CAPITOLATO SPECIALE
Servizi Intercomunali Veronapianura X.X.XX. s.r.l.
CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO ANNUALE DI TRASPORTO A IMPIANTO DI RECUPERO DI CASSONI SCARRABILI CON VETRO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
LOTTO 1 : trasporti da Comuni di Legnago-Cerea-Sanguinetto CIG 7834926179 LOTTO 2 : trasporti da altri 10 Comuni CIG 7834934811
INDICE
1. OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO 2
2. IMPORTO PREVISTO DEL SERVIZIO 2
3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 3
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 3
6. PREZZI APPLICATI E FATTURAZIONE 3
10. ONERI E DIVIETI DELL’ IMPRESA 5
12. RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA 5
16. INVARIABILITÀ DEI PREZZI 7
18. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 7
19. RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA VERSO LA SOCIETA’ E VERSO TERZI 7
20. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 8
21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 8
22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 8
23. RISERVE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 9
24. SPESE DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 9
25. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 9
PREMESSA
Le presenti norme regolano il servizio da eseguirsi da parte dell’impresa aggiudicataria (per ognuno dei due lotti aggiudicati) , che per brevità viene in seguito denominata “Impresa” o “Ditta” o "Trasportatore" a favore di X.X.XX. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. che per brevità viene in seguito denominata “Società” ed integrano, formandone parte sostanziale, il contratto che sarà stipulato.
Nel presente elaborato sarà indicati come:
✓ “Vetro” il rifiuto CER 15.01.07 proveniente sia da raccolta domiciliare porta a porta che conferito presso ececentro.
1. OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto di affidamento riguarda il trasporto ad impianto di recupero di cassoni scarrabili contenenti vetro raccolto porta a porta dalla Società ovvero conferito dagli utenti presso l’ecocentro, per un periodo di 12 mesi.
L’impianto di conferimento è: ECOGLASS – Via Boschetta, 10 – Lonigo 36045 (VI) Il servizio è suddiviso in due lotti:
LOTTO 1 – CIG 7834926179
Trasporti dai Comuni di Legnago – Cerea - Sanguinetto
LOTTO 2 – CIG 7834934811
Trasporti dai Comuni di Albaredo d’Adige – Pressana con Roveredo di Guà – Veronella – Zimella – Cologna Veneta – Bonavigo – Boschi Sant’Xxxx – Minerbe – Villa Bartolomea
Per la descrizione del servizio si rimanda alla Relazione tecnico-illustrativa del servizio.
2. IMPORTO PREVISTO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo di spesa stimata è pari ad € 110.040,00 oltre IVA, così suddiviso suddiviso e composto per ognuno dei due Lotti:
LOTTO 1
Servizi programmati mensili per raccolta porta a porta € 56.880 Servizi a richiesta per prelievi da ecocentro € 5.940
COSTO TOTALE SERVIZIO lotto 1 € 62.820
LOTTO 2
Servizi programmati mensili per raccolta porta a porta € 42.000 Servizi a richiesta per prelievi da ecocentro € 5.220
COSTO TOTALE SERVIZIO lotto 2 € 47.220
come meglio dettagliato nella Relazione tecnico-illustrativa del servizio .
L’importo complessivo del contratto sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto ai costi sopra indicati ed ai prezzi unitari previsti e dovrà pertanto risultare non superiore a :
€ 62.820 per il Lotto 1
€ 47.220 per il Lotto 2
comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente connessi al servizio. Resta esclusa la sola I.V.A.
Nella formulazione del ribasso, l’Impresa dovrà tenere conto di tutti quegli oneri cui sarà soggetta, desumibili dal presente Capitolato Speciale o dagli altri documenti di gara, imputabili alla particolare natura del servizio.
Gli importi liquidati all’ Impresa saranno quelli derivanti dall’applicazione dei prezzi unitari di contratto ai servizi effettivamente resi.
3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto i documenti di seguito puntualmente individuati:
• il Capitolato Speciale;
• la Relazione tecnico-illustrativa del servizio;
• Informazione sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro e Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali ( DUVRI )
Si precisa che ali artt. 8 e 9 della Relazione tecnico-illustrativa del servizio sono inseriti i computi ed i prezzi unitari dei servizi rispettivamente per il Lotto 1 e Lotto 2.
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta a favore dell’offerta che presenta il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio ad elevata ripetitività e con condizioni definite dal mercato.
