Allegato 4.2.a
Allegato 4.2.a
Accordo di partnership (con società)
Gli Accordi di partnership sono accordi aventi ad oggetto la collaborazione, di norma, con società private di grande rilevanza e/o dimensioni per lo svolgimento di progetti di interesse strategico su tematiche diversificate e di durata pluriennale. Di norma gli accordi di partnership prevedono che l’impresa partner metta a disposizione dell’Ateneo risorse quantificabili, non necessariamente di tipo economico, destinate all’attività di collaborazione, la cui disciplina può essere demandata ad un allegato all’accordo stesso o a successivi contratti.
ACCORDO DI PARTNERSHIP
tra
il Politecnico di Torino C.F. n. 00518460019, rappresentato dal Rettore Prof. , nato a
il , domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del (nel seguito indicato come "Politecnico"),
e
la Società , C.F./P.I , con sede legale in , via
, rappresentata da
nato/a a
il
domiciliato/a per la presente carica presso la sede della Società (nel seguito indicata come la “Società”),
Politecnico e la Società nel seguito anche indicate singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”
a. Il Politecnico ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;
b. Il Politecnico, quale research university, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;
c. Gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca, della formazione, del trasferimento tecnologico e della diffusione della conoscenza negli ambiti di eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;
d. Il Politecnico intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti in partnership di interesse comune;
e. (Formulazione opzionale da inserire se già instaurata una collaborazione) ha già collaborato con il Politecnico in iniziative molteplici, quali attività di studi e ricerca, attività formative, tirocini, ecc.
;
f. (Formulazione opzionale da inserire se già instaurata una collaborazione) La Società e il Politecnico intendono ampliare l’esperienza fin qui svolta attivando una collaborazione strategica a lungo termine
1 Le premesse sono da ritenersi parte sostanziale dell’accordo e devono essere completate e integrate riportando, di volta in volta, ogni informazione utile a supportare le motivazioni, le finalità ed il più ampio inquadramento giuridico e sostanziale dell’accordo.
relativa a generazione di idee, studi di prefattibilità, progetti di ricerca svolti in partnership dal Politecnico e dalla Società e finanziati da ;
g. La Società può inoltre contribuire all'attività formativa del Politecnico tramite l’offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi, stage, ecc., favorire attività didattiche anche a compendio della formazione accademico-professionale di studenti e laureandi al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro, nonché promuovere dottorati di ricerca nel campo del ………;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 – Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
a. “Accordo Attuativo”: indica le diverse forme di accordo, previste dal Regolamento, che vengono utilizzate al fine di dare attuazione alle attività e agli accordi oggetto della partnership.
b. “Attività commissionata”: indica l’attività svolta dal personale afferente al Politecnico, avvalendosi di attrezzature, strutture e risorse, anche finanziarie, amministrate dall’Ateneo nell’ambito di commesse provenienti dalla Società committente e definite dai contratti stipulati in esecuzione del presente Accordo e in osservanza del Regolamento convenzioni e contratti per attività in collaborazione o per conto di terzi del Politecnico.
c. “Attività di tipo collaborativo”: indica l’attività condotta in attuazione del presente Accordo e svolta in collaborazione tra le Parti per il raggiungimento di un obiettivo comune, con l’impiego di risorse messe a disposizione da entrambe le Parti.
d. “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima dell’avvio dell’attività oggetto del presente Accordo.
e. “Sideground”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Accordo ma non in esecuzione dello stesso.
f. “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali.
g. “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni
con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale.
h. “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione delle attività in cui si concretizzerà il presente Accordo e in ragione di esse.
Articolo 2 – Finalità dell’accordo
1. Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di partnership, in cui ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, si realizzano le sinergie tra università e imprese che consentono di generare le eccellenze nelle aree di ricerca e formazione sui temi di frontiera.
2. La Società e il Politecnico, con il presente accordo, intendono quindi definire i contenuti della partnership nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione secondo le specifiche di cui all’Allegato 1 al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante.
3. L’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta inoltre un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. La Società e il Politecnico, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale della Società e del Politecnico, organizzare eventi-momenti istituzionali in collaborazione con altri enti territoriali.
4. Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale.
Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione
1. Il Politecnico e la Società favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nelle aree dell’Ingegneria e dell’Architettura e Design secondo quanto meglio dettagliato nell’Allegato 1. Rimane inteso che durante il periodo di vigenza del presente Accordo la Società ed il Politecnico potranno aggiornare l’Allegato 1, integrandolo con l’indicazione di ulteriori tematiche di ricerca.
Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi Accordi Attuativi fra il Politecnico e la Società, nei quali saranno definiti l’oggetto ed i risultati attesi, le modalità di esecuzione
delle attività, la durata, l’ammontare e le modalità di erogazione dei corrispettivi/finanziamenti e tutte le prestazioni relative all’esecuzione di tali programmi; tali accordi attuativi saranno regolati in via prioritaria dalle clausole del presente accordo, in particolare per quanto riguarda gli artt. 9 e 10.
2. In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente Accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a titolo esemplificativo:
a. condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi della Commissione europea;
c. collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati dalla Società. Per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta con specifici contratti di ricerca redatti secondo il format previsto dall’Allegato 2;
d. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
e. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui il Politecnico e la Società partecipano;
f. promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
g. promozione della cultura del management dell’innovazione;
h. organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
i. supporto ad iniziative di ricerca e innovazione finanziate dal Politecnico tramite l’erogazione di sponsorizzazioni da parte della Società.
Articolo 4 – Oggetto della collaborazione per attività didattica, alta formazione e formazione permanente
1. La Società si impegna ad offrire il proprio supporto per le seguenti attività:
a. svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
b. organizzazione di visite e stage indirizzati agli studenti;
c. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui il Politecnico e la Società aderiscono;
e. organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte sia di docenti del Politecnico sia di manager della Società;
f. la possibilità di accesso, al personale del Politecnico, alle sue biblioteche e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili, in conformità con quanto disposto nel successivo articolo 7.
2. Le attività di tirocinio saranno regolate da apposite convenzioni redatte ai sensi della normativa vigente e secondo gli schemi vigenti presso il Politecnico di Torino.
3. La Società è inoltre disponibile a:
a. finanziare posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca;
b. finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca;
c. mettere a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca di Xxxxxxxxx, in conformità con quanto disposto nel successivo articolo 7;
d. collaborare congiuntamente alla progettazione di Master universitari;
e. collaborare congiuntamente alla progettazione di corsi integrativi per neolaureati;
x. xxxxxxxxx e svolgere seminari su tematiche di avanguardia di volta in volta definite con il comune accordo delle Parti;
g. supportare iniziative di didattica o formazione finanziate dal Politecnico tramite l’erogazione di sponsorizzazioni.
4. Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente e subordinate alla stipula di appositi accordi in cui verranno definite modalità e condizioni, anche economiche, per detto supporto.
Articolo 5 – Comitato Guida e Comitato tecnico di coordinamento
1. Con il presente Accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza dell’Accordo, composto dal Rettore, o suo delegato, e dall’Amministratore Delegato (oppure Presidente, o altri) della Società, o suo delegato, con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione e fornire le linee di indirizzo generali.
2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo ciascuna Parte comunicherà all’altra l’eventuale designazione del delegato.
3. Salvo quanto diversamente pattuito per iscritto tra le Parti, al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi o intraprese per dare esecuzione a specifici Accordi Attuativi, il Comitato Guida individuerà, entro trenta (90) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, un apposito Comitato tecnico di coordinamento (“CTC”) composto, dal lato Politecnico, dalla Vice Rettrice per il Trasferimento Tecnologico, dal Vice Rettore per la Ricerca e da uno/o più rappresentante/i in relazione allo specifico settore di attività previsto nell’allegato tecnico mentre, dal lato della Società, da tre/o più rappresentanti in relazione allo specifico settore di attività previsto nell’allegato tecnico.
Il CTC ha il compito di:
a. proporre al Comitato Guida eventuali nuove linee progettuali da avviare;
b. definire le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale e monitorarne i processi esecutivi attuati nell’ambito del presente Accordo;
c. monitorare con cadenza almeno semestrale l’attuazione degli impegni, anche economici, di cui all’Allegato 1; in caso del mancato rispetto da parte di una delle Parti di tali impegni, il CTC darà pronta comunicazione al Comitato Guida;
d. relazionare, almeno una volta all’anno, al Comitato Guida in merito alle attività svolte ed ai risultati conseguiti nell’ambito dell’Accordo;
e. proporre al Comitato Guida eventuali variazioni dell’Allegato 1, con particolare ma non esclusivo riferimento agli impegni economici in esso previsti e/o alla loro destinazione, pur nel rispetto degli importi complessivi originariamente pattuiti.
