VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Clausole campione

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Il Seggio di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta e al secondo e terzo concorrente in graduatoria a: a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; c) redigere apposito verbale. Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a: a) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se ricorre il caso; b) sottoscrivere il verbale della seduta di gara da cui risultino le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. L’elenco degli ammessi e degli esclusi sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante, nella sezione relativa alle procedure di gara, entro un termine non superiore a cinque giorni. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai concorrenti e attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare, qualora ricorrano condizioni particolari. L’attività di controllo avverrà mediante consultazione di Enti, Associazioni, Banche Dati o mediante richiesta diretta di esibizione di documentazione in possesso del concorrente. Nel caso in cui non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, se trattasi dell’aggiudicatario, ed alla segnalazione del fatto alle autorità competenti per i provvedimenti di competenza.
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Il RUP, coadiuvato dal seggio di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a: a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; b. verificare la conformitm della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; c. redigere apposito verbale. Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il RUP provvede a: a. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; b. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. È fatta salva la possibilitm di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. La commissione giudicatrice procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a: a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; c) redigere apposito verbale. Il RUP provvede a: a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 19.2.1. La commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede: a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono, b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; d) verificare il contenuto della busta “B - Offerta tecnico-organizzativa”.
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 18.2.1. La Commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede: a) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 10 giorni e a sospendere la seduta; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti; b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, GEIE, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Il RUP e/o apposito ufficio-servizio procederà in seduta riservata a: a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; c) redigere apposito verbale. Il RUP provvede a: a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 16; b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da SATER e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Il RUP ovvero il seggio di gara, nominato dall’amministrazione aggiudicatrice dopo la scadenza del termine previsto per la ricezione delle offerte, procede con le attività di propria competenza in sedute pubbliche virtuali (tenute sulla predetta piattaforma SATER), di cui viene data adeguata pubblicità sul profilo di committente. L’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute pubbliche “virtuali”, secondo le modalità tecniche previste da SATER. Ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/. Il RUP ovvero il seggio di gara nella prima seduta pubblica: a) verifica la tempestività dei plichi pervenuti entro il termine stabilito dagli atti di gara; b) con riferimento alla Busta “A” – “Documentazione amministrativa” verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal presente Disciplinare; c) attiva la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo art. 19; d) redige apposito verbale in ordine alle attività svolte; e) adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo agli incombenti previsti dall’art. 29 del Codice. La prima seduta pubblica virtuale è fissata, per l’apertura delle buste amministrative, per il giorno martedì 15 marzo 2022, ad ore 9.30. Ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Si procede con le modalità sopra indicate qualora si renda necessario svolgere ulteriori sedute pubbliche.
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. La Commissione Giudicatrice procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a: a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; c) redigere apposito verbale. Il RPA provvede a: a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 (“Soccorso istruttorio”); b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Il RUP, in seduta riservata, procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a: