DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1805
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 novembre 2021, n. 1805
“Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga nell’anno 2021 ai sensi dell’art. 1, commi 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178” del 03 novembre
2021. Ratifica.
L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, verificata e confermata dal Dirigente delegato della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, dott.ssa Xxxxxx Di Xxxxxxxx e dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- L’art. 1, comma 286 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede, per l’anno 2021, la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga - per un periodo massimo di dodici mesi, anche non continuativi - per l’attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni;
- Il successivo comma 287 stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione del comma 286 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2021, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS;
- Il comma 288 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286 l’applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
- Al fine di promuovere una coerente e uniforme applicazione delle disposizioni in questione, in data 26/02/2021, 27/03/2021 e 08/06/2021, i competenti uffici hanno formulato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali diverse richieste di chiarimenti all’esito delle quali con le note ministeriali prot.
n. 40/6210 del 08/03/2021 e prot. n. 40/09317 del 18/06/2021, è stato chiarito che il limite di spesa di 10 milioni di euro è da intendersi “come limite complessivo delle risorse utilizzabili, nel corso dell’anno 2021, dalle varie Regioni interessate al relativo trattamento di integrazione salariale”; che “periodi aggiuntivi di trattamento di integrazione salariale in deroga possono essere riconosciuti, unicamente, ai soggetti che abbiano già fruito in precedenza dello stesso ammortizzatore sociale e non anche a chi vi accederebbe per la prima volta” e, infine, che “Non è previsto un decreto ministeriale di riparto dei 10 milioni, in quanto l’intervento non è suscettibile di previsioni e la misura sarà gestita dall’INPS in base ad effettivo fabbisogno, nei limiti finanziari degli importi residui di ciascuna Regione”;
- Il MLPS ha, inoltre, rinviato ad apposite interlocuzioni con l’INPS la definizione di eventuali problematiche relative alle modalità operative di utilizzo di parte della quota prevista dai commi 286/288 della legge 178 del 2020;
- Relativamente alle risorse da destinare alla misura di cui trattasi, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione - Div.I del MLPS ha emanato il Decreto Direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021, con il quale sono state accertate le risorse finanziarie residue, di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, precisando che le stesse potranno essere destinate dalle regioni per misure di politiche attive nonché per concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- Con particolare riferimento a Regione Puglia, l’importo delle predette risorse residue ammonta a euro 38.007.226,88;
Dato atto che:
- con gli Accordi del 20 gennaio 2016 e 20 dicembre 2016 sono stati definiti i criteri per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga per l’annualità 2016-2017;
- in virtù dei predetti Accordi, Regione Puglia ha autorizzato il trattamento di cassa integrazione in deroga in favore di alcune aziende in possesso dei requisiti richiesti negli stessi Accordi;
- i trattamenti di cui sopra sono stati prorogati per gli anni 2018 e 2019 in favore di alcune delle predette aziende in virtù degli art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e art. 26-ter del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26 al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale;
Visti:
- la X.X.X. x. 0000 xxx 00/00/0000 xxxxxxx “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo MAIA 2.0” successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
- il X.X.X.X. x. 00 xxx 00.00.0000 xxxxxxx “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
- la X.X.X. X. 0000 xxx 00/00/0000 xxxxxxx “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”, con la quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro;
- l’A.D. n. 2 del 02/11/2021 del Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione ad oggetto “Conferimento delega all’assolvimento delle attività di ordinaria amministrazione della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Xxxxxx Di Xxxxxxxx - Art. 24, comma 3, dell’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale “MAIA 2.0”, adottato con D.P.G.R.
n.22 del 22 gennaio 2021”;
- la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- l’art.19, comma 9, del Decreto-Legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art. 7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
- l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- le circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del 24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015;
- la Circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS;
- la Legge n. 208 del 28.12.2015, art.1, comma 304, con la quale, in attuazione dell’art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è stata riconosciuta la possibilità di disporre la
concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia;
- il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016;
- il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali;
- l’integrazione all’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data 03 novembre 2016;
- le modalità attuative di cui alla nota prot. n. 351/2016;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016;
- il messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016;
- il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- l’art. 1, comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n.205, come modificato dall’art 2 del D.L. n. 44/2018 secondo il quale “Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga aventi efficacia temporale entro il 31.12.2016 e durata fino al 31.12.2017”;
- l’art. 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26;
- l’art. 1, commi 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- il Decreto del Direttore della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del MLPS n. 27 del 4 agosto 2021;
Considerato che:
- la crisi economica scatenata dalla pandemia COVID ha determinato un forte impatto in alcuni settori maggiormente colpiti dalla contrazione dei consumi e dalla conseguente riduzione dei livelli di attività producendo un pesante riflesso sull’input di lavoro impiegato;
- i processi di reindustrializzazione dei siti produttivi o di riorganizzazione del lavoro, avviati dalle aziende nel periodo pre pandemico e supportati dall’utilizzo dell’ammortizzatore sociale di cui ai richiamati art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e art. 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26 hanno subito una forte battuta d’arresto a causa del contingentamento o addirittura azzeramento delle attività produttive;
- il Governo e le Regioni hanno attuato interventi straordinari a sostegno delle imprese italiane, per assicurarne la tenuta nel periodo dell’emergenza e favorirne il rilancio nel momento della ripresa;
- ulteriori misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro, si rendono tuttavia necessarie al fine di assecondare il processo di ripresa economica in atto e contenere situazioni di stress economico- finanziario di famiglie e imprese;
Tenuto conto che:
- in data 03 novembre 2021, è stato sottoscritto un Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga nell’anno 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che consente l’accesso allo strumento di sostegno al reddito di cui al commi 286-288 della legge n. 178/2020 da parte delle aziende già beneficiarie dell’ammortizzatore sociale ai sensi dei richiamati art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e art. 26- ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26 al fine di consentire alle aziende in questione di fronteggiare le particolari tensioni occupazionali collegate alle accertate condizioni di crisi economica;
- al trattamento di cui trattasi, le parti hanno previsto di destinare euro 4.500.000,00 a valere sulle risorse residue di competenza di Regione Puglia cui all’art. 44 comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015, previa verifica da parte di INPS del rispetto del limite complessivo pari a euro 10 mln delle risorse
utilizzabili dalle varie Regioni nel corso dell’anno 2021, come previsto dall’art. 1, comma 287 della Legge n. 178/2020;
- l’Accordo prevede, inoltre, che la Regione Puglia porrà in essere specifiche misure di politica attiva da erogarsi per il tramite dei CPI (Centri per l’Impiego) in favore dei beneficiari del trattamento;
- le parti hanno fissato la validità dell’Accordo in questione fino al 31 dicembre 2021;
Rilevato che, alla data odierna, INPS non ha ancora fornito indicazioni sulle novità introdotte dal richiamato art. 1, commi 286-288 della L. n. 178/2020 né ha diramato le indicazioni operative per la corretta gestione del flusso dei provvedimenti di concessione, nonché per il pagamento delle prestazioni; in conseguenza, con il citato Accordo del 03/11/2021 le Parti hanno rinviato a eventuali modifiche a seguito di ogni variazione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso;
Preso atto delle predette intese raggiunte tra le Parti Istituzionali e Sociali in data 03 novembre 2021 in relazione alle previsioni di cui all’art. 1, commi 286-288 della L. n. 178/2020 in materia di cassa integrazione in deroga;
Ritenuto di condividere e, per l’effetto, ratificare le predette intese come risultanti dall’allegato “Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga nell’anno 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, 4° comma lett. e) della L.R. 7/97 – propone alla Giunta:
1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di ratificare le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 03 novembre 2021 come risultanti dall’ “Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga nell’anno 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare alla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro gli adempimenti per l’esatta esecuzione del presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Il Dirigente delegato della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
dott.ssa Xxxxxx Di Xxxxxxxx
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
L’Assessore proponente
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx
L A G I U N T A
udita la relazione e la conseguente proposta dell’’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; a voti unanimi espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di ratificare le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 03 novembre 2021 come risultanti dall’ “Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga nell’anno 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare alla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro gli adempimenti per l’esatta esecuzione del presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.
