Capitolato tecnico
Capitolato tecnico
Affidamento per le sedi delle regioni Lombardia e Valle d’Aosta
di servizi professionali di cui al D. Lgs. 81/08
INDICE
INDICE 2
1. DEFINIZIONI 3
2. OGGETTO 3
3. DURATA E IMPORTI 3
4. MODALITA’ DI ESECUZIONE 4
5. FATTURAZIONE 7
6. PENALI 7
1. DEFINIZIONI
Di seguito sono riportate le definizioni per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento:
• Stazione Appaltante: Agenzia delle entrate-Riscossione (più avanti anche solo Ente);
• Contratto: è il contratto sottoscritto da Agenzia delle entrate-Riscossione e il Fornitore, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste;
• Fornitore: affidatario dei servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico;
• Numero di Regolare Esecuzione: numero identificativo comunicato da Agenzia delle entrate-Riscossione in fase di autorizzazione alla fatturazione e che il Fornitore deve riportare nella fattura elettronica;
• Responsabile del Servizio: Persona nominata dal Fornitore quale referente delle forniture di cui al presente Capitolato Tecnico, con ruolo di supervisione e coordinamento e potere di rappresentanza del Fornitore medesimo.
2. OGGETTO
Il presente capitolato disciplina l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di servizi di sorveglianza sanitaria, per l’osservanza agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08, così come meglio dettagliato nel successivo paragrafo 4.
3. DURATA E IMPORTI
Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo paragrafo 4.
L’affidamento avrà durata di n° mesi 6 dalla data di sottoscrizione del contratto
L’importo complessivo è pari ad € 30.618,05 + IVA (per la sola parte relativa ai servizi professionali escluse le visite) ed è inteso come comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dal Fornitore ed è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità e comprende anche le spese di restituzione a servizio ultimato.
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
4. MODALITA’ DI ESECUZIONE
Per l’espletamento del servizio il Fornitore dovrà indicare, in sede di stipula, il nominativo del Responsabile del Servizio con ruolo di supervisione e coordinamento e potere di rappresentanza del Fornitore medesimo. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di rappresentanza e delega interna per le attività di gestione dell’appalto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.
Il Fornitore dovrà impiegare, a sua cura e spese inclusi eventuali oneri di trasferta, tutte le strutture ed il personale necessario, compresi eventuali laboratori di analisi accreditati, per l’esecuzione delle prestazioni specificate nel presente capitolato.
Il servizio prevede:
• nomina del Medico Competente in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 81/08
• aggiornamento dei protocolli sanitari;
• compilazione, sotto propria responsabilità, e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;
• compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
• verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all’assistenza medica di emergenza;
• aggiornamento del programma degli accertamenti periodici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
• gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale).
In particolare il Medico Competente:
• all’esito delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
o idoneità;
o idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
o inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
o inidoneità permanente;
• consegna contestualmente alla visita copia del giudizio al Datore di Xxxxxx (o suo rappresentante) e al lavoratore;
• fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;
Il Medico Competente inoltre:
• comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., al Datore di Xxxxxx, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico- fisica dei lavoratori;
• redige la relazione sanitaria annuale da presentare nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
• espleta degli altri obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.i.
• collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico- fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
«promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
• programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
• consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
• consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la conservazione della medesima;
• visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
• partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
Il Medico Competente, nell’adempimento dell’attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto ad effettuare su richiesta dell’Ente, nelle date che saranno concordate di volta in volta tra le parti:
• visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
• visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;
• visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
• visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
• visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
• visita medica preventiva in fase preassuntiva;
• visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Le visite mediche sopra indicate, a cura e spese del Datore di Xxxxxx, potranno quindi comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dai Medici.
I Medici possono, infine, avvalersi, per accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.
5. FATTURAZIONE
La fatturazione del corrispettivo avverrà con cadenza trimestrale previa verifica del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, della corretta esecuzione delle prestazioni periodiche effettuate.
