Recesso e risoluzione. 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano, un recesso dal Contratto di Abbonamento o dal Contratto Prepagato, oppure una disattivazione della SIM Abbonamento per qualunque motivo, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o, a scelta, rateizzate con la stessa cadenza e lo
4.2 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o
(i) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto. Nei casi di cui al presente paragrafo sub i) e ii) che precedono Vodafone potrá richiedere al Cliente la restituzione totale o parziale degli sconti beneficiati in modo equo e proporzionale alla durata residua dell’eventuale promozione, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o rateizzate con la stessa cadenza e lo stesso metodo di pagamento precedentemente scelto, tutto ció fatto salvo il maggior danno subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (dieci) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della risoluzione retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto e Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, con diritto della stessa di trattenere o richiedere il pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto da parte di Vodafone, a titolo di corrispettivo per l’uso del terminale. Il recesso dal presente Contratto potrà essere esercitato con le medesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, nel Contratto ADSL, nel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso.
Recesso e risoluzione. 10.1 Il FORNITORE ha il diritto di modificare il presente CONTRATTO in qualsiasi momento. L’ENTE sarà informato di queste modifiche con un congruo preavviso e in forma scritta (cartacea o elettronica). In questo caso l'ENTE avrà la facoltà di recedere prima della scadenza del termine di preavviso. In caso di mancato esercizio di tale diritto, le modifiche saranno considerate accettate. Qualora il FORNITORE sia impossibilitato a fornire il preavviso per cause imprevedibili e non influenzabili (come, ad esempio, interventi normativi), il FORNITORE ha il diritto di modificare il CONTRATTO anche senza il consenso dell'ENTE. L’ENTE ne sarà ugualmente informato per iscritto.
10.2 Le parti convengono che, qualora il FORNITORE intenda eliminare e/o interrompere la distribuzione di uno o più SERVIZI, l'ENTE avrà diritto di recedere dagli stessi; il recesso avrà effetto decorsi 20 (venti) giorni dalla ricezione della PEC.
10.3 Resta inteso che non costituiscono giusta causa di recesso la modifica e/o la sostituzione di uno o più SERVIZI.
10.4 Entrambe le parti avranno facoltà di recedere nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 9.1.
10.5 Il FORNITORE si riserva di recedere dal CONTRATTO, sospendere o interrompere la fornitura dei SERVIZI all'ENTE in qualsiasi momento, nel caso in cui l'ENTE violi gli obblighi che deve rispettare in virtù del presente CONTRATTO (per esempio nel caso in cui non venga rispettato il Regolamento di Uso Accettabile). Qualsiasi pretesa dell'ENTE nei confronti del FORNITORE per tali misure è esclusa.
10.6 Il FORNITORE potrebbe inoltre interrompere la fornitura di SERVIZI all’ENTE in qualsiasi momento nel caso in cui la PIATTAFORMA sia attivata da un soggetto non titolato dall’ENTE stesso, nel caso in cui la destinazione d’uso della PIATTAFORMA non sia per la compliance anticorruzione di un ente pubblico e/o società controllata dallo stesso, nel caso in cui l’impiego della PIATTAFORMA comporti dei costi per l’utilizzatore finale corrisposti a terzi (es: società privata che rivendesse la piattaforma gratuita a un ente pubblico).
Recesso e risoluzione. ENPAIA ha diritto di comminare la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice e nelle ulteriori ipotesi previste dal capitolato speciale di appalto e dal presente contratto. ENPAIA, tra l’altro, avrà facoltà di procedere alla risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
a) qualora l’Appaltatore perda i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio di Banca Depositaria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
b) in caso di violazione del divieto di cessione o di subappalto;
c) in caso di raggiungimento dell’importo massimo delle penali comminabili ai sensi del presente contratto;
d) in caso di violazione dei doveri di riservatezza;
e) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi regolarmente prestati, decurtati dagli eventuali oneri derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione, ENPAIA avrà diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, in danno all’Appaltatore, nonché di incamerare interamente la garanzia definitiva. Le maggiori spese sostenute da ENPAIA per effetto della risoluzione sono poste a carico dell’appaltatore e prelevate dalla cauzione definitiva o, nel caso la stessa non risultasse capiente, dai crediti eventualmente ancora esistenti nei confronti di ENPAIA, salvo in ogni caso il diritto di quest’ultima di agire per il pagamento delle ulteriori somme. ENPAIA ha, altresì, la facoltà di esercitare il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando il dovere dell’Appaltatore di proseguire diligentemente e tempestivamente nell’esecuzione dei servizi affidati sino al subentro del soggetto designato quale nuova Banca Depositaria.
Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di .
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
Recesso e risoluzione. In caso di recesso la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata da inviarsi all’altra parte almeno 30 giorni prima della data fissata per la risoluzione del contratto. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall’art. 2237 C.C.; in particolare, rimane inteso che nel caso il Comune di Ferrara intenda recedere dal presente affidamento ai sensi del I° comma dell’art. 2237 C.C. all’affidatario competerà esclusivamente il compenso per l’opera svolta che, ai predetti fini, le parti concordemente ed anticipatamente dichiarano di voler parametrare ai documenti effettivamente consegnati. Qualora sia l’affidatario a recedere, in caso di mancato preavviso egli sarà tenuto a corrispondere al Comune di Ferrara un indennizzo pari ad Euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di mancato preavviso. Qualora l’affidatario intendesse disdire il contratto prima della relativa scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all’affidatario per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto. A fronte di inadempienze contrattuali dell’affidatario o di inadeguatezza delle certificazioni presentate, il Comune invierà una contestazione d’addebito assegnando un termine per l’adempimento che terrà conto delle scadenze di cui all’art. 1. Resta peraltro salva la facoltà delle parti di esperire, ove ne ricorrano i presupposti, tutti gli altri rimedi contrattuali previsti ed, in particolare, quelli contemplati dalla legge per il caso di inadempimento.
Recesso e risoluzione a. L’Accordo tra American Express e l’Esercizio è a tempo indeterminato. Il Modulo di Xxxxxxxxx, sottoscritto dall’Esercizio, ha valore di proposta che si considererà accettata al momento del ricevimento, da parte dell’Esercizio, della Lettera di Conferma da parte di American Express. A tal fine, l’Esercizio prende atto e accetta che American Express potrà inviare la Lettera di Conferma presso la sede legale dell’Esercizio oppure presso l’indirizzo di ciascun Punto Vendita comunicato dall’Esercizio. L’Accordo si considererà perfezionato in ogni caso nel momento in cui l’Esercizio inizi ad accettare una Carta e presenti ad American Express gli Addebiti ai sensi dell’Accordo. L’Esercizio potrà recedere dall’Accordo in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta ad American Express. American Express potrà recedere in qualsiasi momento dall’Accordo mediante comunicazione scritta all’Esercizio con un preavviso di 2 (due) mesi, salva la facoltà di recesso con effetto immediato in caso di giustificato motivo e/o negli altri casi previsti dall’Accordo ovvero previsti ai sensi di legge.
b. La mancata presentazione da parte dell’Esercizio di Addebiti ad American Express per un periodo di 12 (dodici) mesi consecutivi costituirà un giustificato motivo di recesso ai sensi della precedente lettera a. In tal caso, quindi, American Express potrà recedere dall’Accordo e/o sospendere tecnicamente l’accesso dell’Esercizio ai servizi di cui all’Accordo. American Express potrà, altresì, comunicare le misure adottate al gestore dei terminali POS relativi ai Punti Vendita.
c. Salvo quanto previsto dalle clausole risolutive espresse contenute nell’Accordo e salvo il diritto di risoluzione dell’Accordo per inadempimento ai sensi di legge e di contratto, ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra Parte eventuali inadempimenti e chiedere a tale Parte di provvedere a sanarli entro 14 (quattordici) giorni dalla comunicazione, avvertendo che, decorso inutilmente detto termine, l’Accordo si intenderà senz’altro risolto. Ove l’inadempimento non venga sanato nel suddetto termine o, comunque, non sia suscettibile di essere sanato, l’Accordo si intenderà risolto di diritto.
d. In caso di cessazione dell’Accordo, salvo ogni altro diritto o azione, American Express potrà dedurre dai pagamenti dovuti all’Esercizio gli importi risultanti a credito di American Express. L’Esercizio e/o suoi cessionari e/o aventi causa saranno responsabili per il pagamento ad American Express di qualsias...
Recesso e risoluzione. 9.01 Condizione Risolutiva - Recesso
Recesso e risoluzione. E’ facoltà delle singole Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: ⮚ per motivi di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al paragrafo 14 del capitolato tecnico; ⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o ...
Recesso e risoluzione. L’Ente Parchi potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.
Recesso e risoluzione. 11.1 Forma.Temp si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento e previo pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e consegnate e del 10% di quelle non eseguite, ai sensi dell’articolo 109, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 s.m.i.), dandone preavviso al Prestatore almeno un mese prima della data di efficacia del recesso.
11.2 Forma.Temp potrà risolvere il presente contratto in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Prestatore, per inadempimento, ritardo o nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente contratto e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
11.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
11.4 Al presente contratto si applica quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile e all’articolo 108, del codice dei contratti pubblici.