Polizza per la protezione delle aziende a copertura dei rischi: Danni alla proprietà (All Risks), Furto, Responsabilità civile Fabbricato, Responsabilità civile verso i terzi e prestatori di lavoro, Salvareddito, Assistenza, Tutela legale
Polizza per la protezione delle aziende a copertura dei rischi: Danni alla proprietà (All Risks), Furto, Responsabilità civile Fabbricato, Responsabilità civile verso i terzi e prestatori di lavoro, Salvareddito, Assistenza, Tutela legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia Zurich Valore impresa
Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: xxx.xxxxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx/XXXXXxxxxx.xxx.
Di seguito l’ammontare del:
- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’MCR: 2.487 milioni di euro
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
• Grandine: danni materiali e diretti causati da grandine a: (i) serramenti, vetrate e lucernari in genere; (ii) lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica. | |
• Merci di diversa natura: la garanzia opera anche per merci di natura diversa rispetto a quelle relative all’attività dichiarata. | |
Garanzia “danni alla proprieta (all risks)’” | • Decentramento macchinari e merci: la garanzia opera anche per i macchinari e le merci assicurati, di proprietà dell’assicurato o a lui ceduti in locazione, situati in ubicazione diversa da quella espressamente dichiarata in polizza, nell’ambito del territorio dei paesi membri dell’Unione Europea, comprese fiere, mostre, esposizioni e simili. • Selling: sono indennizzate le merci vendute in attesa di consegna in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna. |
• Colpa grave: danni causati: (i) da colpa grave del contraente o dell’assicurato e/o dei loro familiari conviventi; (ii) da colpa grave delle persone di cui l’assicurato deve rispondere. | |
• Onorari dei periti: rimborso delle spese e degli onorari di competenza del perito scelto e nominato dal contraente come previsto nelle condizioni di assicurazione. | |
Garanzia “furto” | • Valori ed effetti personali: la garanzia “furto” opera anche per (i) valori inerenti all’attività; (ii) quadri ed oggetti d’arte; (iii) effetti personali dell’assicurato e dei suoi prestatori di lavoro. |
Garanzia “responsabilità civile fabbricato” | • Committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni: responsabilità civile dell’assicurato in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08, relativi ai fabbricati assicurati, per danni involontariamente causati a terzi, per morte o per lesioni personali. |
• Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne: danni a cose, prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del fabbricato. | |
• Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività: (i) responsabilità civile dell’assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione; (ii) danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni e responsabilità civile dell’assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. | |
• Proprietà di civili abitazioni: limitatamente alla sola proprietà del fabbricato, la garanzia “Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività” vale anche per la proprietà di civili abitazioni che si trovano all’interno del perimetro aziendale o di spacci aziendali. | |
• Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro: responsabilità civile dell’assicurato nella sua qualità di committente per danni causati a terzi dai propri prestatori di lavoro, anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. | |
• Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi: danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle condizioni di assicurazione. | |
• Responsabilità civile personale: responsabilità civile personale del prestatore di lavoro, amministratore, titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: (i) alle persone considerate terzi in base alle condizioni di assicurazione; (ii) agli altri prestatori di lavoro, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio. | |
• Responsabilità ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 (per garanzia R.C.T.): responsabilità civile dell’assicurato, in solido con l’appaltatore e/o con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e sue successive modifiche e/o integrazioni. | |
• Leasing (per garanzia R.C.T.): responsabilità civile della società di leasing in qualità di proprietaria di beni immobili o mobili concessi in locazione al contraente/assicurato. | |
Garanzia “responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.)” | • Xxxx in consegna e custodia: danni a cose in consegna o custodia all’assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute. • Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate: danni a cose di terzi: (i) sollevate per esigenze di carico e scarico a condizione che i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate; (ii) movimentate nell’ambito delle sedi aziendali dell’assicurato e/o presso terzi; (iii) trasportate o rimorchiate. |
• Mezzi meccanici di sollevamento: rischi derivanti dall’impiego di mezzi meccanici di sollevamento per l’esecuzione di operazione di carico e/o scarico anche all’esterno dell’azienda. | |
• Lavori di edilizia e di scavo: rischio relativo all’esecuzione dei lavori di edilizia e di scavo in genere, purché accessori e complementari all’attività principale descritta in polizza. | |
• Mancato o insufficiente servizio di vigilanza: danni per mancato e insufficiente servizio di vigilanza o d’intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell’incolumità di terzi, per l’esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali. | |
• Consorzio/Associazione di imprese: in caso di partecipazione dell’assicurato a consorzi e/o associazioni di imprese: (i) è coperta la responsabilità solidale dell’assicurato; (ii) l’assicurazione opera in eccesso ai massimali previsti dall’eventuale polizza stipulata dal Consorzio/Associazione di imprese a copertura delle responsabilità facenti capo alle imprese consorziate/associate; (iii) i titolari ed i prestatori di lavoro delle imprese consorziate/ associate rientrano nel novero di terzi entro i limiti del massimale pattuito per la garanzia R.C.O. | |
• Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla legge 122 del 05/02/1992): l’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità dell’assicurato per i danni materiali e diretti causati ai veicoli in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo, per l’esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione e durante l’esecuzione dei predetti lavori. | |
• Responsabilità per danni ai capi in consegna e custodia (per tintorie, lavanderie e stirerie): danni ai capi che l’assicurato abbia in consegna e custodia per lavaggio, smacchiatura, stiratura e simili, compresi i danni alle cose in lavorazione. | |
• Responsabilità per danni a veicoli (per distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio anche automatico): danni subiti dai veicoli di terzi in consegna o custodia all’assicurato ovvero sottoposti a rifornimento, manutenzione o lavaggio. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Garanzia “danni alla proprieta (all risks)” | • Rischio locativo: se l’assicurato non è proprietario dei locali, copertura dei danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio o altro evento garantito. • Riscorso terzi: indennizzo delle somme dovute dall’assicurato – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in seguito a un sinistro indennizzabile in base alle condizioni assicurative. • Spese conseguenti a sinistro: indennizzo (i) delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile; (ii) delle spese necessarie per rimuovere, trasportare, ricollocare i macchinari illesi per le operazioni di ripresa dell’attività. • Fenomeno elettrico: indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati. • Elettronica: danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche da (i) imperizia, negligenza, errata manipolazione; (ii) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx; (xxx) deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; (iv) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; (v) sabotaggio dei prestatori di lavoro; (vi) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere; (vii) alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. • Merci in refrigerazione: danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle e/o magazzini frigoriferi. • Guasti alle macchine: danni al macchinario, causati da o dovuti a guasti o rotture meccanici in genere. • Terrorismo: danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di atti di terrorismo. • Inondazioni e alluvioni: danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto. • Xxxxxxxxx: danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. • Crollo - Collasso strutturale dei fabbricati: danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo dei fabbricati ove si svolge l’attività assicurata, per cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati medesimi. • Diaria: perdite che possono derivare all’assicurato per forzata interruzione totale o parziale dell’attività, causata da sinistro che abbia colpito le cose assicurate, sempreché tale sinistro sia indennizzabile a termini delle condizioni di assicurazione. • Maggiori costi: spese necessarie per il proseguimento dell’attività, debitamente documentate. |
