Variazioni Clausole campione

Variazioni. 1. Nei Contratti strumentali sono ammesse modifiche e varianti esclusivamente nei casi previsti dall’art. 106 del Codice. 2. È, altresì, fatta salva la facoltà della Committente di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il limite del 20%. 3. Le variazioni entro il limite del 20% verranno valutate in base ai prezzi e alle condizioni di cui al Contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo. 4. Eventuali variazioni oltre i limiti del 20%, verranno valutate in contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, in base alle circostanze che hanno determinato l’emergere della loro necessità. 5. Qualora in corso di Contratto, la Committente avesse la necessità di approvvigionarsi di materiali/beni necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ma non contemplati nell’Offerta economica, le Parti procederanno a concordarne i relativi prezzi, mediante la sottoscrizione di appositi verbali. I nuovi prezzi così definiti diventeranno parte integrante dell’Offerta economica allegata al Contratto.
Variazioni. 14.1 Nessuna variazione all’oggetto della fornitura può essere introdotta ad iniziativa del Fornitore senza il preventivo ordine scritto del Direttore dell’esecuzione e senza che la stessa sia stata preventivamente approvata dal Committente. Le modifiche che non siano state preventivamente autorizzate non danno titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta e, ove il Responsabile dell’esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano a carico del Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione, fermo restando che, in nessun caso, il Fornitore potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate. Il Contratto può prevedere limitazioni alla facoltà del Committente di introdurre variazioni all’oggetto della fornitura, stabilendo anche i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. 14.2 Il Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell’esecuzione del Contratto, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di fornitura, le prescrizioni tecniche, disegni ed eventuali campioni, a condizione che dette variazioni non siano tali da mutare sostanzialmente l’oggetto della fornitura. Qualora le variazioni introdotte, pur non mutando sostanzialmente l’oggetto della fornitura, siano, tuttavia, tali da determinare un notevole pregiudizio economico per il Fornitore, quest’ultimo può richiedere, con una relazione documentata, un equo compenso commisurato ai maggiori oneri conseguenti alle modifiche e, in nessun caso, superiore ad un quinto dell’importo dell’appalto. Ai fini del presente comma, si considerano notevolmente pregiudizievoli le variazioni introdotte dal Committente che determinino un incremento del prezzo contrattuale in misura superiore ad un decimo dell’originario importo contrattuale e solo per la parte eccedente tale limite.
Variazioni. L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell’appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.mi. 1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 C.C., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 2. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse: a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura; b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia; c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 5 del presente Contratto; d) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 8 per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale; e) mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della garanzia definitiva di cui all’art. 7 in esito all’escussione della stessa; f) violazione degli impegni anticorruzione assunti da parte dell’Appaltatore con la sottoscrizione del Patto di integrità allegato alla documentazione amministrativa; g) violazione del divieto di cessione del contratto; h) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti di moralità professionale o di idoneità necessari per lo svolgimento del servizio; 3. La risoluzione nei casi sopra indicati opera di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. 4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. 5. Nei limiti dell’efficacia del presente contratto, trova applicazione l’art.109 del D. Lgs. 50/2016 in tema di recesso unilaterale della stazione appaltante. 6. Ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, e come indicato nelle premesse del presente contratto, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Variazioni. 7.1 L’Acquirente si riserva il diritto di modificare le Specifiche Tecniche e di modificare lo spettro delle attività previste dall’Ordine e/o dal Contratto. Il Fornitore accetta di dare corso prontamente a tali modifiche se richiesto dall’Acquirente. Qualora tali modifiche incidano sui costi ed i tempi necessari per il compimento delle attività previste, e qualora il Fornitore presenti una richiesta scritta per un adeguamento entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della notifica di tale cambiamento, le Parti potranno effettuare un equo adeguamento e il relativo Ordine e/o il Contratto sarà modificato corrispondentemente. In caso contrario, tale richiesta non sarà necessaria e l’Ordine e/o il Contratto saranno considerati modificati senza alcun adeguamento del prezzo. Nelle more del raggiungimento di un accordo sull’ammontare dell’adeguamento, il Fornitore dovrà eseguire, con la diligenza professionale, le prestazioni previste dall’Ordine e/o dal Contratto come modificato. 7.2 In caso di variazione richiesta a seguito di un errore, omissione o difetto imputabile al Fornitore, il Fornitore dovrà prontamente effettuare tale variazione e dovrà sopportare i costi da essa derivanti e non avrà diritto ad alcuna revisione del prezzo di acquisto e/o dei termini iniziali di consegna. 7.3 Il Fornitore non potrà effettuare alcuna modifica che comporti una deviazione dalle specifiche tecniche di fornitura rispetto al disegno, gestione, imballaggio, spedizione o luogo di consegna senza la previa approvazione scritta dell’Acquirente che si intende fornita solo a seguito della approvazione da parte delle funzioni aziendali competenti (rispettivamente Ufficio Tecnico, Logistica e Production Planning) della richiesta di deviazione rispetto alle specifiche tecniche inviata dal Fornitore utilizzando la modulistica dell’Acquirente.
