Garanzia a corredo dell’offerta Clausole campione

Garanzia a corredo dell’offerta. La garanzia a corredo dell’offerta è stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lvo 50/16, in misura pari al 2% dell’importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo quadro e può essere costituita mediante cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fideiussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo 385/93. La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del c.c. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L’offerta, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate. Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione, come sancito dall’ultimo comma dell’art. 93, c. 9 del D.Lvo 50/2016.
Garanzia a corredo dell’offerta. 1. L’Impresa, unitamente alla documentazione amministrativa, richiede, al Concorrente una garanzia pari al 2% dell’importo a base di gara o, in assenza di base d’asta, dell’importo presunto del contratto. 2. La cauzione deve essere presentata: - In contanti esclusivamente mediante bonifico bancario presso l’istituto tesoriere con l’indicazione della causale “cauzione provvisoria per la procedura n. ”; - mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una Sezione di Tesoreria Provinciale e presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; - mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale cauzione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, o dal diverso termine di validità dell’offerta indicato nel bando di gara, e prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Impresa. 3. Indipendentemente dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 4. I Concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, possono ridurre l’importo della cauzione del 50% e devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.
Garanzia a corredo dell’offerta. A pena di esclusione, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% per cento dell’importo massimo spendibile dell’accordo quadro, sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le previsioni e nelle forme di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fidejussioni non dovranno riportare aggiunte o correzioni a mano che non siano controfirmate dal concorrente e dal fideiussore, pena la non ammissione dell’offerta. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016: - l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: - in caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. Per consentire la valutazione immediata della correttezza dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costit...
Garanzia a corredo dell’offerta. La garanzia a corredo dell’offerta di cui al TITOLO II punto 2.4, dovrà essere intestata al Consorzio; sempre a favore del Consorzio devono essere rilasciati i correlati impegni del garante di cui al citato TITOLO II punto 2.4. Per poter beneficiare della riduzione del 50% dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo le forme e le modalità dell’art. 43 D.Lgs. n. 163/2006) il Consorzio dovrà allegare alla garanzia copia della certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
Garanzia a corredo dell’offerta. La garanzia a corredo dell’offerta di cui al TITOLO II punto 2.4, in caso di RTI o GEIE o Consorzio – siano essi costituiti ovvero costituendi – deve essere intestata a tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento, GEIE o Consorzio; sempre a favore dei suddetti soggetti devono essere rilasciati i correlati impegni del garante di cui al citato TITOLO II punto 2.4. Per poter beneficiare della riduzione del 50% dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo le forme e le modalità dell’art. 43 D.Lgs. n. 163/2006) tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento, GEIE o Consorzio dovranno allegare alla garanzia copia della certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
Garanzia a corredo dell’offerta. L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo dell’appalto, corrispondente ad Euro 11.432,00 (undicimilaquattrocentotrentadue/00). La garanzia dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale. Per poter beneficiare della riduzione del 50% dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i concorrenti dovranno allegare alla garanzia copia della certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
Garanzia a corredo dell’offerta. L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia di € 1.950,00 (euro millenecentocinqaunta/00). Detta garanzia dovrà avere, a pena di esclusione, validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia a corredo dell’offerta può essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che preveda espressamente ed a pena di esclusione, ex art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del concedente. In caso di A.T.I. la garanzia a corredo dell’offerta deve essere intestata, a pena di esclusione, al Raggruppamento di imprese, con l’espressa indicazione di ogni singola associanda. Detta garanzia potrà essere incamerata dal concedente (fatta salva ogni azione legale per il recupero dei danni e delle eventuali maggiori spese sostenute) in caso di rinuncia all’aggiudicazione, di mancata presentazione della documentazione richiesta e/o di verifica amministrativa negativa della stessa, nonché di mancata stipula del contratto.
Garanzia a corredo dell’offerta. 1. La cauzione provvisoria: a) può essere richiesta dall’Impresa con le modalità previste nell’invito a presentare offerta, per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro; b) va in ogni caso richiesta per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro. 2. La cauzione, di importo pari al 2% del valore del prezzo posto a base di gara, può essere costituita mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 93, commi 3, 4, 5 del Codice dei contratti pubblici. 3. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 4. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Garanzia a corredo dell’offerta. Art. 25 - Documentazione di ammissione Art. 26 - Non ammissione
Garanzia a corredo dell’offerta. 12 11. SOPRALLUOGO 14