Garanzia “furto” | • Portavalori: indennizzo di denaro, carte, valori e titoli di credito a seguito di: (i) furto avvenuto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto; (ii) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano; (iii) furto con strappo dalle mani o di dosso alla persona; (iv) rapina; commessi sulla persona dell’assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari o prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori. • Merci, macchinari e attrezzature trasportate: furto e rapina di merci e/o macchinari e/o attrezzature trasportate per mezzo di autoveicoli con carrozzeria completamente chiusa in uso all’assicurato e guidati dallo stesso, da suoi familiari o da suoi prestatori di lavoro. |
Garanzia “responsabilità civile fabbricato” | • Responsabilità civile verso prestatori di lavoro addetti alla conduzione del fabbricato: responsabilità civile dell’assicurato in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività relative ai fabbricati per i quali è prestata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per le azioni esperite da: (i) I.N.A.I.L.; (ii) I.N.P.S. • Danni da interruzioni o sospensioni di attività: danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini delle condizioni di assicurazione. • Danni da inquinamento accidentale: responsabilità civile derivante all’assicurato per danni involontariamente causati a terzi conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. |
• Danni da Incendio, Esplosione o Scoppio: danni a cose derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute. | |
• Danni da Furto: responsabilità civile dell’assicurato per danni da furto causati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l’azione delittuosa degli strumenti indicati in polizza. | |
• Lavori presso terzi: qualora l’assicurato svolga lavori di vario genere presso terzi, danni ai locali ove si eseguono tali lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. | |
• Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale: danni a terzi verificatisi all’interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l’attività descritta in polizza. | |
• Cessione di lavori in appalto/subappalto: responsabilità civile dell’assicurato per i danni causati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e i loro prestatori di lavoro o addetti, a condizione l’assicurato si avvalga degli stessi nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, mentre eseguono i lavori o i servizi per conto dell’assicurato stesso. | |
• Malattie professionali: l’assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali. | |
• Inquinamento accidentale: responsabilità civile dell’assicurato per danni involontariamente causati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività assicurata. | |
• Danni a condutture ed impianti sotterranei: danni alle condutture e agli impianti sotterranei. | |
• Danni da cedimento o franamento del terreno: danni a fabbricati e a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. | |
• Danni da bagnamento: responsabilità civile dell’assicurato per danni causati a cose di terzi contenute all’interno dei fabbricati e alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati. | |
• Responsabilità civile per smercio: la garanzia è estesa al rischio dello smercio. | |
Garanzia “responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.)” | • Responsabilità civile postuma 12 mesi: la garanzia R.C.T. vale per la responsabilità civile dell’assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere anche non installati dall’assicurato, per danni causati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e cose in genere dopo l’ultimazione dei lavori. La garanzia è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità dell’assicurazione, e per i danni verificatisi (i) entro novanta giorni dalla data di compimento per i lavori edili in genere; (ii) quarantacinque giorni dalla data di compimento dei lavori di rienterro degli scavi; (iii) dodici mesi dalla data del loro compimento per tutte le attività descritte in polizza, purchè denunciate a Zurich durante il periodo di validità dell’assicurazione stessa. |
• Responsabilità civile postuma 24 mesi: la garanzia R.C.T. vale per la responsabilità civile dell’assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere anche non installati dall’assicurato, per danni causati a terzi dagli impianti, attrezzature e cose in genere dopo l’ultimazione dei lavori. La garanzia è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente assicurazione e per i danni verificatisi: (i) entro centoottanta giorni dalla data di compimento per i lavori edili in genere; (ii) sessanta giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi; (iii) dodici mesi dalla data di loro compimento per tutte le altre attività descritte in polizza; purché denunciati a Zurich durante il periodo di validità dell’assicurazione stessa. | |
• Responsabilità civile postuma (per le attività di cui all’art.1 del Decreto Ministeriale 37 del 22/01/2008 e successive modifiche e/o integrazioni): la garanzia R.C.T. vale per la responsabilità civile dell’assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere, anche non installati dall’assicurato, per danni cagionati a terzi dagli impianti, attrezzature e cose in genere stessi dopo l’ultimazione dei lavori. La garanzia è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità dell’assicurazione e per i danni verificatisi entro 10 anni dalla data del loro compimento, purché denunciati a Zurich durante il periodo di validità dell’assicurazione stessa. | |
• Danni a cose e/o opere sulle quali si eseguono i lavori (escluse tintorie, lavanderie, stirerie, autofficine – officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto, gommisti): danni a cose e/o opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell’assicurato, compresi quelli da mancato uso delle cose e/o opere danneggiate. | |
• Responsabilità civile postuma (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti) – STANDARD: la garanzia R.C.T. vale per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’assicurato durante il periodo di validità dell’assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti alle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto o omissione per i quali l’assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge e a condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dalla data di riconsegna ai clienti. |
• Responsabilità civile postuma (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti) – PLUS: la garanzia R.C.T. vale per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’assicurato durante il periodo di validità della presente assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti alle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto o omissione per i quali l’assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge e a condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dalla data di riconsegna ai clienti. • Rimozione veicoli/soccorso stradale: la garanzia è estesa ai danni causati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati da mezzi utilizzati dall’assicurato per l’attività di rimozione veicoli – soccorso stradale, a seguito di caduta, sganciamento o collisione. | |
Garanzia “responsabilità civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.)” | • Estensione all’esportazione Usa e Canada: la garanzia vale anche per i prodotti venduti o distribuiti dall’assicurato o per suo conto negli USA, Canada e per i danni ovunque verificatisi. • Vendors Liability: sono considerati assicurati anche le persone ed organizzazioni indicate in polizza per la propria responsabilità civile derivante esclusivamente dalla distribuzione o vendita, nel corso della regolare attività del venditore, dei prodotti fabbricati dall’assicurato e garantiti dalla polizza. • Danni a altri produttori: danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito. |
Garanzia “tutela legale” | FORMA BASE • Procedimenti Penali: tutela del contraente e dell’assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività dichiarata in polizza, siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. • Procedimenti penali per delitti dolosi: tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. • Opposizione alle sanzioni amministrative: tutela dei diritti del contraente e dell’assicurato qualora debbano presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall’Autorità preposta. |
FORMA COMPLETA • Procedimenti Civili e Penali: tutela del contraente e dell’assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività (i) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; (ii) siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione; (iii) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi; (iv) debbano sostenere controversie di diritto civile nascente da pretese inadempienze contrattuali. • Procedimenti Penali: tutela del contraente e dell’assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività dichiarata in polizza, siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. • Procedimenti penali per delitti dolosi: tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. • Opposizione alle sanzioni amministrative: tutela dei diritti del contraente e dell’assicurato qualora debbano presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall’Autorità preposta. • Garanzia “231”: tutela dei diritti del contraente nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e/o integrazioni, qualora, nell’ambito dell’attività assicurata: (i) l’assicurato, coinvolto nelle indagini, risulti in possesso di modello preventivo di organizzazione non adeguato; (ii) sono inoltre comprese le spese relative all’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, da parte degli aventi diritto, dell’I.N.A.I.L., delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. 81/2008. • Consulenza telefonica: è garantito un servizio di consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Garanzia “danni alla proprieta (all risks)” | • I danni a monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, qualsiasi carta rappresentante un valore in genere. • I danni a quadri, statue, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi se non per uso industriale o comunque attinenti ai processi di lavorazione, Cose aventi valore artistico od affettivo. |
• I danni ad archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, pellicole, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. • I danni a merci per mancata o anormale refrigerazione, surgelazione, climatizzazione, riscaldamento, conserva- zione in atmosfera controllata. • I danni alle cose in leasing, se ed in quanto già assicurate con altre polizze. • I danni alle linee aeree di distribuzione o trasmissione di energia e relative strutture di supporto al di fuori dell’area degli stabilimenti. • I danni a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti, qualora le caratteristiche dell’impianto lo prevedano o lo raccomandino. • I difetti noti al contraente, all’assicurato, ai rappresentanti legali, ai soci a responsabilità illimitata, all’atto della stipulazione della polizza. • I danni cagionati da dolo del contraente, dell’assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. • Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro. • I danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate. • I costi di bonifica, livellamento, scavo, riempimento dei terreni. • Le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. • I danni, le spese, i costi e le perdite direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, programma e software di proprietà o in licenza d’uso di svolgere una delle operazioni indicate in polizza. • Ogni modifica o variazione nociva dei dati elettronici, del software o dei programmi del computer che sia causata da cancellazione od alterazione della struttura originale del software o del programma stesso. • I danni o le perdite riguardanti dati elettronici od il software, con particolare riferimento ad ogni variazione nociva dei dati elettronici, del software o dei programmi di computer che siano causati da cancellazione od alterazione della struttura originale dei dati elettronici, del software o dei programmi medesimi. • I danni o le perdite, anche derivanti da interruzione di attività, riconducibili ad impossibilità di utilizzo, da mancate disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di dati, di software o di programmi per computer. • Con riferimento ai danni causati da grandine, nubifragio, uragano, bufera, tempesta, vento, tromba d’aria, e cose da essi trascinate, i danni (i) a recinzioni, cancellate, gru, cavi aerei, camini, antenne, insegne, e con simili installazioni esterne; (ii) a enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi, macchinari ed impianti fissi per natura e destinazione; (iii) a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; (iv) a lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica relativamente ai danni causati da grandine; (v) a serramenti, vetrate e lucernari in genere, relativa- mente ai danni che non siano conseguenti a rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; (vi) da bagnamento verificatosi all’interno dei fabbricati che non siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi stessi. • Con riferimento ai danni causati da sovraccarico di neve: i danni (i) ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto; (ii) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto; (iii) ai capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; (iv) a lucernari, vetrate e serramenti in genere; (v) a enti all’aperto. • Con riferimento ai danni materiali e diretti causati dall’allagamento: i danni (i) alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento; (ii) agli enti mobili posti all’aperto. • Con riferimento ai danni materiali e diretti causati dalla fuoriuscita accidentale di fluidi da impianti automatici di estinzione: i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti. |
• Con riferimento ai danni di dispersione di liquidi causata da rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura: i danni (i) di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; (ii) di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; (iii) le perdite dovute alla rottura avvenuta durante le operazioni di travasamento, carico, scarico e trasporto; (iv) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. • Con riferimento ai danni da gelo: i danni alle merci oltre i 2 giorni dalla sospensione della produzione e/o distribuzione di energia termica. • Con riferimento ai danni da acqua condotta: i danni alle merci poste in locali interrati e seminterrati collocate all’altezza inferiore a cm 10 dal suolo. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Ricorso terzi”: i danni (i) a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; (ii) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; (iii) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; (iv) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; (v) le società le quali rispetto all’assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori medesimi. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Spese conseguenti a sinistro”: i residui radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 230/95 e successive modifiche. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Fenomeno elettrico”: i danni (i) da usura, mancata o difettosa manutenzione; (ii) indiretti o consequenziali; (iii) rientranti nella garanzia elettronica. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Elettronica”: i danni (i) causati con dolo dell’assicurato o del contraente; (ii) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta; (iii) rientranti nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’assicurato; (iv) di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili; (v) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce; (vi) attribuibili a difetti che, all’atto della stipulazione della polizza, erano noti all’assicurato o ai suoi dirigenti; (vii) ai conduttori elettrici esterni delle cose assicurate; (viii) i programmi applicativi e/o personalizzati; (ix) i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinatura per svista, a smagnetizzazione. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Guasti alle macchine” sono esclusi i danni: (i) alle apparecchiature elettroniche; (ii) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro di simile e a catalizzatori, filtri, fluidi. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Terrorismo”: (i) le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indi- rettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; (ii) i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Inondazioni e alluvioni”: i danni (i) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; (ii) a enti mobili all’aperto. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Terremoti”: i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Crollo- Collasso strutturale dei fabbricati” i danni causati a: (i) fabbricati non sottoposti a collaudo da parte delle autorità competenti; (ii) fabbricati con modifiche intervenute successivamente al collaudo definitivo e non sottoposte a ulteriore collaudo da parte delle autorità competenti; (iii) i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Diaria”: (i) i danni dovuti a maggior durata ed estensione dell’inattività dell’azienda in conseguenza di circostanze eccezionali quali stato di guerra, disordini, serrate, impossibilità o difficoltà di ampliamento o trasformazione degli impianti o rinnovazione nei sistemi di esercizio cui si sia provveduto dopo il sinistro; (ii) i danni di inattività verificatisi nel giorno del sinistro e sino alle ore ventiquattro del terzo giorno successivo; (iii) non sono considerati giorni d’interruzione dell’attività quelli durante i quali l’attività dell’azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il sinistro non si fosse verificato. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Maggiori costi”: le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo. |
