VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
ORIGINALE
ANNO 2020
N. 7 del Reg. delle Delibere Assemblea
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo con l’UTI del Natisone per il trasferimento di personale a fronte della costituzione della Comunità di montagna del Natisone e Torre e della Comunità del Friuli Orientale
L’anno 2020 il giorno nove del mese di dicembre alle ore 08:30 in modalità telematica, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 3/2020, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci della Comunità di montagna del Natisone e Torre.
Fatto l’appello nominale risultano:
Nominativo | Carica | Presente / Assente |
Steccati Xxxxx | Xxxxxxx del Comune di Tarcento | Presente |
Xxxxxxx Xxxx | Xxxxxxx del Comune di Lusevera | Presente |
Xxxxxxx Xxxx | Xxxxxxx del Comune di Taipana | Presente |
Bressani Gloria | Sindaco del Comune di Nimis | Presente |
Xxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx del Comune di Faedis | Presente |
Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx del Comune di Attimis | Presente |
Xxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx del Comune di Magnano in Riviera | Presente |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx del Comune di Torreano | Presente |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx del Comune di Pulfero | Presente |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx del Comune di San Xxxxxx al Natisone | Presente |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx del Comune di San Xxxxxxxx | Presente |
Xxxxxxxxx Xxxx | Xxxxxxx del Comune di Stregna | Presente |
Cendou Germano | Sindaco del Comune di Savogna | Presente |
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx del Comune di Grimacco | Presente |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxx del Comune di Drenchia | Presente |
Presenti n. 15 Assenti n. –
Assiste il Segretario del Comune di Tarcento, xxxx. Xxxxx Xxxx
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco del Comune di Tarcento, Xxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione:
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
PREMESSO che la Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Entri di Decentramento Regionale” ha previsto all’art. 3 che le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia siano: a) le convenzioni; b) le Comunità; c) le Comunità di Montagna;
DATO ATTO:
- che le Comunità di montagna sono enti locali istituiti dalla predetta legge per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani, nonché per l'esercizio di funzioni e servizi comunali;
- che le Comunità di montagna hanno potestà normativa secondo le modalità stabilite dalla presente legge e ad esse si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni;
CONSIDERATO che la sopra richiamata Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2019 ha previsto all’art. 17 la costituzione della Comunità di montagna del Natisone e Torre quale area omogenea del territorio montano costituita dai territori dei Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Torreano, Pulfero, San Xxxxxx al Natisone, Savogna, San Xxxxxxxx, Stregna, Grimacco e Drenchia;
DATO ATTO che i Comuni partecipanti alla Comunità di montagna del Natisone e Torre hanno approvato il relativo Statuto nei rispettivi Consigli Comunali e lo stesso è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella apposita seduta del 30/10/2020;
VISTO l’art. 28, comma 5, della L.R. n. 21 del 2019 ai sensi del quale “a far data dall'1 gennaio 2021 le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 -UTI che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane- sono trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna. Dalla medesima data le Comunità di montagna subentrano nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Unioni ricadenti nel proprio ambito territoriale, anche relativamente alle funzioni comunali da esse esercitate”
PRESO ATTO della nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. 33627 del 20/11/2020 avente ad oggetto “adempimenti operativi per l’avvio delle Comunità di montagna” ai sensi della quale, successivamente alla approvazione dello Statuto della Comunità di montagna, è consentita prima del 01/01/2021 l’adozione degli atti necessaria all’avvio operativo dell’Ente;
