Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 2243
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
18/12/2022 - 06:14
Indice
1. DDL S. 2243 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 2243 5
1.3. Trattazione in Commissione 12
1.3.1. Sedute 13
1.3.2. Resoconti sommari 14
1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) 15
1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 185 (pom.) del 07/07/2021 16
1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) del 13/07/2021 24
1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 305 (pom.) del 14/09/2021 32
1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 196 (pom.) del 21/09/2021 33
1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 324 (pom.) del 26/10/2021 36
1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 334 (ant.) del 24/11/2021 37
1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 335 (pom.) del 30/11/2021 38
1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 340 (pom.) del 15/12/2021 39
1.4. Trattazione in consultiva 40
1.4.1. Sedute 41
1.4.2. Resoconti sommari 42
1.4.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 43
1.4.2.1.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 263 (pom.) del 21/09/2021 44
1.4.2.2. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 49
1.4.2.2.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 251 (pom.) del 27/07/202150
1. DDL S. 2243 - XVIII Leg.
1.1. Dati generali
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Disegni di legge Atto Senato n. 2243 XVIII Legislatura
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
Titolo breve: disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
Iter
13 luglio 2021: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
C.1825 T. U. con C.1968, C.2905
approvato in testo unificato
S.2243 in corso di esame in commissione
Iniziativa Parlamentare Xx. Xxxx Xxxxxx ( Misto) Cofirmatari
Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx ( Misto, Sogno Italia - 10 Volte Meglio), Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ( M5S), Xx.
Xxxxxx Xxxxxxx ( M5S)
Xx. Xxxxxxx Xxxxx ( M5S) (aggiunge firma in data 13 novembre 2019) Iniziative dei DDL approvati in testo unificato
C.1968 - Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx ( LEU) e altri X.0000 - Xx. Xxxxxxx Xxxxx ( XX)
Natura ordinaria Presentazione
Trasmesso in data 21 maggio 2021; annunciato nella seduta n. 330 del 25 maggio 2021. Classificazione TESEO
AGRICOLTURA , COLTIVATORI DIRETTI
Articoli
AMBIENTE (Art.1), DIFESA DEL SUOLO (Art.1), PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA (Art.2), PRODUZIONE TRASFORMAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE (Artt.4, 5), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.3), REGIONI (Art.4), PROVINCE AUTONOME (Art.4), PRODOTTI ALIMENTARI (Art.4), IGIENE DEL LAVORO (Art.5), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.5), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.5), BASI DI DATI (Art.7), TERRE INCOLTE E ABBANDONATE (Art.7), USUCAPIONE (Art.7), ASSOCIAZIONI (Art.8), COMUNI (Art.8), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.9), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.9)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Xxxx Xxxxxxx (PD) (dato conto della nomina il 7 luglio 2021) . Assegnazione
Assegnato alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente il 10 giugno 2021. Annuncio nella seduta n. 335 del 10 giugno 2021.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 2243
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati il 20 maggio 2021, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati CUNIAL , XXXXXXXXX , XXXXXXXX , XXXXX e VIZZINI (1825);
XXXXXXX , BERSANI , XXXXXX , SPERANZA e XXXXXX (1968); CENNI (2905)
(V. Stampati Camera nn. 1825 , 1968 e 2905 )
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 maggio 2021
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
2. La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina per promuovere l'agroecologia e per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane e delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria.
3. A tal fine, in conformità ai princìpi dell'articolo 44 della Costituzione, alla Dichiarazione sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano in ambito rurale, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2018, nonché alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, alle Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste, approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), nella 38ma sessione speciale, l'11 maggio 2012, e ai Dieci elementi dell'agroecologia, approvati dal Consiglio della FAO, nella 163ma sessione, il 3 dicembre 2019, la presente legge ha la finalità di:
a) promuovere l'agroecologia e la gestione sostenibile del suolo, con particolare attenzione all'agricoltura biologica, anche attraverso l'uso collettivo della terra quale fonte primaria originaria di cibo per i suoi abitanti, preservando con ciò anche i valori delle culture tradizionali e del territorio per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del bene primario;
b) riconoscere e valorizzare la ricchezza delle diversità nell'agricoltura come fondamento di politiche agricole differenziate, le quali forniscono tutela specifica alle aziende contadine, mettendole in grado di generare occupazione e valore aggiunto sul piano economico-sociale, culturale, dell'ambiente e della salute;
c) agevolare, attraverso campagne di informazione e specifici programmi educativi e di formazione nelle scuole e nelle università, la conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla
salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, alla qualità delle produzioni agricole, al rispetto e alla protezione del suolo;
d) contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo, anche attraverso l'adozione di misure volte a favorire la ricomposizione fondiaria, l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra le aziende agricole contadine, la famiglia, l'economia e il territorio, promuovendo il trasferimento della cultura contadina alle nuove generazioni e sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo, alla tutela della biodiversità e alla manutenzione idrogeologica, nonché alla produzione di nuove forme di governance locali, promuovendo politiche volte a uno sviluppo territoriale inclusivo che favoriscano la creazione di legami e connessioni tra le aree rurali e quelle urbane grazie alla trasformazione degli agricoltori contadini in soggetti promotori di un modello economico, sociale e culturale;
e) sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane e delle aree montane e collinari e la conseguente riduzione del numero delle aziende agricole, forestali e pastorali-zootecniche;
f) favorire e valorizzare il ruolo di coloro che praticano l'agricoltura contadina nonché quello dell'agricoltore custode di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, anche in attuazione delle finalità previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, quali soggetti naturalmente attivi nella protezione e nella tutela dell'ambiente e nel contrasto del cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la silvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge sono definite « aziende agricole contadine » le aziende agricole che posseggono tutti i seguenti requisiti:
a) sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci di una cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori, attraverso il loro apporto di lavoro prevalente sia con riguardo al tempo dedicato alla produzione contadina sia con riguardo all'eventuale collaborazione di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi;
b) praticano modelli di produzione agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente o parziale della pratica del pascolo o, in caso di impossibilità del pascolo, mantenendo elevati livelli di benessere degli animali, in conformità alle Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste e ai Dieci elementi dell'agroecologia, e curano il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali nonché delle relative tecniche di coltivazione e di allevamento;
c) favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali, sostenendo la manutenzione idrogeologica e il ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari;
d) trasformano le materie prime prodotte nell'azienda, anche con strumenti, prodotti e metodologie tradizionali di uso locale, senza effettuare lavorazioni in serie prevalentemente automatizzate, privilegiando forme di economia solidale e partecipata;
e) producono limitate quantità di beni agricoli e alimentari, ivi compresi i prodotti del bosco, destinati al consumo immediato e alla vendita diretta ai consumatori finali ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
f) rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, come definito dall'articolo 2083 del codice civile, o delle forme associative o cooperative.
2. Sono definiti « agricoltori contadini » i proprietari o i conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via principale, secondo le modalità e i princìpi previsti dalle lettere b) e
d) del comma 1 del presente articolo.
3. Le aziende agricole contadine possono costituire associazioni, consorzi agrari, reti e cooperative e possono avvalersi della collaborazione di istituti tecnici e professionali agrari, ordini e collegi professionali del settore, università e fondazioni. Possono altresì svolgere attività di agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141.
4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, alle aziende agricole contadine si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
5. Il titolare dell'azienda agricola contadina può concedere in godimento, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati a propri familiari entro il terzo grado di parentela, che facciano parte dell'impresa, o a società semplici costituite da questi.
6. Alle aziende agricole contadine è riservata una quota dei posteggi nei mercati agricoli per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
7. I comuni, nel caso di apertura di mercati in aree pubbliche, possono riservare alle aziende agricole contadine esercenti la vendita di prodotti agricoli e alimentari appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato, promuovere la creazione di appositi mercati contadini periodici nonché favorire l'accesso a luoghi e locali deputati alla logistica dei gruppi di acquisto solidale di cui ai commi 266 e 267 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. Le aziende agricole contadine accedono ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, previsti ai sensi dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e delle norme regionali di attuazione.
Art. 3.
(Registro dell'agricoltura contadina)
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro dell'agricoltura contadina, nel quale possono essere iscritti le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini. Il Registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
2. L'iscrizione nel Registro è gratuita e avviene su richiesta dell'interessato, a seguito di autocertificazione, da parte del richiedente, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Essa ha la durata di tre anni e, permanendo le condizioni, è rinnovata automaticamente per altri tre anni, al termine dei quali l'interessato può chiedere nuovamente il rinnovo. L'interessato può chiedere la cancellazione dal Registro in qualunque momento e per qualunque motivazione.
3. Ogni cambiamento della titolarità dei terreni su cui è esercitata l'attività dell'azienda agricola contadina e dell'agricoltore contadino deve essere comunicato, entro sessanta giorni dalla data in cui è avvenuto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. L'amministrazione competente provvede all'istituzione e alla tenuta del Registro con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4.
(Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, individuando, nel rispetto dei princìpi stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
a) i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali sono applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, rispettivamente in materia di igiene dei prodotti alimentari e di igiene per gli alimenti di origine animale, con l'osservanza della procedura stabilita dagli articoli 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e 10 del regolamento (CE) n. 853/2004;
b) le materie prime di esclusiva produzione propria che possono essere oggetto di trasformazione;
c) i requisiti urbanistici e igienici dei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni dei prodotti provenienti da agricoltura contadina;
d) le modalità semplificate per l'esercizio della vendita diretta e le verifiche da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti;
e) le modalità di organizzazione di corsi per assicurare alle aziende agricole contadine, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la preparazione necessaria in merito alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande; tali corsi devono essere attivati localmente e senza oneri economici per i soggetti di cui all'articolo 2;
f) procedure semplificate per l'esecuzione, anche in economia, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici rurali dell'azienda agricola contadina, sia per uso abitativo proprio, sia come annessi agricoli, nonché per la realizzazione di strutture temporanee di ricovero per animali, di fienili, serre e di eventuali altri annessi destinati all'attività agro-silvo-pastorale;
g) procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia, di lavori di regimazione irrigua e realizzazione di bacini di accumulo irriguo;
h) le modalità semplificate per la costituzione di reti di aziende agricole contadine e delle relative rappresentanze.