4. Salvo diversi accordi successivi tra le Parti, ciascuna Parte sopporterà i costi e le spese per l’attività dei propri membri nel Comitato.
Articolo 6 – Durata e rinnovo
1. Il presente Accordo ha durata di anni a partire dalla data di stipula, e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite scambio di lettera fra le Parti.
Articolo 7 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
1. Qualora sia necessario, la Società consente al personale del Politecnico incaricato dello svolgimento della ricerca l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
(Eventualmente può inserirsi, in aggiunta, quanto segue)
“Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, il Politecnico può consentire al personale della Società l’accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nell’ateneo ed in conformità ed osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.”
2. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente Accordo, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature della controparte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.
3. Le Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.
4. L’utilizzo delle attrezzature di controparte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
(Eventualmente può inerirsi, in aggiunta, quanto segue)
“La Società concede in uso a titolo gratuito al Politecnico le proprie apparecchiature elencate nell’allegato
n. , fino al , affinché siano utilizzate dall’altra Parte per la ricerca di cui all’art. 1. Qualora le apparecchiature siano utilizzate negli spazi della Società le relative spese per la copertura assicurativa contro i rischi di danneggiamento, perimento fortuito, furto e incendio, nonché le spese di trasporto, sono a carico della Società (Eventualmente: In questo caso il Politecnico si impegna a rimborsare alla Società un importo pari al % delle predette spese, debitamente documentate).
Per accordo delle Parti non trovano applicazione gli artt. 1805, c. 1, e 1806 c.c. La Società dichiara inoltre che la strumentazione data in comodato è esente da vizi.”
Articolo 8 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
2. Le Parti sono responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.
4. In caso di accesso presso i locali ed i laboratori del Politecnico di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) di detto Decreto, afferente alla Società, essa dovrà fornire:
- una dichiarazione di idoneità alla mansione;
- copia degli attestati di avvenuta formazione generale e specifica;
- la scheda rischio-mansione,
- relativi all’attività svolta dal personale interessato.
5. Sarà impegno del Politecnico fornire al personale della Società le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l’addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto dell’Accordo e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito del Politecnico aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al Servizio Prevenzione e Protezione della Società. Reciprocamente, la Parte Terza provvederà a quanto previsto dal presente punto, in caso di accesso presso luoghi di lavoro della Parte Terza di dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Politecnico.
6. Il Politecnico e la Società si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui all’Accordo nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione.
8. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all’altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare idonee misure di prevenzione e protezione.
9. Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di lavoro di Politecnico e Società, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione delle Parti e nello specifico:
- Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione, mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
- Società - Servizio prevenzione e protezione, ………….
Articolo 9 – Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale sui Risultati derivanti da Attività Commissionate
1. Le parti si impegnano a darsi pronta comunicazione del raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà Industriale, nonché di Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore, alle opere del disegno industriale, entro 30 giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati stessi.
2. I Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale realizzati dall’inventore nell’ambito dell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, spettano congiuntamente alle parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell’attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle parti all’attività inventiva, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa.
3. Le parti concorderanno con separato atto la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione dei diritti in contitolarità, fermo restando che ogni onere e spesa sarà equamente condiviso tra le parti ovvero in ragione delle quote di titolarità di ciascuna parte sui diritti di cui al comma 2. Il Politecnico potrà comunque sempre utilizzare i Risultati per finalità di didattica e di ricerca.
4. Qualora il Politecnico non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta alla Società nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dei Risultati di cui al comma 1. La Società avrà in tal caso il diritto di procedere al deposito della domanda di privativa sui Risultati a propria cura e spese e in contitolarità con il Politecnico, previa comunicazione scritta a quest’ultimo. In tale ipotesi, il Politecnico si impegnerà alla cessione a titolo gratuito della propria quota di titolarità alla Società una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa, garantendo fino ad allora alla Società l’esclusivo godimento dei diritti di cui al comma 2.
5. Le parti concordano sin d’ora che tutti i costi relativi alla suddetta cessione, ivi inclusa la trascrizione, saranno ad esclusivo carico della Società.
