ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 253 del 25/08/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA) in campo veterinario`` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie - Alma Mater Studioru m di Bologna.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA) in campo veterinario`` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie - Alma Mater Studioru m di Bologna.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 270/1993 e dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 106/2012 “Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali […]”;
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nel quadro dei propri compiti istituzionali – di cui all’art. 3, dell’Accordo sulla gestione dell’IZSVe approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015 – provvede all’effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- tra le finalità istituzionali dell’IZSVe rientra, pertanto, la realizzazione di attività di ricerca sanitaria che richiede la stipulazione dei correlati atti contrattuali, tra cui rientrano anche i cd. “Accordi per il trasferimento di materiale biologico”, accordi finalizzati allo
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scambio di materiale per scopi di ricerca, con i quali vengono definiti i diritti del Fornitore e i diritti ed obblighi del Ricevente rispetto al Materiale, Derivati e Modifiche;
- tali accordi assolvono, quindi, l’esigenza di procurarsi materiali indispensabili per poter svolgere una fondata attività di ricerca ponendo le basi per un’eventuale futura collaborazione tra le parti;
- con nota acquisita al ns. prot. n. 6414 del 06.07.2022, il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, ha richiesto all’IZSVe di addivenire alla stipula di un accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca, consistente in ceppi virali di BFNNV e TPNNV di Betanovirus ai fini dello sviluppo di metodiche molecolari.
Con ticket intranet n. 184103/2022, la “SCS6 – Virologia speciale e sperimentazione” ha richiesto alla scrivente Struttura di procedere con gli adempimenti necessari alla stipula dell’accordo in parola.
Al fine di formalizzare il suddetto trasferimento di materiale biologico, l’IZSVe e il predetto Dipartimento hanno concordato lo schema di “Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA) in campo veterinario”, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Con il predetto Accordo, efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 60 mesi e, comunque, fino a quando non vengano terminate le attività di ricerca, l’IZSVe si impegna a fornire a titolo gratuito il materiale biologico, specificamente descritto all’art. 1 dell’Accordo stesso, al Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, che sosterrà le spese di spedizione in qualità di parte Xxxxxxxxx.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA) in campo veterinario”, da sottoscrivere tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, e il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – Alma Mater Studiorum di Bologna, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che l’Istituto con il predetto Accordo, efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 60 mesi – e, comunque, fino a quando non vengano terminate le attività di ricerca – si impegna a fornire il materiale indicato all’art. 1 a titolo gratuito, salvo il costo per le spese di spedizione che saranno a carico del Dipartimento in parola, in qualità di parte Ricevente.
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IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA) in campo veterinario”, da sottoscrivere tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, e il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – Alma Mater Studiorum di Bologna, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che l’Istituto con il predetto Accordo, efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 60 mesi – e, comunque, fino a quando non vengano terminate le attività di ricerca – si impegna a fornire il materiale indicato all’art. 1 a titolo gratuito, salvo il costo per le spese di spedizione che saranno a carico del Dipartimento in parola, in qualità di parte Ricevente.
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 253 del 25/08/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA) in campo veterinario`` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie - Alma Mater Studiorum di Bologna.
Pubblicata dal 25/08/2022 al 09/09/2022 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxx - Gestione Atti
ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DI MATERIALE BIOLOGICO A SCOPO DI RICERCA (MTA) IN CAMPO VETERINARIO
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ente sanitario di diritto pubblico con sede legale in Viale dell’Università 10, 00000 Xxxxxxx (XX), Xxxxxx, codice fiscale e Partita IVA 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. ssa Xxxxxxx Xxxxx
(qui di seguito denominato brevemente “Fornitore” o “IZSVe”)
E
Il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum Bologna con sede legale e amministrativa in Xxx Xxxxxx xx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, C.F. BTTGLN61L06A944V
(qui di seguito denominato brevemente “Ricevente”) di seguito denominate separatamente “la Parte” e congiuntamente “le Parti”
PREMESSO CHE:
• IZSVe svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti, sia di origine animale che vegetale, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria;
• IZSVe effettua ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione secondo programmi e mediante convenzioni con istituti di ricerca italiani e stranieri;
• Il Ricevente è impegnato a promuovere ed accrescere la salute e il benessere degli animali, garantire la sicurezza alimentare e contribuire alla salvaguardia ed al miglioramento della salute umana. Favorisce e promuove, con particolare attenzione a certificazioni e riconoscimenti nazionali ed internazionali sulla qualità, le attività di formazione, ricerca, consulenza e servizi di ambito veterinario;
• entrambe le Parti convengono che vi sia la necessità di garantire l’attività di ricerca anche attraverso lo scambio di materiale biologico da utilizzare unicamente a scopo di ricerca in conformità alle clausole del presente accordo.
