Variazioni Clausole campione

Variazioni. 1. Nei Contratti strumentali sono ammesse modifiche e varianti esclusivamente nei casi previsti dall’art. 106 del Codice. 2. È, altresì, fatta salva la facoltà della Committente di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il limite del 20%. 3. Le variazioni entro il limite del 20% verranno valutate in base ai prezzi e alle condizioni di cui al Contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo. 4. Eventuali variazioni oltre i limiti del 20%, verranno valutate in contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, in base alle circostanze che hanno determinato l’emergere della loro necessità. 5. Qualora in corso di Contratto, la Committente avesse la necessità di approvvigionarsi di materiali/beni necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ma non contemplati nell’Offerta economica, le Parti procederanno a concordarne i relativi prezzi, mediante la sottoscrizione di appositi verbali. I nuovi prezzi così definiti diventeranno parte integrante dell’Offerta economica allegata al Contratto.
Variazioni. 14.1 Nessuna variazione all’oggetto della fornitura può essere introdotta ad iniziativa del Fornitore senza il preventivo ordine scritto del Direttore dell’esecuzione e senza che la stessa sia stata preventivamente approvata dal Committente. Le modifiche che non siano state preventivamente autorizzate non danno titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta e, ove il Responsabile dell’esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano a carico del Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione, fermo restando che, in nessun caso, il Fornitore potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate. Il Contratto può prevedere limitazioni alla facoltà del Committente di introdurre variazioni all’oggetto della fornitura, stabilendo anche i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. 14.2 Il Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell’esecuzione del Contratto, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di fornitura, le prescrizioni tecniche, disegni ed eventuali campioni, a condizione che dette variazioni non siano tali da mutare sostanzialmente l’oggetto della fornitura. Qualora le variazioni introdotte, pur non mutando sostanzialmente l’oggetto della fornitura, siano, tuttavia, tali da determinare un notevole pregiudizio economico per il Fornitore, quest’ultimo può richiedere, con una relazione documentata, un equo compenso commisurato ai maggiori oneri conseguenti alle modifiche e, in nessun caso, superiore ad un quinto dell’importo dell’appalto. Ai fini del presente comma, si considerano notevolmente pregiudizievoli le variazioni introdotte dal Committente che determinino un incremento del prezzo contrattuale in misura superiore ad un decimo dell’originario importo contrattuale e solo per la parte eccedente tale limite.
Variazioni. 1. Nel caso in cui si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause non previste dalle parti anche dipendenti dalla necessità di rispettare sopravvenute prescrizioni di sicurezza imposte con provvedimenti dell’autorità in dipendenza dell’evolversi della pandemia da Covid-19, l’Appaltatore è tenuto a darne pronta comunicazione scritta al Committente. 2. Eventuali variazioni rispetto al progetto iniziale dei Lavori, sia di iniziativa dell’Appaltatore sia del Committente, dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti e preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori che dovrà attestare che le stesse non influiranno sulla corretta esecuzione delle opere anche ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali. L’Appaltatore si riserva di contestare motivatamente la loro approvazione ed esecuzione. (Eventuale) Nel caso di varianti proposte dal Committente l’Appaltatore è esonerato da responsabilità se prova che l’eventuale perdita dei benefici fiscali deriva da circostanze estranee alla sua sfera di controllo. 3. Ove i suddetti lavori aggiuntivi dovessero riguardare categorie di lavorazioni non previste ovvero si debbano impiegare materiali per i quali non risulti un prezzo unitario già definito nel computo metrico di cui al Contratto, si applicherà il prezziario della Regione o il prezziario DEI. 4. L’accordo scritto tra le Parti, concernente le variazioni ai Lavori, determina il diritto dell’Appaltatore al pagamento del compenso per i differenti e/o maggiori lavori eseguiti, secondo quanto concordato tra le Parti medesime. 5. Il corrispettivo per i maggiori lavori derivanti dalle variazioni di cui al presente articolo potrà/non potrà essere corrisposto con ricorso alla cessione del credito d’imposta/sconto in fattura/bonifico bancario. 6. Le parti concorderanno per iscritto se, per l’esecuzione delle variazioni, è necessario un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori. 7. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori dovessero essere adottate misure restrittive di sicurezza non previste e non prevedibili al momento della sottoscrizione che potrebbero causare variazioni nella modalità di svolgimento dei predetti lavori con la conseguenza di rendere l’adempimento maggiormente gravoso per la parte debitrice si procederà tramite accordo scritto ad una rinegoziazione/adeguamento dei contenuti del presente contratto14.
