Penalità e risoluzione del contratto Clausole campione

Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di...
Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza delle prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la proposta presentata, rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comune, a partire da € 100,00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del dirigente senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena di risoluzione del contratto. Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni. Nel caso in cui gli inadempimenti possano compromettere, a giudizio del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:
Penalità e risoluzione del contratto. Per le penalità si applica l’art. 26 del Capitolato Generale, così come per la risoluzione si applica l’art. 27 del medesimo, per quanto non espressamente previsto in detti articoli trovano applicazione le previsioni di cui ai seguenti commi del presente articolo, nonché gli artt. dal 1453 e seguenti del codice civile. Inoltre è prevista la risoluzione del contratto qualora non vengano rispettate le specifiche formulate in sede di proposta tecnica. In ogni caso, se entro i termini stabiliti negli specifici articoli le non conformità non vengono risolte, l’Istituto avrà la facoltà di applicare le seguenti penalità:
Penalità e risoluzione del contratto. 6.1. Principali Motivazioni per l’applicazione delle penalità L’appaltatore, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando: - I beni non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e/o ad ordini di servizio impartiti dall’Azienda per il tramite del DEC. - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RdP. In ogni caso è fatta comunque salva la facoltà dell’Azienda di agire in via giudiziaria per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento.
Penalità e risoluzione del contratto. 17.1 Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.
Penalità e risoluzione del contratto. 23 Art. 26 – Diritto di recesso 24
Penalità e risoluzione del contratto. Per le AA.OO.:
Penalità e risoluzione del contratto. Art. 41 Fatturazione e pagamenti
Penalità e risoluzione del contratto. Il servizio bar deve svolgersi secondo le norme del presente Capitolato Speciale. In caso di accertata violazione delle norme che disciplinano l'attività in oggetto, la Provincia Barletta-Andria-Trani applicherà una penale di € 100,00 per ogni violazione riguardante i seguenti aspetti: • qualità del servizio non conforme a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale, qualità degli alimenti distribuiti e qualità delle preparazioni; • rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio; • irregolarità a seguito dei controlli effettuati; • qualità e stato di conservazione delle merci; • igiene generale dei locali, delle attrezzature e del personale addetto, corretto stato e uso dei locali, attrezzature e arredi; • rispetto delle norme di sicurezza; • impiego del personale non corrispondente a quanto prescritto dal Capitolato Speciale; • scarso decoro e correttezza dei dipendenti dell’aggiudicatario nei rapporti con l' utenza; • scarsa manutenzione. In caso di reiterate inadempienze sarà facoltà della Provincia Barletta-Andria-Trani di procedere alla revoca della concessione per inadempienza secondo quanto successivamente specificato. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo. La Provincia Barletta-Andria-Trani revocherà la concessione di diritto, nei seguenti casi: • mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente; • mancata proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia Barletta-Andria-Trani in caso di proroga della concessione; • sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte del gestore; • gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Capitolato Speciale. La concessione cesserà la sua efficacia nei seguenti casi: • cessazione dell'attività oppure concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario o prosecuzione dell’attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori , oppure se l’aggiudicatario entri in liquidazione; • allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto; • qualora gli accertamenti antimafia presso...
Penalità e risoluzione del contratto. 36 Principali Motivazioni per l’applicazione delle penalità 36 Importi delle penalità 37 Modalità di applicazione delle penalità 38