237307-2017-AQ-ITA-ACCREDIA
DI R E Z I O NE R E GI O NA L E C E NT R A L E A C Q U I S T I
Numero del Certificato:
237307-2017-AQ-ITA-ACCREDIA
PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO PER L’EVOLUZIONE E LA GESTIONE DELLA INFRASTRUTTURA DI CLOUD PRIVATO DELLA REGIONE LAZIO
CIG 9051406087
DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSA 4
1 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5
1.1 Documenti di gara 5
1.2 Chiarimenti 5
1.3 Comunicazioni 5
1.4 Registrazione degli Operatori Economici e dotazione informatica per la presentazione dell’Offerta 6
2 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 8
3 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 9
3.1 Durata 9
3.2 Opzioni e rinnovi 9
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9
5 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 11
6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 12
6.1 Requisiti di idoneità professionale 12
6.2 Requisiti di Capacità economica e finanziaria 13
6.3 Requisiti di Capacità tecnica e professionale 13
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 14
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 15
7 AVVALIMENTO 16
8 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE I 17
8.1 Domanda di partecipazione 18
8.2 Documento di Gara Unico Europeo 19
8.3 Documentazione a corredo e/o dichiarazioni integrative 22
9 SOCCORSO ISTRUTTORIO 22
10 VALUTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 23
11 PROCEDURA RISTRETTA 23
11.1 Partecipazione di RTI o Consorzi ordinari 24
12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 24
PREMESSA
Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura, indetta dalla Regione Lazio con Determinazione del / /20 , per l’affidamento di servizi specialistici di supporto per l’evoluzione e la gestione della infrastruttura di cloud privato della Regione Lazio, di cui al bando trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data
/ /20 .
La gara è espletata mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
– Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato “Codice”) e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità- prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – X.XXX.XX” (d’ora in poi anche “Sistema”), conforme alle prescrizioni di cui al Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/ (d’ora in poi anche “Sito”). Le modalità di accesso e utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, scaricabili nella sezione “Help” – “Manuali Operativi” – “Manuali per le Imprese”.
Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio (codice NUTS ITE4).
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxx Xxxxx.
La Regione Lazio, in qualità di Stazione Appaltante, è responsabile della pubblicazione e della successiva aggiudicazione della procedura finalizzata all’affidamento del servizio che, nella fase esecutiva, sarà gestita dalla società in house LazioCrea Spa. Quest’ultima provvederà per proprio conto, a seguito dell’aggiudicazione, alla sottoscrizione del relativo Contratto con l’Aggiudicatario.
Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9051406087
La procedura di gara, ai sensi della normativa citata, si svolgerà in due fasi:
Fase 1 - Qualificazione degli operatori economici. In questa fase gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare potranno presentare domanda di partecipazione. La stazione appaltante verificherà il possesso e la regolarità dei requisiti degli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione e ammetterà al prosieguo della procedura solo i candidati conformi.
Fase 2 - Presentazione delle offerte. In questa fase gli operatori economici qualificati nella
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precedente fase sono invitati, mediante lettera di xxxxxx, a presentare offerta.
Il presente disciplinare contiene le modalità di partecipazione alla prima delle suddette fasi.
La lettera di invito successivamente inviata agli operatori economici qualificati nella fase I, disciplinerà dettagliatamente la procedura di gara.
1 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
• Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative
• Allegato 2 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
• Allegato 3 – Dichiarazione di riservatezza
• DGUE (presente a sistema)
La documentazione di gara completa è disponibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/.
1.2 Chiarimenti
Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura di gara e relative ad elementi amministrativi e tecnici, da parte degli Operatori Economici interessati, dovranno essere inviate alla Stazione Appaltante tramite l’apposita funzionalità sezione “Chiarimenti” disponibile sul Sistema.
Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimento entro le ore 16:00 del giorno 20/01/2022. Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme a quanto previsto nel presente paragrafo. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il Sistema X.XXX.XX e mediante pubblicazione nella parte inferiore della sezione “Chiarimenti” concernente la procedura in oggetto. Tale pubblicazione avrà valore di notifica e, pertanto, è onere degli Operatori Economici interessati verificarne periodicamente gli aggiornamenti sul Sistema.
