SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO (ex art. 54 d.lgs. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA A NOLEGGIO DI (MAX N. ) AUTOCARRI
SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO (ex art. 54 d.lgs. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA A NOLEGGIO DI (XXX X. ) AUTOCARRI
CIG: - CPV
AGGIUDICATO CON PROCEDURA APERTA EX ART. 60 d.lgs. 50/2016
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
L’anno duemilaventuno (2021), ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta, i signori
Avv. Xxxxx Xxxxxx, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico di R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa, parte contraente di seguito denominata soltanto “REA Spa” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in Rosignano Solvay (LI) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita Iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica
e
GLI ESECUTORI, NEL NUMERO COMPLESSIVO DI IDENTIFICATI
COME DI SEGUITO
“esecutore 1”
, nato a il , domiciliato in , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta procura allegata al presente contratto] e quindi legale
rappresentante dell’Impresa con sede legale in
(Cap. ), C.F./Partita IVA e
numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al n. del R.E.A. di , di seguito nel presente atto denominata “esecutore 1 ”
e
ALLEGATO 2
“esecutore 2”
, nato a il , domiciliato in , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta procura allegata al presente contratto] e quindi legale
rappresentante dell’Impresa con sede legale in
(Cap. ), C.F./Partita IVA e
numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al n. del R.E.A. di , di seguito nel presente atto denominata “esecutore 2”
e
“esecutore 3”
, nato a il , domiciliato in , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta procura allegata al presente contratto] e quindi legale
rappresentante dell’Impresa con sede legale in
(Cap. ), C.F./Partita IVA e
numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al n. del R.E.A. di , di seguito nel presente atto denominata “esecutore 3”
e
“esecutore 4”
, nato a il , domiciliato in , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta procura allegata al presente contratto] e quindi legale
rappresentante dell’Impresa con sede legale in
(Cap. ), C.F./Partita IVA e
numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al n. del R.E.A. di , di seguito nel presente atto denominata “esecutore 4”
[eventuali altri]
i quali premesso che:
- con bando di gara PROT.N.6501/21/U del 20/12/2021 è stata indetta la gara con procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 integrati con il D.L. 76/2020 del 16/07/2020 “Decreto Semplificazioni” coordinato con la legge di conversione 120/2020 ed in particolare con l’art.2 che disciplina l’affidamento dei contratti soprasoglia e l’art.8 co. 1 lettera c) dello stesso decreto con modalità semplificate e termini ridotti ed integrati inoltre con il D.L.77/2021 coordinato con la legge di conversione 108/2021;
− il prezzo unitario (da intendersi quale canone mensile di noleggio) posto a base di gara era pari a € oltre iva, di cui € per oneri per la sicurezza, ed è stato rideterminato per ciascun Esecutore, applicando il ribasso dallo stesso offerto in gara, come da graduatoria redatta all'esito della gara (che forma parte integrante del presente contratto);
e) nella seduta di gara del , è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione a favore degli esecutori indicati di seguito;
f) ciascun Esecutore ha ottenuto il numero progressivo di seguito indicato, in ragione della posizione in graduatoria conseguita dai mezzi dallo stesso offerti. Per ciascuno, si è considerato il mezzo con la posizione migliore in graduatoria. Resta fermo il criterio di rotazione imposto, secondo il quale si scorrerà la graduatoria in ragione del fabbisogno, rispettando la collocazione dei mezzi, a prescindere dalla numerazione degli esecutori che segue, come meglio disciplinato nelle pattuizioni che seguono
g) la graduatoria, approvata all'esito della gara, è allegata al presente contratto e viene a costituirne parte integrante e sostanziale
h) gli Esecutori aggiudicatari sono identificati come segue:
- “esecutore n. 1” per la fornitura a noleggio di n. autocarri, collocati nelle seguenti posizioni in graduatoria
- “esecutore n. 2” per la fornitura a noleggio di n. autocarri attrezzati, collocati nelle seguenti posizioni in graduatoria
- “esecutore n. 3” per la fornitura a noleggio di n. autocarri attrezzati, collocati nelle seguenti posizioni in graduatoria
- “esecutore n. 4” per la fornitura a noleggio di n. autocarri attrezzati, collocati nelle seguenti posizioni in graduatoria
[eventuali altri]
i) i controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall’aggiudicatario eseguiti alla data odierna, hanno dato esito positivo;
Relativamente a quelli in corso, il contratto è sottoscritto sotto riserva.
Sottoscrivono
il presente Contratto di accordo quadro (di seguito, per brevità, anche “Accordo Quadro”) avente ad oggetto la fornitura a noleggio e consegna di Autocarri per un importo massimo complessivo di € per un numero massimo complessivo di n. autocarri e per una durata di 12 mesi naturali e consecutivi dall’avvio dell’esecuzione con eventuale opzione di proroga di ulteriori 12 mesi, o comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo stimato.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1 Parti contraenti
1.1 Soggetti
Le parti contraenti dell'Accordo quadro sono la committente e gli esecutori sopra identificati, nel numero di .
Gli esecutori sono i responsabili per le prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro, ciascuno relativamente a quelle che formano oggetto dell’offerta con la quale ha conseguito l’aggiudicazione, limitatamente alle tipologie ed ai quantitativi che formeranno oggetto dei contratti specifici (o Ordini) che saranno adottati dalla Committente nei suoi confronti. Senza vincoli di solidarietà tra gli esecutori né responsabilità di ciascuno per l'eventuale ritardo o inadempimento di altri. Senza obbligo per la Committente di ordinarne ulteriori. Senza possibilità per le parti di applicare il presente contratto di AQ per oggetto, termini, condizioni diversi da quelli previsti dal presente Contratto, integrato con gli atti a base di gara e per ciascun Esecutore con i contenuti della sua offerta, relativa a ciascun mezzo collocato in posizione utile nella già citata graduatoria.
Xxxxxx eseguirle integralmente, e ai fini dell'adempimento contrattuale può avvalersi di terzi in forma di subcontratto esclusivamente secondo quanto previsto all’art. 1.10.
Quanto agli Esecutori:
− tutti e ciascuno sono parti dell'Accordo Quadro, che vede un'unica Committente (REA spa);
− il rapporto di ciascuno è diretto con la Committente, indipendente da quello tra gli altri e la Committente
− nessun obbligo/diritto disciplinato dal presente contratto corre tra gli Esecutori, ma ciascuno di loro ne assume solo direttamente verso la Committente.
Quanto all'oggetto:
− per tutti e ciascun Esecutore è disciplinato dal presente contratto;
− per ciascun Esecutore, è integrato dai contratti specifici applicativi (ordini) che gli saranno rivolti dalla Committente;
− i contratti specifici applicativi (ordini) che la Committente potrà rivolgere a ciascun Esecutore avranno ad oggetto esclusivamente le attrezzature dallo stesso offerte e collocate in posizione utile, nella graduatoria di gara, secondo il criterio di rotazione stabilito dalla relativa lex specialis e dal presente contratto;
- ciascun contratto specifico avrà ad oggetto le attrezzature, relativamente alle quali, per ciascun Esecutore, il contratto si intenderà automaticamente integrato con i contenuti della sua offerta tecnica ed economica, presentata in gara ai fini dell'aggiudicazione, esattamente riguardo a tale/i attrezzatura/e.
1.2 Configurazione generale del contratto
Il presente contratto è finalizzato a dare risposta ad un fabbisogno specifico, in conformità a quanto già espresso nella lex specialis di gara, che al riguardo viene a formarne parte integrante e sostanziale, unitamente alle offerte tecniche ed economiche degli Esecutori.
Con la gara, la Committente ha selezionato n. _ attrezzature, collocate in posizione utile in
graduatoria, fornite dai diversi Esecutori, che sottoscrivono il presente contratto. È in ragione della collocazione utile in graduatoria delle attrezzature offerte, che ciascun Esecutore è divenuto aggiudicatario.
La Committente provvederà dunque allo scorrimento della graduatoria, andando ad ordinare (con i contratti specifici applicativi) le varie attrezzature, fino a completo esaurimento del proprio fabbisogno, entro i limiti quantitativi, di durata ed economici indicati.
Ciascuna attrezzatura dunque, secondo l'ordine della graduatoria, sarà oggetto di un ordine (contratto specifico, applicativo dell'AQ) che la Committente rivolgerà all'Esecutore che l'ha offerta in gara. Ove più attrezzature, da richiedere contemporaneamente, siano fornite a noleggio dal medesimo Esecutore, potranno essere anche raggruppate in un unico ordine.
Il presente contratto di AQ stabilisce le condizioni generali, ed è sottoscritto, oltre che dalla Committente, anche da tutti e da ciascun Esecutore. Diversamente, ciascun ordine (contratto specifico, applicativo dell'AQ) sarà sottoscritto dalla Committente e dall'Esecutore cui è rivolto e che dovrà eseguirlo.
1.2 Committente
La committente è REA Spa, che agirà per il tramite del proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche “DEC”) qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.
1.3 Rappresentanti della committente
Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli eventuali contratti specifici esecutivi dello stesso, REA Spa sarà rappresentata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (X. Xxxxxxxxx) e dal RUP cui a tal fine è conferita la delega per l’affidamento efficace e per l’esecuzione dei contratti specifici esecutivi dell’Accordo Quadro, da intendersi validi efficaci ed anche accettati dall'affidatario, a far data dal momento in cui risulteranno pervenuti presso la sua PEC, correndo da tale data i relativi termini di suo adempimento, salvo raccoglierne poi ulteriore sottoscrizione eventualmente per la regolarità del fascicolo documentale.
Per ogni comunicazione inerente all’esecuzione degli eventuali contratti specifici REA Spa sarà rappresentata dal DEC, sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento (di seguito, per brevità, anche “RUP”) salve contrarie o diverse indicazioni fornite all’esecutore come sopra prescritto.
1.4 Sede della committente
REA Spa, in Rosignano Solvay (LI), Località Le Morelline due snc.
1.5 Responsabile del procedimento (RUP) e recapiti
Xxxxxxx Xxxxxxxx – Tel.0586/765204 – xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx
1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e recapiti
Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Tel. 345/0000000 – xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
1.7 Esecutori
I n. esecutori sono gli operatori economici che hanno conseguito l'aggiudicazione,
avendo offerto attrezzature collocate in posizione utile nella graduatoria. Sono dunque i fornitori delle attrezzature a noleggio oggetto del contratto, selezionati con la procedura di affidamento, e che per tali attrezzature (ciascuno le sue) sottoscrivono il presente contratto. Gli esecutori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell’aggiudicazione dello stesso, sono quelli identificati completamente in epigrafe, e sono di seguito indicati con la sola ragione sociale, in corrispondenza del numero con il quale sono assunti nel presente contratto:
ESECUTORE 1
ESECUTORE 2
ESECUTORE 3
ESECUTORE 4
EVENTUALI ALTRI
1.8 Rappresentante degli esecutori
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, rappresenta ciascun esecutore il suo legale rappresentante, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge.
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, compare il legale rappresentante, come per legge.
Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la Committente provvederà secondo le disposizioni che seguono ad emettere:
✓ contratti specifici applicativi dell'AQ (Allegato 2.1) che avranno ad oggetto esattamente le attrezzature per cui esso è utilmente collocato nella graduatoria. E tali contratti specifici, costituenti in sé anche ordini di esecuzione, saranno rivolti a ciascun esecutore, in persona del legale rappresentante, o suo procuratore nominato come sopra. Ciascun contratto specifico, applicativo dell'accordo quadro e ad esso conforme, che sia validamente pervenuto presso ciascun esecutore nel periodo di efficacia dell'accordo quadro, non può essere da esso rifiutato, né la sua sottoscrizione per accettazione ed esecuzione possono essere rimandate, dovendo in ogni caso l'esecutore garantire l'immediata accettazione, nonché l'esecuzione nei termini ivi dedotti
✓ ai soli fini della gestione “operativa” dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e l'esecutore.
1.9 Rotazione e assegnazione dei contratti specifici applicatici dell’Accordo Quadro (Ordini)
Per ciascun Esecutore, la allegata graduatoria indica le attrezzature oggetto del presente AQ.
Le attrezzature sono in graduatoria nella posizione che consegue al punteggio attribuito a ciascuna, per le sue caratteristiche tecnico-qualitative e per il ribasso offerti in gara dall'Esecutore che ne dispone.
La Committente, attingerà al presente AQ in ragione del suo effettivo ed eventualmente contestuale/progressivo fabbisogno.
