COMUNE DI CUNEO
N. 182 registro deliberazione
Settore Personale, Socio-Educativo e Appalti
COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 19 Luglio 2018
OGGETTO: CONVENZIONE PER IL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PEVERAGNO DA PARTE DEL COMUNE DI CUNEO – APPROVAZIONE -
L’anno Duemiladiciotto addì Diciannove del mese di Luglio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
XXXXXX XXXXXXXX (Sindaco) ASSENTE
XXXXXXXXX XXXXXXXX (Vicesindaco) XXXXXXX XXXXXXXX (Assessore) XXXXXXXX XXXXXX (Assessore) XXXXXXXX XXXXXX (Assessore) XXXXXXX XXXXXXXX (Assessore) XXXXX XXXXX (Assessore)
XXXXXXXX XXXXX (Assessore) ASSENTE
XXXXXXX XXXXX (Assessore) XXXXXX XXXX (Assessore)
Assiste il Segretario Generale PAROLA XXXXXXX
Il Vicesindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessore XXXXX XXXXX
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con nota dell’11 luglio 2018, acquisita al protocollo generale dell’ente al numero 50838 in pari data, il Comune di Peveragno, non avendo in dotazione organica figure di vice commissario di Polizia locale idonee allo svolgimento dell’incarico di “Comandante” Responsabile del Servizio di Polizia municipale del Comune stesso, ha chiesto al Comune di Cuneo di voler assicurare la funzione di responsabilità e coordinamento del predetto servizio con proprio personale dotato delle caratteristiche professionali e delle competenze richieste dalla normativa vigente;
- l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” [in seguito “TUEL”] prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, ivi compresa la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- la forma associativa della “convenzione”, di cui all’articolo 30 del citato TUEL, costituisce lo strumento più idoneo per la gestione congiunta di servizi e funzioni, con il solo obbligo di stabilirne i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- l’attività richiesta, quantificata in 10 ore settimanali con impiego di un vice commissario, non ostacolerà, a parere del Comando di Polizia municipale di questo ente, l’attività ordinaria del Corpo e sarà assicurata durante il normale orario di servizio del personale coinvolto;
- a fronte del servizio assicurato dal personale del Comune di Cuneo per l’intero periodo convenzionale, il Comune di Peveragno rimborserà al Comune di Cuneo un importo così determinato:
‒ € 19,92 a titolo di spesa di personale per ogni ora di effettivo servizio svolto presso l’ente
dal personale del Comune di Cuneo, nel limite delle ore settimanali concordate;
‒ € 2.000,00 a titolo di rimborso forfetario per l’utilizzo di autovettura e attrezzatura di dotazione;
Ritenuto opportuno cogliere l’opportunità associativa fornita dal richiamato articolo 30 del
TUEL, dalla quale possono derivare spunti per azioni sinergiche ed economie di spesa;
Concordato sulle modalità di quantificazione del rimborso economico posto a carico del Comune di Peveragno, quale rifusione dei costi per tale impegno professionale, organizzativo e di strutture da parte del nostro ente;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m,.i. e dell’articolo 42 dello Statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Copia di originale informatico firmato digitalmente 1
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» che disciplina l’assunzione degli impegni di spesa;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 20 del 10 aprile 2018, con il quale è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico dirigenziale del settore Personale, socio-educativo e appalti;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti – Xxxxxxx Xxxxxxx – e alla regolarità contabile del dirigente del Settore Ragioneria e tributi – Xxxxxxx Xxxxx –, espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di assicurare — per le motivazioni in premessa indicate e in via sperimentale — a favore del Comune di Peveragno, mediante personale qualificato del Corpo di Polizia municipale di questo ente e, nello specifico, di un vice commissario, la funzione di “Coordinamento del servizio di Polizia municipale”;
2) di regolare la collaborazione mediante sottoscrizione di convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del TUEL, il cui testo viene allegato a questa deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “A”];
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il signor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Comandante del Corpo di Polizia municipale.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità del Comune di Peveragno di assicurare il corretto funzionamento del servizio di Polizia locale;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Copia di originale informatico firmato digitalmente 2
Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx
Copia di originale informatico firmato digitalmente 3
Convenzione per il coordinamento del servizio di Polizia municipale del Comune di Peveragno da parte del Comune di Cuneo.
Il Comune di Cuneo [codice fiscale/partita iva 00480530047], nella persona del suo legale rappresentante pro tempore ,
e
il Comune di Peveragno [codice fiscale/partita Iva 02963080045], nella persona del
Premesso che
‒ con nota dell’11 luglio 2018, acquisita al protocollo generale dell’ente al numero 50838 in pari data, il Comune di Peveragno, non avendo in dotazione organica figure di vice commissario di Polizia locale idonee allo svolgimento dell’incarico di “Comandante” Responsabile del Servizio di Polizia municipale del Comune stesso, ha chiesto al Comune di Cuneo di voler assicurare la funzione di responsabilità e coordinamento del predetto servizio con proprio personale dotato delle caratteristiche professionali e delle competenze richieste dalla normativa vigente;
‒ l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” [in seguito “TUEL”] prevede la possibilità per gli Enti Locali di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, ivi compresa la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
‒ il Comune di Cuneo e il Comune di Peveragno ritengono di dover cogliere tale opportunità associativa, dalla quale possono derivare spunti per azioni sinergiche ed economie di spesa;
‒ la forma associativa della “convenzione”, di cui all’articolo 30 del citato TUEL, costituisce lo strumento più idoneo per la gestione congiunta di servizi e funzioni, con il solo obbligo di stabilirne i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
VISTA
‒ la deliberazione n. del , con la quale la Giunta comunale di Cuneo ha approvato questo schema di convenzione;
‒ la deliberazione n. del , con la quale la Giunta comunale di Peveragno ha approvato questo schema di convenzione;
ATTESO CHE
‒ il presente rapporto convenzionale ha carattere sperimentale, salva la possibilità, per entrambi gli enti contraenti, di rinnovare l’accordo anche per il futuro;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 — Premessa
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 – Oggetto
1. Il Comune di Cuneo assicura a favore del Comune di Peveragno l’apporto di proprio personale qualificato e, nello specifico, di un vice commissario, per assicurare la funzione di “Coordinamento del servizio di Polizia municipale” del predetto Comune.
Articolo 3 — Finalità della convenzione
1. Questa convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., disciplina l’organizzazione e lo svolgimento di attività e funzioni amministrative in regime di collaborazione istituzionale fra gli enti Comune di Cuneo e Comune di Peveragno nell’ambito del servizio di Polizia municipale.
2. La gestione associata delle predette funzioni e attività persegue l’obiettivo di:
‒ incrementare la qualità dei servizi erogati;
‒ ridurre i costi di gestione mediante razionalizzazione delle risorse e conseguenti economie di scala;
‒ avvalersi di una struttura organizzativa più ampia e maggiormente adeguata per affrontare la crescente complessità della gestione del personale;
‒ omogeneizzare il servizio erogato ai cittadini e uniformare nel tempo i comportamenti degli enti nella loro veste di tutori della sicurezza;
‒ valorizzare le professionalità coinvolte nella gestione associata.
Articolo 4 – Decorrenza e durata della convenzione
1. Il presente accordo decorre dalla data del [definita congiuntamente dagli enti convenzionati] e avrà termine il 31 dicembre 2018, con possibilità di rinnovo mediante adozione di atti formali da parte delle amministrazioni interessate.
Articolo 5 – Prestazioni assicurate
1. La funzione di coordinamento del servizio di Polizia municipale, intesa quale attività di direzione, programmazione, coordinamento e controllo delle funzioni di Polizia Locale, si sostanzia nelle seguenti prestazioni:
a. funzioni di cui all’articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65 s.m.i. “Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale”, rispondendo direttamente al sindaco del Comune di Peveragno delle relative attività;
b. coordinamento delle attività di vigilanza sul territorio del Comune di Peveragno sulla base delle direttive generali espresse dal Sindaco;
c. supporto, anche avvalendosi della struttura del Corpo di Polizia municipale del Comune di Cuneo, nello svolgimento delle attività amministrative connesse alle funzioni di Polizia locale. In via esemplificativa le funzioni della Polizia Locale si possono così riassumere:
— Polizia commerciale;
— Polizia amministrativa riferita al controllo;
— Polizia edilizia;
— Polizia ambientale;
— Polizia stradale;
— Polizia urbana;
— Polizia rurale e veterinaria;
— Pubblica sicurezza;
— Polizia Tributaria
— Polizia igienico sanitaria;
— Educazione stradale;
— Servizio di controllo del territorio;
— Servizio di informazione e comunicazione;
d. Gestione del SUAP
e. organizzazione delle attività di addestramento e formazione degli agenti, disciplina, impiego tecnico-operativo degli operatori;
f. attività di studio, ricerca ed elaborazione dati connessi alle funzioni attribuite dalla legge al Corpo di Polizia municipale;
g. supporto nell’applicazione di norme e procedure, nella stesura di atti e proposte di deliberazione e nell’interpretazione di leggi e regolamenti nelle materie attribuite alla Polizia municipale;
h. consulenza all’amministrazione comunale per l’adozione di provvedimenti rientranti nelle competenze della polizia municipale;
i. istruzioni normative e operative al personale assegnato;
j. proporre al Sindaco atti e provvedimenti finalizzati a incrementare l'efficienza del servizio di Polizia municipale;
k. relazionare al Sindaco in merito a comportamenti anche omissivi compiuti dal personale gerarchicamente sotto ordinato in violazione dei rispettivi doveri.
