CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER FORNITURE E SERVIZI
CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER FORNITURE E SERVIZI
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DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
N.B.: tutti i riferimenti a norme contenuti nel presente capitolato sono ai testi vigenti:
- Codice: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Regolamento: D.P.R. 207/2010 del 05/10/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice;
- C.C. : codice civile;
- Azienda: Azienda del Servizio Sanitario della Regione Sardegna
- Ditta, Impresa, appaltatore, fornitore: il soggetto giuridico aggiudicatario di un servizio o di una fornitura
- CGA : il presente Capitolato generale d’appalto
- CSA: Capitolato speciale d’appalto
- L.i : Lettera di invito
- D.G.: Disciplinare di gara
- P.A.: Pubblica Amministrazione
- RUP: Responsabile unico del procedimento
- O.E.V : offerta economicamente più vantaggiosa
- P.P.B : Prezzo più basso
- D.R.F.: data ricevimento fattura
INDICE
ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE – TRATTAMENTO DATI PERSONALI GIUDIZIARI SENSIBILI
ART. 2 NORME GENERALI AFFERENTI LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ANCHE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI
ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E L’AVVIO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
ART. 5 NORME PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA
ART. 6 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BENI E NORME PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ART. 7 NORME PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’DI FORNITURE E SERVIZI
ART. 8 CONVALIDA DEI SERVIZI
ART. 9 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE ART. 10 PENALI
ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO ART. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI AGGIORNAMENTI DEI PREZZI
ART. 13 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA – ALTRE GARANZIE ART. 15 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE ART. 16 NORME FINALI E DI RINVIO
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ART.1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE – DISCIPLINA APPLICABILE – TRATTAMENTO DATI PERSONALI GIUDIZIARI SENSIBILI
1. Le disposizioni del presente CGA disciplinano gli aspetti generali dell’attività contrattuale delle Aziende del SSR della Sardegna, in tutti i casi di gare unificate appaltate tramite conferimento di mandato ad una Capofila. Le norme qui previste si applicano alle forniture di beni ed agli appalti di servizi, come meglio appresso specificato.
2. Per “fornitura” si intende l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti (cespiti e beni di consumo). Per “servizio” è da intendersi la prestazione o l’insieme delle prestazioni di cui all’allegato II A al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. Per i contratti misti valgono i criteri di individuazione della prevalenza, di qualificazione e di capacità, nonché le regole previsti dalla legge e dai documenti di gara. Ogni volta che sia necessario per il perfetto adempimento dell’obbligazione prevista in contratto di fornitura di beni o servizi, la stipulazione del contratto comporta anche, a totale carico dell’appaltatore e, salvo che non sia diversamente previsto in atti di gara, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda: a) la realizzazione dei lavori di posa in opera e di installazione dei beni; b) la fornitura temporanea e l’utilizzo di beni strumentali alla esecuzione delle prestazioni.
3. Gli appalti unificati possono essere regolati altresì da appositi Capitolati Speciali e/o da altri documenti di gara i quali possono disciplinare aspetti peculiari della fornitura cui si riferiscono, oltre la procedura di aggiudicazione. I Capitolati speciali e gli altri documenti di gara possono derogare al presente CGA ogni volta che sia ritenuto necessario o opportuno: il R.U.P. di ciascuna gara di appalto unificata, nel formulare la proposta di Xxxxxxxx/Determinazione a contrarre, sentite le Aziende mandanti, specifica le ragioni che hanno indotto a proporre la deroga totale e/o parziale al CGA.
4. Qualora debbano essere assunte decisioni in ordine a casi non espressamente disciplinati dal CGA, dal CSA, e/o dagli altri atti di gara, si applicheranno le regole di cui agli artt. 12, 14 e 16 delle Disposizioni sulla Legge in Generale. Il presente CGA si applica agli appalti di servizi di cui all’allegato II B al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. nei limiti in cui è espressamente previsto in atti della procedura di acquisizione.
5. Ove previsioni specifiche degli atti di gara (bando, disciplinare, CSA, CGA) dovessero risultare incompatibili con norme vigenti non derogabili, le disposizioni di detti atti devono intendersi automaticamente sostituite dalle previsioni normative inderogabili.
6. Le norme applicabili alla procedura di scelta del contraente sono individuate con riferimento al momento di invio del bando alla GUUE, per gli appalti sopra soglia europea, e di pubblicazione del bando in GURI, per gli appalti sotto soglia europea.
7. In caso di entrata in vigore di nuove normative in corso di appalto sia di tipo prescrittivo (giuridico - amministrativo) sia di carattere tecnico, l’Appaltatore sarà tenuto ad adeguarvisi immediatamente ove previsto dalla legge. L'entrata in vigore di nuove normative in corso d’appalto, anche relative all'attività di Impresa ed anche se da esse dipendano modifiche, rifacimenti, variazioni di programmi e di tempi di lavorazione, non determina diritto ad alcun adeguamento dei corrispettivi, se l’entrata in vigore della normativa è antecedente al termine di presentazione dell’offerta; se l’entrata in vigore della normativa è successiva al termine di presentazione
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dell’offerta, e l’offerta debba essere modificata per tale ragione, potranno essere riconosciute come prestazioni soggette a corrispettivo aggiuntivo: a) esclusivamente quelle relative alle modifiche necessarie; b) solo qualora l’Appaltatore dimostri i costi aggiuntivi da sostenersi; c) esclusivamente entro detto limite massimo.
8. L’Azienda consente all’Appaltatore l’accesso ai dati personali sensibili e giudiziari nel limite dell’indispensabile per un corretto ed adeguato svolgimento dei servizi e delle forniture, nel rispetto dei metodi e con i limiti di legge di cui al D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
9. Nei casi previsti dal comma precedente, l’Azienda designa l’Appaltatore, nella persone del Legale Rappresentante o di altro soggetto munito di delega o procura da lui designato, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 Codice Privacy.