Il Segretario generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA, UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE
salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia;
• Visto il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal X.Xxx. 185/2016;
• Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali;
• Vista l’integrazione all’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data 03 novembre 2016;
• Viste le modalità attuative di cui alla nota prot. n. 351/2016;
• Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016;
• Visto il messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016;
• Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto l’art. 1, comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n.205, come modificato dall’art 2 del D.L. n. 44/2018 secondo il quale “Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga aventi efficacia temporale entro il 31.12.2016 e durata fino al 31.12.2017”;
• Visto il comma 2 dell’art. 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26, il quale prevede: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione o dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati”;
• Visto l’art. 1, commi 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
• Visto il Decreto del Direttore della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del MLPS n. 27 del 4 agosto 2021;
PRESO ATTO CHE
- l’art. 1, comma 286 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede, per l’anno 2021, la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga - per un periodo massimo di dodici mesi, anche non continuativi - per l’attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni;
- il successivo comma 287 stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del comma 286 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS;
- il comma 288 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286 l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano
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regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
CONSIDERATO CHE:
- in risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata da Regione Puglia in data 26/02/2021, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 40/6210 del 08/03/2021, sulla base di pareri rilasciati dall’Ufficio Legislativo dello stesso Ministero, ha chiarito che il limite di spesa di 10 milioni di euro è da intendersi “come limite complessivo delle risorse utilizzabili, nel corso dell’anno 2021, dalle varie Regioni interessate al relativo trattamento di integrazione salariale”; e, inoltre, che ”periodi aggiuntivi di trattamento di integrazione salariale in deroga possono essere riconosciuti, unicamente, ai soggetti che abbiano già fruito in precedenza dello stesso ammortizzatore sociale e non anche a chi vi accederebbe per la prima volta”;
- in risposta ad un’ulteriore richiesta di chiarimenti formulata da Regione Puglia in data 27/03/2021 e 08/06/2021, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot.
n. 40/09317 del 18/06/2021, a fronte delle interlocuzioni con l’Ufficio Legislativo dello stesso Ministero, ha comunicato quanto segue:
“Non è previsto un decreto ministeriale di riparto dei 10 milioni, in quanto l’intervento non è suscettibile di previsioni e la misura sarà gestita dall’INPS in base ad effettivo fabbisogno, nei limiti finanziari degli importi residui di ciascuna Regione.(OMISSIS)
Le problematiche relative alle modalità operative di utilizzo di parte della quota prevista dai commi 286/288 della legge 178 del 2020 potranno essere chiarite con l’ente erogatore del trattamento.”;
- con nota prot. n. 6500 del 29/06/2021 è stato richiesto ad INPS di fornire ogni utile indicazione sulle modalità operative ai fini dell’attivazione della misura di cui trattasi da parte di Regione Puglia;
- la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione - Div.I del MLPS ha emanato il Decreto Direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021, con il quale sono state accertate le risorse finanziarie residue, di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che le regioni potranno destinare a misure di politiche attive nonchè per concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- l'importo delle risorse residue sopra indicate per Regione Puglia ammonta a euro 38.007.226,88;
DATO ATTO CHE:
- con gli Accordi del 20 gennaio 2016 e 20 dicembre 2016 sono stati definiti i criteri per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga per l’annualità 2016-2017;
- in virtù dei predetti Accordi, Regione Puglia ha autorizzato il trattamento di cassa integrazione in deroga in favore di alcune aziende in possesso dei requisiti richiesti negli stessi Accordi;
- i trattamenti di cui sopra sono stati prorogati per gli anni 2018 e 2019 in favore di alcune delle predette aziende in virtù dei richiamati art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e art. 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26 al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale;