Tenendo in considerazione gli obblighi derivanti da tale Collaborazione, le Parti si impegnano ciascuna negli ambiti di propria competenza, supportate dai rispettivi rappresentanti legali e coordinatori scientifici, ad osservare quanto segue.
ART. 1. DEFINIZIONI
I termini sotto riportati assumono il seguente significato:
“Data di entrata in vigore”: la data di entrata in vigore del presente Accordo.
“Scopo commerciale”: si intende la domanda di brevetto, la vendita di prodotti o servizi, la locazione, la licenza o altro trasferimento del Materiale o delle Modifiche da utilizzarsi per qualsiasi scopo commerciale o per il beneficio diretto di qualsiasi entità a scopo di lucro, incluso l’uso del Materiale o delle Modiche da parte di qualsiasi organizzazione, incluso il Destinatario, a eseguire ricerche per terze parti che ottengano diritti sui risultati della ricerca, per selezionare composti, per produrre o fabbricare prodotti per la vendita generale, o per condurre qualsiasi attività di ricerca che si traduca in qualsiasi vendita, locazione, licenza o trasferimento del Materiale o delle Modifiche a un entità con scopo di lucro.
“Depositario”: è il soggetto che ha fornito il Materiale Originale al Fornitore (se non di proprietà del Fornitore stesso).
“Informazioni riservate”: ai fini del presente Accordo per "Informazioni Riservate" si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica che venga comunicata nell’ambito del presente Accordo. Il Materiale rientra tra le Informazioni Riservate. Queste non includono dati che:
a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
e) vengano rivelate a Parte Xxxxxxxxx da una soggetto diverso da Parte Xxxxxxxxx, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;
f) sia richiesto per legge, regolamento, norma, atto o ordine di qualsiasi autorità o agenzia governativa che sia divulgato dalla Parte Ricevente, a condizione, tuttavia, che tale Parte Ricevente (A) fornisca alla Parte Divulgante un preavviso scritto che consenta te per consentirle di cercare un ordine di protezione o un altro ordine simile rispetto a tali Informazioni riservate e (B) successivamente divulga solo le informazioni minime che devono essere divulgate al fine di conformarsi, indipendentemente dal fatto che un ordine di protezione o un altro ordine simile sia stato ottenuto da tale Parte Divulgatrice;
g) le Informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.
“Materiale Originale”: il Materiale che dovrà essere inviato al richiedente secondo i termini del presente contratto.