CONSIDERATO che l’Unione Territoriale Intercomunale del Torre, ai sensi del combinato disposto della L.R. 21/2019 e della L.R. 19/2020, a far data dal 01/01/2021 si trasformerà di diritto nella Comunità di montagna del Natisone e Torre;
DATO ATTO:
- che con l’art. 4 della L.R. 19/2020 si è previsto che i Comuni dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone non ricompresi nell’ambito della delimitazione territoriale della Comunità di montagna del Natisone e Torre possono, previa approvazione del relativo Statuto, dare vita ad una apposita Comunità che subentra a decorrere dal 01/01/2021 all’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone;
- che con apposite deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali alcuni Comuni appartenenti all’UTI del Natisone e non ricompresi nella delimitazione della Comunità di montagna del Natisone e Torre hanno approvato lo Statuto della Comunità del Friuli Orientale e, pertanto, dall’01/01/2021 l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone si trasformerà di diritto in tale Comunità non confluendo all’interno della Comunità di montagna del Natisone e Torre così come previsto dalla L.R. 21/2019;
- che, a fronte della trasformazione dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone in Comunità, il comma 4, dell’articolo 4, della L.R. 19/2020 prevede che “A decorrere dall'1 gennaio 2021 i beni immobili già appartenuti alla soppressa Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e attribuiti, in sede di subentro, all'Unione del Torre e all'Unione del Natisone, sono attribuiti in proprietà alla Comunità di montagna Natisone e Torre. La stessa, dalla medesima data, subentra nelle risorse finanziarie e nei rapporti giuridici, già facenti capo alla soppressa Comunità montana, in essere presso l'Unione territoriale intercomunale del Natisone. Ogni altro rapporto giuridico, ivi compresi quelli relativi al personale, è regolato secondo gli accordi tra l'Assemblea dei sindaci della costituenda Comunità di montagna e l'Assemblea dell'Unione del Natisone nella composizione di cui al comma 2, da concludersi entro il 31 dicembre 2020”;
- che, quindi, risulta necessario provvedere in conformità al comma 4, dell'art. 4, della L.R. 19/2020 a regolare mediante apposito accordo tra l'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone e la Comunità di montagna del Natisone e Torre il trasferimento del personale dall’UTI medesima alla Comunità di montagna con decorrenza dall’avvio della medesima a decorrere dal 01/01/2021;
- che ogni altro rapporto finanziario e giuridico tra l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone o successiva Comunità del Friuli Orientale e la Comunità di montagna del Natisone e Torre viene rimandato a successivi atti di ricognizione o di accordo da concludersi ad avvio effettivo delle rispettive forme associative;
- che l’allegato accordo deve essere approvato dall’Assemblea dei sindaci della costituenda Comunità di montagna del Natisone e Torre e dall’Assemblea dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone composta dai Sindaci che hanno inteso partecipare alla trasformazione a decorrere dal 01/01/2021 della medesima in Comunità;
- che l'art. 15 della L. 241/1990 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e tali accordi debbano a pena di nullità essere stipulati in formato elettronico mediante sottoscrizione digitale;
VISTO l’allegato “accordo tra la Comunità di montagna del Natisone e Torre e l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2020” a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica e regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D: Lgs. 267/2000 dal Segretario;
Dato atto che il Sindaco del Comune di Drenchia, Xxxxxxxxx Xxxxxxx lascia l’Assemblea e risultano presenti n. 14 Comuni.
Con voti unanimi resi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare l’allegato “accordo tra la Comunità di montagna del Natisone e Torre e l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2020” autorizzando il Presidente della Comunità di montagna del Natisone e Torre alla sua sottoscrizione;
2) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutti i Comuni facenti parte della Comunità di montagna del Natisone e Torre e sia pubblicata per 15 giorni successivi all’Albo pretorio dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre ai fini della pubblicità legale;
INDI, con separata unanime e palese votazione
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e ss.mm.ii.