Art. 5.
(Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune può essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina da far valere nei programmi di sviluppo rurale, attribuendo un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono determinati mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le risorse di cui al comma 1 da destinare alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne non possono essere superiori al 60 per cento delle risorse disponibili. Art. 6.
(Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica)
1. Al fine della migliore conservazione del suolo a scopi agricoli, le regioni possono censire, ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine.
2. Le regioni, le province, i liberi consorzi e le città metropolitane possono adottare protocolli e piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende agricole contadine nei rispettivi territori, senza imporre ulteriori vincoli e oneri all'attività contadina, nel suo ruolo di presidio del territorio.
3. Le regioni, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti, possono assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie.
4. Ai fini di cui al comma 3 le regioni tengono conto dei seguenti criteri e princìpi:
a) presentazione da parte del richiedente di un progetto attinente allo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a cinque anni, decorrenti dal giorno di assegnazione del
terreno;
b) in presenza di più richieste di utilizzazione per il medesimo terreno, preferenza per quelle presentate dalle aziende iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, dalle aziende il cui titolare abbia età inferiore a quaranta anni, dalle aziende a conduzione femminile o dalle aziende che abbiano ottenuto da almeno tre anni una certificazione biologica da parte di un ente certificatore nazionale.
5. Il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.
6. Le regioni, le province, i liberi consorzi, le città metropolitane e i comuni possono adottare protocolli affinché le aziende agricole contadine e gli enti costituiti a norma dell'articolo 8, aventi sede nel proprio territorio, possano effettuare opere di manutenzione ordinaria o di miglioramento delle infrastrutture afferenti al fondo delle aziende agricole contadine medesime.
Art. 7.
(Gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili)
1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettuano, con frequenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili.
2. I terreni silenti, come individuati ai sensi del comma 1, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
3. Nelle more dell'individuazione del proprietario o di altri titolari di diritti reali sui terreni individuati ai sensi del comma 1 e iscritti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o autorizzando i proprietari di terreni confinanti a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui il pascolo, la pulizia dei rovi e la raccolta dei frutti spontanei.
4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal comune ai sensi del comma 3 non costituiscono, per i proprietari di terreni confinanti, titolo o presupposto per l'acquisto di diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o su porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario del terreno individuato dalla particella catastale o di altro titolare di diritto reale sopra di esso determina la cancellazione del terreno dal registro di cui al comma 2 e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari di terreni confinanti ai sensi del comma 3.
Art. 8.
(Associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura e la silvicoltura)
1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti ed effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture, i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, compresa quella contadina, e la silvicoltura, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo; esse sono costituite nella forma di associazioni tra i proprietari dei terreni medesimi, comprese quelle previste dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale.
2. Le finalità dell'accorpamento compiuto e delle associazioni costituite ai sensi del comma 1 possono essere:
a) la conservazione o l'incremento del potenziale produttivo agricolo e forestale, con particolare riguardo all'esercizio dell'agricoltura contadina, della silvicoltura, dell'allevamento allo stato brado e della pastorizia;
b) la conservazione e gestione della biodiversità;
c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici;
d) la sicurezza della popolazione, con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico;
e) la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e forestali e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.
3. Le associazioni di cui al comma 1 possono:
a) operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune;
b) essere patrocinate da uno o più enti locali;
c) essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;
d) partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni di comuni, all'individuazione dei terreni agricoli e forestali per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;
e) redigere e attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni o dalle unioni di comuni, nei quali sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
f) svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;
g) gestire attività economiche connesse alle attività agricole, forestali e di gestione del territorio;
h) stipulare contratti di affitto o comodato d'uso, a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione impegnandosi alla manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;
i) attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci;
l) gestire in forma associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni o dalle unioni di comuni per i territori di propria competenza.
4. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni di cui al comma 1 allo scopo di creare opportunità di occupazione attraverso la valorizzazione agricola e forestale dei terreni, la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e forestali e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologica dei terreni medesimi.
Art. 9.
(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina)
1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica, di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi, e di promuovere attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione.
3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Art. 10.
(Istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine)
1. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, coordinata dagli stessi Ministeri, che organizzano, nell'ambito dei rispettivi siti internet, un apposito spazio a essa dedicato.
2. La Rete di cui al comma 1 è composta dai centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati, compresi i musei, il cui scopo sociale ha attinenza con l'attività agricola.
3. Le attività svolte dalla Rete sono finalizzate a:
a) raccogliere esperienze e buone pratiche relative ad innovazioni sostenibili di carattere produttivo, di filiera e sociale, anche al fine di rivitalizzare le aree rurali abbandonate e svantaggiate;
b) sviluppare ogni forma di conoscenza dell'attività e delle tradizioni degli agricoltori contadini, prevedendo percorsi culturali, turistici ed enogastronomici nei territori in cui si svolge tale attività;
c) promuovere la cultura e la tradizione contadina anche in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti nel settore del turismo.
4. La Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine può collaborare con i comuni e con le associazioni che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo e forestale, culturale e turistico.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 11.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 12.
(Disposizione finanziaria ed entrata in vigore)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.
1.3. Trattazione in Commissione
1.3.1. Sedute
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Disegni di legge Atto Senato n. 2243 XVIII Legislatura
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
Titolo breve: disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente N. 185 (pom.)
7 luglio 0000
13 luglio 0000
14 settembre 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)
21 settembre 2021
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente N. 324 (pom.)
26 ottobre 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
24 novembre 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
30 novembre 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
15 dicembre 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)
1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) -
Seduta n. 185 (pom.) del 07/07/2021
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021
185ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Xxxxxxxxxx.
La seduta inizia alle ore 13,35. SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione
Il sottosegretario XXXXXXXXXX risponde all'interrogazione n. 3-02194, presentata dalla senatrice Xxxxxxxxx, rilevando in premessa che, in materia di contaminazioni da sostanze non ammesse per i prodotti biologici, il Regolamento (CE) 834/2007 e il suo Regolamento esecutivo 889/2008, non prevedono un limite quantitativo massimo oltre il quale è necessario procedere alla decertificazione/declassamento del prodotto contaminato, fatto salvo quanto previsto dalla normativa orizzontale in materia di contaminazioni da fitofarmaci.
La Commissione europea ha altresì chiarito che, per qualunque valore di residuo di una sostanza non ammessa, è necessario procedere all'indagine volta a determinare la causa di tale contaminazione e a stabilire se il prodotto soddisfi i requisiti della produzione biologica (prodotto conforme).
Pertanto, solo dopo che è stato eliminato qualsiasi dubbio di irregolarità o infrazione, il prodotto può essere venduto come biologico (articolo 91 del Regolamento (CE) 889/2008); la normativa europea prevede infatti che il prodotto contaminato, qualunque sia il valore di residuo di sostanza non ammessa, debba essere decertificato, se tale contaminazione è dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione.
In linea con la normativa europea di riferimento, al fine di tutelare principalmente il consumatore, la sua fiducia nei confronti dell'agricoltura biologica e il logo europeo che la contraddistingue, il D.M. 13 gennaio 2011, n. 309 ha introdotto una norma che prevede la decertificazione di un lotto di prodotto biologico contaminato anche nel caso in cui l'Organismo di controllo accerti che tale contaminazione non sia dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione. Si parla in questo caso di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile.
A tal fine, il citato decreto prevede una soglia massima di residuo di una sostanza non ammessa pari a 0,01 mg/kg, superata la quale il lotto deve essere in ogni caso decertificato.
Occorre comunque tener presente che il D.M. 10 luglio 2020, modificando il citato D.M. n. 309 del
2011, ha introdotto una soglia più alta nel caso di contaminazione da acido fosfonico. Tale modifica è stata introdotta considerando, non solo, la minore sensibilità dei metodi di analisi ad oggi utilizzati per la rilevazione di acido fosfonico, ma anche tenendo presente quanto rappresentato da tutto il settore dell'agricoltura biologica, relativamente a talune problematiche colturali che possono portare a contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di questo prodotto con valori di residui spesso più alti della soglia dello 0,01 mg/kg.
Successivamente, l'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020) ha disposto che, per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche qualora, a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo, la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo.
Per quanto detto, atteso che ad aggi il Mipaaf non ha ancora stabilito (come previsto dal citato articolo 43) specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree, i prodotti delle colture arboree potranno recare l'indicazione del metodo biologico anche se contaminati, sino ad una soglia pari a quella prevista dal Regolamento (CE) n. 396/2005,qualora l'Organismo di controllo abbia accertato che la contaminazione da acido fosforoso non sia dovuta ad una irregolarità o infrazione e che la contaminazione stessa sia attribuibile alla natura vulcanica del suolo.
Precisa che il predetto articolo 43 introduce una deroga ad una norma nazionale che non si applica ai prodotti provenienti da altri Stati Membri o importati da Paesi terzi, per i quali vige la sola normativa europea di riferimento, ovvero il Regolamento (CE) n. 834/2007 e il relativo Regolamento esecutivo. Il Sottosegretario rileva infine che, nel caso dei prodotti biologici trasformati, il predetto D.M. 13 gennaio 2011 (punto 4 dell'Allegato 2) prevede che i limiti di acido fosfonico vadano applicati tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinate dalle operazioni di trasformazione e miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto.
Va evidenziato che, stante l'assenza di norme armonizzate di riferimento dell'Unione europea, vengono adottati specifici fattori di trasformazione (o di processo) individuati dall'Amministrazione sanitaria a seguito di appositi studi e ricerche di natura tecnico-scientifica.
Conclude assicurando la Senatrice interrogante sulla costante attenzione che il Ministero riserva ad un settore, come quello in esame, che rappresenta un elemento di forza del comparto agricolo per il riconosciuto valore aggiunto dei suoi prodotti, per gli effetti positivi sull'ambiente, sulla salute pubblica, sullo sviluppo rurale e sul benessere animale.
La senatrice XXXXXXXXX (FIBP-UDC) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatta della risposta fornita. Sottolinea come il tema dell'agricoltura biologica sia particolarmente sentito nell'intero mondo agricolo e ricorda come la Commissione abbia dedicato all'argomento particolare attenzione, approvando recentemente un disegno di legge. Rileva con soddisfazione che, secondo quanto si evince dalla risposta fornita dal Sottosegretario, risulta che nel caso di superamento dei limiti di acido fosforoso nell'ipotesi di contaminazione attribuibile alla natura del suolo non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Sollecita in conclusione il Governo ad adoperarsi per porre in essere interventi concreti a tutela del comparto.
Il presidente XXXXXXXX dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.
IN SEDE REDIGENTE
(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno.
Il presidente XXXXXXXX, d'accordo con il relatore, propone di rinviare alla prossima settimana la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge, in modo tale da avere più tempo a disposizione da dedicare a questa fase procedurale.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(728-B) XXXXXXXX ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)
Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge, assegnato alla Commissione in sede redigente, è stato approvato in seconda lettura con modificazioni dall'Assemblea della Camera il 16 giugno 2021, con soli due voti di astensione; ricorda altresì che il testo era stato inizialmente approvato in prima lettura dal Senato all'unanimità oltre un anno e mezzo fa. Si tratta pertanto di un testo ampiamente condiviso.
Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in esame, composto di 14 articoli, che reca disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
L'articolo 1 indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirato il disegno di legge. Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, relativamente al principio della salubrità, è stato specificato come tale principio vada comunque inteso nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali; è stato altresì soppresso il principio della marginalità o della limitata produzione, già presente nel testo approvato dal Senato.
Il comma 2, non modificato dalla Camera, contiene la definizione di «PPL - piccole produzioni locali» ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda) destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.
Il comma 3 precisa che per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni i relativi prodotti provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto (come specificato dalla Camera) che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.
L'articolo 2, non modificato dalla Camera, indica l'ambito soggettivo di applicazione della proposta di legge, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.
L'articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1 - come modificato dalla Camera - che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (e non più che "devono essere venduti" come era previsto nel testo originario approvato dal Senato). La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono (e non più che "devono") essere riportate nelle etichette dei prodotti.
Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale, mentre il comma 3 stabilisce che gli operatori provvedano alla conservazione della documentazione necessaria.
L'articolo 4, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di logo «PPL - piccole
produzioni locali». In particolare, il comma 1 demanda l'istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite, tra l'altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo (la cui forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di idee), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.
Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate debbano dare attuazione al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità ed i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore dei prodotti PPL nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contermini, all'interno dello stesso territorio regionale. Al riguardo, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, è stata soppressa la previsione che limitava al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice la possibilità di vendita diretta negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.
Il comma 2 prevede la facoltà - da parte dei comuni - di riservare spazi adeguati agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL nell'area destinata al mercato, mentre il comma 3 stabilisce che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.
L'articolo 6, non modificato dalla Camera, reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme sui requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Il comma 1, come modificato dalla Camera, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento - nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi. Durante l'esame presso la Camera sono stati di conseguenza soppressi una serie di commi che disciplinavano nel dettaglio i requisiti necessari per lo svolgimento di attività nei predetti locali.
L'articolo 8 istituisce, al comma 1, all'interno del sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscano, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione internet, mentre al comma 3 è prevista la clausola di invarianza finanziaria, oggetto di una modifica da parte della Camera.
L'articolo 9, non modificato dalla Camera, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL.
Anche l'articolo 10, recante disposizioni in materia di attività di controllo, non è stato oggetto di modifiche da parte della Camera.
L'articolo 11 reca una serie di disposizioni applicative ed è stato modificato dalla Camera solo al fine di adeguare la dicitura "logo PPL" in luogo di quella "marchio PPL" già prevista nel testo approvato dal Senato.
Analogamente l'articolo 12, recante norme in materia di sanzioni, è stato oggetto di modifiche da parte della Camera al solo fine di adeguare la dicitura "logo" prevista nel testo.
L'articolo 13, modificato dalla Camera, reca le disposizioni finanziarie, statuendo che
dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È stata pertanto soppressa la norma che prevedeva lo stanziamento di 32.000 euro in relazione all'istituzione del marchio PPL previsto all'articolo 4.
L'articolo 14 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, viene data per esperita tale fase procedurale.
Il presidente XXXXXXXX, dato l'ampio consenso registrato sul testo e in considerazione del fatto che un ciclo di audizioni sul tema si è già svolto durante l'esame in prima lettura, ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.
Il senatore XXXXXXX (PD) condivide la proposta del Presidente e, dopo aver ricordato l'accordo a cui era pervenuta l'intera Commissione sul testo esaminato, auspica la fissazione di un termine relativamente breve per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.
Anche il senatore LA PIETRA concorda con le considerazioni svolte dal Presidente e dal senatore Xxxxxxx, ritenendo inutile lo svolgimento di ulteriori audizioni. Auspica altresì che, anche mediante accordi informali, venga delineato da parte della Commissione un percorso tale da favorire l'approvazione definitiva del provvedimento.
Il presidente XXXXXXXX, anche alla luce del dibattito svoltosi, propone di fissare per martedì prossimo alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Xxxx Xxxxxx ed altri; Xxxxxxx ed altri; Xxxxxxx Xxxxx
(Discussione e rinvio)
Il relatore TARICCO (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente ed approvato dall'Assemblea della Camera il 20 maggio 2021; composto da 12 articoli, reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.
L'articolo 1 ne descrive l'oggetto e le finalità. In particolare, il comma 1, individua l'oggetto nella tutela e nella valorizzazione dell'agricoltura contadina. Le finalità - elencate nel comma 3 - consistono: nella promozione dell'agroecologia, di una gestione sostenibile del suolo e di un uso collettivo della terra; nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità in agricoltura; nella diffusione della conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e al rispetto e alla protezione del suolo; nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati; nel sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole forestali e pastorali- zootecniche; nella valorizzazione di coloro che praticano l'agricoltura contadina, nonché dell'agricoltore "custode" - ai sensi della legge n. 194 del 2015 - in quanto soggetti attivi nella
protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la selvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.
L'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti. In particolare, si qualificano aziende agricole contadine quelle che: sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori; praticano modelli produttivi agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione colturale nonché le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente del pascolo anche curando il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali; favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali; trasformano le materie prime prodotte nell'azienda non avvalendosi di processi di lavorazione automatizzate, ma, piuttosto di metodologie tradizionali locali; producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali da svolgersi in ambito locale; rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile o delle forme associative o cooperative.
Al comma 2, è contenuta la definizione di agricoltori contadini, da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano sui di essi attività agricola non in via prevalente. Il comma 3 dispone che le aziende agricole contadine possano costituire associazioni, consorzi agrari e avvalersi della collaborazione di enti e di università.
I successivi commi da 4 a 8 estendono alle aziende agricole contadine alcune disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prelazione agraria, attività di agricoltura sociale, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta).
L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro dell'Agricoltura contadina, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente testo. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che possono iscriversi nel Registro le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino il possesso dei requisiti descritti dal precedente articolo 2, precisando, inoltre, che l'iscrizione ha durata triennale, rinnovabile.
L'articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. La stessa disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo, le regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando, gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
L'articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune, una misura nazionale specifica da far valere nei programmi di sviluppo rurale a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. È specificato che tale misura consiste nell'attribuzione di un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto che al fine di conservare il suolo dei terreni agricoli, le regioni possono censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie tenendo conto di alcuni principi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.
L'articolo 7 prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare per ciascuna particella catastale il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo
n. 34 del 2018. La stessa disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro tenuto dal comune e, in presenza di determinati presupposti, ne sia attuata una gestione conservativa.
L'articolo 8 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, e la silvicoltura, al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture.
Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali si ricordano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.
L'articolo 9 prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzati a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.
L'articolo 10 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine disponendo che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La disposizione in esame disciplina, inoltre, la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.
L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
L'articolo 12, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie, prevedendo il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo in esame statuendo che dallo stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In conclusione il relatore, in considerazione delle molteplici tematiche affrontate dal disegno di legge, ritiene opportuno programmare un ciclo di audizioni sia per approfondirne i contenuti sia per effettuare un riscontro con altri argomenti già oggetto di esame in Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 gennaio.
Il presidente XXXXXXXX, dopo aver ricordato che si è concluso un ampio ciclo di audizioni sul disegno di legge, chiede se vi siano interventi in discussione generale.
Nessuno chiedendo di intervenire si dichiara conclusa tale fase procedurale.
Il relatore LA PIETRA (FdI) ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.
Il presidente XXXXXXXX propone di fissare tale termine per giovedì 15 luglio alle ore 12. La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,05.
1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) -
Seduta n. 186 (pom.) del 13/07/2021
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
186ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Xxxxxxxxxx.
La seduta inizia alle ore 15,05. SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione
Il sottosegretario XXXXXXXXXX risponde all'interrogazione n. 3-02642, presentata dal senatore Xxxxxxx e da altri senatori, fornendo, relativamente alla sostanza attiva Glyphosate, per quanto di competenza, i seguenti elementi informativi.
A seguito di un'approfondita analisi condotta da diversi organismi scientifici internazionali e anche dall'EFSA, con regolamento (UE) n. 2324/2017, la Commissione europea ha rinnovato l'approvazione di tale sostanza attiva fino al 15 dicembre 2022, con restrizioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a base di Glyphosate.
In particolare, le suddette restrizioni prevedono l'utilizzo del principio attivo solo come erbicida e la raccomandazione agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, alla protezione degli operatori, al rischio per i vertebrati terrestri e le piante non bersaglio, agli utilizzi in pre-raccolta, oltre al divieto di immettere in commercio formulati contenenti Glifosate in associazione con il coformulante Tallowammina.
Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti Glifosate sia ridotto al minimo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie.
Quanto alla salvaguardia delle api, è necessario premettere, come giustamente ricordato dagli interroganti, che il Ministero ha finanziato numerose attività di ricerca e monitoraggio dello stato di salute e benessere delle api, finalizzato a verificare tutte le possibili cause di mortalità o di spopolamento degli alveari.
Tali attività, cui è stata data concretezza attraverso i programmi di monitoraggio APENET e BEENET, hanno permesso di indagare i diversi fenomeni e di disporre delle informazioni necessarie per programmare una serie di azioni a difesa delle api e di tutti gli insetti impollinatori.
Nella revisione del Piano nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN), sono infatti state inserite le seguenti misure: sensibilizzazione degli agricoltori per far comprendere l'importanza di intervenire con trattamenti fitosanitari inappropriati; definizione di un elenco di prodotti fitosanitari consigliati per la corretta difesa delle coltivazioni in prefioritura; promozione e realizzazione di strumenti informativi e momenti formativi, al fine di accrescere la conoscenza delle tecniche produttive e delle normative in vigore.
Ulteriori indicazioni di carattere programmatorio a tutela degli impollinatori sono state inserite nelle linee guida approvate con decreto interministeriale 10 marzo 2015. Quelle più significative possono essere così riassunte: realizzazione e gestione di una fascia di rispetto non trattata; realizzazione di siepi e barriere artificiali; realizzazione e gestione di una fascia di rispetto vegetata; riduzione della quantità di erbicidi impiegati attraverso diverse strategie di applicazione; limitazione d'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio; sostituzione/limitazione/eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e habitat ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive habitat 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, degli apoidei e degli altri impollinatori e relative misure di accompagnamento.
Tali indicazioni programmatorie, cui sino ad oggi è stato dato riscontro in maniera non uniforme a livello territoriale, potranno ora essere finalmente inserite nell'ambito della nuova Programmazione strategica della politica agricola comune, in particolare attraverso gli "eco-schemi" dei pagamenti diretti e le nuove misure agroambientali dei programmi di sviluppo rurale.
Il senatore XXXXXXX (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Apprezza in particolare la notizia che le misure per la tutela del comparto apistico saranno inserite nell'ambito della nuova programmazione strategica attraverso gli eco-schemi dei pagamenti. Evidenzia in conclusione l'importanza di verificare in maniera puntuale gli effetti del glifosato in ambito agricolo e ambientale, soprattutto in vista del rinnovo previsto per dicembre 2022 delle autorizzazioni per l'utilizzo di tale prodotto.
Il presidente XXXXXXXX dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.
IN SEDE REDIGENTE
(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.
Il presidente XXXXXXXX avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 giugno.
Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.
Dopo che l'ordine del giorno G/878/1/9 viene dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il senatore XXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 1.2, diretto ad inserire anche i prodotti della pesca professionale marittima, tra gli altri, nell'elenco dei prodotti da valorizzare.
Il senatore XXXXXXX (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.4, diretto a specificare che i prodotti da valorizzare devono essere di origine locale.
Il senatore XXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 1.5 di identico contenuto. Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il senatore XXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 2.2, diretto a utilizzare un criterio puntuale per la definizione delle distanze senza effettuare riferimenti alla distanza in chilometri.
Il senatore XXXXXXX (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.3, in cui viene eliminato il riferimento alla distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita.
Il senatore XXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 2.4, diretto a inserire i prodotti di marecoltura ed itticoltura, tra gli altri, tra i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile.
Il senatore XXXXXXX (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.7, diretto a prevedere che i prodotti agricoli e alimentari devono provenire da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti.
La senatrice XXXXXXXXX (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 2.10, diretto a precisare che i prodotti agricoli possono provenire anche dalla stessa provincia, qualora la distanza sia superiore a 70 chilometri.
Il senatore XXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 2.11, diretto a eliminare il computo chilometrico sostituendolo con un riferimento alla provincia interessata o in quelle confinanti con la stessa, anche al fine di semplificare i relativi controlli.
Illustra altresì l'emendamento 2.18, diretto a sopprimere il riferimento previsto alla lettera b) del comma 1 alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, nonché l'emendamento 2.20, che, a fini di semplificazione, esonera dagli obblighi di tracciabilità i piccoli quantitativi di prodotti di cattura ittica venduti direttamente in banchina dal peschereccio al consumatore.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
La senatrice XXXXXXXXX (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 3.1, diretto a rendere obbligatoria da parte dello Stato e delle autonomie locali la previsione di misure per favorire l'incontro diretto tra agricoltori produttori e gestori della ristorazione collettiva.
Il senatore XXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 3.6, diretto a riservare ad agricoltori e pescatori esercenti la vendita diretta almeno il 30 per cento dell'area destinata al mercato in aree prospicienti i punti di sbarco.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
La senatrice XXXXXXXXX (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 4.2, diretto a rendere obbligatoria per i Comuni la decisione di riservare agli imprenditori agricoli appositi spazi all'interno dell'area destinata a mercato; illustra altresì l'emendamento 4.5, che, al fine di risolvere dubbi interpretativi, sostituisce la dizione "chilometro zero o utile" con "chilometro zero", oltre a prevedere che le autonomie locali possano favorire la destinazione di particolari aree alla vendita di prodotti agricoli a
chilometro zero all'interno dei locali della grande distribuzione organizzata.
Il senatore XXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 4.6, che fa salva la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta.
Il senatore XXXXXXX (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.8, avente in parte contenuti analoghi a quello testé illustrato dal senatore Xxxxxxx, oltre a prevedere la soppressione del riferimento a un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.
Il senatore XXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 4.10, diretto a prevedere la soppressione di un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.
Il senatore XXXXXXX (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.11, diretto a favorire all'interno dei locali della grande distribuzione commerciale anche la vendita dei prodotti alimentari a chilometro zero.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
Il senatore XXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 5.1, diretto a sopprimere il riferimento al "turismo" previsto nella dizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il senatore XXXXXXX (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.2, diretto, tra gli altri, a sostituire le parole "chilometro zero o utile" con "chilometro zero".
Il senatore XXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 5.4, diretto a precisare che l'attestazione di provenienza dall'ambito territoriale deve riferirsi ai prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
La senatrice XXXXXXXXX (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 5.6, diretto a specificare che il logo "chilometro zero o utile" viene esposto nei luoghi di vendita o di somministrazione.
Il senatore XXXXXXX (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.7, secondo il quale il logo è esposto anche nei luoghi di somministrazione.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
La senatrice XXXXXXXXX (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 6.1, diretto a sopprimere come criterio di premialità l'utilizzo in quantità congrua dei prodotti alimentari a chilometro zero, nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.
Il senatore XXXXXXX (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.2, diretto a eliminare il riferimento alla quantità congrua nei prodotti da utilizzare a parità di offerta nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.
La senatrice XXXXXXXXX (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 6.3, avente contenuto identico a quello dell'emendamento 6.2.
Il senatore XXXXXXX (PD) illustra gli emendamenti 6.4 e 6.5, diretti a sostituire il riferimento alla quantità congrua con il concetto di quantità e valore prevalente.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
Il senatore XXXXXXX (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 7.1, che riformula l'articolo 7 prevedendo sanzioni a carico degli utilizzatori dei termini di cui all'articolo 2 o dei loghi di cui all'articolo 5.
Il senatore XXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 7.2, avente contenuto analogo a quello dell'emendamento 7.1.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.
Il senatore XXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 8.1, diretto alla soppressione dell'intero articolo.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(540) XXXXXXX ed altri. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
(1289) XXXXXXXX ed altri. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo
(1321) CIAMPOLILLO. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
(1324) MANTERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
(1466) Xxxx XXXXXX. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
(2128) MANTERO e Virginia LA MURA. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1321 e 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1289, 1466 e 2128 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 marzo.
Il presidente XXXXXXXX (L-SP-PSd'Az) comunica che sono stati riassegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128. Cede quindi la parola alla relatrice per la loro illustrazione.
La relatrice NATURALE (M5S) riferisce alla Commissione anzitutto sul disegno di legge n. 1289 in esame (di iniziativa del senatore Xxxxxxxx e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
Il provvedimento, in particolare, interviene in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo.
Più in dettaglio il disegno di legge, composto da un unico articolo, reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016.
Viene anzitutto novellato il comma 3 dell'articolo 1 della suddetta legge, precisando che il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa riguardano in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata agli scopi previsti dalla legge.
Sempre all'articolo 1, si interviene sulla lettera b) del comma 3 specificando che il «consumo finale» di semilavorati di canapa deve essere riferito agli usi consentiti dalla legge.
Ancora all'articolo 1 viene introdotto un nuovo comma 3-bis al fine di precisare che le disposizioni di
cui alla stessa legge n. 242 del 2016 non si applicano all'importazione, alla commercializzazione e alla vendita al pubblico di prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa per usi diversi da quelli previsti dallo stesso articolo e, in ogni caso, per uso direttamente o indirettamente ricreativo.
Viene quindi novellato l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016 sulla liceità della coltivazione - introducendo un nuovo comma 3-bis - al fine di prevedere il divieto di vendere e utilizzare le infiorescenze della canapa per uso umano.
Viene altresì novellato l'articolo 3 della legge, in materia di obblighi del coltivatore, prescrivendo che questi debba occuparsi anche dell'idoneo tracciamento degli impieghi della semente per le finalità previste dalla legge.
Da ultimo il testo in esame modifica l'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela dei consumatori, introducendo il nuovo comma 1-bis: si stabilisce in particolare che la raffigurazione della pianta o della foglia della canapa non possa essere utilizzata a fini pubblicitari per rappresentare usi diversi da quelli definiti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, comma 2, né possa essere associata a messaggi ambigui tesi a uniformarla e confonderla con le altre varietà di cannabis diverse da quella disciplinata dalla stessa legge.
Per quanto concerne invece il disegno di legge n. 1466 (di iniziativa della senatrice Xxxxxx), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla già citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, novellandone in particolare gli articoli 1 e 2.
Più in dettaglio all'articolo 1 del disegno di legge viene anzitutto precisato che delle varietà di canapa di cui è autorizzata la coltivazione e la trasformazione è altresì autorizzata anche l'immissione in commercio (articolo 1, comma 3, lettera a)). Viene quindi specificato che dalla canapa coltivata è possibile ottenere anche infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli per prodotti da fumo o inalazione, nonché per prodotti non medicinali e non alimentari (articolo 2, comma 2, lettere g-bis) e g-ter)).
L'articolo 2 è relativo all'entrata in vigore.
Passando infine al disegno di legge n. 2128 (di iniziativa del senatore Xxxxxxx e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla citata legge 2 dicembre 2016, n. 242.
Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del testo in commento reca novelle all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016: si prevede anzitutto che la coltivazione della canapa è consentita sia in forma gamica (semi) che agamica (talee); in secondo luogo si prevede che dalla canapa coltivata è possibile ottenere coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento; si stabilisce infine che l'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali, e che è altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (nuovo comma 3).
La lettera b) reca una serie di novelle all'articolo 4 della legge n. 242 del 2016.
Si dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo (nuovo comma 1); è poi disposta all'articolo 4, comma 3, la soppressione delle parole «in pieno campo» e pertanto, nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dalle autorità competenti, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni non rilevano se provenienti da colture effettuate in pieno campo o meno; è altresì previsto che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possano essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati, escludendo altresì in tali ipotesi la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto (nuovo comma 7); si precisa infine che i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti di cui al DPR n. 309 del 1990 (nuovo comma 7-bis).
La lettera c) novella l'articolo 6, comma 2, della legge n. 242 del 2016, al fine di prevedere che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa essere destinata alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.
La lettera d) dell'articolo 1, comma 1, reca infine alcune novelle all'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela del consumatore. Viene anzitutto aggiunto un nuovo comma 1-bis secondo il quale i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore - quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli - commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare indicazioni relative al contenuto di THC e di cannabidiolo (CBD), all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti, al lotto di produzione e al Paese d'origine.
Si aggiunge inoltre un nuovo comma 1-ter che rimanda ad un decreto del Ministero della salute per l'elencazione delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma precedente.
L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.
Il presidente XXXXXXXX, dato che i disegni di legge testé illustrati dalla relatrice risultano analoghi ai disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324, già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128 con il seguito della discussione dei disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324.
Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(2164) BERGESIO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Discussione e rinvio)
La relatrice LEONE (M5S) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, recante l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.
Più in dettaglio il provvedimento, composto da sei articoli, all'articolo 1 prevede l'istituzione, nella seconda domenica di novembre, della Giornata nazionale dell'agricoltura al fine di farne conoscere il ruolo fondamentale per il soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e per il raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese. Viene specificato che la Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).
In tale Giornata, ai sensi dell'articolo 2, sono promosse iniziative e manifestazioni pubbliche da parte dello Stato e delle autonomie locali (anche in coordinamento con le associazioni di categoria); analogamente anche le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.
L'articolo 4 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale debba assicurare spazi adeguati ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mentre l'articolo 5 istituisce un premio - denominato «De Agri Cultura» - in favore di quegli agricoltori che si siano distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per aver impiegato strumenti di innovazione tecnologica o tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per il premio, da assegnarsi con modalità e criteri che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzata la spesa di 20.000 euro annui.
L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.
La relatrice in conclusione sottolinea l'importanza di un disegno di legge che, auspica, possa
fungere anche da stimolo per le nuove generazioni. Esprime altresì particolare apprezzamento per l'istituzione, prevista dall'articolo 5, del premio "De agri cultura" che dovrebbe essere utilizzato in particolare per valorizzare la cultura agricola del Mezzogiorno nella prospettiva di tenere il passo con quella del Nord del Paese.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(728-B) XXXXXXXX ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.
Il presidente XXXXXXXX ricorda che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al testo in esame.
Comunica che non sono stati presentati emendamenti.
Ricorda tuttavia che, per concludere l'esame del provvedimento, è necessario attendere tutti i prescritti pareri sul testo, già modificato dalla Camera. Pertanto, d'accordo con il relatore BERGESIO ( L-SP-PSd'Az), propone di rinviare il seguito della discussione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Xxxx Xxxxxx ed altri; Xxxxxxx ed altri; Xxxxxxx Xxxxx
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.
Il relatore TARICCO (PD) preannuncia che trasmetterà quanto prima un elenco di soggetti da audire al fine di effettuare i necessari approfondimenti sui contenuti del disegno di legge.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) -
Seduta n. 305 (pom.) del 14/09/2021
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 305
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243 (DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA CONTADINA)
1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) -
Seduta n. 196 (pom.) del 21/09/2021
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
196ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,30. IN SEDE CONSULTIVA
(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore PUGLIA (M5S) illustra il decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.
Il provvedimento interviene con una serie di misure in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, al fine di integrare il quadro normativo ed operativo esistente.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 1 che disciplina un nuovo strumento di programmazione statale a fini di coordinamento nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Esso è volto sia all'aggiornamento tecnologico sia all'accrescimento della capacità operativa di tali azioni.
Il comma 3 in particolare prevede l'approvazione di un Piano nazionale di coordinamento con tali finalità, avente validità triennale, aggiornabile annualmente ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di concerto di un novero di Ministri, tra cui quello delle politiche agricole alimentari e forestali.
Tale Piano nazionale è redatto sulla base degli esiti di una ricognizione condotta dal Dipartimento della protezione civile, che a tal fine, ai sensi del comma 2, si avvale di un Comitato tecnico di cui fanno parte "qualificati rappresentanti" dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, nonché, tra gli altri, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.
L'articolo 2 stanzia 40 milioni per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi. Di tali risorse, 4,6 milioni sono destinati alle esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.
L'articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli
incendi boschivi, mediante misure di potenziamento dei piani regionali (comma 1) nonché stanziando fondi specifici nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato (comma 2).
Ai fini dell'individuazione degli interventi in questione, tale comma dispone che l'istruttoria sia effettuata con il coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della SNAI, e con la partecipazione del Dipartimento della protezione civile, del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché del Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Infine l'articolo 8 destina 150 milioni di euro disponibili nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, componente 4, alle misure di lotta contro gli incendi boschivi, e in particolare alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio.
Ricorda che la Missione 2 concerne i temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento e che le risorse destinate alla tutela del territorio e della risorsa idrica sono allocate nella componente 4 della Missione 2, per un importo complessivo di 15,06 miliardi di euro. Il relatore invita infine i colleghi ad inviare eventuali osservazioni e rilievi sul disegno di legge utili ai fini della predisposizione di una proposta di parere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti , approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice BITI (PD) illustra il disegno di legge in esame, assegnato in sede referente alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), che è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati lo scorso 18 giugno 2021. Fa presente inoltre che la Commissione di merito ha fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 22 settembre, il termine per la presentazione degli emendamenti.
Il provvedimento, d'iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, ha come finalità quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, attribuendo all'esame di laurea l'effetto abilitante; in tal modo, non essendo più necessario il superamento dell'esame di Stato, si ridurrebbero i tempi di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro. Il disegno di legge, composto da 8 articoli, si ricollega ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Per quanto concerne le disposizioni di interesse della Commissione agricoltura, segnala l'articolo 2 il quale stabilisce che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abilita all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
La relatrice segnala in conclusione che il contenuto del disegno di legge, per quanto attiene agli argomenti di interesse della Commissione, risulta piuttosto chiaro. Invita comunque i colleghi a trasmettere eventuali osservazioni di cui terrà conto per la predisposizione del parere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il presidente XXXXXXXX avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al disegno di legge n. 2243 (disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina), di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
e organismi della cooperazione, svoltasi il 14 settembre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,50.
1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) -
Seduta n. 324 (pom.) del 26/10/2021
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 324
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,25
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLA "CAMPAGNA POPOLARE PER L'AGRICOLTURA CONTADINA" E DELL'ASSOCIAZIONE RURALE ITALIANA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243 (DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA CONTADINA)
1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) -
Seduta n. 334 (ant.) del 24/11/2021
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 334
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,25 (sospensione dalle ore 10,30 alle ore 10,50)
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI SLOW FOOD ITALIA E DELLA PROFESSORESSA XXXXXXXXXX XXXXXXX, ASSOCIATA DI SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO PRESSO L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243 (DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA CONTADINA)
1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) -
Seduta n. 335 (pom.) del 30/11/2021
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 335
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021
Presidenza della Vice Presidente
Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,15 (sospensione dalle ore 15,40 alle ore 15,50)
AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR XXXXXXXXX XXXXX, CAPO DELL'UNITÀ PER L'IMPEGNO NELL'AGRICOLTURA FAMILIARE E LE RETI PARLAMENTARI ALL'INTERNO DELLA FAO E DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243 (DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA CONTADINA)
1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) -
Seduta n. 340 (pom.) del 15/12/2021
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 340
MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2021
Presidenza della Vice Presidente
Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,30
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFCOMMERCIO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243 (DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA CONTADINA)
1.4. Trattazione in consultiva
1.4.1. Sedute
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Disegni di legge Atto Senato n. 2243 XVIII Legislatura
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
Titolo breve: disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
Sedute di Commissioni consultive
Seduta
11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) N. 263 (pom.)
21 settembre 2021
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) N. 251 (pom.)
27 luglio 2021
Commissione parlamentare questioni regionali 6 ottobre 2021
(ant.)
1.4.2. Resoconti sommari
1.4.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
1.4.2.1.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 263 (pom.) del 21/09/2021
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
263ª Seduta
Presidenza della Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Xxxxxxxx Xxxxxx.
La seduta inizia alle ore 15,30.
SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazioni
Il sottosegretario Rossella ACCOTO, rispondendo all'interrogazione 3-02090, specifica inizialmente che il sito degli scavi di Xxxxxx è stato più volte oggetto di accertamenti, da parte degli organi di vigilanza, riguardanti principalmente le imprese edili o di restauro e che tuttavia all'Ispettorato territoriale di Napoli non risultano pervenute richieste di intervento in merito a irregolarità contrattuali da parte delle aziende che garantiscono i servizi essenziali. Aggiunge che le condizioni di lavoro del personale delle società operanti nel Parco archeologico sono oggetto di costante confronto con le organizzazioni sindacali e che non risultano violazioni dei diritti dei lavoratori.
Conclude fornendo rassicurazioni circa l'intenzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro di valutare l'opportunità di iniziative di vigilanza mirate, nonché dichiarando l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assicurare il massimo sostegno alle iniziative volte a promuovere la ripresa dei settori della cultura e del turismo, anche al fine di garantire la più ampia tutela dei lavoratori di tali comparti.
Intervenendo in replica, la senatrice LA MURA (Misto) si dichiara parzialmente soddisfatta, specificando che alla base dell'atto ispettivo presentato vi sono numerose segnalazioni concernenti il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, anche in materia di sicurezza. Auspica quindi che possa avviarsi un'interlocuzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di superare le criticità riscontrate, tenendo conto del contributo fondamentale dei lavoratori allo sviluppo del settore della cultura.
Rispondendo quindi all'interrogazione 3-02810, il sottosegretario Rossella ACCOTO riferisce che
l'INPS erogherà l'indennità di malattia per quarantena causa Covid-19, prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in relazione agli eventi avvenuti nel corso del 2020, mentre, stante l'entità dello stanziamento già previsto, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso. Riconosce inoltre che un'analoga assenza di tutele si è determinata relativamente ai "lavoratori fragili", impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, per i quali il periodo di assenza è stato equiparato al ricovero ospedaliero solamente fino al 30 giugno 2021.
Dopo aver menzionato le iniziative legislative volte alla tutela dei "lavoratori fragili" e ricordato il mancato reperimento delle risorse necessarie a prorogare le misure fino a dicembre 2021, assicura il massimo impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la ricerca in tempi brevi di una soluzione soddisfacente della questione.
Il senatore DE XXXXXXXX (FdI) si dichiara insoddisfatto, pur riconoscendo la genuinità dell'attenzione alla questione evidenziata dalla risposta. Nota infatti il permanere di una situazione di discriminazione a danno dei lavoratori del settore privato per i casi di quarantena. Auspica infine un impegno comune delle forze politiche e delle istituzioni al fine di una soluzione della questione alla base dell'interrogazione.
La presidente XXXXXXXXXXX dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.
IN SEDE CONSULTIVA
(2300) Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Xxxxxxxxxx ed altri; Xxxxxxx ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice XXXXXX (L-SP-PSd'Az) fa in primo luogo riferimento ai principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, comma 2, richiamando in particolare, per quanto di competenza, la promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile e dell'arruolamento di pescatori.
Mette quindi in evidenza le disposizioni recate dall'articolo 3, relative al regime previdenziale e assicurativo relativo a coloro che esercitano la pesca quale attività lavorativa esclusiva o prevalente, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie.
Illustra la norma di interpretazione autentica recata dal comma 1 dell'articolo 4, riferita alla legge n. 250 del 1958, concernente il regime previdenziale e assicurativo dei marittimi che esercitino la pesca quale attività lavorativa esclusiva o prevalente, mentre i commi 2 e 3 dispongono in ordine ai relativi obblighi contributivi.
Prosegue segnalando il successivo comma 4, volto a estendere ai dipendenti delle imprese operanti nella pesca in acque interne le misure di sostegno al reddito già previste per gli addetti alla pesca marittima.
Passa quindi all'articolo 5, segnalando le finalità maggiormente rilevanti dell'istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica e rileva che il comma 4 comprende le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali tra i soggetti legittimati ai fini della stipulazione di specifiche convenzioni con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
In riferimento agli articoli 15 e 16 segnala infine le disposizioni riguardanti l'apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale in ordine alla partecipazione al Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura e alle
commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.
La presidente MATRISCIANOpropone di fissare per le ore 10 di giovedì 23 il termine per la trasmissione di eventuali proposte relative alla redazione dello schema di parere.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Xxxx Xxxxxx ed altri; Xxxxxxx ed altri; Xxxxxxx Xxxxx
(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Introduce l'esame degli aspetti di competenza il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az), il quale, in primo luogo, per quanto riguarda le definizioni recate dal provvedimento, dà conto dell'articolo 2, comma 1, lettera a).
Riferisce successivamente in merito all'articolo 9, istitutivo della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, rilevando in particolare che il comma 3 esclude la determinazione degli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.
Dopo aver espresso una valutazione delle disposizioni in esame nettamente positiva, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere viene posta in votazione.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.
(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Xxxxxx Xxxxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxx ed altri; Xxxxxxxxx ed altri; Xxxxxxxxx ed altri; Xxxxxx Xxxxxxx Nardelli e Xxxxx Xxxxxx; Xxxxxxx; Xxxxx Xxxxxxxxxxx ed altri
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore XXXXXXXX (Misto-LeU-Eco) segnala innanzitutto, in riferimento ai profili di competenza, l'articolo 2, recante la disciplina del conferimento delle borse di ricerca a laureati, che non comporta la sussistenza di alcun rapporto di lavoro o di diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università o degli enti pubblici di ricerca.
Si sofferma poi sull'articolo 3, riguardante la normativa in materia di dottorato di ricerca, con riguardo alle finalità formative e professionalizzanti e ai concorsi pubblici. A tale proposito segnala la necessità di coordinamento con le disposizioni vigenti, già modificate dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
Segnala inoltre l'autorizzazione di spesa relativa a procedure di selezione per dottorati di ricerca riservati alle categorie protette di cui alla legge n. 68 del 1999, finanziata tramite la corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza.
Dopo aver segnalato le modifiche alla normativa in materia di ricercatori universitari a tempo determinato recate dall'articolo 5, illustra i contenuti dell'articolo 6, comma 1, che interviene sulla disciplina relativa al reclutamento del personale degli enti pubblici di ricerca.
Dà poi conto degli obblighi posti a università ed enti pubblici di ricerca in materia di pubblicazione, nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, dei bandi, delle comunicazioni e degli atti
relativi alle procedure di selezione riguardanti borse di ricerca, dottorati di ricerca, assegni di ricerca, contratti per ricercatore a tempo determinato e ruoli di professore di prima o seconda fascia.
Si riserva infine di svolgere gli opportuni approfondimenti ai fini della predisposizione della proposta di parere.
La senatrice FEDELI (PD) esprime perplessità in relazione alle previsioni di cui all'articolo 5, con particolare riferimento all'equiparazione delle cause di maternità e paternità ai motivi di salute e alla previsione della possibilità di richiesta del titolare del contratto di non computare i periodi di aspettativa ai fini della durata del rapporto di lavoro.
La senatrice DRAGO (FdI) condivide il rilievo della senatrice Xxxxxx in ordine alla non computabilità su richiesta dei periodi di aspettativa. Considera quindi poco comprensibile la scelta di disporre che il contratto dei ricercatori di durata settennale non possa essere rinnovabile.
Il relatore XXXXXXXX (Misto-LeU-Eco) osserva che la previsione della possibilità di rinnovare il contratto risulterebbe incoerente rispetto alla finalità dell'istituzione della figura del ricercatore a tempo determinato.
La presidente XXXXXXXXXXX propone le ore 12 di domani quale termine per la trasmissione di proposte relative al parere.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Il senatore XXXXXXXX (Misto-LeU-Eco) sostiene la necessità di una presenza più costante del Governo ai lavori della Commissione e richiama in particolare l'importanza dell'apporto specifico del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che, specie nell'attuale fase, non può limitarsi all'intervento per le comunicazioni sulle linee programmatiche.
La senatrice FEDELI (PD) rileva a sua volta il carattere indispensabile della relazione diretta con il Governo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd'Az) si associa a quanto espresso dal senatore Xxxxxxxx in merito alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in Commissione.
La presidente XXXXXXXXXXX prende atto di quanto espresso dal senatore Xxxxxxxx, notandone la coerenza con la scelta, già discussa dalla Commissione, di avviare una serie di audizioni di Ministri competenti in merito alla questione delle delocalizzazioni.
In considerazione dell'andamento dei lavori prospetta, quindi la sconvocazione della seduta antimeridiana di domani.
La Commissione conviene.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
La PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 22
settembre, non avrà luogo.
La seduta termina alle ore 16,10.
1.4.2.2. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)
1.4.2.2.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 251 (pom.) del 27/07/2021
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021
251ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,35.
Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori per il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 2169, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, come prospettato nella seduta del 14 luglio 2021.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. La Commissione conviene.
