Condizioni generali di fornitura
Condizioni generali di fornitura
§ 1 Linee generali
1.1 Tutte le forniture e tutti i servizi CMP ITALIA (di seguito denominate, sia singolarmente, sia nel loro insieme "fornitore") si fondano sulle presenti Condizioni Generali di Fornitura e su eventuali accordi contrattuali separati sottoscritti tra le parti. Condizioni di acquisto dell’acquirente, che si discostino dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, non diventano contenuto del contratto né con l’accettazione dell’ordine né per mancata contestazione delle medesime.
Laddove non disciplinato nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura, valgono le disposizioni del Codice Civile ovvero le clausole commerciali d’uso.
1.2 Un contratto viene costituito – in mancanza di un accordo specifico – con la conferma d’ordine scritta da parte del fornitore. Il requisito della forma scritta per la conferma d’ordine viene soddisfatto anche dal formato di testo mediante trasmissione telematica dei dati (per es. via mail) o a mezzo telefax.
1.3 Qualora vengano concordate clausole consuete nelle transazioni commerciali, valgono le regole interpretative degli Incoterm nella loro versione di volta in volta più aggiornata, salvo diverse disposizioni esposte qui di seguito.
1.4 La documentazione composta da illustrazioni, disegni e dati relativi alle dimensioni e alla potenza ha valore puramente approssimativo e non è da intendersi come promessa di caratteristiche certe, a meno che detti dati non siano esplicitamente definiti come vincolanti.
1.5 Il fornitore si riserva il diritto di proprietà e il diritto d’autore tra le altre cose su campioni, preventivi di spesa, disegni, informazioni di natura fisica e non fisica – anche in formato elettronico. Dette informazioni non possono essere duplicate né rese accessibili a terzi senza il previo consenso del fornitore. I documenti contrassegnati dall’acquirente come riservati saranno resi accessibili a terzi da parte del fornitore soltanto con il previo consenso dell’acquirente medesimo.
§ 2 Prezzo e pagamento
2.1 I prezzi esposti in offerta o preventivo, salvo diversa pattuizione espressa nell’offerta o preventivo, s’intendono fermi per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data del documento. I prezzi si intendono, in mancanza di un accordo specifico, franco stabilimento del fornitore e comprensivi delle operazioni di carico nello stabilimento; i prezzi non includono tuttavia i costi di assicurazione, gli imballaggi, le operazioni di scarico e tutte le spese accessorie ulteriori.
Ai prezzi si deve aggiungere l’IVA nell’aliquota di volta in volta applicabile per legge.
2.2 In mancanza di un accordo specifico, il pagamento va effettuato senza sconti né detrazioni sul conto del fornitore, così scaglionato:
- acconto pari al 50% dell’importo alla conferma dell’ordine,
- il resto alla consegna e/o alla notifica della disponibilità alla spedizione, qualora la consegna non possa avvenire subito dopo la produzione per motivi non imputabili al fornitore.
2.3 Qualora non si evincano diverse disposizioni sulla conferma d’ordine, i pagamenti sono esigibili al netto (senza sconto) entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura. Valgono le norme di legge per quanto concerne le conseguenze della mora nei pagamenti, con particolare riferimento al dettato di cui al D.Lgs. 231/2002. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine di cui sopra è fatto salvo il diritto del fornitore di
pretendere il pagamento immediato anche delle fatture non ancora scadute, con decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 Codice Civile.
2.4 In caso di ritardato pagamento oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza o di sostanziale peggioramento della situazione patrimoniale dell’acquirente, ovvero in caso di richiesta o ammissione a procedure concorsuali dell’acquirente, il fornitore si riserva il diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice Civile, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno patito.
2.5 Spetta all’acquirente il diritto alla compensazione solo se le sue contro pretese sono incontestate ovvero sono riconosciute dal fornitore, ovvero sono state confermate con sentenza passata in giudicato. L’acquirente è inoltre autorizzato a esercitare il diritto di ritenzione nella misura in cui la sua contro pretesa si fondi sul medesimo rapporto contrattuale.