PRESO ATTO che, ad oggi, non sono state adottate da parte di INPS indicazioni operative in merito all’attuazione della misura di cui trattasi;
RILEVATO CHE:
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- la crisi economica scatenata dalla pandemia COVID ha determinato un forte impatto in alcuni settori maggiormente colpiti dalla contrazione dei consumi e dalla conseguente riduzione dei livelli di attività producendo un pesante riflesso sull’input di lavoro impiegato;
- i processi di reindustrializzazione dei siti produttivi o di riorganizzazione del lavoro, avviati dalle aziende nel periodo pre pandemico e supportati dall’utilizzo dell’ammortizzatore sociale di cui ai richiamati art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e art. 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26 hanno subito una forte battuta d’arresto a causa del contingentamento o addirittura azzeramento delle attività produttive;
- il Governo e le Regioni hanno attuato interventi straordinari a sostegno delle imprese italiane, per assicurarne la tenuta nel periodo dell’emergenza e favorirne il rilancio nel momento della ripresa;
- ulteriori misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro, si rendono necessarie al fine di assecondare il processo di ripresa economica in atto e contenere situazioni di stress economico-finanziario di famiglie e imprese;
RITENUTO, pertanto di dover garantire l’accesso allo strumento di sostegno al reddito di cui ai commi 286-288 della legge n. 178/2020 da parte delle aziende già beneficiarie dell’ammortizzatore sociale di cui ai richiamati art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e art. 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26 al fine di consentire alle aziende in questione di fronteggiare le particolari tensioni occupazionali collegate alle accertate condizioni di crisi economica e al tempo stesso di coinvolgere i lavoratori interessati in percorsi di politica attiva diretti a accrescerne l’occupabilità;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce i criteri e le modalità per l’accesso al trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 1, commi 286-288 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
ART. 2 – DESTINATARI
Xxxxxxx richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 1, commi 286-288 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le imprese che intendono attuare piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, per le quali non trovino applicazione ulteriori tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Le imprese in questione devono già aver usufruito di un trattamento di cassa integrazione in deroga in attuazione degli Accordi Regione Puglia e Parti sociali del 20 gennaio 2016 e del 20 dicembre 2016, prorogato per l’anno 2018 dall’art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e per l’anno 2019 dall’ art. 26-ter del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la L. 28 marzo 2019, n. 26.
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ART. 3 – DURATA DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
La CIG in deroga può essere concessa, nell’anno 2021, nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi, a condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi.
Il periodo di cassa integrazione in deroga deve avere decorrenza compresa nell’intervallo 01/01/2021-31/12/2021 e scadenza non successiva al 31/12/2022.
ART.4 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 Fase di consultazione sindacale
Ai fini dell’accesso alla CIG in deroga le Parti stipulano un
Accordo alla presenza del Comitato regionale SEPAC, cui va rivolta istanza di convocazione. Il verbale di accordo dovrà contenere i seguenti elementi:
1. data di avvio procedura sindacale;
2. motivo della sospensione del lavoro;
3. periodo richiesto della CIG in deroga;
4. indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIG in deroga (in nessun caso l’istanza potrà essere presentata per un numero di ore superiore a quello indicato nel verbale);
5. numero dei lavoratori per i quali è chiesto il sostegno della CIG in deroga;
6. obbligo del datore di lavoro di comunicare ai centri per l’impiego i nominativi dei lavoratori beneficiari nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Il verbale deve essere corredato dall’elenco nominativo dei lavoratori beneficiari e dal piano/programma di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale.
4.2 Presentazione della domanda
Le imprese compilano la domanda di CIG in deroga attraverso il sistema informativo lavoro “SINTESI”.
La domanda, una volta compilata utilizzando lo specifico modulo “CIG IN DEROGA”, dovrà essere stampata attraverso le apposite funzionalità e firmata, anche con firma digitale, dal legale rappresentante del soggetto datore di lavoro.
