BANDO DISCIPLINARE DI GARA
Città di Erba (CO)
Provincia di Como
Settore Lavori Pubblici
BANDO DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI “SOSTITUZIONE SERRAMENTI ED ISOLAMENTO TERMICO CON SISTEMA A CAPPOTTO SCUOLA PRIMARIA DI VIA X. XXXXXXXX - 1° LOTTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI”
CUP F34H14000180005 – CIG 5951247462
Contratti di importo superiore a euro 150.000 euro – Offerta al prezzo più basso -
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1. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara
Il presente bando/disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo alla esecuzione dei lavori di “SOSTITUZIONE SERRAMENTI ED ISOLAMENTO TERMICO CON SISTEMA A CAPPOTTO SCUOLA PRIMARIA DI VIA X. XXXXXXXX - 1° LOTTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI” indetta dal COMUNE DI ERBA,
da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. a), 55, comma 5 e 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, Codice CIG 5951247462 - CUP F34H14000180005. Validazione rilasciata dall’Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Xxxxxxx Xxxxxxx, dipendente del Settore LL.PP. del Comune di Erba, in data 12/09/2013.
Il luogo di esecuzione dei lavori è: via Xxxxxx Xxxxxxxx snc in zona centrale della città.
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, i costo della mano d’opera ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad Euro 497.693,09 (Euro quattrocentonovantasettemilaseicen- tonovantatre/09).
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad Euro
5.856,71 (Euro cinquemilaottocentocinquantasei/71).
Gli oneri per il costo della mano d’opera, ai sensi dell’art. 82, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.L. 69/2013, e conformemente all’interpretazione dell’AVCP, dovranno essere autodichiarati dal concorrente su apposito modello allegato ai documenti di gara.
L’importo dell’appalto, dedotti gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera autodichiarato, darà luogo all’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione dei lavori: 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori.
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, esclusi gli oneri indiretti per la sicurezza e gli oneri fiscali, sono i seguenti:
lavorazione | categoria | classifica | qualifica- zione ob- bligatoria (si/no) | importo (euro) | % | indicazioni speciali ai fini della gara | |
prevalente o scorporabile | subap- palta- bile | ||||||
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetroso | OS6 | II | SI | 491.836,38 | 100,00 | Prevalente | < 30% |
Totale | 491.836,38 | 100,00 |
2. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 7 del presente disciplinare, costituiti da:
operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 1, del Codice;
operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis ( aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice;
operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo 47 del Codice e di cui all’articolo 62, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo, Regolamento), nonché del presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell’articolo 92 del Regolamento.
3. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-
bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete .
4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali
4.1. Sopralluogo: Il sopralluogo è obbligatorio.
Il sopralluogo, dovrà essere effettuato, dal legale rappresentate dell’impresa, (quale risultante dal
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certificato della Camera di Commercio o dall’attestato SOA) dal direttore tecnico o da persona delegata che sia in possesso di adeguata qualifica tecnica e che presti servizio in via continuativa presso l’impresa stessa o che abbia con la stessa un rapporto di collaborazione professionale continuativo.
Il legale rappresentante dell’impresa o il direttore tecnico, dovrà presentarsi nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati per il sopralluogo, munito di copia della carta di identità e di copia del certificato della camera di commercio o dell’attestato SOA. Nel caso di delegato dovrà presentarsi munito di atto di delega, da cui risulti espressamente l’inserimento lavorativo nell’ambito dell’impresa od il contratto di collaborazione professionale continuativa in atto, copia della carta d’identità del delegato oltre a copia della carta di identità del legale rappresentante e di copia del certificato della camera di commercio o dell’attestato SOA.
Nel caso di associazione temporanea di impresa, il sopralluogo dovrà risultare essere stato effettuato dall’impresa indicata quale capogruppo.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37 comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
Il Rappresentante dell’Impresa, dovrà contattare il Settore Lavori Pubblici del Comune Erba, Tel. n. 000.000000 – che fisserà un appuntamento e darà le informazioni necessarie per le visite di sopralluogo.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Le giornate fissate per i sopralluoghi sono le seguenti:
GIORNO | DATA | SOPRALLUOGO |
GIOVEDI’ | 23.10.2014 | dalle 16,45 alle 18,45 c/o la scuola primaria di via Battisti |
GIOVEDI’ | 30.10.2014 | dalle 16,45 alle 18,45 c/o la scuola primaria di via Battisti |
OLTRE L’ORARIO DI CUI SOPRA NON VERRA’ RILASCIATA ALCUNA ATTESTAZIONE
Successivamente all’effettuazione delle visite di sopralluogo, verrà rilasciato il relativo certificato di presa visione dello stato e dei luoghi dove verranno eseguiti i lavori.
Alla gara verranno ammesse esclusivamente le imprese che risulteranno aver effettuato il sopralluogo, risultante dai documenti agli atti della Stazione Appaltante.
