Agenzia Regionale di Informatica e Committenza Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo
Allegato 4
A.R.I.C.
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTI-FORNITORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE GROSSISTA DI MEDICINALI EXTRA PRONTUARIO REGIONALE, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI FARMACEUTICI PER ACQUISTI URGENTI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONE ABRUZZO. LOTTO UNICO.
SIMOG n. 8243392
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
TRA
A.R.I.C. Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, con sede legale in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, 4- 64018 in qualità di Soggetto Aggregatore, Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza della Regione Abruzzo, Codice Fiscale e P.IVA 91022630676, PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx, in persona di
E
, sede legale in _ , Via , Codice Fiscale e P.IVA
, PEC: , capitale sociale Euro _ , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , X.XXX , domiciliata ai fini del presente Atto in , Via , in persona del legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da , [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro
=, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente Atto in , via
, e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente Atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. ] (nel seguito per brevità denominato anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che, ai sensi della L.R. 34/2016 e ss.mm.ii., A.R.I.C. è Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore Regionale di cui all’art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 per l’acquisizione di beni e servizi a favore di Aziende Sanitarie ed Enti locali aventi sede nel territorio regionale;
b) che, con Delibera ANAC n. 781 del 04/09/2019 “Aggiornamento dell’elenco dei soggetti aggregatori” è stata individuata l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza quale Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo;
c) che i referenti delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, insediati con appositi mandati nel Collegio Tecnico formalmente costituito con Determinazione SA n. 5/2020 del 23/01/2020, hanno elaborato il Capitolato tecnico e relativi fabbisogni per ciascuna ASL contraente;
d) che, in esecuzione di quanto precede, l’A.R.I.C. in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo ha indetto con Determina n. xxxx/2021 del xx/xx/2021 una procedura di gara da espletare mediante piattaforma telematica xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx in un unico lotto, per la stipula
di un Accordo con gli operatori economici che hanno praticato la percentuale di sconto più alta da applicare sul prezzo al pubblico iva esclusa (aggiudicatario), per l’affidamento della fornitura di MEDICINALI EXTRA PRONTUARIO REGIONALE, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI FARMACEUTICI PER ACQUISTI URGENTI PER LE AZIENDE DEL
SERVIZIO SANITARIO REGIONE ABRUZZO per un importo complessivo a base di gara dell’appalto pari a € 2.360.000,00 oltre IVA da aggiudicarsi con il criterio del minore prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
e) che, con Determina n. xxxx/2021 del xx/xx/2021, l’A.R.I.C. ha aggiudicato definitivamente al Fornitore l’unico Lotto – Cig
f) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente atto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella relativa documentazione di gara, nonché nell’offerta presentata per la gara in oggetto;
g) che, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le singole AA.SS.LL., potranno procedere alla sottoscrizione dei Contratti Attuativi e all’emissione degli ordinativi di fornitura;
h) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per A.R.I.C. nei confronti del Fornitore, salvo quelle allo stesso espressamente riferite, ricomprendendo il presente atto, le condizioni contrattuali generali a cui devono riferirsi le singole Amministrazioni Contraenti ai fini della stipula dei successivi Contratti Attuativi e l’emissione degli Ordinativi di fornitura;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal bando di gara, dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che i controlli sul possesso dei requisiti e le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara in capo al Fornitore hanno avuto esito positivo;
k) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto da A.R.I.C. e in assenza della comunicazione antimafia, richiesta da A.R.I.C. alla Prefettura di competenza. L’Agenzia e il Fornitore convengono esplicitamente che il presente contratto si risolve di diritto in caso di riscontro positivo della predetta comunicazione antimafia. Ciò vale a tutti gli effetti come clausola risolutiva espressa del presente Accordo Quadro. In tale evenienza, l’A.R.I.C. provvederà a comunicare tempestivamente al Fornitore l’avvenuta risoluzione contrattuale;
l) che il Fornitore ha prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente Xxxx, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da A.R.I.C. - Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo anche per conto delle Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, e con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Aziende Sanitarie la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e nel presente Accordo Quadro;
b) Aziende Sanitarie: ASL Avezzano Sulmona L’Aquila, ASL Lanciano Vasto Chieti, ASL Pescara e ASL Teramo che, sulla base della normativa vigente, sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro e che possono, dunque, sottoscrivere Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro;
c) Fornitore: l’aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Aziende Sanitarie a seguito della stipula da parte delle stesse dei singoli Contratti Attuativi;
d) Capitolato Tecnico: il documento che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto dell’Accordo Quadro e che disciplina inoltre le modalità per la stipula dei singoli Contratti Attuativi;
e) Contratto Attuativo: rapporto contrattuale intercorrente tra la ASL Contraente ed il Fornitore, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore dell’Azienda Sanitaria la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Schema di Accordo Quadro;
f) Direttore dell’Esecuzione del Contratto: il rappresentante della ASL Contraente responsabile dei rapporti tra l’Azienda Sanitaria stessa ed il Fornitore in merito alla gestione del Contratto Attuativo. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell’Azienda Sanitaria nei confronti del Fornitore.