10. Il Responsabile del trattamento di cui al comma precedente nomina il personale che, nell’ambito dell’appalto, deve, per l’esecuzione delle obbligazioni, trattare i dati ai sensi dell’art. 30, comma 2, D.Lgs 196/03, “incaricato del trattamento” dal D.Lgs 196/2003.
11. L ’Appaltatore è tenuto a svolgere, a favore dei propri dipendenti, le attività di formazione per garantire che i dati siano trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e nei limiti dello stretto indispensabile per l’esecuzione del contratto.
12. Il Responsabile e gli incaricati del trattamento devono assicurare il segreto sulle informazioni apprese in occasione della suddetta attività e sono responsabili di eventuali danni cagionati direttamente o indirettamente all’Azienda o a terzi in violazione di detti obblighi.
ART. 2 - NORME GENERALI AFFERENTI LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ANCHE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La lingua utilizzata nelle procedure di gara e nei contratti è la lingua italiana. Gli atti di gara possono prevedere, di norma per motivi di carattere tecnico, che specifici documenti siano prodotti in altra lingua di paese membro dell’Unione Europea, purchè accompagnati da traduzione e da attestazione di veridicità della traduzione da parte del concorrente.
2. In ogni fase del procedimento, fino alla stipulazione dei contratti o alla consegna anticipata della fornitura o del servizio ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.Lgs 163/06, la procedura di aggiudicazione può essere interrotta, sospesa, revocata, annullata, modificata, anche, se necessario, differendo i termini di presentazione offerte, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per ragioni di autotutela, senza che ciò comporti diritto dei concorrenti al risarcimento di danni e al rimborso di spese.
3. Fino a 7 giorni prima dello scadere del termine di presentazione offerte i concorrenti hanno l’obbligo di consultare il sito internet dell’Azienda Capofila (profilo del Committente) per verificare tutte le eventuali comunicazioni (risposte a quesiti, correzione di atti etc.) inerenti l’appalto.
4. In offerta dev’essere necessariamente indicato, ove occorra (ad esempio quindi sempre negli appalti di servizi e nei contratti misti quale quello di service), il CCNL applicato dall’Appaltatore in caso di aggiudicazione, necessario
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a vari fini (ad esempio verifica di anomalia dell’offerta, verifica in fase di esecuzione del rispetto degli obblighi contrattuali).
5. L’Azienda capofila dà comunicazione alle mandanti del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace; l’obbligo di comunicazione inerente la stipulazione dei singoli contratti si considera assolto da parte di ciascuna Azienda aderente all’unione d’acquisto con la pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet.
6. La risoluzione del contratto dichiarata da un’Azienda che ha partecipato alla procedura unificata, ad esempio nel caso previsto dal comma 5 dell’art. 312 del Regolamento, non produce effetti immediati e diretti nei confronti dei contratti stipulati con le altre Aziende; l’Azienda che ha dichiarato la risoluzione e che intenda procedere all’aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria espleta autonomamente gli eventuali accertamenti amministrativi e tecnici necessari.
ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI.
1 . In contratto, anche se non espressamente richiamate, sono da intendere confermate come se integralmente trascritte e ripetute tutte le dichiarazioni di scienza, conoscenza, impegno precontrattuale e impegno contrattuale rese dall’offerente, poi aggiudicatario, in atti di gara (offerta in qualunque sua parte, amministrativa, tecnica, economica); dette dichiarazioni impegnano l’appaltatore anche in caso di consegna anticipata della fornitura o del servizio.
2. L’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali, che di norma recepiscono, in ordine di prevalenza, i capitolati di gara, il progetto offerta accettato, e, per quanto ivi non previsto, gli usi commerciali e le consuetudini della CCIAA territorialmente competente rispetto al luogo di esecuzione della prestazione.
3. Quale principio generale, qualsiasi onere e costo correlato all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali è a carico dell’appaltatore, compensato dal prezzo d’aggiudicazione, anche se non previsto in atti di gara ed in offerta, se prevedibile al momento della formulazione dell’offerta secondo l’ordinaria diligenza e necessario per rendere l’obbligazione dedotta in contratto a regola d’arte. Tra questi obblighi, a titolo esemplificativo, rientrano i seguenti:
- l'appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure possibili per non danneggiare, nell’esecuzione delle prestazioni (forniture, servizi e/o durante l'esecuzione dei lavori di posa in opera), persone, strutture, opere ed impianti esistenti nei luoghi in cui verrà eseguita la prestazione;
- l'appaltatore è obbligato a non intralciare, se non nei limiti dell’indispensabile, il funzionamento dei servizi interessati all’esecuzione dell’appalto;
- l'appaltatore è obbligato a provvedere a tutte le pulizie necessarie, con le cadenze correlate al tipo di prestazione da eseguire (ad esempio, prima della consegna di una apparecchiatura, devono essere rimossi e smaltiti gli imballi, puliti i locali ove siano stati eventualmente eseguiti i lavori di posa in opera etc.);
- l’appaltatore ha l’obbligo, ove necessario, di realizzare e/o modificare tutte le strutture impiantistiche necessarie per garantire il corretto funzionamento di apparecchiature fornite, nel rispetto della normativa vigente (ad esempio,
l. 46/90), depositando infine le relative certificazioni;
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- sono a carico dell’appaltatore le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che in discesa, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie; sono, inoltre, a carico dell’appaltatore i rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra, nonché la protezione dei beni trasportati per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.
