Contract
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Articolo 1 Norme generali
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento ai figli dei dipendenti dell'Ente in servizio di ruolo, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, di borse di studio, intese quali benefici di natura assistenziale e sociale, in conformità a quanto previsto:
a) dall’articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, numero 509, con il quale è stata approvata la "Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70, contenuta nella Ipotesi di Accordo del 31 luglio 1979, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perché ritenute in contrasto con la predetta Legge";
b) dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1971, numero 171, con il quale sono state recepite le "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 9 della Legge 9 maggio 1989, numero 168";
c) dall’articolo 51, comma 2, del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto il 7 ottobre 1996;
d) dagli articoli 68 e 96 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018.
2. L’Ente quantifica, in sede di predisposizione del Bilancio Annuale di Previsione dell'Esercizio Finanziario di riferimento, lo stanziamento complessivo destinato ai benefici previsti dalle disposizioni normative e contrattuali richiamate nel comma 1 del presente articolo e lo iscrive nei pertinenti Capitoli di Spesa.
3. Con contratto collettivo integrativo sottoscritto annualmente con le Organizzazioni Sindacali di Comparto maggiormente rappresentative a livello nazionale viene definita la quota dello stanziamento di cui al precedente comma destinato al
conferimento delle borse di studio, che dovrà essere utilizzata nel rispetto della disciplina prevista dal presente Regolamento.
Articolo 2
Criteri e modalità di conferimento delle borse di studio
1. Le borse di studio vengono conferite ai figli legittimi, legittimati o adottivi dei dipendenti dell'Ente in servizio di ruolo, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, iscritti alle Istituzioni Universitarie o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, sia statali che private, ovvero agli istituti scolastici, statali o parificati, di istruzione secondaria, di primo o di secondo grado, sulla base della graduatoria all'uopo predisposta dal "Responsabile del Procedimento", che deve essere formulata nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati dal successivo articolo 6 ed entro il limite massimo dello stanziamento annuale disponibile.
Articolo 3
Limiti fissati per la presentazione delle istanze
1. La istanza diretta ad ottenere il conferimento delle borse di studio può essere presentata dal dipendente solo per i figli legittimi, legittimati o adottivi, che siano a suo carico o che gli sono stati affidati.
2. Nel caso di due o più dipendenti che fanno parte dello stesso nucleo familiare, la istanza finalizzata ad ottenere il conferimento della borsa di studio può essere presentata da uno solo di essi.
3. Per le finalità del presente Regolamento, è considerato valido, a tutti gli effetti, esclusivamente il nucleo familiare del dipendente che risulta dalla "Attestazione" dello "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" ("ISEE"), rilasciata dallo "Istituto Nazionale di Previdenza Sociale" ed allegata alla istanza diretta ad ottenere il conferimento della borsa di studio.
4. Per ciascun anno accademico o scolastico e per ciascun figlio è possibile presentare una sola istanza.
5. La borsa di studio può essere conferita:
a) ai figli dei dipendenti che abbiano, nell’ultimo anno accademico, superato, con profitto, almeno il 75% degli esami previsti dal piano di studi con votazione media non inferiore a 25/30(*);
b) ai figli dei dipendenti che abbiano, nell’ultimo anno scolastico, conseguito la promozione alla classe superiore o concluso, con esame finale, il ciclo scolastico secondario, di primo o di secondo grado, con votazione media non inferiore a 7/10 o equivalente.
