Penalità e risoluzione del contratto Clausole campione

Penalità e risoluzione del contratto. 21.1 Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura. 21.2 Durante il periodo di vigenza del contratto la ditta dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e di servizio ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, ciascuna Azienda Ospedaliera provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, ciascuna Azienda Ospedaliera potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta salva l’applicabilità di penalità nei termini previsti dalla legge per le ipotesi di inadempimenti. 21.3 Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso ritardo nella consegna e installazione delle apparecchiature, e nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 5, del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, ciascuna Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • in caso di ritardo nella sostituzione dei materiali difettosi o discordanti rispetto alle specifiche tecniche prescritte dal presente Capitolato e/o proposte in sede di offerta, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno ...
Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza delle prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la proposta presentata, rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comune, a partire da € 100,00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del dirigente senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena di risoluzione del contratto. Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni. Nel caso in cui gli inadempimenti possano compromettere, a giudizio del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi: 1. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’Impresa anche di uno solo dei servizi di cui al presente capitolato oltre 7 giornate anche non continuative; 2. impiego di personale non in grado di garantire il livello di efficienza dei servizi; 3. mancata reintegrazione della fidejussione a seguito dei prelievi fatti dal Comune; 4. esercizio di attività non previste nel precedente art. 1 e non autorizzate. La motivazione circa la risoluzione del contratto viene notificata all’Impresa con lettera raccomandata A.R o pec, assegnando un termine per le controdeduzioni non superiore a 10 giorni.
Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto la società dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, l’S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini , o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O.. Per ogni giorno solare di ritardo sulla consegna con riserva degli ulteriori danni, l’Azienda Ospedaliera potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 15 (quindici) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ...
Penalità e risoluzione del contratto. Nel caso in cui l’Aggiudicatario non corrispondesse agli obblighi previsti nel presente capitolato oppure si riscontrassero inefficienze nel servizio, in relazione alla gravità riscontrata il Comune potrà applicare delle penalità o risolvere il contratto. Le segnalazioni di inadempimento dovranno essere contestate all'Aggiudicatario per iscritto e dovranno contenere un termine per la regolarizzazione. Qualora non regolarizzate nei termini fissati nella nota di contestazione, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere all'applicazione di una penale di € 200,00 per ciascuna irregolarità riscontrata, con trattenuta sul rimborso spese mensile, nei seguenti casi: • utilizzo di cibo scadente o inidoneo allo stato fisiologico e patologico degli animali; • mancata o insufficiente sgambatura dei cani; • impiego di personale incompetente o non idoneo a svolgere il servizio; • impiego di operatori/volontari insufficienti a garantire il corretto svolgimento del servizio; • compromissione dello stato di salute o del benessere degli animali per negligenza o per volontà; • applicazione di metodi educativi coercitivi, non rispettosi del benessere e dell'etologia degli animali; In caso di ripetute inadempienze o di mancata rimozione delle cause che hanno determinato l'irrogazione delle penali, il Comune può recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno 30 giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Aggiudicatario fino al ricevimento della diffida. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Comune si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto, ivi incluse quelle necessarie a garantire, senza soluzione di continuità, l'erogazione dei servizi a tutela del benessere e dell'incolumità degli animali ricoverati presso le strutture. L’Aggiudicatario può recedere dalla convenzione previa diffida scritta di almeno 90 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nel contratto e riguardanti in senso stretto lo svolgimento delle attività affidate. In tal caso all'Aggiudicatario spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate fino alla data di risoluzione del contratto.
Penalità e risoluzione del contratto. 33 Art. 23 – Diritto di recesso 35 Art. 24 - Clausola risolutiva espressa 36
Penalità e risoluzione del contratto. 6.1. Principali Motivazioni per l’applicazione delle penalità L’appaltatore, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando: - I beni non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e/o ad ordini di servizio impartiti dall’Azienda per il tramite del DEC. - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RdP. In ogni caso è fatta comunque salva la facoltà dell’Azienda di agire in via giudiziaria per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento.
Penalità e risoluzione del contratto. Art. 41 Fatturazione e pagamenti
Penalità e risoluzione del contratto. Quando, nel corso dell’appalto, si riscontrino: − manifesta inadempienza degli impegni assunti con il presente contratto d’appalto; − mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della Ditta aggiudicataria; − inosservanza delle linee progettuali presentate e delle eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità del servizio; − abbandono del servizio senza giustificato motivo;
Penalità e risoluzione del contratto. Per le AA.OO.:
Penalità e risoluzione del contratto. 1. Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell’espletamento dei servizi o nell’adempimento degli oneri posti a carico dell'Appaltatore, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invierà all'Appaltatore, tramite P.E.C, formale contestazione scritta assegnandogli un congruo tempo, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per poter presentare le proprie controdeduzioni. 2. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, la Stazione appaltante procederà direttamente all’applicazione delle penali di cui al seguente schema ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate: N Fattispecie penale 1 Tardiva attivazione del servizio rispetto al termine indicato al precedente art. 11 € 200,00 per ciascun giorno di ritardo per max 30 giorni 2 Parziale attivazione del servizio € 200,00 per ciascun servizio non attivato rispetto agli obblighi contrattuali