CONDIZIONI DI FORNITURA
CONDIZIONI DI FORNITURA
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER EVENTI EMERGENZIALI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – ID 2289
3. OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 5
4. VALORE DELL’ACCORDO QUADRO 5
6. MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ACCORDO QUADRO 6
6.1. STRUTTURE DEDICATE ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO E DEGLI ORDINI SI SERVIZIO 6
6.1.1. STRUTTURA DEL FORNITORE 6
6.1.2. STRUTTURA DELL’AMMINISTRAZIONE 6
6.2. PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 7
6.3. INDIVIDUAZIONE DEL/DEI FORNITORE/I E EMISSIONE DEGLI ORDINI DI SERVIZIO 8
6.4. DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI 10
6.4.2. ATTO AGGIUNTIVO ALL’ORDINE DI SERVIZIO 11
6.4.3. RICEZIONE ED ACCETTAZIONE DELL’ORDINE DI SERVIZIO 11
6.4.4. TERMINI PER L’ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI SERVIZIO 12
7. SERVIZI E FORNITURE OGGETTO DELLA PROCEDURA 12
7.1. FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNI MOBILI 13
7.1.1. CARATTERISTICHE DEI BAGNI MOBILI 13
7.1.2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI SANITARI 14
7.2. TRASPORTO E CONSEGNA DEI BAGNI MOBILI 14
7.3. INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DEI BAGNI MOBILI 15
7.4. PULIZIA DEI BAGNI MOBILI E SMALTIMENTO REFLUI 15
7.5. RITIRO DEI BAGNI MOBILI 16
8. REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 17
8.1. SOVRAPPREZZO APPLICATO A BAGNI MOBILI IN DISLOCAZIONE ISOLATA. 18
9. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE 19
10. VERIFICHE DI CONFORMITÀ 20
1. INTRODUZIONE
La Consip S.p.A. (di seguito “Consip”) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, hanno stipulato in data 20 febbraio 2020 un Disciplinare che demanda alla Consip lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento stesso.
In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (di seguito ‘Protezione Civile/Dipartimento’), al fine di poter disporre nel minor tempo possibile di servizi igienici da impiegare nelle prime fasi di un evento emergenziale, necessita di avere la possibilità di usufruire del servizio di noleggio di bagni mobili, non collegati alla rete fognaria (i cosiddetti “bagni chimici”).
Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici, la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici senza riapertura del confronto competitivo (ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) avente ad oggetto l’affidamento del servizio di noleggio bagni mobili e dei servizi e/o forniture accessorie, come meglio dettagliato al capitolo 7, per eventi emergenziali.
L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei Servizi dovrà adempiere alle prescrizioni contenute in gara e pertanto a quanto sarà stabilito nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati, nello Schema di contratto e rispettare quanto indicato in Offerta Tecnica.
2. GLOSSARIO
SI riporta di seguito una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.
TERMINI | DEFINIZIONI |
Amministrazione | La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile o singoli Commissari delegati (Regioni/Comuni) o altri soggetti incaricati per la gestione delle Emergenze che utilizzano l’Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto della presente procedura mediante l’emissione di Ordini di Servizio. |
Altri soggetti incaricati per la gestione delle Emergenze | Le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile, di cui al D.Lgs. n. 1/2018, per l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze del Capo Dipartimento da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato. |
Bagni Chimici Mobili (c.d. “bagni chimici”). | Bagni mobili a funzionamento chimico, non collegati alla rete fognaria, in materiale plastico termoindurente di adeguato spessore, con pavimento antisdrucciolevole e le pareti esterne ed interne ad elevata resistenza alla rottura ed alle basse temperature, aventi le caratteristiche indicate dalla norma UNI EN 16194. |
Consip S.p.A. | La Consip S.p.A. a socio unico del Ministero dell’Economia e delle Finanze che bandisce la presente procedura per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. |
Centro di smistamento/Campo base del Fornitore | Il campo dove vengono stoccati i bagni chimici mobili prima del posizionamento nei vari luoghi di utilizzo, dove confluiscono i mezzi di trasporto e di posizionamento di detti bagni. |
Direttore dell’esecuzione | La figura nominata dall’Amministrazione, responsabile dei rapporti con il Fornitore nell’ambito dell’Accordo Quadro che svolge le attività di cui all’art. 111 comma 2 del D.lgs. 50/2016. |
Fornitore | L’Impresa o il Consorzio di Imprese o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese che stipula l’Accordo Quadro e si obbliga a prestare le attività conseguenti ai singoli Ordini di Servizio. |
Giorni | Si intendono giorni solari e consecutivi, salvo che non sia diversamente specificato. |
Luogo di Consegna | Il sito di destinazione dei bagni chimici mobili indicato nell’Ordine di Servizio. Tale sito può corrispondere al luogo di effettivo posizionamento e utilizzo dei bagni oppure con il centro di smistamento/campo base del Fornitore. |
Ore | Ore solari e consecutive, salvo che non sia diversamente specificato. |
Responsabile del Procedimento per l’Accordo Quadro | Rappresentante del Dipartimento/Protezione Civile che si occuperà dei rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività relative all’Accordo Quadro. |
Responsabile Unico del Procedimento per l’Ordine di Servizio | Persona fisica designata dell’Amministrazione, che si occuperà dei rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività dei singoli Ordini di Servizio. |
Responsabile del servizio | La persona fisica nominata dal Fornitore, quale responsabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e referente operativo nei confronti dell’Amministrazione. Al Responsabile del servizio è delegata la funzione di supervisione e coordinamento delle attività descritte al successivo paragrafo 6.1.1. |
Ordine di Servizio | Il Documento emesso da Dipartimento/Protezione Civile o singoli Commissari delegati o altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze, che contiene le caratteristiche e le condizioni dei servizi da richiedere al Fornitore così come dettagliate al paragrafo 6.4.1. |
Pulizia | L’attività di pulizia descritta dalla norma UNI EN 16194, ai fini del presente documento è stata suddivisa in attività di igienizzazione, manutenzione e svuotamento con conseguente riempimento del serbatoio dei reflui. |
Valore dell’Accordo Quadro | L’importo massimo della presente procedura, indipendentemente dallo sconto offerto (IVA esclusa). |
3. OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
La presente iniziativa ha per oggetto il servizio di noleggio di Bagni Mobili (modello standard e modello per disabili) comprensivo di trasporto, posizionamento, ritiro, attività di pulizia, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e smaltimento rifiuti.
La procedura si compone di un unico Lotto che coincide con l’intero territorio nazionale. All’interno dell’unico lotto sono, tuttavia, previste le seguenti 8 aree geografiche (Tabella 1) con possibilità per i concorrenti di presentare offerta su una o più delle aree geografiche definite.
Aree geografiche | Regioni che compongono le aree geografiche |
1 | Lombardia – Liguria - Piemonte – Valle d’Aosta |
2 | Friuli – Veneto – Trentino – Xxxxxx Xxxxxxx |
3 | Toscana – Umbria |
4 | Lazio – Abruzzo - Marche |
5 | Molise - Puglia |
6 | Basilicata - Calabria - Campania |
7 | Sicilia |
8 | Sardegna |
Tabella 1
L’Amministrazione, stante l’impossibilità di prevedere aprioristicamente le quantità di bagni mobili necessari, in occasione dell’evento emergenziale procede, identificata l’area geografica di rifermento e la relativa graduatoria, a richiedere i Servizi necessari fino al raggiungimento del fabbisogno stimato attraverso l’emissione di Ordini di servizio (cfr. paragrafo 6.4.1). Ogni ordine di Servizio prevede una durata minima di noleggio dei Bagni Mobili pari a 5 giorni.
Si rappresenta che l’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro dovrà garantire, con riferimento al primo Ordine di Servizio ricevuto (cfr. paragrafo 6.4.1), la consegna, entro le 24 ore dalla data dell’Ordine di Servizio valido, di un numero pari a 40 Bagni Mobili (modello standard) e 4 Bagni Mobili (modello disabili) per l’area geografica interessata dall’evento.
4. VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
L’Amministrazione emette Ordini di Servizio fino a concorrenza dell’importo massimo stimato pari a Euro 15.000.000 (quindicimilioni/00), per tutta la durata dell’Accordo Quadro. Tale importo è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dall’Amministrazione in sede di Ordine di Servizio.
Per il calcolo dell’importo massimo stimato è stata condotta un’analisi dei dati storici relativi ad aspetti quali la periodicità con cui si sono verificati eventi emergenziali sul territorio nazionale e la popolazione mediamente assistita nei siti interessati da tali eventi. Detto importo garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente procedura per una popolazione da assistere indicativamente compresa tra 30.000 e 45.000 abitanti considerando l’impiego di un Bagno Mobile ogni 10 – 15 utenti.
Detto importo ha carattere presuntivo, poiché l’effettivo fabbisogno dei servizi oggetto della presente procedura sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste nell’ambito dei singoli Ordini di Servizio che saranno emessi. Il predetto importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo né vincolante per l’Amministrazione, atteso
che l’importo globale effettivo erogato dell’Accordo Quadro sarà quantificato solo a seguito dell’emissione dei singoli Ordini di Servizio.
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro stipulato, il valore relativo ad uno o più Ordini di Servizio raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro di cui sopra oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), l’Amministrazione considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potrà emettere ulteriori Ordini di Servizio.
5. DURATA
L’Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del valore massimo stabilito al capitolo 4. Resta inteso che, per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale l’Amministrazione potrà emettere i singoli Ordini di Servizio.
6. MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ACCORDO QUADRO
6.1. STRUTTURE DEDICATE ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO E DEGLI ORDINI SI SERVIZIO
Di seguito sono indicate le strutture e le figure professionali di natura apicale di cui il Fornitore e l’Amministrazione dovranno dotarsi per la gestione e l’esecuzione del Contratto e degli Ordini di Servizio.
6.1.1. STRUTTURA DEL FORNITORE
Il Fornitore all’atto della stipula indica il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica) del Responsabile del Servizio, reperibile h. 24/24, pena l’applicazione della penale n.2 di cui al capitolo 11, quale persona fisica responsabile del Contratto nei confronti dell'Amministrazione e interfaccia unica del Direttore dell’Esecuzione. Eventuali modifiche del nominativo e/o dei relativi estremi del Responsabile del Servizio nel corso della durata contrattuale devono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione.
Tale figura deve possedere adeguate competenze professionali, un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale e può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta supervisione.
Al Responsabile del Servizio è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:
• programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei Servizi previsti nell’Accordo Quadro;
• raccolta e controllo delle informazioni per la gestione della reportistica e delle penali;
• processo di fatturazione;
• gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate dall’Amministrazione;
Il Responsabile del Servizio deve inoltre intercettare e porre rimedio a tutte le criticità che dovessero emergere nella gestione dei Servizi e provvedere alla tempestiva segnalazione al Direttore dell’Esecuzione di eventuali problematiche per le quali è richiesto l’intervento dell’Amministrazione stessa.
6.1.2. STRUTTURA DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si doterà delle seguenti figure professionali:
• Responsabile del Procedimento (Accordo Quadro): è il responsabile per il Dipartimento della Protezione Civile relativamente all’esecuzione dell’Accordo Quadro che si occupa dei rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività relative al Contratto;
• Responsabile Unico del Procedimento (Ordine di Servizio): persona designata dall’Amministrazione, che si occupa dei rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività dei singoli Ordini di Servizio, il cui nominativo viene comunicato al Fornitore nell’Ordine di Servizio;
• Direttore dell’esecuzione: persona designata dall’Amministrazione, quale responsabile dei rapporti con il Fornitore in fase di esecuzione degli Ordini di Servizio, il cui nominativo viene comunicato al Fornitore nell’Ordine di Servizio. Il Direttore dell'esecuzione d'intesa con il Rresponsabile Unico del Procedimento (Ordine di Servizio), svolge il compito di:
- verificare e controllare il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- verificare la corretta esecuzione dei servizi;
- segnalare tempestivamente tramite PEC o altro sistema elettronico e/o informatico eventuali disservizi e/o difformità riscontrate;
- promuovere l'applicazione di penali;
- verificare il rispetto delle coperture assicurative;
- porre in essere ogni altra attività connessa con l’esecuzione dell’Ordine di Servizio secondo quanto indicato nel presente documento;.
- occuparsi delle operazioni necessarie a garantire la disponibilità del Centro di smistamento/Campo base del Fornitore.
Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, l’Amministrazione può istituire un gruppo di supporto, nominando uno o più Referenti Locali, assistenti del Direttore dell’esecuzione per coadiuvarne l’attività, i cui nominativi saranno comunicati al Fornitore dallo stesso Direttore dell’Esecuzione.
• Referente Locale dell’Amministrazione: per ciascun luogo di consegna/utilizzo l’Amministrazione nomina un Referente Locale che ha il compito di supportare il Direttore dell’esecuzione nelle attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni contrattuali in corso di esecuzione.
6.2. PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
In occasione del verificarsi di un evento emergenziale, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, il Dipartimento di Protezione Civile provvede a:
I. identificare l’Amministrazione che si occupa della gestione operativa dell’emergenza, che nello specifico potrà essere rappresentata da:
a) Dipartimento di Protezione civile stesso;
b) singoli Commissari delegati (Regioni/Comuni);
c) altri soggetti incaricati per la gestione delle Emergenze.
nei casi b) e c) il Dipartimento della Protezione Civile svolge un ruolo di monitoraggio e controllo anche mediante l’istituzione della Direzione di Comando e Controllo (Di.COMA.C) e del Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS);
II. identificare l’area/e geografica/e (cfr. capitolo 3) di pertinenza di ogni comune/i interessato/i dall’evento;
L’Amministrazione, come sopra identificata, provvede quindi a:
a) stimare il fabbisogno da soddisfare (n. di bagni modello standard e n. bagni modello disabile da richiedere);
b) identificare il/i luogo/i di consegna;
c) inviare una richiesta di autorizzazione al Dipartimento della Protezione civile con le informazioni necessarie per emettere l’Ordine/i, l’autorizzazione potrà intervenire anche per il tramite della Direzione di Comando e Controllo (Di.COMA.C) e/o del Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS). Il Dipartimento della Protezione Civile si riserva, in ogni caso, la facoltà di stabilire priorità diverse alle richieste di autorizzazione e/o modificare la quantità di bagni richiesti;
d) inviare, una volta ricevuta l’autorizzazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile, l’Odine/i di Servizio al/i Fornitore/i come indicato dal Dipartimento medesimo.