Garanzia “furto” | • I danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall’autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato. |
Garanzia “responsabilità civile fabbricato” | • I danni di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 del Codice Civile. • Gli importi che l’assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge. • Il maggio onere eventualmente derivante dagli obblighi solidali di altri condomini. • Il valore dell’area. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro addetti alla conduzione del fabbricato R.C.O”: le malattie professionali. |
• I danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni. | |
• Con riferimento ai danni derivanti dalla pulizia, riparazione e dall’ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario all’attività descritta in polizza: i fabbricati. | |
• La responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i loro lavori o i servizi per conto dell’assicurato stesso. | |
• “Lavoratori a progetto” dell’assicurato o che prestino la loro opera per conto dell’assicurato nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro. | |
Solo con riferimento alla R.C.T.: | |
• I danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento , franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati. | |
• I danni di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-bis, 1786 del Codice Civile. | |
• Gli importi che l’assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge. | |
• Con riferimento alla garanzia “Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività” i danni (i) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe; (ii) attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati e/o terreni. | |
• Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro” i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti. | |
• Con riferimento alla garanzia “Leasing” il contraente/assicurato non è considerato terzo. | |
Garanzia “responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.)” | • Con riferimento alla garanzia “Cose in consegna e custodia” i danni: (i) alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; (ii) alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione; (iii) necessari per l’esecuzione dei lavori; (iv) a veicoli a motore e natanti; (v) subiti dalle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. • Con riferimento alla garanzia “Mezzi meccanici di sollevamento” sono esclusi i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/1969, n. 990 e successive modifiche o integrazioni. |
• Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla legge 122 del 05/02/1992)”: (i) il recupero, il trasporto o il traino del veicolo e i danni da circolazione; i danni (ii) necessari dall’esecuzione dei lavori; (iii) alle parti oggetto di riparazione o manutenzione; alle cose trovantisi sui veicoli stessi; (iv) alle cose trasportate e rimorchiate; (v) necessari dall’esecuzione dei lavori. | |
• Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per danni a veicoli”: i danni (i) derivanti da difetto originario dei prodotti erogati; (ii) i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni. | |
• Con riferimento alla garanzia “Danni da demolizione, disfacimento, ristrutturazione (per imprese edili)”: i danni alle cose trovatisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. | |
• Non sono considerati lavori stagionali di carattere temporaneo i lavori aventi durata superiori a 6 mesi. | |
• Con riferimento alla garanzia opzionale “Danni da incendio, esplosione o scoppio” i danni alle cose che l’assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. | |
• Con riferimento alla garanzia opzionale “Lavori presso terzi” i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. | |
• Con riferimento alla garanzia opzionale “Malattie professionali” (i) i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; (ii) le malattie professionali conseguenti: alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda; alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da |
parte dei rappresentanti legali dell’azienda; (iii) l’asbestosi e la silicosi e le altre tipologie provocate dall’amianto o dalla silice; (iv) le malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl); (v) per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Inquinamento accidentale” i danni (i) di cui l’assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e/o integrazioni; (ii) cagionati a cose di terzi che l’assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo; (iii) alla intenzionale mancata osservanza di disposizioni di legge da parte dei rappresentanti dell’azienda; (iv) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Danni da cedimento o franamento del terreno”: i danni da vibrazione. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Danni da bagnamento” i danni subiti dalla porzione di fabbricato relativo al contenuto direttamente interessato dai lavori. • Con riferimento alle garanzie opzionali “Responsabilità civile postuma 12 mesi” e “Responsabilità civile postuma 24 mesi” i danni: (i) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; (ii) alle opere edili eseguite per le spese conseguenti a riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse; (iii) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; (iv) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati; (v) da mancato intervento manutentivo; (vi) a veicoli a motore, natanti e loro parti, limitatamente alle attività di autofficina, officina cicli – motocicli, carrozzerie, elettrauto, gommisti, distributori di carburante e stazioni di servizio; (vii) conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati e terrazze. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Responsabilità civile postuma (per le attività di cui all’art. 1 del Decreto Ministeriale 37 del 22/01/2008 e successive modifiche e/o integrazioni)”: (i) le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili. L’assicurazione non comprende i danni; (ii) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate, mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; (iii) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; (iv) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati; (v) da mancato intervento manutentivo. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Xxxxx a cose e/o opere sulle quali si eseguono i lavori (escluse tintorie, lavanderie, stirerie, autofficine – officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto, gommisti)”: i danni necessari per l’esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione. • Con riferimento alle garanzie opzionali “Responsabilità civile postuma (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti) – STANDARD” e “Responsabilità civile postuma (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti) – PLUS” i danni: (i) il cui Risarcimento è previsto dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni; (ii) da mancato uso o disponibilità del veicolo; (iii) alle parti (meccaniche e non) del veicolo direttamente interessate dalle attività di installazione, riparazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente la sostituzione di dette parti; (iv) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; (v) da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Rimozione veicoli/soccorso stradale”: i danni arrecati alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell’intervento, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo. • Le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essi disegnati. • Multe, ammende, spese di giustizia penale. | |