La domanda debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e in regola con la vigente normativa in materia di bollo, dovrà essere trasmessa dal datore di lavoro esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx entro il 3 dicembre 2021 con allegati:
a) verbale di accordo di cui al precedente punto 4.1 corredato dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati;
b) piano/programma di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale;
c) dichiarazione sostitutiva generata dal sistema informativa SINTESI ai sensi del DPR 445/00 sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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Nel caso di non perfetta chiarezza e/o imprecisione nella compilazione della domanda, la Regione Puglia potrà richiedere chiarimenti, prima della formale esclusione dell’istanza. In tal caso, i soggetti interessati dovranno trasmettere la documentazione integrativa entro gg. 7 dal ricevimento della richiesta decorsi i quali l’istanza sarà ritenuta inammissibile.
Le domande presentate con procedure difformi da quanto sopra indicato, non saranno autorizzate.
ART.5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
La Sezione Politiche e mercato del lavoro procederà ad istruire le domande secondo l’ordine cronologico di arrivo della documentazione completa, al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari alla fruizione del trattamento della cassa integrazione in deroga e di adottare gli appositi atti dirigenziali di autorizzazione entro il 31/12/2021.
Sulla base delle domande pervenute la Regione Puglia invia gli elenchi delle aziende potenziali beneficiarie all’INPS per la verifica della compatibilità finanziaria.
Le imprese possono procedere alla sospensione dei lavoratori anche prima della verifica della compatibilità finanziaria da parte dell’INPS, che invece deve precedere il provvedimento di autorizzazione regionale. Resta fermo che in caso di mancata autorizzazione al trattamento da parte di Regione o di incapienza delle disponibilità finanziarie, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Le autorizzazioni al trattamento di cassa integrazione in deroga saranno rilasciate solo previa valutazione positiva della sostenibilità finanziaria da parte di INPS, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
L’elenco delle autorizzazioni sarà trasmesso all’INPS per gli adempimenti di competenza.
I provvedimenti di autorizzazione potranno essere trasmessi in SIP (sistema informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito), quale presupposto per il pagamento della prestazione di cassa integrazione in deroga, solo a seguito della comunicazione da parte di INPS dei codici di intervento convenzionali.
L’erogazione del trattamento avverrà esclusivamente nella forma del pagamento diretto da parte di INPS.
Il provvedimento di autorizzazione sarà pubblicato sul BURP con valore di notifica a tutti gli interessati.
Il provvedimento di diniego sarà notificato agli interessati.
ART.6 – RISORSE DISPONIBILI
Per le finalità di cui al presente Accordo, viene destinata la somma di € 4.500.000,00 a valere sulle risorse residue di competenza di Regione Puglia cui all’art. 44 comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015.
Le suddette risorse potranno comunque essere utilizzate esclusivamente previa verifica, da parte di INPS, del rispetto del limite complessivo, pari a euro 10 mln, delle risorse utilizzabili nel corso dell’anno 2021, dalle varie Regioni interessate, come previsto dall’art. 1, comma 287 della legge n. 178/2020.
ART. 7 – MISURE DI POLITICA ATTIVA
La Regione Puglia porrà in essere specifiche misure di politica attiva da erogarsi per il tramite dei CPI (Centri per l’Impiego) in favore dei lavoratori destinatari del trattamento.
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Le misure di politica attiva nei confronti dei lavoratori saranno erogate sulla base degli atti dirigenziali di concessione del beneficio inviati dalla Regione Puglia direttamente al CPI competente per territorio, per il tramite di ARPAL Puglia.
I percorsi di politica attiva attivati saranno articolati come segue:
OBIETTIVO OPERATIVO
Accompagnamento del lavoratore in un percorso di riqualificazione delle competenze individuali, di comportamento organizzativo e di motivazione personale attraverso:
1) Conoscenza delle caratteristiche individuali 2)Analisi del proprio potenziale 3)Valorizzazione delle proprie capacità
4)Elaborazione di un progetto personalizzato focalizzato sulla valorizzazione delle attitudini e del potenziale individuale
L’azione sarà finalizzata all’erogazione ai lavoratori di servizi informativi, orientativi, di accompagnamento al lavoro e di scouting delle opportunità occupazionali basati su un approccio sartoriale e specialistico e guidati da una profonda conoscenza delle caratteristiche dei lavoratori e, al contempo, sulle competenze richieste dal mercato del lavoro locale.