Con riferimento al luogo/i di consegna l’Amministrazione, se le circostanze territoriali ed emergenziali lo consentono, identifica uno o più centri di smistamento/campi base ovvero un luogo/i dove i) vengono stoccati i bagni mobili prima del posizionamento negli effettivi luoghi di utilizzo, ii)confluiscono i mezzi di trasporto e di posizionamento di detti bagni, iii)possono essere allocate le strutture destinate al ricovero del personale del Fornitore destinato ai servizi e gli uffici di coordinamento del Fornitore medesimo (es. logistica, amministrativo, officine). Detto luogo/luoghi individuato/i dall’Amministrazione e indicato/i nell’Ordine di servizio sarà/no di dimensioni adeguate all’utilizzo a cui è destinato e sarà/no fornito/i di energia elettrica, telecomunicazioni e rete idrica.
6.3. INDIVIDUAZIONE DEL/DEI FORNITORE/I E EMISSIONE DEGLI ORDINI DI SERVIZIO
L’Amministrazione provvede ad emettere Ordine/i di Servizio, con cui si dà materialmente avvio ai Servizi e i cui contenuti sono opportunamente descritti al successivo paragrafo 6.4.1, utilizzando la graduatoria relativa all’area geografica interessata dall’evento emergenziale secondo un meccanismo a cascata di seguito descritto.
In funzione del fabbisogno richiesto al verificarsi dell’evento emergenziale l’Ordine di servizio viene rivolto al primo Aggiudicatario in graduatoria per un quantitativo massimo pari a quello minimo prescritto (cfr. capitolo 3). Nel caso in cui il fabbisogno richiesto sia superiore al minimo prescritto (garantito dal Fornitore primo in graduatoria), l’Amministrazione procede a ordinare il quantitativo eccedente al Fornitore secondo in graduatoria sempre nel limite del minimo prescritto, e così via, secondo un meccanismo a cascata, fino al soddisfacimento del fabbisogno richiesto. Qualora il fabbisogno non risulti soddisfatto al primo scorrimento dell’intera graduatoria, l’Amministrazione ricomincia a scorrere la graduatoria a partire dal primo, sulla base della disponibilità previamente dichiarata dai fornitori alla ricezione del primo ordine (cfr. paragrafo 6.4.1) che non potrà comunque essere inferiore a quella dagli stessi dichiarata in offerta tecnica al criterio ‘Miglioria sulla quantità minima garantita prescritta’
Qualora al primo scorrimento della graduatoria il fabbisogno risulti soddisfatto da un numero di aggiudicatari inferiori al numero totale dei presenti in graduatoria, il meccanismo a cascata resta attivo per nuovi eventi emergenziali che dovessero verificarsi durante la durata dell’Accordo Quadro e quindi i primi Ordini di Servizio saranno rivolti al/ai Fornitore/i che non ha/hanno esaurito e/o eseguito la consegna minima nel primo evento.
Di seguito si riporta un esempio numerico per illustrare il funzionamento del meccanismo a cascata per l’ emissione del/degli Ordine/i di Servizio. Unicamente per una più semplice comprensione si sono considerati solo i bagni standard. Si consideri il caso di un evento nel quale sia necessario consegnare un numero di bagni mobili pari a 356 e si supponga che il numero di aggiudicatari dell’Accordo Quadro sia pari a quattro. In Tabella 2 si riportano le seguenti informazioni:
- N° di aggiudicatari;
- Quantità minima prescritta: rappresenta la fornitura minima di Bagni Mobili che deve essere garantita secondo quanto indicato al capitolo 3;
- Quantità minima garantita in Offerta Tecnica: rappresenta la quantità di bagni mobili che il fornitore si impegna a garantire, in aggiunta al quantitativo minimo, attraverso il criterio ‘Miglioria sulla quantità minima garantita prescritta’;
- Quantità disponibile comunicata alla ricezione del primo Ordine o in fase successiva: rappresenta la quantità di bagni ulteriori che il Fornitore si dichiara disponibile a consegnare qualora dovessero essere emessi Ordini di Servizio successivi al primo. Tale capacità di consegna potrà essere pari o superiore alla quantità dichiarata al criterio ‘Miglioria sulla quantità minima garantita prescritta’, qualora offerto.
-
Aggiudicatari | Quantità minima prescritta | Quantità minima garantita in Offerta Tecnica | Quantità disponibile comunicata alla ricezione del primo Ordine o in fase successiva (cfr. paragrafo 6.4.3) |
1 | 40 | 80 | 80 (conferma quantità minima garantita in offerta) |
2 | 40 | 40 | 72 |
3 | 40 | 120 | 180 |
4 | 40 | 0 (criterio non offerto) | 0 |
Tabella 2
L’Amministrazione procederà innanzitutto ad ordinare la quantità minima (40 bagni) a cascata partendo dal primo in graduatoria fino ad arrivare all’ultimo arrivando così ad ordinare complessivamente 160 bagni.
Non essendo tale quantità complessiva sufficiente a soddisfare il fabbisogno totale (356 bagni), l’Amministrazione ricomincerà quindi a scorrere la graduatoria a partire dal primo Aggiudicatario emettendo gli Ordini di Servizio secondo il meccanismo a cascata in funzione della capacità dichiarata dai singoli Aggiudicatari alla ricezione del primo Ordine di Servizio (cfr. paragrafo 6.4.1) che non potrà comunque essere inferiore a quella eventualmente dichiarata dagli stessi in Offerta Tecnica, fino al soddisfacimento del fabbisogno totale stimato.
Nell’esempio in esame quindi l’Amministrazione emetterà a cascata un nuovo ordinativo al primo in graduatoria per 80 bagni, al secondo in graduatoria per 72 bagni, al terzo per 44 bagni, soddisfacendo così l’esigenza dei 356 bagni (160+80+72+44 = 356).
6.4. DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI
6.4.1. ORDINE DI SERVIZIO
L’Ordine di Servizio costituisce il documento attraverso cui l’Amministrazione affida l’esecuzione dei servizi al Fornitore e pertanto regola i rapporti di fornitura fra la stessa Amministrazione e il Fornitore. Tale documento deve essere redatto sulla base del fac-simile di riferimento (che sarà allegato in gara al Capitolato Tecnico) e deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:
I. a cura dell’Amministrazione:
- nominativo del Responsabile unico del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione con indicazione dei recapiti (cellulare, mail);
- il nominativo del Referente locale dell’Amministrazione con l’indicazione dei recapiti (cellulare, mail);
- quantità di bagni da consegnare (riferite al modello standard e modello disabili);
- quantità di eventuali forniture e prestazioni accessorie quali lavamani, ancoraggio a terra, interventi di pulizia aggiuntivi rispetto a quella giornaliera prevista, colonnina di disinfezione con erogatore touchless di gel igienizzante alcolico (cfr. paragrafi 7.1 e 7.4);
- indicazione del luogo/luoghi con destinazione d’uso Centro di smistamento/Campo base del Fornitore;
- luoghi di consegna e installazione delle forniture;
- data di consegna;
- importo contrattuale sulla base dei prezzi offerti dal Fornitore;
- i riferimenti necessari alla fatturazione;
- un campo note in cui potrà essere inserita ogni altra indicazione utile al Fornitore per la programmazione delle consegne (es. notizie di eventi che possano pregiudicare il trasporto, limiti derivanti da vincoli strutturali delle sedi presso le quali sono previste le consegne ed in quest’ultimo caso saranno indicate le misure degli accessi).