Garanzia “responsabilità civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.)” | • Per il settore alimentare i danni relativi ad oggetti promozionali/ gadgets venduti unitamente ai prodotti assicurati se tali oggetti omaggio non sono conformi ai requisiti previsti dalla legge in materia di sicurezza dei prodotti. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Estensione di esportazione USA e Canada”: i punitive or exemplary damages. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Vendors Liability”: (i) qualsiasi specifica garanzia o qualsiasi distribuzione o vendita non autorizzata dall’assicurato: (ii) pretese o responsabilità per i danni decretati dal tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del responsabile; (iii) qualsiasi persona od organizzazione dalla quale l’assicurato contraente abbia acquistato prodotti o componenti o parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto a cui si riferisce la garanzia. |
Garanzia “salvareddito” | • Infortuni accaduti in stato di ebbrezza quando l’assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore. • Infortuni accaduti a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili. • Infortuni accaduti nel compimento di delitti dolosi dell’assicurato o del/dei beneficiari. |
• Infortuni accaduti durante inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti, se avvenuti nel Territorio italiano. • Infortuni accaduti durante uno stato di guerra, quando l’assicurato si trovi già all’estero e gli infortuni si siano verificati dopo quattordici giorni dallo scoppio degli eventi bellici. • Infortuni accaduti a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche. | |
Garanzia “tutela legale” | • Vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l’assicurato effettui. • Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali. • Controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale. • Controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori. • Controversie relative a trasformazione, fusione, partecipa- zione societaria e acquisto/cessione di azienda. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Procedimenti penali per delitti dolosi”: i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Garanzia “danni alla proprieta (all risks)” | • L’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro perde il diritto all’indennizzo. Sono esclusi: • i danni verificatisi in occasione di valanghe, slavine; • i danni verificatisi in occasione di mareggiate e penetrazione di acqua marina; • i danni verificatisi in occasione di terremoto; • i danni verificatisi in occasione di inondazioni, allagamenti, alluvioni; • i danni causati da o dovuti a crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti, dilatazioni; • i danni causati da o dovuti a rotture o guasti meccanici, elettrici ed elettronici in genere, mancato o anormale funzionamento; • i danni causati a o dovuti a interruzioni di reazioni termiche, isotermiche o chimiche, di essiccazione o di cottura che danneggino le Merci in lavorazione; • i danni causati da o dovuti a corrosione, incrostazione, ossidazione, ruggine, polvere, deterioramento, logorio, usura, variazione di temperatura, stillicidio, umidità, brina, condensa, smog, contaminazione, marciscenza in genere, fermentazione, evaporazione, trasudamento, infiltrazione, perdita di peso, deperimento, restringimento, sublimazione, liquefazione, siccità, alterazione di colore e/o sapore e/o consistenza e/o finitura, cambio di qualità; mescolamento di merci tra loro e/o con altre sostanze; • i danni causati da o dovuti a sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua; • i danni causati da o dovuti a fuoriuscita e/o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; • i danni causati da o dovuti a animali o vegetali in genere; • i danni causati da o dovuti a eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore delle Cose assicurate; • i danni causati da o dovuti a mancata e/o anormale manutenzione, installazione, montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova di macchinari; costruzione, trasformazione, demolizione di fabbricati o loro parti; • i danni causati da o dovuti a errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, impiego di merci difettose, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci sia finite che in corso di lavorazione, vizio di prodotto; errato o inadeguato stoccaggio; • i danni causati da o dovuti a errata manovra; • i danni causati da o dovuti a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati; • i danni causati da o dovuti a difetti noti al contraente, all’assicurato, ai rappresentanti legali, ai soci a responsabilità illimitata, all’atto della stipulazione della polizza; • i danni di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita o infedeltà dei prestatori di lavoro, frode, truffa, malversazione, Scippo, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio; • i danni conseguenti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, demolizione, delle cose assicurate; |
• i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell’acqua, dell’aria e del suolo, nonché i danni di contaminazione da sostanze radioattive; • in riferimento agli eventi verificatisi in occasione di atti dolosi, sono esclusi i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro; • in riferimento ai danni avvenuti in conseguenza di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, sono escluse le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti anche se verificatisi oltre i 5 giorni consecutivi; • in riferimento ai danni da acqua piovana, sono esclusi i danni (i) a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno; (ii) causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti; (iii) ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto; • in riferimento ai danni materiali e diretti causati dall’allagamento, sono esclusi i danni (i) causati da fuoriuscita di acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; (ii) causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina; (iii) causati al fabbricato e/o a quanto in esso contenuto in seguito ad infiltrazioni di acqua dal terreno; • per la partita “Fabbricato” l’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al mondo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione ed ad ogni altra circostanza concomitante, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; • per la partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”, l’’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante, il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario; • per la partita “Merci”, l’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario; • per la forma a “Valore Totale”, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il “valore a nuovo” risulti: (i) superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente; (ii) inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro, verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “somma assicurata” meno “valore al momento del sinistro” e la differenza “valore a nuovo” meno “valore al momento del sinistro”; • la garanzia “Selling” opera a condizione che (i) le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese; (ii) le merci danneggiate non sono assicurate dall’acquirente; (iii) l’avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti recanti data certa e prezzo di vendita; • l’assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”, secondo le norme e i criteri di determinazione previsti in polizza. La regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile è applicabile solo se vi è insufficienza di assicurazione superiore al 30% e per la sola parte eccedente tale percentuale di insufficienza; • la garanzia “Fenomeno elettrico” prestata a primo rischio assoluto. Qualora le macchine e gli impianti elettrici risultassero privi della relativa certificazione, la franchigia e/o scoperto indicati in polizza si intendono raddoppiati; • con riferimento alla garanzia “Fenomeno elettrico” sono esclusi: (i) i danni verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione; (ii) i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; (iii) dovuti a difetti noti all’assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; • con riferimento alla garanzia “Elettronica” sono esclusi i danni: (i) da eventi già garantiti da altre garanzie della presente sezione; (ii) da furto; (iii) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; (iv) i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originaria; (v) per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il venditore o il locatore delle cose assicurate; (vi) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; (vii) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; (viii) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, di insurrezione, di serrate, di sequestri, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari, di atti di terrorismo o di sabotaggio, di occupazione militare o non, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale di diritto o di fatto; (ix) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche; (x) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive; |