In particolare azioni specifiche saranno finalizzate a supportare l’aggiornamento, la riconversione professionale e il reinserimento dei lavoratori, attraverso servizi di analisi, orientamento, riqualificazione, supporto alla individuazione delle opportunità occupazionali.
A seguito di una attività di ricostruzione e sistematizzazione delle informazioni relative alle caratteristiche e ai profili dei lavoratori destinatari, il percorso prende avvio da una sessione informativa di gruppo cui faranno seguito:
- attività laboratoriali di gruppo, finalizzate a stimolare fin da subito la capacità di attivazione e autopromozione dei lavoratori e a rafforzare gli aspetti motivazionali e di autoconsapevolezza, trasferendo loro informazioni di contesto utili a collocare consapevolmente il proprio profilo professionale nel mercato del lavoro locale e ad individuare i propri obiettivi professionali, anche in considerazione delle trasformazioni che sempre più insistentemente investono i mercati del lavoro;
- colloqui di orientamento individuali, finalizzati alla ulteriore attivazione del lavoratore e alla ricostruzione della skills intelligence, anche attraverso l’elaborazione di un dossier personale;
- supporto alla identificazione e gestione dei percorsi di upskilling e reskilling;
- accompagnamento al lavoro e supporto alla individuazione di opportunità occupazionali.
Tutte le informazioni rilevate e le analisi effettuate confluiranno in un dossier personale, che sarà elaborato dopo il primo colloquio e condiviso con il lavoratore nel corso del secondo colloquio.
I lavoratori che avranno manifestato interesse e propensione all’autoimprenditorialità potranno essere supportati nell’accesso a percorsi di formazione finalizzati a sostenerne la capacità di autoimpresa, attraverso la partecipazione ad eventuali percorsi specialistici
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dedicati all’approfondimento delle competenze utili allo sviluppo, all’avvio e alla gestione dell’attività imprenditoriale.
Contemporaneamente e trasversalmente rispetto alla erogazione dei servizi precedentemente descritti, sarà realizzata anche una attività di individuazione e ricerca di ulteriori opportunità occupazionali, da svolgersi mediante la promozione del profilo dei lavoratori.
Le attività da realizzare prevedono:
- la promozione dei profili professionali dei lavoratori presso le aziende del territorio;
- la ricerca sistematica e la messa in disponibilità dei lavoratori delle vacancies presenti sul web, riferite ai loro profili professionali.
Saranno, inoltre, realizzate le seguenti azioni:
• elaborazione di un catalogo dei profili dei lavoratori e delle relative competenze, catalogo che sarà costruito sulla base delle informazioni rilevate nel corso dei colloqui individuali e collettivi;
• promozione presso le imprese individuate dei profili dei lavoratori attraverso azioni di contatto individuale (mail, visite, …) o collettivo (organizzazione di eventi seminari tematici, …);
• rilevazione puntuale del fabbisogno occupazionale presso le aziende che abbiano manifestato interesse;
• individuazione, con apposita preselezione, dei lavoratori in possesso delle caratteristiche atte a rispondere ai fabbisogni rilevati e supporto alla selezione.
In riferimento alla attività di ricerca sistematica e messa in disponibilità dei lavoratori saranno realizzate azioni volte a rilevare sistematicamente le vacancies presenti sul web in riferimento ai profili dei lavoratori. Le vacancies così rilevate potranno essere messe a disposizione direttamente dei lavoratori, promuovendo la loro autocandidatura, o attivare un processo di preselezione gestito dal Centro per l’Impiego.
La durata complessiva dei percorsi di politica attiva individuati non potrà superare il periodo dell’intervento di CIGD richiesto.
NORME FINALI
Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei beneficiari.
Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.
Il presente Accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2021 e potrà essere modificato a seguito di ogni variazione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.
Il presente Accordo verrà pubblicato sul portale Sistema Puglia all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.