Per utilizzare il presente AQ, la Committente scorrerà la graduatoria, partendo dalla prima attrezzatura collocata in posizione utile, facendola oggetto del primo Ordine, che rivolgerà all'Esecutore che l'ha offerta, pretendendo tutte le caratteristiche tecnico-qualitative rappresentate nella relativa offerta tecnica ed applicando il prezzo risultante dalla relativa offerta economica.
Procederà poi nello stesso modo, per le attrezzature collocate nelle posizioni successive in graduatoria, secondo l'ordine imposto dalla graduatoria medesima, secondo il proprio effettivo fabbisogno.
Le posizioni in graduatoria sono quindi quelle assegnate alle attrezzature. Il fatto che l'Esecutore abbia offerto la prima migliore attrezzatura in graduatoria, non implica che esso stesso sia primo in graduatoria per tutte le attrezzature, e che esso stesso debba fornirne anche altre, a meno che queste non si trovino nelle posizioni immediatamente successive in graduatoria, e che ne ricorra il fabbisogno. La Committente infatti seguirà, non la numerazione assegnata agli Esecutori, ma la posizione in graduatoria delle attrezzature offerte.
Considerate le previsioni sull'eventuale risoluzione in danno (cfr. par. 7.4.4), tenuto conto degli interessi anche economici da bilanciare:
− la graduatoria contempla tutte le attrezzature offerte in gara e conformi (anche in numero superiore a quello massimo che la Committente intende acquisire);
− il presente contratto è aggiudicato ai soli Esecutori che, in base a tale graduatoria, risultino avere offerto le prime migliori n. attrezzature;
− soltanto ad essi è prescritta la costituzione della cauzione definitiva;
− il presente contratto potrà essere modificato con integrazione di attrezzature ovvero Esecutori, nei casi e nei modi di cui al successivo par. 7.4.4., oltre che nei casi e comunque nei limiti di legge.
1.10 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche
ESECUTORE 1
Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro l’esecutore 1 elegge domicilio in
Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente all’esecuzione dell’Accordo Quadro valgono le condizioni seguenti che l’esecutore accetta senza eccezioni:
✓ i contratti specifici dovranno essere trasmessi a mezzo PEC all’indirizzo da esso qui indicato:
✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore
o anche tramite mail all’indirizzo da esso qui indicato:
✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dall’Accordo Quadro, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore
ESECUTORE 2
Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro l’esecutore 2 elegge domicilio in
Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente all’esecuzione dell’Accordo Quadro valgono le condizioni seguenti che l’esecutore accetta senza eccezioni:
✓ i contratti specifici dovranno essere trasmessi a mezzo PEC all’indirizzo da esso qui indicato:
✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore
o anche tramite mail all’indirizzo da esso qui indicato:
✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dall’Accordo Quadro, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore
ESECUTORE 3
Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro l’esecutore 3 elegge domicilio in
Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente all’esecuzione dell’Accordo Quadro valgono le condizioni seguenti che l’esecutore accetta senza eccezioni:
✓ i contratti specifici dovranno essere trasmessi a mezzo PEC all’indirizzo da esso qui indicato:
✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore
o anche tramite mail all’indirizzo da esso qui indicato:
✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dall’Accordo Quadro, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore
ESECUTORE 4
Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro l’esecutore 4 elegge domicilio in
Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente all’esecuzione dell’Accordo Quadro valgono le condizioni seguenti che l’esecutore accetta senza eccezioni:
✓ i contratti specifici dovranno essere trasmessi a mezzo PEC all’indirizzo da esso qui indicato:
✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore
o anche tramite mail all’indirizzo da esso qui indicato:
✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dall’Accordo Quadro, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore
EVENTUALI ALTRI
1.11 Esecuzione da parte dell'esecutore
Gli esecutori sono tenuti ad eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale contratto specifico, ivi comprese quelle accessorie.
Ciascun esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro.
Tenga presente l’esecutore che l’eventuale ricorso a soggetti terzi, anche solo per il trasporto, costituisce sub-contratto e in quanto tale deve comunque essere dichiarato in fase di esecuzione e potrà esserlo solo se il contraente lo ha dichiarato prima dell’affidamento.
2 Prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro e specifiche tecniche
Il contratto di Accordo Quadro ha ad oggetto la fornitura a noleggio di Autocarri attrezzati
Quantità di beni da fornire: come da contratti specifici Tempi di consegna: come da Accordo Quadro
Luogo di consegna: presso la committente
2.1 Dettaglio prestazioni richieste
Il dettaglio delle forniture è prescritto:
− dagli atti a base di gara, e precisamente dai seguenti documenti: dall'offerta tecnica presentata da ciascun Esecutore relativamente a ciascuna attrezzatura;
− dall'offerta economica presentata da ciascun Esecutore relativamente a ciascuna attrezzatura;
− dai dati risultanti nella graduatoria redatta all'esito della gara e allegata al presente contratto;
− dalle norme di legge vigenti, cogenti e pertinenti;
− dai contratti specifici che saranno adottati dalla Committente e rivolti a ciascun Esecutore, in conformità agli Allegati (2.1-2.2-2.3-2.4.), recante altresì gli integrativi “Obblighi specifici”.
Per tutto quanto ivi non contemplato, si applicano le previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e relativi atti attuativi.
Ove ciò nonostante residuino profili non disciplinati, si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui agli artt. 1571 e seguenti (sulla locazione di cose mobili registrate, e relative garanzie) e agli artt. 1655 e seguenti (sul contratto di appalto) del Codice civile.
In ogni caso, tutte le previsioni contrattuali saranno interpretate in conformità ai principi espressi dal citato d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in funzione della miglior tutela dell'interesse pubblico e del miglior bilanciamento tra gli interessi privati eventualmente contrapposti.
2.2 Proroghe e sospensioni
Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge e a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti
soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).
Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo ad incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.
3 Avvio dell'esecuzione
3.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro
Il periodo di efficacia dell’accordo quadro inizia con la sottoscrizione del presente contratto di accordo quadro, a prescindere dalla data del primo contratto specifico esecutivo, che potrà intervenire anche in seguito.
Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da Rea Spa con contratti specifici scritti.
4 Responsabilità per la consegna e per qualità e quantità dei beni richiesti
A carico degli esecutori
Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, si applicano gli artt. 1655 e seguenti del Codice civile.
4.1 Adempimento e inadempimento
L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura ed il pagamento della stessa.
Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale. Determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.2 e le eventuali ulteriori sanzioni contrattuali e come per legge.
Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.
5 Modifiche del contratto in corso di esecuzione
Il contenuto del contratto di Accordo Quadro e degli eventuali contratti specifici è vincolante e immodificabile per tutte le parti contraenti.
Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e comunque nei limiti di legge. Si applica l'art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
6 Disciplina contrattuale
6.1 Denominazione del contratto
Accordo Quadro di forniture ex art. 54 d.lgs. 50/2016 che trova attuazione mediante eventuali contratti specifici in forma di ordini di esecuzione rivolti dalla Committente a ciascun Esecutore, in conformità all'AQ medesimo.
6.2 Definizione e contenuto normativo generale
Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente Accordo Quadro, dagli atti richiamati al precedente articolo, nonché dai principi di cui al d.lgs. 50/2016 e dal Codice civile, in quanto compatibili.
L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, alla legge 136/2010 e alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili.
Le parti sono tenute all’osservanza di tutte le norme vigenti o che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto, e della documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Il contratto di accordo quadro è definito ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera iii) e 54 del d.lgs. 50/2016, come contratto concluso tra la stazione appaltante (o committente, REA Spa) e n. operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti (contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro) da aggiudicare ed eseguire durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro.
Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro:
− le parti si vincolano al rispetto delle condizioni di cui all' Accordo Quadro;
− la committente acquisisce la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne formano oggetto, nei casi in cui ne ravvisi il fabbisogno e nella misura che riterrà necessaria per soddisfarlo, senza garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni astrattamente contemplate dall'Accordo Quadro e senza doverne consumare l'intero importo;
− gli esecutori si obbligano, sin da subito, a rendersi disponibili nei termini contrattuali, per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate con i contratti specifici, alle condizioni ivi dedotte, ferme le condizioni generali di cui all' Accordo Quadro.
