MODELLO DI SERVIZIO SU CONTRATTI FUTURES SU FRUMENTO DURO NEGOZIATI SUL SEGMENTO AGREX DEL MERCATO IDEM E GARANTITI DA CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA
MODELLO DI SERVIZIO SU CONTRATTI FUTURES SU FRUMENTO DURO NEGOZIATI SUL SEGMENTO AGREX DEL MERCATO IDEM E GARANTITI DA CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA
Il presente documento illustra le principali caratteristiche del modello di servizio relativo al nuovo mercato dei futures su frumento duro che Borsa Italiana, in collaborazione con Cassa di Compensazione e Garanzia, intende rendere operativo.
Il modello prevede la creazione, da parte di Borsa Italiana, di un nuovo segmento del Mercato IDEM, dedicato alla negoziazione di contratti derivati su commodities agricole con consegna fisica denominato AGREX (AGRiculture EXchange).
La compensazione e la garanzia dei contratti negoziati nella fase di trading sarà svolta dalla Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G); nella fase di consegna, CC&G disciplinerà e monitorerà le fasi esecutive e garantirà alle controparti individuate un differenziale monetario volto a coprire il rischio di prezzo in caso di inadempimento di una di esse. A tal fine CC&G creerà il nuovo Comparto Derivati su Commodities Agricole.
SCHEMA CONTRATTUALE E NEGOZIAZIONI DEL CONTRATTO FUTURES SU FRUMENTO DURO
1. Specifiche contrattuali del future su frumento duro
Il contratto future con sottostante frumento duro è uno strumento finanziario disciplinato da Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico della Finanza, in relazione al quale, durante la fase di trading, le funzioni di compensazione e garanzia sono svolte da CC&G e per il quale è previsto che le posizioni aperte a scadenza siano regolate con la consegna della merce tra le parti, secondo le modalità disciplinate da CC&G.
Scadenze
mesi di consegna: Xxxxx, Maggio, Settembre, Dicembre; numero di contratti in negoziazione: 5 scadenze
Giorno di scadenza
Il contratto verrà negoziato fino alle 17.40 del giorno di Borsa aperta successivo al nono giorno di calendario del mese di consegna. Nel seguito del documento l’ultimo giorno di trading verrà indicato con T.
Size del contratto 50 tonnellate Prezzo
I prezzi saranno espressi in €/tonnellata (il prezzo esposto sul mercato non include l'IVA)
Tick size
0,25 €/t
Orario di negoziazione
Dalle ore 14,30 alle ore 17,40
Modalità di regolamento a termine
Consegna fisica dell’attività sottostante, salvo accordo delle parti.
Punti di consegna
Silos autorizzati (il primo punto di consegna autorizzato sarà nell’area di Foggia).
Prezzo di settlement
Il Prezzo di Settlement è pari al prezzo di regolamento giornaliero calcolato da Cassa di Compensazione e Garanzia il giorno di scadenza del contratto. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo di liquidazione diverso.
Qualità sottostante (“qualità standard”).
Frumento duro di ogni origine, sano, leale, mercantile e conforme alla normativa igienico sanitaria dell’EU per il frumento duro ad uso umano, avente le caratteristiche riportate nella seguente tabella:
Peso specifico | 76,00 kg/hl minimo |
Proteine sul secco | 11,5% minimo |
Umidità | 13,5% massimo |
Impurità | 2% massimo |
Chicchi vitrei | 62% minimo |
Chicchi germinati | 2% massimo |
Chicchi volpati | 12% massimo |
Chicchi spezzati | 6% massimo |
Altri cereali | 3% massimo |
Chicchi colpiti da fusariosi | 0,5% massimo |
Per le definizioni e i metodi di analisi delle caratteristiche riportate in tabella si fa riferimento al Regolamento UE n. 1272/2009 e al Regolamento UE n. 742/2010 e successive modifiche e integrazioni.
Per i chicchi vitrei si fa riferimento alla norma UNI EN 15585.
Per impurità si intendono le impurità varie (esclusi i chicchi colpiti da fusariosi) e le seguenti impurità relative ai chicchi: chicchi striminziti, chicchi che presentano colo\razione del germe, chicchi attaccati da parassiti e chicchi scaldati da
essiccamento. La qualità della merce consegnata verrà accertata dal laboratorio di analisi dell’ A.G.E.R. di Bologna su richiesta del compratore.
2. Modalità di negoziazione
Le negoziazioni del contratto future su frumento duro avvengono secondo la modalità di negoziazione continua in base alla quale la conclusione dei contratti avviene mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo le priorità di prezzo e tempo di immissione.
Le negoziazioni avvengono dalle 14,30 alle 17,40.
Tipologia di proposte ammesse
Proposta singola: ordine in acquisto o in vendita con limite di prezzo o a prezzo di mercato
Quotazione: offerta di acquisto e vendita degli operatori market maker in adempimento dei loro obblighi.
Ordini Committed Cross: la controparte è costituita esclusivamente da un operatore predeterminato e il prezzo deve essere compreso tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, estremi esclusi.
Ordini Internal Cross: la controparte è costituita esclusivamente dall’operatore stesso e il prezzo deve essere compreso tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, estremi esclusi.
Block Trades: possono essere immesse proposte di negoziazione “Committed Cross” o “Internal Cross” finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo non compreso nell’intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita qualora la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore a 100.
Adesione al mercato
Si potrà negoziare sul segmento del mercato di derivati dedicato alle commodities agricole tramite un intermediario finanziario che sia membro del mercato o divenendo aderente diretto.
Possono diventare aderenti diretti:
a) i soggetti autorizzati all’esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di altre disposizioni di leggi speciali italiane;
b) le banche e imprese di investimento autorizzate all’esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari o di Stati Extracomunitari;
c) le imprese costituite in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o forma equivalente:
• per le quali sussistano in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai responsabili dell’attività di negoziazione e della funzione di controllo interno, i requisiti di onorabilità e professionalità, equivalenti a quelli previsti per gli intermediari su strumenti finanziari; tale requisito non si applica per le imprese autorizzate dall’Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento o alla gestione collettiva del risparmio;
• che abbiano istituito una funzione di revisione interna, che non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, che svolga verifiche periodiche sull’attività di negoziazione su strumenti finanziari; Borsa Italiana si riserva la possibilità di esonerare dal rispetto del presente requisito valutata la dimensione dell’operatore (principio di proporzionalità);
• che siano in possesso di un adeguato patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio certificato .
In caso di adesione diretta al mercato è obbligatoria anche la contestuale adesione (diretta o indiretta) al “Comparto Derivati su Commodities Agricole” di Cassa di Compensazione e Garanzia.
Operatori Market Maker
• Primary Market Maker: operatori con obblighi di quotazione in continua su tutte le scadenze fino alla scadenza del contratto
• Liquidity Provider: operatori con obblighi di quotazione in continua su tutte le scadenze fino al sesto giorno (incluso) di Borsa aperta antecedente la scadenza del contratto.
Obblighi di quotazione per i Primary Market Maker e per i Liquidity Provider:
• Esposizione continuativa dei prezzi dalle 14.30 alle 17,40;
• Quantità minima: 3 contratti
• Spread massimo: 8 € sulle prime 4 scadenze e 10 € sulla quinta scadenza.
Limiti di posizione
Borsa Italiana prevede un limite al numero di posizioni aperte che ogni aderente al mercato e ogni suo committente può detenere durante la fase di trading. I limiti di posizione si articolano su tre livelli (scadenza corrente, scadenze successive e tutte
le scadenze considerate insieme) e i relativi valori sono dettagliati nella Guida ai Parametri di negoziazione di Borsa Italiana.
Il singolo negoziatore deve monitorare il rispetto dei limiti dei propri clienti. In caso di superamento dei limiti il negoziatore chiede al cliente di chiudere le posizioni in eccesso, o le chiude per conto del cliente, entro i termini stabiliti nelle Istruzioni di Borsa Italiana.
In caso di superamento dei limiti e di inerzia nella chiusura delle posizioni da parte dell’operatore stesso, Borsa Italiana può richiedere a CC&G di disporre la chiusura totale o parziale delle posizioni.
SERVIZIO DI GARANZIA DI CC&G SU FUTURES SU FRUMENTO DURO
1. Adesione al Comparto Derivati su Commodities Agricole
I futures negoziati sul segmento AGREX del mercato IDEM saranno garantiti da CC&G nell’ambito del nuovo “Comparto Derivati su Commodities Agricole”.
Tutti i soggetti ammessi direttamente al mercato dovranno aderire al Sistema di Garanzia di CC&G.
A seconda delle proprie scelte operative e/o della propria patrimonializzazione, i soggetti ammessi alle negoziazioni potranno qualificarsi come Partecipanti Diretti (Generali o Individuali) o Indiretti, e dovranno rispettare le seguenti condizioni di partecipazione.
Requisiti e procedura di adesione
Soggetti Ammessi e Requisiti Patrimoniali
Potranno rivestire la qualifica di Partecipante Diretto nella qualità di Aderente Generale o Individuale al “Comparto Derivati su Commodities Agricole” le Banche e le Imprese di Investimento con i seguenti requisiti patrimoniali minimi:
• Partecipanti Generali: € 25.000.000, incrementato di un importo variabile in ragione del numero complessivo di Partecipanti Indiretti (€ 5.000.000 dal secondo al quinto Partecipante Indiretto incluso, ovvero € 10.000.000 fino al decimo Partecipante Indiretto incluso, ovvero € 15.000.000 oltre il decimo Partecipante Indiretto)
• Partecipanti Individuali: € 10.000.000.
Potranno rivestire la qualifica di Partecipanti Indiretti i soggetti ammessi alle negoziazioni che abbiano stipulato con un Partecipante Generale l’accordo ”Generale – Partecipante Indiretto”.
Requisiti Operativi
I Partecipanti Diretti dovranno:
− essere titolari di un conto PM presso il Sistema dei pagamenti TARGET2 per l’esecuzione dei pagamenti in euro, derivanti dall’adesione al Sistema di Garanzia;
− aderire a Monte Titoli ove intendano soddisfare l’obbligo di versamento dei Margini utilizzando Strumenti Finanziari;
salvo che gli stessi si avvalgano permanentemente e in via sostitutiva di un Agente di Regolamento, secondo le modalità indicate da CC&G.
Requisiti Tecnologici e Organizzativi
I Partecipanti Xxxxxxx dovranno dotarsi dell’Infrastruttura tecnologica BCS1; se già Partecipanti ad altri Comparti potranno utilizzare quella già in uso. I Partecipanti Xxxxxxxxx, se debitamente delegati dal Partecipante Generale, potranno anche loro dotarsi dell’Infrastruttura tecnologica BCS.
Ammissione al Servizio
Le Banche e gli Intermediari già ammessi a servizi di CCP di altri Comparti dovranno fornire tramite BIt Club2 il Modulo di Richiesta Servizi semplificato e la documentazione aggiuntiva specifica, oppure il Modulo di Richiesta Servizi se non Partecipanti ad alcun servizio di CCP.
2. Compensazione dei contratti e mantenimento delle posizioni
Le posizioni rivenienti dalla negoziazione dei futures sono registrate nel conto proprio o nel conto terzi del Partecipante.
Al fine di consentire la segregazione dell’operatività eventualmente effettuata dalle varie unità organizzativa/società appartenenti al medesimo Partecipante, nell’ambito del conto proprio sarà consentita l’apertura di sottoconti.
Nell’ambito del conto terzi, i Partecipanti dovranno obbligatoriamente registrare le
Posizioni Contrattuali dei propri committenti3 in appositi sottoconti.
L’apertura dei sottoconti dovrà essere effettuata prima dell’avvio delle negoziazioni per conto della specifica unità/società o dello specifico committente, utilizzando l’apposita funzione della BCS. Ciascun sottoconto sarà identificato con un codice univoco.
1 La BCS è l’applicazione telematica che CC&G rende disponibile ai Partecipanti dei Comparti Derivati secondo le modalità indicate nel Manuale BCS e che consente di accedere al sistema di clearing per effettuare le operazioni dispositive sulle Posizioni Contrattuali e per il download di report e data files.
2 BIt Club è uno strumento di comunicazione che mira a snellire le procedure e a rendere più diretto ed efficace il canale informativo tra CC&G e gli intermediari, consentendo di gestire, in modalità elettronica, le informazioni normalmente gestite in modalità cartacea, relative alla partecipazione a CC&G.
3 Committente è “il soggetto che dà mandato ad un Partecipante al sistema di garanzia di negoziare e/o regolare i contratti conclusi sul mercato senza instaurare alcun rapporto contrattuale con CC&G”: per esempio chi negozia tramite un intermediario finanziario.
Al solo ed esclusivo fine di gestire le fasi relative all’eventuale consegna fisica del grano, immediatamente dopo l’apertura del sottoconto effettuata a mezzo BCS, il Partecipante è tenuto a comunicare a CC&G, mediante apposito form e a mezzo telefax o posta certificata, gli estremi dell’unità organizzativa/società o del committente ai quali è abbinato il sottoconto appena aperto.
3. Prezzi di Regolamento Giornaliero
Il prezzo di regolamento giornaliero dei contratti futures è determinato sulla base della media ponderata dei prezzi dei contratti o delle quotazioni in denaro e lettera rilevate sul mercato in un periodo significativo della giornata di negoziazione.
4. Marginazione e Default Fund Marginazione
I Partecipanti saranno tenuti alla costituzione di margini, come di seguito evidenziato.
• Margini di Variazione: hanno la funzione di liquidare giornalmente perdite e guadagni tramite la valorizzazione delle posizioni al Prezzo di Regolamento Giornaliero (Settlement-to-the-Market). Tali Margini saranno calcolati fino all’ultimo giorno di negoziazione (giorno di scadenza del contratto future).
• Margini Iniziali Ordinari: hanno la funzione di valutare la perdita massima possibile nell’ipotesi di liquidazione delle posizioni futures nello scenario di prezzi ragionevolmente più sfavorevole. Tali Margini verranno applicati fino all’ottavo giorno di Mercato Aperto antecedente il giorno di scadenza del contratto futures.
• Margini Iniziali su Posizioni in Consegna: hanno la funzione di valutare la perdita massima nel Periodo di Consegna. Per il Partecipante in consegna tali margini sono applicati dal termine del settimo giorno di Mercato Aperto antecedente l’ultimo giorno di negoziazione T fino alla data di regolamento finale. Per il Partecipante in ritiro tali margini sono calcolati sulle posizioni in essere al termine delle negoziazioni del settimo giorno di Mercato aperto antecedente l’ultimo giorno di negoziazione T e fino al secondo giorno di CC&G aperta successivo a T; al terzo giorno di CC&G aperta successivo a T e fino alla data di regolamento finale tali margini saranno posti pari al 100% del controvalore del contratto maggiorato di una percentuale.
• Maggiorazione dei Margini Iniziali su Posizioni in Consegna: viene applicata ai Partecipanti in Consegna, per le posizioni non coperte da Certificato di Deposito, dal termine del quarto giorno di Mercato Aperto
antecedente T e fino a quando non verrà attestato il possesso del Certificato di Xxxxxxxx (si ricorda che a tal fine il termine ultimo sono le ore 12 di T+14).
• Margini di Mark-to-Market: hanno la funzione di effettuare, nel periodo di Consegna, una eventuale rivalutazione delle Posizioni in Consegna considerando un nuovo Prezzo di Regolamento Giornaliero determinato per le posizioni stesse.
I margini saranno calcolati durante la fase di trading e fino all’undicesimo giorno di Mercato Aperto antecedente il giorno di scadenza del contratto futures sulle posizioni nette di ciascun conto dei Partecipanti (marginazione al netto); a partire dal decimo giorno di Mercato Aperto antecedente il giorno di scadenza del contratto futures i margini saranno invece calcolati separatamente sulle posizioni presenti in ciascun sottoconto (marginazione al lordo).
Attività utilizzabili per la costituzione dei margini
Le attività utilizzabili per la copertura dei margini saranno quelle attualmente previste per tutti i Comparti esistenti, ossia, per i margini iniziali, euro e Titoli di Stato Italiani, Francesi e Tedeschi negoziati su MTS; per i margini di variazione esclusivamente euro.
Default Fund
Per il “Comparto Derivati su Commodities Agricole” verrà costituito un apposito Default Fund (fondo di garanzia costituito esclusivamente dai versamenti dei Partecipanti Diretti al Comparto) destinato alla copertura delle perdite in caso di inadempimento di uno dei Partecipanti Diretti al Comparto stesso.
All’avvio del mercato AGREX la quota di contribuzione iniziale al Default Fund da parte di ciascun Partecipante sarà pari ad un importo fisso, indipendentemente dalla qualifica di adesione. Successivamente all’avvio del mercato, e costituita una base dati sufficiente per l’effettuazione di stress tests, l’ammontare del Default Fund, come già avviene per gli altri Comparti, sarà determinato sulla base dei risultati dei suddetti stress tests e ripartito tra i Partecipanti in funzione della media dei margini iniziali di un periodo precedente.
4 Cfr. paragrafo 5 per le informazioni relative alla gestione dei Certificati di Deposito.
5. Procedura relativa alla consegna fisica del grano Certificato di Deposito
Il silos autorizzato rilascerà apposito Certificato di Deposito ai soggetti che provvedono al deposito del grano sottostante le Posizioni in Consegna, registrate nei sottoconti del Partecipante.
Il Certificato di Deposito rilasciato dal silos (che conterrà, tra l’altro informazioni quali le generalità del soggetto in consegna e del relativo Partecipante, la quantità di grano depositata, la dichiarazione di conformità del grano duro alla qualità standard, il vincolo di indisponibilità del grano) dovrà essere consegnato dal soggetto in consegna, se diverso dal Partecipante, al proprio Partecipante al “Comparto Derivati su Commodities Agricole”.
Comunicazione a CC&G delle posizioni coperte
A seguito della ricezione del Certificato di Deposito, il Partecipante deve comunicare a CC&G, a partire dal decimo giorno di Mercato Aperto antecedente il giorno di scadenza del contratto futures (T-10) e fino al quarto giorno di Mercato Aperto (incluso) antecedente il giorno di scadenza del contratto futures (T-4), il numero delle Posizioni in Consegna registrate in ciascun conto/sottoconto che risultano coperte da Certificato di Deposito.
La comunicazione dovrà avvenire mediante apposito form a mezzo telefax o posta certificata.
La cennata comunicazione potrà avvenire anche fino alle ore 12:00 del giorno successivo all’ultimo giorno di negoziazione del contratto futures in scadenza (T+1) ma in tale caso CC&G applicherà, a partire da T-4 sulle Posizioni in Consegna non ancora coperte, la Maggiorazione dei Margini Iniziali (cfr. punto 4).
Consegna Alternativa e procedura di assegnazione
Fermo restando che CC&G garantirà la consegna fisica del grano (c.d. Consegna garantita), sarà consentito ai soggetti con posizioni in “consegna” e “ritiro” di accordarsi per effettuare la consegna/ritiro del grano al di fuori del sistema di garanzia di CC&G (c.d. “Consegna alternativa”).
Prima fase di Consegna alternativa
Esclusivamente il giorno di Mercato aperto successivo alla scadenza del contratto futures (T+1) i Partecipanti potranno verificare l’intenzione dei propri soggetti con posizioni in “consegna” e in “ritiro” di avvalersi della Consegna alternativa.
In caso positivo, il Partecipante dovrà comunicare a CC&G entro e non oltre le ore 15:00 di T+1 gli abbinamenti delle posizioni in “consegna” e “ritiro” oggetto di Consegna alternativa.
La comunicazione dovrà avvenire mediante apposito form a mezzo telefax o posta certificata.
Lo stesso giorno, alla ricezione delle comunicazioni, CC&G provvederà alla chiusura delle posizioni abbinate, presenti nei conti/sottoconti del Partecipante in “consegna” e “ritiro”.
La mattina del giorno di CCG aperta successivo (T+2) i Partecipanti riceveranno l’informativa delle posizioni in “consegna” e “ritiro” oggetto di Consegna alternativa. La medesima mattina i margini costituiti precedentemente a fronte delle cennate posizioni ora chiuse saranno restituiti ai Partecipanti.
Procedura di Assegnazione
La sera di T+1, le posizioni presenti nei conti/sottoconti dei Partecipanti (che non includono quindi le posizioni oggetto di Consegna alternativa nel frattempo chiuse) vengono sottoposte da parte di CC&G alla procedura di assegnazione. Tale procedura provvederà ad abbinare le posizioni in “consegna” con quelle in “ritiro” presenti in tali conti/sottoconti secondo una metodologia volta ad ottimizzare gli abbinamenti.
La mattina del secondo giorno di CC&G aperta successivo alla scadenza del contratto futures (T+2) CC&G renderà noti, per il tramite della BCS, gli abbinamenti delle posizioni in “consegna” con quelle in “ritiro”
Seconda fase di Consegna alternativa
Dalla mattina del secondo giorno di CC&G aperta successivo alla scadenza del contratto futures (T+2), e fino al terzo giorno di CC&G aperta successivo alla scadenza del contratto futures (T+3), i Partecipanti potranno optare per una ulteriore Consegna alternativa.
Essendo tali eventuali accordi di Consegna alternativa relativi a posizioni in “consegna” e “ritiro” appartenenti a Partecipanti diversi, una volta raggiunto l’accordo, il Partecipante in “ritiro” provvederà ad inoltrare al Partecipante in “consegna” apposito form, debitamente sottoscritto, ove sono indicate le posizioni abbinate oggetto di Consegna alternativa. Tale form dovrà essere sottoscritto anche dal Partecipante in “consegna” e inoltrato a CC&G entro e non oltre le ore 15:00 di T+3 a mezzo telefax o posta certificata.
Lo stesso giorno, a ricezione della comunicazione, CC&G provvederà alla chiusura delle posizioni abbinate, segnalate da entrambi i Partecipanti, presenti nel conto/sottoconto del soggetto in “consegna” e “ritiro.
La mattina del giorno di CCG aperta successivo (T+4) i Partecipanti riceveranno mediante BCS l’informativa relativa alle posizioni in “consegna” e “ritiro” oggetto di Consegna alternativa. La medesima mattina i margini costituiti precedentemente a fronte delle cennate posizioni oggetto di Consegna alternativa, ora chiuse, saranno restituiti ai Partecipanti.
Consegna Garantita
La mattina del quarto giorno di CC&G aperta successivo alla scadenza del contratto futures (T+4) CC&G comunicherà ai Partecipanti, per il tramite della BCS, l’elenco degli abbinamenti tra posizioni in “consegna” e “ritiro” oggetto di Consegna garantita contenenti i dati relativi al codice dei sottoconti abbinati e le informazioni relative alle unità organizzative/società e dei committenti, e alla quantità e al controvalore di grano da regolare e il luogo di consegna.
Sulla base dell’informativa ricevuta da CC&G sugli abbinamenti relativi alla Consegna garantita, i Partecipanti provvederanno a confermare ai soggetti con posizioni in “consegna” e “ritiro” l’identità della loro controparte per il regolamento del contratto.
Il ritiro del grano potrà avvenire da parte del soggetto in “ritiro” presso il silos autorizzato a partire da T+4 ed entro il decimo giorno di CC&G aperta successivo alla scadenza del contratto (T+10). Il ritiro dovrà essere preceduto con sufficiente anticipo da una comunicazione al silos dell’orario e delle modalità del ritiro.
La consegna del grano avverrà per quantitativi minimi di 50 t, con una tolleranza di
+- 20 kg su ogni autocarro caricato.
Il soggetto in “ritiro” avrà la possibilità, di richiedere l’intervento di SGS ITALIA SPA (di seguito: SGS) per prelevare e finalizzare 5 campioni di grano per ogni autocarro caricato, che potranno essere utilizzati per le analisi di laboratorio volte
alla verifica della qualità del grano. Come di seguito specificato la contestazione della qualità del grano è ammessa solo sulla base delle analisi effettuate dal laboratorio dell’A.G.E.R.5. La richiesta di intervento di SGS e l’analisi dei campioni da parte dell’A.G.E.R. sarà per tale soggetto facoltativa e a proprie spese e dovrà essere avviata tempestivamente dandone informazione a CC&G.
Il soggetto in “ritiro” avrà la facoltà di ritirare il grano anche senza campionamento, ma ciò comporterà l’accettazione della qualità del grano ritirato e la rinuncia ad ogni contestazione futura6.
Al momento del ritiro del grano il silos provvederà a rilasciare al soggetto in ritiro il Certificato di ritiro che dovrà essere inoltrato al proprio Partecipante.
Il Partecipante del soggetto con posizione in “ritiro” che abbia richiesto il campionamento del grano ad opera di SGS e l’analisi da parte del laboratorio dell’A.G.E.R. dovrà tempestivamente, informare CC&G di aver richiesto da parte dell’A.G.E.R. l’effettuazione delle analisi ai fini della contestazione della qualità della merce.
La mancata comunicazione di voler contestare la qualità del grano entro i termini suddetti comporterà la piena accettazione della qualità del grano ritirato e costituirà per il soggetto in “consegna” rinuncia alla garanzia ex art. 1495 c.c..
In caso di accettazione della qualità del grano, il soggetto in “ritiro” dovrà regolare il controvalore del grano ritirato e le imposte dovute (IVA) al soggetto in “consegna” secondo modalità concordate tra le parti e tali da consentire al venditore di ricevere i mezzi di pagamento entro le ore 12.00 del terzo giorno successivo al giorno nel quale è stata ritirata/accettata la merce.
L’avvenuto regolamento del contratto dovrà essere tempestivamente comunicato a CC&G, da parte dei Partecipanti mediante apposito form a mezzo telefax o posta certificata.
La mattina del giorno di CC&G aperta successivo alla ricezione della conferma di regolamento CC&G restituisce i margini ai Partecipanti Diretti.
In casi eccezionali, qualora non fosse possibile stoccare il grano presso i silos autorizzati per ragioni di spazio o altra causa, CC&G potrà indicare siti alternativi per la consegna, indicando altresì la procedura a cui attenersi.
5 Si veda il successivo paragrafo “Contestazione della qualità del grano”.
6 Il ritiro parziale senza campionamento del grano non comporta rinuncia al diritto di campionare e contestare la qualità del grano non ancora ritirato.
Nel caso in cui l’esecuzione del contratto sia impossibile per causa di forza maggiore CC&G potrà prevedere che il regolamento del contratto avvenga mediante differenziale in contanti (cash settlement).
Regolamento per contante
Le posizioni derivanti da futures giunti in scadenza non coperte da Certificato di Deposito entro le ore 12.00 di T+1 e le posizioni il cui regolamento finale non sia andato a buon fine a causa della non adeguatezza della qualità del grano sono chiuse mediante regolamento per differenziale secondo le modalità descritte nella procedura di inadempimento.
Nel caso in cui il Partecipante abbia ritirato il grano ma non abbia provveduto al pagamento del controvalore nei termini previsti dal contratto, CC&G applica la procedura di inadempimento.
Inadempimento
Il Partecipante Diretto è considerato inadempiente:
a) nel caso e nel momento di mancato o parziale adempimento agli obblighi di versamento dei Margini, del Default Fund, di regolamento per differenziale delle Posizioni o e di mancata copertura anche parziale delle Posizioni in Consegna mediante Certificato di Deposito o mancato regolamento finale delle Posizioni (consegna di grano di qualità non conforme e/o mancato pagamento del controvalore della merce ritirata);
b) nel caso in cui venga dichiarata nei suoi confronti l’insolvenza di mercato o si apra una procedura d’insolvenza.
Il Partecipante Indiretto è considerato inadempiente, oltre che nei casi di cui venga dichiarata nei suoi confronti l’insolvenza di mercato o si apra una procedura d’insolvenza, anche nel caso in cui il Partecipante Generale comunichi a CC&G il mancato o parziale adempimento del versamento dei Margini o di regolamento per differenziale delle Posizioni o di mancata copertura, anche parziale, delle Posizioni in Consegna mediante Certificato di Deposito o mancato regolamento finale delle Posizioni.
Procedura di inadempimento
La chiusura delle posizioni Futures del Partecipante Diretto inadempiente avverrà tramite un tentativo di trasferimento ad altri Partecipanti delle posizioni in conto terzi e, in caso di impossibilità, mediante la liquidazione sul mercato delle stesse nonché delle posizioni in conto proprio.
In casi eccezionali in cui CC&G non potesse liquidare la posizione sul mercato (forte illiquidità ed esonero dei market maker), sarà prevista la liquidazione per differenziale (cash settlement).
La chiusura delle posizioni Futures riconducibili a contratti già giunti in scadenza (T), e in attesa di regolamento, saranno regolate con cash settlement come descritto sopra.
La chiusura delle posizioni Futures dei terzi del Partecipante Indiretto inadempiente avverrà tramite un tentativo di trasferimento ad altri Partecipanti; in caso di impossibilità del trasferimento e per le posizioni proprie Partecipante Indiretto inadempiente sarà onere del Partecipante Generale intraprendere le azioni necessarie alla chiusura delle posizioni, che darà quindi informazione delle azioni intraprese a CC&G.
Contestazione della qualità del grano
Nel caso in cui un Partecipante/soggetto in “ritiro”7 intenda contestare la qualità del grano oggetto della consegna effettuata dal soggetto in “consegna”, CC&G dovrà essere tempestivamente informata dal Partecipante, a mezzo telefax o posta certificata con apposito form in cui dichiarerà la propria intenzione/del suo committente di non accettare la consegna.
Tale contestazione è ammessa solo sulla base delle analisi effettuate dal laboratorio dell’A.G.E.R. di Bologna, che i partecipanti al mercato riconoscono come unico ammesso nel sistema garantito da CC&G.
