Obblighi di condotta. Secondo quanto previsto dall’art.17 del D.P.R. 62/2013, nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, entrato in vigore il 19 giugno 2013, gli obblighi di condotta in esso stabiliti si estendono, per quanto compatibili “a tutti i collaboratori o consultenti, con qualsiasi tipologia di contratti o incarico e qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opera a favore dell’amministrazione”.
Obblighi di condotta. Posto che, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 328 del 23.12.2014 “…tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo e, in particolare, i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n.240…” l’assuntore dell’incarico è tenuto al rispetto (per quanto di ragione compatibile e applicabile) degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001”, nonché dal predetto codice di comportamento. In caso di violazione dei predetti obblighi l’Università provvederà alla risoluzione del contratto per inadempimento del prestatore. Il prestatore, in coerenza con la dichiarazione già resa in sede di domanda, si impegna a comunicare durante la vigenza contrattuale l’eventuale successiva insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai fini e per gli effetti di cui al comma 5 dell’art.53 D.Lgs.n.165/2001.
Obblighi di condotta. L’Appaltatore, edotto degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013, si impegna, per sé ed i suoi collaboratori, a rispettarli per quanto compatibili con la natura dell’appalto. Tale impegno costituisce adempimento contrattuale a pena di risoluzione ex art. 1456 c.c. e ai sensi del presente capitolato.
Obblighi di condotta. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n.62 del 16/04/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.lgs. 30marzo 2001, n.165) nonché quelli previsti dal Codice aziendale di comportamento, adottato con deliberazione n.89/D.G.ff del 31/01/2014 e pubblicato sul sito aziendale xxx.xxx.xxxxx.xx, sono estesi ai collaboratori dell’Agenzia e ai lavoratori somministrati. L’Agenzia si obbliga a dare la più ampia diffusione di tali norme ai propri collaboratori ed agli operatori somministrati, prima dell’attivazione del singolo contratto di somministrazione. La violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni sopra richiamate può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Ente, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Obblighi di condotta. Il Codice di comportamento adottato dall’Ente ai sensi del DPR 62/2013, reperibile sul sito xxx.xx.xxxxxx.xx, prevede che gli obblighi di condotta in esso previsti si estendono, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere a favore dell’Ente. In particolare, in relazione a quanto previsto dall’art.12 del Codice citato, nel caso l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto comporti rapporti tra gli utenti dell’Ente e i collaboratori dell’Impresa aggiudicataria, si estendono a questi ultimi gli obblighi previsti dall’art. 12 – “Rapporti con il pubblico” e costituisce causa di risoluzione di diritto l’accertamento di violazioni di obblighi nei rapporti con gli utenti, a fronte dei quali l’aggiudicatario non abbia adottato interventi adeguati a prevenire il loro ripetersi."
Obblighi di condotta. 3.1. Il publisher può partecipare solo con le piattaforme pubblicitarie del programma dei partner, di cui possiede anche i diritti. Se le piattaforme pubblicitarie registrate dovessero essere registrate su piattaforme di terzi, al publisher saranno richieste le credenziali corrispondenti di belboon.
3.2. Per il publisher vale il divieto di spam durante l’utilizzo del materiale pubblicitario fornito da belboon e dei codici URL nelle email. L’invio non richiesto di email è una violazione del diritto della concorrenza tedesca e può implicare per ogni singolo caso una diffida da parte del destinatario, della concorrenza o delle organizzazioni di tutela dei consumatori. Al publisher è quindi vietato l’uso di terzi per inviare email non richieste (spam) e l’utilizzo in queste email dei materiali pubblicitari e dei codici URL forniti tramite belboon.
3.3. L’utilizzo di materiali pubblicitari e codici URL nelle email è consentito solo se i destinatari hanno esplicitamente acconsentito in modo dimostrabile alla ricezione dei messaggi di posta elettronica (procedura di "double opt-in") e le email hanno dei dati di contatto validi.
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3.6. Il publisher si impegna, senza il permesso scritto di belboon, a non utilizzare nessun metodo per impostare i cookie delle commissioni senza contatto del materiale pubblicitario (visite o click) per l’utente finale.
3.7. Il publisher si impegna a rendere visibile il suo sito internet nei motori di ricerca, nelle directory e negli elenchi di link di terzi consentendo di generale click, leads e vendite valide.
3.8. Inoltre il publisher si impegna a fare si che il suo sito internet sia conforme alle norme di legge sindacali vigenti, in particolare alle norme di tutela dei consumatori.
3.9. Il publisher si impegna a evitare contenuti violenti, con contenuto sessuale o pornografico, dichiarazioni discriminatorie o relative a razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale o età.
3.10. Se il publisher non pubblic...
Obblighi di condotta. In riferimento alle prestazioni oggetto del contratto,il Professionista si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta di cui al “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno”, approvato con delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n. 11 del 30/01/2014 consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante. Tali norme, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune.
Obblighi di condotta. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, agli esperti individuati si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici dal sopra citato Regolamento. In particolare gli esperti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
6. non trovarsi in situazione di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi articolo 53 del X.X.xx. 30 marzo 2001, n. 165;
Obblighi di condotta. 1. Agli Interessati si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie AUSL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, nello stesso modo in cui ciò avviene per il personale universitario in convenzione.
Obblighi di condotta. Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.