ACCORDO PER L’IMPIEGO IN ATTIVITA’ ASSISTENZIALE DEI TITOLARI DI ASSEGNO DI RICERCA E DOTTORANDI
ACCORDO PER L’IMPIEGO IN ATTIVITA’ ASSISTENZIALE DEI TITOLARI DI ASSEGNO DI RICERCA E DOTTORANDI
TRA
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA – con sede in Parma, Via Università, 12, C.F. 00308780345, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Xxxxx Xxxxxx; ivi domiciliato per la carica;
E
L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA con sede in Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00,
C.F. e P.IVA 01874240342, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxx; ivi domiciliato per la carica;
PREMESSE
• Il presente accordo disciplina e definisce le modalità e i termini attraverso i quali i titolari di assegno di ricerca e dottorandi dell’Università degli Studi di Parma (d’ora in gli “Interessati”) in possesso del diploma di specializzazione di area sanitaria ai sensi del D.I. n. 68 del 4.2.2015 e ss.mm.ii e dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo o di odontoiatra possono essere autorizzati a svolgere attività assistenziali all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
• l’Università degli Studi di Parma ha interesse a consentire agli Interessati lo svolgimento di attività assistenziale, laddove questa sia ritenuta strumentale e funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti dai relativi programmi di ricerca;
• l’espletamento delle attività assistenziali da parte degli Interessati deve essere contenuto entro limiti predeterminati in modo da non pregiudicare lo svolgimento delle attività scientifiche previste dai rispettivi programmi di ricerca;
• l’interazione tra le attività scientifiche e quelle assistenziali è certamente utile al completamento della formazione professionale degli Interessati e nel contempo agevola il perseguimento degli obiettivi scientifici previsti dai programmi di ricerca;
• l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, ha interesse ad accogliere presso le proprie strutture gli Interessati ai fini della loro partecipazione alle attività assistenziali funzionali al perseguimento degli obiettivi scientifici previsti dai programmi di ricerca;
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente accordo si applica agli Interessati autorizzati a svolgere attività assistenziali
all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
Art. 2 – Modalità di accesso all’attività assistenziale
1. In considerazione della compatibilità con le finalità formative del progetto di ricerca, gli interessati possono essere autorizzati a svolgere attività assistenziale all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma secondo le seguenti procedure:
a) I dottorandi, a domanda, su proposta del Collegio dei Docenti e con parere favorevole della struttura cui afferisce il Dottorato ai sensi dell’art. 6, c.2 del “Regolamento dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca” dell’Università degli Studi di Parma, se l’attività assistenziale è compatibile con le finalità formative;
b) Gli assegnisti di ricerca, a domanda, su proposta motivata del Consiglio di Dipartimento, sentito previamente il Tutor ai sensi di quanto disposto dall’ art. 13, comma 1 del “Regolamento per il conferimento e il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010” dell’Università degli Studi di Parma.
2. Requisiti di ammissione all’attività assistenziale sono l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo o di odontoiatra, l’iscrizione all’albo dell’ordine professionale ed il diploma di specializzazione di area sanitaria ai sensi del D.I. n. 68 del 4.2.2015 e ss.mm.ii in una disciplina coerente con quella della struttura assistenziale ove deve essere svolta l’attività.
3. Per i dottorandi è compito e responsabilità del Coordinatore del Dottorato e, successivamente, del Tutor dell’Unità Operativa di assegnazione, stabilire le attività assistenziali da svolgere in autonomia e la relativa quantificazione oraria, oltre ad esercitare la vigilanza e il controllo sull’operato del professionista.
4. Per gli assegnisti è compito del Tutor individuato e del Direttore dell’Unità Operativa di assegnazione, stabilire le attività assistenziali e la relativa quantificazione oraria rispettando la corrispondenza tra tali attività e il progetto.
5. Il Direttore dell’Unità Operativa presso la quale gli Interessati intendono svolgere l’attività assistenziale dovrà presentare apposito modulo di richiesta (distinto a seconda dell’eventuale assolvimento dei turni di guardia), controfirmato dallo stesso titolare di assegno di ricerca o dottorando per accettazione, da inviarsi al Direttore Sanitario ed al Servizio Rapporti Istituzionali.