§ 3 Tempi di consegna, ritardi nella consegna, forza maggiore
3.1 I tempi del periodo di consegna decorrono, salvo diverso accordo, dalla data di ricevimento della conferma d’ordine da parte dell’acquirente.
L’inizio di detto periodo e il rispetto delle scadenze da parte del fornitore presuppongono che siano state chiarite tutte le questioni commerciali e tecniche e che l’acquirente abbia ottemperato a tutti gli obblighi a lui spettanti, come ad esempio all’obbligo di produrre le necessarie certificazioni e i necessari permessi rilasciati dalle autorità competenti ovvero all’obbligo di versare un acconto.
In caso contrario il periodo di consegna verrà prorogato in misura adeguata.
3.2 I tempi di consegna sono da intendersi come rispettati se l’oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento del fornitore entro la scadenza del periodo di consegna ovvero se è stata comunicata la disponibilità alla spedizione. Qualora, per contratto, si debba effettuare un collaudo, fa fede – tranne nel caso di giustificato rifiuto del collaudo – la data del collaudo prevista dal contratto; in via subordinata fa fede la comunicazione di disponibilità al collaudo.
3.3 Qualora la spedizione e/o il collaudo dell’oggetto della fornitura subiscano ritardi per cause imputabili all’acquirente ovvero qualora l’acquirente violi per propria colpa obblighi di collaborazione di altra natura, il fornitore avrà facoltà di pretendere il risarcimento dei danni a lui derivanti per le predette cause o violazioni, incluso il risarcimento degli eventuali maggiori costi sostenuti. Il fornitore ha facoltà, ferme restando ulteriori pretese, trascorso senza esito un adeguato termine di proroga, di disporre dell’oggetto della fornitura in altro modo, ed in particolare avrà la facoltà di mettere a magazzino l’oggetto della fornitura a rischio e a spese dell’acquirente e/o di rifornire l’acquirente con una scadenza adeguatamente prorogata.
3.4 Se il mancato rispetto dei tempi di consegna è riconducibile a forza maggiore, come ad esempio ad incendi, catastrofi naturali, epidemie, guerra, scontri armati, guerra civile, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio, incidenti a reattori nucleari, scioperi o eventi di altra natura che non rientrino nell’ambito di influenza del fornitore, il fornitore è esentato dai suoi obblighi di fornitura per l’intera durata dell’avvenimento ed il periodo di consegna viene prorogato di conseguenza. Il fornitore provvederà a comunicare all’acquirente quanto prima possibile l’inizio e la fine di tali circostanze. Qualora la durata dell’avvenimento superi un periodo di 6 (sei) mesi, il fornitore è altresì autorizzato a rescindere il contratto.
3.5 Se il fornitore è in ritardo e se da detto ritardo deriva all’acquirente un danno, l’acquirente è autorizzato a pretendere un risarcimento forfettario per il ritardo, che ammonta allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) per ogni settimana completa di ritardo, ma che non può superare il 5% (cinque per cento) del valore di quella parte della fornitura complessiva che, a causa del ritardo, non ha potuto essere usata in tempo utile ovvero non ha potuto essere usata come previsto dal contratto.
Qualora l’acquirente conceda al fornitore che si trovi in ritardo
– tenendo conto dei casi eccezionali previsti per legge – un'adeguata proroga del termine per la fornitura e qualora detto termine non venga rispettato per cause imputabili al fornitore, l’acquirente è autorizzato al recesso nei limiti previsti dalla legge.
Sono escluse ulteriori rivendicazioni derivanti da ritardi nella consegna. Sono escluse richieste da parte dell’acquirente per danni derivanti da fermi produzione o mancato guadagno.
§ 4 Passaggio del rischio, collaudo, imballaggi
4.1 Salvo diversamente concordato tra le parti, il rischio passa all’acquirente con l’inizio delle operazioni di carico dei pezzi oggetto della fornitura presso lo stabilimento del fornitore e nella fattispecie anche qualora vengano effettuate consegne parziali ovvero qualora il fornitore si sia fatto carico anche di altri servizi, come ad esempio delle spese di spedizione o della consegna e dell’installazione. Con riserva di accordi in altro senso, l’obbligo di eseguire operazioni di carico, di collocare e di fissare la merce fornita in modo sicuro per il successivo trasporto, nonché di scaricarla in modo sicuro, spetta all’acquirente ovvero al suo spedizioniere, corriere o addetto al ritiro, il quale ha altresì l’obbligo di mettere a disposizione, per proprio conto e a proprie spese, i mezzi di fissaggio adeguati.
4.2 Laddove sia stato concordato un collaudo, esso deve essere effettuato immediatamente alla data concordata; in via subordinata dopo la comunicazione di disponibilità al collaudo da parte del fornitore.
L’acquirente non può rifiutarsi di effettuare il collaudo in presenza di un vizio non essenziale, qualora il fornitore riconosca espressamente il suo obbligo di eliminazione del vizio.
4.3 Qualora la spedizione e/o il collaudo subisca ritardi o venga meno in conseguenza di circostanze non imputabili al fornitore, il rischio di un eventuale deperimento o di un eventuale peggioramento dell’oggetto della fornitura passa all’acquirente il giorno della comunicazione della disponibilità alla spedizione e/o al collaudo. Il fornitore si impegna a stipulare a spese dell’acquirente le assicurazioni che l’acquirente medesimo pretende, come ad esempio l’assicurazione sul trasporto.
4.4 Le consegne parziali sono ammesse laddove ciò sia accettabile per il fornitore.
4.5 Gli imballaggi per il trasporto e gli altri imballaggi non vengono ritirati. L’acquirente provvederà a proprie spese allo smaltimento degli imballaggi.
§ 5 Riservato dominio, cessione del credito, recesso del fornitore
5.1 Il fornitore si riserva il diritto di proprietà sull’oggetto della fornitura fino all’avvenuto pagamento di tutti i crediti, in particolare anche di ciascun saldo creditore spettante al fornitore nell’ambito del rapporto d’affari con l’acquirente (riserva a saldo). Se, per la validità del riservato dominio, è necessaria nel Paese di destinazione della merce la registrazione su un registro o simili, il venditore è autorizzato a far registrare il patto di riservato dominio e a intraprendere le azioni necessarie per la validità del patto di riservato dominio con l’eventuale necessità di collaborazione da parte dell’acquirente.
5.2 L’acquirente ha l’obbligo di trattare con cura l’oggetto della fornitura consegnatogli con riserva di proprietà (merce in riservato dominio); il medesimo ha in particolare l’obbligo di assicurare detta merce a proprie spese contro i danni da furto, scasso, incendio, acqua e contro danni di altra natura in misura sufficiente a coprire il valore della merce da nuova. Il fornitore ha facoltà di stipulare in proprio dette assicurazioni a spese dell’acquirente, qualora l’acquirente non abbia stipulato l’assicurazione in modo dimostrabile.
5.3 Qualora la merce in riservato dominio venga unita ad altre cose in modo tale da diventare una componente essenziale di un’altra cosa, il fornitore ottiene la comproprietà sull’altra cosa. La produzione di una nuova cosa mediante unione o lavorazione della merce in riservato dominio avverrà in modo tale che il fornitore acquisti sempre un’adeguata percentuale di comproprietà.
5.4 L’acquirente è autorizzato a continuare a vendere la merce in riservato dominio nel regolare corso dei suoi affari. In caso di vendita della merce in riservato dominio fornita e/o prodotta ai sensi del § 5.3, l’acquirente cede sin d’ora al fornitore i corrispondenti crediti derivanti dalla vendita nei confronti dei suoi acquirenti (importo finale in fattura al lordo di eventuale IVA) ovvero una corrispondente parte con tutti i diritti accessori, fino al saldo completo dei crediti da parte dell’acquirente medesimo. L’acquirente ha l’obbligo di notificare immediatamente al fornitore una copia della fattura relativa alla rivendita.
5.5 L’acquirente resta autorizzato all’incasso del credito ceduto di cui al § 5.4; ciò non inficia la facoltà del fornitore di incassare il credito in prima persona. Il fornitore non incasserà il credito qualora l’acquirente adempia ai propri obblighi di pagamento derivanti dagli importi incassati, non finisca in mora con i pagamenti e qualora non venga presentata domanda di apertura di un procedimento fallimentare, di successione o simili, finalizzato all’esecuzione generale, ovvero qualora non sussista una sospensione dei pagamenti.
In tal caso il fornitore può pretendere che l’acquirente renda nota al rispettivo debitore la cessione a titolo di garanzia a favore del fornitore e che gli fornisca tutti i dati e tutti i documenti necessari all’incasso.
5.6 In caso di comportamento contrario alle disposizioni del contratto da parte dell’acquirente, specie per quanto riguarda la mora nei pagamenti, il fornitore è autorizzato, dopo il sollecito, a ritirare gli oggetti della fornitura. In questo atto, così come nel pignoramento degli oggetti medesimi da parte del fornitore, non si configura alcun recesso dal contratto da parte del fornitore.
5.7 La domanda di apertura di un procedimento fallimentare, di successione o simili, a carico dell’acquirente, autorizza il fornitore, a propria scelta (i), a recedere dal contratto e a pretendere l’immediata restituzione degli oggetti della fornitura o (ii) a fornire ulteriori prestazioni come da contratto soltanto dietro pagamento anticipato.
La fornitura di prestazioni dietro pagamento anticipato non esclude un successivo recesso dal contratto.
§ 6 Responsabilità per vizi
Per i vizi della cosa e i vizi giuridici della fornitura, il fornitore presta garanzia, con l’esclusione di ulteriori rivendicazioni – fatto salvo il § 7 – come segue:
6.1 Vizi della cosa
6.1.1 I dati forniti dal fornitore riguardo alle caratteristiche dell’oggetto della fornitura corrispondono ai risultati delle sue misurazioni e dei suoi calcoli e sono da intendersi come qualità concordate per l’oggetto medesimo, ma non come garanzia.
6.1.2 I diritti vantati dall’acquirente a causa di un vizio della cosa presuppongono che il medesimo abbia correttamente
adempiuto agli obblighi di ispezione e di contestazione ai sensi dell’art. 1495 Codice Civile, nonché secondo il § 6.1.3 di seguito esposto.
6.1.3 A scelta del fornitore devono essere riparate ovvero sostituite con parti nuove, a titolo gratuito, quelle parti che, in conseguenza di una circostanza già esistente al momento del passaggio del rischio, si rivelino difettose. Il riscontro di tali vizi deve essere immediatamente, nel termine massimo di 48 ore dalla ricezione, comunicato al fornitore per iscritto e in forma documentata in modo chiaro e comprensibile. Le parti sostituite diventano di proprietà del fornitore.
6.1.4 Per prodotti essenziali di terzi, che siano parte integrante ovvero accessorio della merce fornita ovvero vengano in altro modo forniti con la merce stessa, la responsabilità per vizi della cosa è esclusivamente in capo al terzo sub-fornitore. La responsabilità del fornitore in tali casi è solo sussidiaria in caso di mancato adempimento del terzo sub-fornitore.
6.1.5 La garanzia è soddisfatta con la semplice sostituzione del particolare difettoso e l’eliminazione del malfunzionamento. Il fornitore non garantisce danni di altro tipo, sia diretti sia indiretti, che si presumano derivanti dal malfunzionamento né potrà assumersi qualsiasi altra responsabilità indiretta. Per l’esecuzione di tutte le riparazioni e forniture sostitutive che appaiano necessarie al fornitore, l’acquirente deve concedere al fornitore, previo accordo con quest’ultimo, il tempo e l’occasione necessari; in caso contrario il fornitore è sollevato dalla responsabilità per i danni che ne conseguano. Soltanto in casi urgenti di messa a rischio della sicurezza di esercizio e/o a tutela contro danni di entità sproporzionata, dei quali va data immediata comunicazione al fornitore, l’acquirente ha il diritto di eliminare il vizio in proprio ovvero di farlo eliminare da terzi e di pretendere dal fornitore il risarcimento delle spese sostenute a questo scopo.
6.1.6 Dei costi direttamente sostenuti per la riparazione e/o per la fornitura sostitutiva, il fornitore si fa carico – qualora il reclamo si riveli giustificato – dei costi del pezzo di ricambio comprensivi della spedizione al luogo di esecuzione. Sono altresì a carico del fornitore le spese, commisurate, di smontaggio del pezzo difettoso fornito e le spese di montaggio del pezzo sostitutivo, qualora il montaggio del pezzo difettoso fornito fosse originariamente contenuto nel contratto.
È espressamente esclusa l’assunzione di costi ulteriori da parte del fornitore nell’ambito della riparazione e/o della fornitura sostitutiva.
6.1.7 L’acquirente, nei limiti delle norme di legge, ha diritto alla risoluzione del contratto qualora il fornitore lasci trascorrere senza esito un periodo adeguato a lui posto per la riparazione o per la fornitura sostitutiva a causa di un vizio essenziale della cosa ed il mancato rispetto del termine del periodo sia riconducibile a fatto imputabile esclusivamente al fornitore. In presenza di un vizio non essenziale, all’acquirente spetta soltanto il diritto alla riduzione del prezzo stabilito nel contratto, in caso il fornitore lasci trascorrere senza esito un periodo adeguato a lui posto per la riparazione o per la fornitura sostitutiva.
6.1.8 Per i vizi che sono riconducibili a interventi o a progetti costruttivi che l’acquirente abbia espressamente preteso ovvero che si verifichino su materiali o su prodotti messi a disposizione dall’acquirente ovvero il cui utilizzo sia stato espressamente preteso dall’acquirente andando contro a quanto indicato dal fornitore, il fornitore non presta alcuna garanzia.
A titolo esemplificativo e non esaustivo il venditore non si assume alcuna garanzia in particolare nei seguenti casi: utilizzo inappropriato o scorretto, montaggio e/o messa in esercizio sbagliati da parte dell’acquirente o da parte di terzi, mancato utilizzo di pezzi e materiali originali, logorio naturale, trattamento scorretto o negligente, manutenzione non corretta,
mezzi di lavoro inappropriati, carenza di opere edili, fondamenta inadeguate, messa in sicurezza omessa o insufficiente di archivi di dati da parte dell’acquirente; controllo omesso o insufficiente di programmi e dati per rilevare la presenza di virus informatici (come definiti al § 9.3) da parte dell’acquirente, influenze inconsuete di qualsiasi natura (per es. vibrazioni provenienti da componenti di altre case costruttrici, infiltrazioni di corpi estranei), influssi chimici, elettrochimici o elettrici – qualora essi non siano dovuti al fornitore.
6.1.9 Se l’acquirente o un soggetto terzo esegue riparazioni sul bene oggetto della fornitura senza il preventivo consenso del fornitore, non sussiste alcuna responsabilità del fornitore per le conseguenze derivanti.
Lo stesso vale per le modifiche apportate all’oggetto della fornitura senza il previo consenso del fornitore.
6.1.10 L’acquirente ha l’obbligo di rispedire al fornitore, su richiesta del fornitore medesimo, la parte affetta davizi.
6.1.11 All’eliminazione dei vizi stessa si applicano – fatto salvo il § 8.2 – le presenti disposizioni in materia di garanzia. Sono escluse da parte dell’acquirente richieste per danni derivanti da fermi produzione o mancato guadagno.
§ 7 Responsabilità
7.1 Se l’oggetto della fornitura non può essere utilizzato dall’acquirente come previsto dal contratto per colpa del fornitore, in conseguenza di mancata o errata messa in atto delle proposte e delle consulenze che abbiano avuto luogo prima o dopo la stipula del contratto ovvero a causa della violazione di altri obblighi contrattuali accessori – in particolare delle istruzioni d’uso e manutenzione dell’oggetto della fornitura –, valgono, mutatis mutandis, con esclusione di ulteriori rivendicazioni dell’acquirente, le norme di cui ai §§ 6 e 7.2.
7.2 Dei danni che non si siano verificati sull’oggetto stesso della fornitura, il fornitore risponde – indipendentemente dal loro fondamento giuridico, ivi inclusa la responsabilità civile per il personale ausiliario e la responsabilità civile per azioni non autorizzate – solo in caso di
- dolo,
- negligenza grave,
- vizi taciuti dal fornitore medesimo in modo fraudolento.