• la garanzia “Merci in refrigerazione”, (i) opera, nel caso in cui il limite di indennizzo in polizza sia superiore a E 5.000, per i danni non conseguenti a incendio, esplosione, implosione o scoppio, se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore; (ii) opera, con franchigia e/o scoperto raddoppiati, nel caso in cui l’impianto non sia dotato di dispositivi che consentono di rilevare, mediante apparecchiature di segnalazione e registrazione, la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che si prolunga oltre 6 ore; • con riferimento alla garanzia “Guasti alle macchine” sono esclusi i danni: (i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata sulla scheda di polizza per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; (ii) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; (iii) dovuti al funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento; • con riferimento alla garanzia “Terrorismo” sono esclusi (i) i danni causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; (ii) i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro; • con riferimento alla garanzia “Inondazioni e alluvioni” sono esclusi i danni (i) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione penetrazione di acqua marina; (ii) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; (iii) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali, dovuta ad atti di terrorismo; • con riferimento alla garanzia “Terremoto” sono esclusi i danni: (i) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; (ii) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto; (iii) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; (iv) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • con riferimento alla garanzia “Crollo - Collasso strutturale dei fabbricati” sono esclusi i danni caudati da o conseguenti a: (i) errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti; (ii) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione; (iii) terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo; (iv) effetti graduali degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine, incrostazioni e fessurazioni; • con riferimento alla garanzia “Diaria” sono esclusi i danni: (i) conseguenti a distruzione, danneggiamenti o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri; (ii) verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche; • con riferimento alla garanzia “Maggiori costi” sono esclusi i danni causati da: (i) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità; (ii) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine / impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore. | |
Garanzia “furto” | • La garanzia è operante a condizione che i fabbricati, le difese esterne dei locali e i mezzi di protezione abbiano almeno le caratteristiche indicate nella scheda di polizza. • La garanzia è operante per il furto commesso quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale, le vetrine fisse e le protavetrate rimangono protette da solo vetro fisso, a condizione che siano efficacemente chiuse. • La garanzia opera per il furto commesso dai prestatori di lavoro addetti all’esercizio fuori dalle ore di lavoro, a condizione che (i) l’autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza; (ii) il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. • La garanzia è operante a condizione che i fabbricati in cui sono ubicati i locali indicati in polizza siano costruiti e coperti con: (i) muratura, vivo, cotto, conglomerato cementizio, cemento armato, vetrocemento armato o vetro stratificato; (ii) pannelli in doppia lamiera di acciaio, ciascuna di spessore non inferiore a 3 mm con interposto strato di materiale coibente, solidalmente uniti tra loro mediante incastro. • La garanzia è operante a condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da |
ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei mezzi indicati in polizza. • Qualora in caso di sinistro l’ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata per il contenuto, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. • L’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, occulta, sottrae manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo. • La garanzia “Portavalori” è operante esclusivamente: (i) per portavalori di età compresa tra i 18 e i 70 anni; (ii) nel territorio italiano. | |
Garanzia “responsabilità civile fabbricato” | Sono esclusi i danni: • derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); • di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; • da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali; • da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal contraente o dall’assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; • da detenzione o impiego di esplosivi; • derivanti da malattie professionali; • derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; • derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; • conseguenti ad Atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere; • derivanti da amianto; • provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco; • risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto. La garanzia “Committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni” opera a condizione che l’assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile del lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni. La garanzia “Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro addetti alla conduzione del fabbricato”: è efficace alla condizione che al momento del sinistro: (i) qualora l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada in tutto o in parte sull’assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione obbligatoria all’INAIL; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia l’assicurazione conserva la propria validità; (ii) il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e marcato del lavoro; (iv) qualora tuttavia l’irregolarità deriva da errate interpretazione delle norme vigenti in materia l’assicurazione conserva la propria validità: • la garanzia “Danni da inquinamento accidentale” operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d’esercizio e simili. |
Garanzia “responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.)” | • Con riferimento al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei terzi e l’assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia. • Con riferimento ai danni dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, sono esclusi i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti nonché, limitatamente alle officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, l’esclusione dei danni ai veicoli prelevati e/o consegnati. • Con riferimento ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso. • Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo. |
• Sono esclusi i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dalla navigazione di natanti. • Danni derivanti da tabacco. • Danni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate. • Xxxxx conseguenti ad atti di terrorismo e/o sabotaggio ed atti di guerra in genere. • Danni derivanti da amianto. • Danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE). • Danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco. • Danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto. • Danni derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria. • Danni derivanti da violazione di brevetti e/o marchi. • Danni provocati da diacetile (Diacetyl). • Danni derivanti da pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla convenzione di Rotterdam nella PIC List (Pior Informed Consent List). • Danni derivanti da Atrazina, CCA (arseniato di rame cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti. La garanzia “Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla legge 122 del 05/02/1992)” è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell’ambito d’area di pertinenza dell’azienda. • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla legge 122 del 05/02/1992)” sono esclusi i danni (i) da furto e incendio; (ii) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato. • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per danni a veicoli” sono esclusi i danni da furto ed incendio; (ii) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato; (iii) derivanti da vizio originario di prodotto. La garanzia “Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale” non è operante: (i) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; (ii) per i danni subiti da terzi trasportati; • La garanzia “Cessione di lavori in appalto/subappalto” si intende prestata a condizione che la quota dei lavori ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 