Tutela assicurativa Clausole campione

Tutela assicurativa. Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all’osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. Durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura dell’Università Cattolica contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni. Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall’art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.
Tutela assicurativa. 1. I RTD sono coperti, a cura dell’Università, da assicurazione INAIL contro gli infortuni e da tutela assicurativa della responsabilità civile verso terzi, derivante dall’esercizio delle loro attività, con le medesime modalità previste per il restante personale dipendente dell’università. 2. l’Azienda garantisce la tutela assicurativa della Responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività assistenziale con le medesime modalità previste per il personale dipendente.
Tutela assicurativa. 1. Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione (tirocinante) nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99). 2. L’Azienda, inoltre, risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dai medici in formazione specialistica nell’ambito delle attività oggetto della formazione stessa.
Tutela assicurativa. Ulteriore richiesta espressamente citata nelle Regole Tecniche, prevede una copertura assicurativa a garanzia del firmatario. Il soggetto che eroga soluzioni di Firma Elettronica Avanzata si impegna a stipulare una polizza assicurativa; per la copertura dei rischi dell’attività svolta e dei danni a tutela delle parti (Firmatari ed i Terzi) per almeno Euro 500.000,00(cinquecentimila/00). La SGR, in qualità di soggetto che eroga la soluzione di Firma Elettronica Avanzata, ha stipulato polizza assicurativa con primaria compagnia Assicurativa, per la copertura dei suddetti rischi
Tutela assicurativa. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all’art. 37, d.lgs. 368/99, sono a carico del soggetto ospitante secondo quanto previsto dall’art. 41 c. 3, d.lgs. 368/99 e successive modificazioni.
Tutela assicurativa. 1. Il lavoratore in regime di lavoro agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa rese all’esterno dei locali aziendali. 2. Il lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali solo quando la scelta del luogo della prestazione risponda a criteri di ragionevolezza, sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa e sia stata preventivamente comunicata al Responsabile del servizio.
Tutela assicurativa. L’Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione (tirocinante) nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99). L’Azienda, inoltre, risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dai medici in formazione specialistica nell’ambito delle attività oggetto della formazione stessa.
Tutela assicurativa. Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
Tutela assicurativa. 1. Il Lavoratore in regime di lavoro agile ha diritto (art. 23 L.81/2017) alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali e alla tutela contro gli infortuni sul lavoro ‘in itinere’ che possono occorrere durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali. 0.Xx Lavoratore in lavoro agile ha diritto alla stessa tutela contro gli infortuni in spostamento dalla propria abitazione per un luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile ma solo quando la scelta di tale luogo risponda a criteri di ragionevolezza e sia dettata: -da esigenze connesse alla prestazione stessa; -dalla necessità del Lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative. 3.Nell’eventualità di un infortunio occorso durante la prestazione in modalità di lavoro agile, il Lavoratore deve fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Ente, che provvede ad attivare le relative procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di infortuni.
Tutela assicurativa. Ogni società calcistica, oltre all’ obbligo retributivo nei confronti dei propri dipendenti, ha anche un obbligo assicurativo, come disciplinato dall’art.8 della Legge 91/81, il quale recita così:” “le società sportive professionistiche devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell’attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti in relazione all’età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle Federazioni Sportive Nazionali, d’intesa con i rappresentanti delle categorie interessate”. 74 74) X. XXXXXXXXXX, La previdenza dei calciatori, in Inform. Prev., 1997, n.7, 661.