AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE
CONTRATTO SERVIZIO
Tra:
- Ente affidante: Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, con sede a …., P.IVA …., rappresentata dal ….., nato a … il …, in forza di mandato conferito dall’assemblea di bacino con delibera n. del
- Amministrazione comunale di San Donà di Piave con sede a …., P.IVA …., rappresentata dal ….., nato a … il … in forza della delibera del Consiglio Comunale n. ….. del…..
- Gestore incaricato: Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con sede in Venezia , X.Xxxxx n. 489, CF e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03341820276 , qui rappresentata dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx , C.F. FVRRNZ66S08L736U, nella sua qualità di Direttore della Divisione “Ambiente Venezia Ovest” di detta società ed in forza dei poteri conferitigli con procura speciale del 21/10/2013, a rogito del Notaio Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxx, domiciliato in Venezia, repertorio n. 99714 .
PREMESSE
a) il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, costituito con Convenzione intercomunale ai sensi dell’art- 30 del TUEL da tutti i Comuni del Bacino rifiuti Venezia, esercita per conto dei Comuni partecipanti le funzioni di organizzazione ed affidamento del servizio rifiuti urbani ed assimilati nel territorio di sua competenza
b) il Comune di San Donà di Piave (“Comune”) fa parte del Bacino rifiuti Venezia ed è altresì socio di Veritas Spa (“Veritas” o “Gestore”) sulla quale esercita il controllo analogo congiuntamente con gli altri Comuni soci della medesima
c) Veritas è società in house interamente controllata da tutti i Comuni della provincia di Venezia e da alcuni Comuni della provincia di Treviso, che presta in ampia prevalenza servizi pubblici locali per conto degli Enti soci, tra cui in particolare il servizio di gestione del ciclo rifiuti
d) con delibera dell’Assemblea di Bacino N. 12 del 27.06.2017 è stata approvata la scelta del modello in house providing per l’affidamento a Veritas Spa del servizio rifiuti urbani nel Comune di San Donà di Piave, approvando altresì la Relazione ex art. 34 del Dl 179/2012 con la quale:
i. si è dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l’affidamento in via diretta ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 50/2016, ed in particolare dell’esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest’ultimo esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani
ii. si sono definiti i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, indicando che non sono previste compensazioni economiche a carico dell’Ente affidante in quanto il finanziamento dei costi del servizio è posto integralmente a carico dell’utenza, salvo la facoltà per il Comune di prevedere agevolazioni a fasce meritevoli di utenti a carico del proprio bilancio
iii. si è recepita integralmente la valutazione del Direttore, formalizzata con la sua determina
N. 45 del 20/12/2016 anche sulla base degli esiti della Relazione dell’advisor indipendente Sintesi Srl, sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house e sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, efficienza e qualità del servizio ex art. 192 del Dlgs 50/2017
iv. con delibera dell’Assemblea di Bacino N. … del … è stato approvato l’ affidamento a Veritas Spa del servizio rifiuti urbani nel Comune di San Donà di Piave, con decorrenza da 1.1.2018 per la durata di 15 anni, nonché il relativo contratto di servizio che disciplina i conseguenti diritti ed obblighi del Consiglio di Bacino, del Comune di San Donà di Piave e del gestore Veritas, dando mandato per la sua sottoscrizione al Direttore xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
e) con delibera del Consiglio comunale di San Donà di Piave N. … del … e stato approvato, per quanto di rispettiva competenza, il contratto di servizio che disciplina i diritti ed obblighi del Consiglio di Bacino, del Comune di San Donà e del gestore Veritas derivanti dall’ affidamento a Veritas Spa del servizio rifiuti urbani nel Comune di San Donà di Piave dando mandato per la sua sottoscrizione rispettivamente a… .. per conto del Comune e a ..…, per conto di Veritas
f) le parti, ciascuna con i diritti e gli obblighi di seguito disciplinati intervengono nel presente contratto:
- il Consiglio di Xxxxxx in quanto titolare del potere di affidamento del servizio ai sensi della
L.R.V. 52/2012 (art. 3) per conto dei comuni del Bacino compreso il comune di ……….
- Veritas in quanto soggetto gestore del servizio affidatogli con delibera dell’assemblea del bacino n. ……… del ………
- il comune di San Donà di Piave in quanto titolare di alcune funzioni nell’organizzazione e controllo del servizio rifiuti sul proprio territorio e beneficiario del servizio medesimo,
g) ai fini dell’interpretazione ed applicazione del presente contratto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nell’art. 184 del D.lgs. 152/06 o in disposizioni speciali, si intende per:
«gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
«recupero»: qualsiasi operazione, compreso il riciclaggio, il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile
«smaltimento»: qualsiasi operazione di trattamento dei rifiuti diversa dal recupero
«trattamento»: operazioni di recupero (comprensive anche del riciclaggio) o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
«rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
«raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
«rifiuti urbani»:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Nel proseguio, quindi, con il termine ”rifiuti urbani” si intendono ricompresi anche quelli assimilati, provenienti da utenze non domestiche.
tutto ciò premesso
le parti convengono quanto segue:
1) Oggetto del contratto
Veritas presterà all’amministrazione comunale, ed agli utenti ubicati nel Comune, i Servizi di seguito indicati, tutti attinenti al servizio di gestione rifiuti urbani, nelle fasi di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell’art. 3 comma 6 della LRV 52/2012.
Nel presente art.1 i Servizi sono declinati in termini generali, salvo precisarne puntualmente i contenuti in sede di Disciplinare Tecnico del servizio da stipularsi entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto nonché in sede di relazione accompagnatoria ai Piani Economico Finanziari annuali.
Servizi Principali:
a) Raccolta domiciliare “porta a porta” dei rifiuti urbani, da effettuarsi su suolo pubblico o ad uso pubblico e non in suolo privato, raccolti in modo separato per ciascuna delle seguenti frazioni merceologiche:
• frazione organica
• carta/cartone
• vetro/plastica/metalli
• rifiuti vegetali provenienti da aree private, quali i prodotti dello sfalcio dell’erba, della potatura delle piante, del rastrellamento del fogliame
• rifiuto secco non riciclabile o rifiuto residuo
b) Spazzamento stradale e raccolta dei rifiuti urbani giacenti e/o abbandonati sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, nonché svuotamento dei cestini posizionati su aree pubbliche per il deposito di modiche quantità di rifiuto;
c) Trasporto, eventuale trasferenza e avvio a trattamento dei rifiuti urbani raccolti, fino al conferimento degli stessi agli impianti autorizzati presso i quali si svolgono le attività di trattamento.
Servizi Accessori:
a) Applicazione e riscossione della tariffa a corrispettivo – compresa la gestione di procedure di recupero anche coattivo dei crediti tariffari insoluti - ai sensi del combinato disposto dei
commi 667 e 668 dell’articolo unico della legge 147/2013, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento comunale e dal Disciplinare della applicazione e riscossione della tariffa
b) Fornitura alle utenze di contenitori in comodato d’uso gratuito e/o di sacchetti per il conferimento dei rifiuti raccolti con il sistema di raccolta “porta a porta”. Per le tipologie dei contenitori e/x xxxxxxxxx e le modalità e condizioni di fornitura e consegna agli utenti si rinvia al Disciplinare Tecnico del Servizio;
c) predisposizione di un calendario di raccolta delle varie frazioni merceologiche (organico, carta/cartone, plastica/metalli, vetro, secco non riciclabile o residuo) secondo le frequenze previste nel Disciplinare Tecnico del Servizio ; .
d) gestione e manutenzione ordinaria dei Centri di Raccolta (c.d. “Ecocentri”);
e) raccolta rifiuti urbani pericolosi;
f) gestione del rapporto con l’utenza in appositi Sportelli o tramite Call center, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare tecnico del servizio e nel Disciplinare della applicazione e riscossione della tariffa ;
g) educazione ambientale all’utenza e alle scuole;
h) raccolta, trasporto e avvio a trattamento dei rifiuti mercatali;
i) raccolta, trasporto e avvio a trattamento di rifiuti da operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione;
j) raccolta rifiuti ingombranti a domicilio e/o presso il Centro di Raccolta comunale;
k) asporto e trattamento di siringhe e di carcasse animali di piccola taglia giacenti su strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
l) raccolta mediante contenitori stradali e/o cassoni scarrabili (es. raccolta pannolini/pannoloni, rifiuti prodotti da sagre e manifestazioni) al fine di soddisfare eventuali specifiche esigenze, da valutare tra Comune e Gestore,
Le parti convengono che le modalità e condizioni di espletamento dei servizi sopracitati, fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la disciplina dei servizi di nettezza urbana, saranno più dettagliatamente regolati in apposito Disciplinare Tecnico del Servizio, prevedendosi che, nelle more della stipula, il Gestore dovrà attenersi agli standard e modalità del servizio definiti nel Piano Economico Finanziario annuale approvato e nella relativa Relazione Accompagnatoria.
Veritas potrà appaltare a terzi, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, singole fasi della produzione dei Servizi Principali e Accessori sopra elencati, ferma restando la sua esclusiva responsabilità nei confronti del Comune e del Consiglio di bacino per l’esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatale.
Separatamente dall’oggetto del presente contratto, il gestore può stipulare convenzioni con utenze non domestiche per la raccolta di rifiuti speciali, non assimilati, con oneri a carico delle utenze convenzionate. Il Gestore, inoltre, qualora l’utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori di standard e modalità definite nel Disciplinare Tecnico del Servizio e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, potrà renderli all’utente previa definizione con lo stesso di un contratto a corrispettivo, salvo i costi di avvio a trattamento che invece si intendono inseriti nei costi del Piano Economico Finanziario coperti con gli introiti tariffari.
2) Principi generali ispiratori della prestazione del servizio
Le parti si danno atto che la prestazione del servizio sarà ispirata ai seguenti principi generali:
a) tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell’ambiente;
b) rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione tra gli stessi, nonché dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
c) parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree urbane del territorio comunale, anche in zone disagiate, in aree a forte dispersione abitativa o con scarso insediamento produttivo, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito;
d) continuità e regolarità della prestazione del servizio, riconosciuto come servizio pubblico essenziale anche ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146, e che pertanto non può essere interrotto, salvo i casi di forza maggiore, indipendentemente dal pagamento del servizio da parte dei singoli utenti, al fine di evitare il verificarsi di problemi igienico sanitari.
e) obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
f) efficienza e efficacia nell’ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;
g) sensibilizzazione e condivisione delle modalità di erogazione del servizio con le utenze interessate sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, anche mediante lo svolgimento di opportune campagne di comunicazione/informazione e di sensibilizzazione rivolte a tutte le utenze territoriali;
Le parti convengono che il servizio accessorio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio non rientra nel servizio pubblico essenziale stante la possibilità dell’utente di conferire detto rifiuto presso i Centri di Raccolta comunali e pertanto, se richiesto a domicilio, sarà erogato solo ad utenze in regola con il pagamento della tariffa.
3) Durata del contratto,
La durata del contratto è fissata in quindici anni, con decorrenza da 1.01.2018 e quindi fino al 31.12.2032.
Alla scadenza del contratto, su richiesta dell’Ente affidante, il gestore assicurerà alle medesime condizioni la continuità del servizio per i successivi 12 mesi, fermo restando che le procedure per il rinnovo del contratto saranno avviate almeno 12 mesi prima della scadenza dello stesso in conformità alle norme pro-tempore vigenti in materia.
Alla scadenza naturale del contratto, o anticipata se per causa non imputabile al gestore, il gestore ha diritto ad un indennizzo, a carico del gestore subentrante, pari al costo non ammortizzato degli investimenti sostenuti per lo svolgimento dei servizi elencati all’articolo 1.
