RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO. 1. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del CGA e negli atti di gara nonché dall’ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari), il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda: • quando, decorsi 40 giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l’avvio dell’appalto, l’appaltatore non abbia dato avvio all’attività secondo gli obblighi assunti; • per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione; • per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso cui non sia stato possibile porre rimedio con l’intervento sostitutivo; • per violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso reiterata più di due volte;
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO. 1. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del CGA e negli atti di gara, il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda: • decorsi infruttuosamente 40 giorni dal termine per il collaudo, il controllo, la convalida dell’obbligazione contrattuale ; • per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione; • per violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso; • per violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso; • nel caso di cessione del contratto; • nel caso di violazione delle norme sul subappalto; • nel caso di violazione delle norme sull’avvalimento.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 modificato ed integrato si riserva il diritto di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia per inadempimento dell’Appaltatore.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti anche in altri articoli del CSA e negli altri atti di gara, il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO. Le c lausole di r isoluzione del contratto e di recesso sono disciplinate dall’ art. 15 del capitolato d’ appalto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 .
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in articoli del CGA e del CSA, recepiti dalla presente convenzione (artt. 2 e 15) nonché dall’ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari, legislazione cd. "Antimafia"), la convenzione potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO. 1. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del CGA e negli atti di gara nonché dall’ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari), il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda: • quando, decorsi 40 giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l’avvio dell’appalto, l’appaltatore non abbia dato avvio all’attività secondo gli obblighi assunti; • per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione; • per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui Partita Iva: 00935650903 Sede: Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0 Sede: Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0 09047 l’appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio con l’intervento sostitutivo; • per violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso reiterata più di due volte;
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO. Risoluzione contrattuale e clausula risolutiva espressa
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e negli atti di gara nonché dall’ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari), il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’A.O.B.:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO