VENDOR RATING Clausole campione

VENDOR RATING ha istituito un sistema di Vendor Rating finalizzato al monitoraggio ed alla valutazione delle performance relative alle forniture e prestazioni ricevute da ciascun Appaltatore, nonché della qualità delle forniture effettuate e servizi resi. La valutazione relativa alla combinazione Appaltatore-tipologia di fornitura/servizio fornito, si basa su un indicatore di vendor rating che esprime il livello di qualità offerto e tiene conto della qualità delle forniture/servizi resi in un prestabilito arco di tempo.
VENDOR RATING. Il Vendor Rating è la valutazione delle prestazioni del fornitore, calcolato come somma dei punteggi delle voci “qualità fornita”, “sistema di gestione qualità”, “puntualità” e “quantità” (TABELLA 1). Il calcolo su base mensile permette di mantenere costantemente aggiornato l’andamento annuale; all’inizio di ogni anno i fornitori vengono riclassificati in base al punteggio complessivo dell’anno precedente (TABELLA 2). QUALITÀ (Quality) 70 punti max / max score Q1 Qualità Fornita PPM scarto / Rejections (PPM) (50 punti max. / max score) 0 ppm > 0 ppm - 0 p - 5 - (ppm/20) Q2 Sistema gestione qualità / Quality & Environment System (20 punti max. / max score) IATF 16949 ISO 14001 IATF 16949 ISO 9001:2000 Lack of QSM Totale Qualità / Overall Quality: Q = Q1 + Q2 LOGISTICA (Logistics) 30 punti max / max score L1 Puntualità / On-time delivery (20 punti max / max score) -4 punti per ogni giorno di ritardo medio pesato sulle quantità parziali (se il ritardo medio mensile è contenuto in -2/+0 gg il punteggio è 20) - 4 points for every day of delay: the average is weighed on the supplied quantities. (if the monthly delay is -2/+0 days, the score is 20) L2 Quantità / Quantity (10 punti max / max score) > ± 1 % > ± 5 % > ± 10 % > ± 15 % > ± 20 % Totale Logistica / Logistic performance: L = L1 + L2 PENALITA’ AUDIT (Audit Penalty) P1 Penalità per Audit con esito negativo Penalty for Audit with negative outcome 7 punti di demerito per Audit con punteggio negativo “C” 0 punti di demerito per audit con punteggio “A” o “B” Minus 7 points (penalty) for Audit with negative outcome (score “C”) 0 points of penalty for audit with score “A” or “B” P2 Penalità in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti per i report di riqualifica Penalty for low performance for requalification reports 7 punti di demerito con aree rosse della matrice di valutazione 0 punti di demerito con aree non rosse della matrice di valutazione 7 points of penalty if red areas in the evaluation matrix 0 points of penalty no red areas of the evaluation matrix
VENDOR RATING. 24.1 ENEL ha ideato un sistema di rating dei vendor volto a valutare e monitorare costantemente le performance dei suoi 24.2 Il sistema di vendor rating può essere applicato a tutte le società che lavorano con ENEL. 24.3 Se Enel decide di valutare un Appaltatore, la valutazione può essere basata su indicatori che esprimono il livello di qualità offerta, il rispetto dei tempi di risposta, la conformità alla normativa vigente in materia di ambiente e sicurezza, il rispetto dei principi di responsabilità sociale. Da questi indicatori viene ricavato un indice sintetico di Vendor Rating (c.d. IVR). 24.4 ENEL può valutare le prestazioni dell'Appaltatore dalla fase acquisti alla fase di esecuzione del Contratto, basando la sua valutazione su informazioni raccolte attraverso i tool digitali di Enel. 24.5 In caso di prestazioni insoddisfacenti, ENEL potrà richiedere all'Appaltatore di presentare piani di recupero (di cui dovranno essere concordati i contenuti e le condizioni) o intraprendere azioni che ritenga idonee alle proprie esigenze. In caso di prestazioni eccellenti, Enel potrà valutare azioni di incentivazione.
VENDOR RATING. 25.1. ENEL ha istituito un sistema di Vendor Rating finalizzato al monitoraggio ed alla valutazione delle performance relative alle prestazioni ricevute dai propri appaltatori nonché della qualità dei prodotti acquistati. 25.2. Il Vendor Rating si applica a tutte le imprese che operano con ENEL, per le categorie merceologiche per le quali è attivo. 25.3. La valutazione relativa alla combinazione Appaltatore-tipologia di prodotto o servizio o opera forniti, si basa su un indicatore di Vendor Rating che esprime il livello di qualità offerto e tiene conto della qualità del prodotto o servizio o opera e delle connesse modalità di fornitura in un prestabilito arco di tempo. 25.4. ENEL procede alla rilevazione obiettiva e sistematica delle informazioni relative ai comportamenti tenuti dall’Appaltatore durante la fase di approvvigionamento nonché durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed in particolare valuta: - qualità dei beni forniti/lavori eseguiti (c.d. “IQ”); - puntualità delle prestazioni (c.d. “IP”); - correttezza nella fase precontrattuale e nella fase esecutiva (c.d. “IC”); - sicurezza. 25.5. L’Indice di Vendor Rating (c.d. IVR), ottenuto in esito alle rilevazioni sopra indicate, è utilizzato da ENEL, per la valutazione complessiva di ciascun Appaltatore, con riferimento alle diverse tipologie di prestazioni e/o di beni forniti.