IN SEDE REFERENTE
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 , approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021
(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2169, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei Documenti LXXXVI, n. 4 e LXXXVII n. 4, e rinvio)
Il presidente XXXXXXX comunica che sono state presentate le riformulazioni 17.0.4 (testo 2), 10.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 5), pubblicate in allegato, e che la senatrice Xxxxxxxx ha ritirato la propria firma dall'emendamento 3.1 (testo 2). Comunica, inoltre, che sono stati ritirati gli emendamenti 16.1 e 16.2, e che la Commissione bilancio ha espresso ulteriori pareri il 6 e il 13 luglio scorso.
Propone, quindi, di proseguire l'esame del disegno di legge 2169, sospeso nella seduta del 23 giugno, congiuntamente all'esame congiunto delle relazioni Programmatica 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) e Consuntiva 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4), sospeso nella seduta del 14 luglio, ai sensi dell'articolo 144- bis, comma 6, del Regolamento.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente XXXXXXX (PD), relatore, prima di illustrare i contenuti del provvedimento in esame, comunica di aver rappresentato alla Presidenza del Senato come l'esame svolto dalla 14ª Commissione sulle linee guida e sullo schema di PNRR avrebbe meritato un coinvolgimento maggiore in questa fase.
Il senatore Xxxxxx XXXXX (L-SP-PSd'Az) condivide ed esprime, a sua volta, rammarico per l'impossibilità per la 14a Commissione di mettere a frutto, sul provvedimento in esame, il lavoro di approfondimento svolto in precedenza.
Il presidente XXXXXXX (PD), relatore, introduce quindi l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 77, del 31 maggio 2021, che stabilisce disposizioni in materia di governance del PNRR e misure di semplificazione delle procedure amministrative necessarie all'attuazione del Piano stesso.
Osserva anzitutto che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, è stato integrato, durante l'esame presso la Camera dei deputati, con sei commi in cui si istituiscono procedure di monitoraggio parlamentare sull'attuazione dei progetti previsti dal PNRR. Al riguardo ritiene che sarebbe opportuno estendere il monitoraggio e la valutazione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, anche alle riforme previste dal Piano, nonché all'attuazione del Piano nazionale complementare al Pnrr, citato solo al comma 2.
Per quanto riguarda il decreto-legge, questo si compone complessivamente di 123 articoli, di cui 67 sono gli articoli originari e 56 articoli inseriti durante l'esame presso la Camera dei deputati. Il provvedimento è strutturato in due parti: la parte I è relativa alla governance del PNRR e la parte II reca disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa. Entrambe le parti sono, inoltre, suddivise in titoli e capi.
Per quanto riguarda la parte I, sulla governance del PNRR, il titolo I reca disposizioni sul "sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR".
In particolare, l'articolo 1 indica la finalità del provvedimento nella diretta attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2021/241 e a tal fine definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR. In tal senso, il comma 2 dell'articolo 1 rimarca esplicitamente il "preminente interesse nazionale" della "sollecita e puntuale realizzazione degli interventi" previsti nei citati Piani. Il medesimo quadro normativo è finalizzato anche alla realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999.
L'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per il PNRR, che esercita poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi (investimenti e riforme) del PNRR.
La Cabina di regia, inoltre, trasmette al Parlamento, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato
attuazione del Piano, nonché - anche su richiesta delle Commissioni parlamentari - ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti. La relazione semestrale è trasmessa anche alla Conferenza unificata e al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (istituito dal successivo articolo 3).
La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta dai Ministri e Sottosegretari competenti per materia, in ragione delle specifiche tematiche affrontate in ciascuna seduta.
Alle sedute della Cabina di regia partecipano, quando sono esaminate questioni di competenza: i Presidenti di singole regioni; il Presidente della Conferenza delle regioni; il Presidente dell'ANCI; il Presidente dell'UPI. Xxxxxxx, inoltre, essere invitati i soggetti attuatori e i rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale.
Il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), istituiti dal decreto-legge n. 22 del 2021, svolgono le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia.
Il comma 5 prevede che il Ministro per gli affari regionali svolga, ove necessario, funzioni di coordinamento tra le funzioni statali e le competenze regionali, partecipando alle sedute della Cabina di regia e a quelle del CITD e del CITE.
La Cabina di regia, inoltre, formula indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, della Ragioneria generale (istituito dall'articolo 6).
Infine, il comma 6-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone che il Presidente del Consiglio può segnalare singole questioni al Consiglio dei ministri, perché questo stabilisca direttive obbligatorie per la Cabina di regia. Inoltre, lo stesso comma stabilisce che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.
L'articolo 3 prevede l'istituzione del citato Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, con funzioni consultive nei confronti della Cabina di regia e del Servizio centrale Pnrr della Ragioneria, anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.
Esso è composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva.
L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di una Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente per il partenariato. Per la Segreteria sono stanziati 200.000 di euro per l'anno 2021 e 400.000 euro annui fino al 2026.
L'articolo 4-bisproroga il funzionamento della segreteria dell'Osservatorio sulla disabilità.
L'articolo 5 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, con il compito di individuare gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR, e di elaborare proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente.
L'articolo 6 istituisce, presso il MEF, il Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo, e che rappresenta il punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241. Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR. Per la sua costituzione sono stanziati 930.000 euro per il 2021 e 1.859.000 euro annui a decorrere dal 2022.
L'articolo 6-bisprevede il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili.
L'articolo 7 istituisce, presso l'IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, della Ragioneria generale), un Ufficio con funzioni di funzioni di audit del PNRR ai sensi
dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241.
Il comma 2 dello stesso articolo 7, inoltre, prevede che l'Unità di missione della Ragioneria generale, per l'attuazione di Next Generation EU, istituita con l'articolo 1, comma 1050, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), provvede alla valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi, e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano.
Lo stesso comma, inoltre, autorizza il MEF all'assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
Ai sensi del comma 7, la Corte dei conti svolge valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia sull'impiego delle risorse del PNRR, in coordinamento con la Corte dei conti europea, e riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.
L'articolo 8 prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, individui una struttura, o istituisca una apposita unità di missione, di livello dirigenziale generale, come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR della Ragioneria, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso la piattaforma informatica ReGis (di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Per tali finalità, il Ministero del turismo è autorizzato all'assunzione di 120 unità di personale non dirigenziale, con contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi.
L'articolo 8-bisprevede misure per assicurare una più efficace attuazione del programma di Governo. L'articolo 9 stabilisce che la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR sia effettuata dalle Amministrazioni centrali, dalle regioni e dagli enti locali, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.
L'articolo 10 precisa che per accelerare le procedure di affidamento e l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR e dalla programmazione nazionale ed europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house.
L'articolo 11 prevede il supporto di Consip Spa, per il rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti.
L'articolo 11-bisprevede disposizioni volte al rafforzamento della collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e l'ISTAT.
Il titolo II (articoli 12-16) della parte I, intitolato "Poteri sostituivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie", prevede all'articolo 12 che, qualora la mancata azione di regioni o enti locali, in qualità di soggetti attuatori, metta a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, il Presidente del Consiglio, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro competente, attribuisce il potere sostitutivo a un'amministrazione o a un commissario ad acta, perché adotti gli atti necessari all'esecuzione dei progetti.
L'articolo 13 disciplina una procedura atta a superare un eventuale dissenso, diniego, opposizione o altro atto idoneo a precludere in tutto o in parte, la realizzazione di un progetto o intervento del PNRR, proveniente da un organo statale (comma 1) ovvero da un organo regionale o di un ente locale (comma 2). In tali casi, la Segreteria tecnica (della Presidenza del Consiglio), anche su impulso del Servizio centrale (della Ragioneria generale), propone al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione, rispettivamente, al Consiglio dei ministri, o alla Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 14, come già previsto all'articolo 1, estende, agli investimenti contenuti nel Piano Nazionale
Complementare, l'applicazione delle misure e delle procedure di accelerazione e di semplificazione introdotte dal decreto-legge in esame per gli interventi del PNRR, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa e al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi.
L'articolo 14-bisreca disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
L'articolo 15 interviene sulla gestione contabile del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR (introdotto dalla legge di bilancio per il 2021) prevedendo che il giroconto avvenga su un conto aperto presso la Tesoreria statale. Pertanto, non risulta più necessario che il conto destinatario delle risorse, a favore di ciascuna amministrazione titolare dei progetti, sia un conto corrente appositamente istituito. L'articolo 15-bisprevede la possibilità di rettifica al rendiconto degli enti locali.
L'articolo 16 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalla prima parte del provvedimento, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021 e a 28.672.000 euro annui fino al 2026. Con l'articolo 17 inizia la parte II del decreto-legge, recante "Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa".
Il titolo I della parte II riguarda la "Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico".
Esso si apre con il capo I (articoli 17-22) concernente la "Valutazione di impatto ambientale di competenza statale", in cui si estende la Commissione tecnica VIA per il PNIEC anche alle valutazioni relative al PNRR.
Il capo II (articoli 23-24-bis) reca disposizioni relative alla "Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale".
Il capo III (articoli 25-27) determina le competenze in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale.
Il capo IV (articolo 28) interviene nella disciplina concernente la valutazione ambientale strategica. Il capo V (articolo 29) reca "Disposizioni in materia paesaggistica".
Il capo VI (articoli 30-32-quater) prevede misure di "Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili".
Il capo VII (articoli 33-33-ter) reca "Disposizioni in materia di efficienza energetica".
Il capo VIII (articoli 34-37-quater) detta disposizioni per la "Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico".
Il titolo II (articoli 38-43) concerne la "Transizione digitale".
Il titolo III (articoli 44-46) prevede una "Procedura speciale per alcuni progetti PNRR" di particolare complessità o di rilevante impatto.
Il titolo IV (articoli 47-56-quater) reca disposizioni in materia di "Contratti pubblici", perseguendo finalità di pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, nonché di semplificazione in materia di appalti rientranti negli investimenti finanziati dal PNRR, dal PNC o dai fondi strutturali dell'Unione europea, compresa la riduzione delle stazioni appaltanti.