6. Qualora invece la Società non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta al Politecnico nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dei Risultati di cui al comma 1. In tale ipotesi, il Politecnico avrà la facoltà di ottenere dalla Società la cessione a titolo gratuito
della quota parte di titolarità di quest’ultimo dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, e/o dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le parti.
7. Il Politecnico valuterà in piena autonomia l’opportunità di procedere in proprio al deposito di titoli di privativa sui Risultati ceduti ai sensi del comma precedente.
Articolo 10– Titolarità dei diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale sui Risultati derivanti da Attività di Tipo Collaborativo
1. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale derivanti dalle Attività di Tipo Collaborativo condotte in attuazione del presente Accordo sarà disciplinata come segue a seconda che:
a) i Risultati siano stati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti
b) i Risultati siano stati conseguiti congiuntamente dal personale di entrambe le Parti.
2. In caso di Risultati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti, la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale spetterà alla Parte che li ha conseguiti.
3. In caso di Risultati conseguiti congiuntamente dal personale di entrambe le Parti, i Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale realizzati dall’inventore in esecuzione delle attività in cui si concretizzerà il presente Accordo, spettano congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell’attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all’attività inventiva, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa.
4. Le Parti si daranno pronta comunicazione del conseguimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa e collaboreranno nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati stessi.
5. Nel caso in cui le Parti decidano concordemente di procedere alla tutela dei Risultati, la domanda di privativa sarà depositata in contitolarità tra le stesse. Le Parti concorderanno con separato atto la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione dei diritti in contitolarità, fermo restando che ogni onere e spesa sarà equamente condiviso tra le Parti ovvero in ragione delle quote di titolarità di ciascuna Parte sui diritti di cui al comma 5. Il Politecnico potrà comunque sempre utilizzare i Risultati per finalità di didattica e di ricerca.
6. Qualora la Società/Ente non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta al Politecnico nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dei Risultati.
7. Nel caso di cui al precedente comma 8, il Politecnico avrà la facoltà di ottenere dalla Società/Ente la cessione a titolo gratuito della sua quota di titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore, alle opere del disegno industriale sui Risultati, che sarà formalizzata con
idoneo atto scritto tra le Parti. Il Politecnico potrà successivamente valutare in piena autonomia l’opportunità di procedere, a propria cura e spese, alla brevettazione/registrazione dei Risultati ceduti, fermo restando il diritto morale di ciascun inventore di essere riconosciuto autore dei Risultati.
8. In ogni caso, qualora le attività svolte in esecuzione del presente Accordo rientrino nell’ambito di progetti ammessi a finanziamenti regionali, nazionali o sovranazionali, la disciplina in tema di allocazione e gestione dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati, se diversa, prevarrà su quella contenuta nel presente Accordo.
Articolo 11 – Accesso ai Risultati e alle conoscenze
1. Al termine delle Attività di Tipo Collaborativo svolte dalle Parti in esecuzione del presente Accordo, la Società potrà accedere ai Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore, alle opere del disegno industriale, sui Risultati di titolarità del Politecnico e/o al Background di titolarità di quest’ultimo oppure potrà accedere in via esclusiva ai Diritti di proprietà Industriale e Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore, alle opere del disegno industriale, sui Risultati di titolarità congiunta, previo pagamento del rispettivo prezzo di mercato.
2. Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.
3. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nel presente Accordo implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
4. Fermo restando quanto disposto all’articolo 14, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito delle attività in cui si concretizzerà il presente Accordo e in ragione della loro esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata dell’Accordo, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
5. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.
Articolo 12 – Divulgazione e pubblicazione dei Risultati
1. La Società potrà divulgare e pubblicare, previo assenso del Politecnico, i Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 14.
2. Il Politecnico potrà divulgare e pubblicare, previo assenso della Società, i Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 14. A tal fine il Politecnico dovrà richiedere espressamente l’autorizzazione alla Società, trasmettendo copia di quanto si intende pubblicare. L’assenso della Società si intenderà tacitamente concesso, decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione alla divulgazione.
3. Le Parti potranno divulgare e pubblicare liberamente i Risultati non suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa.
Articolo 13 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. Le Parti potranno utilizzare i rispettivi segni distintivi sui propri siti internet istituzionali esclusivamente per comunicare l’esistenza del presente Accordo, e solo per la durata di vigenza dell’Accordo stesso.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il presente Accordo, così come gli Accordi Attuativi in cui si concretizzerà la collaborazione tra le Parti, non conferiscono alle Parti il diritto di utilizzare, alcun segno distintivo dell’altra Parte.
