SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all’art. 105 commi 2 e 5, D.Lgs. 50/2016 e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario non potrà subappaltare i lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura. In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. Nei singoli contratti, i lavori appartenenti: - alle categorie OG1 e OG2 sono subappaltabili nel limite del 30% dell’importo complessivo, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; - alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtù di quanto previsto all’art. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all’art.105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite concernente la categoria OG11 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all’articolo 105 comma 2 del Codice. Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture qu...
SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. Si applicano le previsioni di cui agli artt. 89 e 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. 1. Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:
SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. 1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B24 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 14 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16 non è ammesso il subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Per quanto ammissibile, in caso di subappalto troverà applicazione l’art. 105 del D.lgs. 50/16. Il subappalto dei servizi dichiarato in fase di gara potrà essere concesso, previa autorizzazione, della stazione appaltante purché:
SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. B25 Affidamento dei lavori.
SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. Art.63 – Diritto di accesso agli atti di gara
SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. 1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 105 del Codice dei contratti ed è autorizzato dal Dirigente/Responsabile del servizio, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti fra cui, in particolare, l’idoneità della ditta candidata al subappalto.
SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. Si applicano tutte le previsioni ed i limiti di cui al D.lgs. 50/2016. La Committente, ove sia richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'Esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti. L'Esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla Committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale. P ARTE II C ONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. Si applicano le previsioni di cui agli artt. 105 e 89 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Il subappalto è ammesso solo con riferimento alle Prestazioni Secondarie e deve essere autorizzato. L'Appaltatore assume, come per legge, l'obbligo di eseguire direttamente e personalmente le attività oggetto dell'appalto (siano esse corrispondenti alle prestazioni principali o a quelle secondarie o accessorie o opzionali). Nei limiti di legge, può farne eseguire una parte ad altro/i operatore/i secondo le regole di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In ogni caso, resta direttamente responsabile per l'esatto adempimento verso la Committente, imputandosi comunque all'Appaltatore eventuali responsabilità di suoi subappaltatori o sub-contraenti (nei confronti dei quali potrà eventualmente agire in rivalsa, ma senza limitazione alcuna delle sue responsabilità dirette e piene verso la Committente, anche per il loro operato o le loro omissioni o i loro ritardi). Nel caso in cui ricorra alla attività di altri operatori, potrà farlo: - mediante subappalto, solo nei limiti di legge, e comunque solo avendolo dichiarato in gara come prescritto dal Disciplinare; - mediante sub-contratti che non costituiscono subappalto, a condizione che siano effettivamente tali e leciti. In ogni caso, che ricorra a subappalti o subcontratti, per tutte le Prestazioni Secondarie di cui al presente contratto assume i seguenti obblighi: - deposito presso la Committente del relativo contratto (che dovrà essere conforme alle norme vigenti) prima dell'avvio dell'esecuzione; - per i subappalti, allegazione spontanea e contestuale di tutti i documenti previsti dall'art. 105 del Codice (ivi comprese e specialmente le attestazioni sul possesso dei requisiti in capo ai subappaltatori e di ogni ulteriore informazione o documento pertinenti); - per i sub-contratti, allegazione, su richiesta della Committente, delle attestazioni sul possesso dei requisiti in capo ai sub-contraenti e di ogni ulteriore informazione o documento pertinenti. Si ricorda che il subappalto non autorizzato è reato. Alle stesse conseguenze si espone l'Appaltatore che simuli un diverso sub-contratto per dissimulare un subappalto non ammissibile. La Committente si riserva di effettuare controlli in corso di esecuzione, volti ad accertare che: - siano eseguiti solo i subappalti autorizzati; 27 - eventuali subappalti e/o sub-contratti siano eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali e di legge. In caso di esito negativo dei controlli agi...