SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SETTORI SPECIALI
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SETTORI SPECIALI
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
“TRASPORTO ACQUA POTABILE”
Allegato 1
Carrara, lì 09.07.2015
RA servizio appalti-legale
1.Oggetto
Con il presente Regolamento, GAIA S.p.A, gestore Unico del Servizio Idrico Integrato con affidamento in house per conto dell’ ex AATO 1 Toscana Nord (oggi “Autorità Idrica Toscana”), nelle Province di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia, con sede legale in -55045- Marina di Pietrasanta, via Donizetti n. 16, intende istituire, ex art. 232 D.Lgs n.163/06, un Sistema di Qualificazione avente ad oggetto la costituzione di elenchi di operatori economici - dotati di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari - tra i quali selezionare i candidati per l’affidamento, mediante procedure ristrette e negoziate, del servizio di “TRASPORTO ACQUA POTABILE”.
Il “trasporto acqua potabile” consiste nel "servizio di approvvigionamento idrico".
Per "servizio di approvvigionamento idrico" si intendono le attività di trasporto acqua potabile per integrazione e sussidio delle normali fonti di approvvigionamento a mezzo di autocisterne, sul territorio dei Comuni di competenza di GAIA S.p.A., compreso lo scarico agli impianti in gestione alla Stazione Appaltante, per caduta o attraverso sollevamento con idonea pompa, oppure scarico presso utenze ovvero stazionamento in pubblica Via, con possibilità di erogazione dell’acqua alla popolazione per il riempimento di contenitori anche di piccole capacità (taniche o bottiglioni).
Si precisa che XXXX S.p.A. è da considerarsi “Ente aggiudicatore” ai sensi dell'art. 207, c. 1, lett. a) D. Lgs. 163/06, ed il servizio oggetto del presente regolamento è da considerarsi “strumentale” all'attività dell'azienda; pertanto, troverà applicazione la Parte III del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/06 e xx.xx.), e dunque l’art. 232 D.Lgs. n.163/06 (“Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive”).
2. Durata
2.1. Il presente Sistema avrà durata pari a 3 anni dalla data di trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
2.2.GAIA S.p.A. può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte al Sistema di Qualificazione.
2.3. Quanto sopra sarà oggetto di apposito avviso e verrà reso pubblico in conformità a quanto previsto all’art. 223, comma 10, D.Lgs. 163/06.
3. Soggetti
3.1. Il Sistema di Qualificazione riguarda:
a) gli imprenditori individuali anche artigiani;
b) le imprese costituite nelle forme di società commerciali (di persone e di capitali);
c) le società cooperative;
d) ogni e qualsiasi tipologia di “soggetto riunito” di cui all’art. 34, comma 1, Codice dei Contratti Pubblici, con esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti costituendi e costituiti, di cui alla lett. d),e) del suddetto articolo;
e) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nelle forme affini a quelle sopra indicate.
3.2. La qualificazione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche i soggetti di cui all’art. 47, comma 1, del D.Lgs. 163/06.
3.3. Il medesimo soggetto può presentare la richiesta di qualificazione a titolo individuale e come componente di un soggetto riunito, esclusivamente nei casi di cui all’art. 4.1. lett. d) del presente Regolamento. E’ fatto divieto di presentare domanda di qualificazione come componente di più soggetti riuniti.
3.4. Al momento della presentazione della domanda di qualificazione i consorzi devono essere già costituiti.
4. Requisiti di iscrizione agli elenchi
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei soggetti qualificati per l’esecuzione del servizio di trasporto acqua potabile, gli operatori economici dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito indicati.
Il venir meno di anche uno solo dei requisiti di qualificazione, dovrà essere immediatamente comunicato a GAIA S.p.A. e comporterà la cancellazione dall’elenco.
4.1. Requisiti di carattere generale.
Il candidato non dovrà non incorrere
a)-nelle condizioni ostative di cui all’art. 38, c.1 lettere a),b),c),d),e) f), g) ,h) i), l), m), m bis), m ter) ed m quater) del D.Lgs n.163/06 e xx.xx.,
b)-nei divieti a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni previsti dalla normativa vigente. Inoltre dovrà:
-accettare i principi contenuti nel Codice Etico di GAIA S.p.A. e nel presente Regolamento ;
-consentire al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003 e xx.xx.;
Relativamente ai requisiti di cui all’art.38 D.Lgs.n.163/06 si precisa quanto segue:
I)- le dichiarazioni di cui all’art.38 c.1 lett.b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 devono essere rese personalmente dai soggetti sotto indicati, attualmente in carica:
-(in caso di impresa individuale): titolare e direttore tecnico;
-(in caso di società in nome collettivo): soci e direttore tecnico;
-(in caso di società in accomandita semplice): soci accomandatari e direttore tecnico;
-(in caso di altro tipo di società): amministratori muniti di poteri di rappresentanza; direttore tecnico; socio unico persona fisica; socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci; se sono presenti solo 2 soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
II) i soggetti suindicati, se cessati dalla carica nell’anno antecedente, dovranno rendere personalmente le dichiarazioni circa le cause di esclusione di cui alla lettera c).
