Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
TELEFONICA S.A. - ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. - INTESA SANPAOLO S.p.A. - MEDIOBANCA
S.p.A. ALLEANZA TORO S.p.A. - GENERALI ITALIA S.p.A - GENERALI LEBENSVERSICHERUNG A.G. - GENERALI VIE S.A.
Con riferimento al patto parasociale stipulato in data 29 febbraio 2012 (il "Patto Parasociale") tra Telefonica
S.A. ("TE"), Assicurazioni Generali S.p.A. ("AG"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("IS") e Mediobanca S.p.A. ("MB") e vigente tra TE, IS, MB e AG (anche in nome e per conto di alcune società da quest’ultima controllate) - (congiuntamente, le "Parti"), in relazione a Telco S.p.A. ("Telco") e, in via indiretta, alla partecipazione detenuta da Telco in Telecom Italia S.p.A. ("TI"), società quotata presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si comunica - ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 0000, x. 00 (xx "TUF") e dell’articolo 131, comma 3, lett. b), del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") - che le Parti, in data 24 settembre 2013, hanno convenuto di modificare alcune pattuizioni del Patto Parasociale, rinnovandone successivamente la durata in data 27 febbraio 2015.
Si riporta di seguito l’estratto del Patto Parasociale come da ultimo modificato e rinnovato dalle Parti in data 27 febbraio 2015.
* * *
In xxx xxxxxxxxxxx xx ricorda che:
A. In data 28 aprile 2007 le Parti e Sintonia S.A. ("SI") hanno stipulato un patto parasociale successivamente modificato ed integrato con un primo atto di modifica in data 25 ottobre 2007 (l’"Accordo Modificativo") e con un secondo atto di modifica in data 19 novembre 2007 (il "Secondo Accordo Modificativo") – con il quale hanno stabilito i principi relativi inter alia (i) alla corporate governance di Telco, (ii) alla preparazione e presentazione di una lista all’assemblea di TI avente all’ordine del giorno la nomina degli amministratori di TI
(iii) al trasferimento delle azioni di Telco e, indirettamente, delle azioni di TI possedute da Telco e (iv) all’autonoma e indipendente gestione dei gruppi TI e TE, ivi incluse limitazioni alla partecipazione di TE o di propri rappresentanti ad ogni processo decisionale relativo a politiche, gestione e operazioni delle società, direttamente o indirettamente, controllate da TI in Stati in cui si applichino dette restrizioni. Con la sottoscrizione dell’Accordo Modificativo le Parti hanno altresì preso atto del contenuto del comunicato pubblicato in data 23 ottobre 2007 dall’autorità brasiliana regolatrice delle telecomunicazioni ("ANATEL") con cui l’ANATEL ha informato dell’approvazione dell’operazione di acquisizione del controllo di Olimpia S.p.A. (all’epoca titolare di una partecipazione di TI e successivamente fusa in Telco) (il "Contratto di Acquisizione"), con la richiesta di compiere determinate azioni volte ad assicurare che le attività brasiliane del Gruppo Telefonica e del Gruppo Telecom Italia rimangano separate (l’"Approvazione ANATEL").
B. In data 28 ottobre 2009, SI ha richiesto la scissione non proporzionale di Telco, conformemente a quanto previsto all’articolo 11(b) del patto parasociale. In pari data le Parti hanno stipulato un accordo modificativo e di rinnovo del patto parasociale (l’"Accordo Modificativo e di Rinnovo") con cui hanno concordato (i) di apportare, con efficacia dal 28 aprile 2010, alcune modifiche (sia soggettive sia oggettive) al patto parasociale e
(ii) di rinnovare il patto parasociale, come modificato, per ulteriori tre anni e quindi con efficacia dal 28 aprile 2010 sino al 27 aprile 2013.
C. In data 11 gennaio 2010 le Parti hanno sottoscritto un accordo modificativo del patto parasociale (il "Terzo Accordo Modificativo"), nonché, in pari data, un contratto di opzione con gli Istituti Finanziatori come di seguito definiti (l’"Accordo di Opzione").
D. In data 10 dicembre 2010 le Parti hanno sottoscritto un ulteriore accordo modificativo del patto parasociale (il "Quarto Accordo Integrativo").
E. In data 29 febbraio 2012, le Parti hanno convenuto di risolvere consensualmente e anticipatamente il predetto patto parasociale a far data dal 29 febbraio 2012 e di stipulare il Patto Parasociale, agli stessi termini e condizioni di quello già esistente, avente durata sino al 28 febbraio 2015.
F. In data 31 maggio 2012 le Parti e gli Istituti Finanziatori hanno convenuto di risolvere consensualmente l’Accordo di Opzione. Contestualmente è stato stipulato un nuovo accordo di opzione (il "Nuovo Accordo di Opzione") finalizzato a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di opzione, connesso al contratto di finanziamento - assistito da pegno su azioni ordinarie TI - sottoscritto in data 28 maggio 2012 tra Telco e gli Istituti Finanziatori e avente durata sino al 27 novembre 2013.
G. In data 24 settembre 2013, TE ha sottoscritto un aumento di capitale sociale di Telco per complessivi Euro
324 milioni a fronte dell’emissione da parte di Telco di n. 1.557.781.083 Azioni C (come di seguito definite) prive del diritto di voto. In pari data, le Parti hanno convenuto di modificare alcune pattuizioni del Patto Parasociale.
H. In data 7 novembre 2013, TE ha chiesto con lettera inviata alle altre Parti, che hanno accettato, di poter procedere, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del Patto Parasociale, avente ad oggetto l’accordo di "Stand Still", alla sottoscrizione di una parte del prestito obbligazionario convertendo in azioni ordinarie TI collocato in data 8 novembre 2013 da TI.
I. In data 27 novembre 2013, nell’ambito delle operazioni di rifinanziamento del debito finanziario di Telco, le Parti e gli Istituti Finanziatori hanno convenuto di risolvere consensualmente il Nuovo Accordo di Opzione. Contestualmente è stato stipulato un nuovo accordo di opzione, di contenuto analogo al precedente (il "Secondo Nuovo Accordo di Opzione") finalizzato a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di opzione connesso al contratto di finanziamento - assistito da pegno su azioni ordinarie TI - sottoscritto in data 4 ottobre 2013 con scadenza il 16 febbraio 2015 tra Telco e gli Istituti Finanziatori.
L. Con effetto dal 31 marzo 2014, IS, in qualità di Istituto Finanziatore, ha ceduto a Société Générale ("SG") parte della propria partecipazione nel contratto di finanziamento. SG ha pertanto assunto la qualità di Istituto Finanziatore e di creditore pignoratizio ai sensi del predetto contratto, aderendo altresì al Secondo Nuovo Accordo di Opzione.
M. In data 16 giugno 2014, AG (anche in nome e per conto delle società da questa controllate), IS e MB hanno esercitato l’Opzione di Scissione inviando alle altre Parti e per conoscenza a Telco la Comunicazione Finale (come definita al paragrafo 11), al fine di dar corso alla Scissione Finale (come definita al paragrafo 11) di Telco.
N. In data 26 giugno 2014, il consiglio di amministrazione di Telco ha approvato il progetto di Scissione Finale, per effetto della quale si determinerà l’assegnazione, in favore di quattro società beneficiarie di nuova costituzione – ognuna interamente controllata da ciascuna delle Parti – della rispettiva quota delle Azioni TI (come di seguito definite al paragrafo 2), e segnatamente: (i) il 14,77% alla newco controllata da TE; (ii) il 4,32% a quella controllata da AG, e (iii) l’1,64% a ciascuna delle newco controllate rispettivamente da IS e da MB. Il perfezionamento della Scissione Finale è subordinato, oltre che al perfezionamento degli oneri procedurali previsti dalla disciplina applicabile, all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle seguenti Autorità: Conselho Administrativo de Defesa Econômica “CADE” (Autorità antitrust brasiliana); Agência Nacional de Telecomunicações “ANATEL” (Autorità regolamentare brasiliana); Comision Nacional de Defensa de la Competencia “CNDC” (Autorità antitrust argentina) e, per quanto di competenza, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni “IVASS” (Autorità regolamentare italiana). Lo scioglimento del Patto Parasociale avverrà subordinatamente al completamento della Scissione Finale e a partire dalla sua data di efficacia.
O. In data 9 luglio 2014, l’assemblea straordinaria degli azionisti di Telco ha approvato il progetto di Scissione Finale.
P. In data 27 febbraio 2015, Xxxxx ha rimborsato integralmente il finanziamento bancario e il prestito obbligazionario mediante risorse derivanti da finanziamenti soci erogati in favore di Xxxxx in misura proporzionale alle quote di partecipazione delle Parti in Telco medesima (i “Finanziamenti Soci”). In pari data è stato liberato il pegno sulle azioni TI di proprietà di Xxxxx e quindi risolto il Secondo Nuovo Accordo di Opzione.
Q. Poiché alla data del 27 febbraio 2015 - giorno antecedente alla data di scadenza del Patto Parasociale - la Scissione Finale non risulta ancora perfezionata giacché non sono ancora ultimati tutti i processi autorizzativi pendenti, le Parti hanno convenuto di rinnovare il Patto Parasociale sino al 30 giugno 2015, ovvero, se anteriore, sino alla data di efficacia della Scissione Finale.
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- PATTO PARASOCIALE -
1. Finalità del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha la finalità di disciplinare, inter alia, (i) la corporate governance di Telco; (ii) la presentazione da parte di Telco di una lista ai fini della nomina dei consiglieri di TI; e (iii) il regime di circolazione delle Azioni Telco e delle Azioni TI.