6.3 Limiti dell'AQ
La committente non ha la facoltà di utilizzare l'Accordo Quadro per affidare contratti:
− per importi eccedenti l'importo massimo aggiudicato per l'Accordo Quadro
− relativamente a prestazioni che non formano oggetto dell'Accordo Quadro
− a soggetti diversi dai contraenti dell'Accordo Quadro.
6.4 Esclusiva
La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non conferisce all’esecutore contraente alcun diritto di esclusiva, potendo la committente comunque rivolgersi a diversi operatori economici, nel rispetto delle previsioni di legge.
7 Importo massimo aggiudicato
7.1 Limite alla spesa della committente
Nell'ambito della durata dell' Accordo Quadro la committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente, per i contratti specifici esecutivi dello stesso, fino ad un massimo di
€ ( /00) oltre iva come per legge.
L'importo massimo non è suscettibile di successiva integrazione/estensione/incremento con qualsivoglia modalità.
7.2 Diritti degli esecutori
La sottoscrizione di un Accordo Quadro non garantisce all’esecutore il diritto di ottenere l'affidamento, eseguire e vedersi remunerate un minimo prestabilito di prestazioni. Gli esecutori avranno il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite, ma nei limiti degli eventuali contratti specifici esecutivi che potranno essere a loro affidati. Con l'affidamento di detti contratti specifici la committente potrà alternativamente, in ragione del proprio fabbisogno:
− esaurire l'intero importo massimo aggiudicato;
− utilizzarne soltanto una parte.
Salvo il diritto della committente anche di non affidare alcun contratto specifico. Nel qual caso, nulla spetterà all’esecutore.
8 Durata
8.1 Termine di validità
Il Contratto di accordo quadro avrà validità di non oltre 12 mesi dall’avvio dell’esecuzione con eventuale opzione di proroga di ulteriori 12 mesi per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.
8.2 Cessazione automatica alla scadenza
L’Accordo Quadro cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna.
8.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo
La durata sarà ridotta e l’Accordo Quadro cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo massimo aggiudicato. La committente ne darà comunicazione agli Esecutori tramite PEC, indicando il termine esatto e le modalità di dismissione dell’attività.
8.4 Recesso
La committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'esecutore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla committente a suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla
committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.
8.5 Risoluzione
La committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze. Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:
− gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
− commissione da parte dell’Appaltatore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
Resta salva la facoltà per la committente, in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale o di ritardo e in tutti i casi previsti dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'esecutore, con tutte le conseguenze di legge.
8.6 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro
Nel momento in cui l'Accordo Quadro cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:
− la committente non potrà più affidare contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro;
− gli esecutori dovranno continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state affidate, in esecuzione dell'Accordo Quadro alle medesime condizioni di cui al relativo contratto specifico e all'Accordo Quadro, a meno che la committente non disponga diversamente
− l'Accordo Quadro continuerà a produrre effetti, ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni per i contratti specifici di cui al precedente punto, fino ad esaurimento degli stessi.
9 Importo del corrispettivo
9.1 Corrispettivo dovuto dalla committente
Il corrispettivo dovuto agli esecutori è quello dovuto per l’esecuzione delle prestazioni esattamente eseguite e oggetto di ciascuno dei contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro che gli saranno eventualmente affidati nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo.
L'importo totale massimo aggiudicato non costituisce corrispettivo dovuto dalla committente, ma limite massimo alla sua spesa complessiva per tutti i contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro.
9.2 Oneri per sicurezza e manodopera
Per ciascun contratto specifico esecutivo saranno corrisposti nella misura percentuale indicata nella richiesta di preventivo senza applicazione di alcun ribasso, gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze ed i luoghi di cui la committente ha disponibilità giuridica.
Per ciascun contratto specifico, l’esecutore dovrà garantire:
− l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
− il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.
Dovrà inoltre ove richiesto, indicare altresì il costo complessivo della manodopera impiegata per l'esecuzione; detti costi dovranno risultare per esso sostenibili, nonostante l'applicazione del ribasso da esso offerto, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto specifico e/o dall'Accordo Quadro e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione a suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun contratto specifico, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.
9.3 Imposta sul valore aggiunto
Tutti gli importi indicati nell' Accordo Quadro e nei contratti specifici si intendono al netto dell'IVA.
Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti”.
