SOCIETÁ DELLA SALUTE ALTA VALDELSA REPERTORIO N.
SOCIETÁ DELLA SALUTE ALTA VALDELSA REPERTORIO N.
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO per la realizzazione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti Xxxxx, Xxxxxxxxx e titolari di permesso Umanitario) nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Xxxxx e Xxxxxxxxx (S.P.R.A.R.) per il periodo 01.07.2018-30.06.2022. CIG: 74127212E2
L’anno
(duemila
) e questo giorno
( ) del mese di in , avanti
a me , Legale Rappresentante pro
tempore delle Società della Salute Alta Valdelsa,
e
Signor/ra , nato/a a
, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della
e numero di iscrizione nel registro delle imprese di
Società
, con sede in
, via
,
CAP
, Codice Fiscale
, n.
PREMESSO CHE
- La Società della Salute Alta Valdelsa, in collaborazione con i Comuni di Poggibonsi (SI), Colle di Val d’Elsa (SI), San Gimignano (SI), Casole d’Elsa (SI), Radicondoli (SI) e l’Azienda USL Toscana Sud Est è capofila del Progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.), finanziato nella misura del 95% dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA), istituito presso il Ministero dell’Interno, e per il restante 5% dal cofinanziamento dei soggetti partner.
- Il Progetto permette di ospitare 21 richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria (R.A.R.U.), e prevede servizi di accoglienza integrata allo scopo di favorire l’integrazione sul territorio e l’autonomia dei beneficiari.
- Con le Delibere SdS Assemblea n.5/2017 e Giunta n.7/2017 la Società della Salute Alta Valdelsa ha manifestato la volontà di proseguire nella realizzazione del progetto presentato dalla Provincia di Siena ed a tale scopo è ad essa
subentrata con atto nr del 13/11/2017.
Escutiva n. del 23/_11_/2017
con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci/Giunta
-
- con Determina della Provincia è stata indetta
con la quale la SdS dà mandato alla Provincia di espletare la procedura di evidenza pubblica in qualità di stazione appaltante;
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all’art. 54 D.Lgs. 50/2016 al fine di garantire il servizio di accoglienza integrata in favore di richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Xxxxx e Rifugiati (S.P.R.A.R.);
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 – Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo punto.
ARTICOLO 2 – Oggetto dell'Accordo
1. Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni stabilite in via preventiva nelle specifiche tecniche, le attività di organizzazione e
realizzazione dei servizi di accoglienza integrata rivolti ai richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Xxxxx e Rifugiati (S.P.R.A.R.).
2. L'affidamento dei predetti servizi avviene per unità di progetto riferite ciascuna a 21 beneficiari per i periodi che si renderanno necessari a fronte delle esigenze e dei finanziamenti ottenuti dal Ministero dell'Interno, nel rispetto delle regole e condizioni, sia economiche che temporali, stabilite nelle specifiche tecniche.
E' fissato a sei il numero massimo di unità di progetto attivabili nel corso del periodo di validità del presente contratto, indicato al successivo art. 3.
3. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Società della Salute Alta Valdelsa in quanto ha lo scopo di stabilire, ex-ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionali dei successivi contratti attuativi di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro.
4. Ciascun operatore economico si obbliga,
irrevocabilmente, nei confronti della Società della Salute Alta Valdelsa, a eseguire le attività alle condizioni di cui al presente Accordo, al Piano Finanziario Preventivo, presentato in sede di gara e conservato agli atti, nonché alle specifiche tecniche e al D.M. 10/08/2016 che, allegato, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 3 – Validità dell'Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro sarà vigente, ai sensi dell'art. 54 comma 1 D.Lgs. 50/2016, per la durata massima di quattro anni a decorrere dall'01/01/2018 fino al 31/12/2021.
ART. 4 – Esecuzione del contratto
1. I contenuti prestazionali verso i quali l'affidatario si obbliga al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro sono determinati dalle specifiche tecniche così come integrate in sede di offerta di gara, nonché dai relativi allegati allo stesso, dalle “Linee Guida per il funzionamento del Sistema di Protezione e per i Richiedenti Asilo e Rifugiati” di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 10/08/2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. L'operatore economico si obbliga altresì, irrevocabilmente, nei confronti della Società della Salute Alta Valdelsa ad eseguire le attività alle condizioni indicate nell'offerta di gara e al costo complessivo previsto dei servizi da garantire di cui al PFP (Piano Finanziario Preventivo), conservato agli atti.
3. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare l’affidamento di UNA unità di progetto per il periodo stabilito dalla Società della Salute; in caso contrario sarà considerato inadempiente con
conseguente incameramento della garanzia provvisoria presentata in gara.
4. Qualora la Società della Salute Alta Valdelsa richieda il finanziamento per l’attivazione di ulteriori unità di progetto notificherà l’intenzione di affidarne la realizzazione, subordinatamente all’ottenimento del finanziamento da parte del Ministero dell’Interno, all'aggiudicatario, che avrà quindici giorni di tempo per comunicare per iscritto la propria disponibilità ad accettare l’affidamento unitamente alla documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ad una garanzia provvisoria pari al
2% dell’importo dell’affidamento previsto, eventualmente ridotto secondo le norme previste nel bando di gara.
5. L’affidamento potrà avere luogo solo previa concessione del finanziamento predetto da parte del Ministero dell'Interno e l’aggiudicatario dovrà essere in grado di dare avvio al servizio entro il termine indicato dalla Società della Salute Alta Valdelsa, comunque non inferiore a 30 giorni, pena il fatto che sia considerato inadempiente.
6. Qualora l’aggiudicatario dell’accordo quadro si dichiari non disponibile all’assunzione del servizio per le unità di progetto successive alla prima, si procederà ad interpellare, con le stesse modalità, gli altri partecipanti alla procedura di gara, secondo l’ordine di graduatoria.
ART. 5 – Importo dell'Accordo Quadro
1. L'importo massimo dell'accordo erogabile è pari ad euro 6.476.815,20 IVA inclusa ove dovuta. Si intendono ricompresi nel presente accordo quadro, entro il limite di spese sopra indicato, gli affidamenti per i quali restano invariate le condizioni del piano economico posto a base di gara e le modalità di erogazione dei servizi approvate
con D.M. 10/08/2016 pubblicato sulla G.U. serie n.
200 del 27.8.2016, le specifiche tecniche e quant'altro indicato in sede di offerta.
2. Nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno, la Società della Salute Alta Valdelsa liquiderà la spesa dietro presentazione di fattura elettronica. I mandati di pagamento saranno intestati al soggetto affidatario sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.
ARTICOLO 6 – Xxxxxxxx e garanzie
1. L'ente attuatore per la sottoscrizione del contratto attuativo dell’accordo quadro deve costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, e nei termini indicati dall’Amministrazione Comunale, garanzia definitiva delle obbligazioni assunte nei confronti dell’A.C., di importo pari al 10% dell'importo delle unità di progetto affidate.
2. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
ARTICOLO 7 - Revoca del contributo
1. In caso di revoca parziale del contributo da parte del Ministero dell’Interno, il presente
contratto è automaticamente ridotto al nuovo finanziamento disposto. In caso di revoca totale del finanziamento da parte del Ministero dell’Interno, La Società della Salute Alta Valdelsa intenderà il presente accordo risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ARTICOLO 8 – Responsabilità e rischi
1. L'affidatario è direttamente responsabile di tutte le attività svolte inerenti il presente contratto.
2. L'affidatario solleva la Società della Salute e gli altri enti aderenti da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito a eventuali danni a cose o persone, infortuni o altro che dovessero verificarsi sia al proprio personale dipendente sia a terzi durante l’attuazione delle attività oggetto del presente contratto.
ARTICOLO 9 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'affidatario assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi previsti dalla L.
136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto.
2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Società della Salute Alta Valdelsa e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Siena della notizia dell’inadempimento dei propri fornitori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 10 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del citato art. 3.
ARTICOLO 11 - Clausola di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dagli atti di gara si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore o che saranno emanate nel corso di validità del presente atto, se e in quanto applicabili.
ARTICOLO 12 - Trattamento dei dati personali
1. Nel rispetto della disciplina contenuta nel D. Lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni, le Parti s’impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula del presente contratto esclusivamente per gli scopi ad essa afferenti.
ARTICOLO 13 - Controversie e foro competente
1. L'affidatario si impegna a mantenere sollevato e indenne la Società della Salute da ogni controversia, comprese quelle relative al risarcimento dei danni, e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e richieste da parte di terzi in ordine alla gestione dei posti aggiuntivi del progetto.
2. Per eventuali controversie aventi a oggetto condizioni ed esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Siena.
3. Nelle more della definizione della controversia, l'affidatario non può esimersi dal proseguire l’erogazione delle prestazioni e deve assicurare la regolarità nell’espletamento delle attività.
4. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli
artt. 806 e seguenti c.p.c.
ARTICOLO 14 - Accertamenti compiuti dall’Amministrazione
1. Le Parti danno atto che sono stati compiuti nei confronti dell'affidatario gli accertamenti in ordine alla regolarità fiscale, alla regolarità contributiva, alle risultanze del casellario giudiziale, dei carichi penali pendenti delle misure di prevenzione e di ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie, accertamenti dai quali non sono emersi elementi ostativi alla stipula del presente contratto.
ARTICOLO 15 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali, di registrazione e consequenziali nascenti dal presente atto sono a carico, senza possibilità di rivalsa, dell'aggiudicatario.
2.
Ai
fini fiscali
le
parti
chiedono
la
registrazione della presente convenzione a tassa
fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n.
131 e successive modifiche.
ARTICOLO 16 – Pantouflage - revolving doors
1. L'aggiudicatario è stato informato che, ai sensi dell’art. 53 comma 16ter D. Lgs. 165/2001, i
dipendenti della Società della Salute Alta Valdelsa che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'aggiudicatario stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'aggiudicatario che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Letto, confermato e sottoscritto
Per la Società della Salute Alta Valdelsa
Per la