Recesso e risoluzione Clausole campione
Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà la facoltà di recedere da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data.
30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto.
30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore:
a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale;
b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari;
c. inadempimento agli obblighi di riservatezza;
d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente;
e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto;
f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4.
30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto.
30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.
Recesso e risoluzione. 10.1 Il FORNITORE ha il diritto di modificare il presente CONTRATTO in qualsiasi momento. L’ENTE sarà informato di queste modifiche con un congruo preavviso e in forma scritta (cartacea o elettronica). In questo caso l'ENTE avrà la facoltà di recedere prima della scadenza del termine di preavviso. In caso di mancato esercizio di tale diritto, le modifiche saranno considerate accettate. Qualora il FORNITORE sia impossibilitato a fornire il preavviso per cause imprevedibili e non influenzabili (come, ad esempio, interventi normativi), il FORNITORE ha il diritto di modificare il CONTRATTO anche senza il consenso dell'ENTE. L’ENTE ne sarà ugualmente informato per iscritto.
10.2 Le parti convengono che, qualora il FORNITORE intenda eliminare e/o interrompere la distribuzione di uno o più SERVIZI, l'ENTE avrà diritto di recedere dagli stessi; il recesso avrà effetto decorsi 20 (venti) giorni dalla ricezione della PEC.
10.3 Resta inteso che non costituiscono giusta causa di recesso la modifica e/o la sostituzione di uno o più SERVIZI.
10.4 Entrambe le parti avranno facoltà di recedere nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 9.1.
10.5 Il FORNITORE si riserva di recedere dal CONTRATTO, sospendere o interrompere la fornitura dei SERVIZI all'ENTE in qualsiasi momento, nel caso in cui l'ENTE violi gli obblighi che deve rispettare in virtù del presente CONTRATTO (per esempio nel caso in cui non venga rispettato il Regolamento di Uso Accettabile). Qualsiasi pretesa dell'ENTE nei confronti del FORNITORE per tali misure è esclusa.
10.6 Il FORNITORE potrebbe inoltre interrompere la fornitura di SERVIZI all’ENTE in qualsiasi momento nel caso in cui la PIATTAFORMA sia attivata da un soggetto non titolato dall’ENTE stesso, nel caso in cui la destinazione d’uso della PIATTAFORMA non sia per la compliance anticorruzione di un ente pubblico e/o società controllata dallo stesso, nel caso in cui l’impiego della PIATTAFORMA comporti dei costi per l’utilizzatore finale corrisposti a terzi (es: società privata che rivendesse la piattaforma gratuita a un ente pubblico).
Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 90 giorni.
2. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
Recesso e risoluzione. 1. La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell’art. 108 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:
a) l’eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori;
b) l’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di contratto;
c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute in cantiere, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) la frode nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto;
e) l’inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
g) la sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
i) il subappalto non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
l) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008;
n) la perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
o) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di .
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
Recesso e risoluzione. 9.01 Condizione Risolutiva - Recesso
Recesso e risoluzione. 18.1 Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente contratto ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 15 giorni
18.2 Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
18.3 In caso di recesso, ATERSIR corrisponderà al Dipartimento l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
Recesso e risoluzione a. L’Accordo tra American Express e l’Esercizio è a tempo indeterminato. Il Modulo di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, sottoscritto dall’Esercizio, ha valore di proposta che si considererà accettata al momento del ricevimento, da parte dell’Esercizio, della Lettera di Conferma da parte di American Express. A tal fine, l’Esercizio prende atto e accetta che American Express potrà inviare la Lettera di Conferma presso la sede legale dell’Esercizio oppure presso l’indirizzo di ciascun Punto Vendita comunicato dall’Esercizio. L’Accordo si considererà perfezionato in ogni caso nel momento in cui l’Esercizio inizi ad accettare una Carta e presenti ad American Express gli Addebiti ai sensi dell’Accordo. L’Esercizio potrà recedere dall’Accordo in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta ad American Express. American Express potrà recedere in qualsiasi momento dall’Accordo mediante comunicazione scritta all’Esercizio con un preavviso di 2 (due) mesi, salva la facoltà di recesso con effetto immediato in caso di giustificato motivo e/o negli altri casi previsti dall’Accordo ovvero previsti ai sensi di legge.
b. La mancata presentazione da parte dell’Esercizio di Addebiti ad American Express per un periodo di 12 (dodici) mesi consecutivi costituirà un giustificato motivo di recesso ai sensi della precedente lettera a. In tal caso, quindi, American Express potrà recedere dall’Accordo e/o sospendere tecnicamente l’accesso dell’Esercizio ai servizi di cui all’Accordo. American Express potrà, altresì, comunicare le misure adottate al gestore dei terminali POS relativi ai Punti Vendita.
c. Salvo quanto previsto dalle clausole risolutive espresse contenute nell’Accordo e salvo il diritto di risoluzione dell’Accordo per inadempimento ai sensi di legge e di contratto, ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra Parte eventuali inadempimenti e chiedere a tale Parte di provvedere a sanarli entro 14 (quattordici) giorni dalla comunicazione, avvertendo che, decorso inutilmente detto termine, l’Accordo si intenderà senz’altro risolto. Ove l’inadempimento non venga sanato nel suddetto termine o, comunque, non sia suscettibile di essere sanato, l’Accordo si intenderà risolto di diritto.
d. In caso di cessazione dell’Accordo, salvo ogni altro diritto o azione, American Express potrà dedurre dai pagamenti dovuti all’Esercizio gli importi risultanti a credito di American Express. L’Esercizio e/o suoi cessionari e/o aventi causa saranno responsabili per il pagamento ad American Express di qualsias...
Recesso e risoluzione. L’Ente Parchi potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.
Recesso e risoluzione. 11.1 Forma.Temp si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento e previo pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e consegnate e del 10% di quelle non eseguite, ai sensi dell’articolo 109, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 s.m.i.), dandone preavviso al Prestatore almeno un mese prima della data di efficacia del recesso.
11.2 Forma.Temp potrà risolvere il presente contratto in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Prestatore, per inadempimento, ritardo o nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente contratto e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
11.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
11.4 Al presente contratto si applica quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile e all’articolo 108, del codice dei contratti pubblici.