3. L’utilizzo dei segni distintivi del Politecnico può essere concesso solo previa autorizzazione scritta del medesimo, secondo le modalità disciplinate nella regolamentazione interna applicabile.
Articolo 14 – Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;
c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
e) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca;
d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.
Articolo 15 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”).
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente Accordo ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all’Accordo.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in X.xx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx., per informazioni e chiarimenti: xxxxxxx@xxxxxx.xx.; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: xxx@xxxxxx.xx.
Titolare del trattamento dei dati è la società…
6. La società autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Accordo tra cui, in via esemplificativa: tema, nominativo del committente, valore economico dell’Accordo.
Articolo 16– Recesso e risoluzione
1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di .
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, la Società è obbligata nei confronti del Politecnico per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Politecnico alla Società.
4. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente Accordo si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata dell’oggetto;
c. Inadempimento della Società con particolare riferimento agli impegni anche economici di cui all’Allegato 1.
La Parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
In caso di risoluzione dell’Accordo ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento della Società, quest’ultima è tenuta, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Politecnico, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito
Articolo 17 - Clausola di forza maggiore
1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o
inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.
2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.
3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente, per iscritto o tramite PEC, all'altra Parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
Articolo 18 – Legge applicabile e controversie
1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
2. Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione del presente accordo è definita amichevolmente tra le Parti.
3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione dell’accordo, è il foro di Torino.
Articolo 19 – Registrazione e spese
1. Il presente Accordo viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5, primo comma
D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della parte che ne chiede la registrazione.
3. Le spese di bollo inerenti il presente Accordo sono a carico delle Parti in misura paritaria.
Torino,
PER IL POLITECNICO PER LA SOCIETÀ
IL RETTORE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Pur essendo le clausole del presente accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 6 (Durata e rinnovo), 9 (Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale sui Risultati derivanti da Attività Commissionate), 10 (Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale sui Risultati derivanti da Attività di Tipo Collaborativo), 11 (Accesso ai Risultati e alle conoscenze), 12 (Divulgazione e pubblicazione dei Risultati), 13 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti), 14 (Riservatezza), 16 (Recesso e risoluzione), 17 (Clausola di forza maggiore) e 19 (Legge applicabile e Controversie).
PER IL POLITECNICO PER LA SOCIETÀ
IL RETTORE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
ALLEGATO 1
TEMATICHE DI RICERCA E SVILUPPO DI INTERESSE CONGIUNTO DELLE PARTI
PREMESSA
Il presente allegato è suddiviso in un paragrafo A), in cui sono descritte le aree di ricerca su cui si potranno concordare i Progetti di Ricerca nel periodo di durata dell’accordo, un paragrafo B) in cui sono indicate le ipotesi di programmi di ricerca già concordati tra le Parti, e un paragrafo C) in cui è indicato il valore stimato dei finanziamenti destinati al Politecnico da parte della Società relativamente alle attività che quest’ultima intende affidare/finanziare al Politecnico per l’intero periodo di durata dell’accordo tramite la sottoscrizione di successivi Accordi Attuativi nelle forme e modalità previste dall’accordo stesso, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’affidamento di contratti di ricerca ed il finanziamento di Borse di Dottorato.
Le Parti potranno successivamente individuare congiuntamente ulteriori aree di ricerca, ridefinendo conseguentemente i valori economici per lo svolgimento delle attività di ricerca e consulenza affidate al Politecnico.
I Progetti di Xxxxxxx potranno essere svolti da personale dipendente del Politecnico, o da collaboratori, assegnisti, dottorandi, borsisti e tesisti del Politecnico, o congiuntamente da questi e personale della Società, e potranno essere condotti utilizzando attrezzature sperimentali ed informatiche di uno od entrambi i partner.
A) AREE DI RICERCA 1. ……….
2. ……….
3. ……….
4. ……….
5. ……….
B) IPOTESI DI PROGRAMMI DI RICERCA (anni )
1. ……………………..
2. …………………….
3. ….…………………
4. …………………….
