministratore Delegato)