Microrganismo /Altro tipo di Materiale biologico | ID isolato/ Materiale | Data Produzione | N. Fiale (Risospendere Con…) | Origine (Luogo Origine, Specie..) | Referenza |
BFNNV | TPKag93 Lotto 4/07 | Aprile 2007 | 2 fiale da risospendere con 0,5 ml di terreno di coltura | Giappone | Panzarin, V., Xxxxxx, A., Xxxxxx, M., Buratin, A., Mancin, M., Xxxxxx, S., Xxxxx, C. M., Xxxxxxxxxx, X., Xxxxxxx, X., & Xxxxxxx, G. (2016). Molecular Basis for Antigenic Diversity of Genus Betanodavirus. PloS one, 11(7), e0158814. xxxxx://xxx.xxx/00.0000/xxxxxxx.xxxx.0000000 |
BFNNV | JFIWag98 Lotto 4/07 | Aprile 2007 | 2 fiale da risospendere con 0,5 ml di terreno di coltura | Giappone | Xxxxxxxx, V., Xxxxxx, X., Xxxxxx, M., Xxxxxxx, X., Xxxxxx, M., Xxxxxx, X., Xxxxx, C. M., Xxxxxxxxxx, X., Xxxxxxx, X., & Xxxxxxx, G. (2016). Molecular Basis for Antigenic Diversity of Genus Betanodavirus. PloS one, 11(7), e0158814. xxxxx://xxx.xxx/00.0000/xxxxxxx.xxxx.0000000 |
“Materiale”: Materiale Originale, Progenie, Derivati non modificati (non include le Modifiche o altre sostanze create dal Ricevente durante l’utilizzo del Materiale).
“Progenie”: consiste nel materiale discendente non modificato rispetto al materiale originale, come ad esempio cellule da cellule o organismo da organismo o vettore da vettore.
“Derivati non modificati”: sono sostanze create dal Ricevente che costituiscono una subunità funzionale non modificata o un prodotto derivante dal Materiale, ad esempio sotto-cloni di linee cellulari non modificate, sottoinsiemi purificati o frazionati del Materiale originale, proteine espresse da DNA/RNA fornite dal Fornitore. “Modifiche”: sono sostanze create dal Ricevente che contengono/incorporano il Materiale, ad esempio prodotti di ricombinazione omologa, prodotti di scambio di cassette, prodotti di trasmissione di linea germinale, incroci, nuove varietà, fusioni di cellule, prodotti di sub clonazione, ecc.
“Diritti brevettuali”: qualsiasi brevetto, applicazione di brevetto, segreto commerciale o qualsiasi altro diritto di proprietà di IZSVe che possa essere riconducibile al Materiale originale, inclusa qualsiasi alterazione del Materiale effettuata dal Fornitore, nonché qualsiasi sostituzione, divisione, continuazione, continuazione parziale, rinnovo, registrazione, conferma, estensione, certificato di protezione supplementare, nonché l’applicazione anche provvisoria di tale brevetto o l’ equivalente in ambito internazionale.
“Responsabile Scientifico del progetto di ricerca (IZSVe)”: Dott.ssa Xxxx Xxxxxx. “Responsabile Scientifico del progetto di ricerca (Ricevente)”: Prof.ssa Xxxx Xxxxxx.
“Attività di Ricerca”: (descritte nell’Allegato) descrizione degli esperimenti/attività di ricerca che si intendono attuare con il Materiale.
ART. 2. TRASFERIMENTO DEL MATERIALE
IZSVe fornirà il Materiale al Ricevente entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore del presente dell’Accordo e comunque una volta ricevuto da IZSVe.
Il destinatario del materiale contatterà IZSVe, nella persona del responsabile scientifico del progetto, per organizzare data e modalità di ritiro e/o spedizione.
Fatto salvo quanto previsto dai termini e dalle condizioni del presente Accordo, il Fornitore concede alla parte Ricevente una licenza esente da royalty, non esclusiva, in modo tale che il Materiale venga utilizzato per svolgere le attività di Ricerca descritte nell'Allegato 1 - Descrizione delle attività.
Il Ricevente accetta che il Materiale:
a) non venga utilizzato a fini commerciali come sopra definiti; qualsiasi uso commerciale del Materiale è severamente vietato. Il Ricevente si impegna, inoltre, a non vendere, divulgare, trasferire, consegnare o distribuire il Materiale a parti Terze;
b) non venga utilizzato in soggetti umani per effettuare studi clinici, test diagnostici che coinvolgano i suddetti soggetti, umani senza il previo consenso scritto da parte del Fornitore;
c) venga utilizzato solo presso l’Istituto Ricevente e solo nei laboratori dello stesso, dal Ricercatore responsabile della Ricerca o dai suoi collaboratori sotto la sua diretta supervisione;
d) non venga trasferito a terzi, senza il previo consenso scritto del Fornitore.
Il Destinatario inoltrerà al Fornitore o al suo Ricercatore referente qualsiasi richiesta di fornitura del Materiale che provenga da soggetti diversi da quelli che lavorano sotto la diretta supervisione del Ricercatore responsabile della parte Ricevente.
Se richiesto, il Destinatario fornirà a IZSVe un riepilogo delle attività di ricerca ottenute dall’utilizzo del Materiale.
Il Destinatario utilizzerà il Materiale e le eventuali Modifiche dello stesso in conformità alla legislazione vigente sul territorio italiano e alle normative e linee guida nazionali applicabili al Materiale e alle Modifiche.
Il Ricevente dovrà accertare che i suoi dipendenti, gli studenti, i collaboratori a qualsiasi titolo e i suoi rappresentanti utilizzino il Materiale ed eventuali Modifiche in conformità al presente Accordo.
ART. 3. TERMINI DI PAGAMENTO
Il Materiale verrà ceduto a titolo gratuito. Le spese di spedizione verranno sostenute dal Ricevente. ART. 4 PROPRIETA’ INTELLETTUALE E USO DEI MATERIALI
In esecuzione del presente Accordo, il Materiale, è di proprietà di IZSVe che ne mantiene l’esclusiva proprietà, (inclusa quella relativa a qualsiasi Materiale contenuto o incorporato nelle Modifiche).
Il trasferimento non garantisce né implica la proprietà del Materiale, né alcun diritto di proprietà intellettuale e industriale sul Beneficiario.
Il Ricevente deve utilizzare il Materiale in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti, alle linee guida e alle raccomandazioni emesse da organismi internazionali e nazionali applicabili al Materiale stesso, secondo i termini e le modalità di cui al precedente art. 2. In particolare, il Materiale deve essere utilizzato nel rispetto delle norme etiche nonché delle linee guida etiche internazionali e nazionali in materia di ricerca animale.
Il Materiale potrà essere utilizzato sugli animali solo nel caso in cui tale uso sia esplicitamente approvato da un Comitato Etico o dalla normativa sul trattamento degli animali da laboratorio. Il trasferimento del Materiale non garantisce né implica in alcun modo che la proprietà del Materiale e di qualsiasi diritto intellettuale o industriale derivante dal Materiale stesso possa essere trasferita al Ricevente.
In particolare, il Materiale o le sue Modifiche non potranno essere utilizzate per scopo di lucro o commerciale, né per fornire un servizio che abbia finalità commerciali. Il Materiale non deve essere incorporato in alcun prodotto destinato alla vendita o utilizzato a scopo commerciale.
Qualora il Ricevente volesse utilizzare il Materiale o le sue Modifiche a scopo di lucro o commerciale, dovrà negoziare qualsiasi tipo di autorizzazione/licenza con IZSVe e/o con qualsiasi Terza Parte (se necessario e se richiesto). In alcun modo IZSVe sarà obbligato ad accettare e autorizzare tale richiesta.
Il Ricevente potrà distribuire i prodotti derivati dal Materiale Originale, purché non si tratti di Progenie, Derivati non Modificati o Modifiche, e comunque con il previo consenso scritto da parte di IZSVe.
Il Ricevente che volesse presentare richiesta di brevetto derivante dall’utilizzo del Materiale di cui al presente Accordo, dovrà ottenere il previo consenso scritto da parte di IZSVe. La disciplina degli aspetti brevettuali sarà, quindi, regolata da specifico separato Accordo tra le Parti.
ART. 5 RESPONSABILITÀ
Il Materiale fornito nell'ambito del presente Accordo si intende avere carattere sperimentale.