ARTICOLO 2
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
- il Capitolato Tecnico;
- le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dal Fornitore e in particolare:
- l’offerta economica;
- la garanzia definitiva.
ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE
Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, dal D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.
Il singolo rapporto contrattuale tra la ASL Contraente e il Fornitore sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
Le clausole dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con esso e i suoi allegati, l’A.R.I.C. e/o la ASL Contraente, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 4
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento quadriennale (48 mesi) della fornitura di Medicinali extra prontuario regionale, Parafarmaci e altri prodotti farmaceutici e per acquisti urgenti per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo.
Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:
a) trasporto e consegna
b) assistenza e consulenza alla fornitura.
In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a garantire la fornitura di cui sopra per l’unico lotto e in conformità al presente Accordo Quadro nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto.
Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle AA.SS.LL. contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto alle AA.SS.LL. contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dichiarato in fase di gara da ciascuna ASL Contraente.
Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.
L’Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, l’A.R.I.C. si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui, alla data di scadenza, i valori massimali risultassero non ancora esauriti o di incrementare il relativo massimale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del X.x.xx. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
A.R.I.C. si riserva altresì di prorogare l’Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice e comunque non oltre n. 6 (sei) mesi.
Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte delle AA.SS.LL. contraenti. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. e delle Aziende Sanitarie.
ARTICOLO 5
STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Per poter emettere ordinativi di fornitura, ciascuna Azienda Sanitaria deve sottoscrivere con il Fornitore un Contratto Attuativo utilizzando lo schema allegato alla documentazione di gara.
A seguito della stipula dei Contratti Attuativi, il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Aziende Sanitarie la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nell’Accordo Quadro. In nessun caso, comunque, saranno ammesse richieste concernenti forniture che comportino modifiche sostanziali all’oggetto dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi.
I Contratti Attuativi, tramite i quali le Aziende Sanitarie potranno emettere i singoli ordini di fornitura ed i fornitori potranno eseguire le prestazioni contrattuali, hanno scadenza coincidente con quella dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso:
- dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara;
- si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per l’unico lotto in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura;
- si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- si impegna eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque
inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;
- è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente;
- si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro;
- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o del Soggetto Aggregatore, assumendosene ogni relativa alea;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Aggregatore e alle ASL Contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Aggregatore e alle ASL Contraenti le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- conferma di essere a conoscenza del fatto che il Soggetto Aggregatore e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti del Soggetto Aggregatore e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto;
- dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 7
CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Ciascuna ASL Contraente nomina, in riferimento al presente Accordo Quadro, un Direttore dell’Esecuzione del Contratto, tenuto anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali, il cui nominativo andrà comunicato al Fornitore.
Ciascuna ASL Contraente avrà altresì l’onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l’andamento dell’esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza e impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente. Le AA.SS.LL. contraenti, anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell’offerta economica del Fornitore.
Il Fornitore si obbliga a consentire alla ASL Contraente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie.
Nessuna variazione o modifica all’Accordo Quadro può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
A.R.I.C. non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore. Ciascuna ASL deve contestare direttamente al Fornitore e darne notifica, solo per conoscenza, ad A.R.I.C..
Per tutta la durata della Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, indicandone nominativo e riferimento telefonico e indirizzo e-mail, un Responsabile del Contratto Attuativo, che abbia l’incarico di essere il referente nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente per tutto quanto di rispettiva competenza.
Il suddetto Responsabile avrà, dunque, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore ed è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare una reperibilità telefonica.
Il Referente dell’Accordo Quadro per A.R.I.C. è il legale rappresentante del Fornitore.