C) TABELLA PREVISIONE FINANZIAMENTI PER ATTIVITA’ AFFIDATE DALLA SOCIETA’ AL POLITECNICO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELL’ACCORDO DI PARTNERSHIP
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | … | Anno X | |
Programma di ricerca “ ” | € ……… | €……… | € ……… | € ……… | € ……… |
Programma di ricerca “ ” | € ……… | € ……….. | € ……… | € ……… | € ……… |
… | |||||
TOTALE | € ………. | € ………. | € ………. | € ………. | € ………. |
Gli importi complessivi di cui alla presente tabella sono da intendersi vincolanti e rappresentano l’impegno da parte della Società ad erogare a favore del Politecnico le risorse economiche indicate previa la sottoscrizione di successivi Accordi Attuativi. Le Parti riconoscono altresì che eventuali scostamenti negli importi previsti annualmente potranno essere concordati pur nel rispetto dell’impegno complessivo pluriennale.
ALLEGATO 2 CONTRATTO DI RICERCA
ALLEGATO 2 - Accordo Attuativo – “Schema tipo di Contratto di ricerca”
CONTRATTO DI RICERCA
Tra
il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento (di seguito, per brevità, anche indicato come “Contraente”) rappresentato dal suo Direttore Prof.
(oppure, per i contratti dell’Amministrazione: “rappresentato da ”), nato a il
domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli
Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R.
, nella seduta del
a seguito di approvazione da parte di
e
la società/ente , C.F./P.I , con sede legale in , via
, (di seguito, per brevità, “Committente”), rappresentata da , nato/a a
il , domiciliato/a per la presente carica presso la sede della società/ente
Il Politecnico e la Società saranno anche congiuntamente definiti come le “Parti” e singolarmente la “Parte”
Premesse
• Le Parti hanno sottoscritto in data un Accordo di Partnership (nel seguito “Accordo di Partnership”) avente ad oggetto la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed
innovazione nell’area ;
• Le Parti intendono dare attuazione alla collaborazione di cui alla premessa precedente, tramite la sottoscrizione del presente contratto di ricerca, ai sensi dell’articolo dell’Accordo di Partnership;
con la presente scrittura privata le Parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 – Oggetto
1. Il Committente affida al Dipartimento del Politecnico di Torino che accetta, l'esecuzione del programma di ricerca relativo a .
2. Le prestazioni relative all’esecuzione del programma sono dettagliatamente elencate nell’allegato tecnico al presente contratto che costituisce parte integrante dello stesso.
Articolo 2 – Responsabile scientifico e referente aziendale
1. Il Contraente svolgerà l’attività di ricerca sotto la direzione scientifica del Prof. , cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Committente e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente Contratto. L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del Contraente deve essere comunicata tempestivamente al Committente per iscritto.
2. Il Committente indica il Sig. quale referente aziendale per i rapporti con il Contraente inerenti il presente contratto; l’eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al Contraente per iscritto.
3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
- per il Committente ; [indicare nome, cognome, xxxxxxxxx, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]
- per il Contraente: Politecnico di Torino, Dipartimento . [indicare nome, cognome, xxxxxxxxx, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]
Articolo 3 – Durata e rinnovo
1. Il presente contratto ha durata di anni/mesi a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite scambio di lettera fra le Parti.
2. La durata del presente contratto potrà essere prorogata in accordo fra le Parti attraverso apposito atto scritto prima della scadenza.
Articolo 4 – Impegno economico
1. Il Committente, per le prestazioni di cui all’art. 1, riconosce al Politecnico di Torino, a favore del Dipartimento, un corrispettivo economico pari a € oltre I.V.A.
2. Il pagamento dell’ammontare predetto avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017, saranno inviate attraverso il sistema di interscambio (codice SDI azienda ), dal (inserire acronimo dipartimento) nei seguenti termini::
o Prima rata per € oltre I.V.A. entro giorni dalla firma del contratto;
o Seconda rata per € oltre I.V.A. entro giorni da ;
o
Il Committente dichiara, ai fini dell’erogazione del corrispettivo di cui al comma 2, di essere: soggetto privato oppure Pubblica Amministrazione rientrante nel regime dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72 oppure Pubblica Amministrazione NON rientrante nel regime dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72.
Articolo 5 – Variazione del programma di ricerca
1. Qualora durante l’esecuzione del programma di ricerca e delle relative prestazioni emerga la necessità di operare una variazione del programma stesso, tale modifica deve essere concordata fra le Parti mediante scambio di corrispondenza. Le ragioni della necessità della variazione devono risultare dallo scambio sopramenzionato.