L’attestazione di regolare esecuzione, contenente il relativo numero di riferimento per la successiva fatturazione elettronica, sarà trasmessa tramite PEC, a cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto al Responsabile del Servizio, alla scadenza di ogni periodo di riferimento,
6. PENALI
In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali Agenzia delle entrate-Riscossione potrà applicare nei confronti del Fornitore le seguenti penali:
INADEMPIENZA RILEVATA | PENALI | RIFERIMENTO CAPITOLATO | |
1 | Ritardata consegna/invio dei Giudizi di idoneità | Verrà applicata una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) sull’ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto. | Paragrafo 4 |
2 | Ritardata nell’effettuazione delle visite mediche richieste nelle date concordate | Verrà applicata una penale fissa pari a 20 € per ogni giorno di ritardo per ogni visita | Paragrafo 4 |
Constatato l’inadempimento/ritardo, Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al Fornitore la contestazione e l’applicazione delle rispettive penali; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
Allegato: Sedi Ente regioni Lombardia e Valle d’Aosta
REGIONE | INDIRIZZO SEDE | COMUNE | PROVINCIA | MQ | N° persone |
LOMBARDIA | XXX XXXXXXX, 00 | XXXXXXX | XX | 1588 | 80 |
LOMBARDIA | XXX XXXXX, 0 | XXXXXXX | XX | 109 | 3 |
LOMBARDIA | XXX XXXXXXXXX, 00 | XXXXX XXX XXXXXX | XX | 134 | 4 |
LOMBARDIA | XXX XXXXXXX, 00 | XXXXXX XX XXXXXXXXX | XX | 110 | 3 |
LOMBARDIA | XXX XXXXX XXXXX, 00/X | XXXXXXXXX | XX | 204 | 5 |
LOMBARDIA | XXXXXX XXXX'XXXXXXX, 0 | XXXXX | XX | 114 | 3 |
LOMBARDIA | XXX XXXXXXXXX, 00 | XXXXXXX | XX | 4037 | 82 |
LOMBARDIA | XXX XXXXXX XXXXXXXX, 0 | XXXXXXXXXXX | XX | 290 | 4 |
LOMBARDIA | XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX, 00 | XXXXX' | XX | 145 | 3 |
LOMBARDIA | XXX XXXX'XXXX, 00 | XXXX | XX | 000 | 00 |
XXXXXXXXX | XXX XXXXXXX XX XXXX,0 | XXXXX | XX | 150 | 4 |
LOMBARDIA | XXX XXXXX XXXXX, 00/X-X | XXXXXXX | XX | 881 | 67 |
LOMBARDIA | XXX XXXXXXXXXX, 00 | XXXXX | XX | 0000 | 00 |
XXXXXXXXX | XXXXX XXXXXXX X, 00 | XXXX | XX | 000 | 00 |
XXXXXXXXX | XXX XXXXXXXXX, 000 | XXXXX | XX | 551 | 8 |
LOMBARDIA | XXX XXXXXXXX, 00/X | XXXXX | XX | 000 | 00 |
XXXXXXXXX | XXXXXX XXXXXXXXX, 00 | XXXXXXXXXXXXX | XX | 244 | 8 |
LOMBARDIA | XXXXXX XXXXXX, 00 | XXXXXXX | XX | 0 | 0 |
XXXXXXXXX | XXX XXXXX,00 | XXXXXX | XX | 0000 | 00 |
XXXXXXXXX | XXXXX XXXX'XXXXXXXXXXX, 0/X | XXXXXX | XX | 00000 | 000 |
XXXXXXXXX | XXX XXX XXXXX, 0 | XXXXXX | XX | 000 | 0 |
XXXXXXXXX | XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX, 00 | XXXXX XXX XXXXXXXX | XX | 206 | 5 |
LOMBARDIA | XXX X. XXXXX, 0X | XXXXXXX | XX | 669 | 22 |
LOMBARDIA | XXX XX XXXXXXXXX, 00 | XXXXXXX | XX | 000 | 0 |
XXXXXXXXX | XXXXX XXXXXXX, 00 | XXXXX | XX | 0000 | 00 |
XXXXXXXXX | XXX XXXXXXXXX, 00 | XXXXXXX | XX | 000 | 0 |
XXXXXXXXX | XXX XXX XXXXX, 0 | XXXXXXX | XX | 0000 | 00 |
XXXXXXXXX | XXX X. X. XXXXX, 0 | XXXXX XXXXXXX | XX | 919 | 17 |
LOMBARDIA | XXX XXXXXX, 00 | XXXXX | XX | 000 | 0 |
XXXXXXXXX | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, 0 | XXXXXX | XX | 1588 | 47 |
VALLE D'AOSTA | XXXXX XXXXXX, 00 | XXXXX | XX | 407 | 9 |