ARTICOLO 8
CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO
Ciascuna ASL Contraente avrà altresì l’onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l’andamento dell’esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza e impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna ASL Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicati nell’Offerta economica. Tali prezzi unitari rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l’intera durata del presente Accordo Quadro.
Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).
I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d’arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Il contenuto della fattura sarà concordato con le AA.SS.LL. Contraenti nel rispetto delle norme vigenti.
I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..
Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente.
Qualora si riscontrino casi di forniture fatturate ma non consegnate, il Fornitore dovrà provvedere ad effettuare il relativo storno nella prima fattura successiva oppure produrre nota di credito entro un mese. E’ facoltà di ciascuna ASL Contraente operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma5 bis del D.lgs. 50/2016. Il Fornitore concorderà l’applicabilità con la ASL Contraente.
ARTICOLO 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la stipula dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo con la ASL Contraente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, l’A.R.I.C., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l’Accordo Quadro nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, l’A.R.I.C. verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subContraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione a A.R.I.C. e alla Prefettura di competenza.
Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo
rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 10
PENALI A CARICO DEL FORNITORE
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ala ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.
Ferma restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza ad A.R.I.C.. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata ad A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 11 GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo per l’unico lotto ha prestato in data una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. 50/2016, di Euro /00 ( ), in favore di A.R.I.C. mediante
, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo decreto.
ARTICOLO 12 RISOLUZIONE E RECESSO
L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti del Fornitore o all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
Fatto salvo pertanto di quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell’ARIC di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Resta fermo che per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
L’ARIC potrà, altresì, recedere dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, nei casi declinati nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
ARTICOLO 13
OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema
di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si impegna a rispettare altresì ogni eventuale clausola sociale indicata nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e in tutti i relativi allegati.
Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento” e dal “Codice Etico” dei dipendenti della ASL Contraente, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
Il “Codice di comportamento” dei dipendenti della ASL Contraente sarà messo a disposizione del Fornitore a cura della ASL medesima.
Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del “Codice di Comportamento” e del “Codice Etico” si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare alla ASL Contraente comunicazione dell’avvenuta trasmissione degli stessi.
ARTICOLO 14
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ DELLA CESSIONE DEI CREDITI
Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente documentate dal Fornitore.
a) In caso di cessione, gli atti non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario non abbia proceduto nei confronti di essa a mezzo PEC alle comunicazioni previste dalla normativa vigente e il soggetto risultante dall'avvenuta cessione non abbia documentato, entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara in accordo al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
b) Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla lettera a).
c) In assenza delle comunicazioni e in caso di violazione di detto divieto, l’A.R.I.C. e le AA.SS.LL. contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e il Contratto Attuativo.
La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici si sensi dell’art. 106 comma 13 D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.
Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, l’A.R.I.C. si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.
ARTICOLO 15
SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RECAPITI
Fermo restando l’obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza a A.R.I.C. ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alla ASL Contraente, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l’esecuzione del presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi facendo riferimento esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica certificata a seguire:
A.R.I.C. – direzione@pec.aric..it
PEC ASL - Pescara: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx
- Chieti: xxxxx@xxx.xxx0xxxxxxx.xx
- Teramo: xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
- L’Aquila: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxx0xxxxxxx.xx PEC Fornitore –
ARTICOLO 16
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo) ad eccezione di quelli che fanno carico da A.R.I.C. e alle AA.SS.LL. contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all’art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (quando presenti) e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d’uso.
Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 17 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e A.R.I.C. è competente in via esclusiva il Foro dell’Aquila.
Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra il Fornitore e le singole ASL Contraenti sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell’ambito territoriale in cui opera l’Amministrazione Contraente.
ARTICOLO 18
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nella documentazione di gara circa il trattamento dei dati personali.
A.R.I.C. si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza (A.R.I.C.) con sede legale in Xxxxxxxxx Xxxx (XX), xxxx Xxx Xxxxxx, 0 - PEC xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
ARTICOLO 19 CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE
Con la sottoscrizione del presente atto, il Legale Rappresentante del Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e dell’ARIC che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del disposto di cui all’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.
ARTICOLO 20 CLAUSOLA FINALE
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si rinvia alla normativa vigente in materia.
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A.R.I.C. – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell’Fornitore, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Accordo Quadro e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce.
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FORNITORE