- nei limiti previsti dai CSA, è a carico dell’appaltatore il rapido smaltimento di scarti ed imballaggi di qualsiasi genere e tipo presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza; in quei limiti, il costo degli smaltimenti e dei trasporti presso discariche autorizzate, dei rifiuti e detriti speciali di ogni genere (compreso qualsiasi inquinante) sarà sempre compreso nei prezzi anche se non espressamente indicato; l'appaltatore è obbligato a smaltire i rifiuti normali e speciali e tutti i materiali di risulta secondo le normative di legge e le eventuali indicazioni del Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda;
- sono a carico dell’appaltatore le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente, quante volte occorra;
- l’appaltatore ha l’obbligo di formare il personale dipendente dell’Azienda al corretto uso dei beni forniti con oneri inclusi nei prezzi d’appalto, anche se non espressamente previsti;
- l’accesso alle strutture aziendali deve avvenire, in qualsiasi momento, seguendo le direttive impartite dall’Azienda a mezzo del RUP o del Responsabile dell’esecuzione se nominato o da altro soggetto individuato dall’Azienda;
- in ipotesi di forniture di beni, se necessari, devono sempre essere depositati prima del collaudo: certificazioni di conformità CE ed altre eventuali certificazioni necessarie; manuali d’uso; manuali di manutenzione (queste ultime due tipologie di documenti sempre in lingua italiana).
4. L’Aggiudicatario è vincolato, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti del personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto dell’appalto (compreso il personale di eventuali subappaltatori, enti, persone giuridiche etc. di cui si sia avvalso, sub- fornitori etc.) a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali per le aziende operanti sul territorio dello Stato Italiano.
5. L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare al personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto dell’appalto (compreso il personale di eventuali subappaltatori, enti, persone giuridiche etc. di cui si sia avvalso, sub- fornitori etc.), condizioni normative e retributive che risultino, ad una valutazione complessiva, non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni prevalenti, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località (si richiama in particolare l’art. 4 comma 1 del Regolamento). L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario per tutta la durata del contratto anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse. Il personale impiegato a qualunque titolo in appalto deve portare ben visibile apposito distintivo di riconoscimento recante almeno cognome, nome e qualifica.
6. L’Aggiudicatario è tenuto, inoltre, all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in
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materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, del D. Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e di quelle che verranno emanate in materia nel corso di validità del contratto. A tal fine, tra l'altro, l’Aggiudicatario è obbligato:
- ad impartire al personale a qualunque titolo impiegato per l’espletamento delle obbligazioni contrattuali un’adeguata informazione e formazione sui rischi generali, propri dell’attività da svolgere, e specifici, propri dell’appalto affidato dall’Azienda, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
- a fornire e ad assicurarsi che siano utilizzati dal personale a qualunque titolo impiegato in appalto tutti i DPI opportuni, ad adottare tutti i procedimenti e le cautele secondo le migliori regole dell’arte, al fine di garantire l’incolumità delle persone addette a qualunque titolo all’appalto e dei terzi nonché per quanto possibile a evitare danni ad altri beni.
7. Tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui ai precedenti commi sono ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario compensati dai prezzi d’appalto con la sola esclusione di eventuali oneri individuati nel DUVRI e, successivamente, nel piano esecutivo di sicurezza quando essi siano necessari; l’Aggiudicatario, pertanto, non potrà avanzare pretese di compensi ulteriori nei confronti dell’Azienda, rientrando tali obblighi nella normale gestione d’impresa.
8. E’ facoltà dell’Azienda chiedere, in qualsiasi momento, all’Aggiudicatario di comprovare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi dal 4 al 7 del presente articolo. Qualora, in ogni modo e per qualsiasi circostanza, risulti provato che l’Aggiudicatario non è in regola con detti obblighi:
• è facoltà dell’Amministrazione, oltre ad applicare le penali previste nel presente capitolato, operare, oltre la ritenuta di legge dello 0,50% di cui all’art. 4 comma 3 del Regolamento, in particolare quando ricorrano le circostanze per interventi sostitutivi del committente (ad esempio artt. 4 e 5 del Regolamento) una ritenuta anche a valere sui corrispettivi già liquidabili e su quelli futuri. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate o sarà utilizzata per l’intervento sostitutivo se questo sia previsto dall’ordinamento; il termine massimo per porre rimedio alle inadempienze accertate è di norma di 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione dell’accertamento salvo che non vi siano ragioni d’urgenza che impongano la riduzione del termine.
• nel caso in cui il termine previsto al punto precedente decorra infruttuosamente, l’Azienda, potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto e all'incameramento della cauzione; in questi casi l’appaltatore è comunque obbligato al risarcimento di ogni maggior danno.
9. Salvo che non sia diversamente previsto da disposizioni particolari, in tutti i casi in cui il presente CGA fa riferimento a “giorni lavorativi”, si intendono lavorativi tutti i giorni dal lunedì al sabato compreso non festivi e tutte le settimane dell’anno ed un orario giornaliero minimo dal lunedì al venerdì 08,00 – 12,30/14,30 – 17,00 e 08,00-
13.00 il sabato.
10. L’appaltatore ha l'onere di rifondere tutti i danni arrecati a persone (sia terzi che dipendenti della Azienda) nonché alle proprietà dell'Ente Appaltante o di terzi in genere in conseguenza dell’appalto, comunque cagionati.
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11. Tutte le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai casi di consegna anticipata dell’appalto ai sensi dell’art. 11 comma 12 del codice.
ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E L’AVVIO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
1. L’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto ha luogo successivamente alla stipulazione del contratto o alla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.lgs 163/06, secondo le regole di cui agli artt. 302, 303, 304 e 305 del Regolamento.
2. La stipulazione dei singoli contratti, dopo l’aggiudicazione definitiva di competenza dell’Azienda Capofila, ha luogo con le Aziende che hanno aderito alla gara unificata.
