Garanzia Tutela Legale Clausole campione

Garanzia Tutela Legale. Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela Legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata. L’assicurazione comprende i seguenti oneri: • le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio; • le spese per l’intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’Assicurato ha la residenza; • le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’Assicurato se autorizzato da AXA Assistance; • le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; • le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance; • le spese per il contributo unificato; • le spese di giustizia in sede penale; • le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; • le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010); • le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014); • le spese derivanti da procedimenti arbitrali. La garanzia è operante nell’ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi: 1. controversie relative a danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti; 2. controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell’articolo 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile. L’intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all’esistenza ed all’effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di resp...
Garanzia Tutela Legale. In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito dalle Condi- zioni di assicurazione. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 7.24 – delle Norme in caso di sinistro Sezione Tutela Legale.
Garanzia Tutela Legale. Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’Assicurato, DAS entro 30 giorni: • paga l’indennizzo; • comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato.
Garanzia Tutela Legale la garanzia assicura il rischio sia dell’assistenza giudiziale che dell’assistenza stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’assicurato nell’ambito dell’attività dell’azienda dichiarata in polizza e/o nell’ambito della conduzione e/o proprietà degli immobili ove viene svolta tale attività. Sono previste due forme di garanzia: tutela dell’attività FORMA BASE e FORMA PLUS.
Garanzia Tutela Legale. La denuncia del caso assicurativo deve essere inoltrata tempestivamente per iscritto a DAS con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti necessari. Le spese fiscali di bollo e di registro riferite a tutti gli atti e i documenti occorrenti alla prestazione sono a carico dell’Assicurato. Si evidenzia che la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale alla Società DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 9/B – telefono 045/0000000 – Fax 045/0000000.
Garanzia Tutela Legale. Europ Assistance assicura la Tutela Legale per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le spese non recuperabili dalla controparte nei casi indicati in polizza, alle condizioni della presente polizza e con il limite del massimale per sinistro di Euro 10.000,00. Le spese che ti verranno pagate comprendono: - le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per ricorrere e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese di un unico Avvocato incaricato per gestire il Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese per un importo massimo fino a Euro 2.500,00 di un secondo Avvocato domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spese verranno pagate solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale deve essere trattato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; - le eventuali spese dell’Avvocato di controparte, nel caso di una tua soccombenza per condanna, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALElettera A); - le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio; - le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B); - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedure Penale); - le spese di giustizia; - le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri secondo quanto previsto dalle tabe...
Garanzia Tutela Legale. Cosa assicura
Garanzia Tutela Legale. La denuncia del caso assicurativo deve essere inoltrata tempestivamente per iscritto a DAS con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti necessari. Le spese fiscali di bollo e di registro riferite a tutti gli atti e i documenti occorrenti alla prestazione sono a carico dell’Assicurato. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 6.18 – 6.19 – 6.20 – 6.21 – 6.22 - delle Norme in caso di sinistro Tutela Legale. Si evidenzia che la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale alla Società DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 9/B – telefono 045/0000000 – Fax 045/0000000.
Garanzia Tutela Legale. 1.2.1 Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa. 1.2.2 Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Aderenti/Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità (art. 530, co. 1, c.p.p.) per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia opera, inoltre, anche nel caso di procedimento che si concluda con sentenza di c.d. “patteggiamento” ai sensi dell’art. 444 c.p.p. fino ad un esborso massimo per sinistro di € 5.000 (cinquemila). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L’Aderente/Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza e degli atti processuali e difensivi attestanti l’attività professionale svolta dal difensore. 1.2.3 La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa avverso l’azione di rivalsa esperita dal datore di lavoro o dalla sua Compagnia di Responsabilità Civile o la difesa avverso l’azione di Responsabilità Amministrativa per danno erariale esperita dalla Corte dei conti, instaurata nei confronti dell’Assicurato per l’accertamento di colpa grave, salvo il caso in cui sia a ciò obbligato un soggetto terzo. A) l’assicurazione di Responsabilità Civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla Polizza; B) qualora l’assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo, avendo esaurito il massimale per liquidare l’importo della rivalsa. In tal caso la prestazione opera per le spese successive. La prestazione non opera nel caso previsto dal successivo Art. 3.3 Ulteriori esclusioni relative Difesa alla Rivalsa. 1.2.4 Difesa avverso provvedimenti disciplinari disposti dall’Ordine, dal Collegio, dal Consiglio o dal Registro Professionale al quale l’Aderente/Assicurato è iscritto. 1.2.5 Vertenze per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da terzi per fatti illeciti degli Aderenti/Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio...
Garanzia Tutela Legale. (opzionali) Garanzie di base Unipolsai rimborsa le spese legali e relativi oneri per la difesa degli interessi dell’assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale in relazione ad eventi connessi con la circolazione del veicolo e in relazione alle controversie contrattuali allo stesso inerenti. La garanzia è estesa al caso di sanzione amministrativa per erronea contestazione dell’assenza di assicurazione R.C.A. La garanzia viene prestata nei limiti del di € 20.000 per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurato.