Punti di consegna Clausole campione

Punti di consegna. Silos autorizzati (il primo punto di consegna autorizzato sarà nell’area di Foggia).
Punti di consegna. Per ciascuno dei punti di consegna sarà indicato, in sede di avvio richiesta di fornitura, un referente per la struttura richiedente. Il referente sarà la persona di contatto, differente per ciascun punto di consegna, che effettuare le richieste di fornitura. I punti di consegna sono attualmente i seguenti: 1)- Sede Città Studi: xxx X. Xxxxxxx 81 - 20133 Milano 2)- Sede Città Studi: - Edifici 7-8-9 Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx 32 Milano - Arcolab in xxx Xxxxxxx 00 - Xxxxxx 3)- Polo di Como: - xxx Xxxxxx 00 - Xxxx 4)- Sede Bovisa: - Edifici B13 e B16 – Xxx Xx Xxxx, 00 Xxxxxx - Edificio B23 – Xxx Xx Xxxx, 0 Xxxxxx 5)- Sede Città Studi: Laboratorio di ingegneria ambientale: campus Bassini- Via Golgi 39, edificio 21 bombolario seminterrato; 6)- Polo di Cremona: Laboratorio Rozzi: Xxx Xxxxx 00/00 Xxxxxxxxx X Xxxxxxx; 7)- Sede Città Studi: - Edificio 21 – Xxx Xxxxx 00 – xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx 00 – Via Golgi 42 – piano terra di fianco all’xxxxxxxx - Xxxxxxxx 00.0 e Edificio 32.2 – secondo piano – con ingresso da Xxx Xxxxxxx 00 oppure da Xxx Xxxxxxx 00 8)- Sede Città Studi: - Edificio 3 e 6 – Piazza Xxxxxxxx xx Xxxxx 32 Xxxxxx - Xxxxxxxx 00 – Xxx Xxxxxxxxxx, 7 Milano 9)- Sede Bovisa: - Laboratori Xxxxxxxx XX00X Xxx Xxxxxxxxxxxx 0/X - Xxxxxxxxxxx RELAB edificio B14A Xxx Xx Xxxx 00; - Laboratori edificio B16 Via La Masa 34; - Laboratori edificio B18 Via La Masa 34 10)- Sede Città Studi: - Laboratori Xxxxxxxx 00 Xxx Xxxxxx 00/0 I punti di consegna potranno variare in numero e ubicazione durante l’esecuzione del contratto. L’operatore economico si impegna ed eseguire le consegna e i servizi oggetto del presente disciplinare per qualsiasi nuovo punto alle medesime condizioni contrattuali stipulate.
Punti di consegna. La rete GP Infrastrutture Trasporto è alimentata attraverso punti di con- segna collocati nei vari segmenti di rete. I punti di consegna corri- spondono alle interconnessioni con l’impresa maggiore di trasporto, di cui al paragrafo 2.2.5, e sono dotati degli impianti descritti nel paragrafo 2.2.3. Qualora ne siano soddisfatti i requisiti di ingresso, la rete può essere ali- mentata da specifici punto di ingresso di altri fornitori (ad esempio stoc- caggi gas o produttori di biometano). Le quantità di gas consegnato sono odorizzate e misurate con l’ausilio di idonee apparecchiature di misura, secondo i campi di portata richiesti, e sono registrate da apparati elettronici ubicati in locali all’interno degli im- pianti.
Punti di consegna. L’ordine di produzione ricevuto attraverso l’integrazione con il sistema regionale Sinfonia conterrà le informazioni per la personalizzazione delle singole card ma anche l’informazione relativa al punto di consegna delle card da produrre. I punti di consegna, in linea di massima, coincideranno con i siti di somministrazione dei vaccini che avranno una dislocazione territoriale sull’intero territorio regionale, con almeno un sito per ogni distretto delle ASL campane1. Il fornitore dovrà essere in grado di effettuare le consegne delle card su un numero potenziale di siti pari al doppio dei distretti campani.
Punti di consegna. Via Colugna n. 42 – 00000 Xxxxx (XX) per i seguenti punti di consegna: - Laboratorio di Udine - Radioprotezione di Udine - Emissioni di Udine

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  • Tempi di consegna Il tempo di consegna previsto per la soluzione proposta è di ……. giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Sito, come da studio di fattibilità in Annesso B. A conclusione della predisposizione della soluzione proposta, la consegna degli Spazi e dei relativi servizi accessori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, come da articolo 5 dell’Accordo, Dalla data di sottoscrizione di detto verbale decorrono i termini per il pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del presente Contratto di Sito secondo le modalità di fatturazione riportate nell’articolo 11 dell’Accordo

  • Tempi di conservazione dei dati I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda del- la finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

  • Periodo di conservazione dei dati Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

  • Tempi di esecuzione I tempi massimi di esecuzione dei Servizi di pagamento, in conformità al decreto del 29 luglio 2009, applicativo dell’articolo L. 133-13 del Codice monetario e finanziario, sono i seguenti: un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx seguente se realizzata in euro a favore di un istituto di credito situato in uno Stato membro dell’Unione europea; un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro la fine del suddetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx se realizzata in euro a favore di un altro Conto di pagamento.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • TERMINI DI CONSEGNA (per le forniture) / PRESTAZIONE (per i servizi):

  • PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.