In ragione dell'interesse della Società di stabilire rapporto contrattuale con due soggetti aventi titoli e capacità per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi, l’aggiudicazione del LOTTO 2 non potrà essere disposta a favore dell’aggiudicatario del LOTTO 1. In presenza di unica offerta per entrambi i Lotti X.X.XX. potrà derogare a tale disposizione e disporre l’aggiudicazione di entrambi i Lotti al medesimo soggetto offerente, purché in possesso dei titoli richiesti al successivo art. 5 per la totalità dei servizi previsti nei due Lotti.
Il Trasportatore deve necessariamente risultare:
1. iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 1 o sottocategoria D1 per classe D (n° abitanti compreso tra 20.000 e 50.000) o superiore.
2. essere iscritto all’Albo degli autotrasportatori per conto di terzi.
6. PREZZI APPLICATI E FATTURAZIONE
Il prezzo corrisposto per il servizio ( per ciascuno dei due lotti ) è quello desunto dall’applicazione del ribasso offerto ai prezzi unitari previsti per ciascun servizio.
I prezzi come sopra definiti sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto ed indipendenti da ogni eventualità.
Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del Capitolato Speciale e negli altri documenti allegati al contratto, si intendono quindi accettati dal Trasportatore in base ai suoi calcoli di convenienza e pertanto sono compresi nel prezzo offerto. In particolare il prezzo offerto è comprensivo :
✓ degli oneri conseguenti maggior tempo d’attesa per eventuali problemi che si dovessero verificare presso l’impianto di recupero presso il quale è previsto il conferimento ( ECOGLASS – Via Boschetta 10 – Lonigo (VI);.
✓ di tutti gli oneri di sicurezza per l'attività del Trasportatore, compresi gli oneri riferibili a rischi interferenziali.
Il contratto avrà la durata di mesi dodici , e tale termine decorrerà dal giorno fissato in contratto.
A insindacabile scelta della Società, il contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni contrattuali fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi.
È comunque facoltà della Società di far decorrere il servizio anche prima dell’avvenuta stipula del contratto. Considerata infatti la già avvenuta programmazione del servizio, anche dopo la semplice proposta di aggiudicazione la Società potrà dare comunicazione a mezzo PEC al Trasportatore, del giorno da cui decorre il servizio.
Con la presentazione della propria offerta, il Trasportatore accetta la possibilità che il servizio possa essere avviato sotto le riserve di legge nelle more della sottoscrizione del contratto, ma tale fatto non costituisce in alcun modo impegno della Società alla stipula del contratto che resta subordinato alla positiva verifica dei requisiti richiesti e/o dichiarati dal Trasportatore, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. N. 50/2016 .
Il Trasportatore è tenuto a presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto, garanzia fideiussoria, costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo del servizio oggetto di contratto.
Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Trasportatore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società.
La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive dell’ Impresa fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società.
Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante.
Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata entro 6 mesi dal termine del servizio ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte dell’Impresa degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale impiegato nel servizio e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto.
Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società.
Resta salva, per la Società, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia.
La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’ Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Società.
L’Impresa, nell’esecuzione del servizio oggetto di contratto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità per danni a terzi, compresi i dipendenti o eventuali preposti della Società, con piena manleva di quest’ultima se chiamata direttamente in causa.
A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso il servizio oggetto di contratto, per i danni cagionati a terzi, i nc l us i t r a ques t i di p ende n t i , r appr es ent ant i e i nc ar i c at i de l l a Società.
La polizza deve essere stipulata almeno per i seguenti massimali :
• Responsabilità Civile verso i Terzi : massimale unico di € 3.000.000 (euro tremilioni)
• Responsabilità civile verso prestatori di lavoro : massimale per sinistro € 3.000.000 (euro tremilioni) , per prestatore infortunato € 1.500.000 ( euro unmilionecinquecentomila)
con l’avvertenza che le suddette cifre non costituiscono comunque limite alla responsabilità dell’Impresa.
L’Impresa deve trasmettere alla Società copia della polizza prima dell’effettivo inizio del servizio e copia delle quietanze alle successive scadenze.
La copertura assicurativa deve rimanere attiva per tutta la durata del contratto.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione del servizio.
10. ONERI E DIVIETI DELL’ IMPRESA
L’Impresa è responsabile verso la Società delle prestazioni di servizio di cui al presente Capitolato, del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti e/o soci.
