Tutela assicurativa. Così come previsto dall’art.41, comma 3, del D.Lgs 368/99, il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Si precisa, altresì, che agli effetti di quanto dedotto nel Decreto Interministeriale n. 402/2017, Allegato 1, le suddette coperture assicurative possono essere poste anche a carico del medico in formazione specialistica, laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa. L’Università provvede alla copertura dei rischi derivanti da infortuni non connessi all’attività assistenziale dello specializzando.
Tutela assicurativa. Ulteriore richiesta espressamente citata nelle Regole Tecniche, prevede una copertura assicurativa a garanzia del firmatario. Il soggetto che eroga soluzioni di Firma Elettronica Avanzata si impegna a stipulare una polizza assicurativa; per la copertura dei rischi dell’attività svolta e dei danni a tutela delle parti (Firmatari ed i Terzi) per almeno Euro 500.000,00(cinquecentimila/00). La AFI, in qualità di soggetto che eroga la soluzione di Firma Elettronica Avanzata, ha stipulato polizza assicurativa con primaria compagnia Assicurativa, per la copertura dei suddetti rischi In tema di firma grafometrica, XYZMO ha prestato particolare attenzione alla sicurezza del dato biometrico acquisito. Infatti, mentre il firmatario esegue la firma, i dati biometrici che lo caratterizzano sono cifrati nella memoria del dispositivo mobile con la chiave simmetrica AES, la cui chiave a sua volta è cifrata con la chiave pubblica l’algoritmo asimmetrico RSA. Il firmatario ha il controllo esclusivo del processo di firma disponendo di una serie di funzioni e può: - Scorrere il documento senza limitazioni al fine di poter aver evidenza di quanto da lui sarà sottoscritto; - Firmare con penna compatibile cono schermi touch sul display del tablet nell’apposita area di firma; - Confermare la firma apposta con la selezione FATTO dopo aver apposto la firma; - Cancellare la firma apposta qualora non sia, a suo avviso, xxxxxx utilizzando la selezione RIPROVA e poi ripetere la firma; - Annullare l’operazione di firma qualora non sia più propenso a firmare il documento, con la seleziona della funzione CANCELLA. Con la conferma (funzione FATTO) da parte del firmatario alla firma apposta il SIGNificant Client invia i dati al SIGNificant Server che calcola l’impronta del documento con l’algoritmo SHA. I dati biometrici cifrati, la chiave ASE cifrata, il tratto grafico, il tipo di tablet utilizzato e l’impronta (HASH) del documento, sono inseriti nel documento PDF, alla fine del processo il SIGNificant Server firma il documento in standard PAdES, secondo la deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n.45. Quest’ultima firma, garantisce l’integrità (documento non alterato) e autenticità (autore) del documento digitale (gruppo Azimut). I dati biometrici così protetti non possono essere decriptati, visualizzati ed esaminati. Unica possibilità è di poter disporre della chiave privata, chiave in possesso solo di ente terzo e con regole di consegna solo per particolari eventi, e di un apposito software...
Tutela assicurativa. 1. Il lavoratore in regime di lavoro agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa rese all’esterno dei locali aziendali.
Tutela assicurativa. 1. I RTD sono coperti, a cura dell’Università, da assicurazione INAIL contro gli infortuni e da tutela assicurativa della responsabilità civile verso terzi, derivante dall’esercizio delle loro attività, con le medesime modalità previste per il restante personale dipendente dell’università.
Tutela assicurativa. Ogni società calcistica, oltre all’ obbligo retributivo nei confronti dei propri dipendenti, ha anche un obbligo assicurativo, come disciplinato dall’art.8 della Legge 91/81, il quale recita così:” “le società sportive professionistiche devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell’attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti in relazione all’età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle Federazioni Sportive Nazionali, d’intesa con i rappresentanti delle categorie interessate”. 74 74) X. XXXXXXXXXX, La previdenza dei calciatori, in Inform. Prev., 1997, n.7, 661.
Tutela assicurativa. 1. Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione (tirocinante) nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99). 2. L’Azienda, inoltre, risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dai medici in formazione specialistica nell’ambito delle attività oggetto della formazione stessa.
Tutela assicurativa. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all’art. 37, d.lgs. 368/99, sono a carico del soggetto ospitante secondo quanto previsto dall’art. 41 c. 3, d.lgs. 368/99 e successive modificazioni.
Tutela assicurativa. 1. L’Azienda provvede, ai sensi delle vigenti disposizioni (LR 07/11/2012 n. 13 così come modificata dalla LR 20/12/2013 n. 28), qualora vi siano i presupposti, a risarcire, in via diretta, i danni da responsabilità civile verso terzi ad essa ascrivibili, secondo quanto previsto dal “Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie” adottato con delibera di Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n.1350 del 17/09/2012 e modificato con delibera di Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 2079/2013.
Tutela assicurativa. La ditta appaltatrice affidataria provvede ad assicurare se stessa ed il personale impiegato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto In particolare è fatto obbligo alla ditta appaltatrice aggiudicataria di stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione idonee polizze assicurative per l'intera durata del rapporto di appalto a garanzia dei seguenti rischi: • Responsabilità civile per danni a terzi (RCT), personale socio e/o dipendente derivante a qualunque titolo dalla prestazione di servizio o dal cattivo funzionamento di apparecchiature connesse all'attività esercitata, per l'importo massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per evento; • Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), a tutela di rivalse INAIL o dei lavoratori infortunati in servizio, con massimale non inferiore a € 2.000.000,00; NELLA STIPULA DELLA POLIZZA I BAMBINI DEVONO ESSERE CONSIDERATI TERZI NEI CONFRONTI DELLA DITTA APPALTATRICE. • Copertura assicurativa per infortuni a favore dei bambini iscritti. Resta inteso che, ove i danni verificatisi siano superiori ai limiti dei massimali fissati nelle polizze assicurative, la Ditta dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare il Comune da ogni responsabilità che ne dovesse derivare. Le copie delle polizze dovranno essere consegnate al Comune entro la data di inizio del servizio.
Tutela assicurativa. 1. I Ricercatori a tempo determinato sono coperti, a cura dell’Università, da assicurazione INAIL contro gli infortuni e da tutela assicurativa della RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), derivante dall’esercizio delle loro attività didattica e di ricerca.