3. La stipulazione del singolo contratto ha luogo di norma nei tempi previsti dalla legge (commi 9 e 10 dell’art. 11 del Codice), salvo che in atti di gara sia stato specificato, per una o più delle Aziende che partecipano alla procedura unificata, un diverso momento, di norma correlato alla scadenza di un contratto in essere al momento dell’avvio della gara unificata; in questi casi l’aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto, salvi gli effetti del decorso del tempo dall’aggiudicazione relativi alla determinazione del prezzo previsti in altra parte del presente CGA.
4. Di norma la possibilità di avvalersi della facoltà di consegna anticipata della fornitura o del servizio, è resa nota ai concorrenti in fase di gara, se ne sussistano i presupposti previsti dalla legge. Anche qualora non fosse stato previsto in atti di gara e circostanze sopravvenute rendano necessaria l’esecuzione anticipata della fornitura o del servizio, questa potrà essere effettuata dalla singola Azienda che ha partecipato alla procedura nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. Il R.U.P. deve motivare le ragioni che giustificano l’esecuzione d’urgenza, ai sensi della legislazione vigente.
5. In caso di consegna anticipata della fornitura o del servizio, ai sensi dell’art. 11 comma 12, del D.Lgs.n.163/06, il Responsabile del procedimento della singola Azienda partecipante alla procedura redige un verbale che deve essere sottoscritto dall’aggiudicatario nel quale sono indicati la data di inizio della fornitura o del servizio e le condizioni essenziali dell’esecuzione anticipata, nel rispetto delle previsioni degli atti di gara.
6.L’aggiudicatario in contratto deve eleggere un domicilio cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la gestione del contratto, indicando almeno un numero di fax, un indirizzo e- mail preferibilmente di posta certificata ed un numero telefonico, accettando, ove non sia stato indicato un indirizzo di posta certificata, che della trasmissione della comunicazione faccia fede esclusivamente il rapporto stampa con esito positivo del fax dell’Azienda trasmittente.
7. Le eventuali sospensioni dell’esecuzione del contratto sono regolate dall’art. 308 del Regolamento; rientrano tra le circostanze particolari che impediscono la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto eventuali necessità dell’Azienda committente di interrompere temporaneamente proprie attività per cause quali ristrutturazione o manutenzione di locali o impianti, trasferimenti, indisponibilità di personale; la presente
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disposizione si applica anche nei casi di consegna anticipata dell’appalto.
ART. 5 – NORME PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA
1. Il fornitore di beni ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni normative generali sulla qualità dei prodotti, sulle modalità di trasporto, sulla conservazione, sul recapito.
2. I beni devono sempre essere rispondenti alle norme CE vigenti di riferimento.
3. Qualora nel corso del contratto il bene oggetto di fornitura diventi irreperibile sul mercato per fatto imprevedibile al momento della presentazione dell’offerta, l’appaltatore può chiedere l’autorizzazione a fornire un bene sostitutivo, con caratteristiche qualitative migliori o equivalenti o, in subordine, analoghe, nei primi due casi senza oneri aggiuntivi per l’Azienda, nel terzo caso con riduzione del prezzo. L’Azienda, in tali casi, ha comunque la facoltà di risolvere il contratto ove reputi la proposta non accettabile.
4. Quando il bene sia soggetto a scadenza, all’atto della consegna il prodotto dovrà avere una validità residua di norma non inferiore ai 3/4 (tre quarti) della validità complessiva quale risultante dalla scadenza apposta rispetto alla data di produzione.
5. I beni strumentali generici (che includono anche le sub – categorie di cui ai successivi commi 6 e 7):
- devono essere nuovi di fabbrica, idonei all’uso indicato, conformi all’offerta accettata ed alle prescrizioni applicabili relative alla sicurezza;
- quando trattasi di cespiti, debbono essere garantiti dall’appaltatore contro ogni difetto di fabbricazione per almeno 12 mesi dalla data di collaudo positivo o per il periodo più lungo previsto da eventuali disposizioni normative vigenti o da CSA e deve essere assicurata la fornitura di ricambi per almeno 7 anni dal collaudo;
- la garanzia, nei contratti di compravendita, deve includere anche la manutenzione full-risk;
- nei contratti di nolo, leasing, comodato di apparecchiature deve necessariamente essere inclusa la manutenzione full – risk e la garanzia che eventuali consumabili resteranno disponibili per tutta la durata del contratto;
6. quando si tratti di mobili, arredi sanitari ed affini, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) la fornitura di tali provviste dovrà essere accompagnata da certificazioni attestanti:
- che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostante tossiche e nocive;
- che i comportamenti al fuoco dei materiali sono conformi alla classe indicata sulla relativa specifica (DM 26 giugno 1984);
- che il livello prestazionale delle forniture è rispondente a quanto previsto dalle norme UNI;
- che il prodotto è conforme alla norma JIS A 1460 per la classificazione F**** (emissione formaldeide
< 0.3 mg/l)
7. Inoltre, beni strumentali specifici quali i dispositivi medici come definiti dal D.Lgs. n.46/97 e s.m.i:
- debbono essere certificati ai sensi delle disposizioni CE per quanto attiene la produzione, l’importazione e la
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distribuzione.
