SOCCORSO Clausole campione

SOCCORSO. ISTRUTTORIO‌ Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
SOCCORSO. ISTRUTTORIO‌ Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termin...
SOCCORSO. Qualora il veicolo non sia in grado di circolare auto- nomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed in- viare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vici- na entro 50km dal luogo dell’evento. Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la mar- cia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la cir- colazione stradale. In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno o comunque al di fuori del normale orario di apertura di officina, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoccorritore. La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150 per sinistro.
SOCCORSO. ISTRUTTORIO‌ Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del suddetto decreto, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
SOCCORSO. Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina o ad altra destinazione in accordo con l’Assicurato entro 50km dal luogo dell’evento. Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, m a con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale. In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno o comunque al di fuori del normale orario di a pertura di officina, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoccorritore. La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per sinistro. Nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa e della Società per la custodia del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza. Si specifica che: in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato; la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti; il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro; la prestazione non opera per il traino di roulotte/caravan, rimorchi o carrelli appendice;
SOCCORSO. Una questione vera, che avrebbe dovuto impegnare le controparti con una formulazione contrattuale stringente, per rendere concreta ed esigibile la garanzia del soccorso. Purtroppo la previsione contrattuale è davvero inconsistente e negativa poiché permette all’azienda di utilizzarla strumentalmente per fronteggiare le iniziative in atto. Basta leggere il testo per comprendere che l’azienda ha ottenuto, con il consenso delle OOSS, una buona formulazione “... le soluzioni già messe in atto al fine di garantire il soccorso in caso di malore del personale in tempi certi e, …. in aderenza a quanto previsto dal dlgs 81/08 e dal DM 19/11. ….” . Una formulazione che non corrisponde alla realtà e che consente all’azienda di affermare che l’attuale situazione è rispettosa delle norme, mentre le simulazioni recentemente organizzate dall’Azienda e da RFI hanno consentito alle ASL di valutare inadeguati gli interventi messi in atto (vedasi la recente prescrizione dell’ASL 2 di Savona). Risulta, pertanto, del tutto evidente perché le controparti non hanno accettato nessuna delle due nostre proposte. Il Tecnico Polifunzionale, seppur dotato di patente A4, non può considerarsi abilitato alla condotta del treno. Ma la previsione contrattuale, presente nel solo contratto aziendale FS, non può impegnare altre imprese e non risolve in alcun modo la problematica da noi posta. Infatti, rimanda al 31 dicembre 2013, quindi senza alcuna incidenza sull’attualità, e rinvia, addirittura al 1° maggio 2013, il possesso del modulo D. Viene di fatto sancito che per l’equipaggio in parola non è necessaria alcuna patente. In sostanza nel nuovo impianto contrattuale A.F. l’accordo del 17 novembre 2010 viene recepito e peggiorato consentendo l’utilizzazione di tale modulo di equipaggio anche di notte. Un fatto evidentemente positivo che si attendeva da tempo. Va comunque detto che la previsione contrattuale non può ritenersi soddisfacente in quanto circoscrive l’intervento alla sola inidoneità definitiva legata a gravi patologie. È pertanto una previsione del tutto insufficiente che esclude l’inidoneità temporanea e, appunto, quella definitiva non collegata a gravi patologie. Non va bene anche perché le risorse, che saranno attinte dal Fondo di Solidarietà (danni patrimoniali), sono dei ferrovieri e non si comprende come l’azienda si sia potuta dichiarare contraria. Evidentemente ci sono altre motivazioni forse connesse all’utilizzazione delle risorse del Fondo di Solidarietà su cui si sono...