2. Gli atti relativi alle operazioni compiute saranno formalizzati come atti della Polizia municipale del Comune di Peveragno, nel cui territorio il personale si trova ad operare.
Articolo 6 – Impiego di risorse e mezzi
1. Per lo svolgimento delle funzioni assunte, il Comune di Cuneo mette a disposizione del Comune di Peveragno una unità dell’organico del proprio Corpo di Polizia municipale collocata in categoria D del CCNL 31 marzo 1999 e inquadrato con il grado di vice commissario, per dieci ore settimanali.
2. Il personale di cui sopra verrà incaricato della responsabilità di posizione organizzativa, con riconoscimento di indennità di posizione e di retribuzione di risultato contrattualmente previste liquidate direttamente dal Comune di Peveragno.
3. Per lo svolgimento delle funzioni indicate all’articolo 5, il predetto personale potrà avvalersi del supporto giuridico-amministrativo della struttura del Comune di Cuneo.
4. L’orario di lavoro presso il Comune di Peveragno, nel rispetto delle soluzioni di flessibilità in entrata e in uscita stabilite per i dipendenti comunali e fatte salve eventuali diverse necessità da regolare di comune accordo fra le parti, sarà articolato in relazione alle esigenze di servizio rappresentate da entrambe le amministrazioni.
5. Il personale di cui sopra è autorizzato, per lo svolgimento del servizio in convenzione, a portare l’arma in dotazione, previa comunicazione alla competente Prefettura, e a utilizzare automezzi, motoveicoli, attrezzature specialistiche e informatiche del Comune di Cuneo, compatibilmente con le esigenze di quest’ultimo.
Articolo 7 — Contenzioso relativo ai servizi e alle funzioni svolti dal personale incaricato
1. Qualora si verifichino ricorsi in sede legale nei riguardi di atti amministrativi assunti da parte del personale incaricato del Comune di Cuneo, compete al Comune di Peveragno resistere in giudizio, in accordo con il Comune di Cuneo.
2. Le spese legali e di giudizio e gli eventuali oneri derivanti dalla sentenza sono sostenuti integralmente dal Comune di Peveragno.
Articolo 8 – Rapporti finanziari tra gli enti convenzionati
1. A fronte del servizio assicurato dal personale di cui all’articolo 4 per l’intero periodo convenzionale, il Comune di Peveragno rimborserà al Comune di Cuneo un importo così determinato:
‒ € 19,92 a titolo di spesa di personale per ogni ora di effettivo servizio svolto presso l’ente dal personale del Comune di Cuneo, nel limite delle ore settimanali definite all’articolo 6;
‒ € 2.000,00 a titolo di rimborso forfetario per l’utilizzo di autovettura e attrezzatura di dotazione.
2. Il rimborso, con scadenza al 31 dicembre 2018, verrà effettuato con le modalità concordate dai rispettivi servizi finanziari e previa rendicontazione da parte del Comune di Cuneo.
Articolo 9 — Forme di consultazione tra gli enti convenzionati
1. Tutte le decisioni che la presente convenzione richiede vengano assunte in forma congiunta investono il Sindaco del Comune di Peveragno e il Sindaco del Comune di Cuneo o loro delegato, che devono decidere concordemente.
Articolo 10 – Interruzione anticipata
1. La convenzione potrà essere anticipatamente risolta per:
‒ scioglimento consensuale da parte degli enti convenzionati;
‒ motivi di interesse pubblico, tali da giustificare la sospensione o l’annullamento dell’iniziativa;
‒ mancato rimborso da parte del Comune di Peveragno delle somme dovute nei tempi e nei modi concordati.
2. È riconosciuta, altresì, a ciascun ente la facoltà di recesso unilaterale anticipato dalla presente convenzione, per propria decisione insindacabile.
3. La risoluzione e il recesso sono subordinate all’osservanza del periodo di preavviso di 60 giorni, da comunicare mediante raccomandata A/R, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge.
Articolo 11 — Spese contrattuali
1. Tutte le spese che si riferiscono al presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico degli enti sottoscrittori in parti uguali.
Articolo 12 — Riservatezza dei dati
1. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di servizio, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Articolo 13 — Disposizioni finali e rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i. e alle specifiche normative vigenti in materia.
2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, tariffa Parte II, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.
3. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell’art. 16 della tabella Allegato B) al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Cuneo, data della sottoscrizione digitale
Comune di Cuneo
, data della sottoscrizione digitale