7.3 Sono esclusi ulteriori diritti di risarcimento danni, indipendentemente dal loro fondamento giuridico. Qualora sia esclusa ovvero sia limitata la responsabilità di risarcimento danni da parte del fornitore, ciò vale anche per quanto concerne la responsabilità personale di risarcimento danni da parte dei dipendenti del fornitore.
§ 8 Prescrizione
8.1 Tutti i diritti dell’acquirente in merito alla responsabilità per vizi ai sensi dei precedenti §§ 6 e 7 – indipendentemente dal loro fondamento giuridico – hanno un periodo di prescrizione, quanto ai gruppi completi di prima installazione, di 12 (dodici) mesi dalla data di messa in opera ovvero di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di fornitura, quanto ai gruppi di rotazione e di parti di ricambio di 6 (sei) mesi dalla data di messa in opera ovvero 12 (mesi) dalla data di fornitura.
Per le pure prestazioni di mano d’opera la prescrizione della garanzia è di 6 (sei) mesi dalla data dell’esecuzione dei lavori.
8.2 Qualora, nell’ambito dell’eliminazione dei vizi da parte del fornitore, insorgano nuovamente diritti dell’acquirente a causa di vizi della cosa, tutte le rivendicazioni derivanti da detti diritti decadono al più tardi dopo 6 (sei) mesi dall’eliminazione dei vizi, limitandosi dette rivendicazioni esclusivamente ai vizi direttamente insorti nel contesto della riparazione.
§ 9 Utilizzo del software
9.1 Qualora nella fornitura siano inclusi software, viene concesso all’acquirente un diritto non esclusivo di utilizzo del software fornito, comprese le sue documentazioni. Il software viene concesso per l’utilizzo sull’oggetto della fornitura destinato a questo scopo. È vietato l’utilizzo del software su più di un sistema.
9.2 L’acquirente può duplicare, elaborare, tradurre il software ovvero convertire il codice oggetto nel codice sorgente soltanto nella misura necessaria per il funzionamento dell’oggetto della fornitura. L’acquirente si impegna a non rimuovere i dati del produttore – in particolare i simboli di copyright – ovvero a non modificarli senza il previo consenso scritto del fornitore.
Tutti gli altri diritti sul software e sulle documentazioni, incluse le copie, restano in capo al fornitore e/o al fornitore del software. È vietato il conferimento di sublicenze.
9.3 Il fornitore controlla il software prima di metterlo a disposizione del cliente, attraverso opportune e aggiornate misure di protezione corrispondenti allo stato attuale della tecnica, per verificare la presenza di virus informatici, trojan, falsi virus (hoax) e analoghe programmazioni, parti di programmi e funzioni dannose che possano comportare la perdita o la contraffazione di dati o di programmi ovvero compromettere sistemi o parti di essi (di seguito denominati “virus informatici”).
Ciononostante, con queste misure non è possibile escludere né il rischio che il software contenga virus informatici sconosciuti o mutati, né il rischio che tali virus informatici, in un momento successivo, entrino in un sistema (operativo o di controllo) dell’acquirente e possano pertanto eventualmente modificare o cancellare i dati di programma del software ovvero altri dati o programmi ovvero compromettere sistemi.
9.4 Anche l’acquirente è pertanto tenuto da parte sua a prendere misure di tutela contro i virus informatici ed altri dati distruttivi. Il medesimo ha l‘obbligo, prima di eseguire il software fornito e prima di aprire dei file, di verificare che non siano infetti da virus. Ciò vale anche per software che il medesimo intenda impiegare nell’ambito dei suoi sistemi (operativi o di controllo), laddove detti software possano influire sulla funzionalità del software del fornitore.
9.5 Per tutelarsi dalla perdita di dati a causa di virus informatici, l’acquirente è tenuto a creare in autonomia e con cadenza regolare copie di backup. In caso di perdita o manipolazione di dati, il fornitore risponde soltanto delle spese che l’acquirente abbia dovuto sostenere per il ripristino dei dati corretti, avendo correttamente effettuato il backup dei dati. E’ esclusa qualsiasi altra responsabilità in caso di danni cagionati da virus informatici.