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 D.P.R. n.445/2000, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.
III) ai fini dell’art. 38 c.1 lett.a), detta causa di esclusione non opera per le imprese che versano nelle condizioni di cui all’art. 186 bis R.D. n. 267/1942, e cioè in concordato preventivo con continuità aziendale.
In tal caso, tuttavia, il concorrente dovrà presentare i seguenti documenti:
a)-una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67 c.3 lett.d) R.D. n.267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b)-una dichiarazione con la quale indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata del sistema di qualificazione e dell’eventuale contratto, le risorse e i requisiti di capacità
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti, e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo al stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
c)-la dichiarazione di altro operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria:
c1) attesti il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 D.Lgs.n.163/06 ed il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
c2)-si obblighi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del sistema di qualificazione e dell’eventuale contratto, le risorse necessarie per la qualificazione e l’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, o non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
d)-originale o copia del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obblighi, nei confronti dell’ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per tutta la durata del sistema di qualificazione e dell’eventuale contratto, ed a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
IV) ai fini dell'art. 38, c. 1, lett. c) devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, xxx comprese quelle per cui la persona fisica abbia beneficiato della non menzione.
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato, o le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima.
V) ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 38, c.1, lett.c) la dissociazione dovrà essere dimostrata con adeguata documentazione.
La dissociazione non risulta necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima.
VI) ai fini dell'art. 38, c. 1, lett. g) si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'art. 48 bis, cc. 1 e 2 bis, DPR 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
VII) ai fini dell'art. 38, c.1, lett.i) si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 210/2002 convertito in Legge 266/2002; i soggetti di cui all'art. 47, c.1, dimostrano, ai sensi dell'art. 47, c. 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC.
4.2.Requisiti di idoneità professionale:
Il candidato dovrà:
a)- essere iscritti alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura (CCIAA) per attività idonea all’oggetto del Regolamento;
b)-(in caso di società cooperative) essere in possesso dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito ex D. Min. Attività Produttive del 23.06.04.
c)-essere iscritti all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi;
d)-essere in possesso di idonea autorizzazione sanitaria dei mezzi e/o delle attrezzature utilizzate (rif. art. 46 e 48 DPR 327/80 e successive modifiche e integrazioni);
Nel caso di impresa straniera senza sedi secondarie in Italia, è richiesto il certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato di residenza, qualora tale Stato non preveda l’obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione scritta attestante l’esercizio della professione di imprenditore.
Il candidato dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali dell’assetto societario, dei soggetti che amministrano l’impresa e dell’eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione.
4.3.Requisiti di idoneità tecnico-professionale: il candidato dovrà possedere l'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 16 L.R. Toscana 38/07, e pertanto dovrà aver rispettato i seguenti adempimenti:
1)-aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale; 2)-aver nominato il medico competente nei casi previsti dall' art. 18 del D. Lgs. 81/08;
3)-aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D. Lgs. 81/08;
4)-aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.
I)-Disporre di adeguata attrezzatura tecnica per il “servizio di approvvigionamento idrico”: autocisterna, autocarro con cisterna, trattrice gommata con cisterna a rimorchio o altro mezzo nelle seguenti quantità minime:
- n.1 con capacità inferiore, o pari a 8 mc,
- n.1 con capacità compresa tra 8 mc e 20 mc,
- n.1 con capacità superiore a 20 mc,
II)-Aver svolto il servizio di trasporto acqua potabile per un importo minimo annuale di € 50.000,00 (cinquantamila) oltre IVA di legge negli ultimi 3 anni solari decorrenti retroattivamente dalla data di presentazione della domanda di qualificazione (es: se si presenta la domanda il 15.7.2015 occorrerà aver svolto il servizio dall’1.1.2012 al 31.12.2014, in ciascun anno per almeno € 50.000,00).
III)-Certificato del sistema di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 vigenti in materia, adeguato al servizio oggetto del presente Regolamento. (requisito eliminato dal Rup in data 04.04.2016).
Nel caso di soggetti provenienti da Stato estero non residenti in Italia, i requisiti richiesti dal presente Regolamento dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza.