- debbono essere trasportati nel rispetto di eventuali specifiche prescrizioni tecniche e consegnati con adeguata sigillatura, pena l’irricevibilità degli stessi; questa regola si applica anche ad altre tipologie di beni ogni volta che sia necessaria per la corretta conservazione della fornitura;
- l’etichettatura dovrà essere tale da consentire la facile, corretta e completa identificazione del prodotto, delle sue caratteristiche e pertanto dovrà riportare:
➢ numero di registrazione del marchio CE
➢ nome/ragione sociale e indirizzo del produttore
➢ nome/ragione sociale e indirizzo del distributore
➢ numero del lotto di produzione
➢ data di scadenza
➢ classe di appartenenza
➢ eventuali avvertenze/indicazioni particolari
➢ eventuali avvertenze o precauzioni per particolari modalità di conservazioni dovranno risultare chiaramente leggibili o riportate in una apposita scheda.
8. infine, nel caso di prodotti di consumo e materiali di ricambio per manutenzioni, le caratteristiche qualitative di prodotti e ricambi non previsti in atti di gara resisi però necessari in corso di fornitura per circostanze imprevedibili devono essere non inferiori a quelle dei prodotti analoghi eventualmente compresi in contratto.
ART.6 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BENI E NORME PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
1. Il prodotto, nella quantità indicata nell’ordine, dovrà essere trasportato e consegnato nel tempo e nel luogo, di volta in volta, indicati nell'ordine stesso dall’Azienda e in assenza di specifiche indicazioni, nel luogo in cui dev’essere utilizzato. I prodotti, ricevuto l’ordine, dovranno essere consegnati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d’urgenza da fronteggiare entro 48 ore naturali e consecutive.
2. Il fornitore non può addurre, quale giustificazione del ritardo nella consegna, fatti di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori.
3. Nel caso di impossibilità dell’appaltatore a provvedere entro i termini e con le modalità sopra indicati, questi dovrà darne tempestiva comunicazione alla struttura ordinante dell’Azienda, eventualmente comunicando se possa provvedere alla consegna almeno di un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata; l'Azienda potrà in tal caso procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto necessaria, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Impresa aggiudicataria, tenuta anche alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa o danno subiti dall’Azienda.
4. Negli appalti di servizi e negli appalti misti, compresi quelli ad esecuzione periodica o continuativa, il CSA disciplina i termini e le modalità di esecuzione; ove il CSA non detti norme specifiche in materia, si applicheranno, in quanto compatibili secondo i criteri analogici, le previsioni dei precedenti commi da 1 a 4.
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ART. 7 – NORME PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’DI FORNITURE E SERVIZI
1. Le verifiche di conformità sono regolate dagli artt. 312 e seguenti del Regolamento e dal presente CGA.
2. Nei singoli contratti, le aziende aderenti alla procedura unificata possono prevedere procedure semplificate per le verifiche di conformità, ai sensi dell’art. 312 comma 4 del Regolamento, anche modificando quanto previsto dal CGA.
3. L’Azienda Capofila non opera quale Centrale di Committenza neppure per gli effetti previsti dal comma 5, 1° periodo dell’art. 312 del Regolamento.
4.I controlli sulle merci in arrivo immediatamente possibili (di norma, controllo quantitativo), saranno effettuati a ricevimento della merce. Gli altri controlli saranno effettuati come descritto in altri commi del presente articolo.
5. Il controllo quantitativo consiste nella verifica di rispondenza del numero dei beni inviati rispetto a quanto ordinato, è di norma effettuato con i plichi chiusi e validato apponendo la firma sul documento di trasporto da parte di chi ha ricevuto la merce. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta dall’incaricato dell’Azienda non esonera l’Impresa dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni trasmesse al momento dell’utilizzazione del prodotto, in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto stesso; infatti, il controllo qualitativo della fornitura è di norma effettuato dal punto ordinante o da altro soggetto individuato dal RUP o dal Responsabile dell’esecuzione al momento dell’utilizzo; pertanto, l’Azienda ha diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all’apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo finale. Le singole somministrazioni saranno, pertanto, definitivamente accettate solo quando saranno state dichiarate anche qualitativamente idonee dall’incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione grava sull’Azienda il solo onere di corretta custodia.
6. Ciascuna Azienda ha facoltà di far analizzare, anche a campione, la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale e dichiarate dall’Impresa aggiudicataria in offerta. A tal fine le Aziende possono anche stipulare congiuntamente convenzioni con soggetti terzi quali le Camere di commercio, Industria e Artigianato. L’aggiudicatario, cui dev’essere comunicato quali soggetti potranno effettuare i controlli, deve accettare i risultati delle verifiche e deve rimborsare la relativa spesa in caso di esito negativo della verifica, salvo che provi, a mezzo controlli paralleli effettuati, a sue spese, da soggetti terzi previo nulla osta dell’Azienda, che l’esito del controllo commissionato dall’Azienda non è corretto.
7. Se la vendita è fatta su campione s’intende che questo servirà come esclusivo paragone per la qualità della merce ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce all’Azienda il diritto alla risoluzione del contratto (art. 1522 C.C).
8. Nell’eventualità di discordanze qualitative tra l’ordinato ed il consegnato, l’Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita entro 24 ore lavorative con altra pienamente rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte; in difetto l’Azienda provvederà all’acquisto altrove, addebitando all’Impresa le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il
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magazzino dell’Azienda a totale rischio dell’Impresa; qualora questa non provveda al ritiro entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione di irregolarità, l’Azienda potrà procedere allo smaltimento nei modi di legge dei prodotti senza alcun obbligo di provvedere al pagamento del prezzo degli stessi.
9. Qualora la merce risultata non rispondente ai requisiti prescritti debba essere accettata per esigenze sanitarie urgenti non altrimenti fronteggiabili, l’Azienda effettuerà comunque le contestazioni inerenti le anomalie riscontrate, accettando la fornitura con riserva di ridefinire il prezzo di acquisto. Nel caso in cui le difformità della merce somministrata rispetto ai requisiti del prodotto che avrebbe dovuto essere consegnato siano tali da legittimare una riduzione del prezzo, l’Azienda, determinato l’ammontare della riduzione, ne darà comunicazione all’Impresa ed effettuerà, sugli importi contrattuali anche eventualmente già fatturati, una detrazione pari alla differenza del valore delle merci.