6. Gli Interessati sono tenuti a fornire al Servizio Rapporti Istituzionali:
• La dichiarazione sostitutiva relativa all’iscrizione all’albo dell’ordine professionale (o copia tesserino), al possesso del diploma di specializzazione (o copia) e all’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo o di odontoiatra;
• Curriculum Vitae;
• Copie delle necessarie Polizze Assicurative di cui ai punti 2 e 3 del successivo art. 5;
• La copia del Contratto di Assegno di ricerca firmato dal Rettore o, per i dottorandi, la copia dell’estratto del verbale del Collegio dei docenti (o dichiarazione sostitutiva su modello universitario);
8. Il Direttore Sanitario, successivamente alla nota di cui al precedente comma 4, provvede all’inserimento in attività assistenziale, con nota controfirmata dagli Interessati. Contestualmente, gli Interessati sottoscrivono apposita dichiarazione dalla quale emerge l’assenza di “conflitto di interessi”.
9. L’impiego in attività assistenziale è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e con ogni altra tipologia di incarico individuale tramite contratto di lavoro autonomo in essere con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
10. La situazione di conflitto di interessi, connessa con lo svolgimento di attività in settori in contrasto o in concorrenza con il S.S.N. è anzitutto legata all’attività dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma ed in particolare alle funzioni dell’Unità Operativa presso
cui si esplicano le attività.
11. L’impiego in attività assistenziale è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e con ogni altra tipologia di incarico individuale tramite contratto di lavoro autonomo in essere con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
12. Gli Interessati dovranno pertanto impegnarsi a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante il periodo di inserimento in attività assistenziale, di situazioni di conflitto di interesse per la successiva valutazione in ordine alla revoca dell’autorizzazione allo svolgimento di attività assistenziale.
13. L’impiego in attività assistenziale decorrerà dalla data di autorizzazione di cui al precedente comma 6 e fino alla data riportata nel modulo di richiesta presentato dal Direttore dell’Unità Operativa.
14. L’impiego in attività assistenziale non può mai eccedere la durata dell’assegno o del corso di dottorato di ricerca.
Art. 3 – Modalità di svolgimento dell’attività assistenziale
1. L’attività degli interessati rientra tra le attività programmate dall’Unità Operativa presso la quale presteranno il servizio. E’ compito e responsabilità del Direttore dell’Unità Operativa di assegnazione degli interessati stabilire le attività assistenziali da svolgere in autonomia ed esercitare la vigilanza e il controllo sull’operato del medesimo.
2. Gli Interessati devono essere riconoscibili dagli assistiti che ricevono le prestazioni sanitarie e dal personale. A questo fine, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma dota gli Interessati di un apposito strumento di identificazione (cartellino di riconoscimento) dal quale risulta la loro qualificazione.
3. L’inserimento in attività assistenziale degli Interessati non instaura in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
4. I dottorandi e gli assegnisti non sostituiscono mai, nemmeno in parte, né il personale dell’Azienda né quello dell’Università. La loro partecipazione alle attività assistenziali è finalizzata all’apprendimento e non comporta alcun impegno di spesa da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
5. La richiesta, di cui all’art. 2 commi 3 e 4, può riguardare l’eventuale espletamento di prestazioni assistenziali ulteriori a quelle strettamente connesse ai programmi di ricerca, quali l’espletamento di turni di guardia medica della durata di 12 ore da prestarsi in orario notturno (dalle ore 20:00) ovvero in giornate festive e prefestive (in orario sia diurno che notturno), secondo le regole definite per l’Unità Operativa interessata. In questo caso, si provvederà, ai sensi dell’Accordo sindacale sulla ridefinizione del servizio di guardia del 20.02.2005, al riconoscimento del compenso per l’attività di guardia medica prestata e alla maggiorazione relativa all’indennità di turno (notturna e festiva) in continuità con quanto erogato ad oggi.
6. Si specifica, altresì, che:
• Il suddetto compenso economico è riconosciuto ai singoli dottorandi/assegnisti per un massimo di 8 turni di guardia mensili;
• Se tale compenso dovesse subire variazioni, le stesse saranno tempestivamente comunicate per le valutazioni di competenza;
• Il numero di titolari di assegno di ricerca o dottorandi autorizzati all’espletamento di turni di guardia medica è oggetto di pianificazione annuale congiunta.
7. Sarà compito degli Interessati far pervenire all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per il tramite del Servizio Economico Finanziario, con cadenza mensile, idonea documentazione (fattura elettronica) per il pagamento delle indennità di cui al precedente comma 6.
8. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma fornirà le attrezzature e quanto necessario
allo svolgimento dell’attività autorizzata.
