Penalità e risoluzione del contratto Clausole campione

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione da parte dell’ENPAP di una penale pari all’1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o ritardo rispetto a quanto previsto nella presente documentazione di gara. Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo del 10% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà la facoltà di revocare di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l’affidamento del servizio. L’ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa . La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno.
Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza delle prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la proposta presentata, rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comune, a partire da € 100.00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del Responsabile del Settore amministrativo senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena di risoluzione del contratto. Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni. Nel caso in cui gli inadempimenti possano compromettere, a giudizio del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi: 1. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’Impresa anche di uno solo dei servizi di cui al presente capitolato oltre 7 giornate anche non continuative; 2. impiego di personale non in grado di garantire il livello di efficienza dei servizi; 3. mancata reintegrazione della fidejussione a seguito dei prelievi fatti dal Comune; 4. esercizio di attività non previste nel precedente art. 4 e non autorizzate. La motivazione circa la risoluzione del contratto viene notificata all’Impresa con lettera raccomandata A.R o pec, assegnando un termine per le controdeduzioni non superiore a 10 giorni.
Penalità e risoluzione del contratto. La Ditta affidataria, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità: 1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 1.000,00.= ; 2) Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art.8 del presente capitolato, Euro 500,00.= ; 3) Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00.= ; 4) Per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto o offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, Euro 500,00.= per singolo mezzo; 5) Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00.= ; 6) Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 2° ritardo), Euro 250,00.= ; 7) Per ogni mancato rispetto dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell’inizio dell’anno scolastico, Euro 150,00.=; 8) Per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 9 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00.=; 9) Per ogni mancato rispetto degli ulteriori termini previsti nel presente capitolato, Euro 150,00.=; 10) Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente capitolato o offerto in gara, Euro 100,00.= ; 11) Per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), Euro 1.000,00.= ; 12) Per mancata presentazione dei documenti e mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto: Euro 100,00.= a mezzo per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la ditta rimane comunque e in qualsiasi caso res...
Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto la società dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e dei servizi annessi ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite PEC o FAX) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso ritardo nella consegna delle strumentazioni, e nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 6, lett. a) verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; • in caso di ritardo nella consegna dei reagenti, controlli, consumabili etc. - ivi comprese le ipotesi di ritardo negli ordinativi effettuati in via di eccezionale urgenza - rispetto ai termini di consegna prescritti nell'art. 6 lett. b) del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente no...
Penalità e risoluzione del contratto. 14.1. Durante il periodo di vigenza del contratto la ditta dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal presente Capitolato e rispettare gli standard qualitativi di servizio ivi richiesti. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, AEM CREMONA SPA provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, AEM CREMONA SPA potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. 14.2. Ciascun inadempimento dell’obbligazione contrattuale, accertato da AEM CREMONA SPA attraverso il proprio personale, comporterà l’applicazione di una penale di valore variabile da € 50,00 a € 500,00 a seconda della rilevanza dell’inadempimento e della gravità delle conseguenze potenzialmente o attualmente derivatene. 14.3. Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da cui derivi ad AEM CREMONA SPA un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Responsabile Aziendale, AEM potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Penalità e risoluzione del contratto. Art. 41 Fatturazione e pagamenti
Penalità e risoluzione del contratto. 23 Art. 26 – Diritto di recesso 24
Penalità e risoluzione del contratto. 6.1. Principali Motivazioni per l’applicazione delle penalità L’appaltatore, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando: - I beni non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e/o ad ordini di servizio impartiti dall’Azienda per il tramite del DEC. - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RdP. In ogni caso è fatta comunque salva la facoltà dell’Azienda di agire in via giudiziaria per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento.
Penalità e risoluzione del contratto. Esecuzione in danno
Penalità e risoluzione del contratto. Periodicamente dovranno essere redatti dai Direttori dell’Esecuzione apposite relazioni attestanti che il materiale fornito è conforme alle caratteristiche offerte in sede di gara, alle clausole contrattuali e il rispetto dei termini di consegna pattuiti. Analoga relazione deve essere predisposta per l’espletamento del servizi connessi nel rispetto delle norme contrattuali e di quelle specifiche di cui al presente C.S.A. In particolare in caso di inosservanza nell’esecuzione della fornitura, l’Azienda, a suo insindacabile giudizio, applicherà le seguenti penali: a) Mancata consegna: In caso di mancata consegna totale o parziale, sarà applicata una penale pari al 5% del valore della merce non consegnata. L’ Azienda Sanitaria, inoltre, ove lo ritenga, può rifornirsi della merce non consegnata sul libero mercato, addebitando al fornitore inadempiente l’ eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello contrattuale.