1.3 Comunicazioni
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni relative alla procedura, anche con riferimento a quelle di cui all’art. 76 del Codice, inclusi i verbali del seggio di gara e/o della commissione giudicatrice, saranno effettuati per via telematica, mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dall’Operatore Economico in fase di registrazione nonché all’indirizzo dell’utente che ha sottoposto l’offerta (sono fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo).
Tutte le suddette comunicazioni avranno valore di notifica e, pertanto, i termini per la loro impugnazione decorreranno dalla data di pubblicazione sul Sistema. È onere dell’Operatore Economico consultare la piattaforma fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il periodo di espletamento della gara.
È altresì onere degli Operatori Economici provvedere tempestivamente a modificare i recapiti secondo le modalità esplicitate nel manuale utente “Registrazione e Funzioni Base” e “Gestione anagrafica” accessibili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-x-xxxxx/. Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati, reperibili presso la sezione dedicata del Sistema diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
1.4 Registrazione degli Operatori Economici e dotazione informatica per la presentazione dell’Offerta
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema secondo le modalità esplicitate nei Manuali.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo.
L’Operatore Economico, con la registrazione e comunque con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema
dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all’account del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
• un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
• una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. n. 82/2005;
• uno tra i seguenti strumenti di autenticazione:
− SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
− CIE (Carta di Identità Elettronica);
− TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).
Per gli operatori economici esteri eventualmente impossibilitati ad utilizzare i predetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale rivolgendosi alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, Area E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT, che provvederà alla registrazione dell’operatore nel sistema di Identity ed Access Management (IAM) della Regione Lazio;
• la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplinare;
• un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate.
Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di abilitazione sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx ovvero contattare l’Help Desk al numero 06 997744.
In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.
Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai
servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
2 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento di servizi specialistici di supporto per l’evoluzione e la gestione della infrastruttura di cloud privato della Regione Lazio. L’affidamento include, inoltre, l’erogazione dei relativi servizi di gestione e manutenzione necessari ai fini del corretto funzionamento del Sistema nonché interventi di supporto.
Le attività principali oggetto dell’appalto sono riferibili al codice CPV - 72611000-6 “servizi di assistenza tecnica informatica”
L’appalto è costituito da un lotto unico in considerazione dell’unicità e indivisibilità del servizio richiesto oltre all’opportunità e maggiore efficienza di una direzione unitaria nell’esecuzione della fornitura e delle prestazioni oggetto di Appalto.
L’importo complessivo a base d’asta, per i 30 (trenta) mesi di durata dell’appalto, è complessivamente pari a € 14.075.000,00 – esclusa IVA e/o altre imposte e contributi di legge, e al netto della ripetizione per servizi analoghi di cui al successivo paragrafo.
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto per un importo pari a € 6.075.000,00 avente ad oggetto i servizi da erogare a LazioCrea, ed un Accordo Quadro del valore di € 8.000.000,00 avente ad oggetto, i servizi da erogare agli enti territoriali, per una durata pari a 30 (trenta) mesi.
L’importo complessivo a base d’asta è definito dalle seguenti componenti:
PUNTO ORDINANTE | LINEE DI SERVIZIO | DESCRIZIONE DEL SERVIZIO | Base d’asta unitaria | Base d’asta IVA esclusa | Modalità erogazione | |
(mensile) | (30 mesi) | |||||
LAZIOCrea SPA | Base | Front End | € 132.500,00 | € 3.975.000,0 | A canone | |
Gestione infrastruttura di rete | ||||||
Conduzione sistemistica e operativa dell’infrastruttura fisica | ||||||
Conduzione sistemistica e operativa dell’infrastruttura virtuale | ||||||
Service Delivery | ||||||
Erogazione Service Element DBaaS e IaaS | ||||||
Evoluzione della piattaforma cloud | ||||||
Servizi di Sicurezza | ||||||
Addizionali | Cloud Enabling | € 1.215.000,00 | A richiesta | |||
Trasversali | Gorvernance | € 29.500,00 | € 885.000,0 | A canone | ||
Controllo e Monitoraggio |
Enti Territoriali | Accordo quadro enti territoriali | Migrazione al Cloud e Conduzione operativa e sistemistica | € 8.000.000,00 | Ordinativi | |
SOC | |||||
CERT |
Per i servizi a richiesta relativi al Contratto e all’Accordo Quadro sono state assunti a base d’asta i seguenti valori relativi alla giornata/persona distinte per figure professionali
ID | FIGURA PROFESSIONALE | BASE D’ASTA IVA ESCLUSA |
FP1 | Capo progetto | € 475,00 |
FP2 | IT Cloud Architect Senior | € 447,00 |
FP3 | Specialista di tecnologia/prodotto Cloud | € 362,00 |
FP4 | Sistemista Senior | € 337,00 |
FP5 | Security Architect | € 447,00 |
FP6 | Specialista di tecnologia/prodotto Sicurezza Senior (orario di ufficio 8H) | € 354,00 |
FP7 | Specialista di tecnologia/prodotto Sicurezza (orario di ufficio 8H) | € 282,00 |
FP8 | Specialista di tecnologia/prodotto Sicurezza Senior (orario continuativo 24H) | € 1.416,00 |
FP9 | Specialista di tecnologia/prodotto Sicurezza (orario continuativo 24H) | € 1.116,00 |
Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero. È comunque onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
3 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
3.1 Durata
Il Contratto e l’Accordo Quadro che verranno stipulati avranno durata di 30 (trenta) mesi a decorrere dalla data della loro sottoscrizione.
3.2 Opzioni e rinnovi
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice, per le attività oggetto di Contratto si potrà procedere ad affidamento di servizi analoghi per ulteriori 30 (trenta) mesi successivi alla scadenza del contratto stesso per un valore pari a € 0 .000.000,00 esclusa IVA e/o altre imposte e contributi di legge. La ripetizione di servizi analoghi non è prevista per i servizi oggetto di Accordo Quadro.
Pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato complessivo dell’appalto è quindi pari a € 20.150.000,00 al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, “Aggregazione di imprese di rete”).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
***
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso
a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1 lett. b), c), del Codice ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla procedura gli Operatori economici di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, del Codice. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del medesimo Codice.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli Operatori economici devono possedere i requisiti oltre individuati. Le richieste dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui oltre, sono giustificate dalla peculiarità del servizio oggetto della gara volto all’erogazione di attività complesse e strategiche per la Regione Lazio.
Sono esclusi dalla procedura gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti, e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
Gli Operatori Economici devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Le richieste dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui oltre, sono giustificate dalla peculiarità del servizio oggetto della gara volto all’erogazione di servizi strategici e complessi e, pertanto, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati:
- capacità economico-finanziaria, in termini di fatturato globale medio annuo, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato;
- capacità tecnica professionale che garantisca esperienze e competenze idonee a fornire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi oggetto di gara.
I documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
6.1 Requisiti di idoneità professionale
Gli Operatori Economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione da parte dell’Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Il
concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce dichiarazione sostitutiva resa dall’Operatore Economico ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
6.2 Requisiti di Capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del Codice, come già motivato, la Stazione Appaltante ha previsto requisiti di capacità economico e finanziaria in quanto la complessità tecnica dell’intervento richiede che l’operatore economico abbia comprovata capacità finanziaria, e in particolare:
c) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la pubblicazione della gara sulla GURI, un fatturato globale, al netto dell’IVA, pari a € 9.000.000,00.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86, comma 4, e all’allegato XVII, parte I, del Codice, mediante uno o più dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
6.3 Requisiti di Capacità tecnica e professionale
d) avere eseguito nell’ultimo triennio, e/o avere in corso, almeno due contratti, in ambito
pubblico o privato, aventi ad oggetto servizi analoghi alle attività oggetto della procedura, per un valore complessivo, al netto dell’IVA, pari ad almeno € 6.000.000,00. Per servizi analoghi si intendono i servizi di conduzione di data center ed erogazione di servizi Cloud.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86, comma 5, e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, in sede di verifica e su richiesta della Stazione Appaltante, il possesso del requisito è comprovato dall’operatore economico mediante una delle seguenti modalità:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
e) Possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) di conformità alla norma EN ISO 9001:2015 o equivalente, rilasciata da organismi accreditati.
Il possesso delle certificazioni è documentato mediante certificazione prodotta da inserire nella Busta Documentazione Amministrativa. In caso di procedura di certificazione in atto deve essere fornita dichiarazione dell’Ente Certificatore sullo stato della procedura fermo restando che, in tale ipotesi, tale procedura deve essere conclusa prima della sottoscrizione del Contratto pena la decadenza dall’eventuale aggiudicazione.
f) Possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI), di conformità alla norma EN ISO 27001:2013 o equivalente, rilasciata da organismi accreditati.
Il possesso delle certificazioni è documentato mediante certificazione prodotta da inserire nella Busta Documentazione Amministrativa. In caso di procedura di certificazione in atto deve essere fornita dichiarazione dell’Ente Certificatore sullo stato della procedura fermo restando che, in tale ipotesi, tale procedura deve essere conclusa prima della sottoscrizione del Contratto pena la decadenza dall’eventuale aggiudicazione.
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’ art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di Imprese aderenti al Contratto di rete, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di idoneità di cui al paragrafo 6.1 lett. a) e b) devono essere posseduti da:
- ciascuna delle Imprese raggruppate/ raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, oppure
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese nel suo complesso, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
I requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.3 lett. d) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese nel suo complesso.
I requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.3 lett. e), f) devono essere soddisfatti ciascuna delle Imprese raggruppate/ raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2 ed i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3, devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
7 AVVALIMENTO
Come stabilito dall’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico- professionale, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il Fornitore e l’Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’Ausiliaria presti avvalimento per più di un Fornitore e che partecipino al singolo lotto sia l’Ausiliaria che l’Operatore Economico che si avvale dei requisiti.
L’Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’Ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al Fornitore di sostituire l’Ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’Ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto – secondo le modalità di cui al paragrafo
2.3 – all’ Operatore Economico la sostituzione dell’Ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Fornitore, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’Ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’Ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE I
Per la partecipazione alla Fase 1, l’Operatore Economico dovrà produrre e inserire a Sistema, nella sezione denominata “Busta Documentazione”, la seguente documentazione:
• Domanda di partecipazione;
• DGUE;
• Documentazione a corredo e/o dichiarazioni integrative.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
La Documentazione Amministrativa deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla procedura;
c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel casellario informatico e alla conseguente sospensione dell’Operatore Economico dalla partecipazione alle gare;
d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
8.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 – Domanda di partecipazione e schema dichiarazioni amministrative.
Nella compilazione della Domanda, l’Operatore Economico, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000:
1. Indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del Codice (vedasi Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della Domanda;
2. Dichiara di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001.
Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
3. si impegna ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del
D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
4. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA;
5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
A valle dell’entrata in vigore della Legge n. 55/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” gli Operatori Economici dovranno compilare la sezione Allegato C della domanda di ammissione ai fini dell’integrazione al DGUE strutturato, da compilare direttamente in piattaforma X.XXX.XX.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo e dalle consorziate esecutrici.
Il concorrente allega:
a) copia conforme all’originale / copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
8.2 Documento di Gara Unico Europeo
Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”. Il DGUE contiene informazioni sull’Operatore
Economico, sull’eventuale esercizio delle facoltà di utilizzo del subappalto, fatta salva l’osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo.
L’Operatore compila il modello di DGUE presente sul Sistema secondo quanto di seguito indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
L’Operatore rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico
L’Operatore rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:
L’Operatore indica la denominazione dell’Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
L’Operatore, per ciascuna ausiliaria, allega a Sistema:
1) il DGUE, a firma dell’Ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) una dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) una dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di Operatori Economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:
5) la dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010) oppure dichiarazione
dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del
D.M. 14 dicembre 2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D
L’Operatore Economico, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
L’Operatore Economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Disciplinare.
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE alla Legge n. 55/2019 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 così come modificato dalla Legge n. 55/2019. L’operatore potrà compilare, pertanto, il modello di cui all’Allegato C dell’Allegato 1 al presente Disciplinare recante Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative;
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 lett. a) del presente Disciplinare;
b. la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 6.2 lett. c) del presente Disciplinare;
c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico- professionale di cui al par. 6.3 lett. d) del presente Disciplinare;
d. La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico- professionale di cui al par. 6.3 lett. e) ed f) del presente Disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
***
Il DGUE deve essere compilato sul Sistema:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Rispetto al socio unico e al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto il concorrente deve rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.