Il Ricevente, con la sottoscrizione del presente Accordo, garantisce che l’accesso al Materiale e alle sue Modifiche sarà limitato al solo personale qualificato, assumendosi la responsabilità di utilizzare e manipolare correttamente lo stesso in conformità agli standard scientifici internazionali generalmente accettati, comprese le disposizioni e le linee guida in materia di biosicurezza, salute e ricerca scientifica. Il laboratorio Ricevente applicherà adeguate condizioni di bio-contenimento e garantirà la massima cautela nell'utilizzo del Materiale e
delle Modifiche in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio o danno a persone e a cose, proteggendo il Materiale da furti o da utilizzo improprio.
Il Ricevente sarà, quindi, ritenuto responsabile per eventuali perdite, costi, spese e danni provocati da Terzi, comprese le spese legali, risultanti dall’utilizzo improprio del Materiale e delle Modifiche da parte del Ricevente o i suoi dipendenti o comunque derivanti dalla violazione degli obblighi di cui al presente Accordo.
Il Ricevente si assume, inoltre, ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivare dallo stoccaggio o smaltimento del Materiale.
Il Ricevente accetta che il Materiale o le Progenie classificati nel Gruppo di Rischio 2 o superiore (come definito dalla normativa dell’Unione europea e quella nazionale) costituiscono patogeni noti e che altro Materiale, non così designato, possa essere patogeno in determinate condizioni. Il Ricevente accetta che ogni attività di imballaggio e consegna o qualsiasi attività svolta nel proprio laboratorio avvenga per mano di personale qualificato e specificatamente formato nel rispetto delle vigenti leggi, regolamenti, raccomandazioni e linee guida in materia.
Il Fornitore o il Depositario non si assumono alcuna responsabilità e non garantiscono che l'uso del Materiale non violi alcun brevetto, marchio, o altri diritto di proprietà di un terzo.
ART. 6 GARANZIE
Il Ricevente è consapevole che il Materiale viene fornito senza informazioni sul suo utilizzo, senza garanzie, espresse o implicite, inclusa ma non limitata, qualsiasi garanzia di idoneità per un utilizzo particolare del Materiale.
Tuttavia, IZSVe dichiara e garantisce al Ricevente che l’esecuzione del presente Accordo non comporterà la violazione di alcun obbligo nei confronti di Xxxxx e nemmeno la violazione dei diritti riferibili a parti Terze. Non vi sono garanzie esplicite o implicite che il Materiale e/o le Modifiche non costituiscano un rischio per la sicurezza o la salute.
Se il Materiale non è idoneo per l'utilizzo per il quale è stato richiesto o non è stato consegnato in quantità sufficiente, il Ricevente è tenuto ad inviare una richiesta scritta ad IZSVe entro dieci (10) giorni dal ricevimento del Materiale (o, in caso di mancata consegna del Materiale, entro dieci (10) giorni dalla data concordata di spedizione). In questi casi, IZSVe sostituirà solo il Materiale. Questa garanzia è valida se il Ricevente ha conservato e utilizzato il Materiale come indicato nei documenti che lo accompagnano.
ART. 7 PERIODO DI DURATA
Il presente Accordo diventa efficace dalla data di ultima sottoscrizione e rimarrà valido per un periodo di 60 mesi e comunque fino a quando non vengano terminate le attività di ricerca per le quali il Materiale è stato richiesto.
Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di 30 giorni.
Il recesso dev’essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).
In caso di risoluzione del presente Accordo, il Ricevente dovrà interrompere le attività poste in essere con l’utilizzo del Materiale e, su indicazione di IZSVe, dovrà restituire o distruggere il Materiale, le Modifiche e le informazioni riservate in riferimento al Materiale stesso.
Il presente Accordo sarà risolto senza preavviso qualora il Ricevente dovesse violare le condizioni del presente Accordo. In tale caso la risoluzione decorre dalla data di conoscenza della violazione.
Scaduti i termini naturali del presente Accordo, il Materiale, le Modifiche e le informazioni riservate in riferimento al Materiale stesso, dovranno essere eliminate o restituite ad IZSVe.
ART. 8 MISCELLANEA
Informazioni confidenziali: il Ricevente non deve fornire, vendere, condividere, rilasciare, trasmettere o distribuire a Parti terze il Materiale e/o qualsiasi informazione ad esso riconducibile, senza la previa autorizzazione scritta di IZSVe.