PARERE di regolarità tecnica e contabile: Favorevole
Il Segretario Comunale Xxxxx Xxxx
2020.12.09 12:33:53
COIZ M(sAotRtoCsOcritto digitalmente)
CN=XXXX XXXXX C=IT
2.5.4.5=TINIT-CZOMRC79H28L483G
2.5.4.42=XXXXX
Il Presidente
RSA/2048 bits
Il Segretario
Xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxxx
XXXX XXXXX
2020.12.09 12:34:22
CN=XXXX XXXXX C=IT
2.5.4.5=TINIT-CZOMRC79H28L483G
2.5.4.42=XXXXX
(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXX Data: 10/12/2020 10:27:32
RSA/2048 bits
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 11/12/2020 ai sensi dell'art. 1, commi 15 e 19, della Legge Regionale n. 21, del 11 dicembre 2003, come modificata dalla Legge Regionale n. 26, del 21 dicembre 2012.
Copia della presente deliberazione è comunicata a mezzo pec in data 11/12/2020 ai Comuni aderenti alla Comunità della montagna del Natisone e Torre.
Il responsabile della pubblicazione Il Segretario
xxxx. Xxxxx Xxxx
(atto sottoscritto digitalmente)
XXXX XXXXX
2020.12.09 12:34:48
CN=XXXX XXXXX C=IT
2.5.4.5=TINIT-CZOMRC79H28L483G
2.5.4.42=XXXXX
RSA/2048 bits
ACCORDO TRA LA COMUNITA’ DI MONTAGNA DEL NATISONE E TORRE E L’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NATISONE AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 2020
Tra
La Comunità di Montagna del Natisone e Torre, avente sede in Tarcento via Frangipane n. 3, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. ……
e
L’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone, avente sede in Cividale del Friuli, via …., in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, ……
Premesso
- che a seguito della L.R. n. 26 del 2014 “riordino del sistema Regione-Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione delle funzioni amministrative” erano state istituite l'Unione Territoriale Intercomunale del Torre e l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone secondo la delimitazione territoriale di cui all'allegato “c- bis” della medesima L.R. 26/2014;
- che le sopra indicate Unioni Territoriali Intercomunali sono subentrate al patrimonio, secondo lo specifico piano di subentro approvato don apposita Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio;
- che con la L.R. n. 21 del 2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionali” si è previsto il totale superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali;
- che con l’art. 4 della L.R. 19/2020 si è previsto che i Comuni dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone non ricompresi nell’ambito della delimitazione territoriale della Comunità di montagna del Natisone e Torre possono, previa approvazione del relativo Statuto, dare vita ad una apposita Comunità che subentra a decorrere dal 01/01/2021 all’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone;
- che i Comuni di …… con apposite deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali hanno approvato lo Statuto della Comunità del Friuli Orientale e, pertanto, dall’01/01/2021 l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone si trasformerà di diritto in tale Comunità non confluendo all’interno della Comunità di montagna del Natisone e Torre così come previsto dalla L.R. 21/2019;
- che, a fronte della trasformazione dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone in Comunità, il comma 4, dell’articolo 4, della L.R. 19/2020 prevede che “A decorrere dall'1 gennaio 2021 i beni immobili già appartenuti alla soppressa Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e attribuiti, in sede di subentro, all'Unione del Torre e all'Unione del Natisone, sono attribuiti in proprietà alla Comunità di montagna Natisone e Torre. La stessa, dalla medesima data, subentra nelle risorse finanziarie e nei rapporti giuridici, già facenti capo alla soppressa Comunità montana, in essere presso l'Unione territoriale intercomunale del Natisone. Ogni altro rapporto giuridico, ivi compresi quelli relativi al personale, è regolato secondo gli accordi tra l'Assemblea dei sindaci della costituenda Comunità di montagna e l'Assemblea dell'Unione del Natisone nella composizione di cui al comma 2, da concludersi entro il 31 dicembre 2020”;
- che, quindi, risulta necessario provvedere in conformità al comma 4, dell'art. 4, della L.R. 19/2020 a regolare mediante apposito accordo tra l'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone e la Comunità di montagna del Natisone e Torre il trasferimento del personale dall’UTI medesima alla Comunità di montagna con decorrenza dall’avvio della medesima a decorrere dal 01/01/2021;