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale e percentuale rispetto al capitale sociale di Telco
2.1 Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Le Parti aderiscono al Patto Parasociale conferendo tutte le partecipazioni dalle stesse possedute in Telco. Le percentuali di partecipazione possedute dalle Parti in Telco sono indicate nella tabella che segue:
Azionista | N. Azioni | % su cap. complessivo e su azioni conferite al Patto Parasociale | % su cap. votante | % su Azioni A | % su Azioni B | % su Azioni C non votanti |
Gruppo Assicurazioni Generali (Azioni A) | 817.214.961 | 19,32% | 30,58% | 56,82% | 0 | 0 |
Intesa Sanpaolo (Azioni A) | 310.520.713 | 7,34% | 11,62% | 21,59% | 0 | 0 |
Mediobanca (Azioni A) | 310.520.713 | 7,34% | 11,62% | 21,59% | 0 | 0 |
Telefonica (Azioni B) | 1.234.128.374 | 29,17% | 46,18% | 0 | 100,00% | 0 |
Telefonica (Azioni C) | 1.557.781.083 | 36,83% | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
Totale | 4.230.165.844 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
(*) Le azioni Telco sono divise tra (i) n. 1.438.256.387 azioni di categoria A ("Azioni A") che rappresentano il 34% del capitale sociale complessivo e il 53,82% del capitale sociale avente diritto di voto, (ii) n. 1.234.128.374 azioni di categoria B che rappresentano il 29,17% del capitale sociale complessivo e il 46,18% del capitale sociale avente diritto di voto ("Azioni B") e (iii) n. 1.557.781.083 azioni di categoria C che rappresentano il 36,83% del capitale sociale complessivo e non rappresentano alcuna porzione del capitale sociale avente diritto di voto ("Azioni C", unitamente alle Azioni A e alle Azioni B, le "Azioni Telco"), che conferiscono ai loro possessori uguali diritti patrimoniali ed amministrativi fatta eccezione per le disposizioni dello statuto sociale di Telco ("Statuto Telco"), le quali prevedono, tra le altre cose, che le Azioni C siano prive del diritto di voto. Salvo diverso accordo tra le Parti, tutti gli aumenti di capitale di Telco dovranno essere deliberati senza esclusione del diritto di opzione, e le relative azioni dovranno essere suddivise tra Azioni A, Azioni B e Azioni C rispettando le proporzioni tra le Azioni A, le Azioni B e le Azioni C esistenti alla data del relativo aumento di capitale. TE potrà sottoscrivere od acquistare (in caso di esercizio del diritto di prelazione secondo quanto previsto dallo Statuto Telco) solo Azioni B, Azioni C ovvero Azioni A (acquistate mediante esercizio del diritto di prelazione) previa conversione in Azioni B secondo quanto di seguito descritto. Le altre Parti, ivi compresi gli Investitori Italiani Qualificati (come di seguito definiti) saranno esclusivamente titolari di Azioni A fatta eccezione per le Azioni B acquistate mediante l’esercizio del diritto di prelazione da convertire in Azioni A secondo quanto di seguito descritto e le Azioni C.
Non esiste alcun soggetto che in virtù del Patto Parasociale eserciti il controllo, ai sensi della normativa applicabile, sulle società oggetto dei predetti accordi.
Telco detiene n. 3.003.586.907 azioni ordinarie TI ("Azioni TI") rappresentative di circa il 22,3% del relativo capitale sociale ordinario.
2.2 Impegno di TE a sottoscrivere un ulteriore aumento di capitale in Telco
Il Patto Parasociale prevede un impegno da parte di TE a sottoscrivere integralmente un ulteriore aumento di capitale a pagamento per un ammontare complessivo pari ad Euro 117.227.532 (l’"Ulteriore Aumento di Capitale") mediante sottoscrizione di ulteriori n. 564.022.113 azioni di categoria C, aventi le medesime caratteristiche e diritti indicati ai paragrafi 2.1 e 2.3 e nello Statuto Telco. A seguito della sottoscrizione dell’Ulteriore Aumento di Capitale, TE verrà a detenere una partecipazione pari al 70% del capitale sociale complessivo di Telco, pur mantenendo inalterata (fino al perfezionarsi della Conversione, come di seguito definita) l’attuale percentuale di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto pari al 46,18%.
La sottoscrizione dell’Ulteriore Aumento di Capitale è condizionata all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni in materia antitrust e delle telecomunicazioni (ivi incluse, ove necessarie, quelle in Brasile e in Argentina). Qualora qualsivoglia competente autorità, antitrust o delle telecomunicazioni, imponga restrizioni, limitazioni ovvero altri provvedimenti in relazione all’Ulteriore Aumento di Capitale, TE avrà la facoltà, a sua
discrezione, di procedere comunque all’Ulteriore Aumento di Capitale accettando tali restrizioni, limitazioni o altri provvedimenti ovvero la facoltà di non procedere all’Ulteriore Aumento di Capitale, fermo restando che, qualora TE decida di procedere all’Ulteriore Aumento di Capitale, tali restrizioni, limitazioni o altri provvedimenti dovranno essere interamente ed esclusivamente adempiuti e/o rispettati da TE.
In relazione all’Ulteriore Aumento di Capitale le Parti si sono impegnate a esercitare il loro diritto di voto, e a porre in essere tutti i necessari adempimenti, per consentire l’approvazione da parte dell’Assemblea dello stesso e TE si è impegnata a sottoscrivere integralmente l’Ulteriore Aumento di Capitale. Infine, le Parti hanno assunto l’impegno a far sì che le modifiche statutarie rivenienti dall’Ulteriore Aumento di Capitale siano riflesse nello Statuto Telco.
Le Parti hanno inoltre convenuto che, qualora l’Ulteriore Aumento di Capitale non sia sottoscritto prima dell’esercizio dell’Opzione di Scissione, contestualmente al perfezionamento di detta scissione TE dovrà corrispondere a ciascun beneficiario risultante da detta scissione un compenso commisurato alla minor capitalizzazione di Telco. Ai fini di quanto precede, "beneficiario" può essere sia un Azionista A sia una società interamente posseduta da una Parte che, prima del perfezionamento di suddetta scissione, fosse un Azionista A. L’ammontare del compenso sarà pari all’importo di Euro 60 milioni moltiplicato per la percentuale di Azioni A detenuta da tale Azionista A in rapporto al numero complessivo di Azioni A emesse da Telco immediatamente prima del perfezionamento di detta scissione. Tuttavia, (i) nessun compenso sarà dovuto qualora l’Ulteriore Aumento di Capitale fosse sottoscritto prima del perfezionamento della suddetta scissione; (ii) per quanto possibile, la scissione dovrà essere strutturata in modo tale da consentire a TE la sottoscrizione dell’Ulteriore Aumento di Capitale durante, e fino a, il perfezionamento di detta scissione; (iii) il compenso sarà corrisposto al beneficiario contestualmente al perfezionamento di detta scissione e non prima.
TE avrà diritto a compensare qualsiasi ammontare dovuto a titolo di compenso a ciascuno dei beneficiari in conformità a quanto sopra indicato con qualsiasi debito che tali beneficiari abbiano maturato nei confronti di TE.
2.3 Conversione delle Azioni C
Il Patto Parasociale prevede che le Azioni C siano prive del diritto di voto e, a partire dal 1 gennaio 2014, TE avrà il diritto di convertire in una o più volte le Azioni C in Azioni B fino a raggiungere al massimo il 64,9% dei diritti di voto in Telco , fermo restando che il rapporto di conversione sarà pari ad una Azione B per ogni Azione C posseduta, senza aumento del capitale sociale (la "Conversione").
Prima di inviare la comunicazione di esercizio del diritto di conversione e ai fini della stessa, TE dovrà aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni in materia antitrust e delle telecomunicazioni (ivi incluse, ove necessarie, quelle in Brasile e in Argentina). Ricevuta la comunicazione di esercizio del diritto di conversione, le Parti coopereranno in buona fede e faranno quanto necessario o opportuno per consentire la Conversione secondo quanto previsto dallo Statuto di Telco. Il Patto Parasociale prevede inoltre che, qualora qualsivoglia competente autorità, antitrust o delle telecomunicazioni, imponga restrizioni, limitazioni ovvero altri provvedimenti in relazione alla Conversione, TE avrà la facoltà, a sua discrezione, di procedere comunque alla Conversione accettando tali restrizioni, limitazioni o altri provvedimenti ovvero la facoltà di non procedere alla Conversione, fermo restando che, qualora TE decida di procedere alla Conversione, tali restrizioni, limitazioni o altri provvedimenti dovranno essere interamente ed esclusivamente adempiuti e/o rispettati da TE.
2.4 Opzione di acquisto di TE
Anche in considerazione degli ulteriori impegni economici e finanziari assunti da TE in sede di modifica del Patto Parasociale, AG, IS e MB hanno irrevocabilmente ed incondizionatamente concesso a TE un’opzione di acquisto (l’"Opzione di Acquisto di TE") avente ad oggetto tutte le Azioni A detenute da AG, IS e MB nel capitale sociale di Telco (e non solo parte di esse), come eventualmente incrementate antecedentemente all’esercizio dell’Opzione di Acquisto di TE (le "Azioni Italiane Telco"). Qualora uno qualsiasi tra AG, IS e MB cessi di essere un Azionista A ovvero eserciti l’Opzione di Scissione (come di seguito definita al paragrafo 11), l’Opzione di Acquisto di TE rimarrà inalterata ed efficace nei confronti dei rimanenti Azionisti A (i "Soci Venditori").
A. PREZZO
Il corrispettivo per l’acquisto delle Azioni Italiane Telco sarà corrisposto in contanti e sarà pari al valore del patrimonio netto rettificato delle azioni di Telco, calcolato come segue:
(NE - B) + (S * P)
X =
N
dove
X = il prezzo per ciascuna Azione Italiana Telco detenuta dai Soci Venditori.
NE = il patrimonio netto di Telco indicato nella Situazione Patrimoniale (come di seguito definita). B = il valore di carico delle azioni TI indicato nella Situazione Patrimoniale.
S = il numero delle azioni TI detenute da Telco al Closing di TE, fermo restando che, qualora detto numero dovesse modificarsi tra la data della Situazione Patrimoniale e la data del Closing di TE, la formula sarà rettificata concordemente.
P = il maggiore tra (i) Euro 1,10 e (ii) la media dei prezzi di chiusura delle azioni TI registrati sul Mercato Telematico Azionario nei 30 giorni precedenti l’invio della Comunicazioni di Esercizio dell’Opzione di acquisto di TE, fermo restando che (i) e (ii) saranno rettificati in caso di frazionamento o raggruppamento di azioni, assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitali o operazioni similari che dovessero avere luogo successivamente alla data di stipula dell’accordo modificativo del Patto Parasociale.
N = il numero totale di azioni Telco (come aggregato delle Azioni A, Azioni B e Azioni C).
Situazione Patrimoniale = la situazione patrimoniale all’ultimo giorno del mese precedente il Closing di TE, predisposta in conformità ai principi italiani GAAP, approvata dal consiglio di amministrazione di Telco e, laddove richiesto da una delle Parti, sottoposta alla revisione dei revisori legali dei conti di Telco. A tal fine, le Parti si sono impegnate a cooperare affinché la Situazione Patrimoniale sia predisposta e approvata tempestivamente sì da consentire la determinazione del prezzo dell’Opzione di Acquisto di TE.
B. ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI ACQUISTO DI TE
TE avrà il diritto di esercitare l’Opzione di Acquisto di TE a partire dall’1 gennaio 2014 e sino alla Data di Scadenza (come eventualmente prorogata), tramite invio di una comunicazione scritta ai Soci Venditori (con in copia Telco), confermando l’avvenuta richiesta di tutte le necessarie autorizzazioni in materia antitrust e delle telecomunicazioni (ivi incluse, ove necessarie, quelle in Brasile e in Argentina). La comunicazione di esercizio dell’Opzione di Acquisto di TE dovrà essere inviata anche alle Parti che nel frattempo avessero già esercitato l’Opzione di Scissione.