Se per causa di forza maggiore il laboratorio dell’A.G.E.R. non potesse svolgere le analisi richieste entro 7 giorni lavorativi dalla consegna da parte del partecipante in ritiro, CC&G può prevedere il ricorso ad altro laboratorio.
Nel caso in cui dall’esito delle analisi, che il laboratorio dell’A.G.E.R. di Bologna invierà a CC&G e al Partecipante, risultasse la non conformità del grano alla qualità minima indicata nello schema contrattuale di Borsa Italiana, CC&G effettuerà il cash settlement della posizione in favore del soggetto in “ritiro”.
Il soggetto in consegna ha diritto a chiedere la restituzione del grano ritirato che è risultato non idoneo, ma tale restituzione avviene su base bilaterale fuori dal sistema garantito da CC&G.
7 Ammesso che abbia preventivamente richiesto il campionamento del grano da parte di SGS.
Rapporti con il Silos
Il silos avrà la responsabilità di emettere i Certificati di Deposito relativi alle quantità di grano depositate dai Partecipanti in consegna, o dai loro committenti.
La mattina del quarto giorno di CC&G aperta successivo alla scadenza del contratto futures (T+4) CC&G comunicherà al Silos via posta certificata l’elenco degli abbinamenti dei soggetti in “ritiro” con quelli in “consegna” oggetto della Consegna garantita.
Al momento del ritiro del grano, il Silos rilascerà al soggetto in “ritiro” il Certificato di Xxxxxx.
Reporting
Le informazioni relative all’attività su contratti futures sul grano duro saranno ricomprese nei reports e data files del “Comparto Derivati su Commodities Agricole” e più in generale del servizio di CCP, che saranno rese disponibili tramite BCS e resi disponibili il giorno di CC&G aperta successivo al giorno di CC&G aperto di riferimento.
Norme transitorie
CC&G, per consentire agli operatori di effettuare adeguati investimenti tecnici che possono necessitare di un periodo più lungo rispetto alla data prevista per l’avvio del mercato, ha ritenuto opportuno introdurre un regime transitorio con riguardo a quanto segue:
• In sostituzione della registrazione obbligatoria nei “sottoconti”, i Partecipanti trasmetteranno a CC&G un flusso informativo contenente le posizioni degli investitori finali, al termine dell’ultimo giorno di negoziazione del contratto future. Ciò al fine dell’abbinamento delle posizioni in fase di consegna
• Nelle more dell’entrata in vigore dei “sottoconti”, è previsto che la marginazione sarà netta fino alla scadenza delle negoziazioni del contratto futures (anziché lorda per conto e sottoconto a partire dal decimo giorno precedente la scadenza delle negoziazioni);
• Inoltre, nelle more dell’entrata in vigore dei “sottoconti”, ai fini del controllo dei limiti di posizione da parte di Borsa Italiana si prevede transitoriamente che i negoziatori comunichino a Borsa Italiana ogni superamento dei limiti anche da parte dei propri
clienti e Borsa Italiana si riserva di richiedere ad essi ogni informazione e documento utile, anche in relazione all’operatività dei clienti, al fine del controlli in discorso.
La conclusione del periodo transitorio sarà stabilita da CC&G sulla base di una consultazione con gli operatori. A tal fine, è intenzione di CC&G avviare detta consultazione in coincidenza con la partenza operativa del mercato.
Allegato al Modello di Servizio
Marginazione
Inizio Verifica CC&G posizioni coperte + Calcolo Marginazione su Posizioni da nette a lorde
Termine ultimo per notifica a CC&G di posizioni coperte (salvo maggiorazione margini)
Termine ultimo per notifica a CC&G di posizioni coperte
Abbinamenti + 1° fase di consegna alternativa
2° fase di consegna alternativa
Regolamento contratto (invio notifica a CC&G)
T-n
T-10
T-7
T-4
Ultimo giornTo di trading T+1
Margini
Iniziali Ordinari
Xxxxxxx in Consegna su posizioni in ritiro
Xxxxxxx in Consegna su posizioni in consegna
Restituzione Margini a
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx in consegna su
Posizioni in Consegna non coperte
Restituzione dei
Margini ai Partecipanti (salvo contestazione)
Partecipanti/C
ommittenti
Scadenza
T+2
T+3
T+n
Fine mese
Margini di Variazione
che si accordano per consegna alternativa