DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Clausole campione

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. L’Appaltatore, durante tutte le operazioni oggetto del presente appalto, dovrà provvedere all’osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, al fine di garantire l’incolumità di tutto il personale addetto ai lavori e dei terzi. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni stabilite dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. L’Appaltatore dovrà disporre di personale qualificato e formato secondo la normativa vigente in materia. Egli dovrà inoltre addestrare i propri dipendenti sulle misure da assumere per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro. Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure gli eventuali subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente alle disposizioni vigenti in cantiere e, in generale, osservino le norme di legge, nonché di contratto. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso. L’Appaltante avrà in ogni momento la facoltà di effettuare ispezioni ed accertamenti in cantiere relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro direttamente o mediante consulenti di propria fiducia. Nell’affidamento del servizio oggetto dell’appalto, i datori di lavoro dell’Appaltante, dell’appaltatore, ivi compresi i subappaltatori, ai sensi dell’art 26 co 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Norme di sicurezza generali
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Art. 40 Norme di sicurezza generali.......................................................................................................... Art. 41 Sicurezza sul luogo di lavoro ........................................................................................................ Art. 42 Piano di sicurezza ....................................................................................................................... Art. 43 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ................................................... Art. 44 Piano operativo di sicurezza ......................................................................................................... Art. 45 Xxxxxxxxxx e attuazione dei piani di sicurezza ...............................................................................
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. ART. 53 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste. L'Amministrazione Comunale e le Dirigenze Scolastiche interessate dai servizi di sostegno si impegneranno a consegnare al gestore le documentazioni, di loro competenza, che questi richiederà al fine della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. 81/2008. La Ditta aggiudicataria, nell'assumere gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D.Lgs. 81/2008, dovrà provvedere alla informazione e formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, pronto soccorso, antincendio, ecc.) e ad effettuare, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi del Comune e delle Dirigenze degli Istituti Scolastici, le prove di evacuazione sulla base del piano di emergenza ed evacuazione predisposto dalle scuole stesse e quant'altro necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 stesso. Il personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. Il Comune di Bagnolo in Piano si impegna, per quanto riguarda gli edifici scolastici di sua proprietà, a mettere a disposizione, per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ambienti di lavoro aventi i requisiti strutturali previsti dalle vigenti norme ed in particolare: dotati di almeno una uscita di emergenza, di impianti elettrici e termici realizzati e certificati secondo le vigenti norme, di impianto di illuminazione di emergenza, di impianto di messa a terra regolarmente denunciato e periodicamente verificato. Per gli edifici scolastici di proprietà di altri Enti, saranno i singoli Enti che dovranno certificare alla Ditta aggiudicataria la conformità dei luoghi di lavoro di cui al precedente capoverso. Le attività gestionali concernenti le situazioni di emergenza, rappresentate dalla stesura del piano di emergenza, dalla ...
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. I.11.1 È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. I.11.2 L'Appaltatore, riguardo agli obblighi assunti con l’accettazione del presente Capitolato Speciale d’Appalto, espressamente solleva l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Istituto, sia del Contraente, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione delle proprie prestazioni, assumendo ai sensi di legge piena responsabilità civile e/o penale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. È fatto obbligo alla Ditta appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa; b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi; c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, rischio e pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo; d) a provvedere all’informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio; e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il pia...
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. 1. Il Committente o il Responsabile dei Lavori dallo stesso incaricato verifica l’adempimento degli obblighi gravanti sul Coordinatore della Progettazione e sul Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori e provvede alle altre attività in materia di sicurezza imposte dalla legge.