In particolare, l’esercizio dell’Opzione di Acquisto di TE dovrà avvenire nel rispetto di quanto segue:
1. Qualora TE non abbia esercitato l’Opzione di Acquisto di TE entro il 31 maggio 2014 (incluso), TE non avrà il diritto di esercitarla fino al termine della Prima Finestra di Scissione (come definita al paragrafo 11); inoltre, qualora una Parte eserciti l’Opzione di Scissione durante la Prima Finestra di Scissione, TE non avrà il diritto di esercitare l’Opzione di Acquisto di TE nei confronti di suddetta Parte sino al perfezionamento di suddetta scissione. Tuttavia, qualora la scissione, una volta ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, non si perfezioni a causa di una decisione direttamente ed esclusivamente assunta dalla Parte che abbia esercitato l’Opzione di Scissione, TE avrà nuovamente il diritto di esercitare l’Opzione di Acquisto di TE durante i 5 giorni lavorativi successivi al giorno in cui la scissione avrebbe dovuto perfezionarsi.
2. Al contrario, qualora TE abbia esercitato l’Opzione di Acquisto di TE entro il 31 maggio 2014 (incluso) ma il Closing di TE non sia stato completato prima della Data di Xxxxxxx Xxxxxx (come definita al paragrafo 2.4, lettera C) TE non avrà il diritto di esercitarla fino al termine della Prima Finestra Prorogata di Scissione (come definita al paragrafo 11); inoltre, qualora una Parte eserciti l’Opzione di Scissione durante la Prima Finestra Prorogata di Scissione, TE non avrà il diritto di esercitare l’Opzione di Acquisto di TE nei confronti di suddetta Parte sino al perfezionamento di suddetta scissione. Tuttavia, qualora la scissione, una volta ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, non si perfezioni a causa di una decisione direttamente ed esclusivamente assunta dalla Parte che abbia esercitato l’Opzione di Scissione, TE avrà nuovamente il diritto di esercitare l’Opzione di Acquisto di TE durante i 5 giorni lavorativi successivi al giorno in cui la scissione avrebbe dovuto perfezionarsi.
3. Le previsioni di cui ai precedenti due paragrafi 2.4, lettera B, numeri 1 e 2, si applicheranno, mutantis mutandis, anche alla Seconda Finestra di Scissione ovvero alla Seconda Finestra Prorogata di Scissione (come entrambe definite al paragrafo 11), nell’ipotesi in cui TE abbia o meno esercitato l’Opzione di Acquisto di TE entro il 15 gennaio 2015 (incluso).
4. In ognuna delle quattro ipotesi precedenti, nel caso di esercizio concomitante dell’Opzione di Scissione da una o più Parti e dell’Opzione di Acquisto di TE nei confronti delle altre Parti che siano Azionisti A, la/e Parte/i che abbia/abbiano esercitato l’Opzione di Scissione potrà/potranno recedere dalla suddetta scissione e divenire un venditore ai fini dell’Opzione di Acquisto di TE, nella misura in cui detta scissione non si sia ancora perfezionata e la/e Parte/i abbia/abbiano manifestato tale intenzione per iscritto entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di esercizio dell’Opzione di Acquisto di TE. In tale ipotesi, TE avrà l’obbligo di dare esecuzione all’Opzione di Acquisto di TE anche nei confronti di suddetta/e Parte/i.
C. AUTORIZZAZIONI
Nel caso in cui l’acquisto delle Azioni Italiane Telco necessiti di autorizzazioni in materia antitrust o delle telecomunicazioni, TE predisporrà ed invierà tempestivamente alle competenti autorità la relativa documentazione e le altre Parti forniranno le informazioni e la ragionevole cooperazione necessaria a tale scopo. Tuttavia, qualora suddette autorizzazioni non fossero concesse entro 180 giorni di calendario dalla data della comunicazione di esercizio dell’Opzione di Acquisto di TE (ciascuna di esse la "Data di Termine Ultimo"), la comunicazione di esercizio dell’Opzione di Acquisto di TE perderà i suoi effetti e le Parti non saranno obbligate a dare esecuzione al trasferimento delle Azioni Italiane Telco. TE manterrà comunque il diritto di eventualmente inviare una nuova comunicazione di esercizio dell’Opzione di Acquisto di TE nel rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo 2.4.
Qualora qualsivoglia competente autorità, antitrust o delle telecomunicazioni, imponga restrizioni, limitazioni ovvero altri provvedimenti in relazione all’Opzione di Acquisto di TE, TE avrà la facoltà, a sua discrezione, di dare comunque esecuzione all’Opzione di Acquisto di TE accettando tali restrizioni, limitazioni o altri provvedimenti ovvero la facoltà di non dare esecuzione all’Opzione di Acquisto di TE, fermo restando che, qualora TE decida di dare esecuzione all’Opzione di Acquisto di TE, tali restrizioni, limitazioni o altri provvedimenti dovranno essere interamente ed esclusivamente adempiuti e/o rispettati da TE.
D. CLOSING
La data di esecuzione (il "Closing di TE") si verificherà il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di esercizio dell’Opzione di Acquisto di TE ovvero la data di ottenimento dell’ultima di tutte le necessarie autorizzazioni in materia antitrust e delle telecomunicazioni (ivi incluse, ove necessarie, quelle in Brasile e in Argentina). Al Closing di TE, i Soci Venditori trasferiranno a TE le Azioni Italiane Telco, libere da vincoli e diritti di terzi, a fronte del pagamento del relativo prezzo di acquisto da parte di TE.
Contestualmente al Closing di TE, le Parti risolveranno consensualmente ed anticipatamente il Patto Parasociale e qualsiasi altro patto vigente tra esse con riferimento alle regole di governance e di investimento in Telco e TI.
3. Corporate Governance di Telco
Il Patto Parasociale prevede che i principi relativi alla corporate governance di Telco, di seguito sintetizzati, siano riflessi nella massima misura possibile nello Statuto Telco.
3.1. Consiglio di Amministrazione - nomina e composizione
Il consiglio di amministrazione di Xxxxx sarà composto da 10 amministratori nominati dalle Parti mediante voto di lista secondo il principio di proporzionalità di seguito descritto.
Le Parti titolari di Xxxxxx A ("Azionisti A") avranno diritto di nominare, fintantoché deterranno la maggioranza assoluta del capitale sociale di Telco avente diritto di voto (50% più 1 azione avente diritto di voto), sei amministratori, incluso il Presidente. A tal fine la lista verrà predisposta, sulla base del principio di proporzionalità con decisione unanime degli Azionisti A fermo restando che, in mancanza di decisione unanime, secondo quanto previsto dallo Statuto Telco, tale principio di proporzionalità troverà la seguente applicazione: due amministratori verranno designati da AG, un amministratore ciascuno verrà designato da IS e MB, i restanti due amministratori, tra cui il Presidente, verranno designati unanimemente.
TE, quale titolare di Azioni B, avrà diritto di nominare (x) quattro amministratori, incluso il Vice-Presidente, fintantoché deterrà una percentuale pari ad almeno il 30% del capitale sociale di Telco avente diritto di voto, oppure (y) due amministratori fintantoché deterrà una percentuale pari ad almeno il 20% del capitale sociale di Telco avente diritto di voto.
Il Patto Parasociale prevede inoltre che, qualora (x) gli Azionisti A vengano a possedere meno della maggioranza assoluta del capitale avente diritto di voto, e/o (y) TE, quale titolare di Azioni B, venga a possedere più della maggioranza assoluta del capitale avente diritto di voto, all’elezione degli amministratori si
procederà come segue: (a) gli Azionisti A avranno il diritto di nominare cinque amministratori, incluso il Presidente, e (b) TE, quale titolare di Azioni B, avrà diritto di nominare i rimanenti cinque amministratori, incluso il Vice-Presidente.
Il Patto Parasociale prevede altresì l’elezione di sette amministratori su dieci in favore dei soci appartenenti alla categoria di azioni Telco rappresentante più del 70% dell’intero capitale sociale di Telco avente diritto di voto. È inoltre inteso che nel caso in cui una categoria di azionisti si diluisca al di sotto delle sopra menzionate percentuali, tali azionisti dovranno procurare le dimissioni del/degli amministratore/i interessati in eccedenza.
Qualora un amministratore di Telco, che sia stato designato da una delle Parti, si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, la Parte interessata avrà il diritto di designare il nuovo amministratore al fine di preservare la composizione del consiglio di amministrazione richiamata nella presente clausola e le Parti eserciteranno i propri diritti in modo da procurare la nomina della persona indicata dalla parte interessata.
3.2. Delibere Telco a maggioranza qualificata
- Delibere Consiglio di Amministrazione Telco -
Il Patto Parasociale prevede che sulle seguenti materie (le "Materie Riservate"), il consiglio di amministrazione di Telco deliberi con il voto di almeno sette amministratori, fermo restando che, qualora tre o più amministratori si astengano dal voto sulle Materie Riservate o siano assenti nella relativa riunione il quorum si ridurrà al voto della maggioranza degli amministratori in carica (i.e. il voto di sei amministratori). Si segnala peraltro che, qualora tre o più degli amministratori nominati da TE siano assenti da tale riunione o si astengano dal deliberare, il Patto Parasociale prevede che la discussione e deliberazione circa tali Materie Riservate sarà posticipata a successiva riunione del consiglio di amministrazione che dovrà deliberare con le maggioranze speciali sopra richiamate, fermo restando che qualora tre o più amministratori siano assenti o astenuti in tale riunione successiva, il quorum si ridurrà al voto della maggioranza degli amministratori in carica (i.e. il voto di sei amministratori).
Le Materie Riservate comprendono:
(a) l’acquisizione, la cessione di - e la creazione di gravami (direttamente o indirettamente in ogni forma o modalità) riguardanti le azioni TI o altri diritti inerenti le stesse ivi compresi, a titolo esemplificativo, diritti di voto (fatta eccezione per la cessione da parte di Telco di azioni TI al fine di aderire ad un’offerta pubblica d’acquisto, rimanendo inteso e convenuto che questa decisione sarà adottata dal consiglio di amministrazione con una maggioranza semplice, in ogni caso previa autorizzazione da parte dell’assemblea e fermo il Diritto di Riscatto di cui all’articolo 28 dello Statuto Telco, descritto nel successivo paragrafo 9); (b) effettuazione di investimenti diversi da quelli in TI; (c) decisioni relative all’indebitamento e alla struttura finanziaria per importi superiori ad Euro 75 milioni; (d) determinazioni del voto da esprimere nell’assemblea straordinaria di TI convocata ai sensi dell’Articolo 2365 del Codice Civile per approvare deliberazioni su operazioni di natura straordinaria (incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo le deliberazioni aventi un impatto sul capitale sociale di TI, quali gli aumenti o le riduzioni, fusioni o scissioni, fatta eccezione tuttavia per le deliberazioni di cui agli art. 2446-2447 del codice civile italiano o per le altre deliberazioni richieste per conformarsi con la normativa imperativa applicabile); (e) l’approvazione e la modifica del budget di Telco.