9.4 Determinazione del corrispettivo
Il corrispettivo dovuto all'esecutore è determinato:
− individuando per ciascun Esecutore le attrezzature effettivamente ordinate con contratti specifici ed esattamente fornite a noleggio per la durata prescritta;
− applicando al relativo prezzo unitario a base di gara il ribasso offerto per tali attrezzature dal ciascun Esecutore ai fini dell'aggiudicazione;
− moltiplicando il prezzo unitario così determinato per la durata del noleggio, e sommandolo agli oneri per la sicurezza (non ribassati) nella misura determinata dalla Committente in conformità al presente contratto;
− detraendo eventuali penali o sanzioni contrattuali, ove applicate per ritardo o inesatto adempimento.
9.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo
Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera gli esecutori per tutto ciò che concerne:
− le prestazioni principali e accessorie oggetto dell’Accordo Quadro, nelle quali sono da intendersi comprese le spese di spedizione;
− mezzi e personale impiegati;
− oneri per la sicurezza;
− documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.
10 Tutela dei lavoratori
L’esecutore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.
L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA spa, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.
Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.
REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.
REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell’esecutore.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.
Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’esecutore non può opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.
11 Fatturazione e pagamento
11.1 Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura
Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite.
Al termine del periodo di riferimento in cui è eseguita la prestazione, prima di emettere fattura, l’Operatore economico deve comunicare al DEC Xxxxxxx Xxxxxxxxx alla seguente mail xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e attendere il Certificato di regolare esecuzione. Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione del CIG derivato relativo all’affidamento del contratto specifico.
Resta ferma la facoltà per REA Spa di disporre, in ogni tempo, accertamenti di conformità dell’esecuzione in corso.
In ciascuna fattura potranno essere dedotti gli importi di tutte le prestazioni accettate ed eseguite nel periodo di riferimento.
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, si rende noto che il “Codice Destinatario” è : M5UXCR1.
11.2 Termini e modalità di pagamento.
Entro 60 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.
11.3 Clausola di tracciabilità
Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC per servizi e forniture. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l’esecutore è tenuto a comunicare alla committente, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di mancata o ritardata comunicazione i pagamenti non saranno effettuati ed all'esecutore non saranno dovuti interessi per il ritardo, essendo sua la responsabilità per il ritardato pagamento. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione del contratto saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti. La clausola con le identiche previsioni di cui sopra, a pena di nullità, dovrà essere inserita in tutti ed in ciascun contratto stipulati dall'esecutore con suoi subcontraenti che assumeranno tutti e ciascuno i suoi medesimi obblighi di tracciabilità, per i quali esso stesso esecutore è garante verso la committente ai sensi di legge e si impegna a dare immediata comunicazione ad essa e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
12 Cauzione definitiva
La cauzione definitiva è prestata da ciascun esecutore contestualmente alla stipula del presente contratto nella misura del 10% dell'importo aggiudicato, in forma di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia definitiva dovrà prevedere:
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente;
• l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ attestazione di regolare esecuzione all'esito del servizio ed alla conclusione del rapporto, intendendosi per ultimo quello la cui ultimazione terminerà dopo quella di tutti gli altri, a prescindere dalla data di richiesta.
La cauzione potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del decreto Legislativo 50/2016.
13 Documenti di cui si compone il contratto
Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo ed in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante, (anche se qui formalmente non allegati), ivi compresi e specialmente:
• Offerta tecnica ed economica presentata da ciascun esecutore
• D.G.U.E. compilato e sottoscritto dagli esecutori
• Mod. S.7.4.1. compilato e sottoscritto dagli esecutori
14 Conoscenza delle condizioni contrattuali
La sottoscrizione del Contratto di accordo quadro implica per gli esecutori:
−dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
−assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.
L’esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenuti nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell’esecutore portare i predetti documenti e ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.
La sottoscrizione del presente Contratto di accordo quadro da parte dell’esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:
• di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'Accordo quadro;
• di aver giudicato, nel presentare il proprio preventivo con il ribasso percentuale offerto ai fini dell’aggiudicazione, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.
L’esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'Accordo quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo.
Ciascun contratto specifico, esecutivo del Contratto di accordo quadro, è costituito e regolato dal presente contratto nonché dai singoli contratti specifici.
14.1 Obblighi generali e specifici degli esecutori
Gli esecutori assumono verso REA Spa tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente Contratto di accordo quadro.
Assumono altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli eventuali contratti specifici.
In ipotesi di incongruenze o contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza i contratti specifici.
14.2 Obblighi preliminari e continuativi
Gli esecutori garantiscono di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA Spa, tutta la relativa documentazione.
In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.
In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, ai fini dell'esecuzione degli eventuali contratti specifici si applicheranno le previsioni dell'Accordo quadro e restano a carico degli esecutori ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA Spa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate degli esecutori medesimi.
14.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa
L’esecutore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall’Amministratore Unico di REA SpA con decreto n.03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA Spa con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
14.4 Interpretazione del contratto
L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla committente. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario ed insuperabile con i criteri ermeneutici del Codice civile, sarà interpretata a favore della committente.
Dove il contratto ammette soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica indicazione al RUP e per esso al DEC.
15 Controversie
Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l’interpretazione e l’esecuzione dell’Accordo quadro sarà competente il Tribunale di Livorno.
16 Trattamento dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati
personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.
17 Riservatezza
Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.
Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
•Relativi ad attività passate, presenti o future della Committente e riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all’esterno dell’ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l’uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;
•Identificati per iscritto come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti”.
Non sono considerate riservati, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.
Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.
Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.
Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo
acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando alla stessa contestuale prova scritta dell’avvenuta eliminazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.
È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l’asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.
Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest’ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell’esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali terzi dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.
Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.
Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.
Si allega “Informativa essenziale fornitori” di cui dovete prendere visione
L’informativa completa è disponibile sul sito web di Rea Spa all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx-xxx
18 Spese generali
Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell’Accordo quadro faranno carico all’esecutore.
R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa
L’Amministratore Unico Avv. Xxxxx Xxxxxx
L’ESECUTORE 1
L’ESECUTORE 2
L’ESECUTORE 3
L’ESECUTORE 4
Indice
1 Parti contraenti 4
1.1 Soggetti 4
1.2 Configurazione generale del contratto 4
1.2 Committente 5
1.3 Rappresentanti della committente 5
1.4 Sede della committente 5
1.5 Responsabile del procedimento (RUP) e recapiti 5
1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e recapiti 5
1.7 Esecutori 6
1.8 Rappresentante degli esecutori 6
1.9 Rotazione e assegnazione dei contratti specifici applicatici dell’Accordo Quadro (Ordini) 6
1.10 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche 7
1.11 Esecuzione da parte dell'esecutore 9
2 Prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro e specifiche tecniche 9
2.1 Dettaglio prestazioni richieste 9
2.2 Proroghe e sospensioni 9
3 Avvio dell'esecuzione 10
3.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro 10
4 Responsabilità per la consegna e per qualità e quantità dei beni richiesti 10
4.1 Adempimento e inadempimento 10
5 Modifiche del contratto in corso di esecuzione 10
6 Disciplina contrattuale 10
6.1 Denominazione del contratto 10
6.2 Definizione e contenuto normativo generale 11
6.3 Limiti dell'AQ 11
6.4 Esclusiva 11
7 Importo massimo aggiudicato 12
7.1 Limite alla spesa della committente 12
7.2 Diritti degli esecutori 12
8 Durata 12
8.1 Termine di validità 12
8.2 Cessazione automatica alla scadenza 12
8.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo 12
8.4 Recesso 12
8.5 Risoluzione 13
8.6 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro 13
9 Importo del corrispettivo 13
9.1 Corrispettivo dovuto dalla committente 13
9.2 Oneri per sicurezza e manodopera 13
9.3 Imposta sul valore aggiunto 14
9.4 Determinazione del corrispettivo 14
9.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo 14
10 Tutela dei lavoratori 14
11 Fatturazione e pagamento 15
11.1 Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura 15
11.2 Termini e modalità di pagamento 15
11.3 Clausola di tracciabilità 16
12 Cauzione definitiva 16
13 Documenti di cui si compone il contratto 17
14 Conoscenza delle condizioni contrattuali 17
14.1 Obblighi generali e specifici degli esecutori 17
14.2 Obblighi preliminari e continuativi 18
14.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa 18
14.4 Interpretazione del contratto 18
15 Controversie 18
16 Trattamento dati personali 18
17 Riservatezza 19
18 Spese generali 20