[ATTENZIONE!: I sopralluoghi verranno effettuati solo nei giorni e alle ore sopra indicate.]
ELABORATI: Gli elaborati tecnici di progetto sono messi a disposizione all’interno della piattaforma SINTEL e sul portale della Stazione Appaltante: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx; sul medesimo portale è a disposizione anche la documentazione amministrativa, da utilizzare, per la partecipazione alla gara.
4.2. Modalità di partecipazione alla gara
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul
sistema informatico di acquisto della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all’indirizzo xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema
In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa e dell’offerta economica dell’impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma SINTEL. Il Comune avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso di essa, si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l’offerta.
In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma Sintel e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde: 800 116 738, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 sabato dalle 8.00 alle 14.00.
4.3. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato “Comunicazioni della procedura” assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di Sintel.
Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica certificata, all’indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione. In ogni caso, il Concorrente con la presentazione dell’offerta elegge quali domicili alternativi, tra loro non esclusivi, per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti:
• l’apposita area “Comunicazioni della procedura”;
• la casella di posta elettronica certificata indicata nell’offerta;
• il numero di fax;
Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei suddetti recapiti del fornitore, a scelta e discrezione del Comune di Erba.
Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.
Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinati dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Erba per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine di 5 giorni lavorativi antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Relativamente alle funzionalità della piattaforma SINTEL si invita a contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura, attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”.
4.4. Finanziamento e pagamenti
L’appalto è finanziato con contributo statale.
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Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 2° periodo del Codice è previsto “a misura”.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4.5. Subappalto
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice e dall’art. 170 del Regolamento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
La stazione appaltante NON PROVVEDERÀ a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista ovvero agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite e pertanto è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore e/o al cottimista con le modalità di cui all’art. 118, comma 3 del Codice.
4.6. Ulteriori disposizioni
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10 si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 122, comma 9, del Codice, individuata ai sensi dell’art. 86 del medesimo codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa .
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di (60 giorni ovvero altro termine previsto dalla stazione appaltante) che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani nazionali, secondo le modalità di cui all’articolo 66, comma 7, secondo periodo, del
Xxxxxx, sono a carico dell’aggiudicatario. Le eventuali spese relative alla pubblicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice.
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
5. Xxxxxxxx e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
Cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari ad Euro 9.953,86.- (Euro novemilanovecentocinquantatre/86) e costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la tesoreria del Comune di Erba – Banca Popolare di Xxxxxx xxxxxxx xx Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00 – IBAN XX00X0000000000000000000000;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa
queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile ;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
c) avere validità per giorni 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta ;
d) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete,
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consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
• la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).
La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari ad almeno Euro 9.953,86.- (Euro novemilanovecentocinquantatre/86) [2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari ad almeno Euro 4.976,93.- (Euro quattromilanovecentosettantasei/93) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale.
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà
causa di esclusione dalla procedura di gara .
Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice e dall’articolo 123 del Regolamento;
b) la polizza assicurativa di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice e di cui all’articolo 125, comma 1 del Regolamento, per una somma assicurata:
• per i danni di esecuzione: Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);
• per la responsabilità civile verso terzi : Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);
6. Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad Euro 35,00 (Euro trentacinque/00) scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011:
versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, il manuale del servizio.
in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo AVCP” tra le voci
di servizio previste dalla funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”) all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare , tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
7. Capacita economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art. 40 del Codice, nonché ai sensi dell’art. 61 del Regolamento, ai lavori da assumere.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’articolo 47 del Codice e dell’art.62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta,
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conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli articoli 79 e 83 del Regolamento;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2) requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art.87 del Regolamento;
b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83;
3) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’articolo 79, comma 10, del Regolamento , relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 34 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
La qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici deve essere provata mediante attestazione SOA ai sensi dell’articolo 40 del d. lgs. 163/2006.
Copia della suddetta documentazione dovrà essere scansionata, firmata digitalmente e caricata sulla piattaforma Sintel.
8. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza e del costo del personale, dell’elenco prezzi posto a base di gara.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta pubblica all’apertura delle Offerte economiche presentate dai concorrenti non
esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel presente bando/disciplinare, alla lettura dei ribassi offerti.
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione;
Il soggetto deputato all’espletamento della gara individuerà le offerte anormalmente basse con le modalità di seguito indicate.
Nel caso di un numero di almeno dieci offerte ammesse, ai sensi dell’art. 122, comma 9, saranno valutate quelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (art. 86, commi 1 e 4, del Codice).
Per l’individuazione della soglia di anomalia il soggetto deputato all’espletamento della gara procede con le modalità di cui all’art. 86, comma 1 e 4 del Codice.
In caso di offerte con ribassi uguali si applica l’art. 121 del Regolamento.
Nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, si procede ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a dieci, non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. In tal caso, si procede a comunicare l’offerta ritenuta non congrua al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante oppure dello stesso soggetto deputato all’espletamento della gara oppure di consulenti esterni, procede, ai sensi degli articoli 87 e 88, del Codice, alla verifica della congruità dell’offerta con la procedura illustrata nel prosieguo del presente bando/disciplinare di gara.
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene:
1) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;
2) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
3) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
4) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
5) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
6) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
7) la stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora questi:
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• non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
• non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
• non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
8) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
9) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell’Autorità n. 6 dell’8 luglio 2009.
Inoltre si precisa e si prescrive che la eventuale verifica di congruità dell’offerta sarà condotta sulla base delle quantità delle lavorazioni e forniture previste nel computo metrico del progetto posto a base di gara e delle giustificazioni presentate;
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
9. Modalità e termine di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
L'offerta dovrà pervenire a mezzo piattaforma Sintel presso il settore lavori pubblici del Comune di Erba.
All’impresa affidataria verrà richiesto, a mezzo piattaforma Sintel, lo sconto sulla base d’asta dell’affidamento. Le imprese che partecipano alla gara dovranno inserire nel sistema la propria offerta, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9.00 del giorno 10/11/2014.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Erba in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Xxxxxx, che consentono di predisporre:
- documentazione amministrativa;
- offerta economica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Xxxxxx per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738, come riportato nella precedente sezione.
10. Dichiarazione Unica sostitutiva di notorietà “Allegato A”
Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47, D.P.R. 445/2000 resa e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi dell’art. 47 citato, comma 2, la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione dovrà essere redatta in lingua italiana da rendersi in carta libera, compilando il modello “ALLEGATO A” al presente bando.
In caso di raggruppamento d’imprese non ancora costituite lo schema d’autocertificazione della documentazione principale necessaria per l’ammissione alla gara “ALLEGATO A”, dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa.
NB: Si sottolinea che la dichiarazione sulla moralità professionale dovrà essere specificamente resa e sottoscritta dal soggetto interessato così come definito all’art. 38, comma 1, lett. b), secondo il modello “ALLEGATO A1” al presente bando.
Tale dichiarazione dovrà essere resa in forma completa e veritiera ed a prescindere dalle semplici risultanze del casellario giudiziale ostensibile al pubblico.
In caso di dichiarazione falsa il concorrente verrà, quindi, escluso senza che la stazione appaltante sia tenuta a verificare se il dichiarante fosse o meno in buona fede.
Copia della presente dichiarazione dovrà essere scansionata, firmata digitalmente e caricata sulla piattaforma Sintel.
11. Offerta economica
Le Imprese partecipanti dovranno inserire in Sintel lo sconto complessivo offerto per l’affidamento di cui trattasi, utilizzando, modello “ALLEGATO B” al presente bando.
12. Procedura per lo svolgimento della gara
A partire dalle ore 10,00 del giorno 10/11/2014 il Presidente di gara procederà, attraverso l’utilizzo della piattaforma Sintel, alla verifica della documentazione presentata ai fini dell’ammissione alla procedura di gara.
Il Presidente di gara procederà poi, sempre attraverso la piattaforma Sintel, alla consultazione delle offerte economiche ed all’aggiudicazione provvisoria a favore della migliore offerta ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell’art. 38 lett. h) D.lgs n. 163/2006.
I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo e del secondo classificato.
L’aggiudicazione definitiva nei confronti del miglior offerente sarà subordinata alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.
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12.1. Documentazione necessaria per l’ammissione alla gara
DICHIARAZIONE Si rinvia a quanto già specificato al punto 10 del presente bando di gara
“Dichiarazione Unica sostitutiva di notorietà Allegato A”.
OFFERTA ECONOMICA: Si rinvia a quanto già specificato al punto 11 del presente bando di gara
“Offerta Economica”.
GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (art. 75 D.lgs 163/2006): Si rinvia a quanto già specificato al punto 5 del presente bando di gara “Xxxxxxxx e garanzie richieste”.
CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA Si rinvia a quanto già specificato al punto 7 del presente bando di gara “Capacita economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa”.
13. Esclusione – Avvertenze
Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs n. 163/2006, e smi, oltre che ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 (G.U. n. 101 del 30.04.2008), saranno esclusi dalla gara e non potranno stipulare i relativi contratti i soggetti :
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.) m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Costituiscono inoltre cause di esclusione dalla gara:
1) l’essersi avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge 266/2002 fino alla conclusione del periodo di emersione;
2) non aver prodotto l’attestazione dell’avvenuto versamento, o che risulti non avere effettuato il pagamento, del contributo previsto ex art. 1 commi 65 e 66 della legge n. 266/2005, in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
3) la presentazione della garanzia pari al 2% che non preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
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all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, che non abbia validità pari ad almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta o che non sia accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fideiussore d’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.lgs 163/2006.
4) l’aver presentato da parte dei raggruppamenti temporanei e consorzi non costituiti offerte che non contengano l’impegno che, in caso d’aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
5) l’aver presentato da parte dei raggruppamenti e consorzi non costituiti la garanzia a corredo dell’offerta che non risulti intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
6) l’aver presentato l’offerta o altra documentazione integrativa trascorso il termine fissato nel bando per la presentazione dell’offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o documentazione precedente.
7) l’aver presentato l’offerta in maniera difforme rispetto alle prescrizioni contenute nel presente bando a garanzia della provenienza, autenticità, integrità e segretezza dell’offerta e, pertanto, l’ offerta stessa , a pena di esclusione, dovrà essere presentata secondo quanto disposto nel presente bando di gara, ed in ogni caso esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia.
8) la mancata presa visione dei luoghi come prescritto al punto 4.1 del presente bando “Sopralluogo”.
Verranno, altresì, escluse, a garanzia della certezza del contenuto dell’offerta:
- le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato.
- non sarà ammessa alla gara l’offerta MANCANTE DI UNA SOLA DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE DAL PRESENTE BANDO/DISCIPLINARE DI GARA
CASI SPECIALI
- in caso di offerte ritenute uguali dalla commissione si procederà all’aggiudicazione a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827.
- la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955.
Sono ammessi ad assistere all’apertura dei plichi contenenti le offerte i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegato ai sensi di legge.
14. Obblighi dell’aggiudicatario – eventuali conseguenze
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, pena la decadenza dell’aggiudicazione:
1 – la garanzia fidejussoria stipulata ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 e del DM n. 123/2004, la quale, a scelta dell’offerente, potrà essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile,e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà inoltre contenere esplicito impegno dell’azienda, istituto od impresa, a versare la somma stessa alla Tesoreria dell’Ente nel caso in cui la stessa debba essere incamerata.
Ai sensi dell’art. 40, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006, come modificato dal D.Lgs n. 113/2007, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione sia ridotta, per le imprese certificate, del 50 per cento.
Si precisa che:
- in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
- in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20% , la garanzia fidejussoria sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Si sottolinea, inoltre, che la garanzia fideiussoria di cui sopra sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento in originale o in copia autentica , attestanti l’ avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito dovrà permanere sino al momento dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati d’avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia ex art. 75 D.lgs 163/2006 da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell’appalto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
2 – le spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed accessori, che sono a carico dell’appaltatore a norma dell’art. 139 del DPR 207/2010 e che verranno quantificati prima della stipula.
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Si precisa inoltre che il comma 35 dell’art. 34 del DL 179/2012, convertito nella legge 221/2012, pone a carico dell’aggiudicatario dei contratti pubblici le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani, prevedendo che, per i bandi e gli avvisi delle stazioni appaltanti pubblicati successivamente al 01/01/2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del D. Leg.vo 163/2006 ,siano rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
Ove nel termine previsto l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla consegna dei lavori o alla stipulazione del contratto nel giorno e nel luogo stabilito, l’Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’escussione della garanzia a corredo dell’offerta, salvi i maggiori danni .
L’impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 19.3.1990 n. 55.
Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Detta polizza, redatta ai sensi del DM 123/2004, dovrà essere stipulata con le modalità ed i massimali indicati al punto 5 del presente bando “Xxxxxxxx e garanzie richieste”.
Piano Straordinario contro le mafie:
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010.
Comma 1: “Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”.
Comma 2: “I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.”.
Comma 3: “I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa”.
Comma 5: “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della Società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione
della motivazione del pagamento”.
Comma 7: “I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.”.
Si avvisa, inoltre, che:
Ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 3 della L. 136/2010 il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Ai sensi del comma 9 della L. 136/2010: la Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla legge.
Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L. 163/2010: l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 (estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nominativi e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi), comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 e € 3.000.
15. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla esclusiva competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Como, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
16. Informazione complementari
a) l’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara;
b) la stazione appaltante sottoporrà a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
f) si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, del D.Lgs. 163/06 e s. m.;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, del D.Lgs.
19
163/06 e s.m.i.;
k) è esclusa la competenza arbitrale;
l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi della L. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara;
m) soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SI PRECISA CHE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESITO DELLA GARA VERRANNO DATE AI SENSI DELL’ART. 79 COMMA 5-bis DEL D.LGS N. 163/2006 AL CANALE PREFERENZIALE DI COMUNICAZIONE INDICATO DALL’IMPRESA SUL MODELLO DI PARTECIPAZIONE “ALLEGATO A” A PARTIRE DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ESPLETAMENTO DELLA GARA.
17. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Xxxxxxx Xxxxxxx Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori Pubblici del Comune di Erba.
IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. XXX. XXXXXXXXX XXXXXXXXX