In tal caso, qualora nessun documento o certificato, tra quelli richiesti, sia rilasciato dallo stato straniero di provenienza del soggetto stesso, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a un qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello stato stesso o, ove non sia prevista una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 47 c.1 D.Lgs.n.163/06, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Titolo III, parte II del D.P.R.n.207/2010, accertati, ai sensi dall’art.47 D.Lgs.n.163/06 e dell’art.62 D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.
Nel caso di soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list” di cui al D.M. Finanze 4.5. 1999 e al D.M. Economia e Finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero Economia e Finanze (ex art.37 D.L. 78/2010).
4.4. Requisiti dei consorzi
a) in caso di consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c), D. Lgs. 163/2006, i requisiti di carattere generale, nonché i requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale, devono essere posseduti sia dal consorzio che dal consorziato esecutore;
b) in caso di consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c), D. Lgs. 163/2006, i requisiti minimi di idoneità professionale, ivi compresa la certificazione Iso 9001:2008, devono essere posseduti dal consorzio;
a)- (ex art. 35, D. Lgs. 163/2006) in caso di consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c), D. Lgs. 163/2006, i requisiti minimi di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
b) (ex art. 277 c. 2 e c. 3 D.P.R. 207/2010) nei consorzi stabili di cui all'art. 34, c. 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006, la sussistenza in capo ai consorzi dei requisiti richiesti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati; i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori;
4.5. Avvalimento
In conformità a quanto disposto dall’art. 232, comma 6, del D.Lgs.163/06, qualora l’impresa che presenti la “candidatura” intenda avvalersi dei requisiti di capacità tecnico-professionale di altri soggetti, troverà applicazione l’art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici, ad esclusione del comma 1, lett. a) del medesimo.
Troverà altresì applicazione l’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006, e pertanto l’impresa candidata dovrà produrre:
a)-ex art. 49 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 163/06, originale o copia conforme di contratto di avvalimento avente durata triennale, formato nel rispetto delle disposizioni dell’art.88 c.1 DPR n.207/2010.
b)-una dichiarazione in cui l’impresa ausiliaria assume l’obbligo determinato e specifico di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata le risorse necessarie per tutta la durata della permanenza del candidato nel Sistema di Qualificazione; l’impresa candidata dovrà produrre, ex art. 49 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 163/06, originale o copia conforme di contratto di avvalimento avente durata triennale.
Ai sensi del surrichiamato art.88 D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento “deve riportare, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a)-oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b)-durata;
c)-ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento”.
Si precisa infine che:
I)non è ammesso l’avvalimento relativamente: ai requisiti generali; all’iscrizione al registro delle imprese;
II)non è ammissibile l’avvalimento c.d. “a cascata” e cioè che l’ausiliario si avvalga, a sua volta, di un altro soggetto; IV)sarà considerato ammissibile, ex art. 49 c.6 D.Lgs. n.163, l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
La stazione appaltante trasmetterà all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente; trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6 comma 11 D.Lgs. 163/06 e xx.xx. e procede alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Come suindicato, l’avvalimento opererà ai fini della qualificazione al sistema.
Tuttavia, fermo restando che un medesimo soggetto può presentarsi quale ausiliario di più imprese ai fini della qualificazione al sistema, in rapporto alle singole gare indette sulla base del sistema opereranno i seguenti divieti:
I)- e' vietato, a pena di esclusione, che più di un concorrente alla medesima gara (o al medesimo lotto di gara, se la gara è suddivisa in lotti) si avvalga della stessa impresa ausiliaria; è vietato altresì, a pena di esclusione, che partecipino
contemporaneamente alla medesima gara (o lotto di gara, se la gara è suddivisa in lotti) sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; l’impresa ausiliaria non deve partecipare in proprio, né associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. n.163/06 e xx.xx.
II)-non è ammesso, per il subappaltatore, il ricorso all’avvalimento.
5. Modalità di presentazione della istanza di qualificazione
5.1.Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 4 del presente Regolamento, interessati alla qualificazione ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, dovrà presentare apposita istanza, secondo quanto specificato nell’avviso sull’esistenza del sistema di qualificazione.
6. Esame delle candidature
La procedura di verifica delle candidature presentate sarà espletata -con cadenza mensile- dall’Ufficio Appalti che svolgerà l’attività istruttoria necessaria per l’esame della documentazione prodotta.
Si procederà alla prima verifica delle candidature pervenute -che saranno sempre esaminate secondo l’ordine progressivo di ricezione - decorsi 30 giorni dalla data di trasmissione dell’avviso relativo al presente Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Qualora la documentazione presentata necessiti di integrazioni, GAIA S.p.A. inviterà una sola volta il richiedente a presentare la documentazione mancante o incompleta; qualora il richiedente non ottemperi entro 10 giorni, la richiesta sarà definitivamente rigettata.
Si procederà altresì al rigetto laddove, a seguito di una prima integrazione, la documentazione risulti ancora incompleta o insufficiente.
Ai fini della verifica della candidatura, farà fede la data dell’ultima comunicazione del candidato.
7.Esito della procedura
L’esito del procedimento di valutazione delle candidature verrà comunicato da GAIA S.p.A. ai candidati entro 90 giorni dalla ricezione della candidatura.
7.1. Accoglimento della richiesta ed inserimento negli elenchi.
Qualora in sede di verifica venga riscontrata la presentazione da parte del candidato di una completa e corretta documentazione a corredo della candidatura, la stessa verrà accolta.
Dell’accoglimento della candidatura sarà data comunicazione all’interessato.
7.2.Rigetto della richiesta.
I candidati che subiscano il rigetto della candidatura non saranno inseriti nell’elenco ma potranno presentare nuova richiesta di iscrizione a seguito della comunicazione di rigetto.
Del rigetto sarà data motivata comunicazione all’interessato.
8. Modalità di costituzione degli elenchi
8.1.L’ufficio Appalti di GAIA S.p.A. provvederà alla formazione ed alla gestione dell’Elenco dei soggetti qualificati, in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
L’elenco sarà composto dai candidati che avranno presentato regolare candidatura, fatte comunque salve eventuali verifiche sulla veridicità di quanto autocertificato, sempre esperibili da GAIA S.p.A.
0.0.Xx data di inserimento del candidato nell’elenco è riferita alla data dell’ultima comunicazione dell’operatore economico in forza della quale è stata perfezionata la candidatura.
8.3.L’ordine di iscrizione del candidato nell’elenco sarà così determinato:
a) tenendo conto del c.d. sistema del “Castelletto” (di cui al successivo art. 12);
b) tenendo conto del punteggio totalizzato da ciascun iscritto in base all’applicazione del meccanismo del “Vendor Rating” di cui al successivo articolo 13): in tal caso l’Ufficio Appalti provvederà all’attribuzione dell’ordine di iscrizione secondo le indicazioni della Commissione di cui all’art. 15 del presente Regolamento;
8.4. L’elenco di cui al presente Regolamento sarà aggiornato mensilmente.
9.Verifica e sorveglianza dei requisiti
GAIA S.p.A. si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento di vigenza del Regolamento la produzione di ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, mediante verifiche ex ufficio, la veridicità delle dichiarazioni presentate.
0.0.Xx controllo in merito all’esistenza dei requisiti dichiarati per l’ammissione all’elenco avverrà a campione e, in ogni caso, in occasione del primo affidamento: il positivo esito di dette verifiche costituisce condizione necessaria per l’ammissione o la permanenza dell’operatore economico nell’elenco, nonché per l’affidamento del contratto.
0.0.Xx riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti dichiarati, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante mendace, oltre alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, costituiscono motivo di cancellazione e/o sospensione dall’elenco, secondo quanto indicato al successivo art. 11.
10.Sospensione e cancellazione dall’Elenco
Xxxxx restando i provvedimenti di sospensione derivanti dall’applicazione del meccanismo di “Vendor Rating” di cui al successivo articolo 13 e relativo Allegato “A” al presente Regolamento, (sostanzialmente connessi all’esaurimento del punteggio in dotazione di ciascun operatore economico nell’arco del triennio di validità del presente Regolamento), GAIA
S.p.A si riserva di sospendere l’operatore economico dall’elenco, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:
a) riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate per l’iscrizione all’elenco;
b) mancanza o perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco;
c) perdita dell’affidabilità nell’operatore economico, qualora quest’ultimo si trovi in circostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• rinuncia all’aggiudicazione della gara senza giustificato motivo;
• rinuncia alla stipula del contratto d’appalto senza giustificato motivo;
• abbandono dell’appalto dopo il perfezionamento del contratto senza giustificato motivo;
• grave inadempimento contrattuale accertato nei confronti di XXXX S.p.A.;
• contenzioso in proprio con XXXX S.p.A. conclusosi a favore di XXXX;
• accertamento di “collegamento sostanziale” tra due o più imprese partecipanti alla medesima gara. L’accertamento delle circostanze che determinano l’irrogazione della sanzione della sospensione avverrà nel rispetto del principio del contraddittorio.