4) Costo del servizio
Il costo del servizio è determinato in funzione del Piano Economico Finanziario (PEF) per l’esercizio 2018 presentato al Consiglio di Bacino con nota di Veritas Prot. 81815 del 2.12.2016, come riportato nell’Allegato X al presente contratto, per un totale di spesa imputabile al gestore del servizio pari a € 4.912.389.
Il PEF è stata determinato in coerenza con il Modello tecnico-organizzativo del servizio concordato con l’amministrazione comunale, come approvato con la delibera di Giunta comunale n° 44 del 17.3.2016. Nel Disciplinare tecnico del Servizio saranno dettagliatamente disciplinate le attività attinenti ai valori di costo inseriti nel predetto PEF.
Le parti si danno atto che l’importo della voce “Costi d’uso del capitale – CK” indicata nell’Allegato X tiene conto dell’ammortamento dei beni strumentali indicati nel Piano degli Investimenti presentato al Consiglio di Bacino con nota di Veritas Prot. 81815 del 2.12.2016 ed allegato alla determina del Direttore del Consiglio di Bacino n. …. del pubblicata sul sito
dell’Ente.
Le parti si danno altresì atto che nel Piano Economico-Finanziario del servizio andranno imputate le ulteriori voci di spesa non imputabili al servizio prestato dal gestore ma comunque rilevanti ai fini della copertura del costo complessivo, quali a titolo indicativo:
• le perdite su crediti da tariffa a corrispettivo risultati inesigibili e l’accantonamento ai fondi rischi su crediti come determinato dal Comune,
• le perdite su crediti ex TIA 1, TIA 2, TARES e TARI per la parte divenuta definitivamente inesigibile, al netto dell’utilizzo dei fondi rischi costituiti con accantonamenti a carico dei PEF pregressi, ove dovute e secondo le modalità e i tempi disciplinati da apposito protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune e Veritas S.p.A.,.
• il contributo al Consiglio di Bacino, secondo quanto stabilito dalla Convenzione istitutiva
• eventuali costi di personale del Comune adibiti al servizio rifiuti, come indicati dal Comune
• in detrazione, il contributo erogato dal MIUR
Gli importi delle voci di costo imputabili al servizio prestato dal gestore, come riportati nell’Allegato X, saranno adeguati annualmente nella percentuale corrispondente al Tasso di Inflazione Programmata (TIP) per l’anno successivo come stabilito dal Governo e comunicato dal Consiglio di Bacino ai Comuni del Bacino e a Veritas entro il 30/9 di ogni anno, detratto l’incremento atteso di produttività, definito annualmente in sede di PEF.
Le parti si danno atto che tale corrispettivo sarà inoltre annualmente rivisto in sede di PEF in relazione all’evoluzione della quantità di rifiuti conferiti o di utenze servite e di modifiche concordate nell’organizzazione del servizio.
In particolare , in sede di adozione annuale del Piano Economico-Finanziario del servizio, Veritas e/o il Comune potranno richiedere una revisione delle singole voci di spesa, motivando le ragioni oggettive a fondamento dell’istanza, quali a titolo indicativo:
• la richiesta (o la rinuncia) di servizi aggiuntivi da parte dell’amministrazione comunale, o in genere la modifica del Modello tecnico-organizzativo del servizio di cui al comma 2)
• la variazione del numero delle utenze servite o del servizio di spazzamento stradale. La percentuale di tolleranza di variazione, che non comporta mutamenti delle voci di spesa, nonché i criteri ed algoritmi da utilizzarsi per la definizione della variazione di spesa sono indicati nel Disciplinare Tecnico del Servizio.
• oneri per rinnovi del contratto nazionale di categoria del personale dipendente
In caso di mancato accordo tra Veritas e Comune, ciascuna della parti può chiedere al Consiglio di Bacino di valutare l’istanza secondo equità e tenendo conto delle condizioni applicate presso gli altri Comuni del Bacino.
I precedenti commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano alla definizione degli importi dei costi di trattamento (tariffe unitarie da applicarsi alle quantità di rifiuti avviate a trattamento, suddivise per varie tipologie di rifiuti, codici CER) che si determinano a preventivo sulla base di una stima dei costi sostenuti dal Gestore a tale titolo – come dettagliatamente rappresentati nel PEF
- salvo la loro quantificazione definitiva in sede di consuntivo.
5) Copertura del costo del servizio
Fermo restando l’obbligo normativo di integrale copertura con la tariffa dei costi del servizio, le parti convengono di finanziare il costo del servizio determinato ai sensi dell’articolo 4) con l’applicazione della tariffa a corrispettivo TARIP di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013.
A tale scopo il gestore si impegna ad attivare, sin dall’avvio del contratto, idonei sistemi di tracciabilità dei rifiuti capaci di definire ed assegnare alla singola utenza la quantità di rifiuto conferito e/o di servizio reso, per le tipologie di rifiuto e con le modalità di misurazione, anche indiretta, definite nel Modello tecnico-organizzativo del servizio, implementando un sistema di misurazione puntuale atto a legittimare l’applicazione della tariffa a corrispettivo TARIP.
Con il Regolamento TARIP, approvato con delibera del Consiglio comunale nel rispetto delle disposizioni del Decreto Ministero Ambiente 20 aprile 2017, sono fissati gli elementi “strutturali” della tariffa, quali a titolo indicativo:
• Il presupposto oggettivo
• I soggetti obbligati e i soggetti responsabili
• Le esclusioni e le riduzioni
• Gli obblighi di dichiarazione
• Le disposizioni in materia di accertamento e riscossione
• Periodicità delle rate di riscossione della tariffa.
Sulla base degli elementi strutturali definiti “una tantum” dal regolamento comunale, la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria da applicare all’utenza, a integrale copertura dei costi del servizio risultanti dal Piano economico-finanziario dell’esercizio, è effettuata mediante l’approvazione del Piano tariffario annuale approvato dall’Assemblea di Bacino, in conformità ad apposita delibera adottata da parte del Consiglio comunale che deve contenere tutte le componenti atte a determinare la tariffa sulla base anche degli elementi/dati forniti dal gestore.
Per la copertura dei costi del servizio nessun onere è posto a carico dell’amministrazione comunale, salvo che per la copertura del minor gettito derivante dalle agevolazioni da essa riconosciute a favore di specifiche fasce di utenza.
6) Carta della Qualità del Servizio Rifiuti Urbani
Entro 12 mesi dalla decorrenza del contratto, il gestore sottoporrà la proposta di Carta della Qualità del Servizio Rifiuti Urbani all’amministrazione comunale che, sentite le Associazioni dei consumatori e dopo aver concordato con il gestore eventuali modifiche ed integrazioni, la approverà con delibera di Giunta comunale, sottoponendola all’approvazione finale al Consiglio di Bacino.
La Carta, in raccordo con il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani adottato dall’amministrazione comunale, fisserà:
• gli standard di qualità del servizio prestato agli utenti
• i diritti di informativa e reclamo riconosciuti agli utenti
• le forme di indennizzo degli utenti, individuali e/o collettive, in caso di accertata responsabilità del gestore
• la periodica verifica sul grado di soddisfazione dell’utenza mediante indagini di customer satisfaction affidate ad operatori indipendenti
7) Concessione in uso dei beni
Al fine di consentire un più efficiente espletamento del servizio oggetto del contratto anche nel proprio interesse, il Comune costituisce con il presente atto a favore di Veritas il diritto di concessione e gestione d’uso a titolo gratuito dei seguenti Centri di raccolta (Ecocentri), di proprietà dell’amministrazione comunale:
•
•
Veritas si assume tutti gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria, senza alcuna rivalsa sul Comune, inserendo i relativi costi nel Piano Economico Finanziario del servizio.
I lavori di manutenzione straordinaria spettano all’Amministrazione Comunale, in quanto proprietaria dell’area, con possibilità di incaricare Veritas previo accordo tra le parti. Gli ammortamenti relativi ai costi di manutenzione straordinaria confluiranno nel PEF.
La concessione avrà durata pari a quella del presente contratto e cesserà automaticamente in caso di cessazione di quest’ultimo per qualsiasi motivo.
Alla cessazione del contratto, ove subentrasse un altro gestore, Veritas restituirà senza indugio all’amministrazione comunale gli Ecocentri di cui sopra, in condizioni idonee al loro utilizzo per i fini per i quali sono stati realizzati.
8) Altri impegni delle parti
Le parti si danno atto dei seguenti altri impegni reciprocamente assunti con il presente contratto:
a) l’impegno del gestore e dell’amministrazione comunale:
i. alla riduzione delle quantità di rifiuto secco indifferenziato raccolto nel Comune
ii. al miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti, per la produzione di rifiuti/materie prime derivate valorizzabili e per l’ottenimento di corrispettivi massimi dalla vendita dei rifiuti riciclabili, sia intra che extra CONAI;
iii. alla fissazione in sede di PEF annuale di obiettivi condivisi di contenimento della produzione di rifiuti indifferenziati pro-capite, nonché di miglioramento qualitativo della raccolta differenziata, in coerenza con la pianificazione complessiva di Bacino;
b) l’impegno del gestore a rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (Cam) adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente con riferimento al servizio di gestione rifiuti urbani
c) l’impegno del gestore e dell’amministrazione comunale a definire di comune intesa gli standard tecnici di prestazione delle singole tipologie di Servizi Base e Servizi Accessori, compresa la definizione delle aree, delle frequenze e delle modalità dello spazzamento stradale e della raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche
d) l’impegno dell’amministrazione comunale ad adeguare il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, entro 12 mesi dalla decorrenza del contratto, in relazione a:
o i criteri quali-quantitativi per l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, nel rispetto delle indicazioni dell’apposito decreto ministeriale
o le modalità di controllo del rispetto degli adempimenti posti a carico degli utenti per un corretto svolgimento del servizio, con la conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie previste nei casi di infrazioni regolamentari riconosciute (quali ad es. abbandoni di rifiuti in aree improprie);
e) L’impegno del Gestore a presentare all’Amministrazione Comunale la proposta di PEF preventivo annuale corredato dalla Relazione Accompagnatoria entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
f) l’impegno del Consiglio di Xxxxxx a rinunciare alla richiesta al gestore di garanzie e/o fideiussioni per la prestazione del servizio, in considerazione della natura in house dell’affidamento e dell’esercizio del controllo analogo congiunto da parte del Comune
g) l’impegno del gestore a dare ampio supporto, compresa la predisposizione dei dati necessari, al Comune nella compilazione, nel rispetto delle scadenze di legge, delle schede analitiche della rilevazioni annuali MUD e ORSO,
h) l’impegno del gestore a rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore.
i) l’impegno del gestore, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, ad inviare ai Comuni soci o al Consiglio di Bacino i documenti o informazioni da questi richiesti per iscritto.
9) Contratti di lavoro
Per tutta la durata del contratto, Veritas applicherà al personale adibito al servizio il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente
In caso di astensione del lavoro del personale per sciopero, l’Azienda dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/6/1990 N. 146 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
10) Modalità di controllo della corretta prestazione del servizio
Il controllo operativo sul territorio comunale sulla corretta prestazione del servizio, a tutela dell’interesse pubblico, compete all’amministrazione comunale secondo un apposito disciplinare redatto d’intesa con il gestore entro 12 mesi dalla decorrenza del contratto.
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di incaricare il Consiglio di Bacino di specifiche attività di controllo eventualmente anche d’intesa con altre amministrazioni comunali.
Il Consiglio di Xxxxxx effettuerà il monitoraggio generale sulla prestazione del servizio viene svolto dal Consiglio di Bacino per le competenze ad esso affidate dalla LRV 52/2012.
A tale scopo nella relazione accompagnatoria al Piano Economico Finanziario, come previsto anche dall’art. 8 comma 3 del DPR 158/99, il gestore deve anche indicare, con riferimento al piano dell'anno precedente, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati a consuntivo e le relative motivazioni.
