Variazioni Clausole campione

Variazioni. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotti dall’Operatore Economico, se non è disposta e preventivamente approvata dall’Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dagli atti della procedura. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e ove l’Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino a carico dell’Operatore Economico della situazione originaria preesistente. Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l’Azienda potrà richiedere alla Società le variazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dagli atti della procedura. Con la sottoscrizione della presente lettera d’ordine/contratto la Società si obbliga, ai sensi dell’art. 106 c.12 del citato D.Lgs. 50/2016 ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.
Variazioni. 1. Nei Contratti strumentali sono ammesse modifiche e varianti esclusivamente nei casi previsti dall’art. 106 del Codice.
Variazioni. 1. Il Committente (ovvero il Direttore dei Lavori se previsto) ha il diritto di apportare variazioni ai lavori in progetto. Le variazioni degli importi dei vari lavori in aumento o in diminuzione devono essere ordinate esclusivamente per iscritto e con congruo anticipo all’Appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi.
Variazioni. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.
Variazioni. 1. Nei Contratti non strumentali, la Committente si riserva la facoltà di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il limite del 20%.
Variazioni. 3.1. I termini e le condizioni di cui al Contratto si applicano anche a tutte le eventuali variazioni dei Servizi, nonché agli aggiornamenti e modifiche della Piattaforma Lince apportate da Cerved a propria esclusiva discrezione, salvo essi siano accompagnati da autonome Condizioni Integrative.
Variazioni. A norma dell’art. 311 della Legge 12 luglio 2011, n. 106 la Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al contratto se non nei casi ivi specificati. L’importo in aumento o diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Gli asili nido che l’Amministrazione comunale intende affidare in gestione alla ditta aggiudicataria hanno una capienza di 30 posti ciascuno e accolgono bambini indicativamente dai 12 mesi ai tre anni. Il servizio potrà subire variazioni, rispetto alla data d’inizio, all’estensione di orario o alla dimensione effettiva dell’utenza, sulla base delle reali esigenze che durante l’anno possono verificarsi e/o per modificazioni delle normative vigenti in materia di asili nido e servizi per la prima infanzia, senza che l’aggiudicatario possa richiedere alcun indennizzo o risarcimento per la parziale o totale mancata attivazione del servizio stesso. Potranno, inoltre, verificarsi integrazioni in ordine al tipo di servizio, per far fronte a esigenze contingenti dell’Amministrazione. In particolare potrà essere richiesto all’aggiudicatario di gestire, tramite i propri educatori, servizi integrativi rispetto al servizio oggetto del presente capitolato, ad esempio baby parking in occasione di convegni o seminari, presso gli asili nido comunali o presso altre sedi appositamente individuate. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di sospendere/ridurre o ampliare il servizio di pulizia di qualsiasi zona, settore, vano e locale, oggetto del presente servizio, in base a proprie esigenze funzionali. Ove si verificassero variazioni della consistenza dei lavori per sospensioni, riduzioni o aggiunte, il calcolo del corrispettivo, in più o in meno da corrispondere, sarà definito nel suo importo in base all’importo orario in aggiunta o in diminuzione.
Variazioni. Con esclusivo riferimento ai Contratti Addebito Mensile conclusi per un Periodo Contrattuale Indeterminato, la Società si riserva il diritto di introdurre nuove formule di abbonamento o revocare e/o variare quelle già offerte, di modificare i citati Contratti Addebito Mensile per adeguamento alla normativa vigente, per motivi tecnici, operativi, organizzativi e/o per modifiche nei costi di gestione. Ogni variazione di cui al presente articolo applicata dalla Società verrà comunicata all’Associato con un preavviso di 60 (sessanta) giorni prima dell’entrata in vigore della variazione, tramite comunicazione scritta presso i locali del Club, pubblicazione sul sito internet della Società, oppure tramite email all’indirizzo indicato dall’Associato in occasione della sottoscrizione del Contratto. È fatta salva la facoltà dell’Associato, la cui formula di abbonamento viene annullata o variata in misura tale da avere un oggettivo impatto sulla fruizione dei servizi del Club da parte dell’Associato, o per cui il prezzo dell’abbonamento viene aumentato in maniera eccessiva rispetto al prezzo originariamente pattuito, di optare per una nuova formula di abbonamento o di comunicare recesso dal Contratto, via e-mail o raccomandata A/R agli indirizzi comunicati dal proprio Club di iscrizione, senza penali, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di variazione in oggetto, con efficacia a partire dalla fine del mese in cui il recesso è stato comunicato. Resta inteso che i Contratti Xxxx e i Contratti Addebito Mensile stipulati per un Periodo Contrattuale Determinato non subiranno alcuna variazione nel corso della loro durata, fatti salvi eventuali adeguamenti resi obbligatori dalla normativa vigente, ma potranno subire modifiche solo al momento del loro eventuale rinnovo o, rispettivamente, prosecuzione per un Periodo Contrattuale Indeterminato.
Variazioni. Il Committente si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante l’esecuzione delle opere, tutte le modifiche che crederà opportune al progetto, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte dei lavori non ancora eseguiti o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell’appalto. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le variazioni suddette con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti all’articolo 10 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Le indicazioni contenute nei disegni di progetto e tutte le prescrizioni del Capitolato, nelle quali siano indicate dimensioni, qualità ed altre particolarità delle opere, sono fornite all’unico scopo di designare l’oggetto dell’appalto e pertanto potranno esser comunque variate ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Committente. Nessuna modifica ai progetti, anche di lieve entità, potrà per contro essere introdotta dall’Appaltatore. Egli non potrà pretendere speciali compensi per le disposizioni riguardanti la condotta dei lavori, oppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative del Committente, gli fossero ordinate. L’Appaltatore dichiara di accettare sin d’ora tali disposizioni e le eventuali varianti al progetto, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali od alla richiesta di compensi particolari.
Variazioni. Nel contratto devono essere indicati tutti i singoli elementi che compongono il bene e i servizi forniti. Eventuali richieste di variazione, da parte dell’acquirente, dovranno pervenire al venditore entro 8 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione. In tal caso il venditore, previa verifica di fattibilità, potrà comunicare all’acquirente entro i successivi 8 giorni lavorativi l'accettazione della variazione e delle relative condizioni contrattuali. Il venditore ha cura di comunicare tempestivamente all’acquirente eventuali richieste di variazione, determinate da giustificati motivi, indipendenti dal venditore stesso, al fine di concordare la modifica o la risoluzione consensuale del contratto stipulato dalle parti.