L’Impresa non può interrompere il servizio per propria autonoma decisione e neppure per divergenze con la Società : ogni riserva o divergenza da parte dell’Impresa può essere segnalata con le modalità di cui al successivo art. 23 e, in assenza di accordo, sarà definita come previsto allo stesso articolo di Capitolato.
L’Impresa nell'effettuazione del servizio è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni :
a) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti e regolamenti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ricadendo su di essa ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, qualunque ne sia la natura e la causa, tenendone, pertanto, sollevata la Società e il personale dalla stessa dipendente;
b) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'art. 20 del presente Capitolato Speciale; l’Impresa risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa;
c) assicurare il completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, con adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell’espletamento dello stesso;
d) l’Impresa è tenuta ad informare tempestivamente la Società di eventuali infortuni occorsi al personale della stessa o di terzi nello svolgimento dei servizi oggetto di contratto;
e) l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei relativi accordi locali integrativi, in vigore per tutto il periodo del contratto e nel luogo ove si svolgono i servizi;
f) l’Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
g) l’Impresa dovrà essere in ogni momento in grado di dimostrare l’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto, nonché copia dei pagamenti.
h) è fatto divieto all’Impresa, salvo autorizzazione scritta della Società, di fare o di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o filmati delle attività oggetto del contratto o comunque di divulgare notizie riservate acquisite nell'espletamento del servizio.
Il subappalto è consentito nelle forme e nei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 , a condizione che in sede di gara sia stata indicata l’intenzione di ricorrere al subappalto stesso e specificata la quota percentuale o le parti del servizio che intende subappaltare.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale.
Anche il posizionamento dei cassoni o comunque la loro movimentazione quando non contengono rifiuti costituisce subappalto, fatte comunque salve le espresse esclusioni previste all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016
Il subappaltatore deve ovviamente essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all’Impresa ed in particolare di quelli di cui al precedente art. 5.
Salvo quanto previsto all’art. 105 comma 13 del Codice, la Società non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’Impresa.
12. RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA
All’atto della sottoscrizione del contratto, l’Impresa è tenuta ad indicare il nominativo di un suo rappresentante con cui la Società potrà mantenere tutti i rapporti relativi al contratto, sia di natura tecnica che amministrativa.
Il Rappresentante designato da parte dell’Impresa deve essere sempre reperibile telefonicamente per tutta la durata del contratto.
L’Impresa risponderà dell'idoneità del proprio Rappresentante e di tutto il proprio personale in genere.
L’Impresa è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto, assicurando tempi e modi di effettuazione del servizio.
Con riferimento agli obblighi di operatività previsti in contratto, saranno applicate le seguenti penali in caso di inadempienza :
a) Posizionamento di cassoni prima delle 24 ore antecedenti
il servizio programmato di trasporto € 50 / giorno o frazione di anticipo
b) Mancato posizionamento di cassoni entro le ore 5.00 del giorno di raccolta
ritardo entro 3 ore € 100/ora di ritardo
ritardo oltre 3 ore € 500
c) Mancato prelievo dei cassoni entro le ore 7:00 del giorno
successivo alla raccolta € 50 / ora di ritardo
d) Mancato svolgimento servizio a richiesta entro 72 ore dalla
richiesta (escluso Sabato – Domenica e festivi ) € 100 / giorno di ritardo o frazione
e) Mancato riposizionamento cassoni in ecocentro € 100 / giorno di ritardo o frazione
La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l’Impresa, da parte della Società, per i danni causati per qualsiasi titolo dagli inadempimenti contestati;in particolare la Società potrà richiedere il rimborso di tutti i maggiori oneri sostenuti per l’assunzione di azioni correttive necessarie per garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico.
Ogni contestazione con applicazione della penale sarà prontamente inviata dal Direttore dell’esecuzione del contratto a mezzo mail al Rappresentante dell’Impresa.
Entro 5 giorni dalla contestazione l’Impresa potrà comunicare le proprie deduzioni alla Società sui fatti specifici contestati. Qualora dette deduzioni non siano accettabili a giudizio insindacabile della Società, si procederà all’applicazione delle penali come sopra definite .
In ogni caso l’Impresa è tenuta a porre immediatamente in essere i necessari interventi correttivi per la risoluzione dei disservizi o ritardi contestati dalla Società.
In caso di applicazione della penale contrattuale, la Società provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza.