L’eventuale provvedimento di sospensione specificherà il periodo di sospensione comminato che potrà variare da un minimo di tre mesi ad un massimo di dodici mesi, salvo il caso in cui la sospensione sia dovuta alla perdita dei requisiti. In tale circostanza la sospensione avrà termine soltanto con il riacquisto dei requisiti medesimi.
00.0.Xx sospensione comporta il mancato affidamento di appalti e/o il mancato invito alle gare effettuate in applicazione del Regolamento per tutta la durata della sospensione.
Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di un soggetto con il quale sono già attivi dei rapporti, XXXX
S.p.A. si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell’appalto, la mancata stipula del contratto o la sua risoluzione in danno.
10.2. Nelle more dell’istruttoria circa eventuali cause di sospensione, GAIA S.p.A. potrà altresì disporre la sospensione in via cautelare dell’operatore economico soggetto all’accertamento.
La sospensione in via cautelare avrà una durata pari al termine di definizione del procedimento di sospensione e sarà comunicata all’interessato con la comunicazione di avvio del procedimento.
10.3. L’operatore economico sospeso potrà, con richiesta documentata, chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all’adozione della misura.
XXXX S.p.A., entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revoca della sospensione adeguatamente documentata, fornirà motivata risposta.
10.4. In caso di istanza scritta del soggetto interessato, si potrà procedere alla cancellazione del medesimo dall’elenco. La cancellazione dell’operatore economico sarà disposta d’ufficio con apposito provvedimento nel rispetto del principio del contraddittorio - anche nei seguenti casi:
I. inadempimenti cui consegua la risoluzione del contratto ex art. 136 del D.Lgs. 163/06;
II. in tutti i casi in cui la risoluzione del contratto sia prevista dalla vigente legislazione;
III. superamento dei limiti del subappalto o subappalto non autorizzato;
10.5. L’operatore economico che sia stato cancellato dall’elenco, non potrà esservi riscritto per tutto il termine di validità del presente Sistema di Qualificazione.
10.6.Nel caso di modifiche soggettive dell’operatore economico, ovvero nel caso in cui lo stesso ceda, affitti l’azienda o un ramo di essa, ovvero proceda alla trasformazione, fusione o scissione della società, dovrà provvedere a darne opportuna e tempestiva comunicazione, ai fini dell’aggiornamento dello stato della qualificazione.
L’operatore che subentra quale cessionario, affittuario ovvero risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione è tenuto a presentare una nuova Candidatura, pena la decadenza dall’elenco.
11. “Castelletto”
GAIA S.p.A., nell’avvalersi del Sistema di Qualificazione, intende prevedere un limite massimo agli affidamenti che ciascun operatore economico potrà ottenere nell’arco temporale di un anno, denominato “castelletto”, secondo quanto di seguito specificato.
L’operatore economico, nell’arco temporale di un anno, potrà assumere, un numero complessivo di massimo tre appalti (“massimo” di servizi assumibili, c.d. “castelletto”.).
11.1. L’invito alla singola gara sarà inoltrato solo qualora l’impresa non abbia ancora raggiunto in affidamento il massimo di servizi assumibili, determinato in base alla classe di importo per la quale è iscritta e, in ogni caso, a condizione che la stessa sia divenuta aggiudicataria di un numero minore di tre appalti.
11.2. L’arco temporale è “scorrevole” ed è riferito all’anno antecedente alla data della stipula dell’ultimo contratto; tuttavia il meccanismo indicato non troverà applicazione nelle gare eventualmente indette al di fuori del presente sistema di qualificazione.
12. “Vendor Rating”
Nell’ambito degli appalti affidati ai sensi del presente Regolamento, GAIA S.p.A. applicherà un’apposita metodologia di valutazione e classificazione degli operatori economici denominata “Vendor Rating”.
In particolare, all’atto dell’iscrizione verrà assegnato in dotazione ad ogni impresa un punteggio:
-pari a punti 20 nel caso di impresa che si iscriva nell’elenco per la prima volta;
-pari al punteggio in dotazione alla fine del triennio precedente, in caso di impresa che sia già stata iscritta al triennio precedente.
12.1. Tale punteggio potrà essere oggetto di decurtazioni al verificarsi delle fattispecie indicate nell’All. “A” al presente Regolamento.
Il verificarsi delle fattispecie suddette sarà rilevato dal Rup del procedimento oggetto di esame e comunicato dal medesimo sia all’operatore economico interessato sia alla Commissione di cui al successivo art. 15, la quale –all’esito di accurata valutazione - sarà tenuta a render nota la decisione presa in merito e la conseguente entità della decurtazione punti.