Variazioni. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.
Variazioni. Il Committente si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante l’esecuzione delle opere, tutte le modifiche che crederà opportune al progetto, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte dei lavori non ancora eseguiti o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell’appalto. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le variazioni suddette con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti all’articolo 10 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Le indicazioni contenute nei disegni di progetto e tutte le prescrizioni del Capitolato, nelle quali siano indicate dimensioni, qualità ed altre particolarità delle opere, sono fornite all’unico scopo di designare l’oggetto dell’appalto e pertanto potranno esser comunque variate ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Committente. Nessuna modifica ai progetti, anche di lieve entità, potrà per contro essere introdotta dall’Appaltatore. Egli non potrà pretendere speciali compensi per le disposizioni riguardanti la condotta dei lavori, oppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative del Committente, gli fossero ordinate. L’Appaltatore dichiara di accettare sin d’ora tali disposizioni e le eventuali varianti al progetto, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali od alla richiesta di compensi particolari.
Variazioni. 1.8.1 Variazioni richieste da Anas Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad eseguire, previa sotto.- . scrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concor- renza del quinto dell'importo del Contratto che verranno eventualmente richieste da Anas in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Con- tratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione. Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, Anas procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP, tramite la Direzione Appalti e Acquisti, prowederà a comunicare all'Appaltatore. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l'Appal- tatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del con- tratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comuni- cazione, Anas comunica all'Appaltatore le proprie determinazioni. Edizione del 31 luglio 2016 .~ualora l'Appaltatore non risponda alla comunicazione di ANAS,si intende manife- •• stata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del con- tratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza economica del servizio entro il limite del - 20% comunicate all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale non potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore. In ogni caso, la Rappresentanza di Anas può disporre modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
Variazioni. 1. Il Committente (ovvero il Direttore dei Lavori se previsto) ha il diritto di apportare variazioni ai lavori in progetto. Le variazioni degli importi dei vari lavori in aumento o in diminuzione devono essere ordinate esclusivamente per iscritto e con congruo anticipo all’Appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi. 2. L'Appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il Committente non le ha autorizzate per iscritto. 3. Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni avverrà con le seguenti modalità e termini36: …………………………………………………………………………………………….. 4. Le parti concorderanno per iscritto se, per l’esecuzione delle variazioni, è necessario un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori.
Variazioni. La stazione appaltante può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti dall’art. 106 del Codice dei contratti. Inoltre sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le variazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 20%. In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Responsabile del Procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Variazioni. Il valore delle opere individuato al momento dell’affidamento del Servizio secondo l’art. 10 si intende accettato dal Contraente e non potrà comportare revisione del corrispettivo in caso di sua variazione, salvo che detta variazione non risulti superiore al 20% del valore delle opere stimato inizialmente e non sia imputabile al Contraente. Solo in tale evenienza il corrispettivo sarà rideterminato, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a) del Codice, sulla base del valore aggiornato delle opere. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, l’Università si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, in sede di esecuzione dei servizi, variazioni qualitative e quantitative, in diminuzione o in aumento, delle prestazioni appaltate, con l’obbligo del Contraente di adempiere a quanto risultante dalla variazione.