50% del valore globale di ogni singola opera o appalto. L’operatività della garanzia è comunque subordinata al fatto che, previsto dal precitato decreto legislativo, l’assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, nell’ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso. • La garanzia “Xxxxxxxx professionali” spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con Zurich senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo. • La garanzia “Inquinamento accidentale” è operante (i) esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze; a condizione che (ii) l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell’assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all’assicurato o a terzi entro settantadue ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio. • La garanzia “Danni da bagnamento” è valida a condizione che l’Assicurato provi di aver approntato opere provvisionali, cioè strutture provvisorie poste a protezione delle opere interessate dai lavori in corso di esecuzione, e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici. • La garanzia “Responsabilità civile per smercio” riguarda i danni verificatisi entro 1 anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. • La garanzia “Responsabilità civile postuma 12 mesi” è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente assicurazione e per i danni verificatisi entro (i) novanta giorni dalla data di compimento per i lavori edili in genere; (ii) quarantacinque giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi; (iii) dodici mesi dalla data del loro compimento per tutte le altre attività descritte in polizza, (iv) dodici mesi dalla data del loro compimento, purché denunciati a Zurich durante il periodo di validità dell’assicurazione stessa. |
• La garanzia “Responsabilità civile postuma 24 mesi” è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente assicurazione e per i danni verificatisi entro (i) centottanta giorni dalla data di compimento per i lavori edili in genere; (ii) sessanta giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi; (iii) dodici mesi dalla data del loro compimento per tutte le altre attività descritte in polizza; (iv) ventiquattro mesi dalla data del loro compimento, purché denunciati a Zurich durante il periodo di validità dell’assicurazione stessa. • Le garanzie “Responsabilità civile postuma (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti) STANDARD” e “Responsabilità civile postuma (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti) PLUS” operano a condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dalla data di riconsegna ai clienti. • Con riferimento alla garanzia “Inquinamento accidentale” sono esclusi i danni (i) derivanti da alterazioni di carattere genetico; (ii) provocati da attività svolte all’esterno dello stabilimento descritto in polizza. | |
Garanzia “responsabilità civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.)” | Sono esclusi i danni: • derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; • derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; • conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere; • derivanti da amianto; • derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); • provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco; • risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto; • derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; • derivanti da prodotti in sperimentazione in genere nonchè da sperimentazioni di prodotti farmaceutici; • da violazione di brevetti e/o marchi; • derivanti da silice in qualsiasi forma, limitatamente ai territori di USA e Canada; • alla persona riconducibili ad alcolismo e patologie correlate; • provocati da diacetile (Diacetyl); • derivanti da muffe e funghi tossici, limitatamente ai territori di USA e Canada; • derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List); • derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fostato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti; • da vendita e/o distribuzione di prodotti o sostanze chimiche, in violazione di leggi e/o regolamenti; • derivanti da fumi o gas nocivi generati da bacchette d’apporto, elettrodi, nonché da altri materiali fondenti o di consumo utilizzati nella saldatura o nell’industria metallurgica, limitatamente ai territori di USA e Canada; • con riferimento alla garanzia opzionale “Vendors Liability” sono esclusi: (i) danni corporali o materiali derivanti da: (ii) qualsiasi azione da parte del venditore che modifichi il prodotto; (iii) qualsiasi inosservanza al mantenimento del prodotto in condizioni di vendita; (iv) qualsiasi inosservanza nell’effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi che il venditore abbia concordato di effettuare o normalmente effettui nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto (v) prodotti che dopo la distribuzione o la vendita da parte dell’assicurato sono stati etichettati o rietichettati od usati come contenitori, o come parti o componenti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il venditore; (vi) danni corporali o materiali che si verifichino nei locali del venditore. |
Garanzia “Danni alla proprietà” | Xxx non diversamente concordato, l’assicurazione “Danni alla proprietà”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Danni causati da acqua piovana | - | 50.000 euro |
Danni materiali e diretti alle cose assicurate da urto di veicoli o mezzi | - | 10.000 euro per sinistro ed anno assicurativo |
Garanzia “Furto” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Furto”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Merci di diversa natura | - | 10% della somma assicurata per la partita merci |
Decentramento macchinari | - | 10% delle somme assicurate alle partite macchinari, attrezzature e arredamenti e merci Con il massimo di 200.000 euro per merci e macchinari in deposito e/o lavorazione presso terzi Con il massimo di 100.000 euro per merci e macchinari presso fiere, mostre, esposizioni e simili |
Onorari dei periti | - | 5% del danno indennizzabile con il massimo di 15.000 euro |
Ricorso terzi | - | 20% del massimale stesso |
Spese conseguenti a sinistro | - | 30% della somma assicurata |
Spese necessarie per rimuovere trasportare, ricollocare i macchinari illesi | - | 15.000 euro per sinistro e anno assicurativo |
Merci in refrigerazione | - | 5.000.000 euro |
Diaria | 1/360 dell’importo globale annuo delle spese di carattere fisso insopprimibili e dell’utile netto |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Furto, tentato furto, rapina, estorsione | - | 20% della somma assicurata per il contenuto |
Furto, rapina di merci e attrezzature presso terzi cui sono state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita | - | 10% della somma assicurata per il contenuto |
Se l’introduzione avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti | 20% | 80% |
Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso all’Assicurato | 25% Se detto scoperto è operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalle condizioni di assicurazione, viene elevato al 30% ed assorbe il precedente | - |
Valori ed effetti personali – valori ovunque siano riposti | - | 10% delle somme assicurate alle partite macchinari, attrezzature e arredamenti con il massimo di 2.500 euro |
Garanzia “Responsabilità civile Fabbricati” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile fabbricati”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia “Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro” | Xxx non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Valori ed effetti personali – se riposti in cassaforte o armadio carrozzato | - | 30% della somma assicurata alle partite macchinari, attrezzature e arredamenti con il massimo di 7.500 euro |
Effetti personali | - | 5.000 euro |
Se impianto d’allarme non è in perfetta efficienza | 20% | 80% |
Portavalori- se somma assicurata è superiore a 2.500 euro | 20% | - |
Merci, macchinari e attrezzature trasportate | 20% | - |
Maggiori costi | - | 10% dell’indennizzo liquidato |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Danni da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogne | 250 euro | - |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti Di Indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi | 10% con il minimo di 2.500 euro | 200.000 euro |
Responsabilità civile ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 | 5.000 euro | - |
Cose in consegna o custodia | 10% con il minimo di 500 euro | 150.000 euro per sinistro e anno assicurativo |
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate | 10% con il minimo di 1.500 euro | 50.000 euro per sinistro ed anno assicurativo |
Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla legge 122 del 05/02/1992) | 10% con il minimo di 250 euro | 20.000 euro per sinistro e 40.000 euro per anno assicurativo |
Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla legge 122 del 05/02/1992) – se danni conseguenti alla caduta di ponti sollevatori e simili | 20% con il minimo di 250 euro | - |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti Di Indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Responsabilità per danni ai capi in consegnata e custodita (tintorie, lavanderie, stirerie) | 250 euro | 3.000 euro per sinistro |
Responsabilità per i danni a veicoli (per distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio anche automatico) | 500 euro | 30.000 euro per sinistro |
Responsabilità per difetto originario di prodotto | - | 100.000 euro |
Responsabilità per i danni a veicoli (per distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio anche automatico) – se danno deriva dalla vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse dalla tipologie di quelle commissionate | 2.500 euro | 50.000 euro |
Danni da demolizione, disfacimento, ristrutturazione (per imprese edili) | 10% con il minimo di 500 euro | 50.000 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo |
Inquinamento accidentale – spese sostenute dall’assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze del sinistro | - | 10% del limite di risarcimento massimo per la garanzia “Inquinamento accidentale” |
Responsabilità civile postuma – 12 mesi | - | 50.000 euro per anno assicurativo |
Responsabilità civile postuma – 24 mesi | - | 50.000 euro per anno assicurativo |
Garanzia “Responsabilità civile danni a terzi da prodotti”
Garanzia “Tutela legale”
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile danni a terzi da prodotti”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti Di Indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Garanzie base | 10% | - |
Danni da altri prodotti | - | 30% del massimale di polizza |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Procedimenti penali per delitti dolosi | - | 3.000 euro |
Spese per l’assistenza di un’interprete | - | 10 ore lavorative |
Spese relative alla traduzione di xxxxxx o atti del procedimento | - | 1.000 euro |
Garanzia “231” | - | 2.500 euro per sinistro |
Anticipo di cauzione | - | 10.000 euro |
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Tutela legale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Idraulico per interventi di emergenza | - | 200 euro per sinistro |
Elettricista per interventi di urgenza | - | 200 euro per sinistro |
Invio di un fabbro | - | 200 euro per sinistro |
Invio di un vetraio | - | 200 euro per sinistro |
Interventi d’emergenza per danni d’acqua | - | 200 euro per sinistro |
Invio di un sorvegliante | - | 200 euro per sinistro |
Rientro anticipato | - | 200 euro per sinistro |
Invio di un medico | - | 200 euro per sinistro |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Con riferimento alla garanzia “Danni alla proprietà (all risks)” Il contraente o l’assicurato deve: • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; • darne avviso per iscritto (es. via e-mail, raccomandata, fax) all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure a Zurich entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza; • in caso di incendio, di atti dolosi e negli altri casi previsti dalla legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Zurich; • conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore; • in caso di danno alla partita merci deve mettere altresì a disposizione di Zurich la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Furto” Il contraente o l’assicurato deve: • darne avviso per iscritto per iscritto (es. via e-mail, raccomandata, fax) all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure a Zurich entro ventiquattro ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno; • farne denuncia all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando Zurich, l’intermediario assicurativo ed il numero di polizza; • fornire a Zurich entro i 10 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità; • denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento; |
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Assistenza”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Garanzia “Assistenza”
• adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; • tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; • dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà o dell’entità del danno; • tenere a disposizione di Zurich e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Zurich ed i periti ritenessero necessarie esperire presso terzi. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alle garanzie “Responsabilità civile fabbricato” e “Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro” e “Responsabilità civile danni a terzi da prodotto” Il contraente o l’assicurato deve darne avviso scritto (es. via e-mail, raccomandata, fax) all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure a Zurich entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a 3 giorni. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Salvareddito” Il contraente o l’assicurato deve denunciare la malattia o l’infortunio, con l’indicazione delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto (es. via e-mail, raccomandata, fax) all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o a Zurich entro 5 giorni dall’evento o dal momento in cui l’assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Con riferimento alla garanzia “Tutela legale” Il contraente o l’assicurato devono denunciare il sinistro tempestivamente: • a DAS, Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., telefonicamente al numero verde 800.345543 o per iscritto per posta elettronica a xxxxxxxx@xxx.xx o per posta ordinaria a DAS S.p.A. – Via X. Xxxxx, 9/B – 37135 Verona. Documenti da allegare a titolo esemplificativo: sintetica descrizione, copia corrispondenza intercorsa, copia contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.., copia Avviso di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato. • In alternativa a Zurich. Con riferimento alla garanzia “Assistenza” L’Assicurato può telefonare alla Struttura organizzativa, 24 ore su 24, al numero verde 800.181515 o dall’estero al numero +39 015.2559790, oppure può inviare un telegramma a Mapfre Asistencia S.A., Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), o un telefax al numero +39 015.2559604. In ogni caso deve comunicare con precisione: nome e cognome, numero di polizza, servizio richiesto, indirizzo del luogo in cui si trova, recapito telefonico presso cui la Struttura potrà richiamare. La Struttura organizzativa potrà chiedere all’assicurato, che deve fornirla, ogni ulteriore documentazione necessaria per la conclusione dell’assistenza. | |
Assistenza diretta/in convenzione Le prestazioni che il contraente o l’assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dalla Compagnia sono quelle del personale che interviene in forza delle garanzie “Tutela legale” e “Assistenza” (si veda il riquadro successivo). | |
Gestione da parte di altre imprese La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie: • Tutela Legale si avvale della collaborazione di DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X – 37135 VERONA. • Assistenza si avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi 66 – 00000 Xxxxxxx (XX). | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP. |
Obblighi dell’impresa | Zurich provvede al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni dal verbale definitivo di perizia o dell’atto di liquidazione amichevole |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto a Zurich i dati necessari e cioè, l’indicazione del fatturato. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte di Zurich. |
Rimborso | In caso di recesso, Zurich, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le garanzie aggiuntive “Portavalori” e “Merci, macchinari e attrezzature trasportate” operano esclusivamente durante i trasporti effettuati per operazioni pertinenti all’attività assicurata tra le ore 5 e le ore 21. |
Sospensione | Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l’assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione. |
Risoluzione | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP. |
È rivolto alle aziende che vogliono assicurare i rischi connessi all’esercizio della relativa attività d’impresa.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 17,57%, calcolato sul premio lordo.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 |
È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. | |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: XXXXX Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00000000 Pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxx.xxxxxx.xx. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.