REFERTO DI PUBBLICAZIONE Clausole campione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
REFERTO DI PUBBLICAZIONE. (Art. 20 L.R. 21.09.2005, n. 7)
REFERTO DI PUBBLICAZIONE. (Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. .3/L e xx.xx. e ii.)
REFERTO DI PUBBLICAZIONE. Si certifica che il presente verbale viene pubblicato oggi 18-10-2017 all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà consultabile per 15 giorni consecutivi.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE. Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 11/12/2020 ai sensi dell'art. 1, commi 15 e 19, della Legge Regionale n. 21, del 11 dicembre 2003, come modificata dalla Legge Regionale n. 26, del 21 dicembre 2012. Copia della presente deliberazione è comunicata a mezzo pec in data 11/12/2020 ai Comuni aderenti alla Comunità della montagna del Natisone e Torre. Il responsabile della pubblicazione Il Segretario XXXX XXXXX 2020.12.09 12:34:48 CN=XXXX XXXXX C=IT 2.5.4.5=TINIT-CZOMRC79H28L483G 2.5.4.42=XXXXX Tra La Comunità di Montagna del Natisone e Torre, avente sede in Tarcento via Frangipane n. 3, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. …… e L’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone, avente sede in Cividale del Friuli, via …., in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, …… Premesso - che a seguito della L.R. n. 26 del 2014 “riordino del sistema Regione-Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione delle funzioni amministrative” erano state istituite l'Unione Territoriale Intercomunale del Torre e l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone secondo la delimitazione territoriale di cui all'allegato “c- bis” della medesima L.R. 26/2014; - che le sopra indicate Unioni Territoriali Intercomunali sono subentrate al patrimonio, secondo lo specifico piano di subentro approvato don apposita Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio; - che con la L.R. n. 21 del 2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionali” si è previsto il totale superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali; - che con l’art. 4 della L.R. 19/2020 si è previsto che i Comuni dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone non ricompresi nell’ambito della delimitazione territoriale della Comunità di montagna del Natisone e Torre possono, previa approvazione del relativo Statuto, dare vita ad una apposita Comunità che subentra a decorrere dal 01/01/2021 all’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone; - che i Comuni di …… con apposite deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali hanno approvato lo Statuto della Comunità del Friuli Orientale e, pertanto, da...
REFERTO DI PUBBLICAZIONE. La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita' o competenza e, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 ,
REFERTO DI PUBBLICAZIONE. (art. 124 X.Xxx. 267/00) N. Reg. _____________ Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove viene esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo consiliari. Addì,_______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE x.xx Dott.ssa Domenica Maccarrone OGGETTO: STAZIONE RADIO BASE TELECOM ITALIA SPA IN VIA VERDI. RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime:
REFERTO DI PUBBLICAZIONE. (ai sensi art. 32 L.18.06.2009 nr. 69)
REFERTO DI PUBBLICAZIONE. (ART. 124 D.Lgs. 267/2000)

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  • Diritto di surrogazione Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del Risarcimento pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

  • Diritto di opposizione Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione). Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

  • Pubblicazione In pubblicazione dal 31/12/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • Ambito di applicazione 1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito. 4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Oggetto e ambito di applicazione Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

  • Contratto di sponsorizzazione La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: - Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; - La durata del contratto di sponsorizzazione; - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor; - Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli spazi pubblicitari espressamente indicato nel progetto.

  • Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e/o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.

  • Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.