- Delibere Assemblea Telco -
Il Patto Parasociale prevede che l’assemblea di Telco deliberi con le seguenti maggioranze qualificate.
A. L’assemblea convocata per discutere le seguenti materie dovrà deliberare ai sensi dell’art. 12.4 dello Statuto Telco, con il voto degli azionisti che rappresentino almeno il 75% dell’intero capitale sociale di Telco avente diritto di voto:
(i) aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’Articolo 2441, 4° e 5° comma del Codice Civile Italiano,
(ii) fusioni e scissioni che determinino una diluizione degli azionisti, e
(iii) modifiche alle previsioni dello Statuto Telco riguardanti la nomina del consiglio di amministrazione e il
quorum del consiglio di amministrazione e delle assemblee degli azionisti.
B. L’assemblea convocata per discutere le seguenti materie dovrà deliberare ai sensi degli artt. 12.3 e 12.4 dello Statuto Telco, con il voto degli azionisti che rappresentino almeno il 65% dell’intero capitale sociale di Telco avente diritto di voto:
(i) ogni altra materia di competenza dell’assemblea straordinaria di Telco, eccezion fatta per le fusioni con società interamente possedute da Telco o in cui Telco detenga una partecipazione di almeno il 90% dell’intero capitale sociale, che saranno di competenza del consiglio di amministrazione di Telco ai sensi degli Articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile Italiano e saranno deliberate con le maggioranze speciali sopra descritte;
(ii) la politica dei dividendi di Telco;
C. L’assemblea convocata per discutere l’autorizzazione necessaria, ai sensi dell’art. 12.3 dello Statuto Telco, per la prestazione di servizi per l’espletamento e la gestione, senza limiti territoriali, dei servizi di telecomunicazioni in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato, nonché di servizi di organizzazione aziendale o amministrativa nel settore editoriale, pubblicitario, informatico, telematico e multimediale a favore delle società partecipate da Telco, dovrà deliberare con il voto degli azionisti che rappresentino almeno il 95% dell’intero capitale sociale di Telco avente diritto di voto.
Con riferimento alle delibere di cui alle lettere A. e B. che precedono, il Patto Parasociale prevede che qualora uno o più azionisti che possiedano più del 30% dell’intero capitale sociale avente diritto di voto si astengano dal voto o siano assenti dalla relativa riunione assembleare il quorum si ridurrà al voto di almeno il 50% dell’intero capitale sociale avente diritto di voto più una azione.
3.3. Stalli
Il Patto Parasociale prevede che (fatto salvo quanto previsto per l’Opzione di Acquisto descritta nel successivo paragrafo 10) qualora il consiglio di amministrazione non sia in grado di deliberare sulle Materie Riservate indicate alle lettere (a) e (d) che precedono, o l’assemblea non sia in grado di adottare le delibere indicate alle lettere A. e B. che precedono (con l’eccezione della delibera sub B (ii)), con i quorum sopra indicati si procederà come di seguito descritto.
Le Parti ricercheranno un compromesso amichevole nei quindici giorni di calendario successivi alla riunione rilevante e, successivamente a tale data, sarà convocata una nuova riunione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea di Telco (a seconda dei casi) che delibererà a maggioranza semplice (i.e. senza i quorum speciali sopra descritti).
Fermo quanto precede, qualora tali delibere vengano adottate con il voto contrario di una Parte o di un amministratore designato da una Parte ("Azionista Dissenziente") tale azionista potrà richiedere in forma scritta entro i successivi 30 giorni alle altre Parti ("Comunicazione di Scissione") che venga data esecuzione alla scissione non-proporzionale di Telco mediante attribuzione, in favore di società beneficiarie possedute al 100% da ciascuno degli Azionisti Dissenzienti, di una quota del patrimonio di Telco corrispondente alla partecipazione posseduta da ciascuno degli Azionisti Dissenzienti in Telco (di seguito, la "Scissione").
In tal caso (x) le Parti dovranno far sì che la Scissione venga perfezionata entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso non più tardi di 6 mesi successivi alla Comunicazione di Scissione o, se l’operazione è condizionata a qualche autorizzazione ai sensi di legge o di contratto, entro i 6 mesi successivi all’ottenimento di dette autorizzazioni, e (y) Xxxxx procederà all’esecuzione delle deliberazioni relative alle Materie Riservate solo dopo la data di efficacia della Scissione. Salvo nel caso in cui TE eserciti l’Opzione di Acquisto di seguito descritta, immediatamente dopo il ricevimento della Comunicazione di Scissione, la parte di Azioni TI corrispondenti alla partecipazione posseduta dall’Azionista Dissenziente in Telco sarà depositata su conto vincolato presso una società fiduciaria o in altra forma idonea, in ogni caso in modo da garantire l’efficacia della Scissione e l’esercizio dei relativi diritti di voto su di essa nel rispetto delle istruzioni di voto impartite dall’Azionista Dissenziente. Qualora TE eserciti l’Opzione di Acquisto di seguito descritta, immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione di Opzione di Acquisto, le Azioni TI oggetto dell’Opzione di Acquisto saranno depositate su conto vincolato presso una società fiduciaria o in altra forma idonea, in ogni caso in modo da garantire l’efficacia dell’Opzione di Acquisto e, subordinatamente al deposito su conto vincolato dell’intero prezzo dell’Opzione di Acquisto, l’esercizio dei diritti di voto sulle stesse nel rispetto delle istruzioni di TE.
A seguito dell’efficacia della Scissione, l’Azionista Dissenziente non sarà ulteriormente vincolato dal Patto Parasociale.
Il Patto Parasociale prevede inoltre che - fermo quanto previsto con riguardo alla riduzione dei quorum rilevanti in caso di assenza o astensione ed alla procedura di Scissione richiesta dall’Azionista Dissenziente nei casi sopra descritti - qualora nelle altre Materie Riservate non siano raggiunti i quorum, le relative proposte saranno ritenute rigettate e nessuna attività verrà intrapresa.
3.4. Nomina Collegio Sindacale Telco
Ai sensi del Patto Parasociale TE avrà diritto di nominare uno dei tre membri effettivi del Collegio Sindacale di Telco, che verrà nominato Presidente, e un membro supplente.
Gli altri azionisti titolari di Xxxxxx A avranno il diritto di nominare due dei tre membri effettivi nel Collegio Sindacale di Telco, e un membro supplente.
4. Altre disposizioni del Patto Parasociale relative a TI, TE e Telco
Le Parti del Patto Parasociale hanno dato atto e convenuto che il gruppo TI e il gruppo TE saranno gestiti in maniera autonoma ed indipendente, fatti salvi in ogni caso i diritti e le prerogative delle Parti in base al Patto Parasociale.
Le Parti, inoltre, hanno riconosciuto e dato atto che, fermo restando l’indipendenza e l’autonomia di ciascuna decisione manageriale di TI, l’investimento in Telco implica una visione ed una prospettiva strategiche. Pertanto, le Parti considereranno in modo favorevole qualsiasi iniziativa strategica che il management di TI e TE volessero congiuntamente portare avanti, nella loro autonomia ed indipendenza.
4.1 Governance di TI
Ai sensi del Patto Parasociale, per l’intera durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione di Telco approverà la lista che dovrà essere sottoposta all’assemblea dei soci di TI per la nomina dei consiglieri di amministrazione di TI. Tale lista dovrà essere presentata secondo i criteri di seguito indicati.
Fino al perfezionamento della Conversione e sempre che con la stessa TE acquisisca più del 50% dei diritti di voto in Telco: (i) TE – nella misura in cui possieda almeno il 30% del capitale sociale di Telco– avrà il diritto di designare due consiglieri di TI i quali saranno inclusi nella lista presentata da Telco con i candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di TI e per quanto possibile, cooptati ai sensi del codice civile; e (ii) gli Azionisti A – nella misura in cui possiedano almeno il 50% più una azione del capitale sociale di Telco – avranno il diritto di designare gli altri membri della lista come segue nominando tre membri all’unanimità ed i restanti membri sulla base del principio di proporzionalità previsto per la nomina dei consiglieri di Telco sopra descritta.
Successivamente al perfezionamento della Conversione e sempre che con la stessa TE acquisisca più del 50% dei diritti di voto in Telco, (i) gli Azionisti A avranno il diritto di designare i primi due membri della lista che dovrà essere presentata da Xxxxx e metà dei rimanenti membri da indicare in suddetta lista (escludendo da tale computo gli amministratori che saranno tratti dalla lista degli azionisti di minoranza di TI), tenuto conto che tali amministratori saranno selezionati dagli Azionisti A come segue: (x) due membri all’unanimità e (y) i rimanenti membri in proporzione alle rispettive partecipazioni dagli stesse detenute in Telco; e (ii) TE avrà il diritto di designare tutti i rimanenti membri da indicare nella lista che dovrà essere presentata da Xxxxx (escludendo da tale computo gli amministratori che saranno tratti dalla lista degli azionisti di minoranza di TI). I membri così designati da TE saranno inseriti nelle posizioni della lista presentata da Xxxxx che costituiscono il primo 80% delle posizioni della lista medesima. Le Parti hanno convenuto, sempreché il consiglio di amministrazione di TI sia composto da non meno di 13 amministratori, che TE avrà il diritto di designare almeno quattro membri del consiglio di amministrazione di TI. A tal fine, le Parti si impegnano a far sì che Xxxxx esprima voto contrario ad ogni proposta presentata in assemblea per la riduzione a meno di 13 membri del numero degli amministratori di TI. I criteri sopra indicati saranno applicati anche in caso di cooptazione ai sensi del codice civile.
I consiglieri designati da TE in Telco e TI riceveranno istruzioni da TE di non partecipare, né votare nelle adunanze del consiglio di amministrazione (e TE, per quanto applicabile, non parteciperà, né voterà a ciascuna assemblea degli azionisti di Telco) nelle quali vengano discusse e proposte deliberazioni riguardanti le politiche, la gestione e l’operatività di società, direttamente o indirettamente, controllate da TI che svolgano i propri servizi in paesi in cui siano in vigore limitazioni o restrizioni, legali o regolamentari, all’esercizio dei diritti di voto da parte di TE (quale indiretto e finale azionista di tali società).
Il Patto Parasociale prevede inoltre che, qualora qualsivoglia autorità, antitrust o regolamentare, competente in qualsivoglia Stato imponga a TE ovvero a TI oneri od obblighi di disinvestimento definitivamente confermati dalle autorità competenti (i "Vincoli") risultanti dal perfezionamento del Secondo Aumento di Capitale Riservato, dalla Conversione e dall’esercizio dell’Opzione di Acquisto di TE (le "Operazioni Successive"), allora TE, nel caso in cui i Vincoli siano imposti su TE, o ciascuna delle Parti, nel caso in cui i Vincoli siano imposti a TI, avrà il diritto di richiedere una Scissione come sopra definita, fermo restando che tale diritto di richiedere una Scissione potrà essere esercitato esclusivamente entro 15 giorni dalla conferma del Vincolo da parte delle autorità competente e solo nell’ipotesi in cui TE decida di proseguire nel perfezionamento dell’Operazione Successiva nonostante l’esistenza del Vincolo.
