CONVENZIONE PER L'AVVIO DI TIROCINI CURRICOLARI n. 101620
CONVENZIONE PER L'AVVIO DI TIROCINI CURRICOLARI n. 101620
Tra l'Università Ca' Foscari Venezia, soggetto promotore, d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo", con sede in Xxxxxxxxx 0000 - 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale 80007720271, rappresentata, quale delegata del Rettore, dalla Dirigente Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx domiciliata per la funzione presso l'Università
e la azienda/ente Università degli studi di Palermo, con sede legale a Palermo (PA) in Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 X.XXX 00000000000, CF 80023730825, rappresentata, per la firma del seguente atto, da Xxxxxx Xxxxxxx (legale rappresentante), d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"
Premesso: a) che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, e dal
D.M. 142/98, tra cui le Università, possono promuovere stages/tirocini di formazione ed orientamento della durata massima di 12 mesi presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9; b) che l'organico del soggetto ospitante soddisfa i requisiti di cui all'art. 1 del DM 142/98;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1) Oggetto. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Il soggetto ospitante farà svolgere allo stagista/tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento dello stage/tirocinio.
Art. 2) Obblighi del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante si obbliga:
a) ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di stages/tirocini di formazione e orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate dal Progetto formativo e di orientamento;
b) a favorire l'esperienza dello stagista/tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
c) a conformarsi a tutti gli adempimenti di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Inoltre, in caso di infortunio dello stagista/tirocinante durante lo svolgimento dello stage/tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a comunicare immediatamente l'infortunio all'Università, affinché quest'ultima possa farne denuncia all'INAIL e attivare, sussistendone i presupposti, le polizze assicurative sottoscritte dall'Università medesima;
d) a designare un proprio responsabile incaricato (tutor aziendale) con il compito di seguire lo stagista/tirocinante e di certificare i risultati dello stage/tirocinio attraverso la redazione della valutazione finale.
Art. 3) Obblighi dell'Università. L'Università, quale soggetto promotore, si obbliga:
a) ad assicurare lo stagista/tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Università si impegna a denunciare, entro i termini/tempi previsti dalla normativa vigente, l'evento all'INAIL e alle compagnie assicurative al fine di attivare, sussistendone i presupposti, le coperture previste;
b) a designare un proprio docente (tutor dell'Università) con funzioni di supervisione e coordinamento dell'attività di stage/tirocinio;
c) a comunicare all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, nonché alle Rappresentanze Sindacali dei soggetti ospitanti, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'avvio dello stage/tirocinio presso il soggetto ospitante.
Art. 4) Obblighi dello stagista/tirocinante. Lo stagista/tirocinante, durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo e di orientamento, si impegna a:
a) svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
b) annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;
c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage/tirocinio espressamente individuate come confidenziali/riservate ("Informazioni Confidenziali"). La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.
Art. 5) Risultati dell'attività. I risultati dell'attività dello stagista/tirocinante sono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali d'autore e il diritto di paternità dell'opera in capo allo stagista/tirocinante nel caso in cui tali risultati abbiano come oggetto l'attività svolta durante lo stage/tirocinio. Lo stagista/tirocinante potrà fare un'utilizzazione scientifica di tali risultati e/o pubblicarli previa autorizzazione scritta del soggetto ospitante, la quale autorizzazione non potrà essere negata salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità.
Art. 6) Durata della Convenzione. La presente Convenzione ha durata di tre anni dalla data della sua stipula e si intende tacitamente rinnovata per eguali periodi, salvo disdetta di una delle Parti da comunicare alla controparte a mezzo PEC o raccomandata a.r. con un preavviso di tre mesi.
E' facoltà dell'Università recedere unilateralmente dalla presente Convenzione anche prima della data di scadenza naturale dell'atto, qualora la Convenzione non risponda più agli interessi istituzionali dell'Ateneo, dandone comunicazione al soggetto ospitante con preavviso scritto - a mezzo PEC o raccomandata a.r. - di almeno tre mesi.
Anche in caso di recesso unilaterale da parte dell'Università, sono comunque fatti salvi, e quindi devono essere portati a conclusione, i tirocini già in essere.
Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni, da inviare a mezzo PEC o raccomandata a.r.
Art. 7) Oneri fiscali. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.
L'imposta di bollo è esente ai sensi dell'art. 1 comma 731 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".
Art. 8) Trattamento dei dati personali. Nell'esecuzione degli adempimenti connessi e strumentali allo svolgimento dei tirocini oggetto della presente Convenzione, il soggetto ospitante tratterà i dati dei tirocinanti in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4.7) del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento"), ad eccezione delle seguenti attività, per le quali è nominato dal soggetto promotore responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente atto: a) selezione dei tirocinanti, mediante analisi dei curricula vitae e degli eventuali dati di natura anche particolare (nel caso di studenti portatori di disabilità); b) tenuta dei registri delle presenze, comprensivi della scheda di fine attività necessaria al soggetto promotore per il riconoscimento dei crediti nel curriculum didattico del tirocinante; c) trattamento dei dati personali in caso di eventuali infortuni dei tirocinanti ovvero di danni coperti dall'assicurazione responsabilità civile verso terzi.
Resta inteso che il soggetto ospitante, nella sua qualità di responsabile del trattamento, dovrà rispettare le istruzioni e adempiere agli obblighi riportati nella Determinazione Dirigenziale n. 1972/2020 prot. n. 53342 del 2/10/2020, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegata, e verrà consegnata al soggetto ospitante tramite PEC o raccomandata. Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, il soggetto promotore e il soggetto ospitante, in qualità di titolari del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e dei referenti dell'accordo verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente Convenzione e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dell'accordo stesso ovvero per finalità istituzionali. Le parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti e referenti dell'accordo. La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"), 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge") e
6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico"). I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo stesso e per i successivi 10 anni. Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. Il soggetto promotore ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo xxx@xxxxx.xx ovvero inviando una comunicazione a: Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. Per questioni riguardanti la protezione dei dati personali si prega di contattare il soggetto ospitante al seguente recapito email xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Art. 9) Risoluzione delle controversie. L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto.
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.
Art. 10) Negoziazione delle clausole. Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente convenzione e di ogni sua singola clausola è stato oggetto di specifica negoziazione ed espressa approvazione.
Art. 11) Norme di rinvio. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legislazione e alla normativa di Ateneo vigenti in materia.
Venezia, 17/11/2022 L'UNIVERSITA'
IL SOGGETTO OSPITANTE
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxx Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 16/12/2022 16:54:12