Variazioni. 27.1 L’Appaltatore accetta sin da ora di eseguire variazioni all’Opera, sia necessarie per l'esecuzione delle stesse secondo le Regole dell’Arte, sia richieste dal Committente, anche laddove esse eccedano, per quantità e/o qualità, uno o più dei limiti di cui agli artt. 1660 e 1661 Cod. Civ., rinunciando, altresì, l’Appaltatore alle indennità e facoltà ivi previste a proprio favore. 27.2 In particolare, ai fini del Contratto, verranno considerate variazioni rispetto alle Opere: (a) le variazioni derivanti da mutamenti della Legge Applicabile rispetto alla normativa vigente alla data di sottoscrizione del Contratto (le “Variazioni Legislative”); (b) le variazioni necessarie alla realizzazione dell’Opera secondo le Regole dell’Arte ed in conformità al Contratto ed alla Legge Applicabile di volta in volta vigente, ivi incluse le variazioni necessarie al fine di conformarsi ad eventuali richieste degli enti competenti anche se derivanti da eventuali errori e/o omissioni e/o incongruenze eventualmente contenute nel Progetto Esecutivo dell’Opera o da eventuali interferenze con gli altri cantieri limitrofi (le “Variazioni Necessarie”); (c) le variazioni richieste dal Committente, ovvero proposte dall’Appaltatore ed accettate per iscritto dal Committente, laddove esse non siano da considerarsi Variazioni Necessarie (le “Variazioni Discrezionali”), (le Variazioni Legislative, Necessarie e Discrezionali, congiuntamente, le "Variazioni"). 27.3 Le Parti concordano che: a) nelle ipotesi in cui si ravvisasse la necessità di una qualunque Variazioni Legislativa o Necessaria durante la realizzazione dell’Opera, l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione scritta al Committente e al Direttore dei Lavori, descrivendo l’intervento da eseguire, con la relativa progettazione esecutiva/costruttiva, con annesso capitolato prestazionale preparato a sue spese ed indicandone i tempi di realizzazione; b) nel caso di Variazioni Legislative, Necessarie o Dicrezionali proposte dal Committente, il Direttore dei Lavori dovrà inviare all’Appaltatore la relativa richiesta, che nei successivi 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dovrà fornire la relativa progettazione costruttiva e l’indicazione dei tempi di realizzazione di tali interventi, unitamente alla quantificazione – per il solo caso di Variazioni Discrezionali – del relativo corrispettivo aggiuntivo richiesto, da calcolarsi utilizzando i criteri indicati all’art. 27.5; c) nel caso di Variazioni Discrezionali proposte dall’Appaltat...
Variazioni. Il Committente si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante l’esecuzione delle opere, tutte le modifiche che crederà opportune al progetto, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte dei lavori non ancora eseguiti o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell’appalto. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le variazioni suddette con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti all’articolo 10 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Le indicazioni contenute nei disegni di progetto e tutte le prescrizioni del Capitolato, nelle quali siano indicate dimensioni, qualità ed altre particolarità delle opere, sono fornite all’unico scopo di designare l’oggetto dell’appalto e pertanto potranno esser comunque variate ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Committente. Nessuna modifica ai progetti, anche di lieve entità, potrà per contro essere introdotta dall’Appaltatore. Egli non potrà pretendere speciali compensi per le disposizioni riguardanti la condotta dei lavori, oppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative del Committente, gli fossero ordinate. L’Appaltatore dichiara di accettare sin d’ora tali disposizioni e le eventuali varianti al progetto, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali od alla richiesta di compensi particolari.
Variazioni. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla stipula e in corso di validità della stessa deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
Variazioni. Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni relative a Nel rispetto anche del criterio di cui all’art.106, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, ai sensi dell’art.106, comma 2 lett. b). Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione comunale e la Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell’offerta, qualora le variazioni non superino il c.d. quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del codice9. In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, in quanto obbligate dalle circostanze, in proporzione dell’incremento dell’impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara relativa all’impegno richiesto in sede di gara.
Variazioni. 1. Il Committente (ovvero il Direttore dei Lavori se previsto) ha il diritto di apportare variazioni ai lavori in progetto. Le variazioni degli importi dei vari lavori in aumento o in diminuzione devono essere ordinate esclusivamente per iscritto e con congruo anticipo all’Appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi. 2. L'Appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il Committente non le ha autorizzate per iscritto. 3. Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni avverrà con le seguenti modalità e termini36: …………………………………………………………………………………………….. 4. Le parti concorderanno per iscritto se, per l’esecuzione delle variazioni, è necessario un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori.
Variazioni. La stazione appaltante può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti dall’art. 106 del Codice dei contratti. Inoltre sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le variazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 20%. In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Responsabile del Procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Variazioni. 3.1. I termini e le condizioni di cui al Contratto si applicano anche a tutte le eventuali variazioni dei Servizi, nonché agli aggiornamenti e modifiche della Piattaforma Lince apportate da Cerved a propria esclusiva discrezione, salvo essi siano accompagnati da autonome Condizioni Integrative.