L’Amministrazione comunale e il Consiglio di bacino hanno diritto di chiedere ed ottenere, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte del gestore della relativa richiesta scritta, ogni altro dato, documento e informazione utile ai controlli di loro competenza sullo svolgimento del servizio.
11) Penalità e risoluzione del contratto
In caso di accertato inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, risultante dall’attività di controllo di cui al primo comma dell’art.10 per causa imputabile all’esclusiva responsabilità del gestore, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di proporre al Consiglio di Bacino l’applicazione di una penalità commisurata alla gravità dell’inadempimento, alla sua durata ed alla dimensione economica del servizio, secondo una declinazione puntuale della fattispecie oggetto di possibile contestazione, associata alle corrispondenti penalità da applicare, che sarà definita in apposito allegato al Disciplinare Tecnico di Servizio.
Il procedimento finalizzato all’irrogazione della penalità è avviato con una contestazione formalmente avanzata dall’Amministrazione comunale indirizzata al gestore, che ha 30 giorni di tempo per rappresentare la proprie controdeduzioni.
Qualora le controdeduzioni non siano ritenute sufficienti dall’Amministrazione comunale quest’ultima può chiedere al Consiglio di Bacino di applicare una penalità commisurata alla gravità dell’inadempimento, alla sua durata ed alla dimensione economica del servizio.
Il Consiglio di Bacino procederà a diretta contestazione a Veritas di eventuali inadempimenti rilevati nell’esercizio dell’attività di controllo ad esso demandati.
Per i casi più gravi di inadempimento contrattuale, il Consiglio di bacino e l’Amministrazione comunale, con atto da adottarsi di concerto, hanno la facoltà di risolvere il presente contratto nel caso in cui sia accertata la responsabilità del gestore per uno dei seguenti fatti:
a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, oggetto di plurime contestazioni alle quali il gestore non abbia posto sufficiente rimedio
b) sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa per l’esercizio dei servizi previsti dal Contratto
c) prolungate e reiterate sospensioni non motivate del servizio
d) gravi infrazioni di legge, accertate dalle autorità competenti, nella prestazione del servizio
Il procedimento finalizzato alla risoluzione del contratto è avviato con Nota congiunta del Consiglio di bacino e dell’Amministrazione comunale indirizzata al gestore, che ha 30 giorni di tempo per rappresentare la proprie controdeduzioni.
Qualora le controdeduzioni non siano ritenute sufficienti, la risoluzione del contratto può essere deliberata del Consiglio di bacino e dell’Amministrazione comunale con apposito provvedimento dai rispettivi organi di indirizzo politico-amministrativo.
12) Controversie
In caso di controversia sull’interpretazione e sull’esecuzione del contratto le parti si impegnano a tentare prioritariamente la composizione bonaria della lite.
A tale scopo è istituto un Comitato paritetico, i cui membri sono designati:
• uno dal gestore
• uno dal Consiglio di Bacino
• uno dall’amministrazione comunale
Il Comitato, il cui funzionamento è disciplinato da un codice di autoregolamentazione, ha il compito di facilitare la collaborazione tra le parti durante l’esecuzione del contratto e la composizione bonaria delle eventuali liti insorte tra le parti.
Solo dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione avanti al Comitato, ciascuna parte può adire gli organi giurisdizionali per la risoluzione della lite.
13) Modalità di modifica del contratto di servizio
Il presente contratto, su richiesta di ciascuna delle parti, potrà essere rivisto e modificato in ogni momento, per sopravvenute esigenze o modifiche della normativa di settore.
La modifica è efficace solo se formalizzata con apposita scrittura privata, sottoscritta dai rappresentanti delle parti autorizzati da apposita delibera dei rispettivo Organi competenti.
14) Registrazioni e spese
Il presente contratto redatto informa di scrittura privata non autenticata sarà registrato solo in caso d’uso, con spese a carico della parte che richiede la registrazione.
Xxxxx, accettato e sottoscritto San Donà di Piave, il …
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
………………………………………. Comune di San Donà di Piave
………………………………………. Veritas S.p.A.
……………………………………….