II. a cura del Fornitore:
- (eventuale) la percentuale di servizi oggetto di subappalto nel rispetto dell’art. 105 del D.lgs. n.
50/2016;
- campo note con inserimento della capacità di integrazione della consegna rispetto al minimo garantito (distinta per n. bagni modello standard e n. bagni modello disabile) che l’Amministrazione considererà come riferimento per gli Ordini di Servizio successivi al primo. Tale quantità dovrà essere uguale o superiore a quella dichiara in Offerta Tecnica;
- campo note con indicazione delle motivazioni relative alla mancata disponibilità della fornitura (da compilare solo nei casi previsti al paragrafo 6.4.3).
6.4.2. ATTO AGGIUNTIVO ALL’ORDINE DI SERVIZIO
Dopo l’accettazione dell’Ordine di Servizio da parte del Fornitore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre le modifiche che dovessero rendersi necessarie con riferimento ad eventuali richieste di forniture e/o prestazioni accessorie per i di Bagni Mobili dell’Ordine di Servizio stesso.
La formalizzazione della variazione rispetto all’Ordinativo di Servizio prevede la redazione di un Atto Aggiuntivo all’Ordinativo di Servizio (documento che sarà allegato in gara al Capitolato Tecnico) che diventa parte integrante dell’Ordine di Servizio stesso. Così come per l’Ordine di Servizio, l’Atto Aggiuntivo segue la procedura di approvazione, emissione (cfr. par. 6.2), ricezione e accettazione riportata al paragrafo 6.4.3.
6.4.3. RICEZIONE ED ACCETTAZIONE DELL’ORDINE DI SERVIZIO
Contestualmente alla stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore indica l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata per la ricezione degli Ordini di Servizio. Ricevuto l’Ordine di Servizio, il Fornitore entro 2 ore nei giorni feriali e qualora l’Ordine di Servizio sia inoltrato tra le ore 8,00 e le 19,00, oppure entro 4 ore nei giorni festivi e qualora l’Ordine di Servizio sia inoltrato tra le ore 19,00 e le 8,00, dalla ricezione via PEC dell’Ordine di servizio dovrà:
a. rispondere positivamente inviando all’Amministrazione l’Ordine di servizio debitamente compilato e firmato e avviare la procedura di consegna;
ovvero
b. rispondere negativamente indicando nell’apposito campo note contenuto nell’Ordine di Servizio le motivazioni (es. indisponibilità dei bagni richiesti, criticità specifiche).
In entrambi i casi il fornitore è tenuto ad inviare l’Ordine di Servizio anche alla Protezione civile, contestualmente all’invio all’Amministrazione.
Il mancato immediato riscontro nei termini sopra indicati determina l’applicazione da parte dell’Amministrazione della relativa penale n. 3 prevista nel capitolo 11.
Con riferimento al caso a) il Fornitore sottoscrive e accetta l’Ordine di servizio, lo invia all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’Amministrazione e si vincola all’erogazione del servizio alle condizioni di cui all’Ordine di Servizio medesimo e nei termini riportati al paragrafo 6.4.4. Una volta accettato l’Ordine di Servizio questo diviene vincolante per le parti.
Con riferimento al caso b):
- nel caso di risposta negativa al primo Ordine di Servizio che integri il mancato avvio dei servizi (indisponibilità totale del quantitativo minimo richiesto), l’Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto dell’Ordine di Servizio.
Nel caso di indisponibilità parziale del quantitativo minimo richiesto, l’Amministrazione applicherà la penale n. 1 di cui al capitolo 11.
Il Fornitore che, in un dato Ordine ha dichiarato l’indisponibilità di Bagni Mobili, può comunque, in ogni momento, comunicare al Dipartimento della Protezione Civile, secondo modalità che verranno concordate tra le parti all’atto della stipula, una nuova disponibilità sopravvenuta con indicazione del quantitativo disponibile alla data di invio della stessa comunicazione.
Rimane inteso che nelle ipotesi di mancato rispetto del termine fissato per rispondere all’Ordine di Servizio o di risposta negativa, l’Amministrazione emetterà un nuovo Ordine di Servizio nei confronti del Fornitore che segue nella “graduatoria” per l’area geografica di riferimento.
6.4.4. TERMINI PER L’ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI SERVIZIO
Il Fornitore provvede a consegnare i bagni indicati nell’Ordine di servizio garantendo la consegna del numero di bagni nonché il loro posizionamento, il tutto così come riportato nell’Ordine di Servizio medesimo. Dato il carattere di emergenza/urgenza delle prestazioni richieste gli Ordini di Servizio contengono richieste di consegna dei bagni entro le 24 ore successive dal ricevimento dell’Ordine valido. Il mancato rispetto del termine di consegna dei bagni mobili al primo Ordine di Servizio comporta la risoluzione di diritto dell’Ordine di Servizio. Il mancato rispetto del termine di consegna dei bagni mobili per Ordini di Servizio successivi al primo comporta l’applicazione della penale n. 4 di cui al capitolo 11.
Nel caso in cui sia prevista la consegna ad un centro di smistamento e il successivo posizionamento nei luoghi di utilizzo, secondo indicazioni dell’Amministrazione, il Fornitore si predispone per avviare il posizionamento medesimo immediatamente all’arrivo al centro di smistamento e con tempestività procede al posizionamento di tutti i bagni nelle aree che saranno indicate dall’Amministrazione. In questa fattispecie i termini per la consegna dei bagni mobili di cui al punto precedente si intendono riferiti all’arrivo dei bagni al centro di smistamento e all’avvio delle operazioni di smistamento per il successivo tempestivo posizionamento degli stessi.
7. SERVIZI E FORNITURE OGGETTO DELLA PROCEDURA
Le prestazioni oggetto della presente iniziativa sono suddivise in:
a. Fornitura a noleggio di bagni mobili;
b. trasporto e consegna dei bagni mobili;
c. installazione e messa in opera dei bagni mobili;
d. pulizia dei bagni mobili e smaltimento reflui;
e. ritiro dei bagni mobili.
I sopra citati servizi devono essere erogati in conformità:
A. alla norma UNI EN 16194 “Bagni mobili non collegati alla rete fognaria – Requisiti per i prodotti ed i servizi necessari per l’utilizzo di bagni mobili e relativi prodotti sanitari” - Tipo C: Opere di soccorso nei casi di disastri naturali;
B. al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
C. al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998 n. 145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15 e 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
D. al decreto del Ministero dell’Ambiente 1 aprile 1998 n. 148 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti”;
E. delle leggi e regolamenti vigenti in materia di personale o che interverranno nel periodo di decorrenza dell’Accordo Quadro, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva e previdenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori;
F. delle norme sulla circolazione stradale;
G. delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
H. decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998 n. 406 (“Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente documento si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, nonché alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità e di norme in materia di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro, sia in ambito europeo, sia nazionale, regionale, provinciale e comunale.
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, esonerando esplicitamente l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità legata alle prestazioni erogate, inclusi eventuali incidenti occorsi al personale del Fornitore stesso durante le fasi di lavoro, pausa, trasporto degli automezzi sul luogo di intervento e/o scarico dei rifiuti nonché di danni arrecati a terzi.
7.1. FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNI MOBILI
7.1.1. CARATTERISTICHE DEI BAGNI MOBILI
Il bagno mobile standard e il bagno mobile per disabili dovranno obbligatoriamente rispettare i requisiti di cui alla norma UNI EN 16194/2012 (paragrafo 5.1.1 “Generalità” 5.1.2.1 “requisiti minimi”, 5.1.2.2 “attrezzature supplementari”, 5.1.3 “Bagno mobile accessibile per sedia a rotelle”). Nel richiamare integralmente il par. 5.1.1, 5.1.2.1 e 5.1.3 della predetta norma, si precisa che:
• la struttura del Bagno Mobile (rif. lett. b del par. 2 definizioni) deve essere interamente in materiale plastico termoindurente di adeguato spessore, il pavimento antisdrucciolevole e le pareti esterne ed interne ad elevata resistenza alla rottura ed alle basse temperature. Il bagno deve essere costituito internamente con materiali non porosi che presentino superfici lisce, senza angoli vivi, che permettano una rapida pulizia, con elevata resistenza a sistemi di pulizia quali vapore ad alta pressione e detergenti e decontaminanti specifici; il tetto dovrà garantire l’illuminazione a luce naturale e limitare il surriscaldamento da irradiazioni solari (rif. lett. d del par. 5.1.2.1 della richiamata norma);
• il Bagno Mobile deve essere predisposto per eventuale ancoraggio a terra, se richiesto dall’Amministrazione nell’Ordine di Servizio. Per tale attività supplementare sarà riconosciuto un corrispettivo ulteriore, così come previsto al capitolo 8.
Il Fornitore dovrà garantire la fornitura di Bagni Mobili che consentano il corretto espletamento dei servizi anche in caso di condizioni climatiche ritenute avverse. Nell’ipotesi in cui i Bagni Mobili installati e messi in opera siano ritenuti non conformi alle caratteristiche richieste e/o non utilizzabili per cause tecniche, su richiesta dall’Amministrazione, devono essere prontamente chiusi e, entro 2 ore dalla segnalazione, pena l’applicazione della penale n. 5 di cui al capitolo 11, riparati o sostituiti senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
Relativamente al par. 5.1.2.2. “attrezzature supplementari”, l’unica attrezzatura che può essere espressamente richiesta è il lavandino (lett. a) punto 3) per il quale si specifica quanto segue:
- il lavandino, installato a parete, dove essere munito di rubinetto con azionamento a pedale, con proprio serbatoio di acqua pulita e con flusso dell’acqua a caduta. Per tale attrezzatura supplementare, se richiesta, sarà riconosciuto un corrispettivo ulteriore, così come previsto al capitolo 8.
Qualora l’evento emergenziale si verificasse in concomitanza all’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il Fornitore deve agire sempre nel rispetto delle apposite misure igienico-sanitarie imposte dagli organi competenti, a tutela della salute e della sicurezza pubblica, e deve inoltre garantire, pena l’applicazione della penale n. 6 riportata al capitolo 11, la fornitura di colonne dispenser con erogatore touchless di soluzione igienizzante per le mani da posizionare esternamente ai bagni mobili. I quantitativi della predetta fornitura saranno indicati dall’Amministrazione nell’Ordine di Servizio.
In ogni caso, l’Amministrazione in qualsiasi momento può verificare l’idoneità dei bagni utilizzati per l’esecuzione dei Servizi e richiedere, in contraddittorio con il Responsabile del Servizio, in caso di mancata idoneità della fornitura, la sostituzione nel più breve tempo possibile.
7.1.2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI SANITARI
I prodotti sanitari utilizzati per le prestazioni devono rispettare i requisiti di cui alla norma UNI EN 16194/2012 - paragrafo 5.2.1 “Additivo concentrato sanificante” e 5.2.3 “Carta igienica”.
Si precisa, altresì, che:
• i prodotti per la pulizia (disinfettanti) ed i prodotti sanificanti (additivo concentrato sanificante/liquido chimico concentrato per igienizzazione del bagno), nel rispetto dell’ambiente, devono essere conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la composizione, l’etichettatura e le confezioni, nonché devono essere impiegati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici;
• i prodotti sanitari devono essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e non lasciati incustoditi nei luoghi di fornitura;
• la concentrazione del liquido chimico-sanitario nella soluzione da versare all'interno nel serbatoio, deve essere determinata sulla base delle indicazioni fornite dal produttore, tenendo conto delle condizioni ambientali e dell'intensità d'uso prevista per il bagno.
La rilevata non conformità dei prodotti sanitari utilizzati rispetto alle predette caratteristiche da parte dell’Amministrazione comporta l’applicazione della penale n. 7 di cui al capitolo 11.
7.2. TRASPORTO E CONSEGNA DEI BAGNI MOBILI
Con riferimento al servizio in oggetto, per quanto riguarda il trasporto iniziale e la consegna nel “luogo di consegna”, si precisa che:
- il Fornitore deve provvedere nei tempi richiesti nell’Ordine di Servizio al trasporto, con idonei automezzi, ed al posizionamento del quantitativo dei bagni richiesti nel luogo di consegna indicato nel predetto Ordine di Servizio, il tutto nel rispetto delle indicazioni fornite dal Direttore dell’esecuzione e/o dal/i Referente/i locale dell’Amministrazione. Le operazioni di trasporto, scarico e posizionamento dei bagni, devono essere condotte in condizioni di massima sicurezza per il personale addetto e per i terzi, attuando tutte le misure di protezione e le cautele previste dalla legge.
- all’atto della consegna, il Direttore dell’esecuzione e/o il/i Referente/i locale dell’Amministrazione procede, in contraddittorio con il Responsabile del Servizio, alla verifica di conformità con quanto indicato nell’Ordine di Servizio, così come eventualmente integrato da altra documentazione probatoria. In caso di consegna regolare, il personale dell’Amministrazione presente sul luogo di consegna appone data, ora e firma di ricevuta sul Documento di Trasporto, ritirandone una copia. In caso di irregolarità si procede, in contraddittorio, a riportare tali irregolarità nel Documento di Trasporto, comprendendo anche l’eventuale motivazione di tale irregolarità (es. in ordine al n. bagni, al ritardo nella consegna).
7.3. INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DEI BAGNI MOBILI
Con riferimento al servizio in oggetto, ai fini della idoneità all’utilizzo del bagno mobile, prima della messa in servizio degli stessi, il Fornitore deve garantire che:
- tutte le parti interne ed esterne dei bagni siano state lavate ed igienizzate, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7.4;
- i meccanismi e gli accessori siano in ordine e perfettamente funzionanti;
- il serbatoio sia riempito con almeno 20 litri d’acqua con additivo concentrato e sanificante;
- in ciascun bagno sia presente un rotolo nuovo di carta igienica;
- sia stata effettuata la verifica di stabilità, sicurezza e resistenza al ribaltamento dei bagni anche in condizioni di perturbazioni ventose sostenute; su richiesta dell’Amministrazione, esplicitata nell’Ordine di Servizio, verrà effettuato l’ancoraggio a terra dei bagni Mobili. Per tale attività aggiuntiva sarà riconosciuto un corrispettivo ulteriore, così come previsto al capitolo 8.
7.4. PULIZIA DEI BAGNI MOBILI E SMALTIMENTO REFLUI
Il Fornitore deve effettuare per ogni bagno mobile installato e messo in opera almeno un servizio di pulizia con frequenza giornaliera, pena l’applicazione della penale n. 8 di cui al capitolo 11, ed occuparsi dello smaltimento dei reflui presso l’impianto di smaltimento che verrà indicato al Responsabile del Servizio da parte del Direttore dell’esecuzione e/o dal/i Referente Locale dell’Amministrazione.
In relazione alle condizioni ambientali, alle frequenze d'uso e comunque all’esaurimento della capacità utile del serbatoio dei reflui, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere nell’Ordine di Servizio attività aggiuntive di igienizzazione, manutenzione e/o svuotamento del serbatoio reflui. In questa fattispecie, per ogni attività aggiuntiva richiesta, viene riconosciuto al Fornitore un corrispettivo ulteriore, così come previsto al capitolo 8.
Per l’espletamento del servizio di Pulizia dei Bagni Mobili si precisa quanto segue:
• tutte le attività devono essere svolte nel rispetto delle indicazioni di cui alla norma UNI EN 16194/2012 (paragrafo 6.4).
• durante il lavaggio la pulizia deve essere eseguita mediante uso di acqua sotto pressione con l’aggiunta di disinfettante;
• in occasione di ogni pulizia, deve essere controllato il funzionamento di tutti i meccanismi e degli accessori del bagno e devono essere eseguite le eventuali necessarie riparazioni;
• gli automezzi adibiti allo svuotamento dei bagni devono essere dotati di attrezzature specifiche per lo scopo e muniti di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti;
• le operazioni di pulizia, devono essere condotte in condizioni di massima sicurezza per il personale addetto e per i terzi, attuando tutte le misure di protezione e le cautele previste dalla legge;
• non sarà riconosciuto alcun corrispettivo per il danneggiamento e/o il furto dei mezzi, delle attrezzature e dei Bagni Mobili che utilizzerà il Fornitore per l’esecuzione del servizio;
• il personale adibito all’esecuzione del Servizio deve essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente la denominazione della Società di appartenenza e le generalità del lavoratore, nonché di idoneo vestiario e di adeguati Dispositivi di Protezione Individuali in conformità alla normativa vigente;
• il Fornitore deve predisporre una scheda delle attività per l’attestazione giornaliera del numero di pulizie effettuate e del numero di attività di svuotamento con conseguente riempimento del serbatoio dei reflui effettuate, messo a disposizione per le verifiche e/o presentato in copia al Direttore dell’Esecuzione su richiesta;
Con riferimento al servizio di Smaltimento Reflui si precisa che:
• tutte le attività devono essere svolte nel rispetto delle indicazioni di cui alla norma UNI EN 16194/2012 (paragrafo 6.5).
• i reflui dei bagni mobili, dovranno viaggiare con un formulario d'identificazione rifiuti speciali (F.I.R.) di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/06 ed al D.M. n. 145/98 e ss. mm.e ii.
• I F.I.R., relativi ad ogni singolo viaggio effettuato e corredati del timbro dell’impianto di smaltimento reflui autorizzato, dovranno riferirsi unicamente a lavori espletati per conto dei Servizi richiesti nell’ambito dell’Accordo Quadro e potranno essere richiesti per le verifiche in qualsiasi momento da parte del Responsabile locale dell’Amministrazione o del Direttore dell’Esecuzione.
7.5. RITIRO DEI BAGNI MOBILI
Il servizio di ritiro dei Bagni Mobili potrà essere richiesto dall’Amministrazione, per cessata esigenza dei servizi, nei seguenti casi:
- Ritiro parziale nel corso della durata di erogazione dei servizi;
- Ritiro finale per conclusione dei servizi.
Nel primo caso l’Amministrazione potrà richiedere il ritiro di un numero parziale di bagni mobili installati e messi in opera. Tale richiesta sarà comunicata dall’Amministrazione via PEC al Fornitore con un preavviso di almeno 2 giorni e con indicazione, per ogni bagno mobile da ritirare, delle seguenti informazioni minime;
- riferimento dell’Ordine di servizio;
- luogo di ubicazione del bagno;
- data di ritiro.
Pena l’applicazione della penale n. 9 di cui al capitolo 11, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro dei bagni mobili entro 48 ore dalla data di ritiro indicata da parte dell’Amministrazione.
Nel secondo caso, la conclusione dei servizi sarà comunicata dall’Amministrazione via PEC al Fornitore con un preavviso di almeno 4 giorni e il Fornitore dovrà quindi espletare le attività di ritiro ti tutti i bagni mobili installati e messi in opera entro i termini indicati dall’Amministrazione nella richiesta, pena l’applicazione della penale n. 9, di cui al capitolo 11.
In entrambi i casi il ritiro dei bagni mobili sarà effettuato nel rispetto delle indicazioni di cui alla norma UNI EN 16194/2012 (paragrafo 6.6). Le operazioni di pulizia finale e di carico dei bagni, dovranno essere condotte in condizioni di massima sicurezza per il personale addetto e per i terzi, attuando tutte le misure di protezione e le cautele previste dalla legge.
Si precisa, altresì, che, in entrambi i casi, nell’ipotesi in cui i bagni non venissero rimossi nei termini indicati, non sarà riconosciuto alcun corrispettivo al Fornitore.
8. REMUNERAZIONE DEI SERVIZI
La remunerazione per le attività rese dal Fornitore è data dai canoni giornalieri e dai prezzi unitari quali risultanti dall’offerta economica per l’Area geografica di riferimento, come stabilito in Accordo Quadro. In Tabella 3 sono riepilogate le voci oggetto di ribasso, distinte per le Aree Geografiche di riferimento:
Basi d’Asta per Aree Geografiche 1-2-3-4-5-6 | ||||
N. | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario (IVA esclusa) Aree Geografiche 1- 2-3-4-5-6 | Prezzo unitario (IVA esclusa) Aree Geografiche 7-8 |
1 | Canone di noleggio giornaliero relativo a ciascun Bagno Mobile modello standard comprensivo di trasporto, posizionamento, ritiro, n° 1 attività giornaliera di igienizzazione, di svuotamento e di manutenzione | Euro giorno/bagno | 48 | 55 |
2 | Canone di noleggio giornaliero per singolo lavandino all’interno del Bagno Mobile comprensivo di installazione, la manutenzione ed il rifornimento dell’acqua. | Euro giorno/bagno | 10 | 10 |
3 | Canone di noleggio giornaliero per singola colonnina a servizio di due bagni per la disinfezione con erogatore touchless di gel igienizzante alcolico, comprensivo dell’installazione, la manutenzione e il rifornimento giornaliero. | Euro giorno/colonnina | 6,50 | 6,50 |
4 | Prezzo per singola attività aggiuntiva di igienizzazione, svuotamento e manutenzione di ciascun Bagno Mobile. | cadauno | 27 | 27 |
5 | Prezzo unitario per ogni ancoraggio a terra dei Bagni Mobili. | cadauno | 13 | 13 |
Tabella 3
Si precisa che:
a) Il canone di noleggio giornaliero relativo a ciascun Bagno Mobile per disabili comprensivo di trasporto, posizionamento, n° 1 attività giornaliera di igienizzazione, di svuotamento e manutenzione viene corrisposto dall’Amministrazione con l’applicazione di un sovrapprezzo del 25% al prezzo di aggiudicazione relativo alla base d’asta ‘Canone di noleggio giornaliero relativo a ciascun Bagno Mobile standard comprensivo di trasporto, posizionamento, ritiro al termine della cessata esigenza, n° 1 attività giornaliera di igienizzazione, di svuotamento e di manutenzione’;
b) il canone di noleggio giornaliero per singolo lavandino all’interno dei bagni, viene corrisposto solo nel caso in cui l’Amministrazione richieda esplicitamente nell’Ordine di servizio la disponibilità di bagni con lavandino.
c) In tutti i casi in cui non venga effettuato il servizio di svuotamento ma la sola attività di igienizzazione e manutenzione il corrispettivo relativo al “Prezzo per singola attività aggiuntiva di igienizzazione, svuotamento e manutenzione di ciascun Bagno Mobile” sarà ridotto in misura pari al 50% del valore offerto.
I suddetti importi sono da intendersi omnicomprensivi di tutte le attività richieste dal presente documento, l’Amministrazione non riconoscerà alcuna maggiorazione tariffaria, né sono previsti riconoscimenti relativi a prestazioni fuori orario, maggiorazioni connesse a festività od orari notturni.
Resta inteso che l’importo complessivo che verrà riconosciuto al Fornitore Aggiudicatario sarà calcolato in funzione dei singoli importi relativi ai servizi richiesti ed effettivamente erogati, al netto dall’applicazione degli sconti offerti in gara.
8.1. SOVRAPPREZZO APPLICATO A BAGNI MOBILI IN DISLOCAZIONE ISOLATA.
Il Fornitore con cadenza mensile compila il Modello di dislocazione mensile dei Bagni Mobili (documento che sarà allegato in gara al Capitolato Tecnico) dove riporta, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:
a) sito di ubicazione dei bagni mobili, con l’indicazione di indirizzo, frazione, Comune e Provincia;
b) per ogni sito di ubicazione dei bagni mobili e per ogni giorno di riferimento del mese, il numero di bagni Mobili installati (indipendentemente dal modello standard o disabile);
c) Numero totale dei bagni mobili installati nel mese;
d) Distanza complessiva percorsa nel mese (in Km) per le attività di pulizia giornaliera sul numero totale dei bagni mobili installati, calcolata come percorso minimo.
e) Rapporto tra Km percorsi nel mese e Numero bagni installati nel mese;
f) Numero di bagni in dislocazione isolata.
Si definisce dislocazione isolata la configurazione secondo la quale nello stesso luogo di ubicazione, il numero di bagni
installati risulta ≤ 2.
Nell’ipotesi in cui il rapporto tra Distanza complessiva percorsa nel mese e Numero totale dei bagni mobili installati nel mese risulti ≥ 2,5, l’Amministrazione riconoscerà al Fornitore, per i soli bagni in dislocazione isolata, un sovrapprezzo del 3% al prezzo di aggiudicazione relativo al ‘Canone di noleggio giornaliero relativo a ciascun Bagno Mobile standard comprensivo di trasporto, posizionamento, ritiro al termine della cessata esigenza, n° 1 attività giornaliera di igienizzazione, di svuotamento e di manutenzione’. Si rappresenta che se nella dislocazione isolata rientra il Bagno Mobile modello disabile il predetto sovrapprezzo verrà applicato al ‘Canone di noleggio giornaliero relativo a ciascun Bagno Mobile modello disabile comprensivo di trasporto, posizionamento, ritiro al termine della cessata esigenza, n° 1 attività giornaliera di igienizzazione, di svuotamento e di manutenzione’ così come definito al capitolo 8.
Ai fini del calcolo della distanza complessiva percorsa il Fornitore dovrà avvalersi di sistemi automatici /software di ottimizzazione del percorso per il raggiungimento dei diversi siti di ubicazione dei bagni mobili (ad esempio Portatour o software equivalenti). Resta inteso che eventuali interruzioni stradali dovute all’evento emergenziale che comportano variazioni del percorso minimo devono essere segnalate dal Fornitore nel campo note presente nel Modello di dislocazione..
Di seguito si riporta un esempio di compilazione del Modello di dislocazione mensile dei Bagni Mobili per illustrare il funzionamento del meccanismo di applicazione del sovrapprezzo.
Si ipotizzi che nel mese di rifermento il Modello di dislocazione mensile dei Bagni Mobili sia quello di seguito riportato:
Sito
Mese di riferimento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni bagni
Sito A
Totale Bagni
di cui Bagni disabili Totale Bagni
di cui Bagni disabili Totale Bagni
di cui Bagni disabili Totale Bagni
di cui Bagni disabili
Sito H
Sito I
3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
1
2
0
1
0
5
2
3
0
1
0
2
0
4
1
3
0
3 3
1 1
2 2
0 0
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
0 0 0 0 0
3
1
2
0
3 3
1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sito B
Sito C
Numero
Km totale
Sito D
Totale Bagni
Sito E
di cui Bagni disabili
5 5 5 5
2 2 2 2
3 3 3 3
0 0 0 0
1 1 1 1
0 0 0 0
2 2 2 2
0 0 0 0
4 4 4 4
1 1 1 1
3 3 3 3
0 0 0 0
5
2
3
0
1
0
2
0
4
1
3
0
5 5
2 2
3 3
0 0
5 5 5 5
2 2 2 2
3 3 3 3
0 0 0 0
5
2
3
0
Numero Numero
percorsi/ Bagni
totale totale
Bagni Km Mobili percorsi
Numero Mobili
totale di dislocazi
bagni
Sito F
Sito G
Totale Bagni
di cui Bagni disabili Totale Bagni
di cui Bagni disabili Totale Bagni
di cui Bagni disabili Totale Bagni
di cui Bagni disabili
one
isolata
4
1
1
0
4
1
1
0
4
1
1
0
4
1
1
0
4
1
1
0
4
1
1
0
4
1
1
0
4
1
1
0
4
1
1
0
4
1
1
0
4
1
1
0
4
1
1
0
4
1
1
0
4
1
1
0
4
1
1
0
Totale bagni disabili/giorno 4
Totale bagni/giorno
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
(compresi disabili)
Totale Km/giorno
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
18
18
18
16
16
16
16
65 65 65 65 65 65 57 57 57
57 57 50 50 50 40 40 40 40
8 8 8 8 8 8 8
20 20 20 20 20 20 20
8
20
537
1405
2,6
106
65 65 65 65
Il sovrapprezzo del 3% verrà applicato al numero totale dei bagni che rientrano nelle caselle evidenziate in giallo.
9. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
Il Fornitore, con cadenza mensile, deve redigere ed inviare all’Amministrazione, entro l’ultimo giorno utile del mese di riferimento tramite posta elettronica certificata o altro sistema elettronico/informatico, un ‘Documento di riepilogo’ sui servizi effettuati in ciascun luogo di consegna/utilizzo dei Bagni Mobili. Tale documento dovrà contenere le seguenti informazioni minime, eventualmente modificate/integrate secondo richiesta:
- evento emergenziale per il quale è stato prestato il Servizio;
- Ordini di servizio e relativi importi;
- Documenti di Trasporto;
- Numero, per tipologia, dei bagni mobili presenti per ogni giorno del mese di riferimento;
- evidenza dell’adempimento delle prescrizioni di cui ai par. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 ed in particolare con indicazione per ciascun bagno dell’eventuale richiesta (in conformità all’Ordine di servizio) di ancoraggio a terra, della presenza del lavandino, dei servizi aggiuntivi di pulizia richiesti, della colonna con dispenser touchless, nonché indicazione per ciascun bagno del numero di servizi di pulizia giornaliera effettuata, con l’evidenza del numero di operazioni di igienizzazione, manutenzione e svuotamento;
- indicazione per ciascun bagno di eventuali guasti, riparazioni e sostituzione completa del Bagno mobile;
- copia dei F.I.R. relativi ai giorni del mese di riferimento.
- Modello di dislocazione mensile dei Bagni Mobili con allegato il documento che attesti l’utilizzo di sistemi di ottimizzazione automatici per il calcolo delle distanze.
- Indicazione dell’importo di fatturazione per i servizi espletati nel mese di riferimento.
Il Direttore dell’esecuzione nel termine massimo di 7 giorni dalla ricezione del documento, verifica la regolare esecuzione dei servizi commissionati e la corrispondenza dell’importo di fatturazione con le tariffe offerte dal Fornitore. In caso di esito positivo il Direttore dell’esecuzione rilascia al Fornitore attestazione di regolare esecuzione dei servizi, documento che e autorizza l’emissione della fattura. Nel caso in cui, venissero rilevate anomalie, il Direttore dell’Esecuzione rilascia attestazione di regolare esecuzione dei servizi solo quando, ritiene ripristinate le sopracitate anomalie.
10. VERIFICHE DI CONFORMITÀ
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare durante l’esecuzione dei servizi verifiche di conformità delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto dell’Accordo Quadro in termini di prestazioni, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Le verifiche di conformità richiederanno attività in contraddittorio tra le parti.
La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati, nonché dell’Ordine di Servizio.
Al termine delle verifiche di conformità deve essere redatto apposito verbale controfirmato da ambo le parti.
Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l’Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.
Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati dall’Amministrazione, pena l’applicazione della penale n.10 di cui al capitolo 11.
Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e/o l’Ordine di Servizio.
11. PENALI
Fermo restando quanto sarà previsto nel Contratto, le eventuali inadempienze alle prescrizioni possono dar luogo all’applicazione delle seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata.
IPOTESI INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE | VALORE DELLA PENALE | |
1 | Mancato rispetto al primo Ordine di Servizio ricevuto (cfr. paragrafo 6.4.1) della consegna del numero totale di Bagni Mobili (modello standard) Bagni Mobili (modello disabili) previsti al paragrafo 6.4.1. | 5.000,00 €. |
2 | Mancata reperibilità del Responsabile del Servizio secondo quanto indicato al paragrafo 6.1.1. | 250,00 € (Cinquecento/00) per ogni giorno di mancata reperibilità. |
3 | Ritardo nei termini di ricezione e accettazione dell’Ordine di servizio secondo quanto indicato al paragrafo 6.4.3. | 500 € per ogni giorno di ritardo non imputabile all’Amministrazione o a causa di forza maggiore rispetto ai termini previsti al paragrafo 6.4.3 |
4 | Mancato rispetto dei termini per l’esecuzione degli Ordini di Servizio successivi al primo (cfr. par. 6.4.4) | 100,00 € per ogni per ogni ora di ritardo, non imputabile alla Committente o a causa di a forza maggiore, nel ripristino delle difformità rilevate (cfr. paragrafo 6.4.4) |
5 | Difformità delle caratteristiche dei Bagni Mobili rispetto a quanto riportato al paragrafo 7.1.1 | 100,00 € per ogni giorno di ritardo decorrente dall’accertamento e fino alla sostituzione/riparazione dello stesso. |
6 | Mancata fornitura di colonne dispenser con erogatore touchless di soluzione igienizzante per le mani da posizionare esternamente ai Bagni Mobili (cfr. paragrafo 7.1.1). | 150,00 € per ogni colonna |
7 | Mancato rispetto delle caratteristiche dei Prodotti sanitari (cfr. paragrafo 7.1.2). | 100,00 € per ogni singolo accertamento. |
8 | Mancato rispetto della frequenza degli interventi di pulizia (cfr. paragrafo 7.4). | 200,00 € per ogni bagno e per ogni giorno decorrente dalla rilevazione dell’Amministrazione fino al ripristino della frequenza richiesta. |
9 | Ritardo nel servizio di ritiro dei Bagni Mobili (cfr. paragrafo 7.5) | 250 € per ogni giorno di ritardo non imputabile all’Amministrazione o a causa di forza maggiore rispetto ai termini previsto (cfr. paragrafo 7.5) |
10 | Verifica di conformità negativa | 250 € per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla Committente o a causa di a forza maggiore, nel ripristino delle difformità rilevate (cfr. paragrafo 7.5) |
11 | Ritardo nella consegna del “Resoconto finale dei servizi per l’evento emergenziale” (cfr. capitolo 12) | 100 € per ogni giorno di ritardo non imputabile alla Committente o a causa di forza maggiore, rispetto ai termini previsti (cfr. capitolo 12) |
12. REPORTISTICA
Entro 30 giorni dal termine di esecuzione dei servizi per l’evento emergenziale il Fornitore deve produrre e inviare al Dipartimento della Protezione Civile, nella persona del Responsabile dell’Accordo Quadro, un documento di sintesi delle prestazioni eseguite denominato “Resoconto finale dei servizi per l’evento emergenziale”.
Tale documento deve avere informazioni consuntive e aggregate dei dati già riportati nei singoli ‘Documenti di Riepilogo’ (cfr. capitolo 9), identificazione di criticità e problematiche emerse durante l’esecuzione dei Servizi e qualsiasi altra informazione il Fornitore ritenga utile trasmettere al Dipartimento.
La mancata consegna del “Resoconto finale dei servizi per l’evento emergenziale” determina l’applicazione della relativa penale n. 11 di cui al capitolo 11.
Si precisa che qualora durante la durata dell’Accordo Quadro si dovessero verificare più eventi emergenziali il predetto documento dovrà essere prodotto per ognuno di essi.