La Società ha inoltre la facoltà di avvalersi dell’incameramento anche parziale della cauzione definitiva, ed in tal caso sarà onere dell’Impresa ricostituire la cauzione nell’importo originario.
L’Impresa non può interrompere il servizio per divergenze con la Società inerenti l'applicazione di penali o di qualsiasi altra natura.
Ogni riserva o divergenza da parte della Impresa può essere segnalata con le modalità di cui al successivo art. 23 e, in assenza di accordo, sarà definito come previsto allo stesso articolo di Capitolato.
L’Impresa procederà ad emettere fattura mensile per i servizi effettuati nel mese.
Il pagamento avverrà tramite bonifico a 60 giorni data fattura fine mese, purché la fattura sia ricevuta entro 7 giorni dalla sua emissione.
La Società procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC, a frequenza quadrimestrale.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 5.10.2010,
n. 207. La presenza di un DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell’art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 imporrà alla Società di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito.
Ai fini dell’applicazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 , il contratto sarà individuato da codice CIG e tale codice dovrà sempre essere indicato in fattura. All’atto della stipula del contratto, l’Impresa è tenuta ad indicare :
❖ estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136/2010,
specificando se lo stesso è “dedicato” o meno allo specifico contratto intercorso;
❖ generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
L’Impresa è inoltre obbligata a comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale variazione dei dati suddetti.
Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro la Società procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’Impresa in materia tributaria e finanziaria.
La Società declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
− tardiva trasmissione della fattura
− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
− DURC irregolare.
All’Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo di contratto inerente la prestazione.
I servizi oggetto del contratto sono pienamente definiti nel presente Capitolato e nella Relazione Tecnico- illustrativa del servizio .
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 sono possibili variazioni dell’importo complessivo del contratto , purché entro il limite del 20% dell'importo previsto di contratto.
Attesa la particolare natura del servizio, non pienamente predeterminabile in quanto la quantità di vetro conferita dipende da usi ed abitudini dei cittadini, potrebbe verificarsi l’esigenza di maggiori trasporti per alcuni Comuni, e per questi servizi si applicheranno i prezzi di contratto.
Per eventuali altre variazioni contrattuali si procederà in accordo alle disposizioni dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
I prezzi offerti sono fissi ed invariabili.
L’eventuale cessione del credito è regolata dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
18. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
La Società provvederà a comunicare all’Impresa all'atto della sottoscrizione del contratto il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto ( indicato come Direttore dell'esecuzione ) .
L’Impresa è tenuta a conformarsi a tutte le direttive impartite in vigenza di contratto dal Direttore dell'esecuzione.
19. RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA VERSO LA SOCIETA’ E VERSO TERZI
L’Impresa risponderà totalmente ed incondizionatamente dell’esecuzione a regola d’arte del servizio e nel pieno rispetto di tutte le norme, tenendo sollevate ed indenni, da responsabilità sia civile che penale, per qualsiasi causa od infortunio connesso al servizio, anche nei confronti di terzi, la Società.
Restano a carico dell’Impresa, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari per evitare danni a opere, ambiente, persone e cose, come pure ogni onere conseguente la necessità a ripristini di opere o a risarcimenti di danni a luoghi o a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti .
20. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (e comunque prima dell’avvio del servizio), dovrà sottoscrivere l’Informativa sui Rischi dell’ambiente di lavoro ed il DUVRI – documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – e procedere alla stesura di un proprio Piano delle Misure di Sicurezza che, considerata la particolarità del servizio, potrà essere sostituito da idonea integrazione del Documento Valutazione Rischi dell’Impresa.
In alternativa, qualora l’attività svolta rientri tra le specifiche ed usuali attività dell’Impresa e non siano ravvisati rischi aggiuntivi, l’Impresa potrà rilasciare dichiarazione in merito alla valutazione dei rischi di cui trattasi nel Documento Valutazione Rischi adottato in azienda.
L’avvio del servizio sarà comunque necessariamente preceduto dall’adempimento di tutte le attività espressamente previste nell’Informativa rischi e DUVRI , al quale si rimanda, allegato alla documentazione di progetto.
L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di terzi.
L’Impresa deve notificare immediatamente alla Società, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni di contratto, che abbia coinvolto personale e/o mezzi o attrezzature dell’Impresa, della Società o di terzi.
21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, l’intercorso contratto a pena di nullità della stessa.