Le Parti convengono che, nel caso in cui un’Operazione Successiva sia soggetta a condizioni sospensive da parte di competenti autorità antitrust o regolamentari le quali richiedano che TE riduca le proprie prerogative e diritti
in termini di governance in Telco e/o in TI e, nonostante l’esistenza di tali condizioni sospensive, TE decida di proseguire nel perfezionamento dell’Operazione Successiva, TE sarà obbligata ad adempiere a tali condizioni sospensive e le Parti concorderanno in buona fede le modifiche al presente Patto Parasociale che, nell’assicurare l’adempimento a tali condizioni sospensive, preservino nella massima misura possibile lo spirito generale che sottende al presente Patto Parasociale.
4.2 Supporto finanziario in favore di Xxxxx
Senza che ciò comporti alcuna garanzia verso Telco o il pool di banche, di volta in volta finanziatrici (gli "Istituti Finanziatori"), le Parti hanno:
(i) confermato la propria disponibilità al supporto finanziario di Xxxxx;
(ii) concordato tra loro le modalità per procedere a tale supporto finanziario; in particolare le Parti hanno concordato di fare quanto possibile per supportare Telco, ciascuna in misura proporzionale rispetto alla partecipazione detenuta in Telco. Le Parti hanno altresì convenuto che dette risorse finanziarie dovranno essere rese disponibili mediante un finanziamento soci o altro adeguato strumento finanziario che sia concordato dalle Parti.
È altresì previsto che, nel caso in cui una o più Parti si rifiutino di mettere a disposizione di Telco le risorse finanziarie di rispettiva pertinenza (la "Parte Dissenziente"), le altre Parti avranno diritto - in misura proporzionale rispetto alle relative partecipazioni in Telco - di integrare la porzione non contribuita dalla/e Parte/i Dissenziente/i. Nel caso in cui la Parte Dissenziente sia un Azionista di Telco di Classe A, tale diritto spetterà e sarà esercitabile unicamente dagli altri Azionisti di Classe A che non siano Parte Dissenziente.
4.3 Disposizioni relative alle attività nel mercato brasiliano
Al fine di dare attuazione alle restrizioni imposte nell’Approvazione ANATEL, le Parti hanno convenuto di introdurre delle specifiche disposizioni relative alle attività svolte da TI e TE nel mercato delle telecomunicazioni brasiliano. In particolare, finché saranno in vigore tali restrizioni e limitazioni regolamentari:
(a) TE e gli amministratori/funzionari designati da TE non parteciperanno, né voteranno né eserciteranno il veto nelle assemblee, nei consigli di amministrazione e nei comitati di Telco e TI o di ogni altra società direttamente o indirettamente controllata da TI aventi ad oggetto materie relative allo svolgimento di attività di telecomunicazioni nel mercato brasiliano. Inoltre, TE non indicherà amministratori o funzionari di società con sede in Brasile direttamente o indirettamente controllate da TI e che forniscano servizi di telecomunicazioni nel mercato brasiliano ovvero di società con sede in Brasile direttamente o indirettamente controllanti tali fornitori di servizi di telecomunicazione;
(b) TE farà in modo che le proprie società controllate che prestino servizi di telecomunicazioni nel mercato brasiliano non entrino in determinati rapporti con le società direttamente o indirettamente controllate da TI che prestino servizi di telecomunicazioni nel mercato brasiliano, qualora i termini e condizioni di tali rapporti differiscono da quelle contemplate dalle norme brasiliane applicabili ai servizi di telecomunicazioni;
(c) TE non eserciterà controllo diretto o indiretto su alcuna società direttamente o indirettamente controllata da TI in Brasile (ai sensi della nozione di controllo applicabile secondo le norme brasiliane in tema di telecomunicazioni), anche se TE eserciti il diritto di acquistare azioni di Telco;
(d) le Parti daranno istruzioni ai membri del Consiglio di Amministrazione di Telco nominati da ciascuna di loro, nonchè ai membri del Consiglio di Amministrazione di TI nominati da Telco affinché (i) siano predisposti dei separati ordini del giorno per le riunioni dei consigli di amministrazione di Telco, TI, Telecom Italia International
N.V. o di ogni altra società con sede fuori dal Brasile direttamente o indirettamente controllata da TI con investimenti nel settore brasiliano delle telecomunicazioni nelle quali è consentita la partecipazione degli amministratori designati da TE e per le riunioni nelle quali la partecipazione degli amministratori designati da TE non è permessa trattandosi di materie relative alle attività svolte dalle società direttamente o indirettamente controllate da TI nella prestazione di servizi di telecomunicazioni nel mercato brasiliano e (ii) nel rispetto di adeguati obblighi di riservatezza, sia consegnata ai funzionari designati di XXX Xxxxxxx S.A. e XXX Xxxxxxxx S.A. una copia degli ordini del giorno e dei verbali delle riunioni ai fini della loro consegna da parte di questi al regolatore dei servizi di telecomunicazioni brasiliani entro il termine di 30 giorni.
Le restrizioni e limitazioni saranno applicabili sino alla scadenza del termine o alla cessazione del Patto Parasociale per qualsiasi altra ragione. TE prende inoltre atto che le restrizioni imposte permarranno in caso di Scissione di Telco ai sensi del Patto Parasociale.
Le Parti hanno altresì convenuto di modificare lo Statuto Telco, prevedendo che, fintantoché sussistano le applicabili restrizioni e limitazioni regolamentari in Brasile, (a) i titolari di Azioni B non avranno diritto di partecipare e votare nelle assemblee relative a qualsiasi materia riguardante le attività delle società direttamente o indirettamente controllate da TI che prestino servizi di telecomunicazioni in Brasile e (b) nessun amministratore designato dai titolari di Azioni B partecipi o voti nelle riunioni del consiglio di amministrazione – o di qualsiasi comitato interno – riguardanti attività svolte o da svolgersi nel mercato brasiliano delle telecomunicazioni da società direttamente o indirettamente controllate da TI.
Tali modifiche sono state recepite ed introdotte nello Statuto Telco con delibera dell’assemblea dei soci del 20 novembre 2007.
4.4 Previsioni specifiche relative ai fornitori di servizi di telecomunicazione di TI e TE nel mercato Argentino
TE controlla società (compresa Telefónica de Argentina S.A.) che svolgono in Argentina le medesime attività di, o attività similari a quelle svolte da, rispettivamente, Sofora Telecomunicaciones S.A., Nortel Inversora S.A., Telecom Argentina S.A., Telecom Personal S.A., Telecom Italia Sparkle S.p.A., Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A., Lan Med Nautilus Ltd. e Latin American Nautilus Argentina, S.A.
In data 10 dicembre 2010 le Parti hanno sottoscritto il Quarto Accordo Integrativo per riflettere nel Patto Parasociale le previsioni del Compromiso sottoscritto in data 6 ottobre 2010 dalle Parti, Telco, alcune società controllate da TE, TI, Telecom Italia International NV e alcune altre società controllate da TI. Il Compromiso è stato sottoscritto al fine di porre termine ad alcuni procedimenti amministrativi e giudiziali sorti in Argentina tra Telco e i suoi soci, da una parte, e l’Autorità Antitrust Argentina (la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia), dall’altra parte, in connessione all’acquisizione da parte di Telco della partecipazione in TI, originariamente detenuta tramite Olimpia S.p.A., e alla sottoscrizione del Patto Parasociale.
Con la sottoscrizione del Quarto Accordo Integrativo, relativamente alle attività svolte in Argentina, in conformità con la disciplina antitrust ivi applicabile, nei mercati delle telecomunicazioni, Internet, dati, radio, media e servizi sostitutivi di quelli appena menzionati in modo concomitante da (a) TE o società da questa controllate; e (b) TI, Telecom Italia International N.V., Telecom Italia Sparkle S.p.A., Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A., Lan Med Nautilus Ltd., Latin American Nautilus Argentina, S.A., Sofora Telecomunicaciones S.A., Nortel Inversora S.A., Telecom Argentina S.A. o Telecom Personal S.A. (le "Attività nel Mercato Argentino"), e fintantoché il Compromiso sia in vigore in conformità a quanto previsto dalla sua Clausola Nove (Vigencia), le Parti hanno stabilito che:
(i) TE, con riferimento all’assemblea degli azionisti, così come qualsiasi persona da essa designata quale componente, rispettivamente, dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi, dei collegi sindacale/consigli di sorveglianza e/o qualsiasi persona designata da TE come dirigente o membro di qualsiasi altro organo sociale con simili funzioni di Telco e/o di qualsiasi altra società direttamente o indirettamente controllata o partecipata da Telco o TI, ivi incluse Sofora Telecomunicaciones S.A., Nortel Inversora S.A., Telecom Argentina S.A. e Telecom Personal S.A., non può partecipare, votare o porre il proprio veto in relazione a qualsiasi materia relativa alle Attività nel Mercato Argentino svolte da queste società. Ai fini del presente paragrafo con il termine "partecipare" si intende la presenza diretta o indiretta, di persona o attraverso rappresentanti legali o dipendenti, o con qualsiasi mezzo di comunicazione, quali conferenze telefoniche e/o altri mezzi elettronici o telematici;
(ii) TE non può designare alcun componente del consiglio di amministrazione, dirigente, componente del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza, così come alcun funzionario o alcun componente di qualunque altro organo sociale che svolga funzioni simili, in società che svolgono Attività nel Mercato Argentino direttamente o indirettamente controllate da TI e dalle società da questa controllate;
(iii) in caso di scissione di Telco, le condizioni imposte a TE nei confronti di TI e delle società da questa controllate o di questa controllanti (se esistenti), nonché le limitazioni nei rapporti tra le società controllate da TE e TI che svolgono Attività nel Mercato Argentino, rimangono in vigore a tutti gli effetti;
(iv) qualunque modifica del Patto Parasociale o dello Statuto di Telco che riguardi il Compromiso e/o che abbia un impatto sul mercato argentino, deve essere oggetto di preventiva approvazione da parte della Autorità Antitrust Argentina, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia;
(v) in conformità alla legge argentina, TE non può esercitare il controllo diretto o indiretto su alcuna società controllata da TI che svolga Attività nel Mercato Argentino, anche nel caso di esercizio da parte di TE dei diritti di cui ai successivi punti 5 e 10;
(vi) lo Statuto di Telco sia modificato al fine di prevedere che, fintantoché le limitazioni e le restrizioni assunte nei confronti delle Autorità argentine siano efficaci, (A) i titolari di Azioni B non abbiano diritto di voto con
riferimento a qualunque materia relativa alle attività delle società direttamente o indirettamente controllate da TI e che svolgono Attività nel Mercato Argentino, incluse Sofora Telecomunicaciones S.A., Nortel Inversora S.A., Telecom Argentina S.A. e Telecom Personal S.A., e conseguentemente che i titolari di Azioni B non abbiano il diritto di partecipare alle assemblee quando tali delibere debbano essere discusse e/o votate; (B) gli amministratori tratti dalla lista presentata dai soci titolari di Azioni B e i dirigenti nominati su richiesta dei titolari di Azioni B non possano partecipare alle discussioni aventi ad oggetto le Attività nel Mercato Argentino svolte o da svolgersi da parte di TI, Telecom Italia International N.V. o da società direttamente o indirettamente controllate da TI o Telecom Italia International N.V. che svolgono Attività nel Mercato Argentino, comprese Sofora Telecomunicaciones S.A., Nortel Xxxxxxxxx S.A., Telecom Argentina S.A. e Telecom Personal S.A., e, conseguentemente, non possano votare o porre il veto sulle materie poste all’ordine del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione, o di qualsivoglia comitato interno od altro organo sociale avente simili competenze, che concernano gli argomenti sopra indicati; e (C) prima di qualsiasi riunione del consiglio di amministrazione di Telco, ove tra i temi da trattare vi siano materie relative alle Attività nel Mercato Argentino, il presidente del consiglio di amministrazione, così come qualsiasi altra persona addetta alla preparazione degli ordini del giorno, debba preparare due ordini del giorno come segue: (i) un ordine del giorno per la riunione in cui gli amministratori tratti dalla lista presentata dai titolari di Azioni B sono ammessi a partecipare, e (ii) un altro ordine del giorno per la riunione in cui gli amministratori tratti dalla lista presentata dai titolari di Xxxxxx B non sono ammessi a partecipare. Le riunioni in cui gli amministratori tratti dalla lista presentata dai titolari di Azioni B non sono ammessi a partecipare sono quelle in cui vengono trattate questioni relative alle Attività nel Mercato Argentino di TI e delle società direttamente o indirettamente controllate da TI che svolgono Attività nel Mercato Argentino.
