Esecuzione del contratto. 1. Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell’appaltatore, ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione:
a estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro;
b registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
c fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
d copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile; e – estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti;
f attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
g copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera. Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P./Responsabile dei Lavori che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge. Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del procedimento previsto dall’art.136 del D. Lgs. n.163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale. La precedente disposizione sarà inserita nel capitolato speciale d'appalto prevedendone l'espressa specifica sottoscrizione.
2. Tutti i lavoratori presenti nel cantiere e che opereranno all’interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante per ogni tipo di intervento, indipendentemente dal loro numero comples...
Esecuzione del contratto. Ai sensi degli artt. 101 e segg. D.lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo è svolta dal R.U.P. con l’ausilio del direttore dell’esecuzione del contratto, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer V.C.O. S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.
Esecuzione del contratto. 1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata. La relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti.
2. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolino l’immediato disbrigo delle relative operazioni, il dipendente deve darne comunicazione al dirigente responsabile e l’attività deve comunque rispettare rigorosamente l’ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.
Esecuzione del contratto. 1. Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del responsabile di area competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l’integrale esecuzione ai contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l’adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.
2. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.
Esecuzione del contratto. L’Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti secondo quanto disposto dal presente Capitolato Speciale, dal contratto, dall’offerta tecnica ed economica. L’Appaltatore deve eseguire la prestazione a regola d’arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto. E’ a carico dell’Appaltatore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto della merce, la consegna, l’adeguamento alle normative sopravvenute alla stipula del contratto. Le attività a carico dell’Appaltatore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale. Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà disporne la sospensione La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del D.lgs 50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.
Esecuzione del contratto. La Ditta appaltatrice è tenuta all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione la Ditta appaltatrice è tenuta alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto. Gli eventuali oneri rimangono a carico dell’aggiudicataria la quale garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, siano conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono. La prestazione a carico della Ditta appaltatrice dovrà essere eseguita sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dalla Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati. La Ditta appaltatrice dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini via telefax e con altri strumenti informatici richiesti dalle Aziende Sanitarie. L’Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile.
Esecuzione del contratto. 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Esecuzione del contratto. Le clausole contrattuali sono criteri di base, obbligatori. Sono criteri di sostenibilità che l’appaltatore si impegna a rispettare durante lo svolgimento del contratto
Esecuzione del contratto. L’esecuzione del contratto è disciplinata, tra l’altro, dal Titolo V “Esecuzione” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Esecuzione del contratto. 1. Ai sensi degli artt. 101 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. n. 49/2018, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo da parte dell’Appaltatore è svolta dal R.U.P. congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
2. Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’Appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla Committente per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora non adempia, la Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.
3. L’Appaltatore si obbliga ad effettuare tutti i servizi di cui al presente contratto con le modalità e condizioni previste nel capitolato tecnico, nonché con gli standard quantitativi e qualitativi nel medesimo disciplinati, per tutta la durata del contratto.