12.2. Il sopra detto procedimento di valutazione sarà improntato ad un sistema di contraddittorio articolato nei seguenti passaggi:
- individuazione da parte del Rup di una qualsiasi delle fattispecie di cui al succitato Allegato “A” al presente Regolamento;
- comunicazione da parte del Rup del verificarsi della fattispecie, sia all’operatore economico interessato che alla Commissione, corredata di avviso per l’operatore economico della possibilità di replica da effettuarsi entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione;
- valutazione da parte della Commissione sia della fattispecie rilevata dal Rup che delle eventuali repliche prodotte dall’operatore economico;
- decisione finale della Commissione;
- comunicazione da parte della Commissione della decisione finale con puntuale indicazione dei punti decurtati, sia all’operatore economico che all’Ufficio Appalti anche ai fini dell’attribuzione dell’ordine di iscrizione nell’elenco;
- eventuale ricorso alla competente Autorità Giudiziaria da parte dell’operatore economico, avverso la decisione presa dalla Commissione;
13. Gestione della procedure di gara
13.1. Alle procedure di gara ristrette, indette sulla base del Sistema di Qualificazione, saranno invitate tutte le imprese iscritte nell’Elenco al momento dell’indizione della gara, fatto salvo quanto previsto dal meccanismo del “Castelletto” di cui al precedente articolo 12 e dal sistema di “Vendor Rating”, di cui al precedente articolo 13.
Alle procedure di gara negoziate, indette sulla base del sistema di qualificazione, fermo restando il limite minimo di soggetti da invitare previsto ex lege, saranno invitate le imprese scelte dal Rup secondo il criterio cronologico di iscrizione al Sistema di Qualificazione e nel rispetto del criterio di rotazione degli operatori economici iscritti, fatto salvo quanto previsto dal meccanismo del "Castelletto" e dal sistema del "Vendor Rating".
In ogni caso GAIA S.p.A. si riserva di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola procedura, il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento, commisurati al valore ed alla complessità dell’appalto da affidare.
Le modalità di aggiudicazione di ogni singola procedura saranno di volta in volta indicate nei documenti di indizione gara.
13.2. GAIA S.p.A. si riserva altresì la facoltà di procedere, anche nel periodo di vigenza del Sistema di Qualificazione, all’indizione di procedure aperte ad evidenza pubblica –precedute da pubblicazione di un bando- per l’affidamento del servizio trasporto acqua potabile rientrante nelle tipologie oggetto del Sistema di Qualificazione.
Analogamente, GAIA S.p.A. si riserva la facoltà di indire procedure di gara fuori dal Sistema di Qualificazione.
14. Commissione per la gestione del Sistema di Qualificazione
Fermo restando che l’esame delle richieste di qualificazione sarà effettuato dall’Ufficio Appalti l’esame del comportamento degli operatori economici già iscritti al Sistema di Qualificazione sarà svolto da un’apposita Commissione formata da:
- Responsabile Ufficio Appalti o suo delegato (area amministrativa);
- Responsabile Servizio Acquedotto o suo delegato (area tecnica);
- Rup tecnico del procedimento oggetto di esame.
La Commissione suindicata, caso per caso, potrà avvalersi di ulteriori soggetti ove ciò sia ritenuto necessario.
15. Responsabilità del Candidato
Il candidato è responsabile della corretta interpretazione del presente Regolamento e, in caso di dubbio, è tenuto a richiedere chiarimenti a GAIA S.p.A.
Il soggetto richiedente la qualificazione si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede durante l’intera fase del Procedimento di Qualificazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1337 Cod. Civ.
16. Comunicazioni
16.1. Agli operatori economici (qualificati o qualificandi) sarà comunicato via PEC all’indirizzo indicato dall’operatore nell’istanza di candidatura:
a) l’esito del procedimento di qualificazione;
b) l’eventuale comminazione di penalità e conseguente decurtazione del punteggio, all’esito della valutazione comportamentale;
c) gli eventuali provvedimenti di sospensione o di cancellazione dall’Elenco.
GAIA S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare ogni comunicazione, in alternativa, a mezzo fax o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta accompagnata da ricevuta.
17. Trattamento dei dati
In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 13 D.Lgs 196/03 (Codice Privacy), si precisa che il Titolare del trattamento dei dati è GAIA S.p.A. che utilizza i dati personali, anche giudiziari, con l’ausilio di supporti cartacei o di mezzi elettronici, secondo i principi e le modalità volti ad assicurare la segretezza degli stessi. In occasione della presentazione della Candidatura verranno comunicati i nominativi degli ulteriori eventuali titolari e del responsabile del trattamento.