VENDOR RATING. Il modulo di Vendor Rating supporta le attività di calcolo e monitoraggio del Rating dei Fornitori, in modalità completamente integrata con gli altri Moduli della piattaforma. L’attività di valutazione del Fornitore si articola in tre macro fasi: • Creazione del modello di valutazione eventualmente legato allo specifico contratto di fornitura; • Valutazione del Fornitore attraverso un processo strutturato che coinvolge uno o più valutatori sulle diverse categorie di valutazione e la relativa validazione dei punteggi da parte di un responsabile; • Consultazione e confronto dei risultati. Il controllo ed il monitoraggio nel tempo dei livelli di performance raggiunti dai Fornitori avviene grazie all’utilizzo di specifici indici denominati KPI (Key Performance Indicator), definiti direttamente dalla Stazione Appaltante in base alle proprie necessità di valutazione (a titolo esemplificativo: qualità, puntualità, sicurezza, accuratezza, etc.). Il modulo è incentrato su Schede di Valutazione quantitative, dette Scorecards, ovvero modelli di valutazione ad-hoc che possono essere impostati sia a livello generale di Fornitore che a livello di singola prestazione /commessa. La sintesi dei risultati ottenuti dai fornitori ed i dettagli di calcolo sono facilmente consultabili ed accessibili grazie a un cruscotto di monitoraggio dedicato. Le caratteristiche del Vendor Rating e le possibilità di configurazione permettono: • La definizione di un criterio oggettivo e condiviso di valutazione dei fornitori; • Il coinvolgimento dei clienti interni nella valutazione; • Il monitoraggio del rischio legato ai fornitori; • L’integrazione di fonti esterne di valutazione: • La tracciatura delle modalità e degli avanzamenti per la generazione dei risultati. Le funzionalità del Modulo possono essere sintetizzate in tre macro famiglie: • Configurazione dei modelli di valutazione; • Coinvolgimento degli utenti ed esecuzione dei processi di valutazione; • Consultazione e confronto dei risultati. Un utente con diritti di Amministratore ha la facoltà di configurare il modello di valutazione tramite un interfaccia utente. L’utente amministratore crea e modifica i singoli indicatori, o KPI, definendo per ciascuno di essi il valore obiettivo, il valore di partenza, se il valore del punteggio sarà generato in automatico (autoscore) ovvero a partire da una informazione già presente nel Portale (Parametro) o se il punteggio verrà inserito direttamente da un team di valutatori. In caso di autosc...
VENDOR RATING. Nell’ambito degli appalti affidati ai sensi del presente Regolamento, GAIA S.p.A. applicherà un’apposita metodologia di valutazione e classificazione degli operatori economici denominata “Vendor Rating”. In particolare, all’atto dell’iscrizione verrà assegnato in dotazione ad ogni impresa un punteggio: -pari a punti 20 nel caso di impresa che si iscriva nell’elenco per la prima volta; -pari al punteggio in dotazione alla fine del triennio precedente, in caso di impresa che sia già stata iscritta al triennio precedente. 12.1. Tale punteggio potrà essere oggetto di decurtazioni al verificarsi delle fattispecie indicate nell’All. “A” al presente Regolamento. Il verificarsi delle fattispecie suddette sarà rilevato dal Rup del procedimento oggetto di esame e comunicato dal medesimo sia all’operatore economico interessato sia alla Commissione di cui al successivo art. 15, la quale –all’esito di accurata valutazione - sarà tenuta a render nota la decisione presa in merito e la conseguente entità della decurtazione punti. 12.2. Il sopra detto procedimento di valutazione sarà improntato ad un sistema di contraddittorio articolato nei seguenti passaggi: - individuazione da parte del Rup di una qualsiasi delle fattispecie di cui al succitato Allegato “A” al presente Regolamento; - comunicazione da parte del Rup del verificarsi della fattispecie, sia all’operatore economico interessato che alla Commissione, corredata di avviso per l’operatore economico della possibilità di replica da effettuarsi entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione; - valutazione da parte della Commissione sia della fattispecie rilevata dal Rup che delle eventuali repliche prodotte dall’operatore economico; - decisione finale della Commissione; - comunicazione da parte della Commissione della decisione finale con puntuale indicazione dei punti decurtati, sia all’operatore economico che all’Ufficio Appalti anche ai fini dell’attribuzione dell’ordine di iscrizione nell’elenco; - eventuale ricorso alla competente Autorità Giudiziaria da parte dell’operatore economico, avverso la decisione presa dalla Commissione;
VENDOR RATING. 16.1. ENEL ha istituito un sistema di Vendor Rating per la valutare e il monitorare costantemente le performance dei propri appaltatori (di lavori, forniture e servizi). 16.2. Il Vendor Rating si applica a tutte le imprese che operano con ENEL. 16.3. La valutazione dell’Appaltatore, si basa su indicatori che esprimono il livello di qualità offerto, il rispetto dei tempi, la conformità alle normative ambientali e di sicurezza, l’aderenza ai principi della responsabilità sociale. Da tali indicatori è poi ricavato un indice sintetico di Vendor Rating (c.d. IVR). 16.4. ENEL procede alla rilevazione obiettiva e sistematica delle informazioni relative ai comportamenti tenuti dall’appaltatore dalla fase di approvvigionamento all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 16.5. In caso di prestazione scadente, ENEL potrà richiedere all’Appaltatore piani di azione - da concordare nel contenuto e nei termini - o procedere ad opportune azioni di penalizzazione.

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  • Categorie dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI. La categoria di cui al presente comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale. 2. L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta ad euro € 79.329,00 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto. Tale importo ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell’importo totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono altresì essere eseguite in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti per la loro esecuzione, con una delle seguenti modalità: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all’importo della singola lavorazione; b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1, ovvero aver eseguito direttamente nel quinquennio 2011-2015 lavori analoghi per un importo complessivo non inferiore all’importo a base d’appalto, al netto dell’IVA, con un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio e possedere adeguata attrezzatura tecnica, secondo i criteri dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010.

  • Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella A di seguito riportata, redatta in fase di presentazione dell’offerta. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie «OG1 e speciale OS6» diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere rea- lizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indica- re in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saran- no individuati nella tabella «A» del presente capitolato speciale. A titolo esemplificativo si allega schema della Tabella «A» da compilare in sede di presentazione dell’offerta. TABELLA <<A>> n. Lavori di Categorie ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 euro Incidenza % manodopera Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato,i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura del 30% 1 Impianti tecnologici Prevalente OG11 €. 2 Edifici civili ed industriali Scorporabile OG1 Ai sensi dell’art. 4, commi 4 del capitolato i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000: - Appartengono a categori…. General… divers… da quella prevalente (comma 4); - Costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori; possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappalta- trice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandate o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

  • Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.

  • A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO? L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del viaggio al quale la polizza è abbinata e le garanzie prescelte.

  • Disciplina del rapporto di lavoro MERCATO DEL LAVORO Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.

  • Disciplina del rapporto per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni generali, si applicheranno le disposizioni del codice civile relative al contratto di somministrazione.

  • Ente Bilaterale (Ente bilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto. 2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.