8.3 Documentazione a corredo e/o dichiarazioni integrative
1. Dichiarazione di riservatezza (Non Disclosure Agreement) – di cui all’Allegato 8, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta Documentazione Amministrativa;
2. (Nel caso in cui il Concorrente ricorra all’avvalimento) Ai sensi dell’art. 89 del Codice, la documentazione richiesta nel presente Disciplinare.
3. (Nel caso sia stata dichiarata la sussistenza di una situazione di controllo ex articolo 2359 c.c.) Xxxxxx documentazione atta a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Nei casi in cui la Stazione Appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte dei concorrenti sono imputabili ad un unico centro decisionale provvederà all’esclusione dei concorrenti stessi dalla procedura.
4. (eventuale) procura.
5. (eventuale) dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
9 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
10 VALUTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La valutazione delle domande di partecipazione sarà effettuata dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, uguaglianza e non discriminazione. A seguito della valutazione, soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a presentare un'offerta nella fase successiva della procedura.
L’ammissione alla successiva procedura ristretta non comporta alcun obbligo per la Stazione appaltante né l’aggiudicazione di alcun contratto a favore dell’operatore economico.
Il RUP, allo scadere dei termini per la presentazione delle domande, procederà alla valutazione delle domande di partecipazione presenti a sistema che si svolgerà in seduta riservata. In particolare, il RUP verificherà la presenza a sistema delle buste, la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata. Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Successivamente Il RUP, con apposito atto, individuerà gli operatori economici qualificati e la Stazione Appaltante procederà all’invio della Lettera di Invito agli operatori economici ammessi alla seconda fase della presente procedura di gara.
11 PROCEDURA RISTRETTA
L’invito a presentare l’offerta sarà trasmesso tramite la piattaforma X.XXX.XX agli operatori economici che sono risultati qualificati nella fase I, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione a sistema.
Fermo restando quanto previsto nel presente Disciplinare, la lettera di invito conterrà tutte le ulteriori informazioni necessarie alla presentazione dell’offerta.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non spedire le lettere di invito e la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la procedura, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
11.1 Partecipazione di RTI o Consorzi ordinari
Si precisa che sarà ammessa la modifica della compagine degli operatori ammessi nella fase I ed inviati a partecipare alla procedura ristretta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
• i concorrenti pre-qualificati ed invitati alla procedura ristretta quali imprese singole potranno presentare offerta anche in qualità di mandatari (capogruppo) di un R.T.I. con operatori non pre-qualificati, purché in possesso dei requisiti minimi prescritti dal Disciplinare di gara;
• i concorrenti pre-qualificati ed invitati quali R.T.I., ferma restando la immodificabilità dell’impresa mandataria (capogruppo), possono modificare la compagine presentando offerta con altri operatori non pre-qualificati, in aggiunta/sostituzione degli operatori economici mandanti ammessi, sempre che la modifica non risulti preordinata a sopperire ad una carenza intervenuta medio tempore o esistente ab origine. Gli operatori non pre- qualificati dovranno essere in possesso dei requisiti minimi prescritti dal Disciplinare di gara;
• i concorrenti pre-qualificati ed invitati quali imprese singole non potranno presentare offerte quali mandanti di un R.T.I. con altre imprese singole già pre-qualificate ed invitate o di un
R.T.I. già pre-qualificato ed invitato.
Si precisa che, in sede di presentazione dell’offerta, tutte le nuove imprese dovranno produrre tutta la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara, dal presente documento e dai suoi allegati, dalla lettera di invito e dai suoi allegati.
12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13, 14, 15 del Regolamento UE 2016/79 - “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali” e delle disposizioni normative previste dal D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
La Regione Lazio provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente Disciplinare. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 13, 14, 15 del Regolamento UE 2016/79; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati "dati sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente della Regione Lazio.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio. Con la firma della domanda di partecipazione il soggetto partecipante autorizza implicitamente trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e modalità del Codice, senza preventiva informativa ai controinteressati.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di privacy, esclusivamente nell'ambito della presente gara.