(vii) TE non può nominare in Telco e in TI persone che siano anche membri del consiglio di amministrazione o dipendenti di Telefónica de Argentina S.A. o di Telefónica Móviles Argentina S.A.
5. Dismissione di beni rilevanti di TI o modifiche rilevanti nella strategia di TI
Nel caso in cui (i) TI effettui dismissioni sotto qualsiasi forma di cespiti esteri - dalla stessa detenuti direttamente o indirettamente - di valore superiore a Euro 4 miliardi per operazione (o serie di operazioni intercorse in relazione agli stessi beni nel periodo di 12 mesi) o (ii) TI concluda alleanze strategiche di rilievo con qualsiasi Operatore Telefonico; in tali casi TE avrà il diritto di far pervenire nei 30 giorni successivi una Comunicazione di Scissione alle altre Parti, le quali saranno tenute ad attuare la Scissione nelle modalità descritte nel precedente paragrafo 3.3.
6. Stand still su azioni TI
Il Patto Parasociale prevede l’impegno delle Parti per l’intera durata del Patto Parasociale a non sottoscrivere o partecipare, direttamente o indirettamente, anche attraverso parti correlate alle Parti ai sensi dell’art. 109 del TUF (le "Parti Correlate") a qualsivoglia accordo, anche verbale, riguardante le Azioni TI con Diritto di Voto (come di seguito definite) dai quali possa derivare la circostanza che le Parti, Telco e le Parti Correlate, considerate nel loro complesso, possiedano un numero di azioni TI che conferiscano diritti di voto nelle materie elencate all’art. 105 del TUF o qualsivoglia diritto di opzione, obbligazioni convertibili, warrants, derivati, che garantiscano il diritto di sottoscrivere od acquistare azioni TI con diritto di voto nelle materie elencate all’art.
105 TUF (collettivamente, le "Azioni TI con Diritto di Voto") eccedente il 30%, soglia rilevante ai fini dell’offerta pubblica obbligatoria ai sensi dell’art. 109 del TUF (la "Soglia").
Fermo restando quanto precede, il Patto Parasociale dispone che, per tutta la durata del medesimo, TE non potrà acquistare Azioni TI con Diritto di Voto a mezzo di qualsivoglia operazione, anche tramite derivati, warrants, diritti di opzione ovvero operazioni di prestito titoli. Tuttavia, tale limitazione non sarà applicabile nel caso in cui qualsiasi persona o entità (che agisca, direttamente o indirettamente, da sola o di concerto con altre Parti Correlate) acquisti ovvero annunci la sua intenzione di acquistare ovvero si impegni ad acquistare Azioni TI con Diritto di Voto o il diritto di acquistare Azioni TI con Diritto di Voto o ancora il diritto di esprimere il voto inerente le Azioni TI con Diritto di Voto per una ammontare di Azioni TI con Diritto di Voto superiore al 10% del capitale sociale con diritto di voto di TI (considerando ai fini del computo le Azioni TI con Diritto di Voto detenute da qualsiasi Parte Correlata che agisca di concerto con tale persona o entità), anche tramite derivati, warrants, diritti di opzione ovvero operazioni di prestito titoli (l’"Acquisto oltre il 10%").
In aggiunta e senza pregiudizio per quanto sopra disposto anche con riferimento al divieto di acquistare Azioni TI con Diritto di Voto tali da superare la Soglia, l’acquisizione delle Azioni TI con Diritto di Voto sarà consentita a ciascun Azionista A per un numero di Azioni TI con Diritto di Voto proporzionale alla percentuale detenuta da ciascun Azionista A nel capitale sociale di Telco ma nei limiti della Soglia (gli "Interessi Rilevanti in TI"). La medesima previsione si applica anche a TE nel caso in cui la stessa acquisti Azioni TI con Diritto di Voto a seguito di un Acquisto oltre il 10%.
Ai fini di cui sopra il Patto Parasociale prevede degli obblighi di informazione delle Parti in merito a ciascuna ulteriore acquisizione di Azioni TI con Diritto di Voto e circa il numero di Azioni TI con Diritto di Voto possedute dalle Parti al termine di ciascun trimestre di calendario.
Il Patto Parasociale prevede inoltre che, nel caso in cui la violazione di una delle Parti delle disposizioni in materia di stand still causi il superamento della Soglia e, quindi, il sorgere dell’obbligo di lanciare un’offerta pubblica obbligatoria ai sensi dell’art. 109 del TUF, tale Parte si impegna (i) a manlevare e tenere indenne le altre Parti da qualsivoglia danno, perdita, costo e spesa derivante da tale violazione, (ii) ad assumersi la totale responsabilità dell’offerta pubblica obbligatoria, se necessaria, o della vendita della partecipazione in eccedenza, per quanto possibile e (iii) a sostenere tutti i costi connessi con l’offerta pubblica obbligatoria e tutti gli altri costi (inclusi i costi di consulenza) sostenuti dalle altre Parti.
TE si è inoltre impegnata a non acquistare Azioni TI con Diritto di Voto, nel caso in cui la stessa eserciti l’Opzione per la Scissione e per un anno successivo al perfezionamento di detta scissione. Tuttavia tale limitazione verrà meno nel caso in cui venga effettuato un Acquisto oltre il 10%.
Con lettera inviata in data 7 novembre 2013, TE ha chiesto alle altre Parti, che hanno accettato, di poter procedere, in deroga a quanto previsto dall’art. 7 del Patto Parasociale, avente ad oggetto l’accordo di "Stand Still", alla sottoscrizione di una quota massima pari al 10,34% del prestito obbligazionario convertendo in azioni ordinarie TI collocato in data 8 novembre 2013 da TI, al solo fine di poter limitare la diluizione della quota di partecipazione che la stessa TE detiene in trasparenza nel capitale sociale ordinario di TI.
7. Aumenti di capitale di Telco
Fermo restando quanto sopra indicato in relazione all’Ulteriore Aumento di Capitale, nel caso di aumenti di capitale di Telco, gratuiti o a pagamento senza esclusione del diritto di opzione, gli Azionisti A avranno il diritto di opzione, e contestuale prelazione sull’eventuale inoptato, sulle Azioni A, gli azionisti titolari di Azioni B ("Azionisti B") avranno il diritto di opzione, e contestuale prelazione sull’eventuale inoptato, sulle Azioni B. Qualora dopo l’esercizio del diritto di opzione e di prelazione da parte degli Azionisti A rimangano Azioni A non sottoscritte, tali azioni potranno essere sottoscritte, mediante esercizio del diritto di opzione e prelazione, da parte degli Azionisti B in proporzione alle rispettive partecipazioni rispetto al numero totale di Azioni B emesse da Telco, previa conversione automatica delle sopradette Azioni A in ragione di un rapporto di conversione di una Azione B di nuova emissione per ogni Azione A sottoscritta. Qualora dopo l’esercizio del diritti di opzione e prelazione da parte dei titolari di Azioni B rimangano Azioni B non sottoscritte, tali azioni potranno essere sottoscritte, per mezzo dell’esercizio del diritto di opzione e prelazione, da parte degli Azionisti A in proporzione alle rispettive partecipazioni rispetto al numero totale di Azioni A emesse da Telco, previa conversione automatica delle sopradette Azioni B in ragione di un rapporto di conversione di una Azione A di nuova emissione per ogni Azione B sottoscritta.
8. Trasferimento delle Azioni Telco – principi ed esenzioni
Il Patto Parasociale disciplina i trasferimenti delle Azioni Telco, prevedendo che qualora una delle Parti intenda trasferire, a qualsiasi titolo, Azioni Telco o qualsivoglia diritto ad esse relativo, debba essere osservata l’apposita procedura prevista nel Patto Parasociale (e riflessa nello Statuto Telco) fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti a scissioni non proporzionali di Telco, a fusioni per incorporazione di società interamente possedute, a fusioni tra società interamente possedute controllanti o controllate dal medesimo azionista e, più in generale, per i trasferimenti in favore di società interamente possedute, controllanti o controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., fermo restando che in tali casi il trasferimento dovrà intendersi risolutivamente condizionato al verificarsi dell’eventuale successivo cambiamento del controllo sulle predette società. Sono altresì esentate dall’applicazione della procedura che segue le operazioni derivate o di prestiti titoli, sempreché tali operazioni non pregiudichino i diritti delle altre Parti derivanti dal Patto Parasociale, o dallo Statuto Telco e che l’Azionista trasferente riacquisti la piena proprietà o possesso delle Azioni Telco alla scadenza delle predette operazioni e mantenga medio tempore i diritti amministrativi e patrimoniali sulle predette azioni. Le limitazioni di seguito indicate non si applicheranno altresì al trasferimento di Xxxxxx A a favore di TE a seguito dell’esercizio dell’Opzione di Acquisto di TE.