10. Tutte le contestazioni verranno comunicate per iscritto con i mezzi stabiliti in contratto e al domicilio eletto.
11. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura, salvo che l’Impresa non emetta per la parte soggetta a contestazione nota di accredito.
12. Salvo quanto previsto dall’articolo successivo del presente CGA, negli appalti di servizi e negli appalti misti, compresi quelli ad esecuzione periodica o continuativa, il CSA disciplina i termini e le modalità di controllo del servizio; ove il CSA non detti norme specifiche in materia, si applicheranno, in quanto compatibili secondo i criteri analogici, le previsioni dei precedenti commi da 1 a 11.
13. Il collaudo di apparecchiature, da avviarsi entro 15 giorni dalla comunicazione dell’appaltatore di consegna in opera a regola d’arte, è concluso di norma entro 10 giorni dall’avvio delle operazioni; esso consiste in una serie di operazioni complessa, sinteticamente così descrivibile: a) verifica di sicurezza elettrica; b) verifica di rispondenza dell’apparecchiatura a quella individuata nell’offerta accettata; c) verifica di perfetta posa in opera inclusa regolare esecuzione di eventuali lavori complementari; d) verifica funzionale e ove occorra verifica qualitativa ed eventuali accertamenti in materia di sicurezza lavoro. Ciascuna Azienda organizza il collaudo secondo le proprie procedure, con il personale ed i mezzi tecnici di cui dispone. Il collaudo è eseguito in contraddittorio con l’appaltatore. Ove la comunicazione di avvio delle procedure di collaudo sia stata regolarmente trasmessa all’appaltatore al domicilio eletto, l’assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza agli esiti del collaudo e non potrà essere comunque invocata per contestare la procedura seguita ed i suoi esiti.
14. In ipotesi di accertamento totalmente o parzialmente negativo, si contesteranno all’aggiudicatario, con nota scritta trasmessa al domicilio eletto, i rilievi assegnando congruo termine (non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi) per porvi rimedio; in tal caso, i 10 giorni per l’effettuazione del collaudo decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento della comunicazione scritta con cui l’aggiudicatario renderà noto di aver posto rimedio ai difetti rilevati.
15. Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l’appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica perché non rilevabili, ma vengano in seguito accertati.
16. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato per l’eliminazione dei vizi riscontrati in fase di collaudo, e salva
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comunque l’applicazione delle penali ed il diritto al risarcimento di ogni danno subito, l’Azienda ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto in danno dell’aggiudicatario.
17. L’Azienda competente ha facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine dell’esecuzione del contratto, ogni altro controllo che riterrà opportuno per ogni effetto di legge, anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza, dell’Ispettorato del Lavoro).
ART.8 - CONVALIDA DEI SERVIZI
1. Negli appalti di servizi e negli appalti misti comprendenti i servizi (ad esempio service), di norma si procede come segue all’attestazione della regolarità delle prestazioni:
a) casi in cui sia possibile un accertamento tecnico definitivo (ad es. manutenzioni):
il RUP o, se nominato, il Responsabile dell’esecuzione redige o, quando possibile, acquisisce da specialisti all’uopo individuati una attestazione di regolare esecuzione del servizio;
b) casi in cui occorre verificare obbligazioni di mezzi (ad es. servizi di trasporto, se così appaltati);
il RUP o, se nominato, il Responsabile dell’esecuzione che gestisce il contratto acquisisce le certificazioni dell’avvenuto espletamento del servizio da parte dei destinatari del servizio stesso; dette attestazioni possono essere acquisite con ogni mezzo, ad esempio anche con silenzio avente valore di certificazione da parte della struttura utilizzatrice del servizio, purchè sia previsto il decorso di un congruo periodo di tempo dallo scadere del termine per l’espletamento della prestazione al momento della formazione del silenzio - certificazione.
2. In ogni caso in cui gli esiti delle attività di convalida fossero negativi o il servizio, pur convalidato, dovesse risultare, per evidenze emerse successivamente alla convalida, reso in modo difforme dalle prescrizioni contrattuali, il RUP o, se nominato, il Responsabile dell’esecuzione ne dà comunicazione scritta all’aggiudicatario, entro 10 giorni dalla conoscenza dell’evento. In tal caso si applicano le disposizioni di CGA relative a: penali, recesso, risoluzione del contratto, risarcimento danni, escussione delle garanzie.
ART. 9 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
1. Ai sensi dell’art. 310 del Regolamento, sono vietate modifiche al contratto introdotte dall’esecutore che non siano state precedentemente approvate dalla Stazione appaltante e che non siano state disposte dal Rup o dal Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti non autorizzata, ai sensi del comma 2 dell’art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell’esecuzione dispongono l’eventuale rimessa in pristino a carico dell’esecutore senza oneri per l’Azienda.
2. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto.
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3. La valorizzazione del contratto con la singola Azienda partecipante alla gara unificata è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto.
4. Qualora inoltre, nei casi previsti dall’art. 311 del Regolamento, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni o dei servizi previsti in contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni del Regolamento, stipulando, ove la variazione ecceda di un quinto (in più o in meno) l’importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo; in quest’ultimo caso, l’atto aggiuntivo determina anche il prezzo delle prestazioni che, di norma, se la variazione superiore al quinto è in aumento, è ridotto rispetto a quello contrattuale per i quantitativi eccedenti il quinto stesso, mentre di norma è aumentato nel caso opposto; i criteri per la verifica di congruità di riduzione del prezzo richiesto dall’Azienda o di aumento del prezzo, richiesto dall’appaltatore sono gli stessi che si sarebbero o che sono effettivamente stati usati per la verifica di anomalia dell’offerta in fase di gara.
5. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; ciascuna Azienda partecipante alla procedura unificata, anche in vigenza dei contratti stipulati in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura unificata, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, sentito l’Assessorato Regionale alla Sanità ove possibile senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi sanitari, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l’aggiudicatario della procedura unificata possa vantare diritti di qualsivoglia natura.
ART. 10 - PENALI
1. Il CSA o altro atto di gara possono prevedere una disciplina integrativa o modificativa del presente articolo, ma non possono escludere la previsione di penali o la possibilità di applicazione di penali.
2. Qualora l’appaltatore incorra in ritardo o violi o ometta altro obbligo dedotto in contratto, l’Azienda procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.
3. L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.
4. La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.
5.L’applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell’Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
6. Non possono essere applicate penali per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale e comunque non possono essere applicate penali, incluse quelle per
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ritardi, in misura complessivamente superiore al 12 per cento dell’importo contrattuale; il raggiungimento di detti limiti (10% penali per ritardi, 12% penali complessive, incluso quindi il 10% eventuale per ritardi) costituisce sempre grave negligenza contrattuale e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
7. Salvo diversa prescrizione di CSA o d’altro atto di gara, la singola penale è comminata come segue:
a) penali per forniture, servizi, appalti misti da eseguirsi in unica soluzione o ad esecuzione periodica e continuativa:
la penale, per evento diverso dal ritardo nell’adempiere, è determinata dal Rup se delegato o dall’organo di amministrazione dell’Azienda tra un minimo pari allo 0,2 per cento del valore del contratto ed un massimo pari al 4 per cento del valore del contratto;
b) penali per ritardi nelle forniture, nei servizi, nei contratti misti da eseguirsi in unica soluzione: la penale è determinata dal CSA in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattuale;
c) penali per forniture e servizi articolati contrattualmente in più parti:
nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui alla precedente lettera b) si applicano ai rispettivi importi.
8. Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per la graduazione della penale si terrà conto della gravità dell’evento; la gravità è da valutarsi: 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, omessa; 2) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente) che l’Azienda o terzi ha subito; 3) in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 4) di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di specie. L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento del servizio dell’Azienda destinatario della prestazione; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.
9. Irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o, nello stesso giorno, in strutture diverse, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali.
10. L’irrogazione della penale non esonera in alcun caso l’Aggiudicatario dall’obbligo di adempiere l’obbligazione violata, ove l’adempimento sia ancora utile.
11. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.
12. Le penali saranno, a discrezione dell’Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all’atto del pagamento o riscosse avvalendosi della cauzione definitiva che l’Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).
13. Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatisi dopo la consegna anticipata della fornitura o del servizio e prima della stipulazione del contratto d’appalto.
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ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO
1. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del CGA e negli atti di gara nonché dall’ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari), il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda:
A) DI DIRITTO
• quando, decorsi 40 giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l’avvio dell’appalto, l’appaltatore non abbia dato avvio all’attività secondo gli obblighi assunti;
• per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione; si rientra sempre in questa fattispecie nei casi previsti dall’art. 38 comma 1 lettera c) del Codice;
• per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso cui non sia stato possibile porre rimedio con l’intervento sostitutivo;
• per violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso reiterata più di due volte;
• per violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso da cui sia derivato danno grave alla persona o morte della persona; s’intende per “danno grave” ogni lesione descritta nelle fattispecie di cui all’art. 583 del Codice Penale indipendentemente dal fatto che sussistano i presupposti per l’esercizio dell’azione penale e/o dall’esito dell’eventuale azione penale;
• per fatto doloso o connotato da colpa grave imputabile all’appaltatore da cui sia conseguito danno grave, come definito al punto precedente, alla persona o morte della persona chiunque essa sia;
• nel caso di cessione del contratto;
• nel caso di violazione delle norme sul subappalto;
• nel caso di violazione delle norme sull’avvalimento.
B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:
• in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente e i casi di possibilità prevista dall’ordinamento e dagli atti della procedura di prosecuzione dell’attività);
• in tutti gli altri casi di violazione di obblighi previsti nel contratto.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria, oltre ad incorrere nell’immediata perdita del
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deposito cauzionale definitivo nel suo ammontare residuo determinato al momento dell’evento che ha cagionato la risoluzione, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che l’Azienda abbia sopportato a causa di tale risoluzione.
3. L’Azienda può recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso. Di norma costituisce legittimo motivo di recesso la necessità di modificare i processi produttivi dell’Azienda per ragioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione di provvedimenti statali o regionali, anche di indirizzo.
4. Nell’ipotesi di recesso dal contratto, si applica l’art. 1671 del C.C.; all’aggiudicatario compete, oltre al pagamento delle prestazioni eseguite prima della comunicazione di recesso, un indennizzo pari al 10% del valore contrattuale residuo salvo che risulti, prima del recesso, un mancato guadagno in misura inferiore o superiore (in particolare, faranno fede, se esistenti, i documenti inerenti il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta).
ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI AGGIORNAMENTI DEI PREZZI
1 . Fatte salve eventuali e più specifiche modalità riportate negli atti di gara, nel contratto, o nell’ordinativo, l’Impresa può emettere la fattura del corrispettivo non prima che sia accertata, nelle forme previste dal CGA (verifica di conformità), la regolarità dell’obbligazione dovuta; la fatturazione anticipata non fa decorrere i termini per i pagamenti.
