Obblighi di condotta Clausole campione

Obblighi di condotta. Secondo quanto previsto dall’art.17 del D.P.R. 62/2013, nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, entrato in vigore il 19 giugno 2013, gli obblighi di condotta in esso stabiliti si estendono, per quanto compatibili “a tutti i collaboratori o consultenti, con qualsiasi tipologia di contratti o incarico e qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opera a favore dell’amministrazione”.
Obblighi di condotta. L’Appaltatore, edotto degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013, si impegna, per sé ed i suoi collaboratori, a rispettarli per quanto compatibili con la natura dell’appalto. Tale impegno costituisce adempimento contrattuale a pena di risoluzione ex art. 1456 c.c. e ai sensi del presente capitolato.
Obblighi di condotta. Il Codice di comportamento adottato dall’Ente ai sensi del DPR 62/2013, reperibile sul sito xxx.xx.xxxxxx.xx, prevede che gli obblighi di condotta in esso previsti si estendono, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere a favore dell’Ente. In particolare, in relazione a quanto previsto dall’art.12 del Codice citato, nel caso l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto comporti rapporti tra gli utenti dell’Ente e i collaboratori dell’Impresa aggiudicataria, si estendono a questi ultimi gli obblighi previsti dall’art. 12 – “Rapporti con il pubblico” e costituisce causa di risoluzione di diritto l’accertamento di violazioni di obblighi nei rapporti con gli utenti, a fronte dei quali l’aggiudicatario non abbia adottato interventi adeguati a prevenire il loro ripetersi."
Obblighi di condotta. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, agli esperti individuati si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici dal sopra citato Regolamento. In particolare gli esperti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Obblighi di condotta. 1. Agli Interessati si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie AUSL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, nello stesso modo in cui ciò avviene per il personale universitario in convenzione.
Obblighi di condotta. Posto che, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 328 del 23.12.2014 “…tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo e, in particolare, i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n.240…” l’assuntore dell’incarico è tenuto al rispetto (per quanto di ragione compatibile e applicabile) degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001”, nonché dal predetto codice di comportamento. In caso di violazione dei predetti obblighi l’Università provvederà alla risoluzione del contratto per inadempimento del prestatore. Il prestatore, in coerenza con la dichiarazione già resa in sede di domanda, si impegna a comunicare durante la vigenza contrattuale l’eventuale successiva insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai fini e per gli effetti di cui al comma 5 dell’art.53 D.Lgs.n.165/2001.
Obblighi di condotta. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015 richiamato nel paragrafo 8.1.2 del Piano di prevenzione della corruzione 2016 - 2018, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1- 4209 del 21 novembre 2016, che ivi si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato alla stessa. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa della risoluzione del presente Accordo, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
Obblighi di condotta. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n.62 del 16/04/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.lgs. 30marzo 2001, n.165) nonché quelli previsti dal Codice aziendale di comportamento, adottato con deliberazione n.89/D.G.ff del 31/01/2014 e pubblicato sul sito aziendale xxx.xxx.xxxxx.xx, sono estesi ai collaboratori dell’Agenzia e ai lavoratori somministrati. L’Agenzia si obbliga a dare la più ampia diffusione di tali norme ai propri collaboratori ed agli operatori somministrati, prima dell’attivazione del singolo contratto di somministrazione. La violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni sopra richiamate può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Ente, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Obblighi di condotta. Secondo quanto previsto dall’art. 17 del DPR 62/2013, nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, entrato in vigore il 19 giugno 2013, e dal codice di comportamento adottato da questo ente ai sensi di suddetta norma e reperibile sul sito xxx.xx.xxxxxx.xx, si fa presente che gli obblighi di condotta in esso stabiliti si estendono, per quanto compatibili, “a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere a favore dell’amministrazione”. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 DPR n. 62/2013, il contratto si risolve di diritto in caso di violazione di tali obblighi. Inoltre, ai fini del presente contratto, i soggetti incaricati non devono trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa pubblica amministrazione. La violazione della citata disposizione normativa comporta la nullità del contratto concluso a seguito della presente procedura, ed il divieto di contrattare con qualunque pubblica amministrazione per i successivi tre anni.
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