RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA Clausole campione

RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA. L’Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’ex articolo 2 del D.M.LL.PP.145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. In particolare l’impresa aggiudicataria dovrà fornire: Indirizzo dell’unità Locale dove elegge domicilio – l’indirizzo pec al quale indirizzare tutte le comunicazioni – il numero telefonico reperibile per qualsiasi comunicazione per le vie brevi. Entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva con efficacia dell'Accordo Quadro, l’Impresa dovrà indicare il nominativo del soggetto individuato quale Direttore TECNICO di cantiere, per tutta la durata dell’Accordo. L'Impresa dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto Direttore per le ipotesi di impedimento o di assenza. Tutti i contatti con la PROVINCIA DI SALERNO, in ordine alla gestione dei “Contratti attuativi”, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, dovranno essere tenuti dal rappresentante legale dell’impresa aggiudicataria, con l’ausilio del Direttore Tecnico di cantiere. Nello stesso termine l’Impresa deve indicare i nominativi dei soggetti incaricati dei compiti di cui all’Allegato XVII del D.Lgs.n. 81/2008. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se necessario), nominato dalla PROVINCIA DI SALERNO, sono responsabili per la parte di loro competenza, del rispetto, da parte dell’Impresa impegnata dell’esecuzione dei lavori, delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.
RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA. ARTICOLO 13 - DIREZIONE LAVORI...................................................................................................................................
RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA. Qualora l'Impresa non possa risiedere in località posta nella zona nella quale ricadono i lavori affidati col presente contratto, dovrà tuttavia tenervi presente un rappresentante, il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione Lavori. Tale rappresentante dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla D.L. e di dare immediata esecuzione agli ordini stessi.
RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA. L’appaltatore è obbligato a nominare un rappresentante in qualità di direttore tecnico di cantiere cui notificare tempestivamente ordini di servizio per l’esecuzione dei lavori. Di tale rappresentante l’impresa dovrà comunicarne alla consegna dei lavori il nominativo ed il recapito sia domiciliare che telefonico.
RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA. L’Impresa nominerà quale proprio rappresentante delegato a tenere i rapporti con il Committente un tecnico dotato di idoneo titolo di studio e in possesso di relativa abilitazione professionale, dipendente, con provata esperienza pluriennale in settori di attività attinenti quelle in appalto, che assumerà la carica di Responsabile di Commessa, il quale dovrà avere piena conoscenza della documentazione di appalto e dovrà essere munito dei poteri necessari, risultanti da procura con firma autenticata, per la gestione dei servizi oggetto dell’appalto. Il Responsabile di Commessa dovrà assicurare la propria presenza presso la FEM in qualsiasi momento ne fosse fatta richiesta. L'Impresa dovrà inoltre nominare un tecnico qualificato quale Responsabile Tecnico, dislocato permanentemente presso la filiale operativa di cui all’art. 8.5, che sarà scelto tra il proprio personale e munito almeno di diploma di perito industriale od equipollente, con provata esperienza in attività di attività attinenti a quelle in appalto. Egli dovrà assicurare la propria presenza nelle strutture prese in consegna in qualsiasi momento ne fosse fatta richiesta oltre alla reperibilità anche di notte e nei giorni festivi al fine di fronteggiare le situazioni di pericolo e di inagibilità. Resta inteso che nella gestione dei servizi la FEM riconoscerà, nei rapporti con l’Impresa, soltanto queste figure, come rappresentanti autorizzati ad interloquire. Tali nominativi dovranno essere comunicati al Committente all’atto dell’avvio del servizio ed, in caso di loro sostituzione od assenza, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla FEM del nominativo dei loro sostituti. I tecnici nominati a rappresentare l’Impresa, ai quali competono tutte le responsabilità sia d’ordine civile che penale, che a norma delle vigenti disposizioni derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto. L’Impresa rimane comunque responsabile della scelta e dell’operato dei richiamanti tecnici e dei loro sostituti. Tali tecnici avranno la piena responsabilità dell’Impresa nei confronti della FEM e le eventuali contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con essi avranno lo stesso valore che se fatte direttamente con l’Impresa. La FEM si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di chiedere la sostituzione di ...
RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA. 53 ART. 33 SPESE DI CONTRATTO 54
RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA. 5 13. PENALI 6 14. PAGAMENTI 6 15. VARIAZIONI CONTRATTUALI 7
RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA. All’atto della sottoscrizione del contratto, l’Impresa è tenuta ad indicare il nominativo di un suo rappresentante con cui la Società potrà mantenere tutti i rapporti relativi al contratto, sia di natura tecnica che amministrativa. Il Rappresentante designato da parte dell’Impresa deve essere sempre reperibile telefonicamente per tutta la durata del contratto. L’Impresa risponderà dell'idoneità del proprio Rappresentante e di tutto il proprio personale in genere.