Recesso e risoluzione Clausole campione

Recesso e risoluzione. E’ facoltà delle singole Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella ge- stione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale ven- gano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferi- mento a singoli lotti di fornitura: ⮚ per motivi di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al para- grafo 14 del capitolato tecnico; ⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di ri- negoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superio- re al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Re- gionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulte- riore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contra...
Recesso e risoluzione. 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano,
Recesso e risoluzione. 10.1 Il FORNITORE ha il diritto di modificare il presente CONTRATTO in qualsiasi momento. L’ENTE sarà informato di queste modifiche con un congruo preavviso e in forma scritta (cartacea o elettronica). In questo caso l'ENTE avrà la facoltà di recedere prima della scadenza del termine di preavviso. In caso di mancato esercizio di tale diritto, le modifiche saranno considerate accettate. Qualora il FORNITORE sia impossibilitato a fornire il preavviso per cause imprevedibili e non influenzabili (come, ad esempio, interventi normativi), il FORNITORE ha il diritto di modificare il CONTRATTO anche senza il consenso dell'ENTE. L’ENTE ne sarà ugualmente informato per iscritto.
Recesso e risoluzione. 1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere a controparte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di .
Recesso e risoluzione. 9.01 Condizione Risolutiva - Recesso
Recesso e risoluzione. La VUS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di .
Recesso e risoluzione. Le parti possono recedere del presente accordo di collaborazione dandone comunicazione scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con almeno 30 giorni di anticipo, con rimborso delle spese sostenute per gli interventi effettuati fino alla data del recesso. Il comune di Rozzano si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo di collaborazione in qualunque tempo, previa diffida scritta, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con assegnazione di un termine per le eventuali deduzioni, senza alcun genere d’indennità per l’Organizzazione, qualora si fossero verificate da parte della stessa gravi o ripetute inadempienze, irregolarità, negligenze, attività e comportamenti non congrui e consoni agli scopi del presente accordo di collaborazione, durante lo svolgimento dei progetti. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:
Recesso e risoluzione. 11.1 Forma.Temp si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento e previo pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e consegnate e del 10% di quelle non eseguite, ai sensi dell’articolo 109, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 s.m.i.), dandone preavviso al Prestatore almeno un mese prima della data di efficacia del recesso.
Recesso e risoluzione. Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite PEC, con preavviso di almeno 60 giorni. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.