8.1. Trasferimento delle Azioni A
Al di fuori delle ipotesi di esenzione che precedono, ogni qual volta un Azionista A intenda trasferire le Azioni A (il "Socio Trasferente Azioni A") ad un terzo potenziale acquirente anche socio di Telco (il "Potenziale Acquirente Azioni A"), dovrà preventivamente offrire le stesse in prelazione (a parità di condizioni) agli altri Azionisti A e successivamente, al ricorrere dei presupposti di seguito indicati, agli Azionisti B (il "Diritto di Prelazione") nel rispetto dell’apposita procedura prevista nel Patto Parasociale. Gli Azionisti A potranno acquistare le Azioni A offerte in prelazione in proporzione al numero delle Azioni A da ciascuno di essi possedute rispetto al numero totale di Azioni A emesse da Telco; gli Azionisti B potranno acquistare le Azioni A offerte loro
in prelazione in proporzione al numero delle Azioni B da ciascuno di essi possedute rispetto al numero totale di Azioni B emesse da Telco.Le Azioni A che eventualmente residuino ad esito delle procedure sopra descritte (le "Azioni A Invendute") potranno essere trasferite dal Socio Trasferente Azioni A al Potenziale Acquirente Azioni A, entro 15 giorni. Tuttavia, qualora il Potenziale Acquirente Xxxxxx A non accetti di comprare le sole Azioni A Invendute, in tal caso il Socio Trasferente Azioni A avrà diritto di vendere al Potenziale Acquirente Azioni A tutte le Azioni A originariamente offerte in prelazione agli Azionisti.
8.2. Trasferimento delle Azioni B
Sempre al di fuori delle ipotesi di esenzione, qualora sia un Azionista B a voler trasferire le proprie Azioni B (il "Socio Trasferente Azioni B") ad un terzo potenziale acquirente anche socio di Xxxxx (il "Potenziale Acquirente Azioni B"), dovrà preventivamente offrire le stesse (a parità di condizioni) a tutti gli altri Azionisti A e B, nel rispetto dell’apposita procedura prevista nel Patto Parasociale. Le Azioni B che eventualmente residuino ad esito delle procedure sopra descritte (le "Azioni B Invendute") potranno essere trasferite dal Socio Trasferente Azioni B al Potenziale Acquirente Azioni B, entro 15 giorni. Tuttavia, qualora il Potenziale Acquirente Azioni B non accetti di comprare le sole Azioni B Invendute, in tal caso il Socio Trasferente Azioni B avrà diritto di vendere al Potenziale Acquirente Azioni B tutte le Azioni B originariamente offerte in prelazione agli Azionisti.
8.3. Trasferimento delle Azioni C
Al di fuori delle ipotesi di esenzione che precedono, ogni qual volta un azionista che detiene Azioni C ("Azionisti C") intenda trasferire le Azioni C (il "Socio Trasferente Azioni C") ad un terzo potenziale acquirente anche socio di Telco (il "Potenziale Acquirente Azioni C"), dovrà preventivamente offrire le stesse in prelazione (a parità di condizioni) agli altri Azionisti C e successivamente, al ricorrere dei presupposti di seguito indicati, agli Azionisti B e agli Azionisti A nel rispetto dell’apposita procedura prevista nel Patto Parasociale. Gli Azionisti C potranno acquistare le Azioni C offerte in prelazione in proporzione al numero delle Azioni C da ciascuno di essi possedute rispetto al numero totale di Azioni C emesse da Telco; gli Azionisti B potranno acquistare le Azioni C offerte loro in prelazione in proporzione al numero delle Azioni B da ciascuno di essi possedute rispetto al numero totale di Azioni B emesse da Telco; gli Azionisti A potranno acquistare le Azioni C offerte loro in prelazione in proporzione al numero delle Azioni A da ciascuno di essi possedute rispetto al numero totale di Azioni A emesse da Telco. Le Azioni C che eventualmente residuino ad esito delle procedure sopra descritte (le "Azioni C Invendute") potranno essere trasferite dal Socio Trasferente Azioni C al Potenziale Acquirente Azioni C, entro 15 giorni. Tuttavia, qualora il Potenziale Acquirente Azioni C non accetti di comprare le sole Azioni C Invendute, in tal caso il Socio Trasferente Azioni C avrà diritto di vendere al Potenziale Acquirente Azioni C tutte le Azioni C originariamente offerte in prelazione agli Azionisti.
8.4. Altre disposizioni in materia di trasferimento di Azioni Telco
Il Patto Parasociale dispone che nell’ipotesi in cui il trasferimento delle Azioni Telco non preveda un corrispettivo in denaro ovvero non lo preveda integralmente in denaro, il prezzo al quale gli Azionisti di Telco potranno acquistare le azioni loro offerte in prelazione sarà determinato di comune accordo dall’Azionista che intenda trasferire le azioni e gli Azionisti che abbiano esercitato la prelazione e, in caso di mancato accordo, sarà determinato in base a criteri predeterminati (sulla base del patrimonio netto rettificato tenuto conto della medie aritmetiche dei prezzi ufficiali di borsa delle Azioni TI nei 30 giorni precedenti la data di offerta in prelazione) su cui, in caso di contestazioni, si baserà l’esperto eventualmente nominato dall’Autorità giudiziaria.
Rimane inoltre pattuito tra le Parti che (i) tutti i trasferimenti di Azioni Telco previsti ai sensi del Patto Parasociale sono soggetti alle applicabili disposizioni antitrust e/o regolamentari e che (ii) i trasferimenti effettuati in violazione delle disposizioni del Patto Parasociale in materia di trasferimento di Azioni Telco saranno inefficaci e non opponibili nei confronti di Telco.
8.5. Diritto di co-vendita (tag along)
Fermo restando quanto precede in materia di trasferimento di Azioni Telco, qualora uno o più Azionisti di Telco (congiuntamente il "Socio Rilevante") (i) intendano trasferire anche in una o più volte, un numero di Azioni Telco pari ad almeno il 30% del capitale sociale di Telco (la "Quota Rilevante") ad un terzo potenziale acquirente (o a più terzi potenziali acquirenti che siano appartenenti al medesimo gruppo o legati da rapporti di controllo o collegamento tra loro ex art. 2359 c.c. o che agiscano di concerto ex art. 109 TUF per l’acquisto della Quota Rilevante), e (ii) alla scadenza del termine di esercizio nessuno degli altri Azionisti eserciti il Diritto di Prelazione ovvero, nonostante l’esercizio del Diritto di Prelazione sia ancora pendente l’offerta da parte del terzo per una quota pari ad almeno la Quota Rilevante, l’Azionista (o gli Azionisti) che non abbia esercitato il Diritto di Prelazione (il "Socio Inoptante"), avrà il diritto di trasferire al terzo potenziale acquirente (a parità di condizioni) le proprie Azioni Telco ("Diritto di Covendita"). Qualora il trasferimento da parte del Socio Rilevante riguardi solo una parte delle Azioni Telco dallo stesso possedute, il Diritto di Covendita spetterà al
Socio Inoptante nella medesima proporzione esistente fra il numero di Azioni Telco da trasferirsi da parte del Socio Rilevante ed il totale delle azioni possedute dal Socio Rilevante.
Il Socio Inoptante che intenda esercitare il Diritto di Covendita dovrà darne comunicazione scritta con le modalità e nei termini previsti per l’esercizio del Diritto di Prelazione e per l’effetto sarà obbligato a vendere le azioni (nel numero sopra determinato) libere da ogni vincolo, gravame o diritto in favore di terzi, al terzo potenziale acquirente.
Il Socio Rilevante dovrà far sì che il terzo potenziale acquirente (a) accetti incondizionatamente la proposta di vendita di ciascun Socio Inoptante senza poter richiedere al riguardo alcuna dichiarazione e/o garanzia ad eccezione delle garanzie attinenti (ai) alla titolarità delle azioni di proprietà del Socio Inoptante ed alla capacità di disporne liberamente e (aii) al fatto che le azioni siano libere da ogni vincolo, gravame o diritto in favore di terzi; e (b) acquisti tutte le azioni (nel numero sopra determinato) oggetto della proposta di vendita di ciascun Socio Inoptante.
Il trasferimento delle azioni da parte del Socio Rilevante e degli altri Soci Inoptanti dovrà avvenire in un unico contesto, con contestuale pagamento del prezzo, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta di vendita.
Qualora nessun Azionista abbia esercitato il Diritto di Prelazione né il Diritto di Covendita, il Socio Rilevante potrà trasferire le proprie azioni al terzo acquirente a condizione che: (a) il trasferimento avvenga alle medesime condizioni indicate agli altri Azionisti e (b) il trasferimento avvenga entro 15 giorni (termine che sarà ragionevolmente esteso qualora vi siano obblighi di comunicazione preventiva od autorizzazione da parte di un’autorità), restando inteso che il predetto termine si considererà rispettato qualora entro la relativa scadenza il Socio Rilevante abbia perfezionato con il terzo potenziale acquirente un contratto di compravendita ad efficacia differita (per non oltre 6 mesi) o condizionata esclusivamente all’ottenimento di autorizzazioni richieste dalla legge o da regolamenti.
9. Diritto di Riscatto
Premesso che l’adesione da parte di Telco ad eventuali offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute da Telco in TI è soggetta all’autorizzazione assembleare ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile e dell’art. 10.1 dello Statuto Telco, il Patto Parasociale richiama quanto previsto all’art. 28 dello Statuto Telco che prevede che ciascuna Azione Telco (sia Xxxxxx A che Azione B che Azione C) sia riscattabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2437-sexies del codice civile (il "Diritto di Riscatto") da parte dell’azionista (o degli azionisti) dissenziente nell’assemblea ordinaria di Telco chiamata ad autorizzare l’adesione da parte di Telco ad eventuali offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute da Telco in TI. Il Diritto di Xxxxxxxx potrà essere esercitato solo per tutte le azioni di Telco detenute dagli altri Azionisti, nel rispetto della procedura dettata nello statuto di Telco al prezzo indicato all’art. 28.3(iv) dello Statuto Telco in misura pari al patrimonio netto rettificato di Telco, diviso per il numero totale delle sue azioni. Il patrimonio netto rettificato di Telco sarà a tal fine determinato tenuto conto del maggiore tra (i) il corrispettivo offerto per le azioni TI oggetto dell’offerta pubblica d’acquisto, e (ii) il prezzo delle azioni detenute in TI calcolato sulla base delle medie aritmetiche dei prezzi ufficiali di borsa nei 30 giorni precedenti alla data la data della comunicazione di esercizio del Diritto di Riscatto.