Il titolo V (articoli 57-60-bis) reca disposizioni di "Semplificazione in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno", nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES), delle aree interne, della perequazione infrastrutturale, e di rafforzamento dell'Agenzia per la coesione territoriale.
Il titolo VI (articoli 61-63-bis) interviene con "Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241", tra cui in materia di potere sostitutivo e di silenzio assenso.
Il titolo VII (articoli 64-67) reca "Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa", tra cui l'istituzione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, misure di assunzione di personale presso il Ministero dell'università e della ricerca e disposizioni in materia di sicurezza delle infrastrutture dei trasporti.
Il Presidente relatore presenta, quindi, un conferente schema di parere non ostativo.
In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.
La Commissione approva.
(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Xxxx Xxxxxx ed altri; Xxxxxxx ed altri; Xxxxxxx Xxxxx
(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice XXXXXX (FIBP-UDC), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, recante norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Ai fini del provvedimento, l'azienda agricola contadina è intesa come attività a conduzione familiare, che favorisce la biodiversità animale e vegetale, la pratica del pascolo, la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali, il recupero di terreni abbandonati e la manutenzione idrogeologica, e in cui sono prodotte limitate quantità di beni agricoli e alimentari, con metodologie tradizionali di uso locale, destinati al consumo immediato e alla vendita diretta.
L'iniziativa rientra nell'ambito delle politiche portate avanti dall'UE tramite la politica agricola comune (PAC), la quale combina approcci sociali, economici e ambientali, per la realizzazione di un sistema agricolo sostenibile nell'Unione. La PAC, inoltre, allinea i sui approcci agli obiettivi perseguiti dal Green Deal europeo riguardanti la promozione di un sistema alimentare sostenibile, la protezione della biodiversità attraverso l'abbattimento dell'uso di pesticidi, fertilizzanti e antibiotici, perseguendo allo stesso tempo la neutralità climatica entro il 2050.
Il provvedimento in esame si compone di 12 articoli e definisce nell'articolo 1 l'oggetto e le finalità delle disposizioni previste, le quali consistono nel sostenere l'agricoltura contadina promuovendo l'agroecologia, contrastando lo spopolamento delle zone rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e lo sfruttamento dei territori agricoli abbandonati e valorizzando il ruolo dell'agricoltore "contadino", nonché quello di "custode", in quanto soggetti attivi nella protezione e tutela dell'ambiente.
L'articolo 2 fornisce le definizioni di aziende agricole contadine e di agricoltori contadini, specificandone i requisiti soggettivi e oggettivi che devono possedere per essere qualificati tali. L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro dell'agricoltura contadina entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'articolo stabilisce che possono essere iscritti a tale Registro le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che rispettano i requisiti descritti nel precedente articolo 2. L'articolo 4 stabilisce che le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, individuino modalità e procedure semplificate in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, nel rispetto dei principi che saranno stabiliti con decreto ministeriale. In particolare, le regioni dovranno stabilire i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali avvalersi della possibilità di deroga alle prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari e di igiene per gli alimenti di origine animale, prevista dagli articoli 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e 10 del regolamento (CE) n. 853/2004, secondo le procedure ivi delineate.
L'articolo 5 prevede, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della Politica agricola comune, una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina da far valere nei programmi di sviluppo rurale. L'articolo stabilisce l'attribuzione di un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati, il cui ammontare e piano di riparto sono determinati mediante intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.
L'articolo 6 reca le disposizioni inerenti la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica. In particolare, viene data alle regioni,
ai sensi della legge n. 440 del 1978, sull'utilizzazione delle terre incolte, la possibilità di censire i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e di assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie tenendo conto di alcuni principi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.
L'articolo 7 dispone le misure da attuare per la gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili. La disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro tenuto dal comune e ne sia attuata una gestione conservativa in presenza di determinati presupposti.
L'articolo 8 stabilisce la possibilità per i comuni, singolarmente o associati, di incentivare la creazione di unità gestionali, volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo. Tali unità sono costituite in forma di associazioni di proprietari e hanno come finalità il rafforzamento del potenziale produttivo, la conservazione della biodiversità, la tutela ambientale e paesaggistica, la prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico, e la razionalizzazione dei fondi agricoli e forestali.
L'articolo 9 prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, individuata nella giornata dell'11 novembre, specificando che tale Giornata non costituisce giorno festivo.
L'articolo 10 istituisce e disciplina la Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, mediante decreto ministeriale da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.
L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 12 stabilisce le disposizioni finanziarie, prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo stesso articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge il 1° gennaio 2022.
La relatrice ritiene che il provvedimento non presenti criticità in ordine alla sua compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta uno schema di parere non ostativo.
In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 15.
La Commissione,
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2332
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, che stabilisce disposizioni in materia di governance del PNRR e misure di semplificazione delle procedure amministrative necessarie all'attuazione del Piano stesso;
considerato l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che stabilisce procedure di monitoraggio parlamentare sull'attuazione dei progetti previsti dal PNRR. Al riguardo, si ritiene opportuna l'estensione del monitoraggio e della valutazione anche alle riforme previste dal Piano, nonché all'attuazione del Piano nazionale complementare al Pnrr, citato solo al comma 2;
considerato il decreto-legge in conversione e, in particolare, il titolo I della parte I, che disciplina il "sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR", strutturato sulle
competenze della Cabina di regia, del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, della Segreteria tecnica e della Struttura di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio, del Servizio centrale presso la Ragioneria generale quale punto di contatto europeo, dell'Ufficio audit presso la Ragioneria generale, e dei soggetti attuatori individuati nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
apprezzata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6-bis, che stabilisce che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;
considerato, inoltre, il titolo II della parte I, intitolato "Poteri sostituivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie", e la parte II recante "Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa", tra cui, in materia di transizione ecologica e digitale, normativa sui contratti pubblici e interventi nel Mezzogiorno,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione,
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2243
esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina;
considerate le caratteristiche dell'agricoltura contadina, intesa come attività a conduzione familiare, volta a favorire la biodiversità animale e vegetale, la pratica del pascolo, la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali, il recupero di terreni abbandonati e la manutenzione idrogeologica, e in cui sono prodotte limitate quantità di beni agricoli e alimentari, con metodologie tradizionali di uso locale, destinati al consumo immediato e alla vendita diretta; considerato, in particolare, che:
- l'articolo 4 stabilisce che le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, individuino modalità e procedure semplificate in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, nel rispetto dei principi che saranno stabiliti con decreto ministeriale. In particolare, le regioni dovranno stabilire i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali avvalersi della possibilità di deroga alle prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari e di igiene per gli alimenti di origine animale, prevista dagli articoli 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e 10 del regolamento (CE) n. 853/2004, secondo le procedure ivi delineate;
- l'articolo 5 individua, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune, una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina da far valere nei programmi di sviluppo rurale, con particolare riguardo per le aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati;
rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2169
Art. 10
10.0.1 (testo 3)
IL RELATORE
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: "delle sostanze chimiche" sono inserite le seguenti: "e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento";
b) prima dell'articolo 1 sono inserite le seguenti parole: "Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.";
capo";
c) all'articolo 1, le parole: "Il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il presente
d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: "capo";
e) dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti capi:
"Capo II
Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.
Art. 17-bis.
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato «regolamento».
2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.
3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'art. 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale Autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e province autonome deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.
Art. 17-ter.
(Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 dell'allegato.
Art. 17-quater.
(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee ad informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.
Art. 17-quinquies.
(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:
a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;
b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del
regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.
Art. 17-sexies.
(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro:
a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;
b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.
Capo III Disposizioni finali".
2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.
3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
Art. 17
17.0.4 (testo 2)
Cantù, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx
Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani)
1. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.
2. I servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio- sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili procedono all'installazione, nei casi di effettiva
necessita`, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.
3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per un periodo non inferiore a trenta giorni. L'accesso alle registrazioni e` vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorita` giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.
4. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 e 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.
5. Alle strutture di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 5 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 5.
8. Ai fini della valutazione e qualificazione di eccellenza del piano pluriennale di cui al comma 10, lettera b), presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso, non connessi alla rete e con registrazione audio- video.
9. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 8 costituisce requisito tecnologico di qualificata sicurezza per l'esercizio degli interventi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 anche ai fini dell'accesso ai contributi, diretti o indiretti, a carico della finanza pubblica.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione, tenuto conto in ogni caso dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;
b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza a tutela degli utenti degli operatori e dei gestori che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico- fisica e sociale con un sistema di valutazione e qualificazione dei soggetti erogatori che provvedono all'attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate;
c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità, di impenetrabilità e di protezione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;
d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.
12. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 7,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 13,86 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi e delle scuole di cui al comma 1 e delle strutture di cui al comma 2, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e xxxxx 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
16. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati
requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione e che i suddetti requisiti siano valutati al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale;
b) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
c) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad équipe psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di stress lavoro-correlato;
d) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità;
e) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui all'articolo 1.
17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
18. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 16 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»
Art. 36
36.0.2 (testo 5)
Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx
Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Sviluppo della funzione consultiva e razionalizzazione del controllo preventivo)
1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva e alla razionalizzazione del controllo preventivo.
2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.
3. I termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono dimezzati con riferimento ai controlli sui decreti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della medesima legge n. 20 del 1994. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura, riportati all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 20 del 1994, sono da intendersi riferiti alle soglie di rilevanza europea determinate con provvedimento della Commissione europea in materia di contratti pubblici. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.
4. Le Regioni e gli enti locali possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i contratti di lavori, servizi o forniture, attivi e passivi, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, nonché i provvedimenti che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità anche le eventuali modifiche, soggettive e oggettive, apportate in fase di esecuzione all'originario contratto, di valore pari o superiore al 20 per cento dell'importo del contratto.
5. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4 si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 3.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.