2. I termini di pagamento decorrono dalla D.R.F. (data ricevimento fattura).
3. I pagamenti dovranno essere imputati conformemente al titolo indicato negli ordinativi emessi dall’Azienda o nel contratto, correlandoli al CIG e nel rispetto della disciplina prevista dalla legge n. 136/2010.
4. Le fatture devono essere intestate all’Azienda ordinante presso la sua sede legale.
5. La disciplina dei pagamenti e degli interessi sui ritardati pagamenti è quella prevista dalla legge, salvo patto in deroga stipulato tra Azienda e appaltatore. Nell’ipotesi in cui in corso di appalto sopravvengano nuove disposizioni legislative inerenti pagamenti e interessi sui ritardati pagamenti, queste sono direttamente recepite in contratto con effetto dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Qualora, decorsi i termini previsti dal CGA o dal CSA o da altro atto di gara per eseguire la verifica di conformità, cui è correlata la richiesta di pagamento, l’Azienda non abbia provveduto e l’Impresa abbia emesso e fatto pervenire la fattura, i termini per il pagamento decorreranno dal ricevimento fattura solo nell’ipotesi in cui gli accertamenti sulla regolarità della prestazione, pur compiuti in ritardo, siano stati positivi.
6. Ove il contratto sia ad esecuzione periodica o continuativa, i prezzi rimangono fermi per il primo anno di durata dell’appalto convenzionalmente decorrente dal sessantesimo giorno dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva divenuta efficace fatta dall’Azienda capofila alle mandanti; la data di quest’ultima comunicazione deve essere resa nota all’aggiudicatario e alle mandanti dall’Azienda capofila; dal secondo anno e con cadenza annuale, la revisione periodica del prezzo viene operata dall’Azienda capofila sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo
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7, comma 4, lettera c) e comma 5 del codice; l’Azienda capofila, concluso il procedimento di revisione, comunica gli esiti alle altre Aziende aderenti all’unione d’acquisto, perché siano recepiti nei relativi contratti.
7. Qualora un’Azienda stipuli il contratto, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del presente CGA, decorso oltre un anno dal termine di cui al comma precedente, i prezzi di contratto saranno quelli risultanti dal procedimento di revisione.
8. Per “pagamento della fattura” s’intende il momento di emissione del mandato di pagamento a mezzo bonifico sul conto corrente comunicato ai sensi della legge 136/2010.
9. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’Impresa degli obblighi contrattuali e previsti in qualunque altro atto di gara pertinente; in caso si verifichino contestazioni circa il non corretto espletamento delle prestazioni oggetto di fattura o circa le quantità indicate in fattura, l’Azienda comunica la sospensione del pagamento fino a definizione della contestazione.
10. Gli interessi moratori potranno essere compensati con eventuali penali o altri debiti dell’appaltatore verso l’Azienda.
ART. 13 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
1. Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:
a) qualora il subappalto non superi il valore del 30% dell’importo complessivo del contratto stipulato con la singola Azienda o i diversi limiti massimi previsti dalla legislazione vigente e/o indicati in atti di gara;
b) che la ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile in fase di gara; in tal caso l’Azienda capofila comunica le informazioni relative al subappalto alle Aziende mandanti insieme alla comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace.
2. L’appaltatore effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore, trasmettendo alla stazione appaltante copia delle relative fatture quietanzate nei venti giorni successivi.
3. Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario, ai fini dell’ammissione alla procedura, si sia avvalso dell’istituto previsto dagli artt. 47 e 48 della Dir.2004/18/CE, così come recepito dall’art.49 del Codice dei contratti (avvalimento), nei limiti previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara, il contratto sarà, in ogni caso, stipulato dall’impresa aggiudicataria che assumerà ogni responsabilità diretta ed indiretta anche per l’operato del terzo di cui si sia avvalsa.
ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA – ALTRE GARANZIE
1. A garanzia: a) dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali; b) del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento agli obblighi stessi; c) della possibilità di incasso delle penali, di risarcimento delle spese per una nuova procedura d’appalto e degli eventuali maggiori oneri conseguenti, la Ditta aggiudicataria, prima della
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stipulazione del contratto, è tenuta a prestare all’Azienda contraente una garanzia definitiva nella misura e con le modalità di cui all’ art. 113 del D.Lgs.163/06. La garanzia non dovrà essere prestata secondo lo schema tipo del
D.M. 12 marzo 2004 n. 123, specifico per gli appalti di lavori pubblici; in particolare non sarà ritenuta valida se recante clausole limitative di responsabilità previste dallo schema tipo predetto e non contemplate dall’art. 113 del codice.
2. Le fideiussioni saranno svincolate proporzionalmente ai pagamenti effettuati, al netto delle ritenute di garanzia e delle altre eventuali ritenute, ed in ragione del loro valore percentuale sul valore complessivo del contratto in relazione al procedere dell’esecuzione del contratto stesso.
3. Il CSA può prevedere, in relazione al valore economico e/o all’importanza strategica dell’appalto, l’obbligo a carico dell’appaltatore di fornire ulteriori garanzie (ad esempio, performance bond) con oneri a carico dell’Impresa.
ART. 15 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
1. Ogni controversia inerente il contratto di appalto, non risolta in via amministrativa secondo le procedure previste dagli artt. 239, 240 e 240 – bis del codice, è devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario. Foro esclusivo e non concorrente con gli altri fori previsti è il Foro ove ha sede legale l’Azienda capofila.
2. L’insorgere di una controversia non autorizza l’appaltatore ad interrompere l’esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.
ART. 16 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato Generale d'Appalto e negli altri atti di gara, si applicheranno, in ordine di priorità: se esistente, la normativa pubblicistica europea, nazionale e regionale; la normativa civilistica; gli usi e le consuetudini vigenti nel luogo ove deve essere eseguito il contratto.