Sono fatte salve le vicende soggettive dell’Impresa disciplinate dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs. 50/2016 , a condizione che il nuovo soggetto provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto.
22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Società ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti all’art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/16 ed ha obbligo di risolvere il contratto nei casi ex art. 108 comma 2 del D. Lgs. 50/16.
La Società si riserva inoltre di di risolvere il contratto:
1. quando l’Impresa si rende responsabile di frode e grave inadempienza nella condotta del servizio;
2. in caso di mancata erogazione del servizio per più di tre ritiri programmati, fatti salvi i casi di forza maggiore ;
3. perdita anche di una sola delle iscrizioni obbligatorie di cui all’art. 5 del presente Capitolato Speciale ;
4. mancata stipula o rinnovo delle coperture assicurative di cui all'art. 9 del presente Capitolato;
5. ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali.
La risoluzione per le cause di cui ai punti 1) e 2) e 3) opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e la Società avanzerà richiesta di risarcimento per i danni subiti per il mancato espletamento del servizio e per altri motivi imputabili all’inadempienza dell’Impresa.
Negli altri casi la Società procederà come di seguito descritto:
1) contesta il fatto all’Impresa, mediante posta elettronica certificata (PEC), assegnando un tempo per la regolarizzazione della situazione riscontrata;
2) l’Impresa, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
3) la Società valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni.
In caso di risoluzione del contratto, la Società provvederà a incamerare la cauzione e ad affidare le prestazioni in danno dell’Impresa provvedendo, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Società dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, la Società potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere a sottoscrivere un nuova contratto con altra Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di selezione e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
23. RISERVE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla Società per iscritto, a mezzo PEC o a mano all’ufficio protocollo della Società, in tal caso avendo cura di farsi rilasciare idonea ricevuta.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’art. 207 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra la Società e l’Impresa, e che non fossero risolte tra le parti in via bonaria o comunque con la procedura di cui sopra, saranno deferite, in via esclusiva, al Tribunale di Verona: è quindi espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.
24. SPESE DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Sono a totale carico dell’Impresa eventuali spese di sottoscrizione del contratto, solo escluse le spese per le copie del contratto e dei suoi allegati.
Eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico della parte richiedente la registrazione stessa. L’Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Società.
25. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento U.E. n. 2016/679 ( di seguito GDPR ) in materia di protezione dei dati personali, ogni Impresa partecipante alla gara è portata a conoscenza di quanto segue:
1. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.
2. Le finalità per cui i dati concernenti dell’Impresa, i suoi legali rappresentanti o procuratori, i suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, sono raccolti, registrati o memorizzati sono:
❖ compilazione di anagrafiche e statistiche interne
❖ adempimenti contabili e fiscali
❖ gestione del credito
❖ ricerche di mercato
❖ altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali
3. L’elaborazione dei dati avviene con mezzi informatici, manuali e telematici e con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati.
4. I dati acquisiti relativi ad ogni Impresa che ha partecipato alla procedura aperta potranno essere comunicati, qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale all’esecuzione delle procedure di scelta o allo svolgimento dell’attività di X.X.XX. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l., ai seguenti soggetti:
❖ professionisti aventi ruolo nella gestione della selezione e della contratto
❖ studi legali
❖ istituti di credito
❖ società di informazioni economiche
❖ società di revisione del bilancio
❖ Pubbliche Autorità od Amministrazioni
5. Il titolare del trattamento dei dati è X.X.XX. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. con sede a Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, 00 che procederà alla conservazione dei dati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
6. In applicazione dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, l’Impresa ( o i Suoi rappresentanti ) potrà ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati le siano messi a disposizione in modo intelligibile.
L’Impresa potrà altresì chiedere:
❖ di conoscere l’origine dei dati e la logica e finalità del trattamento
❖ la cancellazione o trasformazione in forma anonima
❖ l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati
❖ di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi
purché la richiesta risulti compatibile allo svolgimento della procedura di gara per la quale i dati sono stati acquisiti ad all’obbligo di conservazione della documentazione di gara previsto dalle vigenti norme civilistiche, fiscali e in materia di pubblici appalti.
7. L’Impresa ( o i Suoi rappresentanti ) ha diritto di presentare reclamo avanti alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali – xxxxxxx@xxxx.xx .
L’Impresa si impegna per contro a dare piena applicazione alle disposizioni del Regolamento U.E. n. 2016/679 per protezione dei dati della Società .