Esecuzione del contratto Clausole campione

Esecuzione del contratto. Ai sensi degli artt. 101 e segg. D.Lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo da parte dell’appaltatore è svolta dal R.U.P. congiuntamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer V.C.O. S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.
Esecuzione del contratto. 1. Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del responsabile di area competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l’integrale esecuzione ai contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l’adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.
Esecuzione del contratto. Conservazione del contratto in caso di incompletezza Il progetto introduce una nuova disposizione, la quale afferma che, nel caso in cui la qualità della prestazione contrattuale non sia determinata in contratto, il prestatore di questa deve offrirne una non al di sotto della media, in ragione della natura dell’obbligazione, dell’uso e della professionalità attesa. L’art. 111, infatti, prevede che: «lorsque la qualité de la prestation n’est pas fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, le débiteur doit offrir une prestation de qualité au moins comparable à la moyenne attendue en considération de la nature de l’obligation, des usages, de la profession et du montant de la contrepartie». - Determinazione unilaterale del prezzo Si ammette la determinazione unilaterale del prezzo. Infatti, il prezzo potrà essere stabilito unilateralmente da uno dei contraenti, ma qualora questo sia manifestamente abusivo si potrà ricorrere al giudice per ottenere il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto. Così l’art. 82: «le prix de la prestation sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en justifier le montant en cas de contestation. Si le prix est manifestement abusif, le débiteur peut saisir le juge afin d’obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat». Questa disposizione riprende una soluzione creata dalla giurisprudenza per far fronte alle ipotesi di abuso in caso di fissazione del prezzo da una sola parte. - Revisione del contratto Il Code Civil non ammette la revisione del contratto per la presenza di circostanze sopravvenute. Tale progetto, invece, prevede che qualora si verifichino circostanze imprevedibili e indipendenti dalla volontà delle parti, tali da rendere il contratto non più equilibrato e da rendere eccessivamente oneroso l’adempimento di un obbligazione per una delle due parti, il contratto debba essere rinegoziato. La parte, infatti, può chiedere all’altra parte di rinegoziare il contenuto del contratto. Nel caso in cui le parti non riescano ad accordarsi, il giudice può procedere lui stesso, se le parti sono d’accordo, a rinegoziare il contratto, o in caso contrario provvederà a sciogliere il vincolo contrattuale nei tempi e nei modi da lui stabiliti (art. 136). - Risoluzione extragiudiziale del contratto In Francia, nel Code Civil per la risoluzione del contratto è necessario l’intervento del giudice. Il progetto di riforma ammette, invece, la possibilità, già previ...
Esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, nonché dei canoni tecnici tutti applicabili alla fattispecie, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto. È in facoltà della Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Appaltatore dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Regione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell’intero intervento. Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme, quanto a profilo ed esperienza, a quello specificato negli atti di gara, e quanto a composizione con quello indicato in sede di offerta tecnica. Entro 2 (due) giorni dalla stipula del contratto l'operatore aggiudicatario è tenuto a presentare l’elenco completo dei nominativi degli esperti individuati per ricoprire i ruoli suindicati, contestualmente fornendo per ciascun esperto il relativo ALLEGATO 1 curriculum, redatto in formato europeo (sottoscritto dall'interessato e corredato da documento di identità del medesimo), dal quale si evinca con chiarezza il possesso dei requisiti curricolari stabiliti negli atti di gara e/o dichiarati in offerta. La presentazione di tali curriculum e la corrispondenza dei profili ivi risultanti rispetto a quelli quivi stabiliti e/o dichiarati in offerta rappresenta condizione di accettazione della prestazione, con ogni relativa conseguenza in ipotesi di inadempimento all'obbligo suindicato. È comunque in facoltà della Regione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Regione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la Regione. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
Esecuzione del contratto. L'Appaltatore deve effettuare le consegne o eseguire il servizio a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, secondo il cronoprogramma riportato nell’art. 7 e posto a base dell’aggiudicazione. L'inizio delle prestazioni, ad opera dell'appaltatore, dovrà avvenire entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, ovvero nel minor tempo indicato nel sopramenzionato cronogramma. Nel caso di ritardo nell'inizio del servizio, per colpa dell' Appaltatore, l’Amministrazione committente potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di esecuzione, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall' Amministrazione. In tal caso la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro cinque giorni dal loro verificarsi. L 'appaltatore si impegna a produrre il piano esecutivo di esecuzione del servizio entro i 15 giorni lavorativi successivi alla stipula del contratto. II suddetto Piano esecutivo deve prevedere gli eventuali obblighi dell’Amministrazione diretti a consentire la regolare esecuzione del contratto e/o del servizio. Detto Piano esecutivo, inoltre, dovrà risultare coerente con il cronogramma riportato nell’art. 7 e alla base dell'appalto; per tale ultima finalità, l'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione dell' Amministrazione il suddetto documento. L'approvazione del piano rappresenta l'assenso dell'Amministrazione sulle stime/previsioni di impegno e sui tempi previsti per tutte le attività.
Esecuzione del contratto a) Commissione paritetica di sorveglianza
Esecuzione del contratto. 1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata. La relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti.
Esecuzione del contratto. Articolo n. 17
Esecuzione del contratto. 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
Esecuzione del contratto. L’esecuzione del contratto è disciplinata, tra l’altro, dal Titolo V “Esecuzione” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.