- che ogni altro rapporto finanziario e giuridico tra l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone o successiva Comunità del Friuli Orientale e la Comunità di montagna del Natisone e Torre viene rimandato a successivi atti di ricognizione o di accordo da concludersi ad avvio effettivo delle rispettive forme associative;
- che il presente accordo deve essere approvato dall’Assemblea dei sindaci della costituenda Comunità di montagna del Natisone e Torre e dall’Assemblea dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone composta dai Sindaci che hanno inteso partecipare alla trasformazione a
decorrere dal 01/01/2021 della medesima in Comunità;
- che l'art. 15 della L. 241/1990 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e tali accordi debbano a pena di nullità essere stipulati in formato elettronico mediante sottoscrizione digitale;
- che l’Assemblea dei Sindaci della Comunità di montagna del Natisone e Torre ha provveduto con Deliberazione n. … del …. ad approvare il presente atto autorizzando il Presidente alla relativa sottoscrizione;
- che l'Unione Territoriale del Natisone, nella composizione indicata dal comma 4, dell’articolo 4, della L.R. 19/2020, ha approvato il presente accordo con Deliberazione dell'Assemblea n…. del …. autorizzando il Presidente alla relativa sottoscrizione;
Premesso tutto quanto sopra, tra gli Enti si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente accordo.
Articolo 2 – Oggetto
I seguenti dipendenti dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone a far data dal 01/01/2021 transiteranno con cessione del contratto di lavoro presso la Comunità di montagna del Natisone e Torre:
- Xxxx Xxxxxxxxx – Istruttore Amministrativo, cat. C, posizione economica C1;
- Xxxxxxx Xxxxxxx – Istruttore Tecnico, cat. C, posizione economica C1;
- Xxxxx Xxxxxxx – Specialista Amministrativo, cat. D, posizione economica D5;
- Xxxxxxxx Xxxxxx – Specialista Amministrativo, cat. D, posizione economica D7;
- Xxxxxx Xxxxxxx – Istruttore Amministrativo, cat. C, posizione economica C1;
- Xxxxxxx Xxxxxxx X., Istruttore Tecnico, cat. C, posizione economica C7.
Al fine della cessione del contratto di lavoro verrà acquisita la relativa accettazione da parte dei dipendenti interessati da parte del cedente Unione Territoriale Intercomunale del Natisone.
Articolo 3 – Decorrenza
La cessione dei contratti di lavoro di cui all’articolo precedente avrà efficacia dal 01/01/2021, data di avvio della Comunità di montagna del Natisone e Torre.
L’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone si impegna a trasmettere in tempo utile all’UTI del Torre i dati riferiti ai dipendenti di cui all’articolo 2 utili al fine di perfezionare la cessione dei contratti di lavoro.
L’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone provvederà a trasmettere alla Comunità di montagna i fascicoli dei dipendenti ceduti.
Ogni rapporto economico riferito al rapporto di lavoro intercorso con l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone verrà da questa direttamente regolato anche a seguito della sua trasformazione nella Comunità del Friuli Orientale.
Articolo 4- Informativa alle Organizzazioni Sindacali
Del presente accordo e della adesione allo stesso da parte dei dipendenti interessati verrà data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali sottoscrittici del CCRL non dirigenti del Comparto Unico del Pubblico Impiego della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone e dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre.
Articolo 5 - norme finali – questioni escluse
Le parti del presente atto rinviano a successivo atto di accertamento o accordo la definizione di ogni aspetto finanziario o patrimoniale non direttamente definito dalla Legge.
Nell'ottica della più ampia collaborazione amministrativa, si concorda che in caso di necessità si provvederà all'integrazione del presente accordo venendo aperto apposito confronto tra le amministrazioni entro 15 giorni dalla relativa istanza.
In caso di contenzioso derivante dall'applicazione del presente accordo si individua quale Xxxx competente quello di Udine.
Il presente atto, avente natura di scrittura privata, verrà registrato solo in caso d'uso.
Firme