Recesso e risoluzione. E’ facoltà delle singole Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .
Recesso e risoluzione. 10.1 Il FORNITORE ha il diritto di modificare il presente CONTRATTO in qualsiasi momento. L’ENTE sarà informato di queste modifiche con un congruo preavviso e in forma scritta (cartacea o elettronica). In questo caso l'ENTE avrà la facoltà di recedere prima della scadenza del termine di preavviso. In caso di mancato esercizio di tale diritto, le modifiche saranno considerate accettate. Qualora il FORNITORE sia impossibilitato a fornire il preavviso per cause imprevedibili e non influenzabili (come, ad esempio, interventi normativi), il FORNITORE ha il diritto di modificare il CONTRATTO anche senza il consenso dell'ENTE. L’ENTE ne sarà ugualmente informato per iscritto.
Recesso e risoluzione. 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano,
Recesso e risoluzione. 1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere a controparte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di .
Recesso e risoluzione. 9.01 Condizione Risolutiva - Recesso
Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di .
Recesso e risoluzione. La VUS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
Recesso e risoluzione. Le parti possono recedere del presente accordo di collaborazione dandone comunicazione scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con almeno 30 giorni di anticipo, con rimborso delle spese sostenute per gli interventi effettuati fino alla data del recesso. Il comune di Rozzano si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo di collaborazione in qualunque tempo, previa diffida scritta, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con assegnazione di un termine per le eventuali deduzioni, senza alcun genere d’indennità per l’Organizzazione, qualora si fossero verificate da parte della stessa gravi o ripetute inadempienze, irregolarità, negligenze, attività e comportamenti non congrui e consoni agli scopi del presente accordo di collaborazione, durante lo svolgimento dei progetti. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:
Recesso e risoluzione. 11.1 Forma.Temp si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento e previo pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e consegnate e del 10% di quelle non eseguite, ai sensi dell’articolo 109, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 s.m.i.), dandone preavviso al Prestatore almeno un mese prima della data di efficacia del recesso.
Recesso e risoluzione. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo di Collaborazione ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di Accordo di Collaborazione già eseguita.