§ 10 Trattamento dati personali
10.1 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali) CMP ITALIA potrà raccogliere e trattare i dati personali dell’acquirente al fine dell‘esecuzione del rapporto contrattuale. Con la firma delle presenti Condizioni Generali di Fornitura l’acquirente conferma di essere stato compiutamente edotto dei diritti riservati dall‘art. 7 del sopra menzionato Xxxxxx. Responsabile del trattamento, che potrà essere eseguito anche attraverso mezzi elettronici, è CMP ITALIA SRL Xxx X.Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX), nella persona del legale rappresentante pro-tempore ovvero del responsabile del trattamento di volta in volta in carica. I dati raccolti potranno essere condivisi con terze parti quali, ad esempio, enti finanziari, fermo restando che la finalità del trattamento è limitata all‘esecuzione del rapporto contrattuale.
§ 11 Clausola risolutiva espressa
11.1. In aggiunta ad altri casi già disciplinati nelle presente Condizioni Generali di Fornitura, se le condizioni patrimoniali dell’acquirente divengono tali da porre in pericolo l‘esatta esecuzione della fornitura o se viene presentata istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale, CMP ITALIA ha facoltà di risolvere il contratto de iure ex art. 1456 Codice Civile mediante semplice comunicazione scritta all’acquirente e pretendere il risarcimento del danno patito.
§ 12 Diritto applicabile, foro competente
13.1 Per tutti i rapporti giuridici tra il fornitore e l’acquirente vale, a integrazione delle presenti disposizioni, il diritto italiano, espressamente escludendosi la applicazione di norme del diritto internazionale privato/norme di collisione e delle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di
compravendita internazionale di merci (CISG) dell’11 aprile 1980.
13.2 Fatto salvo un foro competente obbligatorio per legge, tutte le controversie legali derivanti da ovvero in relazione con il rapporto contrattuale tra il fornitore e l’acquirente si dovranno dirimere in via esclusiva avanti il Tribunale di Padova.
§ 14 Disposizioni generali
14.1 Salvo diverse disposizioni specificate nella conferma d’ordine, il luogo di esecuzione per gli obblighi reciproci derivanti dal rapporto contrattuale è la sede del fornitore. Ciò vale anche quando siano state concordate clausole consuete nelle transazioni commerciali.
14.2 Dichiarazioni aventi lo scopo di giustificare, concedere ovvero esercitare diritti necessitano della forma scritta. Il requisito della forma scritta viene soddisfatto anche dal formato di testo mediante trasmissione telematica dei dati, fatto salvo il caso in cui la forma scritta sia prevista per legge.
14.3 L’acquirente non può trasferire i propri diritti contrattuali a terzi senza il previo consenso scritto del fornitore.
14.4 L’eventuale nullità di alcune delle clausole contrattuali di cui alle presenti Condizioni Generali di Fornitura non inficerà la validità del contratto stesso e delle altre clausole contrattuali.
14.5 In caso di annullamento dell’ordine da parte dell’acquirente per cause non imputabili a CMP ITALIA, verrà addebitata al medesimo acquirente una penale pari al 30% (trenta per cento) del valore dell’ordine con un minimo di Euro 200,00 (duecento/00), qualora si tratti di materiale di normale commercializzazione. In caso di materiale oggetto di speciale approvvigionamento, la penale dovrà essere pari al 85% (ottantacinque per cento) del valore.
CMP ITALIA S.r.l.
Xxx X. Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX)
Tel: 000 0000000
Fax: 000 0000000
Firma per accettazione
L‘acquirente (timbro e firma)
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l’acquirente dichiara di accettare espressamente le seguenti condizioni: § 2. (Prezzo e pagamento); § 3. (Tempi di consegna, ritardi nella consegna, forza maggiore);§ 4. (Passaggio del rischio, collaudo, imballaggi); § 5. (Riservato dominio, cessione del credito, recesso del fornitore); § 6. (Responsabilità per vizi); § 7. (Responsabilità); § 8. (Prescrizione); § 9. (Utilizzo del software); § 11. (Clausola risolutiva espressa ); § 13. (Diritto applicabile, foro competente).
Firma per accettazione
L’acquirente (timbro e firma)