Il Ricevente è consapevole che IZSVe può negare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo il proprio consenso.
Il Ricevente acconsente non divulgare a Xxxxx le informazioni confidenziali, come sopra definite.
Il Ricevente si impegna, inoltre, a mantenere la riservatezza sul Materiale ed a non divulgarne le informazioni a Xxxxx. Il Ricevente potrà ottenere il permesso, previa richiesta scritta ad IZSVe, di divulgare le informazioni confidenziali di proprietà di IZSVe alle proprie società madri, affiliate e sussidiarie previa accettazione da parte Loro del vincolo di riservatezza, in conformità ai termini ed alle condizioni del presente Accordo.
Nel caso in cui al Ricevente venisse richiesto per vie legali o nell’ambito un procedimento giudiziale di divulgare le informazioni confidenziali, il Ricevente dovrà tempestivamente avvisare IZSVe per iscritto prima di
procedere a divulgare una qualsiasi informazione. Inoltre, le informazioni riservate potranno essere divulgate nella misura richiesta nel corso di ispezioni o indagini da parte delle istituzioni/enti nazionali/statali/federali dell'Unione Europea alla cui giurisdizione IZSVe e/o il Ricevente siano soggetti e che hanno il diritto legale di ispezionare i documenti contenenti le informazioni riservate. Il Ricevente informerà tempestivamente IZSVe di tale divulgazione e viceversa.
Pubblicazioni: Il Ricevente è libero di pubblicare qualsiasi risultato ottenuto dall’utilizzo del Materiale. Qualsiasi pubblicazione riferita al Materiale o sue Modifiche dovrà menzionare IZSVe e riconoscere la fonte da cui il Materiale è stato ottenuto.
Forza Maggiore: IZSVe non sarà ritenuto responsabile del mancato, inesatto o ritardato adempimento delle obbligazioni del presente Accordo, ove lo stesso sia stato causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, forza maggiore o da altra causa allo stesso non imputabile. In tal caso IZSVe notificherà l’evento tempestivamente e comunque appena possibile all’altra Parte. Se la forza maggiore dura più di 90 (novanta) giorni la Parte avrà il diritto di risolvere il contratto; la comunicazione di risoluzione sarà effettuata si sensi del presente art. 8
Legge applicabile e foro competente: Il presente Accordo è interamente regolato e sarà interpretato in conformità alla legge italiana. Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo mediante una contrattazione amichevole. In caso di persistente disaccordo, le controversie relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
Disposizioni finali: Il presente Accordo sostituisce tutte le eventuali precedenti intese o comunicazioni orali o scritte intervenute tra le Parti. Il presente Accordo potrà essere emendato, modificato, sostituito o annullato, solo tramite Accordo scritto tra le Parti stesse.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle condizioni generali di contratto disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive modificazioni e/o integrazioni.
Assegnazione: i diritti, gli obblighi e i doveri ivi stabiliti con il presente Accordo non possono essere assegnati, trasferiti, delegati o subappaltati dal Destinatario senza il previo consenso scritto di IZSVe.
Comunicazioni: Qualsiasi Comunicazione o notifica richiesta o consentita dal presente Accordo sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l’avvenuta ricezione agli indirizzi qui sotto riportati:
Se a IZSVe:
Dott.ssa Xxxx Xxxxxx – xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Xxxxxxxxx Xxxxxx – Support Office – xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Se a Ricevente
Prof. Xxxx Xxxxxx - xxxx.xxxxxx@xxxxx.xx
ART. 9 NEGOZIAZIONE
Il presente Accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà come ivi debitamente, chiaramente e correttamente riportata.
Il presente atto è sottoscritto digitalmente.
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie - Istituto Zooprofilattico Sperimentale Università di Bologna delle Venezie
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Direttore Dipartimento Direttore Generale
Allegato 1 – Descrizione delle attività
Sviluppo di metodi molecolari per la ricerca in campioni biologici di Betanodavirus.