10. Altre pattuizioni con riferimento ad eventuali trasferimenti di Azioni Telco e Azioni TI
Il Patto Parasociale prevede poi che ciascuna Parte si impegni a far si che gli eventuali trasferimenti di Azioni Telco in favore di Investitori Italiani Qualificati (intendendosi per "Investitori Italiani Qualificati" le società o i soggetti, diversi da Operatori Telefonici, che siano primari e qualificati investitori italiani istituzionali o privati) o di soggetti diversi dalle Parti medesime (nel rispetto delle procedure previste nello Statuto Telco) nonché la sottoscrizione di Azioni Telco da parte di Investitori Italiani Qualificati (nel rispetto delle procedure previste nello Statuto Telco) siano sospensivamente condizionati all’adesione da parte di detti soggetti al Patto Parasociale.
Il Patto Parasociale prevede inoltre l’obbligo (i) di MB, AG e IS di non sollecitare offerte da parte di Operatori Telefonici aventi ad oggetto l’eventuale acquisto o sottoscrizione di Azioni Telco e Azioni TI e/o l’acquisto di Beni Stranieri Rilevanti di TI e/o alleanze strategiche con TI, informando per quanto possibile TE delle eventuali offerte non sollecitate ricevute, e (ii) di MB e IS ad astenersi dal fornire qualsiasi servizio di consulenza o finanziamento in favore di Operatori Telefonici connesso all’acquisizione o sottoscrizione da parte di tali Operatori Telefonici di Azioni Telco ed Azioni TI, e/o connesso all’acquisizione da parte di qualsiasi Operatore Telefonico di Beni Stranieri Rilevanti di TI e/o connesso ad alleanze strategiche tra TI e qualsiasi Operatore Telefonico.
Le Parti hanno infine convenuto che, senza pregiudizio per la previsione di Standstill che, in ogni caso, rimane pienamente valida ed efficace, tali restrizioni non si applicheranno ad alcuna operazione sulle azioni di TI rientranti nello scopo dei servizi di investimento – come definiti all’articolo 1, comma 5, lettere da (b) a (e) del Decreto Legislativo n. 58/1998 – forniti da MB, AG e IS e/o da qualsiasi società dei loro rispettivi gruppi in favore di un Operatore Telefonico nell’ordinaria attività d’impresa, a condizione che l’operazione in questione non riguardi Azioni TI con Diritto di Voto superiori al 2% del Capitale di TI con Diritto di Voto.
11. Durata
Il Patto Parasociale, avente originariamente una durata di tre (3) anni a decorrere dal 29 febbraio 2012 e sino al 28 febbraio 2015 (la "Data di Scadenza"), per effetto del rinnovo sottoscritto in data 27 febbraio 2015 ha durata sino al 30 giugno 2015, ovvero, se anteriore, sino alla data di efficacia della Scissione Finale.
Il Patto Parasociale prevede altresì che ciascuna Parte potrà richiedere in forma scritta alle altre Parti (l’"Opzione di Scissione") che venga data esecuzione ad una scissione non-proporzionale di Telco (la "Scissione Finale") nei seguenti periodi: (i) dal 15 giugno 2014 al 30 giugno 2014 (la "Prima Finestra di Scissione"), ovvero (ii) dall’1 febbraio 2015 al 15 febbraio 2015 (la "Seconda Finestra di Scissione"); ovvero (iii) nella Prima Finestra Prorogata di Scissione (come di seguito definita), ovvero (iv) nella Seconda Finestra Prorogata di Scissione (come di seguito definita) (tutti i suddetti periodi le "Finestre di Scissione"). Il Patto Parasociale prevede che l’esercizio dell’Opzione di Scissione sia disciplinato come segue.
Qualora, al verificarsi della Prima Finestra di Scissione, l’Opzione di Acquisto di TE sia stata esercitata ma il Closing di TE non sia stato ancora effettuato, allora nessuna delle Parti potrà esercitare l’Opzione di Scissione fino al completamento del Closing di TE. In tal caso, qualora il Closing di TE non si sia ancora verificato alla Data di Xxxxxxx Xxxxxx, le Parti potranno esercitare l’Opzione di Scissione nel periodo intercorrente tra la Data di Termine Ultimo e il quindicesimo giorno di calendario ad essa successivo (la "Prima Finestra Prorogata di Scissione").
Qualora, al verificarsi della Seconda Finestra di Scissione, l’Opzione di Acquisto di TE sia stata esercitata ma il Closing di TE non sia stato ancora effettuato, allora nessuna delle Parti potrà esercitare l’Opzione di Scissione fino al completamento del Closing di TE. In tal caso, qualora il Closing di TE non si sia ancora verificato alla Data di Termine Ultimo, le Parti potranno esercitare l’Opzione di Scissione nel periodo intercorrente tra la Data di Termine Ultimo e il quindicesimo giorno di calendario ad essa successivo (la "Seconda Finestra Prorogata di Scissione").
Inoltre, nel caso in cui la Seconda Finestra Prorogata di Scissione dovesse cadere in un periodo successivo alla Data di Scadenza ovvero la procedura per la Scissione Finale dovesse cadere in un periodo successivo alla Data di Scadenza (come eventualmente prorogata), allora le Parti concorderanno una proroga del termine di durata del Patto Parasociale mantenendone il medesimo contenuto e le medesime condizioni fino alla data di efficacia della Scissione Finale.
Il Patto Parasociale dispone inoltre che, qualora una qualsiasi tra AG, IS o MB eserciti l’Opzione di Scissione durante una Finestra di Scissione, (x) l’Opzione di Scissione, benché valida a tutti gli effetti, rimarrà sospesa sino al quinto giorno lavorativo successivo al termine della relativa Finestra di Scissione durante la quale sia stata esercitata l’Opzione di Scissione (il "Periodo di Sospensione") e (y) TE avrà diritto di esercitare l’Opzione di Acquisto di TE nei confronti delle Parti che non abbiano esercitato l’Opzione di Scissione, nel qual caso la procedura per la Scissione Finale e la procedura per l’Opzione di Acquisto di TE procederanno in parallelo, e nei confronti delle Parti che non abbiano esercitato l’Opzione di Scissione si applicherà la disciplina di cui al precedente paragrafo 2.4, lettera B.
Ciascuna Parte potrà esercitare l’Opzione di Scissione mediante invio di una comunicazione scritta alle altre Parti (la "Comunicazione Finale") in una qualsiasi Finestra di Scissione. In tal caso le Parti, salvo il rispetto del Periodo di Sospensione, saranno obbligate a dare corso alla Scissione entro un ragionevole periodo di tempo e comunque non oltre sei (6) mesi dalla data della Comunicazione Finale, ovvero, qualora l’operazione debba essere preventivamente autorizzata, entro sei (6) mesi dalla data in cui sia concessa tale autorizzazione. Qualora la Scissione sia richiesta da una o più Parti negli ultimi cinque (5) giorni di una qualsiasi delle Finestre di Scissione, detto periodo sarà esteso sino al quinto giorno di calendario successivo al termine della rispettiva Finestra di Scissione.
In ogni caso in cui una parte uscente abbia trasmesso alle altre Parti una Comunicazione Finale, il Patto Parasociale continuerà a vincolare detta parte uscente sino alla Data di Scadenza (come eventualmente prorogata) ovvero, se antecedente, sino alla data in cui sia completata la Scissione. Il Patto Parasociale continuerà invece ad essere produttivo di effetti nei confronti delle altre Parti sino alla Data di Scadenza (come eventualmente prorogata).
Come anticipato nelle premesse M e seguenti, in data 16 giugno 2014, AG (anche in nome e per conto delle società da questa controllate), IS e MB hanno esercitato l’Opzione di Scissione inviando alle altre Parti e per conoscenza a Telco la Comunicazione Finale. Stante l’avvenuto esercizio dell’Opzione di Scissione da parte di AG, IS e MB, sino al completamento della Scissione Finale, soggetta al rilascio delle prescritte autorizzazioni, l’Opzione di Acquisto di TE di cui al precedente paragrafo 2.4 non può essere esercitata.
In data 26 giugno 2014, il consiglio di amministrazione di Xxxxx ha approvato il progetto di Scissione Finale, per effetto della quale si determinerà l’assegnazione, in favore di quattro società beneficiarie di nuova costituzione
– ognuna interamente controllata da ciascuna delle Parti – della rispettiva quota delle Azioni TI, e segnatamente: (i) il 14,77% alla newco controllata da TE; (ii) il 4,32% a quella controllata da AG, e (iii) l’1,64% a ciascuna delle newco controllate rispettivamente da IS e da MB. Il perfezionamento della Scissione Finale è subordinato, oltre che al perfezionamento degli oneri procedurali previsti dalla disciplina applicabile, all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle seguenti Autorità: CADE (Autorità antitrust brasiliana); ANATEL (Autorità regolamentare brasiliana); CNDC (Autorità antitrust argentina) e, per quanto di competenza, IVASS (Autorità regolamentare italiana).
In data 9 luglio 2014, l’assemblea straordinaria degli azionisti di Xxxxx ha approvato il progetto di Scissione Finale.
In data 27 febbraio 2015, Xxxxx ha rimborsato integralmente il finanziamento bancario e il prestito obbligazionario mediante le risorse derivanti dai Finanziamenti Soci. Pertanto in sede di Scissione Finale a ciascuna società beneficiaria verrà attribuito, oltre al pacchetto di Azioni TI, il finanziamento soci di rispettiva competenza. In pari data è stato inoltre liberato il pegno sulle azioni TI di proprietà di Xxxxx e quindi risolto il Secondo Nuovo Accordo di Opzione.
Lo scioglimento del Patto Parasociale avverrà subordinatamente al completamento della Scissione Finale e a partire dalla sua data di efficacia.
12. Ufficio del registro delle imprese presso il quale il Patto Parasociale e l’accordo di scioglimento del Secondo Nuovo Accordo di Opzione sono stati depositati
Il Patto Parasociale è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 2 marzo 2012 (N. PRA/50428/2012, Protocollo Automatico del 2 marzo 2012).
L’accordo contenente le modifiche al Patto Parasociale convenute dalle Parti in data 24 settembre 2013 è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 27 settembre 2013 (N. PRA/356360/2013, Protocollo Automatico del 27 settembre 2013).
La lettera con cui TE ha chiesto alle altre Parti di poter procedere, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del Patto Parasociale, avente ad oggetto l’accordo di "Stand Still", alla sottoscrizione di una parte del prestito obbligazionario convertendo in azioni ordinarie TI collocato in data 8 novembre 2013 da TI è stata depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 12 novembre 2013 (N. PRA/393941/2013, Protocollo Automatico del 12 novembre 2013).
Il Secondo Nuovo Accordo di Opzione è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 29 novembre 2013 (N. PRA/408188/2013, Protocollo Automatico del 29 novembre 2013).
L’accordo di scioglimento del Secondo Nuovo Accordo di Opzione e l’accordo di rinnovo del Patto Parasociale, entrambi convenuti dalle Parti in data 27 febbraio 2015, sono stati depositati presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 4 marzo 2015 (rispettivamente N. PRA/51741/2015 e N. PRA/51828/2015, Protocollo Automatico del 4 marzo 2015).
4 marzo 2015