Articolo 6 – Collaborazioni esterne
1. Nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Contratto, il Contraente è autorizzato ad avvalersi di personale esterno al Politecnico, anche mediante assegni di ricerca o borse di studio. In tale caso della somma prevista all’art. 4 può essere destinata ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento di specifiche attività relative al programma di ricerca di cui al presente contratto.
Articolo 7 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
1. Il Committente si impegna a fornire al Contraente e ai suoi collaboratori l’assistenza necessaria per condurre la ricerca.
2. Qualora sia necessario, il Committente consente al personale del Contraente incaricato dello svolgimento della ricerca l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
3. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell’altra Parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.
4. Le Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.
5. L’utilizzo delle attrezzature dell’altra Parte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Articolo 8 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
2. Le Parti sono responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.
4. In caso di accesso presso i locali ed i laboratori del Politecnico di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) di detto Decreto, afferente alla Società, essa dovrà fornire:
- una dichiarazione di idoneità alla mansione;
- copia degli attestati di avvenuta formazione generale e specifica;
- la scheda rischio-mansione,
- relativi all’attività svolta dal personale interessato.
5. Sarà impegno del Politecnico fornire al personale della Società le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l’addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto dell’Accordo e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito del Politecnico aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al Servizio Prevenzione e Protezione della Società. Reciprocamente, la Parte Terza provvederà a quanto previsto dal presente punto, in caso di accesso presso luoghi di lavoro della Parte Terza di dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Politecnico.
6. Il Politecnico e la Società si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui all’Accordo nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione.
8. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all’altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare idonee misure di prevenzione e protezione.
9. Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di lavoro di Politecnico e Società, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso
i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione delle Parti e nello specifico:
• Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione, mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
• Società - Servizio prevenzione e protezione, ………….
Articolo 9 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale
1. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale è normata ai sensi degli articoli 9 e 10 dell’Accordo di Partnership.
Articolo 10 – Accesso ai Risultati e alle conoscenze
1. L’accesso ai Risultati e alle conoscenze è normato ai sensi dell’articolo 11 dell’Accordo di Partnership.
Articolo 11 - Divulgazione e pubblicazione dei Risultati
1. La divulgazione e pubblicazione dei Risultati è normata ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo di Partnership.
Articolo 12 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. L’utilizzo dei segni distintivi delle Parti è normato ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo di Partnership.
Articolo 13 – Riservatezza
1. La Riservatezza delle informazioni è normato ai sensi dell’articolo 14 dell’Accordo di Partnership.
Articolo 14 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”).
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente Contratto ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al Contratto.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in X.xx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx., per informazioni e chiarimenti: xxxxxxx@xxxxxx.xx.; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: xxx@xxxxxx.xx.
Titolare del trattamento dei dati è la Società…..
6. La società autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via esemplificativa: tema del contratto, nominativo del committente, valore economico del Contratto.
Articolo 15 – Recesso e risoluzione
1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di .
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente.
La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
Articolo 16 - Clausola di forza maggiore
1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.
2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.
3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente, per iscritto o tramite PEC, all'altra Parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
Articolo 17 – Legge applicabile e controversie
1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente contratto, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
2. Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto è definita amichevolmente tra le Parti.
3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, è il foro di Torino.
Articolo 18 – Registrazione e spese
1. Il presente contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del
D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
3. Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico di .
Torino,
PER IL POLITECNICO | |
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ( ) | IL RESPONSABILE SCIENTIFICO ( ) |
PER LA SOCIETA’/ENTE | |
IL LEGALE RAPPRESENTANTE | |
( ) |
Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 3 (Durata e rinnovo), 4 (Impegno economico), 9 (Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale), 10 (Diritti di sfruttamento dei Risultati e accesso alle conoscenze ), 11 (Divulgazione e pubblicazione dei risultati), 13 (Riservatezza), 15 (Recesso e risoluzione), 16 (Clausola di forza maggiore) e 17 (Legge applicabile e Controversie).
PER IL POLITECNICO | |
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ( ) | IL RESPONSABILE SCIENTIFICO ( ) |
PER LA SOCIETA’/ENTE | |
IL LEGALE RAPPRESENTANTE | |
( ) |