9. Gli Interessati che svolgono attività assistenziale in Unità Operative dove gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, devono essere provvisti di dosimetri ed essere sottoposti ai relativi controlli. Gli Interessati dovranno altresì essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti e dovranno essere sottoposti ai relativi controlli.
Art. 4 – Utilizzo strumentazione aziendale, posta elettronica.
1. Per il corretto espletamento dell’incarico affidato, gli Interessati possono essere autorizzati dal Direttore della struttura all’utilizzo della strumentazione aziendale anche informatica, nonché dotati di casella di posta elettronica aziendale o accesso agli applicativi aziendali facendone richiesta secondo le procedure aziendali in uso.
Art. 5 – Tutela assicurativa
1. L’Azienda provvede, ai sensi delle vigenti disposizioni (LR 07/11/2012 n. 13 così come modificata dalla LR 20/12/2013 n. 28), qualora vi siano i presupposti, a risarcire, in via diretta, i danni da responsabilità civile verso terzi ad essa ascrivibili, secondo quanto previsto dal “Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie” adottato con delibera di Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n.1350 del 17/09/2012 e modificato con delibera di Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 2079/2013.
2. La copertura della RCT-Colpa grave è a carico del professionista. Qualsiasi altra copertura assicurativa non può essere posta a carico dell’Azienda.
3. Gli interessati devono essere in possesso di polizza personale infortuni/malattie professionali e sollevano l’Azienda da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile all’impiego nell’attività assistenziale.
4. Gli interessati devono fornire all’Azienda gli estremi delle polizze a proprio carico ed i relativi rinnovi.
Art. 6 – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
1. Agli Interessati si estendono le disposizioni contenute nel “Piano integrato per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza” e successivi aggiornamenti annuali, nello stesso modo in cui ciò avviene per il personale universitario in convenzione.
Art. 7 – Salute e Sicurezza in ambienti di lavoro
1. Gli Interessati si impegnano a consultare, in relazione a quanto previsto dal d.lgs. n.81/08, l’opuscolo informativo “Salute e Sicurezza operatori in ambienti di lavoro”.
Art. 8 – Obblighi di condotta
1. Agli Interessati si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e dal
Codice di Comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie AUSL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, nello stesso modo in cui ciò avviene per il personale universitario in convenzione.
Art. 9 – Cessazione anticipata dell’impiego in attività assistenziale
La cessazione anticipata dell’impiego in attività assistenziale degli Interessati è prevista nei seguenti casi:
A. insorta incompatibilità con le attività proprie dei rispettivi programmi di ricerca (tale incompatibilità potrà essere in qualsiasi momento dichiarata dall’Università e comunicata al Direttore Sanitario, al Direttore della Unità Operativa presso la quale gli Interessati svolgono l’attività assistenziale ed al Direttore del Servizio Rapporti Istituzionali);
B. motivata richiesta dell’interessato che informa il Direttore Sanitario, il Direttore della Unità Operativa presso la quale gli Interessati svolgono l’attività assistenziale e il Direttore del Servizio Rapporti Istituzionali,
C. motivata richiesta del Direttore dell’Unità Operativa per inadempienze
dell’interessato ai propri doveri attinenti all’attività autorizzata.
D. motivata richiesta del Coordinatore del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato al Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
E. comportamenti contrari alle finalità istituzionali dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma;
F. nel caso previsto dall’art. 2 comma 9 del presente Regolamento (situazione di conflitto di interessi).
G. in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e successivi aggiornamenti e/o dal “Codice di Comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie AUSL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma” previa segnalazione all’Università e previa istruttoria.
H. In tutti i casi di incompatibilità previsti dai regolamenti dell’Università degli Studi di Parma in materia di Assegni di Ricerca e Dottorato di Ricerca.
Per quanto riguarda i casi di cui alle lettere C,E,F,G la revoca dell’autorizzazione all’inserimento in assistenza sarà dichiarata dal Direttore Sanitario, con propria comunicazione all’interessato, al Magnifico Rettore, al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, al Coordinatore del Collegio dei Docenti e al Direttore dell’U.O..
Art. 10 – Privacy
1. Le parti si impegnano, l’una nei confronti dell’altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l’esecuzione del presente regolamento nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il “Regolamento”) nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.
2. Gli Interessati sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Parma, lì
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA Il Rettore Prof. Xxxxx Xxxxxx Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA Il Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxx Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 |