Si informa che il trattamento dei dati raccolti dalla Stazione Appaltante è finalizzato unicamente all’espletamento del procedimento di qualificazione cui si riferisce il presente Regolamento, nonché alle attività ad esso correlate e conseguenti quali: tenuta degli albi, espletamento gare o confronti concorrenziali e successiva connessa verifica di dichiarazioni rese; stipulazione ed esecuzione dei contratti; esecuzione obblighi di legge; esecuzione modalità di pagamento convenute; controllo sui pagamenti ed azioni conseguenti; esigenze operative, gestionali e statistiche.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per l’iscrizione al presente Sistema di Qualificazione GAIA S.p.A.; pertanto la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Anche il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte dei privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali e/o giudiziari i collaboratori ovvero gli operatori di XXXX S.p.A. designati/individuati, di volta in volta, quali responsabili ovvero incaricati del trattamento.
I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del Codice Privacy. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La suddetta richiesta andrà rivolta alla stazione appaltante.
18. Adempimenti D.Lgs. 231/01
La Stazione Appaltante ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Nel caso in cui l’operatore economico, durante la vigenza del Regolamento, sia condannato per il compimento di uno dei reati previsti dal D.Lgs. in questione, la circostanza, oltre a costituire motivo di sospensione dall’Elenco, potrà comportare per GAIA S.p.A. di risolvere eventuali contratti affidati nell’ambito del presente Sistema di Qualificazione.
A tal fine si prevede di inserire la seguente clausola contrattuale nei rapporti con gli operatori economici: “il fornitore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La realizzazione da parte del fornitore di comportamenti che determinino l’avvio di procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo la società sia venuta a conoscenza, legittima quest’ultima a recedere dal contratto per giusta causa”.
19. Approvazione del Regolamento e Responsabile del Procedimento
Il Regolamento è stato approvato dal CdA di GAIA S.p.A. in data 01.07.2015 ed è gestito dall’Ufficio Appalti; Responsabile del Procedimento è il Responsabile Ufficio Appalti, Avv. Xxxxxx Xxxxxxx.
20. Pubblicazione
L’avviso per l’istituzione del presente Regolamento è pubblicato in conformità a quanto previsto all’art. 232 comma 10 lett. a) del Codice degli Appalti Pubblici.
21. Foro competente
Per ogni controversia relativa all’efficacia, all’interpretazione ed all’applicazione del presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca.
22. Allegati: Allegato A “Vendor Rating”.
22.1. Modello di valutazione delle prestazioni dell’operatore.
Ogni impresa iscritta in elenco è soggetta ad una valutazione sull’osservanza delle regole di funzionamento dell’elenco e del comportamento tenuto nel corso dell’esecuzione del servizio a lei affidati dalla stazione appaltante.
A tal fine, all’atto dell’iscrizione, verrà assegnato in dotazione ad ogni impresa un punteggio pari:
- a punti 20 nel caso di impresa che si iscriva all’Elenco per la prima volta;
22.2. Il verificarsi delle seguenti fattispecie comporta la decurtazione, per ogni violazione, dei punti a fianco indicati:
FATTISPECIE | DECURTAZIONE PUNTI |
Mancata presentazione di offerta a seguito di invito | 0.50 |
Ritardato invio della documentazione richiesta nella lettera di comunicazione di aggiudicazione, all’aggiudicatario al fine della stipulazione contrattuale, o in materia di qualità, sicurezza, ambiente ed etica rispetto al termine assegnato – ritardo fino ad ¼ arrotondato all’unità superiore rispetto al periodo assegnato | 0.50 |
Ritardato invio della documentazione richiesta nella lettera di comunicazione di aggiudicazione, all’aggiudicatario al fine della stipulazione contrattuale, o in materia di qualità, sicurezza, ambiente ed etica rispetto al termine assegnato – ritardo superiore ad ¼ fino ad ½ rispetto al periodo assegnato | 1.00 |
Ritardato invio della documentazione richiesta nella lettera di comunicazione di aggiudicazione, all’aggiudicatario al fine della stipulazione contrattuale, o in materia di qualità, sicurezza, ambiente ed etica rispetto al termine assegnato – ritardo superiore ad 1/2 fino a 3/4 rispetto al periodo assegnato | 1.50 |
Ritardato invio della documentazione richiesta nella lettera di comunicazione di aggiudicazione, all’aggiudicatario al fine della stipulazione contrattuale, o in materia di qualità, sicurezza, ambiente ed etica rispetto al termine assegnato – ritardo superiore a ¾ e fino all’intero rispetto al periodo assegnato | 2.00 |
Ritardato invio della documentazione richiesta all’affidatario a seguito di richiesta di ulteriori integrazioni, ritardo fino ad ¼ arrotondato all’unità superiore rispetto al periodo assegnato | 0.50 |
Ritardato invio della documentazione richiesta all’affidatario a seguito di richiesta di ulteriori integrazioni, ritardo superiore ad ¼ fino ad ½ rispetto al periodo assegnato | 1.00 |
Ritardato invio della documentazione richiesta all’affidatario a seguito di richiesta di ulteriori integrazioni, ritardo superiore ad 1/2 fino ad 3/4 rispetto al periodo assegnato | 1.50 |
Ritardato invio della documentazione richiesta all’affidatario a seguito di richiesta di ulteriori integrazioni, ritardo superiore a ¾ e fino all’intero rispetto al periodo assegnato | 2.00 |
Ritardo nei tempi di esecuzione delle singole prestazioni | 0.50 per ogni quantità giorni di ritardo equivalente al 10% della durata complessiva prevista per la singola prestazione, arrotondata all’unità superiore |
Mancato rispetto delle prescrizioni dettate della stazione appaltante e dalla legislazione in ambito di sicurezza, classificate di tipo “A”: - Segnaletica stradale incompleta e/o inadeguata; - Gestione inadeguata di deposito materiali attrezzature; - Documentazione incompleta (POS, PSC, verbali di coordinamento, libretti uso e manutenzione); | 1.00 |
Mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla stazione appaltante e dalla legislazione in ambito di sicurezza, classificate di tipo “B”: - Personale non autorizzato ed allontanato; - Inadeguatezza o non corretto utilizzo di mezzi ed attrezzature; - Mancanza dei presidi medici ed estintore; - Non corretta gestione della procedura di emergenza; - Mancata o non corretta trasmissione della comunicazione giornaliera delle prestazioni o mancato rispetto del cronoprogramma | 1.50 |
Mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla stazione appaltante e dalla legislazione in ambito di sicurezza, classificate di tipo “C”: -mancato utilizzo di DPI per attività ad alto rischio o interferente; - assente o inadeguata protezione degli operatori in prossimità dei linee elettriche aree; - inosservanza della normativa vigente e alle procedure per lavori in luoghi confinanti; - segnaletica stradale assente; - non corretta gestione di materiali pericolosi e rifiuti; - condizioni del piano variabile non in sicurezza con segnalazione assente; - assente o inadeguata protezione degli operatori durante lavorazioni con rischio caduta dall’alto/ nel vuoto; - assenti o inadeguate misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti | 4.00 |
Servizi non conformi alle direttive richieste (es: personale e mezzi non adeguati alla tipologia di prestazione); irregolare esecuzione dei servizi accertata dalla Stazione Appaltante; | 5.00 |
Mancato e/o ritardato inizio della prestazione che genera grave danno alla Stazione Appaltante | 20.00 |
Mancato rispetto dei tempi di inizio intervento in regime di reperibilità | 2.00 |
Segnalazioni ufficiali di deficienze e manchevolezze effettuate da parte di Enti Terzi (es: Anas, USL) | 3.00 |
Assenza nel primo giorno di convocazione per consegna generale dei servizi | 1.00 |
Non rispetto del termine di inizio delle singole prestazioni - ritardo fino ad ¼ arrotondato all’unità superiore rispetto al periodo assegnato | 0.50 |
Non rispetto del termine di inizio delle singole prestazioni - | 1.00 |
ritardo superiore ad ¼ fino ad ½ rispetto al periodo assegnato | |
Non rispetto del termine di inizio delle singole prestazioni - ritardo superiore ad 1/2 fino ad 3/4 rispetto al periodo assegnato | 1.50 |
Non rispetto del termine di inizio delle singole prestazioni - ritardo superiore a ¾ e fino all’intero rispetto al periodo assegnato | 2.00 |
Indebito approvvigionamento presso la Stazione Appaltante di materiali di proprietà di questa, da impiegare nell’appalto | 15.00 |
22.3. L’esaurimento del punteggio in dotazione comporta:
- La sospensione dell’Operatore Economico dall’Elenco per un periodo di 12 (dodici) mesi, al termine dei quali l’operatore economico sarà di nuovo reso attivo in elenco e gli verrà nuovamente assegnato in dotazione il punteggio di 20 punti;
- Nel caso in cui l’esaurimento del punteggio avvenga per effetto di cumulo di decurtazioni tutte riferibili ad un solo contratto, oltre alla sospensione dall’Elenco, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
22.4. In caso di operatori riuniti, la sanzione verrà applicata agli stessi operatori nel loro complesso, anche se il comportamento sanzionabile è stato messo in atto da uno solo dei componenti.