Validità dell'Accordo quadro Clausole campione

Validità dell'Accordo quadro. Il presente Accordo Quadro sarà vigente per il periodo di DUE anni dalla data dell'affidamento, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
Validità dell'Accordo quadro. 1. Il presente Accordo Quadro sarà vigente per n. 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di affidamento, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo venga raggiunto in un termine minore.==================================== 2. La Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto prima della sua naturale conclusione, per motivi di ordine finanziario, di riorganizzazione del Servizio, o per gravi motivi che ne determinano la risoluzione ai sensi delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, previo preavviso di almeno 30 gg. senza che la Ditta possa vantare alcuna pretesa nei confronti della stessa.==============
Validità dell'Accordo quadro. L’Accordo Quadro ha durata di quattro anni decorrenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022. In caso di aggiudicazione successiva al 1° gennaio 2019 la decorrenza è posticipata alla data di sottoscrizione del contratto. A seguito del provvedimento di aggiudicazione dell’accordo quadro, l’attivazione dei contratti derivati può essere anticipata rispetto alla sottoscrizione dell’accordo quadro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza. Qualora, per qualsiasi ragione, non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell’accordo quadro, i contratti derivati a cui è stata data provvisoria esecuzione, cesseranno di avere efficacia. L’Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi. Qualora non sia esaurito l’importo massimo, eventualmente incrementato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo Quadro per un massimo di 12 mesi, e comunque sempre nei limiti dell’importo massimo stabilito. L’Appaltatore sarà tenuto ad assicurare il servizio durante la proroga alle medesime condizioni. La validità dell’Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all’attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante. Qualora alla scadenza dell’accordo quadro e/o dei contratti derivati, o in caso di cessazione dell’efficacia degli stessi, non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio, l’Appaltatore deve garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, ferme restando le condizioni contrattuali in essere. Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell’Appaltatore.
Validità dell'Accordo quadro. Il presente Accordo Quadro sarà vigente a decorrere dalla data di affida- mento del presente servizio, 5 febbraio 2018, fino al 31 dicembre 2019, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiun- to in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiun- to in un termine minore.
Validità dell'Accordo quadro. Il presente Accordo Quadro sarà vigente per il periodo di ANNI UNO dalla data dell'affidamento, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
Validità dell'Accordo quadro. Il presente Accordo Quadro sarà vigente a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino al 31.12.2019, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. In ogni caso, alla scadenza del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dell’Accordo Quadro si impegna, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l’Accordo Quadro alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale.
Validità dell'Accordo quadro. L’Accordo Quadro ha durata di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e comprende gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro può essere anticipata, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 32 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazione dei contratti derivati determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza, su richiesta motivata anche di uno solo dei Comuni aderenti. I Comuni aderenti, nel caso in cui gli attuali presupposti normativi in materia di attribuzione di competenza e di risorse finanziarie dovessero subire variazioni gravemente incidenti sui servizi, si riservano la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di rinegoziare i contenuti delle prestazioni o, in assenza di accordo, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni senza che il Concessionario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d’ora di rinunciare. I Comuni si riservano: la facoltà di trasferire la sede del servizio, o di accorpare più sedi, in considerazione di esigenze organizzative, logistiche o funzionali, ovvero nel caso le iscrizioni per la singola struttura risultino inferiori a 6 (sei), e di incrementare le strutture asilo nel territorio comunale in ragione della domanda di servizio. Non è considerato recesso la chiusura di una commessa qualora la domanda di servizio sia assorbita da altra struttura dei Comuni aderenti nell’interesse dei quali l’Accordo Quadro è sottoscritto. Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore del Concessionario.
Validità dell'Accordo quadro. L’Accordo Quadro ha durata di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro può essere anticipata, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su richiesta motivata anche di uno solo dei Comuni aderenti, nei casi in cui l’esecuzione immediata delle prestazione dei contratti derivati possa scongiurare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ovvero risulti utile a ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica.
Validità dell'Accordo quadro. 1. Il presente Accordo Quadro Assicurativo è valido ed efficace dalla data di sottoscrizione fino alla completa estinzione di tutti i diritti ed obblighi derivanti dall’accordo stesso. 2. Gli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro Assicurativo valgono per i contratti di assicurazione conclusi prima della data di scadenza dell’Accordo stesso e fino alla loro estinzione. 3. L’Accordo Quadro Assicurativo può essere rivisto, in tutto o in parte, con l’accordo delle Parti sottoscrittrici, e sentito il parere dell’INPS per i profili di competenza, sentito il Garante per la protezione dei dati personale e previa trasmissione all’AGCM per i profili di competenza.
Validità dell'Accordo quadro. 1. Il presente Accordo Quadro sarà vigente, ai sensi dell'art. 54 comma 1 D.Lgs. 50/2016, per la durata massima di quattro anni a decorrere dall'01/01/2018 fino al 31/12/2021.