Articolo 4
Importo delle borse di studio
1. L’importo di ciascuna borsa di studio è pari:
a) ad € 250,00, per ogni figlio iscritto ad un istituto di istruzione secondaria di primo grado;
b) ad € 500,00, per ogni figlio iscritto ad un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
c) ad € 1000,00, per ogni figlio iscritto ad una Istituzione Universitaria o ad una Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
Articolo 5
Termini e modalità di presentazione delle istanze
1. Le istanze dirette ad ottenere il conferimento delle borse di studio:
a) devono essere debitamente sottoscritte dal dipendente;
b) devono essere redatte in carta semplice secondo la modulistica all'uopo predisposta dal competente "Ufficio" della "Amministrazione Centrale" e reperibile sul Sito Web Istituzionale;
c) devono contenere le informazioni e i dati ed essere corredate dalle dichiarazioni e dai documenti di seguito elencati e specificati:
c.1) dati anagrafici del dipendente;
c.2) sede nella quale il dipendente presta servizio ("Amministrazione Centrale" o "Struttura di Ricerca") e tipologia del rapporto di lavoro;
c.3) indicazione degli istituti scolastici o universitari, come indicati nell'articolo 2 del presente Regolamento, ai quali i figli del dipendente sono regolarmente iscritti;
c.4) certificazione rilasciata da uno degli istituti scolastici o universitari indicati nell'articolo 2 del presente Regolamento, prodotta in originale o in copia conforme all'originale, attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che comprovi gli esami sostenuti nell'ultimo anno accademico, con le indicazioni relative ai voti riportati in ciascuno di essi, oppure i voti riportati, nelle singole materie, al termine del secondo quadrimestre dell’ultimo anno scolastico o la media dello scrutinio finale;
c.5) piano di studi del Corso di Laurea, del Corso di Laurea Magistrale o di altro Corso di Studio Universitario afferente a precedenti ordinamenti al
quale il figlio del dipendente è iscritto, con riferimento all’ultimo anno accademico;
c.6) "Attestazione" dello "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" ("ISEE") in corso di validità legale alla data di presentazione della istanza, rilasciata dallo "Istituto Nazionale di Previdenza Sociale";
c.7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il dipendente attesti di non fruire e di non avere fruito, per il medesimo anno accademico o scolastico, di altre benefici analoghi concessi dall’Ente, dallo Stato o da altre istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all’estero, di valore superiore al 50% dell'importo della borsa di studio richiesta;
c.8) copia di un documento di riconoscimento del soggetto che inoltra l'istanza, debitamente sottoscritta, in corso di validità legale alla data della sua presentazione.
2. Le istanze dirette ad ottenere il conferimento delle borse di studio devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre la finestra temporale compresa tra il 1° luglio e il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, con una delle seguenti modalità:
⮚ a mezzo di posta elettronica certificata, in formato "PDF" non modificabile, inviata al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxx.xx, inserendo, nell’oggetto del messaggio, il seguente testo: "Domanda di Borsa di Studio - Contiene Dati Sensibili";
⮚ a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al seguente indirizzo: Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane" della "Amministrazione Centrale", Xxxxx xxx Xxxxx XXXXXXX, xxxxxx 00, 000000 XXXX, inserendo, sul plico, il seguente testo: "Domanda di Borsa di Studio - Contiene Dati Sensibili".
3. Non sono ammesse le istanze che provengono da una casella di posta elettronica non certificata.
4. Nel caso di istanze inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro con la data apposta dall'Ufficio Postale che ne cura la trasmissione.
5. Le istanze trasmesse con modalità diverse o, comunque, in violazione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del presente articolo saranno dichiarate "irricevibili" dal Dirigente dell’Ufficio I “Gestione Risorse Umane” della Amministrazione Centrale", con proprio provvedimento, su proposta del "Responsabile del Procedimento".
6. Le istanze, per essere ammesse al conferimento delle borse di studio, dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23.59 (ora italiana) dell'ultimo giorno utile previsto
dalla finestra temporale indicata nel comma 2 del presente articolo, fermo restando che la data e l’ora di inoltro delle istanze saranno certificate dal sistema informatico.
Articolo 6 Formazione delle graduatorie
1. Le graduatorie degli aventi diritto alle borse di studio verranno predisposte dal "Responsabile del Procedimento" sulla base di un punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi, che si ottiene sommando il punteggio parziale attribuito alla media dei voti di profitto ovvero al voto finale del ciclo scolastico secondario, di primo o di secondo grado, e quello attribuito al valore dello "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" ("ISEE") del nucleo familiare del dipendente, secondo i "Prospetti" di seguito riportati:
studenti universitari | studenti di scuola media/superiore | Punteggio | |
media voti | Da 28 a 30 | Da 9 a 10 | 40 |
Da 26 a 27,99 | Da 8 a 8,99 | 30 | |
Da 24 a 25,99 | Da 7 a 7,99 | 15 |
valore ISEE | Punteggio |
fino a 15000 euro | 60 |
da 15001 a 20000 euro | 50 |
da 20001 a 25000 euro | 40 |
da 25001 a 30000 euro | 30 |
oltre 30000 euro | 20 |
2. Qualora la valutazione dello studente sia stata espressa con un giudizio o in lettere, il dipendente che inoltra l'istanza potrà procedere alla loro conversione in un voto numerico, secondo i parametri riportati nella seguente "Tabella":
Valutazioni in giudizio: | Xxxxxx (ed equivalenti) | Distinto (ed equivalenti) | Buono (ed equivalenti) | Discreto (ed equivalenti) | Sufficiente (ed equivalenti) | Insufficiente (ed equivalenti) |
Valutazioni in lettere: | A | B | C | D | E | F /Fx |
Voto Equivalente: | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
3. Qualora il dipendente dichiari nella istanza che l’istituzione scolastica non è tenuta ad esprimere valutazioni di merito, né con voti né con giudizi, il "Responsabile del Procedimento" attribuirà d’ufficio allo studente una media pari a 7.
4. A parità di posizione in graduatoria, verrà data la precedenza a coloro che hanno un numero familiare con il numero di componenti più elevato.
5. In caso di ulteriore parità, verrà data la precedenza a coloro che abbiano ricevuto, nel biennio precedente, borse di studio con importo inferiore.
6. Nei casi di ulteriore parità, verrà data la precedenza al dipendente con lo "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" ("ISEE") del nucleo familiare meno elevato.
Articolo 7 Riserve e Precedenze
1. Saranno riservate, annualmente, numero 20 borse di studio ai figli dei dipendenti che rientrano in una delle seguenti categorie, elencate in ordine di priorità:
a) xxxxxx, ed altri soggetti ad essi equiparati, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche ed integrazioni;
b) disabili, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni, e invalidi civili, o soggetti ad essi equiparati, nella misura percentuale massima, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento, secondo l'ordine crescente stabilito in base allo "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" ("ISEE") del nucleo familiare di appartenenza.
2. Limitatamente alla fattispecie prevista dal comma 1, lettera b), del presente articolo, nel caso in cui lo "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" ("ISEE") abbia lo stesso valore, verranno adottati i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:
b.1) studenti che non hanno mai fruito del beneficio;
b.2) studenti che abbiano riportato una media di voti superiore;
b.3) studenti con età anagrafica maggiore;
b.4) studenti in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di "Bisogni Educativi Speciali" ("BES") o di "Disturbi Specifici dello Apprendimento" ("DSA"), rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale competente.
3. Una volta conferite tutte le borse di studio ai sensi del comma 1 del presente articolo, gli studenti titolari del diritto di riserva verranno inseriti nella graduatoria generale insieme agli altri soggetti che ne hanno diritto, senza beneficiare di alcuna ulteriore riserva di posti o di ordine priorità.
Articolo 8
Valutazione delle istanze, pubblicazione della graduatoria e conferimento delle borse di studio
1. Le istanze dirette ad ottenere il conferimento delle borse di studio vengono esaminate dal "Responsabile del Procedimento" entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione.
2. Entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso termine indicato nel comma precedente, il "Responsabile del Procedimento" predispone la graduatoria per il conferimento delle borse di studio agli aventi diritto e la stessa viene approvata dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio I "Gestione Risorse Umane" della "Amministrazione Centrale" con proprio provvedimento.
3. Il "Responsabile del Procedimento" provvede, con propria comunicazione, a rendere noti ai diretti interessati gli esiti della procedura di conferimento delle borse di studio.
4. Il "Responsabile del Procedimento" provvede, inoltre, a predisporre un documento di sintesi, che contiene gli importi delle borse di studio conferite agli aventi diritto, ivi comprese le borse di studio oggetto di riserva, e gli importi delle somme eventualmente non utilizzate, e lo trasmette alle Organizzazioni Sindacali di Comparto maggiormente rappresentative a livello nazionale.
5. Il "Responsabile del Procedimento" provvede, infine, a trasmettere il documento di sintesi di cui al comma precedente al "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" per gli adempimenti in materia di pubblicazione obbligatoria previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.
Articolo 9
Criteri di gestione del fondo
1. Le borse di studio possono essere conferite entro il limite dello stanziamento annuale definito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente Regolamento.
2. Le somme non utilizzate nell'anno di riferimento concorrono, invece, alla formazione dello "avanzo di amministrazione vincolato" e dovranno essere, quindi, utilizzate nel successivo esercizio finanziario per le medesime finalità previste dal presente Regolamento.
Articolo 10 Istanze di riesame
1. Le istanze di riesame possono essere presentate, con le stesse modalità definite dall'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento, entro trenta giorni dalla notifica dell’esito della procedura di conferimento delle borse di studio.
2. Sulle istanze di riesame decide il Direttore Generale, con proprio provvedimento, entro venti giorni dalla ricezione delle stesse.
3. La decisione del Direttore Generale sulle istanze di riesame è insindacabile.
Articolo 11
Accertamento della veridicità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà
1. Ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" potrà procedere, in qualsiasi momento, a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai soggetti interessati per il conferimento delle borse di studio.
2. Nel caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, i soggetti che le hanno rese, oltre ad essere esclusi dalla procedura di conferimento delle borse di studio, ovvero a decadere dal loro conferimento, saranno perseguiti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto previsto dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 12 Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero 196, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, e del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" ("RGPD"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018, l’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dai soggetti che presentano istanza di partecipazione alla procedura di conferimento delle borse di studio e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla medesima procedura.
2. Il trattamento dei dati personali, che verrà effettuato con modalità analogica e digitale, oltre ad essere obbligatorio, è anche necessario, al fine di consentire all’Amministrazione di accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di conferimento delle borse di studio e di garantire, pertanto, il suo corretto e regolare espletamento.
3. In ogni caso, i richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei e/o incompleti, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", senza alcuna formalità, contattando il Responsabile della Protezione dei Dati dello "Istituto" al seguente indirizzo: xxx@xxxx.xx.
5. Il "Titolare del Trattamento" è lo "Istituto Nazionale di Astrofisica", con sede legale in Roma, al Viale del Parco MELLINI, numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136.
Articolo 13 Disposizioni finali
1. Il presente Regolamento deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Sito Web Istituzionale, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Ogni modifica successiva del presente Regolamento dovrà essere perfezionata con le stesse modalità previste dal comma precedente, previo accordo di contrattazione collettiva integrativa con le Organizzazioni Sindacali di Comparto maggiormente rappresentative a livello nazionale.
NOTE
(*) A titolo esemplificativo:
• il numero degli esami previsti dal piano di studi viene moltiplicato per 0.75 e il prodotto così ottenuto viene arrotondato all’intero inferiore;
• è possibile presentare l'istanza diretta ad ottenere il conferimento della borsa di studio se il numero complessivo di esami sostenuti dall'interessato è uguale o superiore all'indicatore ottenuto con le modalità innanzi specificate;
• se, quindi, il piano di studi prevede 6 esami:
⮚ è necessario moltiplicare 0.75 x 6, ottenendo un indicatore pari a 4.5, che viene arrotondato alla unità inferiore;
⮚ in questa ipotesi, è, pertanto, possibile presentare l'istanza diretta ad ottenere il conferimento della borsa di studio, se l'interessato abbia sostenuto almeno quattro esami.