Xxxxxxxx e garanzie richieste Clausole campione
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dI una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell’appalto e precisamente ad € 51.600,00 (euro cinquantunomilaseicentovirgolazerozero).
10.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Università; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso Unicredit S.p.A. - codice IBAN: IT 46 X 02008 04663 000300004577. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’Università dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio delle garanzie in parola.
10.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore dell’Università;
10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del sog...
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente: - ad € 800,00 (ottocento/00). Lotto 1 - ad € 770,00 (settecentossettanta/00). Lotto 2 - La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’ASP; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento presso Versamento in contanti presso BANCO BPM Filiale di Correggio - Piazza Garibaldi n.2/A sul conto della tesoreria dell'ente sul X.X. XXXX XX00X0000000000000000000000. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’ASP dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx - In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fidei...
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo della concessione.
10.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
10.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Xxxxxx in favore dell’Amministrazione;
10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art....
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1 Ai sensi dell’art. 93 del Codice, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, pari a euro € 14.760,00 corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, salvo riduzioni ai sensi del comma 7 del medesimo articolo. La garanzia deve essere firmata digitalmente.
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L'importo delle garanzie è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del Sistema di Qualità delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, nelle modalità previste nel disciplinare allegato. Il soggetto aggiudicatario sarà inoltre obbligato a stipulare - secondo le modalità e con i contenuti previsti nello schema di contratto - le polizze a copertura dei rischi ivi specificati e con i relativi massimali.
Xxxxxxxx e garanzie richieste. Per tutti i concorrenti: Per il concessionario :
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a per il lotto 1: € 3.262,30 (euro tremiladuecentosessantadue/30), ossia al 2% dell’importo a base d’asta per il lotto 2: € 2.460,61 (euro duemilaquattrocentosessanta/61), ossia al 2% dell’importo a base d’asta Nel caso di partecipazione per entrambi i lotti la cauzione dovrà essere costituita da due garanzie distinte ciascuna di importo pari agli importi sopra indicati. Tale garanzia potrà essere costituita a scelta del concorrente: In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
Xxxxxxxx e garanzie richieste. I concorrenti devono presentare, per la partecipazione, garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice. L’aggiudicatario deve presentare, per la sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori:
1. cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 e con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del Codice;
2. contratto di assicurazione, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, somme assicurate di cui all’allegato Sub A, messo a disposizione da Insula unitamente al progetto; in caso di proroga dei lavori l’appaltatore deve provvedere a consegnare a Insula, tempestivamente, appendice di proroga. Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del Codice e firmate dalle parti.
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 2.114,76 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.93 del D.lgs 18/04/2016, n. 50. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. L’aggiudicatario deve prestare “garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Dlgs 18.04.2016, n. 50.
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria a favore del Comune di Bra, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 1.800,00 (euro milleottocento/00) e costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, da effettuare con versamento mediante bonifico bancario presso il conto corrente bancario intestato al Comune di Bra, Banca C.R. BRA –sede–, IBAN: IT 88 Y 06095 46040 000010801357, con l’indicazione della causale: “Cauzione provvisoria servizio gestione parcometri”;
c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.